Scarica la circolare - ISIS "GOBETTI

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Scarica la circolare - ISIS "GOBETTI
DOC C/25
Rev.01 del 25.09.12
A.S. 2014/15
CIRCOLARI INTERNE N. 525
Bagno a Ripoli, lì 19/03/2015
A TUTTE LE FAMIGLIE
OGGETTO: Detrazioni per le spese di istruzione
Inviamo in allegato a tutte le famiglie alcuni brevi estratti in materia di contributo
volontario e sua detraibilità fiscale, con il riferimento delle fonti, fra i quali un articolo
sull'argomento della Associzione Genitori che ha approfondito il tema.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Pistolesi
/pb
Liceo linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo
Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali – Informatica e Telecomunicazioni
Via Roma, 77/A - 50012 Bagno a Ripoli (FI) Tel 055 630087 / 6510107 Fax 055 630138 Cod. fisc. 94219850487
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Le spese per la scuola sono tante e se si può detrarre qualcosa
dalla dichiarazione dei redditi i genitori si ingegnano, specie in
questi tempi di crisi. “Come Associazione Genitori A.Ge.
Toscana nell’ultimo anno siamo stati bersagliati da richieste di
chiarimenti sulla detraibilità dei contributi scolastici e abbiamo
ulteriormente approfondito la questione” dichiara la presidente
regionale
Rita
Manzani
Di
Goro.
”L’invito per tutti è quello di leggere con attenzione le istruzioni per la compilazione dei
modelli 730 e Unico Persone fisiche, perché si possono scoprire detrazioni interessanti.
Attenzione perché le erogazioni liberali a Onlus e associazioni di promozione sociale si
possono o detrarre al 19% o dedurre (rigo E26 codice 3, RP26 codice 3): è questa
seconda ipotesi la più conveniente, perché il rimborso varia dal 23% al 43%, a seconda
dell’aliquota
massima
del
contribuente”.
Quanto ai contributi scolastici, va detto che le interpretazioni sono difformi, anche
perché chi si occupa di tassazione dei redditi non ha una percezione molto chiara della
realtà scolastica e non sa ad esempio che il viaggio di istruzione (e non “gita”, come se si
trattasse del viaggio organizzato da un’agenzia) si può realizzare solo se liberamente la
maggioranza o la totalità dei genitori accetta di sostenerne le spese e che la qualificazione
di questo tempo-scuola può attuarsi solo grazie al contributo delle famiglie. Non si può
pertanto parlare di erogazione di un servizio a fronte del versamento. Purtroppo ciò che
per noi gente di scuola è evidente, sfugge a molte Agenzie delle Entrate.
In attesa che su questo si faccia chiarezza, abbiamo scelto di adottare la via di minor
attrito, indicando ai genitori che ci consultavano comportamenti conformi alle indicazioni di
alcune Agenzie delle Entrate, fra cui la nostra. Si indicheranno pertanto in “Spese per
istruzione” (rigo E13 per il mod. 730, RP13 per l’Unico) le tasse scolastiche, sia quelle
universitarie che quelle di iscrizione, frequenza e diploma per le quarte e quinte classi
delle superiori.
I contributi volontari per la scuola dell’obbligo e quelli di laboratorio saranno indicati invece
in “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado” (righi E17-1819 codice 31 e RP17-18-19 codice 31), ma la detrazione è sempre e comunque del 19% e
spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario
o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Da notare che un contributo non espressamente finalizzato, ma lasciato alla libera
disponibilità della scuola, può essere detratto in quanto ‘erogazione liberale’ destinata
all’ampliamento dell’offerta formativa (Legge 40/2007). Una buona idea è quella del
Consiglio di istituto che chiede ad esempio 50 euro l’anno e in quello fa rientrare tutto:
l’esperto di strumento musicale e anche il viaggio d’istruzione e i biglietti per il museo.
Nelle dichiarazioni dei redditi sono presenti anche altri sostegni a favore delle famiglie: si
possono mettere in dichiarazione fino a euro 210,00 per l’iscrizione di ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (E16-RP16); fino a euro
2.633,00 per l’affitto pagato dagli studenti fuori sede che frequentano l’università in
un’altra provincia e ad almeno 100 km da casa (righi 17-18-19 con il codice 18). Non è
invece più prevista la detrazione per l’abbonamento a un servizio di trasporto pubblico.
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Nei righi 17-18-19 con il codice 32 possono essere richiesti in detrazione i contributi
versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico e con il
codice 33 le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni
figlio. Nel rigo 26 (altri oneri deducibili) con il codice “5” va indicato il 50 per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di
minori stranieri.
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CONTRIBUTO VOLONTARIO
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Il Ministero dell'istruzione con la circolare prot. n. 0000312 del 20/03/2012 contributo
volontario scolastico è già intervenuto a chiarire il principio di applicazione e di utilizzo del
contributo volontario scolastico richiesto dagli Istituti. Nella circolare si legge infatti che a
seguito di numerose segnalazioni al Dipartimento scolastico in merito a pratiche poco
trasparenti intraprese da molti istituti scolastici nel richiedere il contributo volontario alle
famiglie degli iscritti e alunni prossimi all'iscrizione. Nello specifico, sulla consueta prassi di
alcuni istituti di richiedere il versamento del contributo volontario scolastico come
condizione necessaria e quindi obbligatoria per l'iscrizione dell'alunno all'anno scolastico.Il
Ministero dell'Istruzione, pertanto, ribadisce che il contributo in questione ha natura
esclusivamente volontaria in osservanza al principio di obbligatorietà e gratuità
dell'istruzione inferiore, Legge Finanziaria 2007. In questo contesto, le famiglie devono
quindi essere informate dagli istituti, della differenza tra contributi volontari e tasse
scolastiche che sono invece obbligatorie fatta eccezione per i casi previsti dalla legge,
esonerati dal pagamento delle tasse ossia per merito, per basso reddito o perché
appartengono a speciali categorie di beneficiari. Inoltre nei contributi volontari, non devono
rientrare spese e costi relativi allo svolgimento dell'attività curricolari ad esclusione dei
rimborsi richiesti alle famiglie per la stipula di contratti per l'assicurazione individuale per gli
infortuni e RC degli alunni, libretti di assenze o per gite scolastiche. Le risorse raccolte
mediante il versamento dei contributi volontari, inoltre, devono essere utilizzate dagli istituti
scolastici per ampliare l'offerta culturale e non per il funzionamento ordinario o
amministrativo dello stesso istituto in quanto fruibile dagli alunni solo in maniera indiretta.
Per garantire quindi trasparenza ed efficienza, gli Istituti al momento del versamento
devono informare le famiglie circa la natura del contributo volontario e la loro finalità, tasse
scolastiche e la possibilità di portare a detrazione dalla dichiarazione dei redditi tali
contributi in quanto erogazione liberale.
Contributo volontario scolastico 2014 2015 come si scarica dalla dichiarazione dei
redditi?
Il contributo volontario scolastico 2014 2015 è detraibile dalla dichiarazione dei redditi
tramite modello 730 e modello Unico. Tale spesa rientra nell'elenco spese detraibili e
deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19%
poiché rientra nella fattispecie di erogazione liberale, ossia, nelle donazioni versate a
favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.
Pertanto, a fronte di una spesa di 100,00 euro versato come contributo volontario
scolastico si ha diritto ad una detrazione pari a 19,00 euro. Al fine di far valere tale
contributo come donazione, e quindi avere diritto alla detrazione, il cittadino deve
effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e conservare la
ricevuta. Nella causale del versamento, deve essere indicata inoltre la dicitura erogazione
liberale specificando la natura della donazione quindi per l'innovazione tecnologica, offerta
formativa, edilizia scolastica ecc. Si ricorda che sono detraibili anche i contributi versati
dalle famiglie, perché rientrano sempre nell'accezione di erogazioni liberali, non solo i
contributi volontari richiesti a inizio o fine anno nel momento dell'iscrizione dell'alunno ma
anche quelli richiesti durante l'anno scolastico come ad esempio per la frequentazioni di
corsi integrativi come il teatro, laboratori, sportivi ecc poiché attività considerate di
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ampliamento dell'offerta formativa. Non sono invece detraibili le spese richieste dalla
scuola, poiché vige il principio di obbligo scolastico e gratuità dell'istruzione, per il
funzionamento ordinario e amministrativo dell'istituto come per esempio per sostenere
l'acquisto di cancelleria o prodotti per la pulizia o carta igienica né tanto meno sono
detraibili i rimborsi per l'assicurazione individuale degli alunni e RC, libretti di assenze, gite
scolastiche ecc.
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Le detrazioni per le spese di istruzione
Detraibili le spese di frequenza ed esami per gli istituti pubblici. Niente
detrazioni per le scuole private. I "contributi volontari" sono
agevolabili ma non come spese di istruzione
La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce il diritto alla detrazione per il
19% delle spese di istruzione.
Tra queste sono specificamente elencate quelle per la frequenza di corsi di istruzione
secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria,
tenuti presso istituti o università italiane pubbliche . In caso di strutture private o
estere , la detrazione è comunque ammessa solo in misura non superiore a quella
stabilita per le tasse degli istituti statali.
Per quanto riguarda le scuole di grado inferiore materne elementari, secondarie di
primo grado , poichè è previsto l’obbligo scolastico, attualmente fino ai 16 anni , non c’è
alcun importo da pagare come spesa di frequenza dalla scuola primaria fino primi tre anni
delle superiori. e quindi niente da detrarre in questo senso; Il che significa che qualunque
tipo di versamento richieda la scuola pubblica al momento dell’iscrizione (ad. es. i cd.
"contributi volontari") , non è una spesa detraibile come spesa di istruzione, ma lo è
come erogazione liberale, come vedremo meglio più avanti .
A partire dal quarto anno delle superiori, ossia dal termine dell’obbligo scolastico, si
pagano invece le tasse per la frequenza e poi per l’esame di maturità. Attualmente la
tassa di frequenza dovuta allo Stato è pari a circa 15 euro ( i ragazzi che hanno superato
l’esame di terza media con il massimo dei voti sono esonerati da questo pagamento).
Meno di 30 euro invece la tassa per sostenere l’esame di maturità e quella di diploma
nei licei.
Contributi agli istituti scolastici
Le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari, a prescindere dalle
vere e proprie tasse scolastiche, danno diritto all’agevolazione fiscale. Questo tipo di
versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali detraibili.
La legge stabilisce infatti che le “erogazioni liberali” che danno diritto alla detrazione
sono quelle “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:
- innovazione tecnologica;
- edilizia scolastica;
- ampliamento dell’offerta formativa”.
Edilizia a parte, si tratta proprio delle voci di spesa che vengono utilizzate dagli istituti per
giustificare il pagamento dei contributi volontari di inizio d’anno. Non rientrano, invece,
nelle voci elencate dalla legge, quelle relative al rimborso delle gite scolastiche in
quanto si tratta di pagamento di spese di vitto e alloggio. Lo stesso per il rimborso di
biglietti di cinema e musei, ossia fondi che non sono destinati alla scuola in quanto tale,
ma appunto, al pagamento di un biglietto d’ingresso.
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Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, agli istituti scolastici non è consentito
richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per
l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo
scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute
per conto delle famiglie medesime, quali ad esempio: assicurazione individuale degli
studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ecc..
Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni
possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Detraibilità del contributo volontario
Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi
volontari, al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista una
detrazione dall’imposta lorda nela misura del 19%. Infatti a partire dal 2007 è stata
introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi
volontari versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
Perciò, per un contributo versato di 100,00 €, potranno essere detratti 19,00 €.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o
bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del
versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura
“erogazione liberale” specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “per
l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa” o “per l’edilizia
scolastica”.
Ai fini della detraibilità si considerano “erogazioni liberali” oltre al contributo volontario
richiesto dalla scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni anche i
contributi versati durante l’arco dell’anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali
teatro, attività sportiva, progetti di prevenzione o per il laboratorio multimediale, per
rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto attività relative all’ampliamento
dell’offerta formativa, per l’innovazione tecnologica ecc..
Non costituiscono invece onere detraibile i contributi volontari destinati per lo più al
funzionamento amministrativo e didattico (in particolare per l’acquisto di materiale di
pulizia e di cancelleria) né i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali,
ad esempio, per l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a
quella base, per il libretto delle assenze, per gite scolastiche, ecc..
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