SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SERVIZI DI

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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SERVIZI DI
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI APPLICATION MANAGEMENT
PER APPLICAZIONI “CORE BUSINESS”
TRA
la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A., con sede in Segrate Aeroporto Milano Linate, capitale sociale € 27.500.000,00 interamente
versato, iscritta presso il REA di Milano al n. 472807, codice fiscale, partita
IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 00826040156,
legalmente rappresentata dal proprio Chief Corporate Officer Dott. Luciano
Carbone, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente
Accordo Quadro, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito
per brevità "Committente"
E
[DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO], con sede in [•], via [•],
iscritta al registro delle imprese di [•] con il numero [•], codice fiscale [•] e
partita IVA [•], in persona di [•] munito dei necessari poteri per la
sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito: “Appaltatore”).
[ALTERNATIVA NEL CASO DI RTI:
(DENOMINAZIONE MANDATARIO)], con sede in [•], via [•], iscritta al
registro delle imprese di [•] con il numero [•], codice fiscale [•] e partita IVA
[•], in persona del sig. [•], munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del
presente Accordo Quadro, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento
temporaneo costituito tra:
-
[•];
-
[•];
(di seguito: “Appaltatore”)
di seguito singolarmente definita come “Parte” e congiuntamente come Parti”
PREMESSO
- che la Committente ha realizzato e gestisce, ai sensi della legge
18/04/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione 7/05/1962 n. 191,
come novata dalla convenzione S.E.A./ENAC del 04/09/2001, gli
aeroporti di Linate e Malpensa cui è stato riconosciuto dalle leggi n.194/62
e 449/85 lo status di aeroporto privato (ex art.704 e segg. C.N.) fino al
4/05/2041;
1
- che in data …………… la Committente ha espletato una procedura aperta
interamente gestita con modalità telematica, ai sensi degli artt. 220 e 85
comma 13 del D. Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di
Application Management per Applicazioni “core business”, attraverso
un Accordo Quadro, la cui aggiudicazione a favore dell’Appaltatore è
avvenuta in data ……….;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, e si impegna a rispettare,
le leggi, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli
aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli
oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato
per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale
necessari per l'esecuzione di tutte le prestazioni, secondo i termini e le
modalità di cui al presente Accordo Quadro e atti attuativi;
- che il Numero Gara assegnato al presente appalto dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n.
5641644;
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) assegnato al presente appalto
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture è il n. 58045577F6;
- che l’Appaltatore hanno provveduto al pagamento del contributo in favore
della suddetta Autorità, nella misura di Euro 140,00 mentre la
Committente vi provvederà, per l’importo di Euro 600,00, nei modi di
legge;
- che l’Appaltatore dichiara di disporre di idonea struttura organizzativa
nonché di adeguata esperienza per la prestazione di tale servizio, secondo i
termini e le modalità di cui al presente Accordo Quadro e atti attuativi, con
particolare riferimento alla qualità del servizio medesimo;
- che l’Appaltatore si impegna a rendere il servizio in oggetto, nel pieno
rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare
leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività
sull’Aeroporto, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché
gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello
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Stato, per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione
aeroportuale;
- che, con il presente accordo quadro, si intendono disciplinare le modalità
di esecuzione del servizio;
- che il presente accordo quadro è a tutti gli effetti un atto di diritto privato
e, pertanto, disciplinato dalle norme del codice civile;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati al presente Accordo Quadro formano parte
integrante e sostanziale dello stesso, anche al fine di meglio precisare le
obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro regolamenta, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs.
163/2006, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli
eventuali futuri Contratti Applicativi che saranno stipulati nel corso di durata
dell’Accordo
medesimo,
tra
l’Appaltatore
e
la
Committente
per
l’effettuazione di servizi di “Application Management” inerenti una serie di
applicazioni sviluppate internamente oppure fatte sviluppare da softwarehouse esterne e legate al “core business” dei servizi aeroportuali.
Il presente Accordo Quadro non costituisce alcun impegno della
Committente a richiedere l’effettuazione dei servizi, e ciò sia per quelli
contabilizzati a canone che per quelli contabilizzati a misura. L’Appaltatore
non avrà, pertanto, diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si
proceda alla emissione dei Contratti Applicativi che si intenderanno
perfezionati all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore.
Il presente Accordo Quadro non costituisce, inoltre, alcun vincolo di
esclusiva in favore dello stesso.
Rientrano, nell’oggetto del presente Accordo Quadro le seguenti attività, qui
sinteticamente indicate e per il cui dettaglio descrittivo e di contenuti si
rimanda al Capitolato tecnico, parte integrante dell’Accordo quadro e
connessi contratti applicativi:

Supporto Applicativo

Manutenzione Correttiva
3

Servizi di Sviluppo (Manutenzione Adattativa; Manutenzione Evolutiva;
Nuovi sviluppi )

Attività non preventivate (cd.extra)

Configuration Management

Project Management

Service Management.
Anche per quanto riguarda le applicazioni, in relazioni alle quali verranno
inizialmente resi i servizi di Application Management, si rimanda al
Capitolato tecnico, par. 3 così come ad esso ci si riferisce per la puntuale
descrizione dell’organizzazione del servizio (rif. in particolare, ma non
limitatamente, par. 5) anche con riferimento agli skill delle figure impiegate e
vincoli imposti.
ARTICOLO 3 - CONDIZIONI NORMATIVE
Ai Contratti Applicativi che verranno emessi (se del caso, distinti per ogni
singola applicazione interessata dal servizio) si applicano tutte le norme,
condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Accordo e relativi allegati, e
quelle eventualmente contemplate nei singoli Contratti Applicativi.
Salvo diversa previsione normativa, le clausole contenute nell'Accordo sono
sostituite, modificate, integrate o abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere inderogabile contenute in leggi, ovvero in atti aventi
forma di legge, o regolamenti che entrino in vigore in un momento
successivo alla stipula, il cui contenuto sia incompatibile con le clausole
dell'Accordo medesimo.
In ogni caso e salva diversa previsione normativa, le disposizioni
sopravvenute si applicano soltanto ai Contratti Applicativi emessi/stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
ARTICOLO 4 – DURATA
Il presente accordo quadro ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di
stipula. L’Appaltatore si obbliga a garantire la continuità dei servizi per
l’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro. Per validità dell’Accordo
Quadro s’intende il periodo di tempo entro cui le Parti possono stipulare i
Contratti Applicativi, quand’anche i termini di esecuzione ed erogazione dei
servizi, in essi stabiliti, dovessero scadere oltre il compimento del periodo di
vigenza.
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ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO –
DETTAGLIO DEL CORRISPETTIVO
I. Il valore presunto del presente Accordo Quadro, riferito al triennio di
validità contrattuale, è pari ad Euro xxxxxxxx , (di cui Euro 0,00 per costi
della sicurezza dovuti a interferenze ed Euro xxxxxxx per costi della
sicurezza propri dell’Appaltatore), IVA esclusa. Tale importo costituisce il
limite massimo a consunzione del quale l’Accordo s’intende concluso, senza
necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti. Lo stesso è da intendersi
comprensivo dell’attività svolta dal Configuration Manager e dal Service
Manager. La Committente non assume nessun impegno in ordine alla
consunzione di detto importo.
L’importo complessivo risulta così suddiviso:
5.1. “Supporto Applicativo”
Euro xxxxxxxxxxx per i servizi di “Supporto Applicativo, da contabilizzarsi
in base a canone mensile riconosciuto in via posticipata determinato sulla
base dei valori indicati nella tabella sotto riportata, ricavati dall’offerta
economica prodotta in gara dall’Appaltatore e allegata al presente accordo
quadro di cui costituisce parte integrante.
Il canone, specifico per ciascuna applicazione gestita, dipenderà:
 dalle caratteristiche dell’applicazione stessa (tipologia, dimensione,
qualità…) e dalla sua classificazione (Criticità, Complessità,
Stabilità, Evoluzione)
 dall’orario di servizio richiesto (7x24h, 7x12h…)
 dal livello di servizio richiesto (Platino, Oro, Argento) e dai relativi
SLA.
Di seguito si riporta la tabella di dettaglio Applicazioni e parametri
standard livelli/orari di servizio
5
Agente FIDS
36
Livello
di
servizio
Argento
BASH
36
Argento
7x12h
DBO
36
Platino
7x24h
DBO FOX2G
36
Platino
7x24h
EDRIMS
36
Oro
7x24h
GIRM
36
Argento
6x12h
GULP
36
Argento
5x12h
M-AIS - Backend
36
Platino
7x24h
M-AIS - BIO
36
Argento
5x08h
M-AIS - Mobile
36
Platino
7x24h
M-AIS - Web
36
Platino
7x24h
SEAMESS
36
Platino
7x24h
SIBYL
36
Platino
7x24h
XSMP
32
Platino
7x24h
Applicazione
Canone
[€/mese]
Periodo
Mesi*
Orari di
servizio
5x08h
* XSMP è assistito per Supporto Applicativo dal fornitore attuale fino a
04/2015. E' richiesta da subito la manutenzione correttiva.
Per le caratteristiche/classificazione delle Applicazioni si rinvia al documento
“Elenco Applicazioni”, e relativi annex tecnici messi a disposizione in sede
di gara e parte integrante del presente accordo quadro.
Inoltre, in relazione alla facoltà riservatasi dalla Committente di chiedere
l’espletamento del servizio di Application Management su nuovi applicativi
ovvero su estensioni degli stessi (variazioni in incremento ad eccezione degli
incrementi del codice derivanti da servizi di Manutenzione Correttiva,
Adattativa o Evolutiva, che non implicheranno alcuna variazione del canone)
nonché di procedere alla dismissione, anche parziale, di taluni applicativi
(variazioni in decremento), per consentire una definizione il più possibile
precisa ed oggettiva dei canoni in tali eventualità, si definisce la seguente
modalità di ricalcolo/definizione del canone:
A) VARIAZIONI IN INCREMENTO
Il canone effettivo sarà ricalcolato in base alla seguente formula:
Ceffettivo = Cbase x Korario x Klivelloservizio
dove: Cbase= canone offerto in gara per erogazione del servizio in modalità
standard
Korario= nuovo orario di servizio diverso da 5x08h
Klivello di servizio= nuovo livello di servizio diverso da Argento
6
e secondo il peso relativo dei vari assi dimensionali disponibili (metriche) di
cui all’allegato “Elenco e caratterizzazione delle Applicazioni”
coefficiente
correttivo
indicato
nell’allegato
“Simulatore
e del
Variazione
Economica (foglio Modifica)”. Quest’ultimo è un foglio elettronico che sulla
base della variazione attivata, aggiornerà in automatico in incremento il
canone dovuto dalla Committente.
B) VARIAZIONI PER NUOVI APPLICATIVI
Il nuovo canone verrà calcolato utilizzando come riferimento l’applicazione
più simile [determinata in base a una formula di distanza in uno spazio Ndimensionale, anch’essa disponibile
nell’allegato “Simulatore Variazione
Economica (foglio Nuovo)].
Resta convenuto che il “nuovo applicativo” potrà essere o meno sviluppato
dall’Appaltatore. Il canone per il nuovo supporto applicativo sarà corrisposto
(ovviamente solo in caso di affidamento in gestione) a partire dal primo mese
intero successivo all’entrata in pieno esercizio (e quindi anche a coprire
quello che normalmente è considerato un periodo di garanzia, ma escludendo
eventuali periodi di beta-test o avviamento “in parallelo” o comunque con un
ristretto numero di utenti).
Inoltre, poiché per esperienza comune durante i primi mesi di esercizio le
nuove applicazioni manifestano maggiori problemi e quindi richiedono un
maggior impegno di assistenza, verrà riconosciuta per i primi 6 mesi a
decorrere dalla piena messa in esercizio del nuovo applicativo .una
maggiorazione del 30% del canone come sopra calcolato. Per applicazioni e
moduli sviluppati dall’Appaltatore non è prevista la maggiorazione del 30%.
C) VARIAZIONI IN DECREMENTO
Il canone effettivo sarà ricalcolato in base alla seguente formula:
Ceffettivo = Cbase x Korario x Klivelloservizio
dove: Cbase= canone offerto in gara per erogazione del servizio in modalità
standard
Korario= nuovo orario di servizio diverso da 5x08h
Klivello di servizio= nuovo livello di servizio diverso da Argento
7
e secondo il peso relativo dei vari assi dimensionali disponibili (metriche) di
cui all’allegato “Elenco e caratterizzazione delle Applicazioni” e del
coefficiente
correttivo
indicato
nell’allegato
“Simulatore
Variazione
Economica (foglio Modifica)”. Quest’ultimo è un foglio elettronico che sulla
base della variazione attivata, aggiornerà in automatico in diminuzione il
canone dovuto dalla Committente.
Specularmente a quanto indicato alla precedente lett. A) non daranno luogo a
decremento del canone base riduzioni del codice derivanti da servizi di
Manutenzione Correttiva, Adattativa o Evolutiva.
L’Appaltatore riconosce ed accetta che l’orario di erogazione del Servizio e il
livello di servizio potranno essere modificati unilateralmente da SEA in base
alle proprie esigenze di servizio con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
5.2. “Manutenzione Correttiva”
Euro xxxxxxxxx stimati per i servizi di “Manutenzione Correttiva”, da
contabilizzarsi a misura, su base mensile a consuntivo, in funzione del
numero effettivo di “punti” spesi in coerenza con il livello di Severità del bug
per l’intervento correttivo eseguito, comunicato e confermato di volta in volta
dalla Committente, (rif. par. 6.2.4 Capitolato tecnico) valorizzato in base al
costo unitario (“Euro/punto”), indicato in offerta economica in funzione delle
metriche dimensionali e dei livelli di servizio base richiesti, così come
indicati nella seguente tabella :
Applicazione
Agente FIDS
[€/punto]
Quantità
Nominale
Punti
45
Livello
Orari di
di
Servizio
servizio
Argento
5x08h
BASH
117
Argento
6x08h
DBO
45
Platino
6x08h
DBO FOX2G
45
Platino
6x08h
EDRIMS
45
Oro
6x08h
GIRM
72
Argento
6x08h
GULP
63
Argento
5x08h
M-AIS - Backend
720
Platino
6x08h
M-AIS - BIO
180
Argento
5x08h
M-AIS - Mobile
9
Platino
6x08h
M-AIS - Web
540
Platino
6x08h
SEAMESS
45
Platino
6x08h
SIBYL
144
Platino
6x08h
XSMP
189
Platino
6x08h
8
Anche per i servizi di manutenzione correttiva è previsto l’adeguamento del
costo per “punto”
secondo le
stesse logiche esposte per il servizio di
“Supporto applicativo” per effetto di modifiche del software, eseguite
direttamente da SEA o da terzi, oppure in seguito a cambiamenti dei livelli di
servizio richiesti o nuovi applicativi.
L’allegato “Simulatore Variazione Economica”, fogli “Modifica” e “Nuovo”
consentono di ricalcolare i costi a punto rispettivamente per modifiche, in
incremento o decremento, alle applicazioni in gestione e, in incremento, per
nuove applicazioni.
L’Appaltatore riconosce ed accetta che l’orario di erogazione del Servizio e il
livello di servizio potranno essere modificati unilateralmente da SEA in base
alle proprie esigenze con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
5.3. “Attività Extra” (cd attività di Sviluppo nonché attività non
pianificata)
Euro xxxxxx, stimati per “Attività Extra” (cd attività di Sviluppo nonché
attività non pianificata), da contabilizzarsi a misura, su base mensile a
consuntivo,
in relazione ad ogni
singola figura professionale
contrattualizzata, valorizzata in base alle seguenti tariffe:
Tariffa
Figura
A
B
Analyst
Senior Developer
Junior Web
Developer
Junior DB Developer
Junior Java Developer
Tester
C
D
E
F
Tariffa a giornata
Quantità
nominale*
200
2200
200
200
200
300
*Sull'intero periodo, non costituisce un impegno contrattuale.
nonché in base alla stima dell’effort valorizzato al minore fra il valore delle:
 giornate preventivamente stimate dal Project Manager ,
 giornate effettive impiegate dalle varie risorse a consuntivo.
Nel caso di Nuovi Sviluppi, le eventuali Change request che dovessero
intervenire durante l’esecuzione del progetto, prima del rilascio, saranno
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trattate secondo il consueto meccanismo di stima-approvazione. Resta
convenuto che laddove le stesse siano ricomprese nel limite del 10%
dell’importo complessivo del progetto (analisi + sviluppo), stimato dal
Project manager, non daranno luogo ad alcun adeguamento del compenso
riconosciuto. Se di entità superiore, verrà comunque riconosciuta la sola parte
eccedente il 10%.
Relativamente alle prestazioni non pianificate, SEA potrà chiedere un
supporto dei componenti del team di sviluppo, ad eccezione del PM, per
attività di analisi, sviluppi e test,
fino alla concorrenza dell’FTE/mese
garantito per la figure professionale richiesta, qualora non già impegnato in
altri progetti di SEA.
Il compenso sarà calcolato in base alle tariffe sopra indicate per l’effort
effettivamente richiesto.
5.4. “Attività di Project Manager”
Euro xxxxx stimati per Attività di Project Manager, come da Tabella sotto
riportata, da contabilizzarsi a misura, su base mensile a consuntivo, in base
alla seguente tariffa:
Tariffa
G
Tariffa a
giornata
Figura
Quantità
nominale*
Project Manager
Costo totale (per quantità
nominali)
240
€
-
240
*Sull'intero periodo, non costituisce un impegno contrattuale.
Per i servizi di project management legati ai servizi di sviluppo troveranno
applicazione le limitazioni della quantità massima di giornate spendibili
(calcolate in proporzione all’effort totale di analisi o sviluppo) come da
Tabella 13 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6 – PAGAMENTI – CESSIONI DI CREDITO
La fatturazione per i servizi resi avverrà su base mensile posticipata ovvero a
consuntivo mensile, così come indicato al precedente Art. 5.
Le fatture dovranno riportare in prima pagina il numero dell'Ordine di
Acquisto, a fronte di ciascun Contratto applicativo emesso, (con codice
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iniziale 45 o 41) e dell’Entrata Merci / MAP (Modulo Acquisizione
Prestazione) comunicato da SEA.
Il pagamento degli importi dovuti avverrà a 120 giorni data fattura, fine
mese.
Le fatture dovranno essere intestate a: Società Per Azioni Esercizi
Aeroportuali SEA Aeroporto Milano Linate - I - 20090 Segrate (MI) - Codice
fiscale/partita IVA 00826040156.
I fornitori che sono abilitati al S.U.S. (Supplier Self Services), anche in corso
di accordo quadro, provvederanno a creare la fattura direttamente a sistema. I
fornitori, allo stato non abilitati al S.U.S., invieranno le fatture:

in
formato
pdf
all’
indirizzo
mail
“[email protected]”
oppure
 tramite posta ordinaria all’ indirizzo Società Per Azioni Esercizi
Aeroportuali SEA –
Aeroporto Milano Linate - I- 20090 SEGRATE
(MI) c.a. Contabilità Fornitori.
I pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario.
La Committente procederà direttamente a verificare la regolarità contributiva
dell'Appaltatore prima di procedere alla liquidazione delle fatture anche
attraverso l'acquisizione del DURC.
Agli importi dovuti sarà applicata la ritenuta dello 0,5% così come disposto
dall’art. 4, c. 3, D.P.R. 207/10
Le ritenute progressivamente trattenute verranno svincolate in occasione
dell’ultimo pagamento, connesso al singolo contratto applicativo, previa
acquisizione del DURC.
E’ vietata qualunque cessione del accordo quadro nonché la cessione totale o
parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.
E’ vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato
dalla Committente.
E’ vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le
Parti.
ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
disposti dall’art. 3 della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara relativo
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alla prestazione dedotta in accordo quadro è il seguente: 58045577F6 a
valere anche per tutti i contratti applicativi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la
realizzazione della prestazione contrattuale.
In particolare, si impegna:
1) ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione
contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, i cui
estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Committente entro e
non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già
esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla
commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;
2) i suddetti dati dovranno essere fatti pervenire tramite e-mail in formato
PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al
seguente indirizzo [email protected];
3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 118, c. 11,
D.Lgs. 163/2006 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in
esclusiva, del accordo quadro, a pena di nullità assoluta dell’atto, una
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i
subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare alla Committente gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al
precedente punto 2), entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui al precedente
punto 3), al fine di consentire a quest’ultima le prescritte verifiche.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il accordo quadro si intenderà risolto, previa sola
comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata
A/R, nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
finanziarie.
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ARTICOLO 8 - REPORT ATTIVITA’
L’Appaltatore dovrà produrre in formato elettronico e cartaceo, con cadenza
mensile, analisi/reports relativi ad ognuna delle attività rientranti nel Servizio
oggetto del presente accordo quadro ed in particolare la reportistica di cui al
paragrafo 6/Servizi del Capitolato.
La produzione di ciascuna delle analisi/reports dovrà avvenire entro i primi
10 giorni lavorativi del mese successivo all’erogazione del servizio di
riferimento e riportare tutte le informazioni richieste nei rispettivi punti del
Capitolato.
ARTICOLO 9 – SLA (Service Level Agreement) e PENALI PER
INADEMPIMENTO
In caso di comprovate inosservanze degli obblighi previsti nel presente
accordo quadro, La Committente, previa contestazione scritta e verifica in
contraddittorio dell’inadempimento, si riserva di applicare le penali indicate
in Capitolato Tecnico, specificatamente per ciascun servizio reso. Inoltre,
daranno luogo all’applicazione di penali i seguenti ulteriori inadempimenti:
- Sostituzione del PM e/o del CM nell’arco dei primi 12 mesi di validità del
accordo quadro: la Committente si riserva la facoltà, previa contestazione
dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da
questi comunicate nel termine massimo di 5 giorni solari, di procedere
all’applicazione di una penale pari a Euro 5.000,00 (da applicarsi per
ognuna delle sopracitate figure professionali);
- Dispersione del Know How : in caso di sostituzione di personale inserito
nella squadra di lavoro normata dal presente accordo quadro e a fronte di
affiancamento tra persona sostituenda e subentrante di durata superiore
rispetto al minimo temporale disciplinato da Tabella nr 1 dell’allegato
Capitolato Tecnico, in cui le durate sono espresse in giorni uomo, e si
intendono per ciascuno dei due soggetti, verrà applicata una penale di
Euro 200,00 per ogni giorno ulteriore necessario a garantire il passaggio di
consegne nel rispetto degli SLA contrattuali
- Manuali di Esercizio/Operativi per ciascuna applicazione in gestione : se
venissero superati i 10 gg lavorativi dal termine della sessione di
Knowledge Transfer come disciplinato in Capitolato Tecnico verrà
applicata una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
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- con riferimento all’introduzione del Sistema di Gestione Ambientale
(S.G.A.), la Committente applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 per
ogni inosservanza rilevata in relazione alle procedure del S.G.A. stesso.
L’Appaltatore dovrà inoltre risarcire alla Committente qualsiasi onere
sostenuto in conseguenza della violazione di tale Sistema, comprese
eventuali sanzioni pecuniarie comminate alla stessa Committente dalla
Autorità competenti.
Le penali sopraindicate sono cumulabili e saranno portate in detrazione da
parte della Committente in occasione del primo pagamento utile.
Resta salva la facoltà della Committente di richiedere la risoluzione del
presente accordo quadro in caso di reiterata applicazione di ciascuna delle
penali sopra indicate
La somma cumulata delle penali non potrà superare il 10% dell'importo di cui
al precedente Art. 5.
La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle
penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i
corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al
successivo Art. 10.
E’ fatto salvo comunque il risarcimento dei danni ulteriori.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE
L’Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente una garanzia per la
corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente accordo
quadro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 a ciò
autorizzati, di importo pari ad Euro xxxxx,00 (corrispondente al 10%
dell’importo complessivo contrattuale), valida per tutta la durata del accordo
quadro e suoi contratti applicativi, redatta secondo lo schema posto in gara
dalla Committente. In presenza di certificazione di qualità aziendale opera il
meccanismo di riduzione massimo del 50% dell’importo della cauzione.
Detta garanzia ha validità fino all’effettiva scadenza del accordo quadro ed è
escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte
dell’Appaltatore medesimo. Inoltre, il garante espressamente rinuncia ai
benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945, 1957 c.c..
14
Essa è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e
il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, in coerenza col disposto di cui al successivo art. 19.
Inoltre, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione residua dell’appalto,
nel
caso
di
risoluzione
dell’accordo
quadro
disposta
in
danno
dell’Appaltatore, che per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori
dipendenti comunque impiegati nell’esecuzione del accordo quadro.
La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere
l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il
versamento tramite bonifico bancario dell'importo della cauzione in funzione
del credito vantato.
Se, in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l’utilizzo
della medesima, l’Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a
reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita dalla
Committente nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli
importi ancora dovuti all’Appaltatore.
Inoltre, qualora in corso di adempimento, l’importo iniziale contrattuale
risultasse incrementato, l’Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la
fideiussione per importi pari o superiori a € 10.000,00, calcolati applicando la
percentuale del 10% del valore incrementale della nuova prestazione. In caso
di mancata reintegrazione verrà ricostituita dalla Committente nella misura
originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti
all’Appaltatore.
Alla data di esecuzione con buon esito dell’ultimo contratto applicativo, la
Committente procederà allo svincolo della cauzione.
ARTICOLO 11 – GARANZIA
Si rinvia alla disciplina di cui al Capitolato tecnico, par. 6.2.5.
15
ARTICOLO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE
Oltre a tutti gli oneri necessari per l’esecuzione della prestazione a “regola
d’arte”, sono a totale carico dell’Appaltatore gli oneri di seguito indicati che,
in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun
compenso, rimborso o maggiorazione dell’importo contrattualmente pattuito:
- “Obbligo di Continuità” : qualora, allo scadere dell’Accordo Quadro ovvero
dell’ultimo contratto applicativo attivato sul medesimo, per intervenuti
impedimenti connessi all’individuazione del nuovo Appaltatore, SEA non
fosse in grado di procedere alla nuova contrattualizzazione (ad esempio a
motivo delle vicende giudiziali che hanno interessato la procedura di
affidamento del nuovo contratto) l’Appaltatore, su richiesta di SEA formulata
entro il termine di scadenza, espressamente riconosce e accetta sin d’ora di
svolgere, in regime di prorogatio, i Servizi agli stessi patti e condizioni di
cui all’Accordo quadro per un periodo della durata massima di 6 (sei) mesi.
- Termine del Servizio : Nell’ultimo mese di servizio, l’Appaltatore dovrà
mettere a disposizione della Committente, secondo le richieste di
quest’ultima, fino a 60 giornate di Senior Developer aggiuntive (retribuite
secondo tariffe in essere) e concentrate in 30gg solari per un ciclo di
knowledge transfer verso la o le società subentranti analogo a quello
ricevuto in avvio.
- Knowledge Transfer : a fronte di richiesta formale, in forma scritta e
motivata, da parte del Direttore dell’esecuzione,, l’Appaltatore dovrà
garantire la sostituzione, incluso l’affiancamento previsto, di un qualsiasi
membro della squadra entro 30gg solari dalla richiesta
- Team di Sviluppo : l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione ciascuna
risorsa del team di sviluppo almeno fino al rispettivo limite del FTE
garantito (i calcoli andranno effettuati su base mensile). Ossia le esigenze
SEA dovranno avere priorità rispetto a progetti di altri clienti almeno fino
a raggiungimento di detto FTE garantito .
Non sussiste in capo alla Committente alcun impegno a saturare le risorse
del team di sviluppo, che per tutto il tempo non occupato da progetti SEA
possono lavorare per altri progetti e altri clienti. (rif. Paragrafo 5.5.
dell’allegato Capitolato Tecnico);
16
- Gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali in zona
aeroportuale comportante anche l’obbligo di soggiacere a tutte le
limitazioni conseguenti. In particolare, nel caso in cui taluni mezzi
dovessero circolare in zona doganale l’Appaltatore è tenuto a rispettare
tutte le disposizioni in vigore per la circolazione disposta dall’Autorità
competente;
- fornire tutta l’attrezzatura personale e di lavoro, necessaria alle attività da
svolgere;
- spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio
personale;
- assicurare adeguata attività di formazione al personale della Committente
con le modalità meglio descritte nel Capitolato tecnico (paragrafo 7.1);
- il rispetto delle disposizioni particolari che regolano l’attività presso gli
Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa;
- l’applicazione, nei confronti dei lavoratori adibiti alle lavorazioni oggetto
del presente affidamento, di condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dal Accordo quadro Collettivo Nazionale
vigente e dagli accordi integrativi del medesimo;
- l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli
effetti, verso i propri dipendenti e terzi in genere, per qualsiasi infortunio
si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività in ogni caso di
inosservanza della suddetta normativa. Pertanto, l’Appaltatore dovrà
curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i
provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la normativa
vigente. La Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa
alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all’Appaltatore;
- in conformità a quanto disposto dalle ordinanze E.N.A.C. – D.A. Linate e
Malpensa, per l’accesso alle aree sterili o doganali, il rilascio delle tessere
personali di riconoscimento permanenti è subordinato alla partecipazione
ad un Corso di formazione in materia di sicurezza presso i soggetti abilitati
individuati da E.N.A.C., con oneri a carico dell’Appaltatore;
- gli oneri economici relativi al rilascio dei tesserini di accesso da parte
della Committente. Alla scadenza del accordo quadro, ovvero in caso di
17
recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello
stesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente restituire i tesserini alla
Committente;
- L’assenso all’accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte
della Committente in merito all’attività lavorativa e, più in generale, alle
azioni svolte da personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime,
restando unico responsabile l’Appaltatore per gli eventi che si dovessero
verificare;
- con
riferimento
al
S.G.A.,
l’obbligo
di
fornire
adeguata
formazione/informazione al personale adibito all’esecuzione dell’attività
oggetto del accordo quadro, in particolare per gli aspetti ambientali
connessi ai suoi adempimenti;
- munire il proprio personale di tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro e curare che il proprio personale indossi detta tessera di
riconoscimento in chiara evidenza;
- rispettare le disposizioni emanate dalle Autorità aeroportuali competenti,
con particolare riferimento a quelle relative all'accesso e circolazione in
ambito aeroportuale;
- qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque
necessario per dare la fornitura e posa in opera a perfetta regola d’arte.
ARTICOLO 13 - ONERI DELLA COMMITTENTE
Si intendono a carico della Committente i seguenti oneri:
-
la nomina del Direttore dell’esecuzione del accordo quadro;
-
il rilascio, con oneri a carico dell'Appaltatore, dei permessi di accesso
agli spazi aeroportuali.
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTI - COTTIMI
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito entro i limiti ed alle
condizioni di cui all’art. 118, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In particolare, la
prestazione oggetto di subappalto, non potrà eccedere il 30% del valore
complessivo dell’ accordo quadro.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore dovrà attivarsi presso la
Committente che fornirà tutte le indicazioni inerenti la documentazione da
produrre in allegato alla richiesta.
18
Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non
potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo
nell'esecuzione del accordo quadro e per tale motivo l'Appaltatore non avrà
nulla a pretendere dalla Committente. L'Appaltatore rimarrà nei confronti
della Committente l'unico responsabile del perfetto adempimento degli
impegni assunti dai subappaltatori e terzi fornitori in genere.
La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il
termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 118, c. 8, D.
Lgs. 163/06.
La
Committente
non
corrisponderà
direttamente
i
pagamenti
al
subappaltatore o cottimista.. Sono fatte salve le facoltà previste dall’art. 118,
c. 3 e c. 3-bis, D.Lgs. 163/06.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso ai
subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In
difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento.
L’Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori degli
adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti
impiegati nell’esecuzione del accordo quadro.
In conformità all’art. 6, commi 5 e 8, D.P.R. 207/10 la Committente acquisirà
il DURC relativo ai Subappaltatori al fine del pagamento delle prestazioni
contrattuali, ivi compreso il saldo finale laddove previsto. Nell’ipotesi di
ottenimento di DURC negativo riferito al Subappaltatore per due volte
consecutive, la Committente, previa contestazione degli addebiti al
Subappaltatore e assegnazione dei termini di legge per le controdeduzioni,
disporrà la revoca dell’autorizzazione al subappalto dandone immediata
comunicazione all’Appaltatore e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
L’importo riferibile alla suddetta attività non verrà computato ai fini
dell’osservanza del limite percentuale entro cui il subappalto può essere
richiesto ai sensi del citato art. 118, D.Lgs. 163/06.
19
Il personale del subappaltatore ha l’onere di dotare il proprio personale della
stessa divisa utilizzata dall’Appaltatore.
La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di
permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti
dell'Appaltatore nel caso di violazione dell’obbligo di consegna delle copie
autentiche dei contratti di subappalto, violazione delle disposizioni in materia
di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i
subcontratti stipulati, con il nome dei subcontraenti, l'importo dei contratti,
l'oggetto dei lavori, servizi o forniture affidati.
ARTICOLO 15 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO
La Committente si riserva la facoltà, e l’Appaltatore espressamente accetta,
di apportare variazioni al Servizio per un ammontare che superi anche il sesto
dell’importo contrattuale, sia in aumento sia in diminuzione, senza che
l’Appaltatore possa rifiutare di eseguire le prestazioni richieste. Per la
valorizzazione economica delle variazioni si rimanda al precedente art. 5 .
Resta convenuto che la stipula del presente accordo quadro non limita il
diritto della Committente di richiedere a terzi prestazioni della stessa natura
di quelle rientranti nell’oggetto del accordo quadro medesimo, ovvero di
provvedervi direttamente, e ciò senza che l’Appaltatore possa sollevare
obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere né pretendere alcun compenso o
risarcimento.
ARTICOLO 16 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO – REFERENTI OPERATIVI DELLA
COMMITTENTE
Direttore dell’esecuzione del presente accordo quadro, cui competerà il
controllo della corretta erogazione dei servizi a cura dell’Appaltatore , è
………..
Il Direttore dell’esecuzione curerà, per conto della Committente, i rapporti
con l’Appaltatore provvedendo, in particolare, all’approvazione di ogni piano
d’azione, documento, report, consuntivo, alla verifica della corretta
esecuzione del servizio, all’eventuale applicazione delle penali nonché ad
attivare le eventuali variazioni al servizio medesimo.
20
ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la
Committente dal Sig. xxxxxxxxxxxxx il quale previa approvazione della
Committente, dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale e sarà
investito di ogni potere per impegnare l’Appaltatore stesso ed al quale
faranno capo, per quanto di propria competenza, anche le responsabilità
previste per l’Appaltatore, in particolare il rispetto della programmazione
degli interventi la loro esecuzione, verifica e contabilità.
E' facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del
Rappresentante dell’Appaltatore, o l'allontanamento di qualunque addetto
dell’Appaltatore in caso di constatata negligenza o indisciplina.
A tali richieste l'Appaltatore dovrà prontamente aderire.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è il Sig. xxxxxxxxxxxx
ARTICOLO 18 - POLIZZE DI ASSICURAZIONE
1) RCVT
La Vs Società si impegna a stipulare, con primaria compagnia (dotata di uno
standard di raiting B+ AmBest, o in alternativa A- Standard&Poors, o in
alternativa A- Fitch, o in alternativa A3 Moody’s), una polizza di
assicurazione RCVT contro i rischi inerenti l’espletamento della prestazione
contrattuale, con massimale unico non inferiore all’importo di € 2.500.000,00
per l’intera durata della presente Sezione contrattuale.
Il testo della polizza dovrà essere sottoposto a SEA prima della sottoscrizione
e, comunque, almeno 10 giorni prima della stipula del presente contratto, al
fine di rendere coerenti le clausole ivi contenute, con le assicurazioni
aeroportuali in essere e per l’ottenimento del definitivo benestare alla stipula.
Nella copertura RC, in relazione al presente appalto, dovranno essere
espressamente indicati come coassicurati con R.C. incrociata:
a) SEA e i suoi dipendenti
b) gli eventuali subappaltatori/subfornitori della Vs Società e i loro
dipendenti.
L’Appaltatore dovrà altresì assicurare quanto sottoelencato:
21
- danni ad aeromobili;
- dolo dipendenti e preposti;
Con clausola espressa saranno inoltre considerati terzi gli Appaltatori di
eventuali servizi complementari affidati direttamente dalla SEA e i loro
dipendenti.
La stipula della predetta assicurazione non limiterà in alcun modo le
responsabilità della Vs Società a norma delle obbligazioni contrattuali e delle
leggi vigenti; pertanto, la Vs Società risponderà in proprio qualora i danni
verificatisi dovessero superare i massimali previsti, tenendo indenne la SEA
da eventuali richieste di terzi conseguenti all’esecuzione della presente
Sezione contrattuale.
2. Assicurazione veicoli
La Vs. Società è tenuta al rispetto delle disposizioni emanate e di quelle che
eventualmente verranno emanate successivamente dalle Autorità competenti,
con particolare riferimento a quelle relative all'accesso e circolazione in
ambito aeroportuale.
Tutti i mezzi che in relazione all’esecuzione del presente contratto, dovessero
accedere al piazzale/vie di circolazione degli aeromobili dovranno avere una
copertura assicurativa adeguata, con i sotto indicati massimali minimi
richiesti dalla Direzione Aeroportuale, attualmente pari a:
• per autovetture: € 5.000.000,00;
• per tutti gli altri automezzi: € 10.000.000,00;
La Vs Società riconosce ed accetta che, ai fini dell’espletamento della
fornitura oggetto del presente contratto, non è necessario accedere al piazzale
aeromobili e si impegna pertanto a non accedervi per alcun motivo per
l’intera durata del presente contratto.
ARTICOLO 19 -RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni
contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti. L’Appaltatore è
altresì responsabile, fino alla concorrenza dell’importo massimo del presente
Accordo quadro, dei danni che dall'esercizio della propria attività o
comunque dall'esecuzione dei singoli contratti applicativi potessero derivare
alla Committente e/o a qualunque terzo e si impegna a manlevare la
22
Committente da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che potesse
essere avanzata da parte di terzi in dipendenza del presente atto.
ARTICOLO 20 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO
Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (di seguito il “Personale”)
dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore ovvero vantare
un rapporto contrattuale col medesimo in conformità alla vigente normativa
in materia di lavoro.
Sono, in particolare, ammesse le figure contrattuali della somministrazione e
del distacco.
L’Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con
la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati
standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di
livelli di qualificazione e di esperienza adeguata.
L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le
proprie risorse. Il Personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni da
questo impartite, restando esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico
diretto tra la Committente ed il Personale. L’Appaltatore resta responsabile
verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati direttamente o
indirettamente dal proprio Personale. L’affidamento delle attività oggetto del
contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di
somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti
giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro
subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio
personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra
parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione,
eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da
chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese
quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo1676 del c.c. o dell’art.
29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e
previdenziale.
L’Appaltatore si obbliga e garantisce espressamente che porrà in essere ogni
ragionevole sforzo per assicurare le prestazioni definite nel presente contratto
anche in caso di sciopero da parte del proprio personale, mantenendo
23
invariati i corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente
alla Committente il nominativo del personale che effettuerà le attività
contrattuali.
ARTICOLO 21– RECESSO
La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., di recedere
dall’accordo quadro, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora decida,
per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, di rinunciare alla
prestazione oggetto del presente atto.
Tale decisione non produrrà a favore dell’Appaltatore alcun diritto al
risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite.
Inoltre la Committente potrà recedere unilateralmente dal singolo Contratto
Applicativo, previa comunicazione scritta all’Appaltatore.
Anche in tale evenienza, è escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art 1671 c.c.
fermo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
ARTICOLO 22 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.)
Il Sistema di Gestione Ambientale è basato sui principi fondamentali del
rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente.
L’Appaltatore è pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure
dell’S.G.A. connesse con le attività oggetto del accordo quadro, pubblicate
sul sito istituzionale S.E.A. (http://www.seamilano.eu/it/ambiente/gestioneambientale/sistema-di-gestione-ambientale) e costituenti parte integrante del
presente accordo quadro.
L’inosservanza di quanto previsto dal S.G.A. rappresenta giustificato motivo
di risoluzione del accordo quadro da parte di SEA.
SEA si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di
risarcimento dei danni (anche di immagine).
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo del rispetto della normativa in materia di
sostanze che riducano lo strato di ozono, regolamento CE n. 1005/2009 del
16.09.2009.
24
ARTICOLO 23 – NORMATIVA ANTIMAFIA
La validità del presente accordo quadro è subordinata all’assenza di
provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa in tema di lotta alla
delinquenza mafiosa (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.).
La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi
momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente accordo
quadro, senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o
titolo.
ARTICOLO 24 - REGOLAMENTO DI SCALO
L’Appaltatore prende atto che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c.
2, L. 265/04, la Committente ha approntato il documento “Regolamento di
Scalo” per gli Aeroporti dalla stessa gestiti, il rispetto delle cui disposizioni è
obbligatorio per tutti gli Appaltatori e gli Enti che svolgono attività su tali
Aeroporti. A tal fine la Committente, se del caso, consegnerà all’Appaltatore
al momento del suo ingresso in aree critiche, le suddette disposizioni.
ARTICOLO 25 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE
ETICO
Con riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 e s.m.i.,
l’Appaltatore - e per esso suoi dipendenti, collaboratori o preposti,
nell’esecuzione del presente accordo quadro - si impegna al rispetto di quanto
previsto dalla normativa richiamata - che dichiara di conoscere- sia nei
confronti della Committente, propri dipendenti o collaboratori, sia nei
confronti di terzi, per le attività che possano avere in qualsiasi modo effetto
sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In
particolare, l’Appaltatore riconosce di essere a conoscenza del Codice Etico
adottato dalla Committente, il cui testo è disponibile sul sito Internet della
stessa (http://www.seamilano.eu/it/governance/codice-etico), che accetta
garantendo che nell’esecuzione del accordo quadro sarà evitato qualsiasi
comportamento che, anche in violazione dei principi fissati dal Codice stesso,
dovesse recare pregiudizio anche potenziale alla Committente, con
riferimento ai reati previsti nella Sezione III, sia nei confronti della P.A., sia
nei confronti dei privati e che potrebbero comportare per la Committente
l’applicazione delle relative sanzioni.
25
La commissione di reati previsti nel D.Lgs. 231/01 e la violazione della
presente clausola saranno causa di risoluzione del presente accordo quadro.
ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE
In caso di inadempimento del/i Contratto/i Applicativo/i, previa verifica in
contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva di
chiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione in danno del
medesimo nonché, a suo insindacabile giudizio, del presente Accordo Quadro
Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l'Accordo Quadro si intenderà risolto,
previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera
raccomandata A/R, nell’eventualità di:
- contestazioni comportanti l’applicazione di penali in misura superiore al
10% dell’importo contrattuale e/o del 20% del singolo Contratto
Applicativo, in tal ultimo caso, reiterate per più di tre volte;
- violazioni “gravi” delle disposizioni di cui all’allegato capitolato tecnico”,
per le quali è prevista la risoluzione;
- nell'ipotesi di cui all’art. 6, c. 8, D.P.R. 207/10;
- violazioni ripetute e gravi delle prescrizioni del Sistema di Gestione
Ambientale (S.G.A.);
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore dei suoi legali rappresentanti,
amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui
alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti
rischio per l’incolumità del lavoratore e/o del personale della Committente
e/o di terzi;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei
lavoratori anche di subappaltatori;
- violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o
licenze;
- violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al D. Lgs. 231/2001;
- violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;
26
- sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1,
D.Lgs. 81/08;
- inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione
espressa.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente e/o a terzi
qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli
impegni contrattualmente assunti, fermo il limite di cui al precedente art. 19.
Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento dell'attività
regolarmente eseguita, valutandola:
1) Servizi a canone: percentualmente rispetto al corrispettivo stabilito nel
presente contratto;
2) Servizi a misura: in base ai quantitativi resi.
Qualora a causa del non rispetto dei livelli di servizio (SLA) previsti da
Capitolato Tecnico o altri gravi manchevolezze indicate espressamente nel
presente Capitolato tecnico come motivo di risoluzione dell’accordo quadro
si arrivasse a una interruzione anticipata del rapporto contrattuale,
l’Appaltatore è comunque obbligato a rendere il servizio per il periodo che
gli verrà richiesto dalla Committente, comunque per non più di sei mesi
successivi alla comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto.
ARTICOLO 27 - MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI –
CESSAZIONE ATTIVITÀ
Fermo restando l’incedibilità del presente accordo quadro d’appalto, si
precisa che:
1) le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda,
nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell’Appaltatore non
hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla
stessa comunicate al fine della verifica del possesso da parte del
cessionario, ovvero del soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di
affidamento;
2) nei 60 gg. successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarità del accordo quadro, con effetti risolutivi del
medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra, nonché
quelli richiesti dalla vigente normativa antimafia.
27
Decorsi i 60 gg. senza opposizione da parte della Committente il subentro
all’Appaltatore produrrà i suoi effetti;
3) ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa
antimafia l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le variazioni
che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi;
4) in caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore, il accordo quadro sarà
risolto automaticamente.
In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al
risarcimento dei danni che le dovessero derivare.
ARTICOLO 28 – LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO – PROCEDURE
CONCORSUALI
In caso di liquidazione dell'Appaltatore, il presente contratto potrà essere
risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni
che le potessero derivare.
In caso di sottoposizione dell'Appaltatore a procedure concorsuali,
troveranno applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42 e s.m.i.
La Committente si riserva di applicare la disciplina contenuta nell’art. 140
D.Lgs. 163/06 e, in caso di RTI, nell’art. 37, c. 18 e 19, D.Lgs. 163/06.
ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente
accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI
Il presente accordo quadro è redatto in duplice originale. Si intendono a
carico dell'Appaltatore gli oneri per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Ai corrispettivi contrattuali sarà applicato il regime di imponibilità ad IVA,
con facoltà di lettera di intento.
ARTICOLO 31 – PRIVACY
La Committente aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela
dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.06.03, n.196; le Parti dichiarano che i
dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l’espletamento
della prestazione contrattuale, saranno trattati in forma prevalentemente
automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo
quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.
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ARTICOLO 32 – RISERVATEZZA
A. Tutte le informazioni riguardanti il Servizio sono da considerarsi
confidenziali e riservate. L’Appaltatore si impegna a mantenere segrete e
a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali della
Committente e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi
previsti nel presente accordo quadro. L’Appaltatore si impegna a trattare
le informazioni relative alla Committente, identificate dallo stesso come
dati riservati e confidenziali, con la stessa cura che applicherebbe alle
proprie informazioni aventi la medesima natura.
B. Le presenti disposizioni non si applicano alle informazioni
(i) di cui le Parti vengono a conoscenza, o erano già a conoscenza prima della
sottoscrizione del presente Accordo quadro, senza essersi impegnate ad
un obbligo di riservatezza;
(ii) divenute di uso comune senza che le parti abbiano violato il contenuto del
presente articolo; o
(iii) che le parti sviluppino in maniera indipendente senza utilizzare
informazioni riservate dell’altra parte. Le disposizioni del presente
articolo avranno validità per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione
di tutte le attività disciplinate dal presente Accordo quadro.
C. L’Appaltatore dovrà sottoscrivere, in sede di stipula, specifico impegno
di “Non-Disclosure-Agreement”, impegnandosi a far rispettare i vincoli
di riservatezza da parte di coloro che saranno coinvolti nell’esecuzione
del contratto.
ARTICOLO 33 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituiscono parte integrante del presente accordo quadro i seguenti
documenti:
-
Capitolato Tecnico (Allegato A) così come integrato dall’Offerta Tecnica
(Allegato B) prodotta in gara
-
Offerta economica (Allegato B)
-
Simulatore Variazione Economica
-
Non Disclosure Agreement
Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui
sopra l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il presente accordo quadro e gli
altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione sopra indicato.
29
Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative,
resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
ARTICOLO 34 - APPROVAZIONE DEL ACCORDO QUADRO ED
ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e
clausole previste dal presente accordo quadro e dai suoi allegati, che formano
parte integrante del accordo quadro stesso.
Letto, confermato e sottoscritto
Segrate – Aeroporto Milano Linate,
LA COMMITTENTE
L'APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente
le clausole contenute nei seguenti articoli:
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo quadro; Art. 3 _ Condizioni normative; Art. 4
– Durata; Art. 5 – Importo dell’Accordo quadro/Dettaglio del corrispettivo;
Art. 6 – Pagamenti/Cessioni del credito; Art. 7 – Tracciabilità dei flussi
finanziari; Art. 8 – Report attività; Art.9 – SLA (Service Level Agreement) e
penali per inadempimento; Art. 10 - Cauzione; Art. 11 – Garanzia; Art. 12 –
Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore;Art. 14 – Subappalti – Cottimi
Art. 15 – Variazioni del servizio; Art. 18 – Polizze di assicurazione ; Art. 19
–
Responsabilità dell’Appaltatore;
Art.
20
–
Personale impiegato
nell’erogazione del Servizio; Art. 21 – Recesso; Art. 22 - Sistema di Gestione
Ambientale (S.G.A.); Art. 24 – Regolamento di scalo; Art. 25 - Rispetto della
normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche/Codice etico
della Committente; Art. 26 - Risoluzione; Art. 27 - Modificazioni assetti
proprietari– Cessazione attività; Art. 28 – Liquidazione/Fallimento/
Procedure concorsuali; Art. 29 – Controversie; Art. 32 – Riservatezza; Art.
33 – Documenti contrattuali.
L'APPALTATORE
30
INDICE
ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI .................................................. 3
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ........................... 3
ARTICOLO 3 - CONDIZIONI NORMATIVE ............................................... 4
ARTICOLO 4 – DURATA ............................................................................ 4
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO – .......................................... 5
DETTAGLIO DEL CORRISPETTIVO ......................................................... 5
ARTICOLO 6 – PAGAMENTI – CESSIONI DI CREDITO ................. 101011
ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.......... 111112
ARTICOLO 8 - REPORT ATTIVITA’ ........................................................ 13
ARTICOLO 9 – SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) E PENALI PER
INADEMPIMENTO ................................................................................... 13
ARTICOLO 10 – CAUZIONE ............................................................. 141415
ARTICOLO 11 – GARANZIA ............................................................. 151516
ARTICOLO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE ............................................................................. 16
ARTICOLO 13 - ONERI DELLA COMMITTENTE ........................... 181819
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTI - COTTIMI ....................................... 181819
ARTICOLO 15 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO................................ 202021
ARTICOLO 16 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO –
REFERENTI OPERATIVI DELLA COMMITTENTE ....................... 202021
ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .. 21
ARTICOLO 18 - POLIZZE DI ASSICURAZIONE.............................. 212122
ARTICOLO 19 -RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ............ 222223
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ARTICOLO 20 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO .................................................................................................. 23
ARTICOLO 21– RECESSO ........................................................................ 24
ARTICOLO 22 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.) .. 242425
ARTICOLO 23 – NORMATIVA ANTIMAFIA............................................ 25
ARTICOLO 24 - REGOLAMENTO DI SCALO .................................. 252526
ARTICOLO 25 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE – CODICE ETICO
........................................................................................................... 252526
ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE ....................................................... 262627
ARTICOLO 27 - MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI –
CESSAZIONE ATTIVITÀ .................................................................. 272728
ARTICOLO 28 – LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO – PROCEDURE
CONCORSUALI ................................................................................ 282829
ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE .................................................... 282829
ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI...................................................... 282829
IL PRESENTE ACCORDO QUADRO È REDATTO IN DUPLICE
ORIGINALE. SI INTENDONO A CARICO DELL'APPALTATORE GLI
ONERI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO. ....... 282829
AI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI SARÀ APPLICATO IL REGIME DI
IMPONIBILITÀ AD IVA, CON FACOLTÀ DI LETTERA DI INTENTO.
........................................................................................................... 282829
ARTICOLO 31 – PRIVACY................................................................ 282829
ARTICOLO 32 – RISERVATEZZA ............................................................ 29
ARTICOLO 33 - DOCUMENTI CONTRATTUALI ............................ 292930
ARTICOLO 34 - APPROVAZIONE DEL ACCORDO QUADRO ED
ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE ................................................ 303031
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