Comunicato Ufficiale n° 10 del 4 ottobre 2007 Attivita
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Comunicato Ufficiale n° 10 del 4 ottobre 2007 Attivita
Stagione Sportiva 2007/2008 DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE1 73024 MAGLIE – Via P. Refolo. 3 – tel/fax 0836/483358 Servizio Pronto AIA: 348/7396421 siti internet: www.figcpuglia.it e - mail [email protected] Comunicato Ufficiale n€ 10 del 4 ottobre 2007 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND (Stralcio del C U. n€ 16 del 20/09/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.) Attivita’ della Lega Nazionale Dilettanti SEGRETERIA TRASFERIMENTO CALCIATORI Si rammenta alle Società dipendenti che GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2007 (ORE 19.00) scade il termine del primo periodo per il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Si comunica, inoltre, che il secondo periodo per i trasferimenti sarà il seguente: DA VENERDÌ 26 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2007 (ORE 19.00) in base all’art. 104 delle N.O.I.F. (trasferimenti suppletivi). (Stralcio del C U. n€ 18 del 27/09/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.) Attivita’ della Lega Nazionale Dilettanti NESSUNA COMUNICAZIONE 2 Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico PROGRAMMA GARE DOMENICA 7 OTTOBRE 2007 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE G 2^ GIORNATA DI ANDATA DOMENICA 7 OTTOBRE 2007 GALATONE A.S.D. GALLIPOLI CALCIO S.R.L. LECCE SPA NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. PRO ITALIA GALATINA UGC CURSI MELPI CASTR. Riposa................... CORSANO COPERTINO TRICASE A.S.D. CALIMERA SAN CESARIO ARIA SANA SALENTO FOOTBALL SPORTING SOLETO CAMPO COMUNALE CAMPO COMUNALE-ERBA ARTIFICIAL CAMPO SPORTIVO GRECO CAMPO PRIVATO “DELTA” CAMPO COMUNALE "ERB.ART." CAMPO COMUNALE GALATONE GALLIPOLI LECCE-FRAZ.VILLA CONVENTO SAN DONATO DI LECCE SOGLIANO CAVOUR CURSI 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE G 2^ GIORNATA DI ANDATA CALIMERA LECCE SPA COPERTINO SALICE GALLIPOLI CALCIO S.R.L. SAN CESARIO ARIA SANA PRO ITALIA GALATINA SALENTO FOOTBALL SPORTING SOLETO TRICASE A.S.D. Riposa................... LUPIAE SALESIANI A.S.D. DOMENICA 7 OTTOBRE 2007 CAMPO "PIO XII" CAMPO COMUNALE CAMPO COMUNALE-ERBA ARTIFICIAL CAMPO COMUNALE "ERB.ART." CAMPO COMUNALE "CARLO MICELI" CALIMERA COPERTINO GALLIPOLI SOGLIANO CAVOUR SOLETO (Stralcio del C U. n€ 19 del 28/09/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.) INCONTRO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO, COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMPONENTI COMITATO REGIONALE ARBITRI,PRESIDENTI, TECNICI E CAPITANI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI 1° E 2° CATEGORIA. HOTEL BARION STRADA STATALE 16 KM. 816,00 MOLA DI BARI. LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2007 ORE 17,30. Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti ai campionati regionali di 1° e 2° categoria che, il Consiglio Direttivo, d’intesa con il Commissario Straordinario del Cra Puglia, Sig. Luigi Celli, ha deciso di programmare per la giornata di Lunedì 8 ottobre 2007 alle ore 17.30, presso l’Hotel Barion, Strada Statale 16 Km. 816,00, Mola di Bari, una riunione alla quale sono invitati i Sigg. Presidenti, i Tecnici ed i Capitani delle Società interessate, alla presenza del Commissario Straordinario e Componenti del Comitato Regionale Arbitri nonché dei Dirigenti Federali. Tale incontro è finalizzato ad avere anche uno scambio di opinioni ed esperienze, indispensabili per migliorare i rapporti tra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti in occasione delle gare ufficiali. Data l’importanza e le finalità dell’iniziativa si invitano i Signori Presidenti delle Società interessate ad intervenire all’incontro programmato soprattutto per fornire il proprio utile contributo ai lavori. In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato oltre al Tecnico ed al Capitano della squadra. Con successivo Comunicato Ufficiale sarà resa nota la data ed il luogo in cui si terrà l’incontro con i Presidenti, Tecnici e Capitani delle Società partecipanti ai campionati regionali di Calcio a Cinque. 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 3 1. Comunicazioni della F.I.G.C. Nessuna comunicazione. 2. Comunicazioni della L.N.D. 2.1 (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 37 del 26.9.2007) Al fine di fornire un maggior chiarimento in ordine alla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni di ordine esplicativo. Si è rilevato, infatti, che molte Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale. 2.2 Tutela medico-sportiva dei tesserati (Art. 43 delle NOIF) Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell’art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non é riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 4 Attivita’ della Lega Nazionale Dilettanti STRALCIO DEL TITOLO VI DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA. Art. 44. Gradi di giudizio. 1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio: 1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice); 1.2. secondo grado: Commissione disciplinare territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall’art. 46, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione. 2. La Commissione disciplinare del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente. 3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale. 4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di Trento e di Bolzano. 5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate: in primo grado dalla Commissione disciplinare territoriale, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice; in secondo grado dalla Commissione disciplinare nazionale, che giudica in ultima e definitiva istanza. 6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale o del Presidente del Comitato regionale sono giudicate dalla Commissione disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione disciplinare nazionale. 5 Art. 45. Sanzioni. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, iI tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. 2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo. 3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese; c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara; d) provvedimenti pecuniari non superiori a: - € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; - € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile. Art. 46. Norme procedurali. 1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo. 6 2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato; b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato; c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento della Procura federale; d) dalla Commissione disciplinare nazionale. 3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e playout il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara. 4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. 5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo. 6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice. 7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV. Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico …OMISSIS… 7 MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI. TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI – T.A.U. II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. suo I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dal Comitato Provinciale di appartenenza; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti. Si ribadisce quanto già reso noto sul C.U. n° 52 (ultimo) del 28/6/2007: La domanda di iscrizione al/ai Campionati deve essere corredata dall’elenco nominativo dei Dirigenti della Società e che, soltanto quest’ultimi , potranno essere indicati sulla Tessera Accompagnatore Ufficiale ( T.A.U.). Il suddetto documento (T.A.U.) dovrà necessariamente essere inviato in tempo utile, con l’elenco nominativo dei Dirigenti indicati dalla Società, AL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER LA VIDIMAZIONE. Il Comitato Regionale provvederà ad inviare la suddetta documentazione al Comitato di giurisdizione per la riconsegna alle società interessate. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI A far data dal 1° luglio 2005, in base all’art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un’assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società. Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l’art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002: Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) 1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e 8 tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. TECNICI E LORO TESSERAMENTO La classificazione dei tecnici Regolamento del Settore Tecnico. è regolata dall’art. 16 comma 1 del I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. I tesseramenti dei Tecnici vanno spediti al Settore Tecnico della FIGC con le seguenti modalità: modulo di richiesta per l’emissione della tessera di tecnico (colore bianco): che deve essere compilato integralmente con le relative firme, specificando la qualifica e l’incarico del tecnico; deve recare in calce il timbro della Società; una foto formato tessera (indicando sul retro nome e cognome); copia della ricevuta del versamento su conto corrente eseguito dall’allenatore a favore del Settore Tecnico per la stagione in corso (inoltre copia delle ricevute di eventuali versamenti ‘a regolarizzazione’ per gli anni precedenti); il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite C/C POSTALE n. 389502 intestato a: Settore Tecnico F.I.G.C - Via Gabriele D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze. Le richieste di tesseramento incomplete saranno respinte. Le Società che vogliono sostituire il tecnico devono presentare la documentazione, come sopra descritta, relativa al nuovo tecnico, altresì devono allegare copia delle dimissioni o dell’esonero relativo al tecnico uscente. 9 OBBLIGO DI TESSERAMENTO TECNICI Le squadre che parteciperanno ai Campionati regionali hanno l’obbligo di tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici. SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO E' fatto obbligo alle Società ospitanti richiesta del servizio d'ordine pubblico. di provvedere alla tempestiva La copia della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, inoltrata alla competente Autorità, potrà essere consegnata prima della gara all'arbitro che provvederà ad allegarla al referto. La stessa Società, in assenza di Forza Pubblica, dovrà mettere a disposizione del Direttore di gara due dirigenti, i cui nominativi dovranno risultare nell’elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo della Società medesima. Questi ultimi dovranno essere indicati sul modulo “distinta dei calciatori” quali addetti all'ordine pubblico sostitutivo. Eventuali inadempienze saranno perseguite disciplinarmente in applicazione delle disposizioni vigenti. REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento delle gare interne. TENUTE DI GIUOCO DEI CALCIATORI (ART. 72 N.O.I.F.) 1. I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. 2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia. 3. Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. . C 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 10 4.BIS L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative." Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori. I portieri dovranno calciatori in campo. indossare maglie di colori diversi dagli altri RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate alla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della Società ospitata. Tali richieste dovranno pervenire al Comitato Regionale Puglia L.N.D., corredate di quanto richiesto, entro cinque giorni precedenti la gara. Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire al Comitato Regionale entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare. Tale dichiarazione deve interessata alla gara. essere estesa, per conoscenza, alla Società DISCIPLINA SPORTIVA La funzione disciplinare è esercitata, in prima ed in seconda istanza, rispettivamente dal Giudice Sportivo Regionale e dalla Commissione Disciplinare Territoriale entrambi con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via Cairoli, 85 - 70122 BARI. 11 FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società partecipanti ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi che questo Comitato, in presenza di squalifiche per più ammonizioni (art. 19 comma 9 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento disciplinare a mezzo telegramma. Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell’informatizzazione del sistema di registrazione delle sanzioni, automaticamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale. INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo o alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D. – Via Cairoli, 85 – 70122 BARI SALUTO Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti, incluso il Direttore di gara ,salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. Si rammenta che in caso di mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le società inadempienti IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: 1. attraverso la propria personale conoscenza; 2. mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; 3. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio; 4. mediante cartellino sportive; 5. mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti. federale rilasciato nella precedente stagione 12 ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente o meglio, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore utilizzato come assistente dell’arbitro è considerato anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara. Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. 13 L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. Per quanto concerne i Tornei “Pulcini” ed “Esordienti”, oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle Norme Regolamentari per le Categorie di Base. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE - ART. 51 DELLE N.O.I.F. 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”. 4. Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche nelle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7. 5. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 6. Qualora vi sia in disputato mediante classificate, se si ovvero di titolo di spareggio tra le competizione un unico titolo sportivo, esso è gara di spareggio tra le due squadre meglio tratta di titolo vincente di campionato di girone, promozione o di qualificazione; o mediante gara di squadre peggio classificate se si tratta di 14 retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, fra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 7. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella “classifica avulsa”, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; del sorteggio. 8. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati mediante spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions' League, Coppa UEFA, Coppa Intertoto. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3. 9. Per quanto concerne i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, viene determinata come segue: in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: dei punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato. 15 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 DELLE N.O.I.F. 1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) b) c) un dirigente accompagnatore ufficiale, un medico sociale; il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società. 2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) b) c) un dirigente accompagnatore ufficiale: un medico sociale; un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti i calciatori di riserva. d) dal 3. Tutte le persone ammesse identificate dall'arbitro personale. nel recinto di giuoco debbono essere mediante documento di riconoscimento 4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 16 ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO - ART. 67 DELLE N.O.I.F. 1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili criteri: un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C., un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D., un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione di un C.R.A.; un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo. 2. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata. 3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo superiore tecnico. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio. 4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara. 5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. 6. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la 17 direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente. AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARI Gli Organi Disciplinari infliggono alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi. A) RINUNCE A GARE Per la corrente stagione rinunciano a gare vengono eventuali indennizzi: sportiva a carico delle Società che applicate le sottoindicate ammende ed AMMENDE (IN EURO): 1^ 2^ 3^ 4^ Campionati Nazionali Campionati Regionali Campionati Provinciali Tornei Esordienti e Pulcini 516,00 1.032,00 1.549,00 2.852,00 103,00 180,00 361,00 516,00 25,00 51,00 77,00 103,00 10,00 25,00 46,00 61,00 Rinuncia Rinuncia Rinuncia Rinuncia N.B. A norma dell’art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. le soxietà che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia. B) INDENNIZZI: Qualora una Società rinunci a disputare una gara, sarà addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l’indennizzo di Euro 150,00 per spese di organizzazione da accreditare sul conto della società ospitante. 18 CLASSIFICA DISCIPLINA Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l’applicazione della seguente tabella: A) A carico di calciatori – 1ª Ammonizione – 2ª Ammonizione – dalla terza ammonizione e per le successive punti 0,40 punti 0,60 punti 0,50 – Squalifiche: a) per una giornata di gara b) per ogni giornata di gara oltre la prima c) da due a sei mesi d) da più di sei mesi a un anno e) da più di un anno a tre anni f) da più di tre anni a cinque anni punti ” ” ” ” ” 2 1 15 25 40 50 B) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati - Ammonizione ....................................................... - Ammonizione con diffida.................................... - Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati): a) per una settimana ........................................ b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) .......................... c) da più di tre mesi sino a sei mesi ... d) da più di sei mesi a nove mesi ..................... e) da più di nove mesi ad un anno.................... f) da più di un anno a tre anni .......................... g) da più di tre anni a cinque anni .................... punti 1 ” 1,50 punti 3 punti ” “ ” ” ” 2 20 30 50 70 80 C) A carico di Società - Ammonizione punti 1 - Squalifica del campo: a) per una gara b) per due gare c) per tre gare punti 10 ” 20 ” 30 – Penalizzazioni: a) di un punto in classifica b) di due punti c) di tre punti punti 10 ” 15 ” 20 – Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 10 19 – Ammende: a) fino a € 25,00 b) da più di € 25,00 a € 51,00 c) da più di € 51,00 a € 103,00 d) da più di € 103,00 a € 258,00 e) da più di € 258,00 a € 516,00 f) da più di € 516,00 a € 1.032,00 punti ” “ ” ” ” 0,50 1,50 3 10 20 30 D) Esclusioni dalla classifica disciplina Le sottoindicate sanzioni comportano l’automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”: a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. b) Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica e) Condanna della Società per illecito sportivo f) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica g) Esclusione della Società dal campionato h) Revoca dei titoli acquisiti E’ da considerarsi esclusa dall’ammissione ai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedi paragrafi b3 e c3). “In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni”. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale L.N.D. con una relazione del Presidente. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE Le gare avranno svolgimento in linea generale nelle ore antimeridiane dei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità dell’impianto, eccezionalmente, si provvederà a fissare le stesse nelle ore pomeridiane o serali dei giorni festivi e infrasettimanali. 20 TEMPO DI DURATA DELLE GARE E TEMPO DI ATTESA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Le gare vengono disputate in due tempi di 40 minuti cadauno, con un tempo di attesa di 30 minuti. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Le gare vengono disputate in due tempi di 30 minuti cadauno, con un tempo di attesa di 30 minuti. TUTELA MEDICO - SPORTIVA Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art.43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale. Attività non agonistica Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista. Attività agonistica Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale. 21 Idoneità temporanea In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria. Inidoneità temporanea Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell’idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea. Inidoneità Quando viene riscontrata una inidoneità all’attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l’attività sportiva. Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico. In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, le Leghe di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale della LND o la Delegazione provinciale competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale. 22 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE 1) SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE L.N.D. 919932 919924 919925 919935 919754 A.S.D. U.S.D. A.S.D. A.P.D. A.S.D. ANDRANO DEPRESSA TRICASE EKATE MATINO REAL CORSANESE CORSANO SPECCHIA 2) ASSOCIAZIONE Risultano pervenute a tutt’oggi le seguenti domande di Associazione ed Adesione per la stagione sportiva 2007/2008: a) SOCIETA’ GIA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. AMICI DEL CALCIO NOCIGLIA GALLIPOLI CALCIO SRL POL. DON BOSCO ALEZIO A.C. SALVE A.S.D. RACALE POLISTORTIVA GIOVANILE ACQUARICA VIRTUS POGGIARDO POL. FUTURA MINERVINO GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO (PURA S.G.S.) (PROFESSIONISTA) (PURA S.G.S.) (PURA S.G.S.) (DILETTANTE) (DILETTANTE) (PURA S.G.S.) (PURA S.G.S.) (DILETTANTI) 3) AUTORIZZAZIONE SCRITTA PUBBLICITARIA Per la stagione sportiva 2007/2008 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla DELEGAZIONE DISTRETTUALE apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell’art. 48, del Regolamento della L.N.D.. Pertanto, le Società che intendono, avvalersi della suddetta norma, devono far pervenire prima dell’inizio del Campionato la richiesta per l’autorizzazione alla: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA CAIROLI N° 85 70122 BARI 23 4)CAMPIONATO LOCALE CATEGORIA “GIOVANISSIMI” LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE VENERDI’ 5 OTTOBRE 2007 5) CAMPIONATO LOCALE CATEGORIA “ALLIEVI” LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE VENERDI’ 5 OTTOBRE 2007 N.B. LE RELATIVE DOMANDE D’ISCRIZIONE SONO ALLEGATE AL C.U. N°8 DEL 20 SETTEMBRE 2007. 6) ORARIO UFFICI Si informano tutte le Società che, a far tempo da LUNEDI’ 01 OTTOBRE 2007, la Delegazione Distrettuale F.I.G.C. di MAGLIE sarà aperta al pubblico solo nei giorni sotto indicati. In tali giorni, il Delegato, i Giudici Sportivi e gli altri Dirigenti Federali saranno a disposizione delle Società e dei loro Associati per il servizio di consulenza tecnica in loro favore. Negli altri giorni della settimana gli Uffici della Delegazione saranno rigorosamente chiusi, per consentire il disbrigo della numerosa e complessa attività organizzativa, per cui non sarà consentito l’accesso ad alcuno, salvo casi eccezionali, da concordare preventivamente con appuntamento telefonico. Con l’occasione, si ricorda che gli Uffici della Delegazione sono gli unici luoghi in cui contattare i Dirigenti per richieste di consulenza, spiegazioni, proposte ecc; non è consentito, quindi – nella maniera più assoluta – contattare, neanche telefonicamente, gli stessi presso il loro domicilio privato. GIORNO APERTURA – CHIUSURA LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 CHIUSO AL PUBBLICO CHIUSO AL PUBBLICO 17.00 – 19.00 CHIUSO CHIUSO 24 PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DI QUESTO COMITATO LOCALE IL GIORNO 4 OTTOBRE 2007 *********************** IL SEGRETARIO Luigi MACCHIA IL DELEGATO DISTRETTUALE Giancarlo IANNONE