Sentenza sezione VI penale, 30 ottobre 2012, n. 7388

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Sentenza sezione VI penale, 30 ottobre 2012, n. 7388
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Penale
ESTREMI
Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data udienza: 30 ottobre 2012
Numero: n. 7388
CLASSIFICAZIONE
RAPPORTI PER LA COOPERAZIONE PENALE FRA STATI - Estradizione all'estero: procedimento condizioni per la decisione
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni
- Presidente
Dott. SERPICO
Francesco
- Consigliere Dott. CORTESE
Arturo
- Consigliere Dott. CONTI
Giovanni - rel. Consigliere Dott. PAOLONI
Giacomo
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.N.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per
l'estradizione verso la Repubblica di Romania del cittadino rumeno C.N.A., nei cui confronti era stato
emesso in data 8 aprile 2002 ordine di esecuzione della pena di quattro anni di reclusione a seguito
di sentenza del 6 marzo 2002 (divenuta irrevocabile il 6 aprile 2002) della Pretura di Horezu per il
delitto di furto aggravato continuato, commesso tra il 18 e il 21 agosto 2000 nel distretto di Vincea.
Come precisato nella domanda di estradizione presentata il 5 maggio 2011, con la detta sentenza
rumena, oltre alla pronuncia di condanna alla pena di tre anni di reclusione per l'accennato reato,
veniva emessa quella di revoca della sospensione condizionale della pena (o "condono") per un
anno e sei mesi di reclusione stabilita, in relazione a precedente condanna per il reato di guida di
autovettura con targa falsa, con sentenza della Pretura di Targu Jiu (Distretto di Gorj) in data 7
ottobre 1997; e, per effetto del cumulo previsto dalla legge rumena, la condanna veniva così fissata in anni quattro di reclusione.
2. La Corte di appello riteneva infondate le eccezioni difensive in punto di prescrizione della pena, di
mancanza di verifica della irrevocabilità della sentenza, di inesatta qualificazione del reato (con riferimento alla precedente sentenza del 7 ottobre 1997) e di violazione dei diritti difensivi
(procedimento contumaciale svoltosi in assenza del difensore).
3. Ricorre per cassazione il C., a mezzo del difensore avv. Amleto Coronella, che deduce i seguenti
motivi.
3.1. Intervenuta prescrizione della pena, effetto che si matura, secondo il codice penale rumeno una
volta trascorso il termine di cinque anni cui va aggiunta la durata della pena (nella specie quattro
anni); e nella specie dalla data della irrevocabilità della sentenza del 6 aprile 2002 era trascorso il termine prescrizionale di nove anni, prima ancora che fosse presentata domanda di estradizione.
Anche in base alla legge penale italiana la pena era prescritta, essendo trascorso il termine
decennale previsto dall'art. 172 c.p..
3.2. Mancanza di prova della esecutività della sentenza di condanna, non risultando tale attestazione dalla sentenza della Pretura di Horezu.
3.3. Violazione dei diritti fondamentali della difesa in relazione al fatto che il C. è stato giudicato in contumacia dalla Pretura di Horezu per di più senza la presenza del difensore.
Inoltre non risulta assicurato che dalla pena inflitta sia da scomputare la durata della custodia
cautelare.
3.4. Con riferimento alla asserita contraffazione della targa, difetto della condizione della doppia
punibilità, in quanto in realtà il fatto per il quale il C. era stato condannato dalla Pretura di Targu Jiu consisteva esclusivamente nella circolazione alla guida di un veicolo munito di targa provvisoria
scaduta di validità, in quanto riferibile ad autovettura radiata dalla circolazione.
3.5. Questione di costituzionalità dell'art. 705 c.p.p. nella parte in cui non prevede il rifiuto della estradizione riguardante cittadino della Unione Europea avente residenza o stabile dimora in Italia
subordinatamente alla richiesta del medesimo di scontare la pena in Italia.
DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. E' infondato il motivo circa la mancanza di prova della esecutività della sentenza di condanna, risultando ciò dall'ordine di esecuzione in data 8 aprile 2002 in atti.
3. La scomputabilità dalla pena del periodo di custodia cautelare, a prescindere da quanto risulti disciplinato al riguardo nell'ordinamento dello Stato richiedente l'estradizione, è questione di ordine pubblico interno (v. tra le altre Sez. 6^, n. 46451 del 17/09/2004, Iute, Rv. 233519; Sez. 6^, n. 751
del 12/12/2006, dep. 2007, Nikolic, Rv. 235898), sicchè la sentenza che dichiara sussistenti le condizioni per l'estradizione può ben precisare la durata della custodia sofferta in Italia da detrarre dalla pena da eseguire.
4. E' inammissibile la deduzione concernente la reale individuazione del fatto rubricato come
contraffazione della targa (che il ricorrente individua in una mera circolazione con targa provvisoria
scaduta di validità), trattandosi di aspetto che l'interessato avrebbe dovuto dedurre nell'ambito del procedimento rumeno.
5. La questione di costituzionalità eccepita con l'ultimo motivo appare superata sulla base della sentenza della Corte cost. n. 274 del 2011.
6. Quanto al rilievo della prescrizione della pena, esso è infondato secondo la legge interna, a dalla pena da eseguire.
4. E' inammissibile la deduzione concernente la reale individuazione del fatto rubricato come
contraffazione della targa (che il ricorrente individua in una mera circolazione con targa provvisoria
scaduta di validità), trattandosi di aspetto che l'interessato avrebbe dovuto dedurre nell'ambito del procedimento rumeno.
5. La questione di costituzionalità eccepita con l'ultimo motivo appare superata sulla base della sentenza della Corte cost. n. 274 del 2011.
6. Quanto al rilievo della prescrizione della pena, esso è infondato secondo la legge interna, a norma dell'art. 172 c.p., comma 4, risultando che il C. ha eluso l'ordine di esecuzione emesso in data
8 aprile 2002.
La sentenza va invece annullata con riferimento alla deduzione della prescrizione della pena
secondo l'ordinamento rumeno, non essendo affatto chiaro che essa sia da escludere sulla base
della mera comunicazione da parte dell'autorità rumena del rigetto del ricorso esperito sul punto, di cui non si conoscono le motivazioni, ed essendo per di più, a quanto risulta, stata proposta impugnazione avverso lo stesso.
7. La sentenza va inoltre annullata sul punto relativo al dedotto rilievo di mancata assistenza del
difensore alla udienza di trattazione davanti all'autorità rumena, aspetto che attiene a un diritto fondamentale dell'imputato, come più volte affermato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell'art. 6, comma 3, della CEDU. Va infatti ribadito il principio che il giudizio celebrato senza l'assistenza di un
difensore non è motivo preclusivo alla estradizione solo quando l'ordinamento estero rimetta all'imputato la scelta di difendersi personalmente (Sez. 6^, n. 19302 del 21/04/2008, Gan, Rv.
239680).
8. In sede di rinvio, pertanto, altra sezione della Corte di appello di Roma dovrà richiedere all'a.g. rumena informazioni precise ed esaurienti su detti punti: a) disciplina della prescrizione della pena e
ragioni per le quali essa sia eventualmente maturata nel caso in esame; b) disciplina in tema di
assistenza difensiva e ragioni per le quali questa sia stata eventualmente non assicurata nel
procedimento a carico del C..
P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo
giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
Cassazione penale sez. VI, 30 ottobre 2012 (udienza) , n. 7388
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