Più pubblico nelle partecipate
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Più pubblico nelle partecipate
28 G IU STIZIA E SOCIETÀ Sabato 16 Luglio 2016 Cosa prevede il decreto delegato approvato in secondo esame preliminare dal Governo Più pubblico nelle partecipate Assunzioni trasparenti e controlli alla Corte dei conti DI L LUIGI OLIVERI e regole pubblicistiche invadono la disciplina di regolazione delle società partecipate, con specifico riferimento ai controlli molto pervasivi della Corte dei conti e alla gestione del personale. Il decreto legislativo di riforma delle partecipate che attua la legge delega 124/2015, approvato in secondo esame preliminare dal consiglio dei ministri di giovedì scorso (si veda ItaliaOggi di ieri), intensifica notevolmente le finalità pubblicistiche delle società, così da attrarle sotto molti aspetti verso una regolazione di stampo pubblico estremamente capillare. Costituzione e scioglimento. La rispondenza a regole e fini di natura pubblica deve emergere in modo molto chiaro sin dalla scelta di avvalersi delle società o di dismetterle. Al di là della forma societaria o del modello di partecipazione (totale, di controllo o in house) alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di costituire, direttamente o indirettamente, società che non abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oppure di acquisirne o mantenerne partecipazioni. Vi deve essere una perfetta simmetria, dunque, tra persecuzione dei fini pubblici di competenza dell’ente, e dello strumento societario. In sostanza, non ci si può avvalere delle società per funzioni e competenze non strettamente attinenti la sfera dei poteri assegnata alle p.a. Il processo di dismissione, dunque, dovrà considerare oltre ai fattori di economicità della gestione ed elementi strutturali come il fatturato, anche il pieno rispetto di queste norme vincolanti. Corte dei conti. Il controllo sul rispetto dei vincoli finalizzati alla costituzione o acquisizione di partecipazioni delle società sarà molto pervasivo e resterà in capo alla magistratura contabile, come già previsto nella formulazione iniziale della riforma, che aveva destato alcune perplessità poi superate. Pertanto, prima di adottare l’atto deliberativo finalizzato a costituire o acquisire quote di una società da parte dell’organo competente (il consiglio per gli enti locali) occorrerà inviarne lo schema alla Corte dei conti, che potrà formulare rilievi sul rispetto dei vincoli visti prima e sulla coerenza con il piano di razionalizzazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo. La Sezione Corte dei conti può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all’amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine Forte dell’esperienza piuttosto negativa degli ultimi anni, nei quali le sezioni della Corte dei conti hanno mostrato poco coordinamento nell’esprimere pareri nell’ambito delle attività di controllo collaborativo sugli enti locali, il legislatore stabilisce che la magistratura contabile si organizzi per «assicurare uniformità di valutazione, anche in termini di analisi economica, in ambito nazionale». Nelle more della determinazione di queste misure organizzative, per gli enti locali saranno le sezioni regionali di controllo competenti a ricevere gli schemi di atti costitutivi. La Corte dei conti conserverà anche la giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori per danno erariale. Personale. Le società partecipate per assumere personale dovranno comportarsi sostanzialmente come fossero amministrazioni pubbliche. La riforma rafforza i principi già vigenti. Per un verso la gestione del rapporto di lavoro La sede della Corte dei conti avrà un impronta prevalentemente privatistica: infatti dai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Per altro verso, il reclutamento avverrà con criteri e strumenti pubblicistici. Infatti BREVI Alle unità battenti bandiera nazionale non è più richiesta l’esibizione del contratto di noleggio per provare l’attività commerciale dell’unità da diporto adibita in via esclusiva al noleggio. Lo stabilisce l’ultima nota dell’Agenzia delle dogane che risponde alle proposte presentate da Ucina Confindustria Nautica. La fornitura di carburanti alle unità extra Ue era stata in parte semplificata con la circolare 11-D-2016, ma l’associazione aveva richiesto di proseguire nel lavoro di semplificazione. Le Dogane con la nota 79147/2016 specificano che, nel caso delle unità italiane, la normativa di riferimento è contenuta nella Direttiva prot. 7206/00 dell’8.2.2011. E poiché tali istruzioni trovano fondamento negli obblighi dell’esercizio commerciale in via esclusiva imposto alle unità da diporto, non è richiesta l’esibizione del contratto di noleggio all’atto del rifornimento. Esibizione che è eventualmente richiesta in fase di controllo dell’effettivo consumo dei prodotti petroliferi esenti nell’impiego proprio nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta. Via libera al bilancio di esercizio 2015 e al documento programmatico per l’anno in corso, che fissa gli oneri di gestione e gli investimenti per l’Agenzia del- le dogane e dei monopoli. Come riporta Agipronews, è quanto ha deliberato il comitato di gestione Adm nell’ultima riunione. Il documento programmatico 2016, in particolare, prevede un budget complessivo di spesa da 940,4 milioni di euro, con 871,7 milioni per oneri di gestione e 68,7 milioni per gli investimenti dell’Agenzia. Due leggi sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 di ieri. Si tratta della legge 28 giugno 2016, n. 130 recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e della legge 14 luglio 2016, n. 131 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l’esercizio di delega legislativa». La prima entra in vigore il 30 luglio, la seconda è in vigore già da oggi. le società partecipate dovranno stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3 del dlgs 165/2001. In mancanza, dovranno applicare direttamente quest’ultima norma e tutte le assunzioni effettuate in violazione d queste disposizioni saranno radicalmente nulle. Se le amministrazioni intenderanno reinternalizzare servizi prima assegnati a società partecipate, dovranno riassorbire il personale già dipendente a tempo indeterminato transitato alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, attraverso la mobilità disciplinata dall’articolo 30 del dlgs 165/2001 (che, quindi, viene esteso in via straordinaria anche a soggetti di diritto privato), sempre, però, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Inoltre, il riassorbimento potrà avvenire solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. © Riproduzione riservata Lo schema di decreto sul sito www.italiaoggi.it/ documenti Revisione della patente, chi circola rischia grosso Il destinatario di un provvedimento di revisione della patente rischia grosso se circola con la licenza sospesa di validità. Soprattutto se si tratta di una misura di carattere sanzionatorio derivante per esempio dall’accertamento della guida alterata. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/a/3953/16/109/55 del 1° giugno 2016. La circolazione con patente sospesa è densa di incognite anche in relazione alle diverse tipologie di sanzioni previste dal codice stradale negli articoli 128 e 218. Per questo motivo il Viminale ha diramato interessanti chiarimenti agli organi di polizia. Innanzitutto l’art. 126-bis/6° Cds tratta dell’ipotesi di revisione della patente in conseguenza dell’azzeramento del punteggio disponibile. Spetta alla motorizzazione civile notificare all’interessato l’azzeramento di punteggio con invito a sottoporsi alla revisione delle licenza entro 30 giorni. Solo se l’utente stradale non ottempera all’obbligo la motorizzazione disporrà, con un ulteriore provvedimento, la sospensione della patente a tempo indeterminato. E per chi non rispetterà l’inibizione scatteranno guai grossi. Specifica infatti la nota che in tal caso si applicherà la sanzione prevista dall’art. 128/2° Cds ovvero una multa di 164 euro con la revoca definitiva della licenza. La stessa sanzione, prosegue la circolare, si applicherà alle ulteriori diverse ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato contemplate dall’art. 128 Cds ovvero conseguenti alla revisione della licenza disposta per motivi tecnici o di salute dell’autista. Attenzione però, in questo caso la circolazione sarà vietata subito, senza necessità di un ulteriore avviso. Per quanto riguarda le sanzioni attenzione alla durata della sospensione. Se la misura è stata disposta a tempo indeterminato ricade tutto nella previsione appena esaminata. Diversamente, se la sospensione della patente viene disposta a tempo determinato, a titolo di sanzione accessoria, il trasgressore ricadrà nella diversa ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 218/6° Cds. Ovvero almeno 2 mila euro di sanzione con revoca della patente e fermo del veicolo. Stefano Manzelli © Riproduzione riservata