LA “NUOVA SICUREZZA” Guida pratica per il lavoratore

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LA “NUOVA SICUREZZA” Guida pratica per il lavoratore
Prefazione
LA “NUOVA SICUREZZA”
Guida pratica per il lavoratore
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n.
108, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile, n. 81, denominato “ Testo Unico Sicurezza” che riordina tutta la vigente normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Il provvedimento, entrato in vigore il 15 maggio 2008, si pone come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità e della sicurezza sui luoghi del lavoro.
Le disposizioni che riguardano tutti i settori, sia pubblici che privati, dovranno essere applicate a tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, sia
pure in modo differenziato.
Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico
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Introduzione
Introduzione
Il Parlamento, al fine di contrastare il tragico bilancio degli infortuni sul lavoro, ha approvato in tempi rapidi il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, denominato“ Testo Unico Sicurezza”.
Il Testo Unico ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994.
TESTO
UNICO
SICUREZZA
Il Testo Unico ha introdotto principi e definizioni completamente innovativi in tema di sicurezza. In particolare, sono stati
introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (valutazione
dello stress lavoro correlato) che per i lavoratori, ora direttamente coinvolti nella tutela della propria salute.
“LA NUOVA SICUREZZA” è rivolta prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta il primo passo indispensabile per il datore di lavoro verso la necessaria formazione ed informazione dei propri dipendenti che costituisce obbligo sancito dall’articolo 34, comma 2, D.Lgs n. 81/2008.
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Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico
Cap. 1 A chi si rivolge la legge
Cap. 1 A chi si rivolge la legge
Rispetto a quanto precedentemente disposto dal D.Lgs n. 626/1994, l’attuale disciplina normativa (articolo 2) introduce rilevanti cambiamenti.
Lavoratore
Per lavoratore deve intendersi la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
ÎÎpresta
la propria opera nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un arte o una professione .
Sono equiparati ai lavoratori anche:
ÎÎi soci lavoratori di cooperative o di società,
ÎÎi soci
lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività anche per
conto della società,
ÎÎl’associato in partecipazione,
ÎÎi soggetti
beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
ÎÎi partecipanti
a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di
¾¾macchine,
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Cap. 1 A chi si rivolge la legge
¾¾laboratori,
¾¾apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
¾¾agenti chimici,
¾¾apparecchiature
minali,
fornite di videoter-
¾¾agenti fisici e biologici,
ÎÎgli
allievi degli istituti di istruzione ed
universitari.
Sono esclusi dall’applicazione della normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Datore di lavoro
Sono coinvolti dal provvedimento:
ÎÎtutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza.
Si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
I protagonisti della sicurezza in azienda
Il D.Lgs n. 81/2008, prevede la presenza di alcuni soggetti aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro nell’attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro.
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Cap. 1 A chi si rivolge la legge
Queste figure sono le seguenti:
‰‰il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
‰‰il Preposto,
‰‰il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
‰‰il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
‰‰il Medico competente.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza (RLS), disciplinato dall’articolo 47, 48 e 49 è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo e deve essere eletto o designato
in tutte le aziende, o unità produttive.
A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda, sono attribuite
una serie di funzioni.
Le più importanti riguardano l’obbligo di:
zzavvertire
il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro;
zzpromuovere, elaborare ed attuare le misure di pre-
venzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
In altre parole,
datore di lavoro collabora con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in
azienda;
zzil
rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione
utilizzati dai lavoratori.
zzil
E
ON
ZI
EN
RE
V
P
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Cap. 2 Gli obblighi dei lavoratori
Cap. 2 Gli obblighi dei lavoratori
Con l’emanazione del D.Lgs n. 81/2008 la posizione del lavoratore viene modificata in modo rilevante, nel senso che gli viene attribuito un ruolo attivo all’interno
dell’azienda in materia di sicurezza.
Al lavoratore, infatti, sono imposti degli obblighi specifici - il cui mancato rispetto
comporta l’applicazione di sanzioni - tutti quanti finalizzati al miglioramento:
zzdel livello di sicurezza in azienda e
zzdella sua salute sui luoghi di lavoro.
La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è
basata sul principio che:
“il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione ed alle proprie istruzioni”.
OBBLIGHI
SANZIONI
DEI LAVORATORI
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xx
osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro;
xx
arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00
euro a 600,00 euro
xx
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e
i dispositivi di protezione;
xx
come sopra
xx
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di segnalazione a loro disposizione, i quali non devono essere rimossi;
xx
come sopra
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Cap. 2 Gli obblighi dei lavoratori
OBBLIGHI
SANZIONI
DEI LAVORATORI
xx
segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto eventuali anomalie accertate nel funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione; segnalare inoltre le eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre
l’anomalia o il pericolo, notificando l’accaduto al
responsabile per la sicurezza;
xx
arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00
euro a 600,00 euro
xx
sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti;
xx
come sopra
xx
partecipare ai corsi di formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
xx
come sopra
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Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi
Cap. 5 Movimentazione manuale
dei carichi
Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei principali rischi cui sono soggetti i lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti.
Per questo motivo è opportuno che il lavoratore conosca le
particolari tecniche per una corretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente agli obblighi elencati nella tabella riportata nella pagina seguente.
Definizione
Per movimentazione manuale dei carichi si devono intendere le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
- sollevare,
- deporre,
- spingere,
- tirare,
- portare o spostare un carico,
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovracarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
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Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi
OBBLIGHI
SANZIONI
DEI LAVORATORI
xx
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
xx
arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro
xx
sottoporsi agli eventuali controlli sanitari previsti nei loro confronti;
xx
come sopra
xx
non compiere di propria iniziativa operazioni
o manovre che non sono di loro competenza o
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
xx
come sopra
Le lesioni dorso-lombari possono essere evitate semplicemente seguendo alcuni pratici consigli.
A tal fine, il rispetto delle cautele riportate nella seguente tabella potrà essere di notevole aiuto.
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Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi
CAUTELE PER UNA CORRETTA MOVIMENTAZIONE
DI CARICHI PESANTI
PRIMA DELLO SPOSTAMENTO...
xx
esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso;
xx
controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, parti deboli, se è scivoloso,
fragile, ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio instabile, etc.;
xx
assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento;
xx
utilizzare i dispositivi di protezione eventualmente forniti dal datore di lavoro, quali, ad esempio,
guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, etc.;
xx
indossare indumenti e calzature adeguati ed evitare qualsiasi effetto personale (collane, bracciali, etc.)
inadeguato e poco compatibile con l’attività di movimentazione;
xx
prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano bene aperte, con un piede a
fianco del carico e l’altro dietro il carico;
DURANTE IL SOLLEVAMENTO...
xx
fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena;
xx
la schiena deve essere mantenuta in posizione eretta;
xx
fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle due mani siano a contatto con l’oggetto;
xx
tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate;
xx
evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;
xx
evitare movimenti bruschi;
DURANTE LO SPOSTAMENTO...
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xx
accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;
xx
qualora il peso debba essere caricato/scaricato su/da un automezzo con sponda, assicurarsi che la
sponda appoggi su una base stabile;
xx
accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.
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Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi
Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico
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Cap. 6 Il lavoro al videoterminale
Cap. 6 Il lavoro
al videoterminale
La legge garantisce una particolare tutela a quei lavoratori che sono addetti ai videoterminali in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali.
Ne consegue, quindi, che solamente questi
soggetti saranno legittimati a fruire delle agevolazioni che la legge concede loro, e cioè:
zz
delle interruzioni di lavoro,
zz
dei controlli sanitari.
La normativa si applica a tutte le attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali mentre sono espressamente esclusi i lavoratori addetti:
ÎÎai posti di guida di veicoli o macchine;
ÎÎai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
ÎÎai
sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del
pubblico;
ÎÎalle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di
un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso
diretto di tale attrezzatura;
ÎÎalle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
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Cap. 6 Il lavoro al videoterminale
INTERRUZIONI DI LAVORO
xx
modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; quindi possono variare in relazione al CCNL applicato;
xx
in assenza di disposizioni contrattuali il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;
xx
è esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro;
xx
nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il
posto di lavoro;
xx
la pausa può essere sostituita mediante adibizione del dipendente ad altre mansioni.
CONTROLLI SANITARI
I lavoratori addetti ai videoterminali (come definiti alla pagina precedente), prima di essere adibiti a tali
mansioni sono sottoposti a due particolari controlli sanitari ad opera del medico competente:
xx
una visita medica finalizzata ad accertare la presenza di eventuali malformazioni strutturali,
xx
un esame degli occhi e della vista.
Sono sottoposti ad ulteriori visite specialistiche nel caso in cui l’esito della visita medica ne evidenzi la
necessità.
Infine,
xx i lavoratori risultati idonei alla prima visita ma con prescrizioni mediche e
xx i lavoratori che abbiano compiuto i quarantacinque anni di età
saranno sottoposti a visite di controllo con periodicità biennale.
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