ASSOCIAZIONE PATTO PER LO SPORT Via Maria Bricca, 5

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ASSOCIAZIONE PATTO PER LO SPORT Via Maria Bricca, 5
Ns. Circolare n. 03 del 15 Maggio 2013
DECRETO BALDUZZI
OBBLIGO DI DOTARSI DI DEFIBRILLATORI – NUOVE NORME PER I CERTIFICATI MEDICI ATTIVITA’ NON AGONISTICHE
PREMESSA
Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Pietro Gnudi, ha firmato, l’altro ieri, 26
aprile, il decreto ministeriale denominato “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”.
Ricordiamo che l’adozione del dettame legislativo era previsto dall’art. 7, comma 11 del c.d. “Decreto Salute e Sviluppo”
del 2012 Il decreto, in sintesi, contiene disposizioni in tema di:
-
CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE;
-
CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA;
OBBLIGO DI PRESENZA DI DEFIBRILLATORI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E
SOCIETA’PROFESSIONISTICHE
SOGGETTI NON TESSERATI
CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE
Come noto i soggetti TESSERATI alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed alle
Discipline Sportive Associate (DSA), ben conoscono l’obbligo di sottoporsi a visita medica prima di iscriversi ad un
sodalizio sportivo, non possedendo alcun valore “autocertificazioni” sul proprio stato di salute o dichiarazioni similari;
dipiù, il d.p.c.m. del 3 novembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre dello stesso anno, sanciva l’obbligo
dell’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”.
Quanto sopra per ribadire, qualora ve ne fosse bisogno, che i Legali Rappresentanti ed iResponsabili delle Associazioni
e Società Sportive iscritte al Registro CONI ben conoscono l’obbligo di richiedere il certificato medico ai praticanti
discipline sportive.
Il decreto in esame, tuttavia, prende in considerazione ANCHE I NON TESSERATI alle FSN, EPS e DSA, intendendosi come
tali coloro che, pur non essendo tesserati a tali Organismi, praticano comunque un’attività “amatoriale” (ovvero non
regolamentata da detti Organismi), e non occasionale.
Costoro:
- se UOMINI FINO A 55 ANNI E DONNE FINO AI 65 ANNI, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere
visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato rilasciato avrà valenza BIENNALE.
- se, invece, per i soggetti certificabili, sussistono almeno due delle seguenti situazioni (età superiore ai 55 e 65
anni, rispettivamente per gli uomini e per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale
nell’anziano, essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai
carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori a
rischio a giudizio del Medico), essi dovranno essere visitati obbligatoriamente da un Medico di medicina generale,
ovvero da un Medico dello Sport, i quali effettueranno un elettrocardiogramma a riposo e, eventualmente, altri esami
ritenuti necessari; in questa seconda ipotesi il certificato rilasciato avrà valenza ANNUALE.
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Associazione Patto per lo Sport
ATTIVITA’ SPORTIVA “AMATORIALE”
IL CERTIFICATO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE, COME SOPRA IDENTIFICATA, E IN QUANTO NON
OCCASIONALE, DOVRA’ ESSERE ESIBITO ALL’ATTO DI ISCRIZIONE O DI AVVIO DELLE ATTIVITA’ ALL’INCARICATO DELLA
STRUTTURA O DEL LUOGO DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITA’.
Un esempio di quanto sopra potrebbe essere indicato nello sportivo che, pur non aderendo ad alcuna Associazione o
Società Sportiva Dilettantistica, e che come tale avrebbe in sede di iscrizione al sodalizio assolto all’obbligo in esame,
partecipi ad una serie di manifestazioni podistiche, e quindi NON OCCASIONALMENTE ad una di queste.
Il decreto, peraltro, specifica che NON SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE, le persone che svolgono
attività amatoriale occasionale o saltuaria, chi la svolge in forma autonoma o AL DI FUORI DI CONTESTI ORGANIZZATI, i
praticanti di alcune attività con ridotto impatto cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo !), biliardo, golf,
pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività
ricreative come ballo o giochi da tavolo.
A tutti questi soggetti, tuttavia, il decreto, raccomanda comunque un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE
CERTIFICATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Per gli Alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche,
i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale ed i soggetti che svolgono attività
organizzate dal CONI o da Società ed Associazioni affiliate alle FSN, EPS, DSA, e che non siano considerati atleti
agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un Medico di medicina generale, ovvero da un
Pediatra di libera scelta, o comunque da un Medico dello Sport.
La visita, in questi casi, dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa ed un elettrocardiogramma a riposo.
Più severe le regole per chi partecipi ad attività ad elevato impegno cardiovascolare, quali, ad esempio, manifestazioni
podistiche superiori ai 20 km., le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci.
OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI
TUTTE LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PROFESSIONISTICHE dovranno dotarsi di
defibrillatori semiautomatici, con la sola esclusione di quelle che svolgono attività a “ridotto impegno
cardiocircolatorio”.
Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche avranno 30 MESI di tempo per adeguarsi al decreto in esame,
mentre quelle professionistiche 6 MESI.
Gli oneri saranno a carico delle Associazioni/Società, le quali, ove operino nello stesso impianto sportivo (Polisportive
ecc. ecc.), potranno associarsi, o comunque accordarsi con i proprietari degli impianti affinché siano questi a farsene
carico.
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Per finire, il decreto, contiene “linee guida” sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori, quali, ad esempio, “formazione
del personale incaricato”, “accessibilità del defibrillatore”, “manutenzione del defibrillatore”, “centri di formazione
accreditati dalle singole Regioni”, ecc. ecc..