SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SERVIZI DI
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SERVIZI DI
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SERVIZI DI APPLICATION MANAGEMENT PER APPLICAZIONI “CORE BUSINESS” TRA la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A., con sede in Segrate Aeroporto Milano Linate, capitale sociale € 27.500.000,00 interamente versato, iscritta presso il REA di Milano al n. 472807, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 00826040156, legalmente rappresentata dal proprio Chief Corporate Officer Dott. Luciano Carbone, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito per brevità "Committente" E [DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•] con il numero [•], codice fiscale [•] e partita IVA [•], in persona di [•] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito: “Appaltatore”). [ALTERNATIVA NEL CASO DI RTI: (DENOMINAZIONE MANDATARIO)], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•] con il numero [•], codice fiscale [•] e partita IVA [•], in persona del sig. [•], munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito tra: - [•]; - [•]; (di seguito: “Appaltatore”) di seguito singolarmente definita come “Parte” e congiuntamente come Parti” PREMESSO - che la Committente ha realizzato e gestisce, ai sensi della legge 18/04/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione 7/05/1962 n. 191, come novata dalla convenzione S.E.A./ENAC del 04/09/2001, gli aeroporti di Linate e Malpensa cui è stato riconosciuto dalle leggi n.194/62 e 449/85 lo status di aeroporto privato (ex art.704 e segg. C.N.) fino al 4/05/2041; 1 - che in data …………… la Committente ha espletato una procedura aperta interamente gestita con modalità telematica, ai sensi degli artt. 220 e 85 comma 13 del D. Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di Application Management per Applicazioni “core business”, attraverso un Accordo Quadro, la cui aggiudicazione a favore dell’Appaltatore è avvenuta in data ……….; - che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, e si impegna a rispettare, le leggi, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale necessari per l'esecuzione di tutte le prestazioni, secondo i termini e le modalità di cui al presente Accordo Quadro e atti attuativi; - che il Numero Gara assegnato al presente appalto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n. 5641644; - che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) assegnato al presente appalto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n. 58045577F6; - che l’Appaltatore hanno provveduto al pagamento del contributo in favore della suddetta Autorità, nella misura di Euro 140,00 mentre la Committente vi provvederà, per l’importo di Euro 600,00, nei modi di legge; - che l’Appaltatore dichiara di disporre di idonea struttura organizzativa nonché di adeguata esperienza per la prestazione di tale servizio, secondo i termini e le modalità di cui al presente Accordo Quadro e atti attuativi, con particolare riferimento alla qualità del servizio medesimo; - che l’Appaltatore si impegna a rendere il servizio in oggetto, nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali; - che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sull’Aeroporto, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello 2 Stato, per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale; - che, con il presente accordo quadro, si intendono disciplinare le modalità di esecuzione del servizio; - che il presente accordo quadro è a tutti gli effetti un atto di diritto privato e, pertanto, disciplinato dalle norme del codice civile; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati al presente Accordo Quadro formano parte integrante e sostanziale dello stesso, anche al fine di meglio precisare le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti. ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente Accordo Quadro regolamenta, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 163/2006, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Applicativi che saranno stipulati nel corso di durata dell’Accordo medesimo, tra l’Appaltatore e la Committente per l’effettuazione di servizi di “Application Management” inerenti una serie di applicazioni sviluppate internamente oppure fatte sviluppare da softwarehouse esterne e legate al “core business” dei servizi aeroportuali. Il presente Accordo Quadro non costituisce alcun impegno della Committente a richiedere l’effettuazione dei servizi, e ciò sia per quelli contabilizzati a canone che per quelli contabilizzati a misura. L’Appaltatore non avrà, pertanto, diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla emissione dei Contratti Applicativi che si intenderanno perfezionati all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Il presente Accordo Quadro non costituisce, inoltre, alcun vincolo di esclusiva in favore dello stesso. Rientrano, nell’oggetto del presente Accordo Quadro le seguenti attività, qui sinteticamente indicate e per il cui dettaglio descrittivo e di contenuti si rimanda al Capitolato tecnico, parte integrante dell’Accordo quadro e connessi contratti applicativi: Supporto Applicativo Manutenzione Correttiva 3 Servizi di Sviluppo (Manutenzione Adattativa; Manutenzione Evolutiva; Nuovi sviluppi ) Attività non preventivate (cd.extra) Configuration Management Project Management Service Management. Anche per quanto riguarda le applicazioni, in relazioni alle quali verranno inizialmente resi i servizi di Application Management, si rimanda al Capitolato tecnico, par. 3 così come ad esso ci si riferisce per la puntuale descrizione dell’organizzazione del servizio (rif. in particolare, ma non limitatamente, par. 5) anche con riferimento agli skill delle figure impiegate e vincoli imposti. ARTICOLO 3 - CONDIZIONI NORMATIVE Ai Contratti Applicativi che verranno emessi (se del caso, distinti per ogni singola applicazione interessata dal servizio) si applicano tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Accordo e relativi allegati, e quelle eventualmente contemplate nei singoli Contratti Applicativi. Salvo diversa previsione normativa, le clausole contenute nell'Accordo sono sostituite, modificate, integrate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere inderogabile contenute in leggi, ovvero in atti aventi forma di legge, o regolamenti che entrino in vigore in un momento successivo alla stipula, il cui contenuto sia incompatibile con le clausole dell'Accordo medesimo. In ogni caso e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto ai Contratti Applicativi emessi/stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. ARTICOLO 4 – DURATA Il presente accordo quadro ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula. L’Appaltatore si obbliga a garantire la continuità dei servizi per l’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro. Per validità dell’Accordo Quadro s’intende il periodo di tempo entro cui le Parti possono stipulare i Contratti Applicativi, quand’anche i termini di esecuzione ed erogazione dei servizi, in essi stabiliti, dovessero scadere oltre il compimento del periodo di vigenza. 4 ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO – DETTAGLIO DEL CORRISPETTIVO I. Il valore presunto del presente Accordo Quadro, riferito al triennio di validità contrattuale, è pari ad Euro xxxxxxxx , (di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza dovuti a interferenze ed Euro xxxxxxx per costi della sicurezza propri dell’Appaltatore), IVA esclusa. Tale importo costituisce il limite massimo a consunzione del quale l’Accordo s’intende concluso, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti. Lo stesso è da intendersi comprensivo dell’attività svolta dal Configuration Manager e dal Service Manager. La Committente non assume nessun impegno in ordine alla consunzione di detto importo. L’importo complessivo risulta così suddiviso: 5.1. “Supporto Applicativo” Euro xxxxxxxxxxx per i servizi di “Supporto Applicativo, da contabilizzarsi in base a canone mensile riconosciuto in via posticipata determinato sulla base dei valori indicati nella tabella sotto riportata, ricavati dall’offerta economica prodotta in gara dall’Appaltatore e allegata al presente accordo quadro di cui costituisce parte integrante. Il canone, specifico per ciascuna applicazione gestita, dipenderà: dalle caratteristiche dell’applicazione stessa (tipologia, dimensione, qualità…) e dalla sua classificazione (Criticità, Complessità, Stabilità, Evoluzione) dall’orario di servizio richiesto (7x24h, 7x12h…) dal livello di servizio richiesto (Platino, Oro, Argento) e dai relativi SLA. Di seguito si riporta la tabella di dettaglio Applicazioni e parametri standard livelli/orari di servizio 5 Agente FIDS 36 Livello di servizio Argento BASH 36 Argento 7x12h DBO 36 Platino 7x24h DBO FOX2G 36 Platino 7x24h EDRIMS 36 Oro 7x24h GIRM 36 Argento 6x12h GULP 36 Argento 5x12h M-AIS - Backend 36 Platino 7x24h M-AIS - BIO 36 Argento 5x08h M-AIS - Mobile 36 Platino 7x24h M-AIS - Web 36 Platino 7x24h SEAMESS 36 Platino 7x24h SIBYL 36 Platino 7x24h XSMP 32 Platino 7x24h Applicazione Canone [€/mese] Periodo Mesi* Orari di servizio 5x08h * XSMP è assistito per Supporto Applicativo dal fornitore attuale fino a 04/2015. E' richiesta da subito la manutenzione correttiva. Per le caratteristiche/classificazione delle Applicazioni si rinvia al documento “Elenco Applicazioni”, e relativi annex tecnici messi a disposizione in sede di gara e parte integrante del presente accordo quadro. Inoltre, in relazione alla facoltà riservatasi dalla Committente di chiedere l’espletamento del servizio di Application Management su nuovi applicativi ovvero su estensioni degli stessi (variazioni in incremento ad eccezione degli incrementi del codice derivanti da servizi di Manutenzione Correttiva, Adattativa o Evolutiva, che non implicheranno alcuna variazione del canone) nonché di procedere alla dismissione, anche parziale, di taluni applicativi (variazioni in decremento), per consentire una definizione il più possibile precisa ed oggettiva dei canoni in tali eventualità, si definisce la seguente modalità di ricalcolo/definizione del canone: A) VARIAZIONI IN INCREMENTO Il canone effettivo sarà ricalcolato in base alla seguente formula: Ceffettivo = Cbase x Korario x Klivelloservizio dove: Cbase= canone offerto in gara per erogazione del servizio in modalità standard Korario= nuovo orario di servizio diverso da 5x08h Klivello di servizio= nuovo livello di servizio diverso da Argento 6 e secondo il peso relativo dei vari assi dimensionali disponibili (metriche) di cui all’allegato “Elenco e caratterizzazione delle Applicazioni” coefficiente correttivo indicato nell’allegato “Simulatore e del Variazione Economica (foglio Modifica)”. Quest’ultimo è un foglio elettronico che sulla base della variazione attivata, aggiornerà in automatico in incremento il canone dovuto dalla Committente. B) VARIAZIONI PER NUOVI APPLICATIVI Il nuovo canone verrà calcolato utilizzando come riferimento l’applicazione più simile [determinata in base a una formula di distanza in uno spazio Ndimensionale, anch’essa disponibile nell’allegato “Simulatore Variazione Economica (foglio Nuovo)]. Resta convenuto che il “nuovo applicativo” potrà essere o meno sviluppato dall’Appaltatore. Il canone per il nuovo supporto applicativo sarà corrisposto (ovviamente solo in caso di affidamento in gestione) a partire dal primo mese intero successivo all’entrata in pieno esercizio (e quindi anche a coprire quello che normalmente è considerato un periodo di garanzia, ma escludendo eventuali periodi di beta-test o avviamento “in parallelo” o comunque con un ristretto numero di utenti). Inoltre, poiché per esperienza comune durante i primi mesi di esercizio le nuove applicazioni manifestano maggiori problemi e quindi richiedono un maggior impegno di assistenza, verrà riconosciuta per i primi 6 mesi a decorrere dalla piena messa in esercizio del nuovo applicativo .una maggiorazione del 30% del canone come sopra calcolato. Per applicazioni e moduli sviluppati dall’Appaltatore non è prevista la maggiorazione del 30%. C) VARIAZIONI IN DECREMENTO Il canone effettivo sarà ricalcolato in base alla seguente formula: Ceffettivo = Cbase x Korario x Klivelloservizio dove: Cbase= canone offerto in gara per erogazione del servizio in modalità standard Korario= nuovo orario di servizio diverso da 5x08h Klivello di servizio= nuovo livello di servizio diverso da Argento 7 e secondo il peso relativo dei vari assi dimensionali disponibili (metriche) di cui all’allegato “Elenco e caratterizzazione delle Applicazioni” e del coefficiente correttivo indicato nell’allegato “Simulatore Variazione Economica (foglio Modifica)”. Quest’ultimo è un foglio elettronico che sulla base della variazione attivata, aggiornerà in automatico in diminuzione il canone dovuto dalla Committente. Specularmente a quanto indicato alla precedente lett. A) non daranno luogo a decremento del canone base riduzioni del codice derivanti da servizi di Manutenzione Correttiva, Adattativa o Evolutiva. L’Appaltatore riconosce ed accetta che l’orario di erogazione del Servizio e il livello di servizio potranno essere modificati unilateralmente da SEA in base alle proprie esigenze di servizio con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. 5.2. “Manutenzione Correttiva” Euro xxxxxxxxx stimati per i servizi di “Manutenzione Correttiva”, da contabilizzarsi a misura, su base mensile a consuntivo, in funzione del numero effettivo di “punti” spesi in coerenza con il livello di Severità del bug per l’intervento correttivo eseguito, comunicato e confermato di volta in volta dalla Committente, (rif. par. 6.2.4 Capitolato tecnico) valorizzato in base al costo unitario (“Euro/punto”), indicato in offerta economica in funzione delle metriche dimensionali e dei livelli di servizio base richiesti, così come indicati nella seguente tabella : Applicazione Agente FIDS [€/punto] Quantità Nominale Punti 45 Livello Orari di di Servizio servizio Argento 5x08h BASH 117 Argento 6x08h DBO 45 Platino 6x08h DBO FOX2G 45 Platino 6x08h EDRIMS 45 Oro 6x08h GIRM 72 Argento 6x08h GULP 63 Argento 5x08h M-AIS - Backend 720 Platino 6x08h M-AIS - BIO 180 Argento 5x08h M-AIS - Mobile 9 Platino 6x08h M-AIS - Web 540 Platino 6x08h SEAMESS 45 Platino 6x08h SIBYL 144 Platino 6x08h XSMP 189 Platino 6x08h 8 Anche per i servizi di manutenzione correttiva è previsto l’adeguamento del costo per “punto” secondo le stesse logiche esposte per il servizio di “Supporto applicativo” per effetto di modifiche del software, eseguite direttamente da SEA o da terzi, oppure in seguito a cambiamenti dei livelli di servizio richiesti o nuovi applicativi. L’allegato “Simulatore Variazione Economica”, fogli “Modifica” e “Nuovo” consentono di ricalcolare i costi a punto rispettivamente per modifiche, in incremento o decremento, alle applicazioni in gestione e, in incremento, per nuove applicazioni. L’Appaltatore riconosce ed accetta che l’orario di erogazione del Servizio e il livello di servizio potranno essere modificati unilateralmente da SEA in base alle proprie esigenze con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. 5.3. “Attività Extra” (cd attività di Sviluppo nonché attività non pianificata) Euro xxxxxx, stimati per “Attività Extra” (cd attività di Sviluppo nonché attività non pianificata), da contabilizzarsi a misura, su base mensile a consuntivo, in relazione ad ogni singola figura professionale contrattualizzata, valorizzata in base alle seguenti tariffe: Tariffa Figura A B Analyst Senior Developer Junior Web Developer Junior DB Developer Junior Java Developer Tester C D E F Tariffa a giornata Quantità nominale* 200 2200 200 200 200 300 *Sull'intero periodo, non costituisce un impegno contrattuale. nonché in base alla stima dell’effort valorizzato al minore fra il valore delle: giornate preventivamente stimate dal Project Manager , giornate effettive impiegate dalle varie risorse a consuntivo. Nel caso di Nuovi Sviluppi, le eventuali Change request che dovessero intervenire durante l’esecuzione del progetto, prima del rilascio, saranno 9 trattate secondo il consueto meccanismo di stima-approvazione. Resta convenuto che laddove le stesse siano ricomprese nel limite del 10% dell’importo complessivo del progetto (analisi + sviluppo), stimato dal Project manager, non daranno luogo ad alcun adeguamento del compenso riconosciuto. Se di entità superiore, verrà comunque riconosciuta la sola parte eccedente il 10%. Relativamente alle prestazioni non pianificate, SEA potrà chiedere un supporto dei componenti del team di sviluppo, ad eccezione del PM, per attività di analisi, sviluppi e test, fino alla concorrenza dell’FTE/mese garantito per la figure professionale richiesta, qualora non già impegnato in altri progetti di SEA. Il compenso sarà calcolato in base alle tariffe sopra indicate per l’effort effettivamente richiesto. 5.4. “Attività di Project Manager” Euro xxxxx stimati per Attività di Project Manager, come da Tabella sotto riportata, da contabilizzarsi a misura, su base mensile a consuntivo, in base alla seguente tariffa: Tariffa G Tariffa a giornata Figura Quantità nominale* Project Manager Costo totale (per quantità nominali) 240 € - 240 *Sull'intero periodo, non costituisce un impegno contrattuale. Per i servizi di project management legati ai servizi di sviluppo troveranno applicazione le limitazioni della quantità massima di giornate spendibili (calcolate in proporzione all’effort totale di analisi o sviluppo) come da Tabella 13 del Capitolato Tecnico. ARTICOLO 6 – PAGAMENTI – CESSIONI DI CREDITO La fatturazione per i servizi resi avverrà su base mensile posticipata ovvero a consuntivo mensile, così come indicato al precedente Art. 5. Le fatture dovranno riportare in prima pagina il numero dell'Ordine di Acquisto, a fronte di ciascun Contratto applicativo emesso, (con codice 10 iniziale 45 o 41) e dell’Entrata Merci / MAP (Modulo Acquisizione Prestazione) comunicato da SEA. Il pagamento degli importi dovuti avverrà a 120 giorni data fattura, fine mese. Le fatture dovranno essere intestate a: Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA Aeroporto Milano Linate - I - 20090 Segrate (MI) - Codice fiscale/partita IVA 00826040156. I fornitori che sono abilitati al S.U.S. (Supplier Self Services), anche in corso di accordo quadro, provvederanno a creare la fattura direttamente a sistema. I fornitori, allo stato non abilitati al S.U.S., invieranno le fatture: in formato pdf all’ indirizzo mail “[email protected]” oppure tramite posta ordinaria all’ indirizzo Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA – Aeroporto Milano Linate - I- 20090 SEGRATE (MI) c.a. Contabilità Fornitori. I pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario. La Committente procederà direttamente a verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore prima di procedere alla liquidazione delle fatture anche attraverso l'acquisizione del DURC. Agli importi dovuti sarà applicata la ritenuta dello 0,5% così come disposto dall’art. 4, c. 3, D.P.R. 207/10 Le ritenute progressivamente trattenute verranno svincolate in occasione dell’ultimo pagamento, connesso al singolo contratto applicativo, previa acquisizione del DURC. E’ vietata qualunque cessione del accordo quadro nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito. E’ vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente. E’ vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti. ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara relativo 11 alla prestazione dedotta in accordo quadro è il seguente: 58045577F6 a valere anche per tutti i contratti applicativi. L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale. In particolare, si impegna: 1) ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Committente entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 2) i suddetti dati dovranno essere fatti pervenire tramite e-mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo [email protected]; 3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 118, c. 11, D.Lgs. 163/2006 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in esclusiva, del accordo quadro, a pena di nullità assoluta dell’atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al precedente punto 2), entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui al precedente punto 3), al fine di consentire a quest’ultima le prescritte verifiche. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il accordo quadro si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie. 12 ARTICOLO 8 - REPORT ATTIVITA’ L’Appaltatore dovrà produrre in formato elettronico e cartaceo, con cadenza mensile, analisi/reports relativi ad ognuna delle attività rientranti nel Servizio oggetto del presente accordo quadro ed in particolare la reportistica di cui al paragrafo 6/Servizi del Capitolato. La produzione di ciascuna delle analisi/reports dovrà avvenire entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo all’erogazione del servizio di riferimento e riportare tutte le informazioni richieste nei rispettivi punti del Capitolato. ARTICOLO 9 – SLA (Service Level Agreement) e PENALI PER INADEMPIMENTO In caso di comprovate inosservanze degli obblighi previsti nel presente accordo quadro, La Committente, previa contestazione scritta e verifica in contraddittorio dell’inadempimento, si riserva di applicare le penali indicate in Capitolato Tecnico, specificatamente per ciascun servizio reso. Inoltre, daranno luogo all’applicazione di penali i seguenti ulteriori inadempimenti: - Sostituzione del PM e/o del CM nell’arco dei primi 12 mesi di validità del accordo quadro: la Committente si riserva la facoltà, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da questi comunicate nel termine massimo di 5 giorni solari, di procedere all’applicazione di una penale pari a Euro 5.000,00 (da applicarsi per ognuna delle sopracitate figure professionali); - Dispersione del Know How : in caso di sostituzione di personale inserito nella squadra di lavoro normata dal presente accordo quadro e a fronte di affiancamento tra persona sostituenda e subentrante di durata superiore rispetto al minimo temporale disciplinato da Tabella nr 1 dell’allegato Capitolato Tecnico, in cui le durate sono espresse in giorni uomo, e si intendono per ciascuno dei due soggetti, verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno ulteriore necessario a garantire il passaggio di consegne nel rispetto degli SLA contrattuali - Manuali di Esercizio/Operativi per ciascuna applicazione in gestione : se venissero superati i 10 gg lavorativi dal termine della sessione di Knowledge Transfer come disciplinato in Capitolato Tecnico verrà applicata una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo; 13 - con riferimento all’introduzione del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), la Committente applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 per ogni inosservanza rilevata in relazione alle procedure del S.G.A. stesso. L’Appaltatore dovrà inoltre risarcire alla Committente qualsiasi onere sostenuto in conseguenza della violazione di tale Sistema, comprese eventuali sanzioni pecuniarie comminate alla stessa Committente dalla Autorità competenti. Le penali sopraindicate sono cumulabili e saranno portate in detrazione da parte della Committente in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà della Committente di richiedere la risoluzione del presente accordo quadro in caso di reiterata applicazione di ciascuna delle penali sopra indicate La somma cumulata delle penali non potrà superare il 10% dell'importo di cui al precedente Art. 5. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art. 10. E’ fatto salvo comunque il risarcimento dei danni ulteriori. ARTICOLO 10 – CAUZIONE L’Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente una garanzia per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente accordo quadro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 a ciò autorizzati, di importo pari ad Euro xxxxx,00 (corrispondente al 10% dell’importo complessivo contrattuale), valida per tutta la durata del accordo quadro e suoi contratti applicativi, redatta secondo lo schema posto in gara dalla Committente. In presenza di certificazione di qualità aziendale opera il meccanismo di riduzione massimo del 50% dell’importo della cauzione. Detta garanzia ha validità fino all’effettiva scadenza del accordo quadro ed è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell’Appaltatore medesimo. Inoltre, il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945, 1957 c.c.. 14 Essa è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, in coerenza col disposto di cui al successivo art. 19. Inoltre, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione residua dell’appalto, nel caso di risoluzione dell’accordo quadro disposta in danno dell’Appaltatore, che per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti comunque impiegati nell’esecuzione del accordo quadro. La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il versamento tramite bonifico bancario dell'importo della cauzione in funzione del credito vantato. Se, in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l’utilizzo della medesima, l’Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita dalla Committente nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore. Inoltre, qualora in corso di adempimento, l’importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l’Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a € 10.000,00, calcolati applicando la percentuale del 10% del valore incrementale della nuova prestazione. In caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita dalla Committente nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore. Alla data di esecuzione con buon esito dell’ultimo contratto applicativo, la Committente procederà allo svincolo della cauzione. ARTICOLO 11 – GARANZIA Si rinvia alla disciplina di cui al Capitolato tecnico, par. 6.2.5. 15 ARTICOLO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Oltre a tutti gli oneri necessari per l’esecuzione della prestazione a “regola d’arte”, sono a totale carico dell’Appaltatore gli oneri di seguito indicati che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso, rimborso o maggiorazione dell’importo contrattualmente pattuito: - “Obbligo di Continuità” : qualora, allo scadere dell’Accordo Quadro ovvero dell’ultimo contratto applicativo attivato sul medesimo, per intervenuti impedimenti connessi all’individuazione del nuovo Appaltatore, SEA non fosse in grado di procedere alla nuova contrattualizzazione (ad esempio a motivo delle vicende giudiziali che hanno interessato la procedura di affidamento del nuovo contratto) l’Appaltatore, su richiesta di SEA formulata entro il termine di scadenza, espressamente riconosce e accetta sin d’ora di svolgere, in regime di prorogatio, i Servizi agli stessi patti e condizioni di cui all’Accordo quadro per un periodo della durata massima di 6 (sei) mesi. - Termine del Servizio : Nell’ultimo mese di servizio, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente, secondo le richieste di quest’ultima, fino a 60 giornate di Senior Developer aggiuntive (retribuite secondo tariffe in essere) e concentrate in 30gg solari per un ciclo di knowledge transfer verso la o le società subentranti analogo a quello ricevuto in avvio. - Knowledge Transfer : a fronte di richiesta formale, in forma scritta e motivata, da parte del Direttore dell’esecuzione,, l’Appaltatore dovrà garantire la sostituzione, incluso l’affiancamento previsto, di un qualsiasi membro della squadra entro 30gg solari dalla richiesta - Team di Sviluppo : l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione ciascuna risorsa del team di sviluppo almeno fino al rispettivo limite del FTE garantito (i calcoli andranno effettuati su base mensile). Ossia le esigenze SEA dovranno avere priorità rispetto a progetti di altri clienti almeno fino a raggiungimento di detto FTE garantito . Non sussiste in capo alla Committente alcun impegno a saturare le risorse del team di sviluppo, che per tutto il tempo non occupato da progetti SEA possono lavorare per altri progetti e altri clienti. (rif. Paragrafo 5.5. dell’allegato Capitolato Tecnico); 16 - Gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali in zona aeroportuale comportante anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni conseguenti. In particolare, nel caso in cui taluni mezzi dovessero circolare in zona doganale l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni in vigore per la circolazione disposta dall’Autorità competente; - fornire tutta l’attrezzatura personale e di lavoro, necessaria alle attività da svolgere; - spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale; - assicurare adeguata attività di formazione al personale della Committente con le modalità meglio descritte nel Capitolato tecnico (paragrafo 7.1); - il rispetto delle disposizioni particolari che regolano l’attività presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; - l’applicazione, nei confronti dei lavoratori adibiti alle lavorazioni oggetto del presente affidamento, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Accordo quadro Collettivo Nazionale vigente e dagli accordi integrativi del medesimo; - l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività in ogni caso di inosservanza della suddetta normativa. Pertanto, l’Appaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all’Appaltatore; - in conformità a quanto disposto dalle ordinanze E.N.A.C. – D.A. Linate e Malpensa, per l’accesso alle aree sterili o doganali, il rilascio delle tessere personali di riconoscimento permanenti è subordinato alla partecipazione ad un Corso di formazione in materia di sicurezza presso i soggetti abilitati individuati da E.N.A.C., con oneri a carico dell’Appaltatore; - gli oneri economici relativi al rilascio dei tesserini di accesso da parte della Committente. Alla scadenza del accordo quadro, ovvero in caso di 17 recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente restituire i tesserini alla Committente; - L’assenso all’accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte della Committente in merito all’attività lavorativa e, più in generale, alle azioni svolte da personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime, restando unico responsabile l’Appaltatore per gli eventi che si dovessero verificare; - con riferimento al S.G.A., l’obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al personale adibito all’esecuzione dell’attività oggetto del accordo quadro, in particolare per gli aspetti ambientali connessi ai suoi adempimenti; - munire il proprio personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e curare che il proprio personale indossi detta tessera di riconoscimento in chiara evidenza; - rispettare le disposizioni emanate dalle Autorità aeroportuali competenti, con particolare riferimento a quelle relative all'accesso e circolazione in ambito aeroportuale; - qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per dare la fornitura e posa in opera a perfetta regola d’arte. ARTICOLO 13 - ONERI DELLA COMMITTENTE Si intendono a carico della Committente i seguenti oneri: - la nomina del Direttore dell’esecuzione del accordo quadro; - il rilascio, con oneri a carico dell'Appaltatore, dei permessi di accesso agli spazi aeroportuali. ARTICOLO 14 - SUBAPPALTI - COTTIMI L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In particolare, la prestazione oggetto di subappalto, non potrà eccedere il 30% del valore complessivo dell’ accordo quadro. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore dovrà attivarsi presso la Committente che fornirà tutte le indicazioni inerenti la documentazione da produrre in allegato alla richiesta. 18 Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del accordo quadro e per tale motivo l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dalla Committente. L'Appaltatore rimarrà nei confronti della Committente l'unico responsabile del perfetto adempimento degli impegni assunti dai subappaltatori e terzi fornitori in genere. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 118, c. 8, D. Lgs. 163/06. La Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o cottimista.. Sono fatte salve le facoltà previste dall’art. 118, c. 3 e c. 3-bis, D.Lgs. 163/06. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento. L’Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del accordo quadro. In conformità all’art. 6, commi 5 e 8, D.P.R. 207/10 la Committente acquisirà il DURC relativo ai Subappaltatori al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, ivi compreso il saldo finale laddove previsto. Nell’ipotesi di ottenimento di DURC negativo riferito al Subappaltatore per due volte consecutive, la Committente, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione dei termini di legge per le controdeduzioni, disporrà la revoca dell’autorizzazione al subappalto dandone immediata comunicazione all’Appaltatore e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici. L’importo riferibile alla suddetta attività non verrà computato ai fini dell’osservanza del limite percentuale entro cui il subappalto può essere richiesto ai sensi del citato art. 118, D.Lgs. 163/06. 19 Il personale del subappaltatore ha l’onere di dotare il proprio personale della stessa divisa utilizzata dall’Appaltatore. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione dell’obbligo di consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto, violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati, con il nome dei subcontraenti, l'importo dei contratti, l'oggetto dei lavori, servizi o forniture affidati. ARTICOLO 15 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO La Committente si riserva la facoltà, e l’Appaltatore espressamente accetta, di apportare variazioni al Servizio per un ammontare che superi anche il sesto dell’importo contrattuale, sia in aumento sia in diminuzione, senza che l’Appaltatore possa rifiutare di eseguire le prestazioni richieste. Per la valorizzazione economica delle variazioni si rimanda al precedente art. 5 . Resta convenuto che la stipula del presente accordo quadro non limita il diritto della Committente di richiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del accordo quadro medesimo, ovvero di provvedervi direttamente, e ciò senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere né pretendere alcun compenso o risarcimento. ARTICOLO 16 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – REFERENTI OPERATIVI DELLA COMMITTENTE Direttore dell’esecuzione del presente accordo quadro, cui competerà il controllo della corretta erogazione dei servizi a cura dell’Appaltatore , è ……….. Il Direttore dell’esecuzione curerà, per conto della Committente, i rapporti con l’Appaltatore provvedendo, in particolare, all’approvazione di ogni piano d’azione, documento, report, consuntivo, alla verifica della corretta esecuzione del servizio, all’eventuale applicazione delle penali nonché ad attivare le eventuali variazioni al servizio medesimo. 20 ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committente dal Sig. xxxxxxxxxxxxx il quale previa approvazione della Committente, dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale e sarà investito di ogni potere per impegnare l’Appaltatore stesso ed al quale faranno capo, per quanto di propria competenza, anche le responsabilità previste per l’Appaltatore, in particolare il rispetto della programmazione degli interventi la loro esecuzione, verifica e contabilità. E' facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante dell’Appaltatore, o l'allontanamento di qualunque addetto dell’Appaltatore in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l'Appaltatore dovrà prontamente aderire. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è il Sig. xxxxxxxxxxxx ARTICOLO 18 - POLIZZE DI ASSICURAZIONE 1) RCVT La Vs Società si impegna a stipulare, con primaria compagnia (dotata di uno standard di raiting B+ AmBest, o in alternativa A- Standard&Poors, o in alternativa A- Fitch, o in alternativa A3 Moody’s), una polizza di assicurazione RCVT contro i rischi inerenti l’espletamento della prestazione contrattuale, con massimale unico non inferiore all’importo di € 2.500.000,00 per l’intera durata della presente Sezione contrattuale. Il testo della polizza dovrà essere sottoposto a SEA prima della sottoscrizione e, comunque, almeno 10 giorni prima della stipula del presente contratto, al fine di rendere coerenti le clausole ivi contenute, con le assicurazioni aeroportuali in essere e per l’ottenimento del definitivo benestare alla stipula. Nella copertura RC, in relazione al presente appalto, dovranno essere espressamente indicati come coassicurati con R.C. incrociata: a) SEA e i suoi dipendenti b) gli eventuali subappaltatori/subfornitori della Vs Società e i loro dipendenti. L’Appaltatore dovrà altresì assicurare quanto sottoelencato: 21 - danni ad aeromobili; - dolo dipendenti e preposti; Con clausola espressa saranno inoltre considerati terzi gli Appaltatori di eventuali servizi complementari affidati direttamente dalla SEA e i loro dipendenti. La stipula della predetta assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità della Vs Società a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti; pertanto, la Vs Società risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti, tenendo indenne la SEA da eventuali richieste di terzi conseguenti all’esecuzione della presente Sezione contrattuale. 2. Assicurazione veicoli La Vs. Società è tenuta al rispetto delle disposizioni emanate e di quelle che eventualmente verranno emanate successivamente dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle relative all'accesso e circolazione in ambito aeroportuale. Tutti i mezzi che in relazione all’esecuzione del presente contratto, dovessero accedere al piazzale/vie di circolazione degli aeromobili dovranno avere una copertura assicurativa adeguata, con i sotto indicati massimali minimi richiesti dalla Direzione Aeroportuale, attualmente pari a: • per autovetture: € 5.000.000,00; • per tutti gli altri automezzi: € 10.000.000,00; La Vs Società riconosce ed accetta che, ai fini dell’espletamento della fornitura oggetto del presente contratto, non è necessario accedere al piazzale aeromobili e si impegna pertanto a non accedervi per alcun motivo per l’intera durata del presente contratto. ARTICOLO 19 -RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti. L’Appaltatore è altresì responsabile, fino alla concorrenza dell’importo massimo del presente Accordo quadro, dei danni che dall'esercizio della propria attività o comunque dall'esecuzione dei singoli contratti applicativi potessero derivare alla Committente e/o a qualunque terzo e si impegna a manlevare la 22 Committente da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che potesse essere avanzata da parte di terzi in dipendenza del presente atto. ARTICOLO 20 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (di seguito il “Personale”) dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore ovvero vantare un rapporto contrattuale col medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di lavoro. Sono, in particolare, ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco. L’Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata. L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite, restando esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente ed il Personale. L’Appaltatore resta responsabile verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale. L’affidamento delle attività oggetto del contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo1676 del c.c. o dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale. L’Appaltatore si obbliga e garantisce espressamente che porrà in essere ogni ragionevole sforzo per assicurare le prestazioni definite nel presente contratto anche in caso di sciopero da parte del proprio personale, mantenendo 23 invariati i corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente alla Committente il nominativo del personale che effettuerà le attività contrattuali. ARTICOLO 21– RECESSO La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., di recedere dall’accordo quadro, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora decida, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, di rinunciare alla prestazione oggetto del presente atto. Tale decisione non produrrà a favore dell’Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Inoltre la Committente potrà recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, previa comunicazione scritta all’Appaltatore. Anche in tale evenienza, è escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art 1671 c.c. fermo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. ARTICOLO 22 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.) Il Sistema di Gestione Ambientale è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente. L’Appaltatore è pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure dell’S.G.A. connesse con le attività oggetto del accordo quadro, pubblicate sul sito istituzionale S.E.A. (http://www.seamilano.eu/it/ambiente/gestioneambientale/sistema-di-gestione-ambientale) e costituenti parte integrante del presente accordo quadro. L’inosservanza di quanto previsto dal S.G.A. rappresenta giustificato motivo di risoluzione del accordo quadro da parte di SEA. SEA si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine). L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo del rispetto della normativa in materia di sostanze che riducano lo strato di ozono, regolamento CE n. 1005/2009 del 16.09.2009. 24 ARTICOLO 23 – NORMATIVA ANTIMAFIA La validità del presente accordo quadro è subordinata all’assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.). La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente accordo quadro, senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo. ARTICOLO 24 - REGOLAMENTO DI SCALO L’Appaltatore prende atto che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 2, L. 265/04, la Committente ha approntato il documento “Regolamento di Scalo” per gli Aeroporti dalla stessa gestiti, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Appaltatori e gli Enti che svolgono attività su tali Aeroporti. A tal fine la Committente, se del caso, consegnerà all’Appaltatore al momento del suo ingresso in aree critiche, le suddette disposizioni. ARTICOLO 25 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE ETICO Con riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 e s.m.i., l’Appaltatore - e per esso suoi dipendenti, collaboratori o preposti, nell’esecuzione del presente accordo quadro - si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata - che dichiara di conoscere- sia nei confronti della Committente, propri dipendenti o collaboratori, sia nei confronti di terzi, per le attività che possano avere in qualsiasi modo effetto sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In particolare, l’Appaltatore riconosce di essere a conoscenza del Codice Etico adottato dalla Committente, il cui testo è disponibile sul sito Internet della stessa (http://www.seamilano.eu/it/governance/codice-etico), che accetta garantendo che nell’esecuzione del accordo quadro sarà evitato qualsiasi comportamento che, anche in violazione dei principi fissati dal Codice stesso, dovesse recare pregiudizio anche potenziale alla Committente, con riferimento ai reati previsti nella Sezione III, sia nei confronti della P.A., sia nei confronti dei privati e che potrebbero comportare per la Committente l’applicazione delle relative sanzioni. 25 La commissione di reati previsti nel D.Lgs. 231/01 e la violazione della presente clausola saranno causa di risoluzione del presente accordo quadro. ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE In caso di inadempimento del/i Contratto/i Applicativo/i, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva di chiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione in danno del medesimo nonché, a suo insindacabile giudizio, del presente Accordo Quadro Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l'Accordo Quadro si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di: - contestazioni comportanti l’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e/o del 20% del singolo Contratto Applicativo, in tal ultimo caso, reiterate per più di tre volte; - violazioni “gravi” delle disposizioni di cui all’allegato capitolato tecnico”, per le quali è prevista la risoluzione; - nell'ipotesi di cui all’art. 6, c. 8, D.P.R. 207/10; - violazioni ripetute e gravi delle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.); - sopravvenienza a carico dell'Appaltatore dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; - violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità del lavoratore e/o del personale della Committente e/o di terzi; - inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei lavoratori anche di subappaltatori; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze; - violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. 231/2001; - violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08; 26 - sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1, D.Lgs. 81/08; - inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente e/o a terzi qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti, fermo il limite di cui al precedente art. 19. Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento dell'attività regolarmente eseguita, valutandola: 1) Servizi a canone: percentualmente rispetto al corrispettivo stabilito nel presente contratto; 2) Servizi a misura: in base ai quantitativi resi. Qualora a causa del non rispetto dei livelli di servizio (SLA) previsti da Capitolato Tecnico o altri gravi manchevolezze indicate espressamente nel presente Capitolato tecnico come motivo di risoluzione dell’accordo quadro si arrivasse a una interruzione anticipata del rapporto contrattuale, l’Appaltatore è comunque obbligato a rendere il servizio per il periodo che gli verrà richiesto dalla Committente, comunque per non più di sei mesi successivi alla comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto. ARTICOLO 27 - MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI – CESSAZIONE ATTIVITÀ Fermo restando l’incedibilità del presente accordo quadro d’appalto, si precisa che: 1) le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda, nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell’Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate al fine della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento; 2) nei 60 gg. successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del accordo quadro, con effetti risolutivi del medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra, nonché quelli richiesti dalla vigente normativa antimafia. 27 Decorsi i 60 gg. senza opposizione da parte della Committente il subentro all’Appaltatore produrrà i suoi effetti; 3) ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi; 4) in caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore, il accordo quadro sarà risolto automaticamente. In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare. ARTICOLO 28 – LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI In caso di liquidazione dell'Appaltatore, il presente contratto potrà essere risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare. In caso di sottoposizione dell'Appaltatore a procedure concorsuali, troveranno applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42 e s.m.i. La Committente si riserva di applicare la disciplina contenuta nell’art. 140 D.Lgs. 163/06 e, in caso di RTI, nell’art. 37, c. 18 e 19, D.Lgs. 163/06. ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI Il presente accordo quadro è redatto in duplice originale. Si intendono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l’assolvimento dell’imposta di bollo. Ai corrispettivi contrattuali sarà applicato il regime di imponibilità ad IVA, con facoltà di lettera di intento. ARTICOLO 31 – PRIVACY La Committente aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.06.03, n.196; le Parti dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l’espletamento della prestazione contrattuale, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. 28 ARTICOLO 32 – RISERVATEZZA A. Tutte le informazioni riguardanti il Servizio sono da considerarsi confidenziali e riservate. L’Appaltatore si impegna a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali della Committente e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel presente accordo quadro. L’Appaltatore si impegna a trattare le informazioni relative alla Committente, identificate dallo stesso come dati riservati e confidenziali, con la stessa cura che applicherebbe alle proprie informazioni aventi la medesima natura. B. Le presenti disposizioni non si applicano alle informazioni (i) di cui le Parti vengono a conoscenza, o erano già a conoscenza prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, senza essersi impegnate ad un obbligo di riservatezza; (ii) divenute di uso comune senza che le parti abbiano violato il contenuto del presente articolo; o (iii) che le parti sviluppino in maniera indipendente senza utilizzare informazioni riservate dell’altra parte. Le disposizioni del presente articolo avranno validità per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione di tutte le attività disciplinate dal presente Accordo quadro. C. L’Appaltatore dovrà sottoscrivere, in sede di stipula, specifico impegno di “Non-Disclosure-Agreement”, impegnandosi a far rispettare i vincoli di riservatezza da parte di coloro che saranno coinvolti nell’esecuzione del contratto. ARTICOLO 33 - DOCUMENTI CONTRATTUALI Costituiscono parte integrante del presente accordo quadro i seguenti documenti: - Capitolato Tecnico (Allegato A) così come integrato dall’Offerta Tecnica (Allegato B) prodotta in gara - Offerta economica (Allegato B) - Simulatore Variazione Economica - Non Disclosure Agreement Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui sopra l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il presente accordo quadro e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione sopra indicato. 29 Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente. ARTICOLO 34 - APPROVAZIONE DEL ACCORDO QUADRO ED ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente accordo quadro e dai suoi allegati, che formano parte integrante del accordo quadro stesso. Letto, confermato e sottoscritto Segrate – Aeroporto Milano Linate, LA COMMITTENTE L'APPALTATORE Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 2 – Oggetto dell’Accordo quadro; Art. 3 _ Condizioni normative; Art. 4 – Durata; Art. 5 – Importo dell’Accordo quadro/Dettaglio del corrispettivo; Art. 6 – Pagamenti/Cessioni del credito; Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 8 – Report attività; Art.9 – SLA (Service Level Agreement) e penali per inadempimento; Art. 10 - Cauzione; Art. 11 – Garanzia; Art. 12 – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore;Art. 14 – Subappalti – Cottimi Art. 15 – Variazioni del servizio; Art. 18 – Polizze di assicurazione ; Art. 19 – Responsabilità dell’Appaltatore; Art. 20 – Personale impiegato nell’erogazione del Servizio; Art. 21 – Recesso; Art. 22 - Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.); Art. 24 – Regolamento di scalo; Art. 25 - Rispetto della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche/Codice etico della Committente; Art. 26 - Risoluzione; Art. 27 - Modificazioni assetti proprietari– Cessazione attività; Art. 28 – Liquidazione/Fallimento/ Procedure concorsuali; Art. 29 – Controversie; Art. 32 – Riservatezza; Art. 33 – Documenti contrattuali. L'APPALTATORE 30 INDICE ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI .................................................. 3 ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ........................... 3 ARTICOLO 3 - CONDIZIONI NORMATIVE ............................................... 4 ARTICOLO 4 – DURATA ............................................................................ 4 ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO – .......................................... 5 DETTAGLIO DEL CORRISPETTIVO ......................................................... 5 ARTICOLO 6 – PAGAMENTI – CESSIONI DI CREDITO ................. 101011 ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.......... 111112 ARTICOLO 8 - REPORT ATTIVITA’ ........................................................ 13 ARTICOLO 9 – SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) E PENALI PER INADEMPIMENTO ................................................................................... 13 ARTICOLO 10 – CAUZIONE ............................................................. 141415 ARTICOLO 11 – GARANZIA ............................................................. 151516 ARTICOLO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ............................................................................. 16 ARTICOLO 13 - ONERI DELLA COMMITTENTE ........................... 181819 ARTICOLO 14 - SUBAPPALTI - COTTIMI ....................................... 181819 ARTICOLO 15 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO................................ 202021 ARTICOLO 16 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – REFERENTI OPERATIVI DELLA COMMITTENTE ....................... 202021 ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .. 21 ARTICOLO 18 - POLIZZE DI ASSICURAZIONE.............................. 212122 ARTICOLO 19 -RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ............ 222223 31 ARTICOLO 20 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO .................................................................................................. 23 ARTICOLO 21– RECESSO ........................................................................ 24 ARTICOLO 22 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.) .. 242425 ARTICOLO 23 – NORMATIVA ANTIMAFIA............................................ 25 ARTICOLO 24 - REGOLAMENTO DI SCALO .................................. 252526 ARTICOLO 25 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE ETICO ........................................................................................................... 252526 ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE ....................................................... 262627 ARTICOLO 27 - MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI – CESSAZIONE ATTIVITÀ .................................................................. 272728 ARTICOLO 28 – LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI ................................................................................ 282829 ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE .................................................... 282829 ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI...................................................... 282829 IL PRESENTE ACCORDO QUADRO È REDATTO IN DUPLICE ORIGINALE. SI INTENDONO A CARICO DELL'APPALTATORE GLI ONERI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. ....... 282829 AI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI SARÀ APPLICATO IL REGIME DI IMPONIBILITÀ AD IVA, CON FACOLTÀ DI LETTERA DI INTENTO. ........................................................................................................... 282829 ARTICOLO 31 – PRIVACY................................................................ 282829 ARTICOLO 32 – RISERVATEZZA ............................................................ 29 ARTICOLO 33 - DOCUMENTI CONTRATTUALI ............................ 292930 ARTICOLO 34 - APPROVAZIONE DEL ACCORDO QUADRO ED ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE ................................................ 303031 32