Statuto - Gruppo Creval
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Statuto - Gruppo Creval
STATUTO TITOLO I Sede, Durata, Scopo ARTICOLO 1 1. La Banca, costituita in forma di società per azioni, è denominata “Credito del Lazio S.p.A.”. Essa, limitatamente alla Provincia di Frosinone, può utilizzare, in aggiunta alla indicata denominazione, l’insegna di “Banca della Ciociaria”. 2. La Società è retta dalle norme di legge e regolata dal presente statuto. 3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato o informazione per l’emanazione delle disposizioni. ARTICOLO 2 1. La società ha sede in Frosinone. Essa può istituire filiali e rappresentanze previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. ARTICOLO 3 1 1. La durata della Società è fissata al 19 aprile 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. ARTICOLO 4 1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l’esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 2. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative. TITOLO II Capitale Sociale ARTICOLO 5 II capitale sociale è di Euro 180.000 interamente versato e rappresentato da n. 6.000.000 di azioni da nominali Euro 0,03 ciascuna. ARTICOLO 6 1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.. 2. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione; la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e la circolazione delle stesse sono disciplinate dalla normativa speciale in materia. 3. Le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore di altri soci. 4. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni a terzi dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata, ad un prezzo uniforme, agli altri soci i quali hanno diritto di 2 acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute. Il socio interessato all’acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza precisando, altresì, se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. 5. II socio che non ha comunicato nel termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi. 6. L'acquisto della qualità di socio ed il trasferimento per qualsiasi causa della titolarità delle azioni o dei diritti alle stesse correlati hanno effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro dei soci, per ottenere la quale deve essere fornita la prova dell'esatto adempimento di quanto previsto nei commi precedenti. ARTICOLO 7 1. Resta escluso il diritto di recesso del socio qualora vengano introdotti o rimossi nel presente Statuto vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 2. È parimenti escluso il diritto di recesso del socio ove venga deliberata la proroga del termine di durata della società, salvo che la proroga sia a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso la comunicazione del recesso deve essere data con un preavviso di un anno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. TITOLO III Organi della Società ARTICOLO 8 1. Sono organi della società: a) l'Assemblea degli Azionisti; b) il Consiglio di Amministrazione; 3 c) il Comitato Esecutivo o l’Amministratore Delegato, se nominati; d) il Collegio Sindacale; e) la Direzione, se nominata. TITOLO IV Assemblee ARTICOLO 9 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli azionisti e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. ARTICOLO 10 1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale in Frosinone, ovvero anche in luogo diverso indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli oggetti di cui all'art. 2364 c.c.. 2. L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. 3. L'Assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo; 4 b) sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 11, terzo comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Gli amministratori devono convocare l'assemblea in seduta straordinaria ove occorra deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2365 c.c.. 4. Il Consiglio è tenuto altresì a convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria a richiesta del Collegio Sindacale o quando ne presentino domanda per iscritto, ai sensi dell'art. 2367 c.c., azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. ARTICOLO 11 1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 giorni utili prima di quello fissato per l'Assemblea e recante, oltre al luogo, giorno ed ora della riunione, anche l'elenco delle materie da trattare. 2. Nel predetto avviso può essere indicato, altresì, il giorno per l'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 3. L'Assemblea è comunque regolarmente costituita, a norma dell'art. 2366, comma quarto c.c., anche in difetto di qualsiasi avviso di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipi la maggioranza degli amministratori in carica e del Collegio Sindacale. 5 ARTICOLO 12 1. Ogni azione dà diritto ad un voto. 2. Possono intervenire all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. 3. Per l’intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione l’apposita comunicazione che l’intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all’emittente in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi della normativa vigente. 4. Sono esclusi dall'Assemblea i titolari di azioni che non abbiano effettuato tutti i versamenti eventualmente richiesti sulle stesse e siano stati messi in mora dalla società. 5. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. 6. Per la regolare costituzione delle Assemblee e per la validità delle deliberazioni assunte si osservano le norme di legge. ARTICOLO 13 1. Per il computo del capitale sociale occorrente per la regolare costituzione delle Assemblee si tiene sempre conto delle azioni degli amministratori, anche quando i medesimi debbano astenersi dal votare come pure, allo stesso fine, si tiene conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che per qualsiasi ragione si astenga dal votare. ARTICOLO 14 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da uno di essi in ordine di anzianità di nomina o, in mancanza, da altro consigliere designato dall’Assemblea. 2. L'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori scelti fra gli azionisti, i dirigenti ed i quadri direttivi della Banca, salvo che il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. 6 ARTICOLO 15 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. TITOLO V Consiglio di Amministrazione ARTICOLO 16 1. La società è amministrata da un Consiglio composto da 9 membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La nomina e la revoca sono regolate dall'art. 2383 c.c.. 2. Almeno due amministratori: a) debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i sindaci di società per azioni con azioni quotate nei mercati regolamentati; l'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione; b) non sono esecutivi (non debbono essere coinvolti nella gestione esecutiva della banca). 3. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. 4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 5. Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto, l'Assemblea deve essere convocata con urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio. Gli amministratori rimasti in carica compiono nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 7 ARTICOLO 17 1. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina o alla conferma degli Amministratori: a) elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti e può nominare un Amministratore Delegato; b) può nominare il Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 22, designando i tre amministratori chiamati a farne parte unitamente ai due membri di diritto, secondo quanto previsto dal citato articolo; c) nomina il Segretario prescelto tra i Consiglieri di amministrazione o i dirigenti della Banca ovvero tra professionisti di provata esperienza; 2. Le nomine considerate nel presente articolo hanno validità per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Presidente svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge; in particolare, egli sorveglia l'andamento della Banca, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo la dialettica interna e assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. 4. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di parità di anzianità, dal più anziano di età; in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età. 5. La firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell' impedimento dello stesso. ARTICOLO 18 1. Il Consiglio è convocato, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria di norma una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni volta 8 che ne ravvisi la necessità o ne sia richiesto da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale. 2. Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata o per posta elettronica o telefax o telegramma da far pervenire almeno cinque giorni prima della riunione o, in via d'urgenza, almeno 48 ore prima della riunione. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo; b) sia consentito al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. ARTICOLO 19 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 2. Le votazioni hanno luogo con voto palese, le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbalizzazioni in apposito libro, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, che debbono trovarsi simultaneamente nel luogo di svolgimento della riunione, fatti salvi i casi nei quali il verbale è redatto dal notaio. 9 3. Le relative copie ed estratti, ove non redatti da un notaio, sono certificati conformi dal Presidente e dal Segretario. ARTICOLO 20 1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che, per legge o statuto, spettano esclusivamente all’Assemblea. 2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici della Società e la verifica della loro attuazione; b) la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del suo generale andamento nonché, quando elaborati, dei piani strategici industriali e finanziari della società; c) le proposte, da sottoporre all'Assemblea dei soci, aventi ad oggetto: modifica dello Statuto; fusioni, scissioni, liquidazione volontaria della società; aumenti e riduzioni del capitale sociale (con esclusione dei casi richiesti obbligatoriamente dalla legge) anche collegati all'adozione di piani di stock option a favore di amministratori o dipendenti della società; emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o warrants; d) la costituzione di comitati interni o di commissioni; e) l'adozione e la modifica dei regolamenti interni, fatta salva la competenza dell'Assemblea ex art. 2364, comma primo, n. 6 c.c.; f) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, filiali e rappresentanze; g) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative attribuiti alla competenza del Consiglio ai sensi dell’art. 2365, comma 2, cod. civ.; h) l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società, nonché l'attribuzione di deleghe di poteri a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi; i) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità; 10 j) la nomina e la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e del Vice Direttore, come anche degli altri componenti della Direzione Generale e degli altri Dirigenti; k) l’assunzione di personale dipendente o la stipulazione di accordi con collaboratori autonomi, con costo annuo aziendale superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila) per singolo rapporto; l) l'approvazione e la modifica di qualsiasi piano di stock option e/o stock grant al management o ad altri beneficiari; m) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili nonché le locazioni attive e passive di durata eccedente i nove anni; n) le assunzioni, i licenziamenti e promozioni, nonché il trattamento economico relativi al personale dipendente; o) la cancellazione, la restrizione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente riduzione dei crediti vantati; p) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione e sede, fatta eccezione per quelle di carattere monitorio, esecutivo, cautelare o comunque dirette al recupero dei crediti. 3. Il Consiglio di Amministrazione, con appositi Regolamenti interni, disciplina: a) i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura da parte dei Consiglieri di Amministrazione, ponendo particolare attenzione a quelli che comportino un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale, e le modalità di accertamento di essi; b) tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; c) la documentazione e verbalizzazione del processo decisionale e la disponibilità ex post di detta documentazione; d) la individuazione dei soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali; la determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione dell'Istituto a tutte le tipologie di rischio rilevanti, gli 11 eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, le tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi. 4. II Consiglio di Amministrazione assicura una adeguata informativa all'Assemblea ordinaria sull'attuazione delle politiche di remunerazione da essa stabilite ai sensi dell’art. 10, comma 3. ARTICOLO 21 1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe di poteri attribuite. 2. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì attribuiti al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi ed ai Preposti alle filiali o ad altri dipendenti della Banca o di società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese, singolarmente o riuniti in comitati, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni, del grado ricoperto e della rischiosità delle operazioni. 3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. 4. Il Consiglio può, altresì, conferire ai singoli Amministratori incarichi di consulenza o vigilanza su specifici affari o settori di affari sociali, precisando il contenuto ed i limiti dell'incarico e le modalità di esercizio dello stesso con obbligo di puntuale e periodico riferimento al Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma terzo. 5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ove il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo siano impossibilitati a riunirsi, su proposta dell'Amministratore Delegato, quando nominato, o del Direttore Generale, può adottare ogni determinazione utile all'interesse della Banca, anche se di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi organi nella prima riunione utile. 12 TITOLO VI Comitato Esecutivo ARTICOLO 22 1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione, membri di diritto, e da tre consiglieri. 2. Esso è convocato dal Presidente in via ordinaria con frequenza, di norma, quindicinale ed in via straordinaria tutte le volte che lo stato e l'urgenza degli affari sociali lo rendano necessario. 3. Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata o per posta elettronica o telefax o telegramma da fare pervenire almeno 48 ore prima della riunione. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 4. Della convocazione é data notizia ai sindaci effettivi con le stesse modalità. 5. Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo; b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito ai soggetti verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; e) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. 6. Il Comitato si costituisce e delibera - nell'ambito e nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio - a maggioranza dei suoi componenti. 7. In caso di urgenza il Comitato potrà deliberare anche su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione - salvo che per le materie che non possono essere delegate ai sensi dell'art. 2381, 13 comma quarto c.c. - con l'obbligo di portare le decisioni assunte a conoscenza del Consiglio medesimo nella sua prima riunione successiva. 8. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono fatte constare da verbalizzazioni in apposito libro, sottoscritte dal Presidente e da uno degli Amministratori. TITOLO VII Collegio Sindacale e Revisore ARTICOLO 23 1. L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa. 2. L'Assemblea nomina inoltre il Presidente del Collegio. 3. Il Collegio Sindacale vigila: a) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statuarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca; esso deve informare senza indugio la Banca d'Italia ed il Consiglio di Amministrazione di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria finanziaria; b) sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; esso, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interno, accerta, attraverso verifiche periodiche, l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate; c) sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. 4. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo. 14 5. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i Sindaci sono rieleggibili. 6. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. 7. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente. 8. II verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno. 9. In apposito registro saranno trascritti i processi verbali delle riunioni del collegio sindacale. 10. L'Assemblea, all'atto della nomina dei Sindaci, determina, con riferimento all'intera durata del mandato, il compenso annuale per il Presidente del Collegio e per i Sindaci effettivi. ARTICOLO 24 1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell’apposito registro ai sensi della normativa vigente. 2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. 15 TITOLO VIII Direzione ARTICOLO 25 1. La direzione della Banca e l'esecuzione delle delibere degli Organi Amministrativi sono affidate al Direttore Generale con le attribuzioni ed i poteri disciplinati dal presente Statuto o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore Generale è capo del personale, risponde agli amministratori ed alla società dell'organizzazione e del regolare funzionamento degli uffici e delle filiali, cui sovrintende, vigila sull'andamento degli affari sociali, sulla tenuta della contabilità e sulla formazione delle situazioni e dei bilanci. 3. Il Direttore Generale esercita i poteri di gestione e di firma entro i limiti delle attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale può formulare proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo. 4. II Direttore Generale può essere affiancato, nella direzione della Banca, da uno o più Vice Direttori Generali. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. 5. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale. 6. Qualora venga nominato un Amministratore Delegato, esso eserciterà le funzioni previste nel primo e nel secondo comma. In tal caso la Direzione potrà essere composta anche solo da un Vice Direttore Generale le cui attribuzioni saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO IX Firma e rappresentanza sociale ARTICOLO 26 1. La firma sociale e la rappresentanza generale di fronte a terzi ed in giudizio della Società, in qualunque sede e grado di giurisdizione, sono riservate disgiuntamente e con firma singola al 16 Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, all'Amministratore Delegato. 2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, per singoli atti o categorie di atti, facoltà di firma singola o congiunta ad Amministratori, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e Quadri Direttivi, nonché ad altri dipendenti della Banca o di altra Società del Gruppo Credito Valtellinese stabilendone limiti e condizioni. 3. Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti. TITOLO X Bilancio e riparto utili ARTICOLO 27 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e gli altri documenti prescritti dalla legge. ARTICOLO 28 1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell’Assemblea all’assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute. 2. La parte residua dell’utile potrà essere destinata all’eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza. 17 TITOLO XI Clausola compromissoria ARTICOLO 29 1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri professionalmente non operanti nelle regioni Lazio e Lombardia, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. I tre arbitri cosi nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. 2. Il collegio arbitrale avrà sede in Milano e deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, in via rituale e secondo diritto. 3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del 17 Gennaio 2003 n. 5. 4. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell' arbitrato. 5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. 6. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta), giorni esercitare il diritto di recesso. ______________________________________________ Approvato dall’assemblea straordinaria del 14 aprile 2011 18