[doc. web n. 1669604] Trasporto aereo: misure anti

Transcript

[doc. web n. 1669604] Trasporto aereo: misure anti
[doc. web n. 1669604]
Trasporto aereo: misure anti-terrorismo e privacy dei passeggeri - 15 ottobre 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito,
"Codice") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 29 luglio 2003;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Introduzione
La Società Alitalia - Linee aeree Alitalia S.p.A. (di seguito "Alitalia"), con nota del 5 ottobre 2009, ha
chiesto a questa Autorità una valutazione in merito alla legittimità della propria adesione, mediante la
sottoscrizione di un Memorandum of understanding (MoU), al cd. Passenger Protect Program (PPP).
Tale Programma, introdotto dalle autorità canadesi al fine di realizzare un sistema di controllo delle
frontiere canadesi come misura anti-terrorismo, impone ai vettori l'obbligo di effettuare riscontri tra i
nominativi inseriti in liste predisposte dall'autorità canadese stessa (cd. "specified persons list") e quelli
dei passeggeri che si presentino all'accettazione dei voli da/per il Canada, anche al fine di prendere una
decisione circa la possibilità o meno di imbarcarli.
La questione era stata già sottoposta da Alitalia a questa Autorità con lettere del 18 febbraio 2008 e del 23
marzo 2009. Il Garante, con note del 28 marzo 2008 e 6 aprile 2009, ha portato all'attenzione di Alitalia i
profili critici del trattamento dei dati personali conseguenti alla sottoscrizione del Memorandum e
comunicato di aver ritenuto di rappresentare la situazione in seno al Gruppo dei Garanti europei (Gruppo
istituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE) per una valutazione congiunta della richiesta, dato il
carattere generale della questione.
Il Gruppo dei Garanti europei ha a sua volta sollecitato la Commissione europea ad analizzare la
questione al fine di valutare la compatibilità del PPP con il quadro europeo in materia di protezione dei
dati e di considerare le eventuali azioni da intraprendere per assicurare il rispetto dei principi europei di
tutela dei dati.
La richiesta di Alitalia del 5 ottobre 2009 di una nuova verifica da parte del Garante riguardo la
legittimità del suddetto trattamento dei dati è apparsa motivata dal fatto che "in data 17 settembre 2008,
sono state introdotte con Legge (…) significative integrazioni alla regolamentazione del Passenger
protect program canadese, in particolare all' "Identity Screaning Regulation"". Inoltre, la Transport
Canada Safety and Security (autorità canadese competente nel sistema di controllo delle informazioni sui
passeggeri che pongono rischi per la sicurezza) anche a seguito di un'attività di audit che ha evidenziato
che, "ad oggi, Alitalia è il solo ed unico vettore che non fornisce i dati richiesti per dare attuazione al
Passenger protect program", avrebbe informato la medesima Società dell'intenzione di irrogare sanzioni
o intraprendere azioni per negarle l'autorizzazione all'effettuazione dei voli per il Canada in mancanza di
un'immediata attivazione del PPP.
Bilanciamento
di
interessi
Il Garante conferma l'analisi già precedentemente effettuata in merito alla necessità che i trattamenti dei
dati relativi ai passeggeri che Alitalia sarebbe tenuta ad effettuare in base al PPP siano fondati su idonei
presupposti che garantiscano un corretto adempimento dei principi (europei e nazionali) in materia di
protezione dei dati.
Tuttavia, in considerazione dell'impatto delle sanzioni previste per la mancata adesione al PPP che
potrebbero avere ripercussioni anche sul piano dell'alterazione della concorrenza tra le diverse compagnie
aeree operanti in ambito europeo, e nelle more di una soluzione che coinvolga, come anzidetto, le
competenti istituzioni comunitarie, ritiene che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'istituto del
cd. bilanciamento di interessi previsto dall'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, che legittima il
trattamento di dati personali ove esso sia necessario per perseguire "un legittimo interesse del titolare o di
un terzo destinatario dei dati", sempre che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato.
Affinché i diritti degli interessati siano adeguatamente tutelati come previsto dallo stesso art. 24, comma
1, lett. g), occorre tuttavia che Alitalia predisponga un'informativa che fornisca gli elementi previsti dal
Codice (art. 13), e che illustri con chiarezza ai passeggeri le finalità del trattamento, con particolare
riferimento al riscontro che Alitalia è chiamata ad effettuare tra i nominativi inseriti nelle liste predisposte
dall'autorità canadese e quelli dei viaggiatori che si presentino all'accettazione del volo, anche al fine di
un eventuale rifiuto di imbarco.
Solo in presenza delle condizioni sopra indicate, tenendo conto della peculiarità e della temporaneità della
situazione, ed in vista di una presa di posizione comune dei competenti organismi comunitari, il
trattamento dei dati personali potrà ritenersi lecito ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice.
È comunque intenzione del Garante inoltrare una nota formale alla Commissione europea volta a ribadire
che questa Autorità, pur avendo individuato in via provvisoria nell'istituto del bilanciamento di interessi il
requisito che legittima il trattamento dei dati in questione, ritiene urgente che la Commissione stessa
individui i presupposti di legittimità del trattamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
individua nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Codice, i casi nei
quali il trattamento dei dati personali nell'ambito del Programma PPP oggetto del presente provvedimento
può essere effettuato da Alitalia, nei limiti e alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi.
Roma, 15 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi