Più pubblico nelle partecipate

Transcript

Più pubblico nelle partecipate
28
G IU STIZIA E SOCIETÀ
Sabato 16 Luglio 2016
Cosa prevede il decreto delegato approvato in secondo esame preliminare dal Governo
Più pubblico nelle partecipate
Assunzioni trasparenti e controlli alla Corte dei conti
DI
L
LUIGI OLIVERI
e regole pubblicistiche
invadono la disciplina di
regolazione delle società
partecipate, con specifico
riferimento ai controlli molto
pervasivi della Corte dei conti
e alla gestione del personale.
Il decreto legislativo di riforma delle partecipate che
attua la legge delega 124/2015,
approvato in secondo esame
preliminare dal consiglio dei
ministri di giovedì scorso (si
veda ItaliaOggi di ieri), intensifica notevolmente le finalità
pubblicistiche delle società,
così da attrarle sotto molti
aspetti verso una regolazione
di stampo pubblico estremamente capillare.
Costituzione e scioglimento. La rispondenza a regole e fini di natura pubblica deve
emergere in modo molto chiaro sin dalla scelta di avvalersi
delle società o di dismetterle.
Al di là della forma societaria
o del modello di partecipazione
(totale, di controllo o in house)
alle amministrazioni pubbliche
è fatto divieto di costituire, direttamente o indirettamente,
società che non abbiano per
oggetto attività di produzione
di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oppure di acquisirne o
mantenerne partecipazioni.
Vi deve essere una perfetta
simmetria, dunque, tra persecuzione dei fini pubblici di
competenza dell’ente, e dello
strumento societario. In sostanza, non ci si può avvalere
delle società per funzioni e
competenze non strettamente attinenti la sfera dei poteri
assegnata alle p.a. Il processo
di dismissione, dunque, dovrà
considerare oltre ai fattori di
economicità della gestione ed
elementi strutturali come il
fatturato, anche il pieno rispetto di queste norme vincolanti.
Corte dei conti. Il controllo sul rispetto dei vincoli
finalizzati alla costituzione o
acquisizione di partecipazioni
delle società sarà molto pervasivo e resterà in capo alla
magistratura contabile, come
già previsto nella formulazione
iniziale della riforma, che aveva destato alcune perplessità
poi superate.
Pertanto, prima di adottare
l’atto deliberativo finalizzato
a costituire o acquisire quote
di una società da parte dell’organo competente (il consiglio
per gli enti locali) occorrerà
inviarne lo schema alla Corte
dei conti, che potrà formulare
rilievi sul rispetto dei vincoli
visti prima e sulla coerenza
con il piano di razionalizzazione, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla ricezione
dell’atto deliberativo. La Sezione Corte dei conti può chiedere,
per una sola volta, chiarimenti
all’amministrazione pubblica
interessata, con conseguente
interruzione del suddetto termine
Forte dell’esperienza piuttosto negativa degli ultimi anni,
nei quali le sezioni della Corte
dei conti hanno mostrato poco
coordinamento nell’esprimere
pareri nell’ambito delle attività
di controllo collaborativo sugli
enti locali, il legislatore stabilisce che la magistratura contabile si organizzi per «assicurare
uniformità di valutazione, anche in termini di analisi economica, in ambito nazionale».
Nelle more della determinazione di queste misure organizzative, per gli enti locali
saranno le sezioni regionali di
controllo competenti a ricevere gli schemi di atti costitutivi.
La Corte dei conti conserverà
anche la giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori per danno erariale.
Personale. Le società partecipate per assumere personale
dovranno comportarsi sostanzialmente come fossero amministrazioni pubbliche.
La riforma rafforza i principi già vigenti. Per un verso la
gestione del rapporto di lavoro
La sede
della Corte
dei conti
avrà un impronta prevalentemente privatistica: infatti dai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, ivi incluse quelle
in materia di ammortizzatori
sociali, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, e dai
contratti collettivi”.
Per altro verso, il reclutamento avverrà con criteri e
strumenti pubblicistici. Infatti
BREVI
Alle unità battenti bandiera nazionale non è più
richiesta l’esibizione del
contratto di noleggio per
provare l’attività commerciale dell’unità da diporto
adibita in via esclusiva al
noleggio. Lo stabilisce l’ultima nota dell’Agenzia delle
dogane che risponde alle
proposte presentate da Ucina Confindustria Nautica.
La fornitura di carburanti
alle unità extra Ue era stata
in parte semplificata con la
circolare 11-D-2016, ma l’associazione aveva richiesto
di proseguire nel lavoro di
semplificazione. Le Dogane
con la nota 79147/2016
specificano che, nel caso
delle unità italiane, la normativa di riferimento è contenuta nella Direttiva prot.
7206/00 dell’8.2.2011. E
poiché tali istruzioni trovano
fondamento negli obblighi
dell’esercizio commerciale
in via esclusiva imposto
alle unità da diporto, non è
richiesta l’esibizione del contratto di noleggio all’atto del
rifornimento. Esibizione che
è eventualmente richiesta in
fase di controllo dell’effettivo
consumo dei prodotti petroliferi esenti nell’impiego proprio nell’ambito dell’attività
imprenditoriale svolta.
Via libera al bilancio di
esercizio 2015 e al documento programmatico per
l’anno in corso, che fissa gli
oneri di gestione e gli investimenti per l’Agenzia del-
le dogane e dei monopoli.
Come riporta Agipronews,
è quanto ha deliberato il
comitato di gestione Adm
nell’ultima riunione. Il documento programmatico
2016, in particolare, prevede un budget complessivo
di spesa da 940,4 milioni
di euro, con 871,7 milioni
per oneri di gestione e 68,7
milioni per gli investimenti
dell’Agenzia.
Due leggi sulla Gazzetta
Ufficiale n. 164 di ieri. Si
tratta della legge 28 giugno 2016, n. 130 recante
«Norme per la regolazione
dei rapporti tra lo Stato e
l’Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai, in attuazione
dell’articolo 8, terzo comma,
della Costituzione» e della
legge 14 luglio 2016, n. 131
«Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 16 maggio 2016, n. 67,
recante proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione,
nonché misure urgenti per
la sicurezza. Proroga del
termine per l’esercizio di delega legislativa». La prima
entra in vigore il 30 luglio,
la seconda è in vigore già
da oggi.
le società partecipate dovranno stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi,
anche di derivazione europea,
di trasparenza, pubblicità e
imparzialità e dei princìpi di
cui all’articolo 35, comma 3 del
dlgs 165/2001. In mancanza,
dovranno applicare direttamente quest’ultima norma e
tutte le assunzioni effettuate
in violazione d queste disposizioni saranno radicalmente
nulle.
Se le amministrazioni intenderanno reinternalizzare
servizi prima assegnati a società partecipate, dovranno
riassorbire il personale già
dipendente a tempo indeterminato transitato alle dipendenze della società interessata
dal processo di reinternalizzazione, attraverso la mobilità
disciplinata dall’articolo 30
del dlgs 165/2001 (che, quindi,
viene esteso in via straordinaria anche a soggetti di diritto
privato), sempre, però, nel rispetto dei vincoli in materia
di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Inoltre, il riassorbimento
potrà avvenire solo nei limiti
dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e
nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili.
© Riproduzione riservata
Lo schema di
decreto sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti
Revisione della patente,
chi circola rischia grosso
Il destinatario di un provvedimento di revisione della
patente rischia grosso se circola con la licenza sospesa di validità. Soprattutto se si tratta di una misura di carattere sanzionatorio derivante per esempio dall’accertamento della guida alterata. Lo ha
chiarito il Ministero dell’interno con la circolare
n. 300/a/3953/16/109/55 del 1° giugno 2016. La circolazione con patente sospesa è densa di incognite
anche in relazione alle diverse tipologie di sanzioni
previste dal codice stradale negli articoli 128 e 218.
Per questo motivo il Viminale ha diramato interessanti chiarimenti agli organi di polizia. Innanzitutto
l’art. 126-bis/6° Cds tratta dell’ipotesi di revisione
della patente in conseguenza dell’azzeramento del
punteggio disponibile. Spetta alla motorizzazione civile notificare all’interessato l’azzeramento
di punteggio con invito a sottoporsi alla revisione
delle licenza entro 30 giorni. Solo se l’utente stradale non ottempera all’obbligo la motorizzazione
disporrà, con un ulteriore provvedimento, la sospensione della patente a tempo indeterminato. E
per chi non rispetterà l’inibizione scatteranno guai
grossi. Specifica infatti la nota che in tal caso si
applicherà la sanzione prevista dall’art. 128/2° Cds
ovvero una multa di 164 euro con la revoca definitiva della licenza. La stessa sanzione, prosegue la
circolare, si applicherà alle ulteriori diverse ipotesi
di sospensione della patente a tempo indeterminato
contemplate dall’art. 128 Cds ovvero conseguenti
alla revisione della licenza disposta per motivi tecnici o di salute dell’autista. Attenzione però, in questo caso la circolazione sarà vietata subito, senza
necessità di un ulteriore avviso. Per quanto riguarda
le sanzioni attenzione alla durata della sospensione.
Se la misura è stata disposta a tempo indeterminato ricade tutto nella previsione appena esaminata.
Diversamente, se la sospensione della patente viene
disposta a tempo determinato, a titolo di sanzione accessoria, il trasgressore ricadrà nella diversa
ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 218/6° Cds.
Ovvero almeno 2 mila euro di sanzione con revoca
della patente e fermo del veicolo.
Stefano Manzelli
© Riproduzione riservata