Voluntary disclosure

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Voluntary disclosure
D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. con modif.
dalla L. 4.8.1990, n. 227
L. 15.12.2014, n. 186
Provv. Agenzia Entrate 30.1.2015
Gioacchino Pantoni
Claudio Sabbatini
Giorgio Bellino
«Voluntary
disclosure»:
pubblicato il modello
Dopo la pubblicazione di due bozze (una il 4.12.2014, l'altra il 26.1.2015), il
Modello per la Voluntary
modello definitivo per aderire alla procedura di collaborazione volontaria
disclosure – Provvedimento
introdotta dalla L. 15.12.2014, n. 186, è stato pubblicato il 30.1.2015 sul sito
di approvazione
internet dell’Agenzia delle Entrate.
Con Provv. 30.1.2015, prot.
Con esso sono state diffuse anche le relative istruzioni, oltre alle modalità
2015/13193, l’Agenzia delle Entratecniche di presentazione.
te ha pubblicato sul web il modelÈ previsto che, a distanza di 30 giorni dall’invio (che dovrà avvenire entro il
lo definitivo (la prima bozza era
30.9.2015), il contribuente (o il professionista che lo assiste) invii una
presente sul sito Internet delrelazione con la documentazione di supporto allegata.
l’Agenzia già alla fine dello scorso
Dopo l’esame di essa, avrà luogo la fase del contraddittorio, che terminerà
anno), con le relative istruzioni
con il versamento delle imposte (piene) e delle sanzioni (leggermente
per la compilazione, per aderire
ridotte).
alla procedura di collaborazione
Il contribuente si salverà così da molti dei reati fiscali.
volontaria (Voluntary disclosure).
Grazie alla possibilità offerta
con la L. 15.12.2014, n. 186, chi in
passato avesse detenuto attività all’estero (es. conti anche penale, pagando le relative imposte per intero
correnti o immobili), mai indicate nel modulo/mo- e le sanzioni in misura ridotta (la riduzione può ardello RW del Mod. Unico SP, potrà avvalersi di tale rivare fino alla metà).
procedura per farle emergere al Fisco, attivandosi
Sul fronte penale degli effetti della Voluntary di­
con la presentazione del suddetto modello entro il sclosure il Legislatore, limitatamente alle attività og30.9.2015.
getto di collaborazione volontaria, esclude la punibiIl modello da presentare all’Agenzia delle Entrate lità dei delitti tributari di dichiarazione e di omesso
va utilizzato appunto per regolarizzare le irregolarità versamento (ma non gli altri, come quello della falsa
relative ad attività finanziarie ed investimenti dete- fatturazione), nonché delle condotte di reimpiego e
nuti all’estero – commesse fino alla data del riciclaggio commesse in relazione ai medesimi, nei
30.9.2014 (in linea di massima, si tratta dei periodi confronti di tutti coloro che hanno commesso o cond’imposta fino al 2013) – in violazione degli obblighi corso a commettere tali reati. Nel contempo, introsul monitoraggio fiscale (D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. ducendo il nuovo delitto di autoriciclaggio, se ne
con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227 [CFF · 6443 – 6455]). esclude l’applicabilità limitatamente alle attività ogInvero, secondo le disposizioni della L. 186/2014, getto di collaborazione volontaria fino alla data del
grazie alla procedura Voluntary disclosure, al contri- 30.9.2015, entro la quale può essere attivata la procebuente è concessa anche la possibilità di sanare vio- dura. In funzione dei benefici connessi alla procedulazioni «interne» (cd. Voluntary disclosure domestica). ra e a garanzia della sua correttezza è previsto il delitto di esibizione di atti falsi e comunicazione di
Soggetti interessati
dati non rispondenti al vero, con pena da un anno e
La Voluntary disclosure consente ai contribuenti di 6 mesi a 6 anni di reclusione.
sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi comIl modello deve essere utilizzato dall’autore della
messe, regolarizzando in tal modo la loro posizione, violazione:
› degli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 4,
co. 1, D.L. 167/1990 [CFF · 6448], che intende avvalersi della procedura di emersione internazionale
prevista dall’art. 1, co. 1, L. 186/2014 (Voluntary di­
sclosure estera). In tali casi, il contribuente può sanare sia le violazioni relative al monitoraggio fiscale, la cui omessa o errata indicazione nel Quadro RW comporta l’applicazione di sanzioni dal
3% al 15% (o dal 6% al 30% qualora gli investimenti
siano localizzati in Paesi Black list; si veda la C.M.
38/E/2013), sia le violazioni relative al mancato
versamento di imposte (Irpef e relative addizionali, Ivie, Ivafe, ecc.) derivanti dall’impiego degli attivi occultati;
› che, non destinatario degli obblighi dichiarativi di
monitoraggio fiscale, o che, essendone obbligato,
vi abbia adempiuto correttamente - intende avvalersi della procedura di emersione nazionale prevista dall’art. 1, co. 2, L. 186/2014 (Voluntary disclo­
sure interna o domestica). Ad esempio, sarà possibile sanare violazioni come una dichiarazione
fraudolenta oppure omessa, come pure il versamento delle relative imposte.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 30.1.2015 che ha annunciato la pubblicazione della versione del modello, la procedura di
collaborazione volontaria può essere esperita «a pat­
to che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore
della violazione abbia avuto formale conoscenza di ac­
cessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque atti­
vità di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi al­
l’ambito oggettivo di applicazione della procedura».
La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la
formale conoscenza delle circostanze prospettate sia
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in
via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
Questo è un aspetto che non è in sintonia con le
nuove regole del ravvedimento operoso che, dal
2015, consente di sanare le violazioni fino alla notifica di un avviso di accertamento.
Ad ogni modo, in occasione degli incontri di inizio
anno con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di adesione alla VD anche nell’ipotesi di eventuali avvisi di
accertamento relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura definiti prima della presentazione dell’istanza di collaborazione.
Inoltre, di fronte all’inizio di un’ispezione, la preclusione riguarda la Voluntary disclosure, e non il ravvedimento operoso così come modificato dalla L.
23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
ESEMPIO N. 1 – UTILIZZO IN CONCRETO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
A fronte di una mera richiesta di documentazione afferente ad un certo periodo di imposta, il contribuente potrebbe
definire la violazione mediante integrazione della dichiarazione del periodo oggetto di verifica per poi accedere alla
Voluntary disclosure per gli altri periodi di imposta.
Modello – Composizione, termini e modalità
di trasmissione
Il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” è composto:
› dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13, D.Lgs.
30.6.2003, n. 196 (privacy);
› dalla sezione dei dati identificativi del soggetto
richiedente;
› dai Quadri per l’indicazione dei soggetti, dei dati
rilevanti per la determinazione degli investimenti
e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi
previdenziali.
TABELLA N. 1 – COMPOSIZIONE DEL MODELLO «RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA»
PAGINA DEL MODELLO
CONTENUTO
Pag. 1
Informativa sulla privacy
Pag. 2
Dati relativi ai soggetti che presentano l’istanza
Pag. 3
Dati relativi alle attività oggetto di emersione
L’apparente semplicità del modello nasconde però le
complicazioni dei conteggi per determinare le imposte dovute e le sanzioni (ancorché tutte queste saranno determinate dall’Agenzia delle Entrate; i professionisti che assisteranno i contribuenti dovranno verificare il tutto in occasione del contraddittorio con
l’Ufficio).
Inoltre, la sinteticità del modello fa da contraltare
alla duplicazione degli adempimenti che ciò comporta: infatti, oltre alla domanda di collaborazione
volontaria andrà successivamente fatta una trasmissione di documentazione integrativa. Doppi anche i
canali di trasmissione e i termini, come meglio si dirà oltre: Entratel o Fisconline per il modello e Pec per
la documentazione integrativa; quest’ultima, inoltre,
andrà trasmessa 30 giorni dopo l’invio dell’istanza.
Andando nel dettaglio, il modello è presentato –
entro il 30.9.2015 - esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o
Fisconline (quindi anche in proprio), utilizzando il
prodotto informatico denominato «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria»,
reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle entrate, con Comunicato stampa
3.2.2015, ha chiarito che tutti i professionisti abilitati
ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, rientranti nell’elenco contenuto nel D.P.R. 22.7.1998, n.
322, e nei successivi decreti attuativi (ad esempio,
D.M. 12.7.2000 [CFF · 6714]) possono inviare le richieste per accedere alla procedura di Voluntary disclosu­
re. Pertanto, chiarisce il Comunicato, sono ammessi
alla trasmissione gli avvocati e gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Qualora il soggetto interessato
provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo
conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre
che, eventualmente, farla firmare al professionista
nell’apposito riquadro «dati del professionista».
In caso di presentazione della comunicazione per
il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal
professionista; lo stesso contribuente conserverà poi
l’originale della comunicazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l’intermediario stesso avrà
compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’im-
pegno alla presentazione in via telematica.
È fatto obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato:
› un esemplare cartaceo del modello predisposto
informaticamente;
› la copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
L’istanza si considera presentata nel momento in
cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione
è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia
attestante l’avvenuta ricezione.
È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il
termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia
della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.
L’integrazione dell’istanza originaria è ammessa
fino alla scadenza del termine per la presentazione
della documentazione (30.9.2015).
La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta.
Procedura di regolarizzazione
Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente (trattasi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art.
5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF · 5105]) deve, con specifico riguardo alla Voluntary disclosure estera (art.
5-quater, D.L. 167/1990):
› indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta telematica (istanza), tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti
o detenuti all'estero, anche indirettamente o per
interposta persona;
› fornire, a corredo dell’istanza, i relativi documenti
e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione
o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai
documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle ritenute, non con-
nessi con le attività costituite o detenute all'estero,
relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non
sono scaduti i termini per l'accertamento o la
contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 D.L. 167/1990.
Secondo quanto recentemente chiarito in occasione
dei consueti incontri di inizio anno con la stampa
specializzata, il raddoppio dei termini di accertamento per le attività finanziarie detenute in paesi
Black list trova applicazione anche per le violazioni
commesse prima dell’entrata in vigore del D.L.
1.7.2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n.
102. In particolare, l’art. 12, D.L. 78/2009 [CFF · 6913],
nel prevedere norme di contrasto ai «paradisi fiscali», prevede il raddoppio dei termini di accertamento (ed il raddoppio delle sanzioni) nel caso di investimenti ed attività di natura finanziaria detenute in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato «in vio­
lazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto­legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»
(monitoraggio fiscale). Secondo l’Agenzia delle Entrate, il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal citato art. 12 non trova applicazione solo per
le violazioni commesse a decorrere dall’anno 2009,
cioè a partire dalla data di entrata in vigore del D.L.
78/2009, ma, trattandosi di norma di natura procedimentale, è applicabile a tutti gli anni d’imposta in
relazione ai quali i termini per l’accertamento ordinario (di cui all'art. 43, co. 1 e 2, D.P.R. 29.9.1973, n.
600 [CFF · 6343] e all'art. 57, co. 1 e 2, D.P.R.
26.10.1972, n. 633 [CFF ¶ 257]) non fossero scaduti al
momento di entrata in vigore del D.L. 78/2009.
Si osserva, al riguardo, che l’art. 5-quater, co. 4,
D.L. 167/1990, stabilisce, comunque, che ai soli fini
della procedura di collaborazione volontaria, per la
determinazione dei periodi d'imposta per i quali
non sono scaduti i termini di accertamento, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, D.L.
78/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, co. 4, primo periodo, lett. c), 5 e 7, D.L 167/1990, e cioè:
› se l'autore delle violazioni che si avvale della procedura di regolarizzazione rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono
detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione vo-
lontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero,
alla richiesta di collaborazione volontaria;
› se l’autore delle violazioni, nel caso di trasferimento delle attività finanziarie ad altro intermediario estero, rilascia al nuovo intermediario analoga autorizzazione;
› se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino
con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni (come fatto, ad
esempio, dalla Svizzera), accordi che consentano
un effettivo scambio di informazioni ai sensi
dell'art. 26 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni.
In tal caso non opera la presunzione sul raddoppio
dei termini per la presunzione di redditività, ma solamente quella che prevede il raddoppio dei termini
per le sanzioni RW, a meno che a breve non venga
escluso normativamente anche questo raddoppio.
Attenzione però al raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali: in attesa del decreto sulla
certezza del diritto non è chiaro se nel contesto della
Voluntary disclosure sarà operante tale forma di raddoppio che, ad esempio, in alcuni casi potrebbe vanificare la firma degli accordi con i Paesi ex Black list.
L’Agenzia precisa che laddove non ricorrano le
predette condizioni previste dall'art. 5-quinquies, per
le attività detenute in Paesi Black List continuerà ad
applicarsi il raddoppio dei termini sia per le attività
di accertamento che per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, fermo restando che il raddoppio delle sanzioni, stabilito dal
medesimo art. 12, D.L. 78/2009, sarà operativo, per il
principio di legalità di cui all’art. 3, D.Lgs. 18.12.1997,
n. 472 [CFF · 9466], solo per le violazioni commesse
dopo l’entrata in vigore della norma.
Nel modello di richiesta di accesso alla procedura
di Voluntary disclosure devono essere indicati, quali
soggetti «collegati», sia quelli collegati alle attività
finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione sia coloro che, pur non presentando collegamenti
con le attività estere, presentano collegamenti con il
richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.
Questa indicazione, che si concretizza nell’indicazione del codice fiscale (altre informazioni saranno
contenute nella relazione di accompagnamento; si
veda infra), va riportata nel Quadro VD, Sez. 1.
CODICE FISCALE
Mod. n.
QUADRO VD
SEZIONE I
SOGGETTI
COLLEGATI
VD1
Codice fiscale
Codice fiscale
1
2
VD2
VD3
VD4
SEZIONE II
ATTIVITÀ ESTERE
Black list con accordo
per scambio d’informazioni
Black List
1
2
2004
In ordine ai soggetti
«collegati» che il,00richiedenVD5
2005
VD6
,00
te deve indicare
nel modello,
l’Agenzia delle
Entra2006
,00
te ha precisatoVD7
– in occasione
degli incontri
con la
2007
VD8
,00
stampa specializzata
–
che
si
tratta
di
tutti
i sog2008
VD9
,00
getti che hanno
una 2009
«posizione rilevante»
ai fini
VD10
,00
2010
della normativa
sul monitoraggio
fiscale
VD11
,00 rispetto
2011 e patrimoniali ,00
VD12
alle attività finanziarie
oggetto di
2012
VD13
,00
emersione ovvero coloro
i quali presentano
un col2013
VD14
,00
legamento con il reddito sottratto ad imposizione
SEZIONE III
NUOVI
INVESTIMENTI
ESEMPIO
ALL’ESTERO
2004
1
2005
2
,00
N. 2 – SOGGETTI «COLLEGATI»
2008
VD15
5
2006
3
,00
2007
4
,00
2009
6
,00
Non black List
3
evidenziato.
,00
,00
,00
,00
In particolare,
nell’istanza presentata
da un deter,00
,00
minato richiedente
dovranno essere
indicati:
,00
› i soggetti
collegati alle attività,00finanziarie o patri,00
,00
moniali
estere oggetto di emersione;
,00
,00
› i soggetti
che, pur non presentando
collegamenti
,00
,00
,00
con le ,00
attività estere, presentano
collegamenti col
,00
,00
richiedente
in relazione ai redditi
che formano
,00
oggetto,00di emersione.
,00
2010
7
,00
2011
8
,00
,00
2012 semplice (o di altra società
2013
È il caso del socio di una
società
di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per
9
10
,00
,00
opzione, come le associazioni
professionali)
che,
per
le
attività/redditi
dovrà indicare i codici fiscali degli altri soci.
TOTALE ATTIVITÀ ESTERE
SEZIONE IV
alla data di emersione
(art. 5-quinquies, comma 4)
ATTIVITÀ ESTERE
ALLA DATA
DI EMERSIONE
1
,00
Attività in Paese extra UE che
si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett.a)
2
,00
3
Attività detenute all’estero (lett. c)
di cui in Italia
,00
4
,00
Va da sé che sarà opportuno
concordare
preventivastaQuota
di accesso alla
volonQuota
Quota di collaborazione
Quota
Codice Stato
Codice Stato
Codice procedura
Stato
Codice Stato
percentuale
percentuale
percentuale
percentuale
estero
estero
estero
estero
mente una linea
d’azione
comune,
fermo
restando
taria):
a
tale
Direzione
dovranno
essere
inviate
la doVD16
5
6
7
8
9
10
11
12
che ciascun richiedente presenta l’istanza per la pro- cumentazione a supporto dell’istanza e la relazione
pria posizione fiscale, ma
l’obbligo
di indicaredi ilcui in Italia
di accompagnamento del professionista.
Attivitàcon
già rimpatriate
(lett. b)
13
14
codice fiscale degli altri
soggetti (collegati)
nel
moPer
,00
,00l’appunto, insieme all’approvazione del modeldello.
lo, sono state anche diffuse le specifiche per redigere
SEZIONE
TuttaVla documentazione aAi fini
supporto
non va alle- la relazione di accompagnamento
e per predisporre
delle
RITENUTE
CONTRIBUTI
IMPOSTE SUI REDDITI
di cui prodotti all’estero
Ai fini IRAP
Ai fini IVA
NON OPERATE
PREVIDENZIALI
MAGGIORI
gata
nel
modello
di
adesione,
ma
dovrà
essere
prei
documenti
a
supporto
della
richiesta
1
2
3
4
5
6 di emersione,
IMPONIBILI E
2004
VD17
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RITENUTE in un momento
sentata
si avvienonché le
modalità tecniche
per trasmettere
tale ,00
reVD18 2005 successivo, quando
,00
,00
,00
,00
,00
NON OPERATE
rà la fase di contraddittorio
con l’Agenzia
delle Enlazione e,00documenti. ,00
VD19 2006
,00
,00
,00
,00
VD20 2007
,00
,00
,00 di documenti
,00
,00
,00 che rivestono
trate. Infatti, nella
ricevuta di presentazione
delSi tratta
un ruolo fonVD21 2008
,00
,00
,00
,00
l’istanza (che avverrà
entro 5 giorni,00lavorativi dalla
damentale
ai fini del,00 perfezionamento
dell’intera
VD22 2009
,00
,00
,00
,00
,00
,00
trasmissione) viene
riportato
l’indirizzo
di
posta
procedura,
perché
sarà
a
seguito
dell’analisi
degli
VD23 2010
,00
,00
,00
,00
,00
,00
elettronica certificata
stessi che
l’Agenzia delle
Entrate potrà
validare la,00riVD24 2011 (generato automaticamente
,00
,00
,00
,00
,00
2012 di presentazione)
all’interno dellaVD25
ricevuta
delle Direchiesta e,00avvierà la fase
per giun,00
,00
,00
,00
,00 di contraddittorio
2013 Direzioni provinciali
,00
zioni regionaliVD26
e delle
per ,00le gere alla,00chiusura con,00il versamento,00delle somme,00riProvince autonome di Trento e Bolzano (ogni Dire- chieste per sanare le violazioni.
Ai fini delle
zione regionale haSEGUE
un suo indirizzo
dedicato, riporQuanto alla relazione di accompagnamento per
di cui prodotti all’estero
IMPOSTE SOSTITUTIVE
8 Direzione di
7
tato nell’Allegato
3 al2004
Provvedimento;
la
ciascuna
delle annualità regolarizzate, essa consta in
VD17
,00
,00
2005
competenza va VD18
individuata
sulla base,00dell’ultimo douno schema di contenuto minimale, in quanto è fa,00
2006
,00
,00
micilio fiscale VD19
dell’interessato,
individuato
ai sensi
coltà del contribuente aggiungere ulteriori punti per
2007
VD20600/1973
,00
,00 , in relazione
dell’art. 58, D.P.R.
[CFF · 6358]
fornire qualsiasi altra informazione sia ritenuta utile
VD21 2008
,00
,00
all’anno d’imposta più
recente indicato nella richie- dall’interessato per la trattazione della procedura di
2009
VD22
VD23
VD24
VD25
VD26
,00
,00
2010
,00
,00
2011
,00
,00
2012
,00
,00
2013
,00
,00
TABELLA N. 2 – SCHEMA DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Introduzione
Il richiedente o il professionista che lo assiste fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che
formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui
sono state commesse.
In particolare, saranno segnalati:
› gli anni interessati dall’emersione;
› il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.
Inoltre va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato
nel modello.
In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con
evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all’ultimo modello presentato.
Soggetti collegati
Vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati che sono stati riportati nella
Sezione I del modello (infatti, in quest’ultimo è richiesto solo il codice fiscale).
Potrebbe ad esempio trattarsi del soggetto che aveva la possibilità di operare sulla disponibilità all’estero
costituita dal dichiarante.
Attività estere
Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera,
ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.
Va riportato il dettaglio delle attività estere indicate nella Sezione II del modello, predisponendo una
distinta delle stesse.
Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta
sarà identificata con un codice progressivo da A01.
Inoltre, occorre illustrare i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni
ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del modello.
Su questo aspetto, le istruzioni al modello chiariscono come venga considerato «apporto» ogni somma o
valore impiegato per l’acquisto o l’incremento dell’attività estera, diverso dai frutti della stessa. Si tratta
nella sostanza di ogni afflusso in contanti o con bonifico di ogni trasferimento di valori mobiliari a favore
di un conto corrente intestato al contribuente ovvero a un soggetto interposto.
Infine, vanno elencati i relativi documenti allegati.
Redditi correlati alle attività
estere
Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera,
ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.
Va qui riportato il dettaglio dei redditi derivanti dall’utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione
delle attività estere oggetto di emersione.
Potrebbe essere il caso della persona che ha prima costituito un patrimonio estero poi impiegato per
l’acquisto di un immobile successivamente locato e il cui canone non è stato dichiarato.
Infine, vanno elencati i relativi documenti allegati.
Attività estere oggetto di
emersione
Questa parte dovrà essere compilata solo nei casi di richiesta di accesso alla Voluntary disclosure estera,
ossia qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.
Si devono fornire le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per
violazione del monitoraggio fiscale.
Inoltre, vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta.
Infine, vanno elencati i documenti allegati.
Maggiori imponibili e ritenute
non operate
Per ciascuna annualità d’imposta, va illustrata la composizione dei valori indicati nella Sezione V relativi
ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini Iva, alle eventuali
ritenute non operate che formano oggetto di emersione.
Infine, vanno elencati tutti i documenti di supporto allegati.
Effetti delle dichiarazioni
riservate di cui all’art. 13­bis,
D.L. 78/2009 [CFF · 6224b]
Vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate (scudo fiscale del 2009) che si
intendono far valere.
Infine, vanno elencati i documenti allegati.
collaborazione volontaria.
L’Allegato 4 al provvedimento fornisce nel dettaglio l’esemplificazione di una relazione illustrativa di
accompagnamento, come esposta nella Tabella n. 2.
La trasmissione della relazione e della documentazione di cui sopra deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza,
comunque non oltre il 30.9.2015. Nella sola ipotesi
d’istanza presentata dal 26.9.2015, la presentazione
della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio
della ricevuta.
L’e-mail di trasmissione dovrà riportare nell’oggetto, separati da uno spazio, il codice fiscale del
soggetto richiedente, il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell’istanza e, nel caso di in-
M
Data di nascita
giorno
Soggetti diversi
dalle persone
fisiche
mese
anno
OPZIONI
Natura
giuridica
Denominazione o ragione sociale
DATI DEL
Codice fiscale del
rappresentante
vio
multiplo, il numero
progressivo
rispetto al nuRAPPRESENTANTE
mero totale delle e-mail (ad esempio, 3 di 4). Il mesCognome
saggio dovrà contenere
esclusivamente due allegati:
il primo, in formato «.zip», recante la relazione e i
Data di nascita
Comune (o Stato estero) di nascita
mese
documenti (questigiorno
ultimi
in anno
formato «.pdf»); il secondo allegato, in formato «.xml», sarà invece costiDATI DEL
Codice fiscale in
del professionista
tuito
da un file generato
automatico dal pacchetto
PROFESSIONISTA
di compilazione nel momento in cui è completato
Cognome/ Denominazione o ragione sociale
l’inserimento dei dati dell’istanza. Il messaggio trasmesso via Pec non
potrà superare
la dimensione
Comune (o Stato estero) di nascita
Data di nascita
mese
anno
massima di 50 MB.giorno
Laddove
ciò
non sia possibile, sarà necessario procedere a più invii.
INVIO COMUNICAZIONI
AL PROFESSIONISTA
Si precisa che tutti
i rendiconti
bancari e tutto il
materiale redatto in lingua straniera dovranno esseRECAPITI
re
depositati con la
traduzione in italiano: per ingleTelefono
Cellulare
prefisso
numero
prefisso
se, francese, tedesco o spagnolo sarà sufficiente una
traduzione da parte del contribuente stesso, mentre
Indirizzo di posta elettronica
per le altre lingue servirà una traduzione giurata;
F
Provincia (sigla)
Comune (o Stato estero) di nascita
Codice
Codice fiscale
società
carica somme
Versamento delle
dovute
L’ultimo passaggio della procedura di regolarizzazioNome
Sesso
ne consiste
nel versamento delle somme dovute
in
M
F
base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs.
19.6.1997,
Provincia (sigla)
n. 218 [CFF ¶ 4777]. Si ricorda che non è possibile avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs.
fiscale società
9.7.1997, n. 241 [CFF ·Codice
7418]
.
Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, co.
Nome
Sesso del1, L. 186/2014, i contribuenti per i quali la media
M
F
le consistenze delle attività finanziarie detenute
alProvincia (sigla)
l’estero al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il
valore di € 2 milioni possono chiedere, in luogo della
FIRMA
determinazione analitica dei rendimenti, di calcolare
gli stessi applicando il metodo
forfetario previsto
Fax
numero
numero
dall’art. 5-quinquies, co. 8,prefisso
D.L. 167/1990.
Nel modello ministeriale tale scelta viene espressa
nel frontespizio:
CHIEDE
che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990
FIRMA
DELL’ISTANZA
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l’istanza per altri)
I
Sez. II
Sez. III
IV
Sez. V
N. moduli
Come detto, laSez.
procedura
dellaSez.
Voluntary disclo­
sostitutive, di Irap e di Iva, nonché per le eventuali
sure domestica consente altresì – questa volta non violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti
IMPEGNO ALLA
N. iscrizione
solo
alle persone Codice
fisiche
residente ma a tutti i sog- d'imposta.
fiscale dell’intermediario
all’albo dei C.A.F.
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
getti, società incluse – la definizione dell'accertaIn questo modo si è voluto consentire una pacifiRiservatomediante adesione ai contenuti
giorno
mese
anno
mento
dell'invito
al cazione estesa, almeno fino al termine di presentaall’intermediario
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Data dell’impegno
contraddittorio per le violazioni in materia di im- zione della procedura di collaborazione volontaposte sui redditi e relative addizionali, di imposte ria. •