mutuo fondiario "prima casa" a tasso variabile indicizzato all`euribor

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mutuo fondiario "prima casa" a tasso variabile indicizzato all`euribor
FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO FONDIARIO "PRIMA CASA"
A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL'EURIBOR
INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI –
CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d’Ampezzo BL
Tel.: 0436 883800 - Fax: 0436 867654
E-mail: [email protected] - Sito internet: www.cracortina.it
Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00078700259
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 3837.2.0 - cod. ABI 08511.8
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A153729
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS'È IL MUTUO
Il mutuo è un contratto con il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro e quest’ultimo si impegna a
rimborsarla, unitamente agli interessi, entro un certo periodo di tempo, secondo un piano di ammortamento definito al
momento della stipula del contratto stesso.
Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che
può essere fisso, variabile, indicizzato, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o
annuali.
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi). In generale la sua durata va da
un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni, anche se per determinati prodotti è possibile concordare una durata
fino a 25 anni.
Esso è assistito da una garanzia ipotecaria, normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile.
Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà
procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.
L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale
percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(ad esempio: fidejussioni bancarie, polizze di assicurazione, garanzie Confidi, ecc.). Nel caso in cui vi siano delle
garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente
finanziamento da sommare a quello nuovo.
Ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario), lal banca può invocare la
risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate, anche se non consecutive. La legge
considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della
rata.
Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio-lunga del
prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.
Il mutuo fondiario “Prima Casa” è un finanziamento finalizzato all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione
dell’immobile adibito ad abitazione principale del mutuatario..
Per abitazione principale si intende quella nella quale il mutuatario dimora abitualmente (la definizione di “abitazione
principale” è quella prevista dalla normativa in materia di detrazione fiscale degli interessi passivi, in vigore al momento
della stipula).
Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Gli immobili oggetto di ipoteca debbono essere assicurati contro i danni a cura del mutuatario, con vincolo a favore
della Cassa. Se tale assicurazione viene stipulata tramite la Compagnia Assicuratrice della Banca, è prevista una
riduzione del costo delle spese di istruttoria.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del
credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
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MUTUO FONDIARIO "PRIMA CASA"
A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL'EURIBOR
Mutuo a tasso variabile indicizzato
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) indicati nel contratto.
Il parametro di indicizzazione utilizzato è l’Euribor 360/3 mesi: il tasso viene calcolato sulla base della media mensile
del ”Euribor 360/3 mesi”, rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, relativa al mese precedente l’inizio di ogni trimestre e
rilevata il quarto giorno lavorativo antecedente l’1/1, l’1/4, l’1/7 e l’1/10, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentata di
uno spread.
Generalmente tali mutui prevedono rate posticipate di importo costante, con quota capitale crescente e quota interessi
decrescente; il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate, che si modifica in base
all’andamento del parametro di indicizzazione.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Per i mutui fondiari e ipotecari destinati alla “Prima Casa” è prevista l’applicazione di un tasso “FLOOR”.
Per “FLOOR” deve intendersi il tasso minimo (pavimento) contrattualizzato, al di sotto del quale il tasso applicato al
finanziamento non può scendere.
Relativamente ai mutui ipotecari e fondiari, sono previste anche le opzioni contrattuali di seguito indicate:
Opzione “RATA FISSA” :
Tale opzione è applicabile a tutti i mutui fondiari con durata massima pari a 20 anni.
Prevede rate posticipate di importo fisso inizialmente contrattualizzato. In caso di variazione del tasso indicizzato, il
piano di ammortamento viene ricalcolato aumentando o diminuendo il numero delle rate.
Viene applicato uno spread aggiuntivo, specificatamente contrattualizzato.
Opzione “CAP”
Tale opzione è applicabile a tutti i mutui fondiari cono durata superiore a 10 anni.
Per CAP deve intendersi il tasso massimo (tetto) contrattualizzato: viene data la possibilità di limitare l’incremento del
tasso applicato fino ad una soglia massima, contro il pagamento di uno spread aggiuntivo specificatamente
contrattualizzato.
Opzione a “TRANCHE”:
Tale opzione è applicabile a tutti i mutui fondiari, con durata superiore a 10 anni.
Prevede la liquidazione di quote dell’accordato in base ad un piano predefinito.
Altro
A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di stipulare una polizza
assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia di
grado pari o superiore al 66%. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le
Filiali della Banca.
Per saperne di più:
la Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le
filiali e sul sito www.cracortina.it.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO “PRIMA CASA” A
TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 25
T.A.E.G.: 3,81%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione
dell’ipoteca.
Importo massimo finanziabile
Non superiore all'80% del valore dell'immobile
Durata
Massimo 25 anni
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A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL'EURIBOR
TASSI
Tasso di interesse nominale annuo
Il tasso di interesse nominale annuo è calcolato sulla base
dell'Euribor 360/3 mesi, maggiorato dello spread
contrattualmente previsto, definito in base alla durata del
mutuo.
Parametro di indicizzazione
Calcolato in base alla media mensile del "Euribor 360 / 3
mesi" relativa al mese precedente l'inizio di ogni trimestre e
rilevata il quarto giorno lavorativo antecedente l'1/1, l'1/4,
l'1/7 e l'1/10, arrotondata allo 0,10 superiore.
Spread
Lo spread viene definito in base alla durata del mutuo:
- durata fino a 10 anni: 2,65 punti percentuali
- durata oltre 10 e fino a 15 anni: 2,85 punti percentuali
- durata oltre 15 e fino a 20 anni: 3,05 punti percentuali
- durata oltre 20 e fino a 25 anni: 3,25 punti percentuali
Tasso "FLOOR": 3,00%
Spread aggiuntivi:
- per opzione "RATA FISSA": 0,20 punti percentuali
- per opzione "CAP": 0,70 punti percentuali
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il tasso
massimo attualmente applicabile ad un mutuo (senza
opzioni) di durata 25 anni:
EURIBOR 360/3 MESI (Attualmente pari a: 0,4%) + 3,25
punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 3,65%
Tasso di interesse di preammortamento
Stesso valore del tasso di interesse nominale annuo di
ammortamento
Tasso di mora
3 punti percentuali
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Istruttoria
0,4% Minimo: €
200,00
Perizia tecnica
Si veda la sezione "Altre spese da sostenere".
Spese stipula fuori sede
€ 250,00 dovute per iscrizioni e/o cancellazioni ipotecarie
presso studi notarili esterni alle zone di competenza
territoriale della banca, con l'eccezione dei casi di surroga.
Recupero spese erogazione
€
0,00
Assicurazione immobili obbligatoria
Si veda la sezione "Altre spese da sostenere".
Richiesta copia contratto idonea per la stipula
Subordinata al pagamento di una somma pari alle spese di
istruttoria, se richiesta prima del momento in cui viene
concordata la data di stipula presso il notaio. La richiesta
del solo schema contrattuale, senza le condizioni
economiche, è gratuita.
Altre spese iniziali
€
0,00
€
0,00
Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica
Incasso rata
0,1% Minimo: €
Variazione/restrizione ipoteca
Si veda la sezione "Altre spese da sostenere" per gli
adempimenti notarili.
Accollo mutuo
Si veda la sezione "Altre spese da sostenere" per gli
adempimenti notarili.
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1,50
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Sospensione pagamento rata
€
Spese decurtazione
€
0,00
Spese estinzione anticipata rata
€
0,00
Spese estinzione anticipata mutuo
€
0,00
Invio documenti trasparenza
€
0,95
Invio doc. trasparenza elettronico
€
0,00
Invio doc. variazioni condizioni
€
0,00
Invio doc. var. cond. elettonico
€
0,00
0,00
Avviso scadenza rate con addebito in conto corrente
€
0,00
Avviso scadenza rate pagate in contanti
€
1,50
Sollecito scadenza rate (1°)
€
1,50
Sollecito scadenza rate (2°)
€
1,50
Stampa elenco condizioni
€
0,00
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Ammortamento alla francese
Tipologia di rata
Rata costante posticipata
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, semestrale
Tipo calendario
GIORNI COMMERCIALI / 360
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Il tasso riportato nella tabella sottostante si riferisce alla media mensile del “Euribor 360/3 mesi”, rilevato sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”, relativa al mese precedente l’inizio di ogni trimestre e rilevata il quarto giorno lavorativo antecedente
l’1/1, l’1/4, l’1/7 e l’1/10, arrotondata allo 0,10 superiore.
Data
Valore
01.04.2014
0,4%
01.01.2014
0,3%
01.10.2013
0,3%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato
interesse Durata
del Importo della rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
finanziamento (anni)
mensile
per
un interesse aumenta del interesse diminuisce
capitale
di: 2% dopo 2 anni
del 2% dopo 2 anni
€100.000,00
3,65%
10
€
995,90
€ 1.074,11
€
921,32
3,65%
15
€
722,27
€
812,24
€
638,60
3,65%
20
€
587,70
€
686,55
€
497,69
3,65%
25
€
508,70
€
615,13
€
413,50
Si rende noto che il valore del tasso applicato non può scendere al di sotto dello spread contrattualizzato.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.cracortina.it.
SERVIZI ACCESSORI
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Assicurazione immobile (fabbricati)
Polizza vita di gruppo
Possono essere attivate tramite la Compagnia Assicuratrice della
Cassa (Assimoco) anche le coperture assicurative per danni al
contenuto dei fabbricati (arredamento, ecc.), per furto o scippo, per
responsabilità civile e per il ricorso terzi.
Con tale polizza viene assicurato il rischio morte e/o invalidità
permanente pari o superiore al 66% del mutuatario, sia per infortunio
che per malattia. La polizza è vincolata a favore della Cassa per
l’importo del credito vantato al momento del sinistro.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Adempimenti notarili
Assicurazione immobile
Imposta sostitutiva
Imposta per iscrizione ipotecaria
La perizia di stima è a carico del cliente. Il servizio viene offerto da
soggetti terzi.
Le spese notarili da regolare direttamente al notaio rogante sono a
carico del cliente.
E’ obbligatoria l’assicurazione contro i danni causati da incendio,
fulmine, scoppio in genere e altri rischi accessori (evento
atmosferico, acqua condotta, impianto elettrico) sugli immobili
ipotecati.
Se l’immobile viene assicurato tramite la Compagnia
assicuratrice della Cassa (Assimoco), è prevista una riduzione
pari al 50% delle spese di istruttoria.
0,25% dell’ammontare del finanziamento
come da normativa vigente
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
Il tempo massimo che può intercorrere tra la presentazione
della documentazione necessaria alla delibera da parte del
Consiglio di Amministrazione è pari a 60 giorni
Disponibilità dell'importo
Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva
messa a disposizione delle somme è pari a 20 giorni.
ALTRO
Garanzie
Documentazione richiesta
Ipoteca di primo grado pari al massimo al 200% dell’importo.
Dichiarazione dei redditi, ultima busta paga, visure tavolari/catastali,
perizia di stima, atto notarile/preliminare di compravendita,
preventivi/fatture, progetti/concessioni edilizie, polizza assicurativa
immobile, vincoli assicurativi immobile.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
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Estinzione anticipata
In base a quanto previsto dagli artt. 120-ter e 120-quater D.Lgs 385/93, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABIConsumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, il cliente può estinguere anticipatamente in
tutto o in parte il mutuo, senza il pagamento di alcun compenso alla banca.
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs 385/93, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla
data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale
comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza
dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il
giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario
finanziario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e
penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per
iscritto, anche con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle
Dolomiti Credito Cooperativo – Ufficio Reclami - Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), o in via telematica
all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
La banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare anche successivamente alla conclusione del
presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Accollo
Euribor
Ipoteca
Imposta sostitutiva
Istruttoria
Parametro di indicizzazione
Piano di ammortamento
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito
al creditore.
Come indica il suo nome per intero, “Euro Inter Bank Offered Rate”, l’Euribor è il
tasso di interesse a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le
principali banche europee.
Si tratta di un diritto accordato ad un creditore (per esempio una banca) su un
bene immobile, senza che il debitore proprietario del bene, che costituisce la
garanzia, ne perda il possesso.
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,
sull'ammontare del finanziamento nel caso di:
- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola
ad abitazione principale;
- altre destinazioni della somma finanziata.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
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Piano di ammortamento “francese”
Quota capitale
Quota interessi
Spread
Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare
degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamemnto.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse dovuto (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
il TEGM dei mutui con garanzia ipotecaria.
Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007
Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti
MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O
PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA
LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA
GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.
II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.
Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7,
comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:
a) contratti di mutuo a tasso variabile
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
d) per i contratti di mutuo a tasso misto
• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate
secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure
massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso
variabile.
• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure
massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda
che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a
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MUTUO FONDIARIO "PRIMA CASA"
A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL'EURIBOR
tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da
considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto
c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.
Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra
indicate sono ridotte come segue:
1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25
punti percentuali - 0,25%;
3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti
percentuali - 0,15%.
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