REG.STRUTTURE PRECARIE - Comune di Porto Cesareo
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REG.STRUTTURE PRECARIE - Comune di Porto Cesareo
COMUNE DI PORTO CESAREO PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE DELLE OPERE PRECARIE Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19 aprile 2012 REGOLAMENTO Tit. I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e Finalità pag. 1 Art. 2 Campo di Applicazione pag. 1 pag. 2 Art. 4 Materiali e Impianti pag. 3 Art. 5 Forme e soluzioni tipologiche e tecnologiche pag. 3 Art. 6 Distanze pag. 6 Art. 7 Dimensioni e caratteristiche pag. 7 Art. 8 Durata delle autorizzazioni pag. 9 Art. 9 Procedimento pag. 10 Art. 10 Fidejussione pag. 11 Art. 11 Sanzioni pag. 11 Art. 12 Norme transitorie e finali pag. 13 Tit. II DEFINIZIONI Art. 3 Definizioni Tit. III Tit. IV Caratteristiche tipologiche e dimensioni Autorizzazioni e norme procedimentali I Disposizioni generali Art.1 OGGETTO E FINALITA’ 1. Il presente Regolamento detta norme per il rilascio di autorizzazioni stagionali e/ o temporanee per l’istallazione di strutture precarie sul Demanio statale, regionale o comunale e su area privata. 2. La finalità perseguita è quella di definire le caratteristiche costruttive e dimensionali delle strutture di cui al punto 1, onde conseguire una omogeneità estetico-funzionale che concorra alla riqualificazione dell’ambiente urbano e della costa. Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Le norme seguenti si applicano a strutture precarie temporanee o stagionali con le seguenti destinazioni: a) Attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande; b) Attività di ricezione turistica (alberghi, RTA, ecc.); c) Attività di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative; d) Attività di parcheggio, sportive, culturali, commerciali e diportistiche; e) Attività agricole e di piccolo artigianato connesse commercializzazione di prodotti tradizionali; f) Attività connesse alla balneazione ed alla fruizione delle coste; g) Interventi aventi finalità sociali senza fini di lucro. alla 2. Le strutture di cui ai punti a., b. e c. devono essere contigue ad impianti fissi regolarmente autorizzati ed in esercizio. II Definizioni Art. 3 DEFINIZIONI 1. Si intendono per: a) Strutture precarie: i manufatti aventi caratteristiche costruttive tali da consentirne la facile rimozione. Esse non devono essere infisse al suolo con strutture permanenti, nè devono comportare escavazioni né livellamenti, riporti o spianamenti di terreno, sia durante la posa che per la loro rimozione. Devono essere realizzate con elementi modulari e mobili, che possono essere composti e rimossi senza produrre alcuna alterazione dello stato dei luoghi. E’ altresì escluso l’uso di malte e/o leganti. Un manufatto, per essere considerato una struttura precaria, deve pertanto rispettare contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: i. Non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi, ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D.P.R. 380/2001; ii. Deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo; iii. Deve avere caratteristiche tali da consentirne la facile asportabilità. b) Strutture temporanee: le strutture precarie autorizzate per periodi anche pluriennali da rimuoversi alla scadenza dell’autorizzazione. c) Strutture stagionali: le strutture precarie destinate a soddisfare esigenze limitate a specifici periodi dell’anno, definiti nell’autorizzazione, con obbligo di rimozione alla scadenza del periodo di utilizzo stagionale. III Caratteristiche tipologiche e dimensioni Art. 4 MATERIALI E IMPIANTI 1. Le strutture di cui all’art. 2 devono essere realizzate in legno, trattato al naturale o verniciato con colori chiari, con pannellature nello stesso materiale, in vetro conforme alle norme di sicurezza o in materiale plastico trasparente similvetro e copertura in legno, incannucciato, telo o simili. La pavimentazione dovrà essere sollevata dal piano naturale di giacitura e realizzata con materiale antisdrucciolo e lavabile. 2. Gli impianti dovranno essere realizzati e certificati in conformità alle vigenti normative. Qualora all’interno della struttura si svolgano lavorazioni o la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere preventivamente acquisito il parere dei competenti servizi della ASL e degli altri Enti. 3. Laddove le strutture precarie interferiscano con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), le stesse strutture dovranno essere rimosse a cura e spese dei titolari, previa richiesta degli uffici in ragione di motivate necessità. Art. 5 FORME E SOLUZIONI TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE 1. Le strutture di cui all’art. 2 da realizzarsi avranno forma regolare, secondo le distanze e le dimensioni stabilite nei successivi articoli. 2. La struttura portante dovrà essere realizzata in legno verniciato al naturale o con colori chiari ed infissa al suolo o comunque saldamente ancorata in modo da non costituire pericolo in caso di avversità atmosferiche, ferme restando le limitazioni di cui all’art. 3. 3. Le coperture dovranno essere realizzate con intelaiatura in legno verniciato al naturale o con colori chiari e tamponatura: - Opaca anche con manto impermeabilizzato nel caso di strutture indipendenti o addossate ad edifici su pareti prive di aperture o dotate di aperture non indispensabili al raggiungimento degli standard di illuminazione naturale per i locali retrostanti; - In tela, incannucciato, pergolato naturale o altri materiali ombreggianti; - Trasparente, in vetro o materiale plastico similare; tale soluzione è obbligatoria nel caso di strutture addossate ad edifici su pareti le cui aperture sono indispensabili al raggiungimento degli standard di illuminazione naturale per i locali retrostanti. 4. Le coperture non permeabili dovranno comunque consentire regolarmente la raccolta, lo smaltimento ed il deflusso delle acque piovane. 5. L’altezza netta interna dovrà essere compresa tra 2.40 e 4.00 m., secondo le vigenti normative in base alla destinazione d’uso degli ambienti. 6. Le pavimentazioni dovranno garantire la sicurezza di operatori ed utenti e dovranno essere realizzate con tecnologie modulari assemblate a secco tali da consentirne la agevole rimozione; esse dovranno essere realizzate ad una quota massima di + 20 cm rispetto al piano circostante, raccordate mediante rampe percorribili da sedia a ruote; tuttavia per motivazioni legate alla sicurezza, potrà essere prescritta dall’amministrazione una maggiore altezza, ferma restando la necessità di garantire l’accessibilità delle strutture agli utenti diversamente abili. 7. Le strutture precarie potranno essere o meno dotate di tamponature perimetrali; le tamponature devono essere obbligatoriamente presenti per i servizi igienici e per tutti gli ambienti che devono essere chiusi ai sensi delle vigenti normative igienico-sanitarie o in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 8. Le chiusure perimetrali potranno essere realizzate: - Con pannellature modulari rivestite con doghe in legno verniciato al naturale o con colori chiari; tali pannellature dovranno essere dotate di rivestimenti interni lavabili ove richiesto dalle vigenti normative igienico sanitarie per la destinazione d’uso del manufatto; - Con intelaiatura in legno e tamponatura in vetro o materiale plastico trasparente similare, eventualmente dotate di tendaggi o elementi ombreggianti esterni; tale soluzione è obbligatoria in caso di strutture addossate ad edifici su pareti le cui aperture sono indispensabili al raggiungimento degli standard di illuminazione naturale per i locali retrostanti; - Con elementi graticciati in legno anche per il supporto di vegetazione rampicante; - Con teli o tende ombreggianti; - Con soluzioni miste tra le precedenti. 9. Gli spazi potranno essere delimitati da pannellature o balaustre in legno di altezza non superiore a 1,50 m. e/o da fioriere piantumate con vegetazione autoctona. Tale soluzione è obbligatoria per le strutture di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 2. Art. 6 DISTANZE 1. Per le strutture di cui ai punti a., b. e c. dell’art. 2 realizzate su aree pubbliche, in contiguità con gli impianti fissi, sarà consentita l’occupazione di aree contenute nel fronte del locale autorizzato; una maggiore occupazione per una superficie max di mq. 20, compresa nei limiti di cui all'art. 7 comma 1 lett. a, potrà essere consentita esclusivamente nel caso di area limitrofa non interessata da ingressi o accessi e previa acquisizione di assenso scritto del proprietario del fabbricato. Sono fatte salve le distanze imposte dal codice della strada, la libera circolazione dei pedoni e dei mezzi di soccorso. Per le stesse strutture realizzate su area privata è consentita l’occupazione dell’area di proprietà. 2. Per le strutture di cui ai punti d., e. e g. dell’art. 2, realizzate su aree pubbliche può essere consentita l’occupazione di area pubblica con le limitazioni rivenienti da: a) tutela di diritti di terzi e salvaguardia della visuale di fabbricati contigui; b) distanze imposte dal Codice della Strada; c) libera circolazione dei pedoni e accessibilità ai mezzi di soccorso; d) salvaguardia del verde. 3. Per le strutture di cui al punto f. dell’art. 2, possono essere confermati gli ingombri già autorizzati e impiantati nella stagione 2011. Art. 7 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 1. Fatte salve le distanze ed i limiti determinati dallo stato dei luoghi e dal precedente art. 6, possono essere autorizzate: a) Le strutture di cui ai punti a., b., c. dell’art. 2, per un superficie massima di mq 110 se realizzate su area pubblica e senza limiti di superficie se realizzate su area privata; b) Le strutture di cui ai punti d., e., g., fino ad un massimo di mq 15; nell'ambito delle attività di cui al punto d. le strutture diportistiche potranno essere autorizzate fino ad un massimo di mq. 25; c) Le strutture di cui al punto f. dell’art. 2 già autorizzate ed impiantate nella stagione 2011. Possono essere consentiti ampliamenti, previa acquisizione dei necessari pareri degli organi competenti, solo per l’adeguamento a norme igienico-sanitarie e/o funzionali. 2. Fino all’entrata in vigore del Piano Comunale delle Coste il dimensionamento e la dotazione di servizi degli stabilimenti balneari di cui al punto f dell’art. 2 sono regolati dai seguenti parametri: a) In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza. b) Salvo quanto altro specificatamente previsto da normative di settore, in ogni stabilimento balneare dovranno essere presenti i seguenti servizi minimi: - due servizi igienici dotati di acqua corrente, wc e lavabo, distinti per sesso, ogni 150 utenti ammissibili; almeno il 10% dei suddetti servizi, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, dovranno essere accessibili agli utenti diversamente abili. Tali servizi dovranno avere le dimensioni minime di m. 1,20 x 1,20 o di m. 1,80 x 1,80 se destinati agli utenti diversamente abili, ed una altezza interna pari a 2,40 m.; i servizi dovranno essere dotati di antibagno e porta chiudibile. - una doccia ogni 300 utenti ammissibili; - una cabina-spogliatoio ogni 300 utenti ammissibili, di cui almeno una destinata ad utenti diversamente abili; le cabine spogliatoio dovranno avere la superficie minima di mq. 2,50; le cabine destinate ad utenti diversamente abili dovranno avere le dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80; - un locale di primo soccorso della dimensione minima di 15 metri quadri. c) Ogni stabilimento balneare deve possedere i seguenti requisiti: approvvigionamento con acqua potabile; smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e raccoglitori per cicche di sigarette, composti di sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di altro materiale lavabile, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi, di capacità complessiva non inferiore a 100 litri ogni dieci ombrelloni. IV Autorizzazioni e norme procedimentali Art. 8 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Per le strutture di cui ai punti a), b), c), d), e) e g) dell’art. 2, - L’autorizzazione è temporanea e avrà durata: a) Pari alla concessione demaniale per le strutture su suolo pubblico e demanio marittimo; b) Pari a 3 anni dal rilascio, per le strutture realizzate su area privata. - La decadenza della concessione demaniale o, nei casi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 2, la dismissione dell’attività principale comporteranno in automatico la decadenza dell’autorizzazione; - Dovranno essere rimosse entro quindici giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, salvo che non sia stato richiesto il rinnovo della concessione e/o dell’autorizzazione e salvo il buon fine della richiesta; - Le nuove richieste devono essere conformi al presente regolamento. 2. Le strutture di cui al punto f. dell’art. 2, munite di titolo abilitativo per l’anno 2011 e fino all’entrata in vigore del Piano Comunale delle Coste, redatto ai sensi della L.R. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa” , potranno essere autorizzate dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, con l’obbligo della rimozione entro i quindici giorni successivi alla scadenza. La mancata rimozione nei termini previsti comporta la decadenza della autorizzazione che non potrà essere rinnovata per l’anno successivo. Art. 9 PROCEDIMENTO 1. I richiedenti devono presentare istanza al SUAP, che provvede all’istruttoria. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il Responsabile SUAP può richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa; la richiesta di documentazione integrativa sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta; decorso detto termine di 60 gg. senza interruzioni l'istanza si intende correttamente presentata. 2. L'intero procedimento dovrà rispettare la tempistica prevista dal D.P.R. 160/2010. Qualora entro il termine di 60 giorni, previsto per la conclusione del procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 160/2010, non venga adottato il provvedimento finale, il Responsabile del SUAP indice una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/90. In conformità dell'art. 14, comma 1, della L. 241/90, è facoltà del Responsabile SUAP indire la Conferenza dei Servizi, fin dall'inizio del procedimento, anche su richiesta del soggetto interessato, quando nel procedimento debbano essere acquisite intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse Amministrazioni Pubbliche. 3. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della conferenza o dall’acquisizione dei pareri di cui al comma precedente. 4. Il SUAP provvede inoltre a: - Richiedere i pareri ed i versamenti necessari; - Rilasciare l’atto Unico autorizzativo; - Disporre e verificare la delimitazione dell’area assegnata con picchetti infissi al suolo; - Compilare il registro delle strutture precarie autorizzate, distinte ai sensi dell’art. 2, con importi, scadenze e sanzioni; - Art. 10 Emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori previo P.v.c. FIDEJUSSIONE 1. Prima del rilascio della autorizzazione il soggetto autorizzato dovrà trasmettere al SUAP una polizza fideJussoria assicurativa o bancaria, di importo pari a € 2.000,00 per le strutture di superficie inferiore a 30 mq e € 5.000,00 per quelle superiori, quale cauzione per il rispetto delle condizioni contenute nell’autorizzazione, escutibile a prima richiesta da parte dell’Amministrazione. Art. 11 SANZIONI 1. Nel caso in cui una struttura temporanea non venga rimossa alla scadenza dei termini prescritti dalla relativa autorizzazione o non siano rispettate altre condizioni contenute nell’autorizzazione, il SUAP irroga al titolare dell’autorizzazione una sanzione pari ad € 150,00, intimando allo stesso di provvedere alla rimozione della struttura o alla sua regolamentazione in un termine congruo che non potrà superare i 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento. 2. Nel caso in cui una struttura temporanea non venga rimossa o adeguata alla scadenza degli ulteriori termini prescritti, il SUAP incassa la polizza fideiussoria di cui al precedente articolo. 3. Le strutture temporanee non rimosse nei termini previsti dal presente regolamento perdono la caratteristica della precarietà e sono pertanto considerate abusive e soggette ai provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. Sono fatte salve le sanzioni che discendono dalla mancata osservanza di ulteriori disposizioni di legge o di regolamento. 5. Il mancato adeguamento alle prescrizioni entro il termine fissato dall’ufficio preposto comporta la decadenza dell’autorizzazione. Art. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Le presenti norme entrano in vigore a seguito della pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione. 2. Tutti i titolari di strutture temporanee o stagionali già in esercizio devono richiedere il rilascio di nuova autorizzazione in conformità al presente regolamento entro il 31/12/2012. 3. Per le strutture esistenti munite di titolo abilitativo per l’anno 2011, può essere confermata l’autorizzazione esistente, con obbligo di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento entro il 31/12/2013. 4. I titolari delle strutture di cui al punto f) dell’art. 2 munite di titolo abilitativo per l’anno 2011 potranno richiedere la conferma dell’autorizzazione per la stagione estiva 2012, previa presentazione di apposita comunicazione e a condizione che non si apportino modifiche rispetto a quanto autorizzato. 5. Le norme relative alle strutture di cui al punto f. dell’art. 2, restano in vigore sino all’approvazione del Piano Comunale delle Coste, redatto ai sensi della L.R. 17/2006. 6. Sono consentite deroghe al presente regolamento, esclusivamente a seguito di presentazione di istanza motivata, previa Delibera di Consiglio Comunale. 7. Nell’applicazione del presente Regolamento sono fatte salve le norme contenute negli ulteriori Regolamenti comunali, in quanto applicabili, cui si fa espresso rimando.