Voluntary disclosure
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D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227 L. 15.12.2014, n. 186 Provv. Agenzia Entrate 30.1.2015 Gioacchino Pantoni Claudio Sabbatini Giorgio Bellino «Voluntary disclosure»: pubblicato il modello Dopo la pubblicazione di due bozze (una il 4.12.2014, l'altra il 26.1.2015), il Modello per la Voluntary modello definitivo per aderire alla procedura di collaborazione volontaria disclosure – Provvedimento introdotta dalla L. 15.12.2014, n. 186, è stato pubblicato il 30.1.2015 sul sito di approvazione internet dell’Agenzia delle Entrate. Con Provv. 30.1.2015, prot. Con esso sono state diffuse anche le relative istruzioni, oltre alle modalità 2015/13193, l’Agenzia delle Entratecniche di presentazione. te ha pubblicato sul web il modelÈ previsto che, a distanza di 30 giorni dall’invio (che dovrà avvenire entro il lo definitivo (la prima bozza era 30.9.2015), il contribuente (o il professionista che lo assiste) invii una presente sul sito Internet delrelazione con la documentazione di supporto allegata. l’Agenzia già alla fine dello scorso Dopo l’esame di essa, avrà luogo la fase del contraddittorio, che terminerà anno), con le relative istruzioni con il versamento delle imposte (piene) e delle sanzioni (leggermente per la compilazione, per aderire ridotte). alla procedura di collaborazione Il contribuente si salverà così da molti dei reati fiscali. volontaria (Voluntary disclosure). Grazie alla possibilità offerta con la L. 15.12.2014, n. 186, chi in passato avesse detenuto attività all’estero (es. conti anche penale, pagando le relative imposte per intero correnti o immobili), mai indicate nel modulo/mo- e le sanzioni in misura ridotta (la riduzione può ardello RW del Mod. Unico SP, potrà avvalersi di tale rivare fino alla metà). procedura per farle emergere al Fisco, attivandosi Sul fronte penale degli effetti della Voluntary di con la presentazione del suddetto modello entro il sclosure il Legislatore, limitatamente alle attività og30.9.2015. getto di collaborazione volontaria, esclude la punibiIl modello da presentare all’Agenzia delle Entrate lità dei delitti tributari di dichiarazione e di omesso va utilizzato appunto per regolarizzare le irregolarità versamento (ma non gli altri, come quello della falsa relative ad attività finanziarie ed investimenti dete- fatturazione), nonché delle condotte di reimpiego e nuti all’estero – commesse fino alla data del riciclaggio commesse in relazione ai medesimi, nei 30.9.2014 (in linea di massima, si tratta dei periodi confronti di tutti coloro che hanno commesso o cond’imposta fino al 2013) – in violazione degli obblighi corso a commettere tali reati. Nel contempo, introsul monitoraggio fiscale (D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. ducendo il nuovo delitto di autoriciclaggio, se ne con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227 [CFF · 6443 – 6455]). esclude l’applicabilità limitatamente alle attività ogInvero, secondo le disposizioni della L. 186/2014, getto di collaborazione volontaria fino alla data del grazie alla procedura Voluntary disclosure, al contri- 30.9.2015, entro la quale può essere attivata la procebuente è concessa anche la possibilità di sanare vio- dura. In funzione dei benefici connessi alla procedulazioni «interne» (cd. Voluntary disclosure domestica). ra e a garanzia della sua correttezza è previsto il delitto di esibizione di atti falsi e comunicazione di Soggetti interessati dati non rispondenti al vero, con pena da un anno e La Voluntary disclosure consente ai contribuenti di 6 mesi a 6 anni di reclusione. sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi comIl modello deve essere utilizzato dall’autore della messe, regolarizzando in tal modo la loro posizione, violazione: › degli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 4, co. 1, D.L. 167/1990 [CFF · 6448], che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale prevista dall’art. 1, co. 1, L. 186/2014 (Voluntary di sclosure estera). In tali casi, il contribuente può sanare sia le violazioni relative al monitoraggio fiscale, la cui omessa o errata indicazione nel Quadro RW comporta l’applicazione di sanzioni dal 3% al 15% (o dal 6% al 30% qualora gli investimenti siano localizzati in Paesi Black list; si veda la C.M. 38/E/2013), sia le violazioni relative al mancato versamento di imposte (Irpef e relative addizionali, Ivie, Ivafe, ecc.) derivanti dall’impiego degli attivi occultati; › che, non destinatario degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che, essendone obbligato, vi abbia adempiuto correttamente - intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’art. 1, co. 2, L. 186/2014 (Voluntary disclo sure interna o domestica). Ad esempio, sarà possibile sanare violazioni come una dichiarazione fraudolenta oppure omessa, come pure il versamento delle relative imposte. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 30.1.2015 che ha annunciato la pubblicazione della versione del modello, la procedura di collaborazione volontaria può essere esperita «a pat to che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di ac cessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque atti vità di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi al l’ambito oggettivo di applicazione della procedura». La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Questo è un aspetto che non è in sintonia con le nuove regole del ravvedimento operoso che, dal 2015, consente di sanare le violazioni fino alla notifica di un avviso di accertamento. Ad ogni modo, in occasione degli incontri di inizio anno con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di adesione alla VD anche nell’ipotesi di eventuali avvisi di accertamento relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura definiti prima della presentazione dell’istanza di collaborazione. Inoltre, di fronte all’inizio di un’ispezione, la preclusione riguarda la Voluntary disclosure, e non il ravvedimento operoso così come modificato dalla L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). ESEMPIO N. 1 – UTILIZZO IN CONCRETO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE A fronte di una mera richiesta di documentazione afferente ad un certo periodo di imposta, il contribuente potrebbe definire la violazione mediante integrazione della dichiarazione del periodo oggetto di verifica per poi accedere alla Voluntary disclosure per gli altri periodi di imposta. Modello – Composizione, termini e modalità di trasmissione Il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto: › dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (privacy); › dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente; › dai Quadri per l’indicazione dei soggetti, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali. TABELLA N. 1 – COMPOSIZIONE DEL MODELLO «RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA» PAGINA DEL MODELLO CONTENUTO Pag. 1 Informativa sulla privacy Pag. 2 Dati relativi ai soggetti che presentano l’istanza Pag. 3 Dati relativi alle attività oggetto di emersione L’apparente semplicità del modello nasconde però le complicazioni dei conteggi per determinare le imposte dovute e le sanzioni (ancorché tutte queste saranno determinate dall’Agenzia delle Entrate; i professionisti che assisteranno i contribuenti dovranno verificare il tutto in occasione del contraddittorio con l’Ufficio). Inoltre, la sinteticità del modello fa da contraltare alla duplicazione degli adempimenti che ciò comporta: infatti, oltre alla domanda di collaborazione volontaria andrà successivamente fatta una trasmissione di documentazione integrativa. Doppi anche i canali di trasmissione e i termini, come meglio si dirà oltre: Entratel o Fisconline per il modello e Pec per la documentazione integrativa; quest’ultima, inoltre, andrà trasmessa 30 giorni dopo l’invio dell’istanza. Andando nel dettaglio, il modello è presentato – entro il 30.9.2015 - esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline (quindi anche in proprio), utilizzando il prodotto informatico denominato «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria», reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. L’Agenzia delle entrate, con Comunicato stampa 3.2.2015, ha chiarito che tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, rientranti nell’elenco contenuto nel D.P.R. 22.7.1998, n. 322, e nei successivi decreti attuativi (ad esempio, D.M. 12.7.2000 [CFF · 6714]) possono inviare le richieste per accedere alla procedura di Voluntary disclosu re. Pertanto, chiarisce il Comunicato, sono ammessi alla trasmissione gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell’apposito riquadro «dati del professionista». In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della comunicazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’im- pegno alla presentazione in via telematica. È fatto obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato: › un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente; › la copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”. L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione (30.9.2015). La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta. Procedura di regolarizzazione Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente (trattasi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF · 5105]) deve, con specifico riguardo alla Voluntary disclosure estera (art. 5-quater, D.L. 167/1990): › indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta telematica (istanza), tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; › fornire, a corredo dell’istanza, i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle ritenute, non con- nessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 D.L. 167/1990. Secondo quanto recentemente chiarito in occasione dei consueti incontri di inizio anno con la stampa specializzata, il raddoppio dei termini di accertamento per le attività finanziarie detenute in paesi Black list trova applicazione anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n. 102. In particolare, l’art. 12, D.L. 78/2009 [CFF · 6913], nel prevedere norme di contrasto ai «paradisi fiscali», prevede il raddoppio dei termini di accertamento (ed il raddoppio delle sanzioni) nel caso di investimenti ed attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato «in vio lazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» (monitoraggio fiscale). Secondo l’Agenzia delle Entrate, il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal citato art. 12 non trova applicazione solo per le violazioni commesse a decorrere dall’anno 2009, cioè a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009, ma, trattandosi di norma di natura procedimentale, è applicabile a tutti gli anni d’imposta in relazione ai quali i termini per l’accertamento ordinario (di cui all'art. 43, co. 1 e 2, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF · 6343] e all'art. 57, co. 1 e 2, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ¶ 257]) non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. 78/2009. Si osserva, al riguardo, che l’art. 5-quater, co. 4, D.L. 167/1990, stabilisce, comunque, che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, D.L. 78/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, co. 4, primo periodo, lett. c), 5 e 7, D.L 167/1990, e cioè: › se l'autore delle violazioni che si avvale della procedura di regolarizzazione rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione vo- lontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria; › se l’autore delle violazioni, nel caso di trasferimento delle attività finanziarie ad altro intermediario estero, rilascia al nuovo intermediario analoga autorizzazione; › se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (come fatto, ad esempio, dalla Svizzera), accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni. In tal caso non opera la presunzione sul raddoppio dei termini per la presunzione di redditività, ma solamente quella che prevede il raddoppio dei termini per le sanzioni RW, a meno che a breve non venga escluso normativamente anche questo raddoppio. Attenzione però al raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali: in attesa del decreto sulla certezza del diritto non è chiaro se nel contesto della Voluntary disclosure sarà operante tale forma di raddoppio che, ad esempio, in alcuni casi potrebbe vanificare la firma degli accordi con i Paesi ex Black list. L’Agenzia precisa che laddove non ricorrano le predette condizioni previste dall'art. 5-quinquies, per le attività detenute in Paesi Black List continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini sia per le attività di accertamento che per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, fermo restando che il raddoppio delle sanzioni, stabilito dal medesimo art. 12, D.L. 78/2009, sarà operativo, per il principio di legalità di cui all’art. 3, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 [CFF · 9466], solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della norma. Nel modello di richiesta di accesso alla procedura di Voluntary disclosure devono essere indicati, quali soggetti «collegati», sia quelli collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione sia coloro che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Questa indicazione, che si concretizza nell’indicazione del codice fiscale (altre informazioni saranno contenute nella relazione di accompagnamento; si veda infra), va riportata nel Quadro VD, Sez. 1. CODICE FISCALE Mod. n. QUADRO VD SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI VD1 Codice fiscale Codice fiscale 1 2 VD2 VD3 VD4 SEZIONE II ATTIVITÀ ESTERE Black list con accordo per scambio d’informazioni Black List 1 2 2004 In ordine ai soggetti «collegati» che il,00richiedenVD5 2005 VD6 ,00 te deve indicare nel modello, l’Agenzia delle Entra2006 ,00 te ha precisatoVD7 – in occasione degli incontri con la 2007 VD8 ,00 stampa specializzata – che si tratta di tutti i sog2008 VD9 ,00 getti che hanno una 2009 «posizione rilevante» ai fini VD10 ,00 2010 della normativa sul monitoraggio fiscale VD11 ,00 rispetto 2011 e patrimoniali ,00 VD12 alle attività finanziarie oggetto di 2012 VD13 ,00 emersione ovvero coloro i quali presentano un col2013 VD14 ,00 legamento con il reddito sottratto ad imposizione SEZIONE III NUOVI INVESTIMENTI ESEMPIO ALL’ESTERO 2004 1 2005 2 ,00 N. 2 – SOGGETTI «COLLEGATI» 2008 VD15 5 2006 3 ,00 2007 4 ,00 2009 6 ,00 Non black List 3 evidenziato. ,00 ,00 ,00 ,00 In particolare, nell’istanza presentata da un deter,00 ,00 minato richiedente dovranno essere indicati: ,00 › i soggetti collegati alle attività,00finanziarie o patri,00 ,00 moniali estere oggetto di emersione; ,00 ,00 › i soggetti che, pur non presentando collegamenti ,00 ,00 ,00 con le ,00 attività estere, presentano collegamenti col ,00 ,00 richiedente in relazione ai redditi che formano ,00 oggetto,00di emersione. ,00 2010 7 ,00 2011 8 ,00 ,00 2012 semplice (o di altra società 2013 È il caso del socio di una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per 9 10 ,00 ,00 opzione, come le associazioni professionali) che, per le attività/redditi dovrà indicare i codici fiscali degli altri soci. TOTALE ATTIVITÀ ESTERE SEZIONE IV alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4) ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE 1 ,00 Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett.a) 2 ,00 3 Attività detenute all’estero (lett. c) di cui in Italia ,00 4 ,00 Va da sé che sarà opportuno concordare preventivastaQuota di accesso alla volonQuota Quota di collaborazione Quota Codice Stato Codice Stato Codice procedura Stato Codice Stato percentuale percentuale percentuale percentuale estero estero estero estero mente una linea d’azione comune, fermo restando taria): a tale Direzione dovranno essere inviate la doVD16 5 6 7 8 9 10 11 12 che ciascun richiedente presenta l’istanza per la pro- cumentazione a supporto dell’istanza e la relazione pria posizione fiscale, ma l’obbligo di indicaredi ilcui in Italia di accompagnamento del professionista. Attivitàcon già rimpatriate (lett. b) 13 14 codice fiscale degli altri soggetti (collegati) nel moPer ,00 ,00l’appunto, insieme all’approvazione del modeldello. lo, sono state anche diffuse le specifiche per redigere SEZIONE TuttaVla documentazione aAi fini supporto non va alle- la relazione di accompagnamento e per predisporre delle RITENUTE CONTRIBUTI IMPOSTE SUI REDDITI di cui prodotti all’estero Ai fini IRAP Ai fini IVA NON OPERATE PREVIDENZIALI MAGGIORI gata nel modello di adesione, ma dovrà essere prei documenti a supporto della richiesta 1 2 3 4 5 6 di emersione, IMPONIBILI E 2004 VD17 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RITENUTE in un momento sentata si avvienonché le modalità tecniche per trasmettere tale ,00 reVD18 2005 successivo, quando ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 NON OPERATE rà la fase di contraddittorio con l’Agenzia delle Enlazione e,00documenti. ,00 VD19 2006 ,00 ,00 ,00 ,00 VD20 2007 ,00 ,00 ,00 di documenti ,00 ,00 ,00 che rivestono trate. Infatti, nella ricevuta di presentazione delSi tratta un ruolo fonVD21 2008 ,00 ,00 ,00 ,00 l’istanza (che avverrà entro 5 giorni,00lavorativi dalla damentale ai fini del,00 perfezionamento dell’intera VD22 2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 trasmissione) viene riportato l’indirizzo di posta procedura, perché sarà a seguito dell’analisi degli VD23 2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 elettronica certificata stessi che l’Agenzia delle Entrate potrà validare la,00riVD24 2011 (generato automaticamente ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2012 di presentazione) all’interno dellaVD25 ricevuta delle Direchiesta e,00avvierà la fase per giun,00 ,00 ,00 ,00 ,00 di contraddittorio 2013 Direzioni provinciali ,00 zioni regionaliVD26 e delle per ,00le gere alla,00chiusura con,00il versamento,00delle somme,00riProvince autonome di Trento e Bolzano (ogni Dire- chieste per sanare le violazioni. Ai fini delle zione regionale haSEGUE un suo indirizzo dedicato, riporQuanto alla relazione di accompagnamento per di cui prodotti all’estero IMPOSTE SOSTITUTIVE 8 Direzione di 7 tato nell’Allegato 3 al2004 Provvedimento; la ciascuna delle annualità regolarizzate, essa consta in VD17 ,00 ,00 2005 competenza va VD18 individuata sulla base,00dell’ultimo douno schema di contenuto minimale, in quanto è fa,00 2006 ,00 ,00 micilio fiscale VD19 dell’interessato, individuato ai sensi coltà del contribuente aggiungere ulteriori punti per 2007 VD20600/1973 ,00 ,00 , in relazione dell’art. 58, D.P.R. [CFF · 6358] fornire qualsiasi altra informazione sia ritenuta utile VD21 2008 ,00 ,00 all’anno d’imposta più recente indicato nella richie- dall’interessato per la trattazione della procedura di 2009 VD22 VD23 VD24 VD25 VD26 ,00 ,00 2010 ,00 ,00 2011 ,00 ,00 2012 ,00 ,00 2013 ,00 ,00 TABELLA N. 2 – SCHEMA DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE Introduzione Il richiedente o il professionista che lo assiste fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare, saranno segnalati: › gli anni interessati dall’emersione; › il tipo di violazioni compiute in ciascun anno. Inoltre va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all’ultimo modello presentato. Soggetti collegati Vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati che sono stati riportati nella Sezione I del modello (infatti, in quest’ultimo è richiesto solo il codice fiscale). Potrebbe ad esempio trattarsi del soggetto che aveva la possibilità di operare sulla disponibilità all’estero costituita dal dichiarante. Attività estere Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera, ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale. Va riportato il dettaglio delle attività estere indicate nella Sezione II del modello, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Inoltre, occorre illustrare i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del modello. Su questo aspetto, le istruzioni al modello chiariscono come venga considerato «apporto» ogni somma o valore impiegato per l’acquisto o l’incremento dell’attività estera, diverso dai frutti della stessa. Si tratta nella sostanza di ogni afflusso in contanti o con bonifico di ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente intestato al contribuente ovvero a un soggetto interposto. Infine, vanno elencati i relativi documenti allegati. Redditi correlati alle attività estere Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera, ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale. Va qui riportato il dettaglio dei redditi derivanti dall’utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione. Potrebbe essere il caso della persona che ha prima costituito un patrimonio estero poi impiegato per l’acquisto di un immobile successivamente locato e il cui canone non è stato dichiarato. Infine, vanno elencati i relativi documenti allegati. Attività estere oggetto di emersione Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera, ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale. Si devono fornire le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale. Inoltre, vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta. Infine, vanno elencati i documenti allegati. Maggiori imponibili e ritenute non operate Per ciascuna annualità d’imposta, va illustrata la composizione dei valori indicati nella Sezione V relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini Iva, alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione. Infine, vanno elencati tutti i documenti di supporto allegati. Effetti delle dichiarazioni riservate di cui all’art. 13bis, D.L. 78/2009 [CFF · 6224b] Vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate (scudo fiscale del 2009) che si intendono far valere. Infine, vanno elencati i documenti allegati. collaborazione volontaria. L’Allegato 4 al provvedimento fornisce nel dettaglio l’esemplificazione di una relazione illustrativa di accompagnamento, come esposta nella Tabella n. 2. La trasmissione della relazione e della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, comunque non oltre il 30.9.2015. Nella sola ipotesi d’istanza presentata dal 26.9.2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta. L’e-mail di trasmissione dovrà riportare nell’oggetto, separati da uno spazio, il codice fiscale del soggetto richiedente, il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell’istanza e, nel caso di in- M Data di nascita giorno Soggetti diversi dalle persone fisiche mese anno OPZIONI Natura giuridica Denominazione o ragione sociale DATI DEL Codice fiscale del rappresentante vio multiplo, il numero progressivo rispetto al nuRAPPRESENTANTE mero totale delle e-mail (ad esempio, 3 di 4). Il mesCognome saggio dovrà contenere esclusivamente due allegati: il primo, in formato «.zip», recante la relazione e i Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita mese documenti (questigiorno ultimi in anno formato «.pdf»); il secondo allegato, in formato «.xml», sarà invece costiDATI DEL Codice fiscale in del professionista tuito da un file generato automatico dal pacchetto PROFESSIONISTA di compilazione nel momento in cui è completato Cognome/ Denominazione o ragione sociale l’inserimento dei dati dell’istanza. Il messaggio trasmesso via Pec non potrà superare la dimensione Comune (o Stato estero) di nascita Data di nascita mese anno massima di 50 MB.giorno Laddove ciò non sia possibile, sarà necessario procedere a più invii. INVIO COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA Si precisa che tutti i rendiconti bancari e tutto il materiale redatto in lingua straniera dovranno esseRECAPITI re depositati con la traduzione in italiano: per ingleTelefono Cellulare prefisso numero prefisso se, francese, tedesco o spagnolo sarà sufficiente una traduzione da parte del contribuente stesso, mentre Indirizzo di posta elettronica per le altre lingue servirà una traduzione giurata; F Provincia (sigla) Comune (o Stato estero) di nascita Codice Codice fiscale società carica somme Versamento delle dovute L’ultimo passaggio della procedura di regolarizzazioNome Sesso ne consiste nel versamento delle somme dovute in M F base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. 19.6.1997, Provincia (sigla) n. 218 [CFF ¶ 4777]. Si ricorda che non è possibile avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. fiscale società 9.7.1997, n. 241 [CFF ·Codice 7418] . Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, co. Nome Sesso del1, L. 186/2014, i contribuenti per i quali la media M F le consistenze delle attività finanziarie detenute alProvincia (sigla) l’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di € 2 milioni possono chiedere, in luogo della FIRMA determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare gli stessi applicando il metodo forfetario previsto Fax numero numero dall’art. 5-quinquies, co. 8,prefisso D.L. 167/1990. Nel modello ministeriale tale scelta viene espressa nel frontespizio: CHIEDE che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990 FIRMA DELL’ISTANZA FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l’istanza per altri) I Sez. II Sez. III IV Sez. V N. moduli Come detto, laSez. procedura dellaSez. Voluntary disclo sostitutive, di Irap e di Iva, nonché per le eventuali sure domestica consente altresì – questa volta non violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti IMPEGNO ALLA N. iscrizione solo alle persone Codice fisiche residente ma a tutti i sog- d'imposta. fiscale dell’intermediario all’albo dei C.A.F. PRESENTAZIONE TELEMATICA getti, società incluse – la definizione dell'accertaIn questo modo si è voluto consentire una pacifiRiservatomediante adesione ai contenuti giorno mese anno mento dell'invito al cazione estesa, almeno fino al termine di presentaall’intermediario FIRMA DELL’INTERMEDIARIO Data dell’impegno contraddittorio per le violazioni in materia di im- zione della procedura di collaborazione volontaposte sui redditi e relative addizionali, di imposte ria. •