Comunicato Ufficiale n° 10 del 4 ottobre 2007 Attivita

Transcript

Comunicato Ufficiale n° 10 del 4 ottobre 2007 Attivita
Stagione Sportiva 2007/2008
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE1
73024 MAGLIE – Via P. Refolo. 3 – tel/fax 0836/483358
Servizio Pronto AIA: 348/7396421
siti internet:
www.figcpuglia.it
e - mail
[email protected]
Comunicato Ufficiale n€ 10 del 4 ottobre 2007
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND
(Stralcio del C U. n€ 16 del 20/09/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.)
Attivita’ della Lega Nazionale Dilettanti
SEGRETERIA
TRASFERIMENTO CALCIATORI
Si rammenta alle Società dipendenti che
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2007 (ORE 19.00)
scade il termine del primo periodo per il trasferimento di un calciatore
“giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Si comunica, inoltre, che il secondo periodo per i trasferimenti sarà il
seguente:
DA VENERDÌ 26 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2007 (ORE 19.00)
in base all’art. 104 delle N.O.I.F. (trasferimenti suppletivi).
(Stralcio del C U. n€ 18 del 27/09/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.)
Attivita’ della Lega Nazionale Dilettanti
NESSUNA COMUNICAZIONE
2
Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
PROGRAMMA GARE
DOMENICA 7 OTTOBRE 2007
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GIRONE G
2^ GIORNATA DI ANDATA
DOMENICA 7 OTTOBRE 2007
GALATONE A.S.D.
GALLIPOLI CALCIO S.R.L.
LECCE SPA
NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.
PRO ITALIA GALATINA
UGC CURSI MELPI CASTR.
Riposa................... CORSANO
COPERTINO
TRICASE A.S.D.
CALIMERA
SAN CESARIO ARIA SANA
SALENTO FOOTBALL
SPORTING SOLETO
CAMPO COMUNALE
CAMPO COMUNALE-ERBA ARTIFICIAL
CAMPO SPORTIVO GRECO
CAMPO PRIVATO “DELTA”
CAMPO COMUNALE "ERB.ART."
CAMPO COMUNALE
GALATONE
GALLIPOLI
LECCE-FRAZ.VILLA CONVENTO
SAN DONATO DI LECCE
SOGLIANO CAVOUR
CURSI
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
GIRONE G
2^ GIORNATA DI ANDATA
CALIMERA
LECCE SPA
COPERTINO
SALICE
GALLIPOLI CALCIO S.R.L.
SAN CESARIO ARIA SANA
PRO ITALIA GALATINA
SALENTO FOOTBALL
SPORTING SOLETO
TRICASE A.S.D.
Riposa................... LUPIAE SALESIANI A.S.D.
DOMENICA 7 OTTOBRE 2007
CAMPO "PIO XII"
CAMPO COMUNALE
CAMPO COMUNALE-ERBA ARTIFICIAL
CAMPO COMUNALE "ERB.ART."
CAMPO COMUNALE "CARLO MICELI"
CALIMERA
COPERTINO
GALLIPOLI
SOGLIANO CAVOUR
SOLETO
(Stralcio del C U. n€ 19 del 28/09/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.)
INCONTRO COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO, COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMPONENTI COMITATO
REGIONALE ARBITRI,PRESIDENTI, TECNICI E CAPITANI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI 1° E
2° CATEGORIA.
HOTEL BARION STRADA STATALE 16 KM. 816,00 MOLA DI BARI.
LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2007 ORE 17,30.
Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti ai campionati regionali di 1° e 2°
categoria che, il Consiglio Direttivo, d’intesa con il Commissario Straordinario del Cra Puglia, Sig. Luigi
Celli, ha deciso di programmare per la giornata di Lunedì 8 ottobre 2007 alle ore 17.30, presso l’Hotel
Barion, Strada Statale 16 Km. 816,00, Mola di Bari, una riunione alla quale sono invitati i Sigg.
Presidenti, i Tecnici ed i Capitani delle Società interessate, alla presenza del Commissario
Straordinario e Componenti del Comitato Regionale Arbitri nonché dei Dirigenti Federali.
Tale incontro è finalizzato ad avere anche uno scambio di opinioni ed esperienze, indispensabili per
migliorare i rapporti tra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti in occasione delle gare
ufficiali.
Data l’importanza e le finalità dell’iniziativa si invitano i Signori Presidenti delle Società interessate ad
intervenire all’incontro programmato soprattutto per fornire il proprio utile contributo ai lavori.
In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente
delegato oltre al Tecnico ed al Capitano della squadra.
Con successivo Comunicato Ufficiale sarà resa nota la data ed il luogo in cui si terrà l’incontro con i
Presidenti, Tecnici e Capitani delle Società partecipanti ai campionati regionali di Calcio a Cinque.
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
3
1. Comunicazioni della F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.
2. Comunicazioni della L.N.D.
2.1 (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 37 del 26.9.2007)
Al fine di fornire un maggior chiarimento in ordine alla corretta
applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del
vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza, si forniscono qui di
seguito alcune indicazioni di ordine esplicativo.
Si è rilevato, infatti, che molte Società della L.N.D. e molti calciatori
hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del
tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – ritengono
di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che,
ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle
N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un
calciatore
all’attività
federale
deve
prevedere
necessariamente
il
tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i
calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis,
delle N.O.I.F., si chiarisce che, fatta salva la previsione di cui al punto
7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo
per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve
assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una
sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade
automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni
stagione
sportiva
nella
quale
il
calciatore
intenda
partecipare
all’attività federale.
2.2 Tutela medico-sportiva dei tesserati (Art. 43 delle
NOIF)
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della
normativa contenuta nell’art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare
i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali
rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali
nel caso di rischio infortunistico nel corso di gare e/o allenamenti che
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza
della quale non é riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
4
Attivita’ della Lega Nazionale Dilettanti
STRALCIO DEL TITOLO VI DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER
L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA.
Art. 44.
Gradi di giudizio.
1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i
seguenti due gradi di giudizio:
1.1. primo grado: Giudice sportivo territoriale presso i Comitati
regionali, provinciali e locali, il quale adotta le sue decisioni, senza
contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli
ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di
rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati
in via generale dal presente Codice);
1.2. secondo grado: Commissione disciplinare territoriale che giudica
avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di
opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando
il termine stabilito dall’art. 46, comma 4, di prendere visione dei
documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano
espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta
nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione
dell'atto di impugnazione.
2. La Commissione disciplinare del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è
articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice
presidente.
3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i
campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le
altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale autonomo di
Trento e di Bolzano.
5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come
tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:
in primo grado dalla Commissione disciplinare territoriale, che giudica
secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice; in secondo
grado dalla Commissione disciplinare nazionale, che giudica in ultima e
definitiva istanza.
6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura
federale o del Presidente del Comitato regionale sono giudicate dalla
Commissione disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione
disciplinare nazionale.
5
Art. 45.
Sanzioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, iI tesserato colpito
da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione
nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività
giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed
“Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara
ufficiale
è
automaticamente
squalificato
per
una
giornata
senza
declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della
squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le
Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco
dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale
sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice
sportivo.
3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del
Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a
termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori,
fino ad un mese;
c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
d) provvedimenti pecuniari non superiori a:
- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza
categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a
cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati
del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza,
promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio
femminile.
Art. 46.
Norme procedurali.
1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti
dall'art. 29, commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati con le
modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del
giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La
motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro
il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del
ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7.
L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
6
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e,
come tali, indicati dall'arbitro nel suo
referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia
legittimato;
b) dalla Commissione disciplinare territoriale, su impugnativa da parte di
chi vi sia legittimato;
c) dalla Commissione disciplinare territoriale a seguito di deferimento
della Procura federale;
d) dalla Commissione disciplinare nazionale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad
una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette
giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e playout il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere
effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
4. I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione
disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare.
5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il
gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato
conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con
lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7.
L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a
gare di calciatori squalificati o
comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico
della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini
di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le
disposizioni generali di cui al Titolo IV.
Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
…OMISSIS…
7
MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI
REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI.
TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI – T.A.U.
II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione
sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società
di appartenenza A tal fine le società sono tenute a comunicare alle
Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei
collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal
verificarsi e, agli effetti federali, ha
efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
suo
I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera
valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti
delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dal Comitato
Provinciale di appartenenza; può contenere fino ad un massimo di sei
nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti
in essa contenuti.
Si ribadisce quanto già reso noto sul C.U. n° 52 (ultimo) del 28/6/2007:

La domanda di iscrizione al/ai Campionati deve essere corredata
dall’elenco nominativo dei Dirigenti della Società e che, soltanto
quest’ultimi , potranno essere indicati sulla Tessera Accompagnatore
Ufficiale ( T.A.U.).

Il suddetto documento (T.A.U.) dovrà necessariamente essere inviato in
tempo utile, con l’elenco nominativo dei Dirigenti indicati dalla
Società, AL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER LA VIDIMAZIONE.

Il Comitato Regionale provvederà ad inviare la suddetta documentazione
al Comitato di giurisdizione per la riconsegna alle società interessate.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI
A far data dal 1° luglio 2005, in base all’art. 51 comma 1 e 2 della Legge
289/2002 è prevista la stipula di un’assicurazione obbligatoria per i
dirigenti di Società.
Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l’art. 51
della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002:
Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e
8
tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
TECNICI E LORO TESSERAMENTO
La classificazione dei tecnici
Regolamento del Settore Tecnico.
è
regolata
dall’art.
16
comma
1
del
I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico
debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono
prestare la propria attività. Il tesseramento ha validità per la sola
stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata
degli accordi contrattuali.
Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi
prevista dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non
possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e
operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano
risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano
tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di
preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
I tesseramenti dei Tecnici vanno spediti al Settore Tecnico della FIGC con
le seguenti modalità:

modulo di richiesta per l’emissione della tessera di tecnico (colore
bianco): che deve essere compilato integralmente con le relative firme,
specificando la qualifica e l’incarico del tecnico; deve recare in calce
il timbro della Società;

una foto formato tessera (indicando sul retro nome e cognome);

copia della ricevuta del versamento su conto corrente eseguito
dall’allenatore a favore del Settore Tecnico per la stagione in corso
(inoltre
copia
delle
ricevute
di
eventuali
versamenti
‘a
regolarizzazione’ per gli anni precedenti); il pagamento dovrà essere
effettuato esclusivamente tramite C/C POSTALE n. 389502 intestato a:
Settore Tecnico F.I.G.C - Via Gabriele D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze.
Le richieste di tesseramento incomplete saranno respinte.
Le Società che vogliono sostituire il tecnico devono presentare la
documentazione, come sopra descritta, relativa al nuovo tecnico, altresì
devono allegare copia delle dimissioni o dell’esonero relativo al tecnico
uscente.
9
OBBLIGO DI TESSERAMENTO TECNICI
Le squadre che parteciperanno ai Campionati regionali hanno l’obbligo di
tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C.,
iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.
SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO
E' fatto obbligo alle Società ospitanti
richiesta del servizio d'ordine pubblico.
di
provvedere
alla tempestiva
La copia della documentazione relativa alla richiesta della forza
pubblica, inoltrata alla competente Autorità, potrà essere consegnata
prima della gara all'arbitro che provvederà ad allegarla al referto.
La stessa Società, in assenza di Forza Pubblica, dovrà mettere a
disposizione del Direttore di gara due dirigenti, i cui nominativi dovranno
risultare nell’elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo della Società
medesima.
Questi ultimi dovranno essere indicati sul modulo “distinta dei calciatori”
quali addetti all'ordine pubblico sostitutivo.
Eventuali inadempienze saranno perseguite disciplinarmente in applicazione
delle disposizioni vigenti.
REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO
La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del
campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento delle gare
interne.
TENUTE DI GIUOCO DEI CALCIATORI (ART. 72 N.O.I.F.)
1.
I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie
recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il
portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal
n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2.
Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di
colore diverso da quello della maglia.
3.
Le Leghe ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i
colori siano confondibili.
. C
4.
Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o
scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece,
apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura
e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva
autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica.
10
4.BIS L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà
recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni
non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di
questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara,
comporterà l’applicazione dell’ammenda.
Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie
A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare
per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo
stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso
col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti
detta le relative disposizioni applicative."
Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta
alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite
conserverà i propri colori.
I portieri dovranno
calciatori in campo.
indossare
maglie
di
colori
diversi
dagli
altri
RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE
Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di
effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate
alla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare
il consenso scritto della Società ospitata.
Tali richieste dovranno pervenire al Comitato Regionale Puglia L.N.D.,
corredate di quanto richiesto, entro cinque giorni precedenti la gara.
Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente
e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato.
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve
pervenire al Comitato Regionale entro il Lunedì precedente la gara
alla quale s'intende rinunciare.
Tale dichiarazione deve
interessata alla gara.
essere
estesa,
per
conoscenza,
alla
Società
DISCIPLINA SPORTIVA
La funzione disciplinare è esercitata, in prima ed in seconda
istanza, rispettivamente dal Giudice Sportivo Regionale e dalla
Commissione Disciplinare Territoriale entrambi con recapito presso il
Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via Cairoli, 85 - 70122
BARI.
11
FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI
CALCIATORI
Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società
partecipanti ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi che questo
Comitato, in presenza di squalifiche per più ammonizioni (art. 19 comma 9
C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento disciplinare a mezzo
telegramma.
Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito
dell’informatizzazione del sistema di registrazione delle sanzioni,
automaticamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul
relativo Comunicato Ufficiale.
INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI
Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere
inviato al Giudice Sportivo o alla Commissione Disciplinare
Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D. –
Via Cairoli, 85 – 70122 BARI
SALUTO
Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo
che, sia all’inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti,
incluso il Direttore di gara ,salutino il pubblico e si salutino fra
loro, stringendosi la mano.
Si rammenta che in caso di mancato adempimento saranno irrogate sanzioni
pecuniarie ad entrambe le società inadempienti
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a
quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad
identificarli in uno dei seguenti modi:
1.
attraverso la propria personale conoscenza;
2.
mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle
Autorità competenti;
3.
mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra
Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio;
4.
mediante cartellino
sportive;
5.
mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.
federale
rilasciato
nella
precedente
stagione
12
ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME
ASSISTENTI DELL’ARBITRO
Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti
dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro,
un dirigente o meglio, un calciatore tesserato incaricato di svolgere
funzioni di assistente all’arbitro.
Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata
all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i
calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore
utilizzato come assistente dell’arbitro è considerato anch’esso riserva).
Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente
dalla
funzione
ricoperta,
(calciatore
di
riserva
o
assistente
dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della
gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della
gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro purché non sia stato
espulso.
Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far
disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano
(nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il
risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente
dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi
titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul
campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza
reti.
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e
Scolastico,
hanno
la
facoltà
di
sostituire
sette
calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della
gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso
il giocatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente
all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara.

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente
dalla
funzione
ricoperta,
(calciatore
di
riserva
o
assistente
dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio
della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo
specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
13
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della
sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il
risultato
eventualmente
conseguito
sul
campo
dalla
squadra
avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.
Per quanto concerne i Tornei “Pulcini” ed “Esordienti”, oltre alle
normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle
contenute nelle Norme Regolamentari per le Categorie di Base.
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE - ART. 51 DELLE N.O.I.F.
1.
I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
2.
La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti
per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara
perduta non vengono attribuiti punti.
3.
Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due
squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante
spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro,
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità
stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni
Ufficiali”.
4.
Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe
disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo
spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra
ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi
campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo
spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior
numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in
trasferta. In caso di parità anche nelle reti in trasferta, si
disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei
quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna
rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i
calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.
5.
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di
ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle
subite negli stessi incontri.
6.
Qualora vi sia in
disputato mediante
classificate, se si
ovvero di titolo di
spareggio tra le
competizione un unico titolo sportivo, esso è
gara di spareggio tra le due squadre meglio
tratta di titolo vincente di campionato di girone,
promozione o di qualificazione; o mediante gara di
squadre peggio classificate se si tratta di
14
retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi,
essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante
dalla “classifica avulsa”, salvo l'ultimo titolo disponibile, che è
disputato, mediante gara di spareggio, fra le due squadre che seguono
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
7.
Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità
anche nella “classifica avulsa”, e ai soli fini della compilazione
della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:
della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti
fra le squadre interessate;
della
differenza fra reti
segnate
e subite nell'intero
Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
del sorteggio.
8.
Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati
mediante spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di
vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di
ammissione alle competizioni UEFA: Champions' League, Coppa UEFA,
Coppa Intertoto. Se la partecipazione alle suddette competizioni è
subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo
il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato
nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di
parità, mediante spareggio di cui al comma 3.
9.
Per quanto concerne i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a
Cinque, la formazione delle classifiche finali di girone della
stagione regolare, viene determinata come segue:
in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla
compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto
nell’ordine:
dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle
subite negli stessi incontri;
della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri
diretti fra le squadre interessate;
della
differenza fra reti
segnate
e subite nell’intero
Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato.
15
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 DELLE
N.O.I.F.
1.
Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla
Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in
ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna
delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la
stagione in corso:
a)
b)
c)
un dirigente accompagnatore ufficiale,
un medico sociale;
il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore
Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d)
un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile
sanitario della Società;
e)
i calciatori di riserva;
f)
per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della
squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve
essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico delle società.
2.
Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito
regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate,
purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a)
b)
c)
un dirigente accompagnatore ufficiale:
un medico sociale;
un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato
medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti
i calciatori di riserva.
d)
dal
3.
Tutte le persone ammesse
identificate
dall'arbitro
personale.
nel recinto di giuoco debbono essere
mediante
documento
di
riconoscimento
4.
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad
ogni effetto, la propria società.
5.
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla
panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere
costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro
confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
16
ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO - ART. 67 DELLE N.O.I.F.
1.
Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro
designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo
per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la
gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto
dalla Lega, Comitato o Settore di competenza.
Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società
interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro
effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora
fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili
criteri:
un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da
un arbitro che sia
quantomeno a disposizione della C.A.N.C.,
un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da
un arbitro che sia
quantomeno a disposizione della C.A.N.D.,
un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da
un arbitro che sia
quantomeno a disposizione di un C.R.A.;
un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da
altro arbitro effettivo.
2.
L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara
incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.
3.
Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al
comma 1 la gara non viene disputata.
Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione
dello stesso organo tecnico
dell'arbitro designato compete a questo
dirigere la gara.
Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo
tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione
dell'organo superiore tecnico.
Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso
organo tecnico e non si
raggiunga tra le società un accordo, la scelta è
effettuata per sorteggio.
4.
La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto
dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e
contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a
sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere
inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività
Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
5.
La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto
con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è
considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
6.
Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e
disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la
17
direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al
controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli
accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.
AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARI
Gli
Organi
Disciplinari
infliggono
alle
Società,
per
infrazioni
disciplinari, le sanzioni pecuniarie commisurando le stesse alla gravità
dei singoli casi.
A) RINUNCE A GARE
Per la corrente stagione
rinunciano a gare vengono
eventuali indennizzi:
sportiva a carico delle Società che
applicate le sottoindicate ammende ed
AMMENDE (IN EURO):
1^
2^
3^
4^
Campionati
Nazionali
Campionati
Regionali
Campionati
Provinciali
Tornei
Esordienti e
Pulcini
516,00
1.032,00
1.549,00
2.852,00
103,00
180,00
361,00
516,00
25,00
51,00
77,00
103,00
10,00
25,00
46,00
61,00
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia
N.B.
A norma dell’art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. le soxietà che
rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal
Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si
ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni
Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata
rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.
B) INDENNIZZI:
Qualora una Società rinunci a disputare una gara, sarà addebitato
alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l’indennizzo di Euro
150,00 per spese di organizzazione da accreditare sul conto della
società ospitante.
18
CLASSIFICA DISCIPLINA
Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a
livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria
l’applicazione della seguente tabella:
A) A carico di calciatori
– 1ª Ammonizione
– 2ª Ammonizione
– dalla terza ammonizione e per le successive
punti 0,40
punti 0,60
punti 0,50
– Squalifiche:
a) per una giornata di gara
b) per ogni giornata di gara oltre la prima
c) da due a sei mesi
d) da più di sei mesi a un anno
e) da più di un anno a tre anni
f) da più di tre anni a cinque anni
punti
”
”
”
”
”
2
1
15
25
40
50
B) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati
- Ammonizione .......................................................
- Ammonizione con diffida....................................
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
a) per una settimana ........................................
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi
(2 punti a settimana) ..........................
c) da più di tre mesi sino a sei mesi ...
d) da più di sei mesi a nove mesi .....................
e) da più di nove mesi ad un anno....................
f) da più di un anno a tre anni ..........................
g) da più di tre anni a cinque anni ....................
punti 1
”
1,50
punti 3
punti
”
“
”
”
”
2
20
30
50
70
80
C) A carico di Società
- Ammonizione
punti 1
- Squalifica del campo:
a) per una gara
b) per due gare
c) per tre gare
punti 10
”
20
”
30
– Penalizzazioni:
a) di un punto in classifica
b) di due punti
c) di tre punti
punti 10
”
15
”
20
– Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5:
punti 10
19
– Ammende:
a) fino a € 25,00
b) da più di € 25,00 a € 51,00
c) da più di € 51,00 a € 103,00
d) da più di € 103,00 a € 258,00
e) da più di € 258,00 a € 516,00
f) da più di € 516,00 a € 1.032,00
punti
”
“
”
”
”
0,50
1,50
3
10
20
30
D) Esclusioni dalla classifica disciplina
Le sottoindicate sanzioni comportano l’automatica esclusione della
Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:
a)
Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della F.I.G.C.
b)
Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare
c)
Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
e)
Condanna della Società per illecito sportivo
f)
Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica
g)
Esclusione della Società dal campionato
h)
Revoca dei titoli acquisiti
E’ da considerarsi esclusa dall’ammissione ai Campionati Regionali Allievi
o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia
superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della
classifica disciplina (vedi paragrafi b3 e c3).
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare,
in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di
esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e
Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni”.
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale L.N.D.
con una relazione del Presidente.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare avranno svolgimento in linea generale nelle ore antimeridiane
dei giorni festivi.
Nel caso di indisponibilità dell’impianto, eccezionalmente, si
provvederà a fissare le stesse nelle ore pomeridiane o serali dei
giorni festivi e infrasettimanali.
20
TEMPO DI DURATA DELLE GARE E TEMPO DI ATTESA
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Le gare vengono disputate in due tempi di 40 minuti cadauno, con un
tempo di attesa di 30 minuti.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Le gare vengono disputate in due tempi di 30 minuti cadauno, con un
tempo di attesa di 30 minuti.
TUTELA MEDICO - SPORTIVA
Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a
sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato
di idoneità all’attività sportiva.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore
della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.
Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società
per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.
Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida
certificazione di idoneità all’attività sportiva.
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art.43 delle NOIF
comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare
competente a cura del Procuratore Federale.
Attività non agonistica
Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non
compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA’
all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data
antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio
pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In
quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve
rilasciare all’atleta il modulo
di richiesta
da consegnare
allo
specialista.
Attività agonistica
Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel
corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione
della
IDONEITA’
all’attività
sportiva
AGONISTICA,
rilasciata
all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica
effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport
operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL.
o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale
degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione
ed elencati nell’Albo Regionale.
21
Idoneità temporanea
In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva
di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati
medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso.
Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente
sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il
rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa
struttura sanitaria.
Inidoneità temporanea
Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione
di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno
richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane
calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica
sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane
calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi
nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di
ripristino della Idoneità sportiva.
Il
ripristino
dell’idoneità
deve
essere
certificata
dallo
stesso
specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la
inidoneità temporanea.
Inidoneità
Quando viene riscontrata una inidoneità all’attività sportiva, il
calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12
mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l’attività
sportiva.
Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale
entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel
periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore
non
può
essere
tesserato.
Le
decisioni
della
Commissione
sono
inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello
Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12
(dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.
In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità
temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l’obbligo di informare
tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, le Leghe di
appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale della LND o la
Delegazione provinciale competente, nonché la Sezione Medica del Settore
Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società
Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione
Disciplinare dal Procuratore Federale.
22
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
1) SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE L.N.D.
919932
919924
919925
919935
919754
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.P.D.
A.S.D.
ANDRANO
DEPRESSA TRICASE
EKATE MATINO
REAL CORSANESE CORSANO
SPECCHIA
2) ASSOCIAZIONE
Risultano pervenute a tutt’oggi le seguenti domande di Associazione ed
Adesione per la stagione sportiva 2007/2008:
a) SOCIETA’ GIA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
AMICI DEL CALCIO NOCIGLIA
GALLIPOLI CALCIO SRL
POL. DON BOSCO ALEZIO
A.C. SALVE
A.S.D. RACALE
POLISTORTIVA GIOVANILE ACQUARICA
VIRTUS POGGIARDO
POL. FUTURA MINERVINO
GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO
(PURA S.G.S.)
(PROFESSIONISTA)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(DILETTANTE)
(DILETTANTE)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(DILETTANTI)
3) AUTORIZZAZIONE SCRITTA PUBBLICITARIA
Per la stagione sportiva 2007/2008 sarà consentito a tutte le Società
partecipanti all’attività indetta dalla DELEGAZIONE DISTRETTUALE apporre
sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in
applicazione dell’art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell’art. 48, del
Regolamento della L.N.D..
Pertanto, le Società che intendono, avvalersi della suddetta norma, devono
far
pervenire prima
dell’inizio
del
Campionato
la
richiesta per
l’autorizzazione alla:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
VIA CAIROLI N° 85
70122 BARI
23
4)CAMPIONATO LOCALE CATEGORIA “GIOVANISSIMI”
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE
VENERDI’ 5 OTTOBRE 2007
5) CAMPIONATO LOCALE CATEGORIA “ALLIEVI”
LE
ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE
VENERDI’ 5 OTTOBRE 2007
N.B. LE RELATIVE DOMANDE D’ISCRIZIONE SONO
ALLEGATE AL C.U. N°8 DEL 20 SETTEMBRE 2007.
6) ORARIO UFFICI
Si informano tutte le Società che, a far tempo da LUNEDI’ 01 OTTOBRE 2007,
la Delegazione Distrettuale F.I.G.C. di MAGLIE sarà aperta al pubblico solo
nei giorni sotto indicati.
In tali giorni, il Delegato, i Giudici Sportivi e gli altri Dirigenti
Federali saranno a disposizione delle Società e dei loro Associati per il
servizio di consulenza tecnica in loro favore.
Negli altri giorni della settimana gli Uffici della Delegazione saranno
rigorosamente chiusi, per consentire il disbrigo della numerosa e complessa
attività organizzativa, per cui non sarà consentito l’accesso ad alcuno,
salvo casi eccezionali, da concordare preventivamente con appuntamento
telefonico.
Con l’occasione, si ricorda che gli Uffici della Delegazione sono gli unici
luoghi in cui contattare i Dirigenti per richieste di consulenza,
spiegazioni, proposte ecc;
non è consentito, quindi – nella maniera più assoluta – contattare, neanche
telefonicamente, gli stessi presso il loro domicilio privato.
GIORNO
APERTURA – CHIUSURA
LUNEDI
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
CHIUSO AL PUBBLICO
CHIUSO AL PUBBLICO
17.00 – 19.00
CHIUSO
CHIUSO
24
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DI QUESTO COMITATO LOCALE IL
GIORNO 4 OTTOBRE 2007
***********************
IL
SEGRETARIO
Luigi
MACCHIA
IL
DELEGATO DISTRETTUALE
Giancarlo IANNONE