FAQ - AA 2015-2016

Transcript

FAQ - AA 2015-2016
FAQ - A.A. 2015-2016
1. Sono stato beneficiario di borsa di studio in anni precedenti e, a seguito di rinuncia, mi sono iscritto
ad un altro corso di laurea. Posso fare richiesta di borsa di studio?
Non si può fare richiesta di borsa di studio per gli stessi anni per i quali si è già stati beneficiari (es.
lo studente rinunciatario ed attualmente iscritto al 2° anno di altro corso di laurea non può fare
domanda di borsa se ha già beneficiato in passato di borsa 2° anno)
2. Chi può fare domanda di erogazione del contributo di mobilità internazionale?
La domanda può essere fatta da coloro che sono risultati idonei nelle graduatorie borse di studio
dell’anno accademico nel quale lo studente partecipa al programma di mobilità internazionale. Al
fine di ottenere il beneficio, il periodo di studio all’estero deve avere inizio nell’anno di vigenza del
bando per il diritto allo studio nel quale lo studente è risultato idoneo.
3. Come deve essere inoltrata la domanda di mobilità internazionale?
La domanda deve essere compilata on line nella sezione Diritto allo studio-Sportello on line del sito
web della Fondazione UMG (www.fondazioneumg.it ).
4. Viene predisposta una graduatoria per il contributo di mobilità internazionale?
No, il contributo viene concesso a sportello (quindi seguendo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande) e nei limiti della quota del fondo delle borse di studio dell’anno accademico di
riferimento.
5. Se non faccio domanda di borsa di studio perché non ho i requisiti posso fare domanda solo
alloggio?
Si. Possono richiedere posto letto anche gli studenti che non rientrano nei limiti di reddito e
patrimonio determinati dal Bando 2015-2016 (reddito massimo € 16.000,00 e patrimonio massimo
€ 30.000,00) compilando l’apposita domanda on line “Servizio abitativo a pagamento”. A costoro il
posto letto potrà essere assegnato subordinatamente agli aventi diritto presenti nelle correlate
graduatorie alloggi pagando una retta mensile determinata in base al reddito ed indicata nella
tabella all’articolo 7 del Bando.
6. Se ho utilizzato il Bonus in anni accademici precedenti quanti ne posso utilizzare per gli anni
successivi?
I CFU bonus possono essere attivati una sola volta. Verranno utilizzati solo il numero di CFU
necessari per raggiungere il requisito minimo di merito. Solo i CFU bonus eventualmente rimanenti
possono essere usati negli anni successivi.
Esempio: devo chiedere la borsa di studio per il 2 anno, servono 25 CFU, ne ho solo 22. Attivo
quindi i bonus, mi verranno attribuiti 3 CFU di bonus su una base di 5 CFU previsti. Gli altri 2 CFU
possono essere utilizzati per gli anni successivi, ma una volta impiegati anche questi 2 rimanenti
non posso più averne altri. Non posso quindi attivare i 12 e i 15 CFU previsti per gli anni successivi
7. Come deve essere calcolata la media da inserire nella compilazione della domanda anni successivi
per Diritto allo studio a.a. 2015/2016?
La media da inserire nella compilazione della domanda (Anni successivi al primo) dovrà essere
aritmetica.
8. Come funziona il premio di laurea a.a. 2015/2016?
Il premio di laurea è disciplinato dall’articolo 13 del Regolamento. Lo possono richiedere gli
studenti che sono risultati beneficiari della borsa di studio nell’ultimo anno di regolare corso a
condizione che si laureino entro il 31 ottobre dello stesso anno accademico.
9. Se sbaglio ad inserire i dati come faccio a correggerli?
I dati inseriti nella fase di compilazione della domanda on line possono essere modificati dallo
studente sino alla scadenza prevista (le date di scadenza sono indicate all’articolo 5 del Bando).
Dopo la scadenza, è possibile effettuare correzione di errori entro 5 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie (vedi tabella articolo 8 del Bando).
10. Cosa si intende per ISEE e per ISPEU e cosa è opportuno precisare ai Centri di assistenza
fiscale (CAF)?
Ai fini del Bando "Borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2015/2016" come precisato
nell'art. 1 si applicano le seguenti definizioni:
 ISEEU: l’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni per il diritto allo
studio universitario, ai sensi del DPCM 09/04/2001.
 ISPEU: l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente per il diritto allo studio, ai sensi
del DPCM 09/04/2001.
per il calcolo di tali indicatori riconducibili a prestazioni per il diritto allo studio universitario risulta
necessaria la compilazione presso il CAF dei quadri C e D del Modulo MB 2.
Tali quadri consentono al dichiarante di evidenziare la presenza dei genitori nel nucleo familiare,
l’autonomia dello studente e le fattispecie di genitori non coniugati tra loro ovvero con diversa residenza.
Il quadro C in particolare è volto ad identificare la condizione dello studente universitario; tale quadro
deve essere compilato specificando la situazione che ricorre sulla presenza/ assenza dei propri genitori.
Nel caso in cui i genitori non siano presenti nel nucleo familiare deve essere verificata l’eventuale
autonomia dello studente universitario ai fini ISEE.
Lo studente è autonomo qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
1. è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data
di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio
non di proprietà di un suo membro presenta adeguata capacità di reddito
2. Qualora almeno una delle predette condizioni non sia verificata lo studente è “attratto” nel
nucleo dei genitori e deve indicare il codice fiscale e gli estremi della Dichiarazione Sostitutiva
Unica ai fini ISEE di un genitore.
11. I crediti ottenuti tramite la partecipazione a seminari possono essere indicati nella
domanda di partecipazione della Borsa di studio a.a. 2015/2016?
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Diritto allo studio ai fini della individuazione corretta dei crediti
da indicare nella domanda di partecipazione, si precisa che "i crediti devono appartenere al proprio piano
di studi; non sono, quindi, validi quelli aggiuntivi".
Pertanto i crediti seminariali al di fuori del proprio piano di studio non saranno ammessi.