Cooperative verso la verifica delle condizioni di mutualità prevalente
Transcript
Cooperative verso la verifica delle condizioni di mutualità prevalente
Cooperative verso la verifica delle condizioni di mutualità prevalente. di Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera Premessa Entro il 31/12/2005, scadrà il termine entro il quale le cooperative a mutualità prevalente, dovranno verificare la sussistenza delle condizioni per continuare ad essere considerate tali, con tutti gli effetti conseguenti, in termini di perdita delle agevolazioni, di varia natura, previste per tale comparto cooperativistico. Infatti, entro la fine del corrente anno, scadrà il primo biennio di attuazione della riforma del diritto societario che come è noto ha diviso le cooperative in due grandi categorie: 1. le cooperative a mutualità prevalente; 2. le cooperative non a mutualità prevalente. La riforma ha disposto che, con procedure telematiche, con gestione affidata dal Ministero delle Attività Produttive alle Camere di Commercio, fosse tenuto e aggiornato apposito Albo delle Cooperative – in sostituzione del vecchio Albo Prefettizio delle Cooperative – e che la prima annotazione fosse stata effettuata, entro lo scorso 31/03/2005, a seguito delle operazioni di adeguamento statutario imposto dalla riforma del diritto societario relativo alle cooperative. A tal fine, è stato approvato apposito modello denominato C17 – modulo di iscrizione all’Albo delle società cooperative – che doveva essere inviato, previa sottoscrizione digitale del rappresentante legale, alla Camera di commercio competente per la sede 1 sociale, pena la perdita dei requisiti di mutualità prevalente e delle relative agevolazioni. Il concetto di mutualità prevalente In estrema sintesi, ricorre il requisito della mutualità prevalente quando l’attività economica posta in essere dalla cooperativa è svolta prevalentemente a vantaggio dei soci, ossia quando, le cessioni di beni e servizi, avvengono in prevalenza a favore dei soci, o quando gli acquisti di beni o servizi effettuati dalla cooperativa vedono come fornitori prevalenti i soci, o ancora quando le prestazioni di lavoro nell’ambito dell’attività cooperativistica, sono svolte dai soci. Infatti l’art. 2512 del Cod. Civ. intitolato “COOPERATIVA A MUTUALITA` PREVALENTE “ così recita: Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. 2 Quindi vi sono scambi mutualistici, che si realizzano nel comparto dei consumi, delle prestazioni di lavoro o delle forniture di beni e servizi, che vedono prevalentemente coinvolti i soci in veste: - di consumatori dei beni della cooperativa; - di fornitori di beni e/o servizi alla cooperativa; - di prestatori di lavoro a favore della cooperativa. Compito degli amministratori è documentare la sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente e del Collegio sindacale – ove ancora esiste, essendo tale organo divenuto obbligatorio per le cooperative che adottano il modello di governance delle società a responsabilità limitata, solo al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 del Cod. Civ. – di verificare la regolarità del processo di accertamento delle condizioni di mutualità da parte degli amministratori. E’ probabile che alla fine del 2005, molte cooperative non potranno più attestare la condizione di mutualità prevalente, con diverse e gravose conseguenze. 3 Schema delle cooperative a mutualità prevalente Cooperative a mutualità prevalente Elementi di definizione della prevalenza Vendite di beni e servizi a favore di : - soci; - consumatori; - utenti beni e servizi Utilizzo del lavoro dei soci Apporti di beni e servizi da parte dei soci Analisi dei criteri per la verifica delle condizioni di mutualità prevalente e conseguenze del mancato raggiungimento dei parametri richiesti. Innanzitutto vediamo cosa stabilisce l’art. 2513 del Cod. Civ. in materia di criteri per la verifica della sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente: 4 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; (2) c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti. 5 Schema riassuntivo della verifica dei parametri di prevalenza mutualistica Organi deputati alla verifica: Amministratori e Sindaci Documentazione nella Nota Integrativa delle condizioni di prevalenza Ricavi delle vendite verso i soci Costo del lavoro dei soci Costo dei servizi dei soci + del 50% della voce A. 1 del Conto Economico + del 50% della voce B. 9 del Conto Economico + del 50% della voce B. 7 del Conto Economico Costo dei beni dei soci + del 50% della voce B. 6 del Conto Economico In relazione all’esigenza di misurare l’esistenza dei parametri di mutualità prevalente si ritiene importante fornire in Nota integrativa appositi schemi 6 tabellari, come quelli proposti in uno studio di C. Nocera e R. Patimo1, i quali suggeriscono di inserire le seguenti tabelle: Prospetto nella Nota Integrativa – Cooperativa di consumo (segue) Importo Voce del conto economico % riferibile a Condizioni di Totale voce soci prevalenza 1.000.000 60% Si Scambio verso i soci A. 1 600.000 Prospetto nella Nota Integrativa – Cooperativa di consumo (irrilevante la condizione di assenza di prevalenza nelle voci B. 6-B. 7-B. 9 del C.E. poiché la verifica va fatta solo in rapporto alla voce del C.E. A. 1) Voce del conto Importo Descrizione economico Scambio Totale voce verso i soci % riferibile a Condizioni di soci prevalenza Costo del B. 9 Lavoro 0 300.000 0,00% No 0 200.000 0,00% No 0 360.000 0,00% No Costo delle B. 6 materie prime e delle merci Costi dei B. 7 servizi 1 Società Cooperative : verifica del requisito della mutualità prevalente di Carlo Nocera e Riccardo Patimo, in Contabilità & Bilancio n. 7, Ed. Il Sole 24 Ore, Aprile 2005, pag. 8 e ss. 7 Tabella di scomposizione della voce A. 1 Importo Descrizione Voce del conto economico % riferibile a Scambio verso soci Totale voce i soci Corrispettivi delle cessioni + di beni e delle prestazioni di 360.000 600.000 60,00% 240.000 450.000 53,33% servizi Corrispettivi delle cessioni + di materie prime, sussidiarie e semilavorati - Resi su vendite 0 -45. 000 0,00% - Sconti su vendite 0 - 5.000 0,00% - Abbuoni su vendite 0 0 0,00% - Premi su vendite 0 0 0,00% 600.000 1.000.000 Totale voce A. 1 60,00% Tabella di scomposizione della voce B. 9 in una cooperativa di produzione e lavoro supposta pari a Euro 159.000 la quota di costi del personale riferibile alle prestazioni dei soci cooperatori su un totale per costo del personale di Euro 300.000 Importo Descrizione Voce del conto economico % riferibile a Scambio verso i soci Totale voce soci + Retribuzioni in denaro 100.000 200.000 50,00% + Retribuzioni in natura 15.000 0 100,00% + Premi al personale e simili 1.000 0 100,00% 8 Oneri previdenziali a carico + 33.000 80.000 41,25% 10.000 20.000 50,00% 0 0 0,00% 159.000 300.000 53,00% dell’impresa + Trattamento di fine rapporto + Altri oneri del personale Totale voce B. 9 Tabelle similari dovranno essere impostate, in Nota Integrativa, per il dettaglio delle voci B. 6 e B. 7. Le cooperative a mutualità prevalente di diritto Va subito sottolineato che le predette misurazioni, non riguardano le cosiddette cooperative a mutualità prevalente di diritto, come le cooperative sociali regolate dalla L. n. 381/1991, per le quali a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Attività Produttive con propria circolare n. 1578744 del 04/08/2005, seppur obbligate a trasmettere il modello C17 in allegato al Bilancio d’esercizio, non v’è obbligo di compilazione del predetto modello, segnalando attraverso la barratura di apposita casella di controllo la condizione di mutualità di diritto. Modello C17 9 10 11 In particolare la seconda parte del modello, contiene le caselle da compilare – relativamente alle cooperative a mutualità prevalente non di diritto - in occasione della presentazione del Bilancio d’esercizio, per la verifica della sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente. Le cooperative miste Per le cooperative che attuano forme multiple di scambio mutualistico, la verifica della sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente, va fatta con riferimento alla media aritmetica ponderata delle percentuali previste dall’art. 2513 del Cod. Civ. In pratica, occorre dapprima calcolare le singole percentuali di scambio mutualistico e poi operare la media aritmetica ponderata delle percentuali così determinate. Caso di una cooperativa di produzione e lavoro che evidenzi i dati della tabella che segue: Lavoro prestato dai soci Costo del ClavS Lavoro prestato da terzi CLavE Lavoro Totale Costo del lavoro 80.000 %ClavS 66,67% 40.000 33,33% %ClavE% 120.000 %CLavT% CLavT Materie prime apportate MPrS dai soci 100,00% 50.000 %MPrS% 41,67% 70.000 %MPrE 58,33% 120.000 %MPrT 100,00% Costo delle materie prime Materie prime apportate MPrE da terzi Totale costi per materie MPrT prime Legenda : a) CLavS = costo del lavoro dei soci 12 b) c) d) e) f) CLavE = costo del lavoro di soggetti non soci CLavT = totale costo del lavoro MPrS = materie prime apportate dai soci MPrE = materie prime apportate da non soci MPrT = totale costo materie prime; Map = (%ClavS * CLavT)+(%MPrS*MPrT)/(ClavT+MprT) Media aritmetica ponderata = (66,67% * 120.000)+(41,67%*120.000)/240.000 Percentuale media ponderata = (80.004+50.004)/240.000 = 130.008/240.000 = Î 54,17% Î la condizione di mutualità prevalente risulta verificata e quindi spettano le agevolazioni. La perdita dei requisiti di mutualità prevalente L’art. 2545-octies disciplina l’ipotesi di perdita dei requisiti di mutualità prevalente, stabilendo che : La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. In sostanza, la norma stabilisce l’osservanza di due regole principali, al verificarsi delle quali, la cooperativa perde i requisiti di mutualità prevalente: 13 a) la prima regola statuisce che, il mancato conseguimento del parametro o dei parametri - nel caso di attività mutualistica multipla - che evidenzino una attività societaria diretta prevalentemente a favore dei soci, per almeno due esercizi consecutivi, determina la perdita della condizione di cooperativa a mutualità prevalente. Di qui, l’importanza della scadenza del 31/12/2005 che rappresenterebbe la fine del primo biennio di vigenza della nuova normativa di diritto societario (biennio 2004-2005); b) la seconda regola stabilisce che la perdita della condizione di mutualità prevalente, ricorre anche quando non vengono rispettate le condizioni previste dall’art. 2514 del c.c. o quando vengono modificate le clausole statutarie che riguardavano i criteri di mutualità2. In caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente, gli amministratori, sentito il revisore contabile esterno ove presente, hanno l’obbligo di redigere un Bilancio straordinario, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare a riserve indivisibili, da inviare al Ministero delle Attività Produttive entro 60 gg, previo ottenimento, senza riserve, del parere favorevole di una società di revisione contabile. Come è stato acutamente osservato in un recente articolo a L’art. 2514 del c.c. cosi recita: Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. 2 14 cura di Gian Paolo Perrotti3, la questione del mantenimento o meno dei requisiti di mutualità prevalente, è di importanza centrale per stabilire se la tassazione dell’anno 2005, avverrà secondo le modalità ordinarie o secondo le modalità agevolate e che probabilmente non prima della primavera 2006 – quando saranno pronti i progetti di Bilancio riferiti all’annualità 2005 – si potrà stabilire se la cooperativa ha rispettato o meno le condizioni di mutualità prevalente. Nel frattempo, alla fine del mese di novembre 2004, occorrerà versare gli acconti IRES e IRAP, con quali modalità ordinarie o agevolate ? In caso di accertamento della perdita della mutualità prevalente, con riferimento all’anno 2005, sembrerebbe aprirsi, come unica strada per correggere gli acconti sottostimati, quella del ravvedimento operoso. Ricordiamo che la tassazione ai fini IRES, nelle cooperative, è così disciplinata: 1) esclusione dall’IRES del 70% degli utili lordi ( 80% nel caso di cooperative agricole); 2) esenzione per le cooperative agricole delle variazioni IRES operate nel quadro RF; 3) deducibilità ai fini IRES, dell’IRAP dovuta dalle cooperative di produzione e lavoro; 4) assenza, nelle cooperative non a mutualità prevalente, delle esclusioni di cui ai punti 2) e 3) e riduzione della quota di reddito non tassato ai fini IRES di cui al punto 1), al 30%. 3 Cooperative: perdita della mutualità prevalente di Gian Paolo Pernotti, in Informatore Pirola n. 44/2005, pag. 77 e ss. 15 In ultima analisi, occorre rimarcare che ricorrendo l’ipotesi della perdita della mutualità prevalente, la cooperativa si troverà di fronte all’esigenza di approvare un doppio bilancio: quello ordinario da approvare entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio chiuso al 31/12/2005 e quello straordinario, accompagnando quest’ultimo con il parere favorevole di una società di revisione contabile. Novembre 2005 COMMERCIALISTA TELEMATICO http://www.commercialistatelematico.com/ http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html © 1995 - 2005 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 16