LA “NUOVA SICUREZZA” Guida pratica per il lavoratore
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LA “NUOVA SICUREZZA” Guida pratica per il lavoratore
Prefazione LA “NUOVA SICUREZZA” Guida pratica per il lavoratore Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile, n. 81, denominato “ Testo Unico Sicurezza” che riordina tutta la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento, entrato in vigore il 15 maggio 2008, si pone come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità e della sicurezza sui luoghi del lavoro. Le disposizioni che riguardano tutti i settori, sia pubblici che privati, dovranno essere applicate a tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, sia pure in modo differenziato. Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 9 Introduzione Introduzione Il Parlamento, al fine di contrastare il tragico bilancio degli infortuni sul lavoro, ha approvato in tempi rapidi il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, denominato“ Testo Unico Sicurezza”. Il Testo Unico ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994. TESTO UNICO SICUREZZA Il Testo Unico ha introdotto principi e definizioni completamente innovativi in tema di sicurezza. In particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (valutazione dello stress lavoro correlato) che per i lavoratori, ora direttamente coinvolti nella tutela della propria salute. “LA NUOVA SICUREZZA” è rivolta prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta il primo passo indispensabile per il datore di lavoro verso la necessaria formazione ed informazione dei propri dipendenti che costituisce obbligo sancito dall’articolo 34, comma 2, D.Lgs n. 81/2008. 10 Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico Cap. 1 A chi si rivolge la legge Cap. 1 A chi si rivolge la legge Rispetto a quanto precedentemente disposto dal D.Lgs n. 626/1994, l’attuale disciplina normativa (articolo 2) introduce rilevanti cambiamenti. Lavoratore Per lavoratore deve intendersi la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ÎÎpresta la propria opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione . Sono equiparati ai lavoratori anche: ÎÎi soci lavoratori di cooperative o di società, ÎÎi soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività anche per conto della società, ÎÎl’associato in partecipazione, ÎÎi soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ÎÎi partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di ¾¾macchine, Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 11 Cap. 1 A chi si rivolge la legge ¾¾laboratori, ¾¾apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, ¾¾agenti chimici, ¾¾apparecchiature minali, fornite di videoter- ¾¾agenti fisici e biologici, ÎÎgli allievi degli istituti di istruzione ed universitari. Sono esclusi dall’applicazione della normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Datore di lavoro Sono coinvolti dal provvedimento: ÎÎtutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza. Si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. I protagonisti della sicurezza in azienda Il D.Lgs n. 81/2008, prevede la presenza di alcuni soggetti aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro nell’attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro. 12 Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico Cap. 1 A chi si rivolge la legge Queste figure sono le seguenti: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Preposto, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il Medico competente. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il Rappresentante per la sicurezza (RLS), disciplinato dall’articolo 47, 48 e 49 è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo e deve essere eletto o designato in tutte le aziende, o unità produttive. A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda, sono attribuite una serie di funzioni. Le più importanti riguardano l’obbligo di: zzavvertire il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro; zzpromuovere, elaborare ed attuare le misure di pre- venzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. In altre parole, datore di lavoro collabora con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in azienda; zzil rappresentante, a sua volta, segnala al responsabile dell’azienda le eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori. zzil E ON ZI EN RE V P Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 13 Cap. 2 Gli obblighi dei lavoratori Cap. 2 Gli obblighi dei lavoratori Con l’emanazione del D.Lgs n. 81/2008 la posizione del lavoratore viene modificata in modo rilevante, nel senso che gli viene attribuito un ruolo attivo all’interno dell’azienda in materia di sicurezza. Al lavoratore, infatti, sono imposti degli obblighi specifici - il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni - tutti quanti finalizzati al miglioramento: zzdel livello di sicurezza in azienda e zzdella sua salute sui luoghi di lavoro. La norma di carattere generale, fondamento di questi obblighi, è basata sul principio che: “il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione ed alle proprie istruzioni”. OBBLIGHI SANZIONI DEI LAVORATORI 20 xx osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro; xx arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro xx utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione; xx come sopra xx utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di segnalazione a loro disposizione, i quali non devono essere rimossi; xx come sopra Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico Cap. 2 Gli obblighi dei lavoratori OBBLIGHI SANZIONI DEI LAVORATORI xx segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto eventuali anomalie accertate nel funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione; segnalare inoltre le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l’anomalia o il pericolo, notificando l’accaduto al responsabile per la sicurezza; xx arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro xx sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti; xx come sopra xx partecipare ai corsi di formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. xx come sopra Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 21 Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei principali rischi cui sono soggetti i lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti. Per questo motivo è opportuno che il lavoratore conosca le particolari tecniche per una corretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente agli obblighi elencati nella tabella riportata nella pagina seguente. Definizione Per movimentazione manuale dei carichi si devono intendere le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del - sollevare, - deporre, - spingere, - tirare, - portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovracarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 26 Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi OBBLIGHI SANZIONI DEI LAVORATORI xx osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; xx arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro xx sottoporsi agli eventuali controlli sanitari previsti nei loro confronti; xx come sopra xx non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. xx come sopra Le lesioni dorso-lombari possono essere evitate semplicemente seguendo alcuni pratici consigli. A tal fine, il rispetto delle cautele riportate nella seguente tabella potrà essere di notevole aiuto. Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 27 Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi CAUTELE PER UNA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI PRIMA DELLO SPOSTAMENTO... xx esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso; xx controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, parti deboli, se è scivoloso, fragile, ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio instabile, etc.; xx assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento; xx utilizzare i dispositivi di protezione eventualmente forniti dal datore di lavoro, quali, ad esempio, guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, etc.; xx indossare indumenti e calzature adeguati ed evitare qualsiasi effetto personale (collane, bracciali, etc.) inadeguato e poco compatibile con l’attività di movimentazione; xx prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano bene aperte, con un piede a fianco del carico e l’altro dietro il carico; DURANTE IL SOLLEVAMENTO... xx fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena; xx la schiena deve essere mantenuta in posizione eretta; xx fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle due mani siano a contatto con l’oggetto; xx tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate; xx evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco; xx evitare movimenti bruschi; DURANTE LO SPOSTAMENTO... 28 xx accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere; xx qualora il peso debba essere caricato/scaricato su/da un automezzo con sponda, assicurarsi che la sponda appoggi su una base stabile; xx accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare. Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico Cap. 5 Movimentazione manuale dei carichi Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 29 Cap. 6 Il lavoro al videoterminale Cap. 6 Il lavoro al videoterminale La legge garantisce una particolare tutela a quei lavoratori che sono addetti ai videoterminali in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali. Ne consegue, quindi, che solamente questi soggetti saranno legittimati a fruire delle agevolazioni che la legge concede loro, e cioè: zz delle interruzioni di lavoro, zz dei controlli sanitari. La normativa si applica a tutte le attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali mentre sono espressamente esclusi i lavoratori addetti: ÎÎai posti di guida di veicoli o macchine; ÎÎai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; ÎÎai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico; ÎÎalle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura; ÎÎalle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 30 Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico Cap. 6 Il lavoro al videoterminale INTERRUZIONI DI LAVORO xx modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; quindi possono variare in relazione al CCNL applicato; xx in assenza di disposizioni contrattuali il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; xx è esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro; xx nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro; xx la pausa può essere sostituita mediante adibizione del dipendente ad altre mansioni. CONTROLLI SANITARI I lavoratori addetti ai videoterminali (come definiti alla pagina precedente), prima di essere adibiti a tali mansioni sono sottoposti a due particolari controlli sanitari ad opera del medico competente: xx una visita medica finalizzata ad accertare la presenza di eventuali malformazioni strutturali, xx un esame degli occhi e della vista. Sono sottoposti ad ulteriori visite specialistiche nel caso in cui l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità. Infine, xx i lavoratori risultati idonei alla prima visita ma con prescrizioni mediche e xx i lavoratori che abbiano compiuto i quarantacinque anni di età saranno sottoposti a visite di controllo con periodicità biennale. Vademecum - La nuova sicurezza nel Testo Unico 31