La tutela nel design.
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La tutela nel design.
DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE di Francesco Campanile La lotta alle frodi fiscali ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCSE Il contrasto alle frodi comunitarie La vendita di prodotti industriali con segni mendaci 1 Francesco Campanile DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE di Francesco Campanile La lotta alle frodi fiscali ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'autore si è laureato presso l'Università degli Studi di Napoli, facoltà di Economia e Commercio. Vincitore di tre cattedre e relative abilitazioni all'insegnamento: discipline giuridiche ed economiche - aziendali e commerciali - tecniche, turistiche ed alberghiere. Dottore Commercialista e Revisore contabile. Già Dirigente del Ministero Economia e Finanze, è iscritto nell'elenco dei Giudici Tributari , è CTU in civile e penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è revisore dei conti, per nomina del Ministro dell'economia e delle finanze, del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. Esperienza quarantennale nell'accertamento fiscale, in indagini di polizia giudiziaria e tributaria e in indagini di polizia valutaria nei settori cosiddetti sensibili, a forte rischio di frodi e riciclaggio. Partecipazione attiva ad investigazioni antifrode con incarichi ministeriali, anche come coordinatore dello Servizio di vigilanza e antifrode (SVAD) e vari incarichi nell’ambito dello scambio di funzionari dei vari Paesi della Comunità, più volte relatore nell’ambito del programma Mattheus. Custom Expert, ha collaborato nell'ambito dell'antifrode con le Dogane Americane, settore sicurezza, ”U.S. Custom and Border Protection-Airport Jamaica NY” della Columbia Association Of U.S. Customs & Affiliated GovernmentAgencies CIAO / FIAO in qualità di Supervisor anni 2004-2005. Insignito del premio “San Matteo 2003”, conferito dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane, che viene rilasciato a dieci funzionari, a livello nazionale, che si sono distinti per capacità professionali, impegno e particolare dedizione al servizio, con motivazione specifica “ Il Dr. Campanile ha rivestito incarichi di particolare responsabilità distinguendosi per il profondo impegno e particolare dedizione. Gli è stata sempre riconosciuta una particolare propensione all’approfondimento delle problematiche connesse ai compiti di istituto svolti. Molto significativi risultano gli articoli e le pubblicazioni di cui è stato autore; ha ottenuto riconoscimenti accademici per i suoi studi su tematiche sia giuridiche che economiche”. Esperienza più che ventennale in qualità di docente in corsi di formazione e master: LUISS, Eurosportello della Camera di Commercio, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Agenzia Delle Dogane e vari Ordini provinciali di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Convegnista e pubblicista da oltre un ventennio sulle tematiche fiscali, in Diritto Tributario Comunitario, in Diritto Tributario Internazionale, e in Penal-Tributario; competenze professionali specifiche nel Diritto comunitario ed internazionale, nella Fiscalità e Commercio Internazionale, in Revisioni legali, fiscali e societarie. Sindaco effettivo di varie società, tra cui anche la ex Cassa Rurale di Casagiove; da più di sei anni revisore contabile nel CNSD di Roma. Articolista da più di un ventennio per riviste specializzate, per il recente passato, Il Fisco, il Giornale dei Dottori Commercialisti, le riviste di giurisprudenza tributaria ed, attualmente, scrive per Il Doganalista una rivista di commercio e fiscalità internazionale. Francesco Campanile 2 Francesco Campanile DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE di Francesco Campanile La lotta alle frodi fiscali ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA TUTELA NEL DESIGN Con la sentenza n. 6254 della Terza Sezione penale della Cassazione si assiste ad una ulteriore tutela penale sul design, basata sulla relazione tra aspetti industriali e originalità, con la quale assume rilevanza penale la semplice attitudine a compromettere la fiducia del consumatore. Un delitto contro l'industria e il commercio e non di contraffazione, che è un reato contro la fede pubblica. Appare chiaro dalla sentenza che la Corte è andata oltre l'interesse del consumatore che, in tal caso, non è il bene giuridico protetto dalla norma ma un nuovo principio di diritto, che non scaturisce dalla effettiva contraffazione del prodotto e dall'inganno nei confronti degli acquirenti, ma da una semplice attitudine a compromettere la fiducia del consumatore. Un principio di diritto che ben s'incarna nel diritto industriale che salva le particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate e le singolari caratteristiche funzionali e di progettazione. La Corte ha così dato una motivazione alla sua sentenza con una enunciazione scritta nel diritto industriale, con un principio di diritto e di economia, esprimendosi nel merito:"gli oggetti cosiddetti di "design" , la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e la provenienza da un determinato produttore". La Suprema Corte è intervenuta, a seguito del ricorso presentato da due soggetti, già condannati sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Roma, per confermare l'imputazione per il reato, di cui all'art. 517 c.p., per avere posto in vendita e venduto, in più occasioni, opere dell'ingegno di due artisti francesi, recanti i distintivi e le iniziali degli stessi apposti falsamente. L'art. 517 c.p., inserito tra i delitti contro l'industria e il commercio, è stato posto a tutela delle opere dell'ingegno, dei prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali, che, se messi in vendita al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, costituisce reato punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro. 3 Francesco Campanile DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE di Francesco Campanile La lotta alle frodi fiscali ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'articolo è stato modificato varie volte nella sua performance per adattarlo alle continue modificazioni della vivificazione delle frodi e salvaguardare il made in. L'ultima modifica dell'art. 517 c.p, rafforzato con gli artt. 517-bis, 517-ter, 517-quarter e 517-quinquies, è avvenuta con l'art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, sulla tutela dei diritti di proprietà industriale, che ha apportato modificazioni agli artt. 473 (contraffazione), 474 (introduzione e commercio di prodotti con segni ,mendaci) e 517 c.p. ed ha introdotti gli articoli dal 474-bis al 474-quinquies rafforzando il contrasto alle frodi industriali con la confisca . Nella sentenza in commento, la difesa, da parte degli imputati, oltre ad alcune formalità dichiarate destituite di fondamento dalla Corte, lamentava l'errata applicazione dell'art. 517 c.p. in quanto lo stesso, secondo la loro tesi, tutela gli acquirenti e non anche i produttori delle cose poste in vendita e che, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Roma (la n. 23819 del 7/6/2009) era carente di motivazione. Inoltre, gli imputati poggiavano la loro tesi sulla differenza sostanziale tra l'imputazione e la sentenza, nel senso che l'imputazione riguardasse l'apposizione di segni distintivi ed iniziali sui prodotti commercializzati e l'attitudine degli stessi a trarre in inganno il compratore sulla provenienza francese, mentre la sentenza si riferisse al designer. Con questa sentenza la Corte, la cui giurisprudenza già da tempo era intervenuta varie volte nell'ambito della operatività dell'art. 517 c.p., ha precisato che per la configurabilità del reato non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio, né, tanto meno la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto e che il bene giuridico oggetto di tutela attiene all'ordine economico piuttosto che all'interesse dei consumatori o a quello degli altri produttori. Il reato in questione, secondo la Corte, deve ravvisarsi nei prodotti individuabili, come oggetto di design", nei manufatti e nei prodotti in serie, nel particolare profilo estetico, nelle singole caratteristiche funzionali e di progettazione oppure per le particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate. 4 Francesco Campanile DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE di Francesco Campanile La lotta alle frodi fiscali ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Un autentico principio di diritto industriale, posto a tutela della originalità e riconoscibilità del prodotto da parte del consumatore, e premia la perfetta coniugazione e simbiosi dell'aspetto industriale e della sensibilità artistica dell'autore del design. Il riferimento riguarda una tipologia di prodotti, quali gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore , ancorchè conosciuto nell'ambito di un determinato settore quale, nella fattispecie, quello dell'arredamento. La Suprema Corte con il suo intervento ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Roma, a seguito del ricorso presentato da due soggetti accusati di aver posto in vendita e venduto opere dell'ingegno di due designer francesi, andando a ridefinire i contorni dell'art. 517 c.p. sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Nella motivazione la Corte ha fatto notare che nella particolare circostanza gli oggetti realizzati dai ricorrenti, già venduti, sono stati riconosciuti su una nota rivista di arredamento, sulla quale erano riprodotti e riportavano solo il nome dell'autore. Per quanto sopra, la Corte ha rigettato il ricorso, ha confermato l'operato del giudice delle prime cure e l'esauriente motivazione del giudice di appello confermando che, nel caso di specie, non poteva riconoscersi la buona fede per la inconfondibilità dello stile dell'artista, della presenza di firme ed anche di numeri di serie. La Corte ha concluso nell'affermare il nuovo principio, secondo il quale "gli oggetti cosiddetti di design, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza di un determinato produttore". Deve ritenersi, quindi, che, in tema di design, è la mano dell'autore che determina la originalità e la riconoscibilità del suo stile, che imprime al prodotto industriale l'impronta della sua sensibilità artistica e ne definisce la sua provenienza. 5 Francesco Campanile