REGOLAMENTO S.A.D.

Transcript

REGOLAMENTO S.A.D.
Servizi Sociali d’Ambito
Ente Capofila
REGOLAMENTO (*)
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE per
ANZIANI, ADULTI e FAMIGLIE
Approvato nell’Assemblea Distrettuale di Lecco del 24.02.12
TITOLO I
Norme generali del servizio
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare (S.A.D.) per anziani, disabili, adulti e famiglie, in conformità alla L.328/00, alla L.R.
3/08, al PRSA 1988/90 e loro successive modifiche ed integrazioni, e al PSSR 2010/14.
Art. 2
Definizione del servizio
Il S.A.D. è un servizio di natura socio-assistenziale finalizzato a consentire la permanenza nel
normale ambiente di vita di anziani, disabili, adulti e famiglie in momenti di particolare difficoltà
della loro vita, al fine di favorire l’acquisizione, il recupero o il mantenimento di autonomie
personali e relazionali.
Art. 3
Finalità
Il servizio vuole contribuire al miglioramento della qualità di vita di anziani, disabili, adulti e
famiglie in situazioni di difficoltà, anche temporanea, valorizzando il ruolo delle famiglie e dei
caregiver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Approvato dal Consiglio comunale di Lecco con deliberazione del 14 maggio 2012, n. 25
1
Art. 4
Obiettivi
Favorire l’acquisizione, il recupero o il mantenimento di un buon livello di autonomia
personale e relazionale dell’anziano, del disabile, dell’adulto e della famiglia, nel proprio
ambito domestico;
Sostenere la persona e la sua famiglia nella cura quotidiana di sé e dell’ambiente di vita anche
attraverso l'integrazione con i servizi socio sanitari del territorio;
Ritardare o evitare, laddove possibile, l’istituzionalizzazione di anziani, adulti e disabili;
Valorizzare le responsabilità familiari, sostenendo e orientando il nucleo familiare
nell’accudimento di persone con ridotta autonomia;
Favorire contesti di relazione e socializzazione al fine di prevenire situazioni di solitudine e
isolamento;
Promuovere la collaborazione e l’integrazione con i diversi gruppi/associazioni presenti sul
territorio.
Art. 5
Destinatari del servizio
Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare tutti i soggetti anziani, adulti, disabili e
famiglie residenti nel Comune di Lecco, che si trovano in situazioni di difficoltà, anche temporanea
, previste ai sensi della vigente legislazione1, con particolare riferimento all’art. 6 della L.R. 3/2008.
Il servizio può essere erogato a soggetti non residenti ma temporaneamente dimoranti nel territorio
del Comune.
Art. 6
Operatori
L’organizzazione e la gestione del servizio è di competenza del Servizio Sociale Comunale.
Il S.A.D. si avvale di personale tecnico – professionale quale:
- Assistenti Sociali (AS)
- Ausiliari Socio Assistenziali (ASA)
- Educatori Professionali.
1
Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” art.2, c. 1-3
‘Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli
accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro
famigliari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’art. 41 del T.U. di cui al D.lgs. 25.07.1998 n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi
sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’art. 129, c.1 lettera h) del D.lgs. 31.03.1998, n. 112.’
‘ I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità
di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”art.6 ‘1.
Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:
a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente
presenti;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i
profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che
beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da
esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre
garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore
2
La figura dell'Assistente Sociale è di riferimento per gli operatori, gli utenti e i loro familiari.
L'attività professionale dell’AS consiste nell’accogliere i bisogni dell’utente e del nucleo,
nell’individuare le risorse personali del soggetto e della rete sociale e laddove possibile,
coinvolgerle in un “piano d’intervento”, finalizzato a rimuovere o compensare il bisogno
emergente.
L’ASA2 si caratterizza per la specificità delle prestazioni erogate al domicilio dell’utente:
effettua concretamente le prestazioni socio-assistenziali, collabora con l’assistente sociale e con la
rete sociale del soggetto nella stesura/realizzazione del “piano d'intervento”; rende inoltre possibile
un monitoraggio costante della situazione.
L’Educatore Professionale svolge la propria attività mediante la formulazione e la
realizzazione di progetti educativi, caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere il
pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale,
agendo sulle relazioni interpersonali,sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto
sociale e di vita. Collabora con l’Assistente Sociale, l’équipe di riferimento e i servizi specialistici
territoriali.
Art. 7
Interventi e prestazioni
Gli interventi sono erogati all’interno del contesto di vita della persona che beneficia del servizio e,
sulla base delle loro finalità, si distinguono in:
Intervento assistenziale:
Viene realizzato per rispondere ai bisogni primari del soggetto, supportando la persona negli atti di
vita quotidiana, laddove essa e la sua famiglia non siano in grado di provvedervi autonomamente.
Intervento di mantenimento e sostegno:
Viene realizzato in situazioni dove è necessario mantenere l’equilibrio raggiunto al fine di evitare
un ulteriore deterioramento delle condizioni generali di vita o nelle situazioni in cui sono presenti
risorse nell'utente e/o nel suo nucleo familiare da promuovere ed orientare, affiancando i soggetti in
un percorso di autonomia.
Gli interventi sono attuati con il coinvolgimento del soggetto, del nucleo familiare e/o del personale
di cura presente, al fine di mantenere e conservare le capacità residue.
Intervento con finalità educative:
Viene realizzato nelle situazioni in cui si individuano nel soggetto e/o nucleo familiare potenzialità
e capacità tali da consentire un recupero di autonomie psico-fisiche e sociali compromesse e/o
trascurate.
Intervento relazionale e di socializzazione
Viene realizzato per favorire contesti mirati di relazione e socializzazione, a favore di soggetti con
scarse opportunità di inserimento sociale e/o con difficoltà relazionali.
Il sostegno relazionale rappresenta l'elemento centrale del servizio SAD, poiché qualsiasi attività
effettuata nell'intervento non può prescindere dall'instaurarsi di una relazione.
2
cfr. Dgr n.VIII/7693 del 24.7.2008
3
Gli interventi del Servizio di Assistenza domiciliare prevedono l'erogazione delle seguenti
prestazioni:
•
•
•
•
raccolta, da parte degli operatori del servizio, di tutti gli elementi necessari alla valutazione della
situazione e alla rilevazione del bisogno;
sostegno e aiuto nella cura della persona (igiene personale, mobilizzazione, aiuto nella
deambulazione, preparazione e aiuto per i pasti o addestramento dei caregiver );
sostegno e aiuto nella cura della casa (interventi di pulizia al fine di garantire un sufficiente
livello di igiene);
accompagnamento all'esterno e aiuto per il disbrigo di pratiche.
Sono esclusi dal presente regolamento gli eventuali servizi complementari.
TITOLO II
Norme di attuazione del servizio
Art. 8
Modalità di accesso
L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei
familiari al Servizio competente del Comune di Lecco, oppure a seguito di segnalazione scritta da
parte di Enti, Associazioni di volontariato o privati cittadini, ferma restando l’accettazione da parte
dell'interessato.
L’accesso può avvenire anche su proposta del servizio stesso.
Art. 9
Procedura per l’ammissione
La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•
presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato o dei familiari al Servizio;
raccolta, da parte dell’assistente sociale, di tutti gli elementi necessari alla valutazione della
situazione e alla rilevazione del bisogno;
compilazione della scheda da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato (sociale,
relazionale, sanitario, ambientale, assistenziale, economico ed educativo);
visita domiciliare da parte degli operatori del servizio finalizzata all’osservazione della persona
nel proprio contesto abitativo e approfondimento della situazione;
presentazione in équipe, prima valutazione (scheda di valutazione/verifica utente SAD) e
predisposizione del progetto/piano di intervento;
presentazione del progetto all’utente, alla famiglia e/o caregiver, definizione condivisa del piano
di intervento e comunicazione della quota di contribuzione spettante, se prevista;
presa visione del regolamento e firma del contratto di cura;
avvio del servizio.
Ai fini dell’ammissione al servizio è indispensabile la valutazione dell’assistente sociale che
verifica la sussistenza della situazione di bisogno e dei fattori di rischio e di urgenza che concorrono
a determinare il livello di fragilità della persona.
4
Nel rispetto dell’articolo 6 comma 3 LR 3/083 l’attivazione del SAD, a parità di condizioni
economiche, è prioritariamente assicurata alle seguenti persone:
•
•
•
persone sole, prive di rete familiare, rese gravemente inabili da infermità o da handicap con
perdita totale o parziale dell’autosufficienza;
persone rese gravemente inabili da infermità o da handicap che vivono in famiglia, ma che
necessitano di aiuti per il soddisfacimento dei bisogni primari;
tutte le altre situazioni di bisogno, anche temporanee.
Qualora non ci fosse l’immediata disponibilità ad attivare l’assistenza domiciliare verrà istituita una
lista di attesa sulla base degli indicatori di cui sopra.
In situazioni particolari, sulla base della valutazione dell’assistente sociale del Comune, la
Commissione di Valutazione (istituita con il Regolamento per l’erogazione degli interventi di
assistenza economica) si riserva la facoltà di agire in deroga alle precedenti indicazioni espresse in
questo paragrafo.
Art. 10
Funzionamento e gestione del servizio
Per il funzionamento e la gestione del servizio è previsto:
•
•
•
•
il monitoraggio e la verifica della situazione e l’aggiornamento in itinere dell’intervento
individualizzato attraverso la verifica periodica in equipe, così come indicato nel piano
individuale o secondo necessità, e attraverso incontri definiti con l’interessato e/o i suoi
familiari;
la predisposizione di schede di tipo qualitativo e quantitativo di rilevazione delle informazioni
necessarie al funzionamento del servizio;
la scheda mensile di rilevazione del numero di accessi effettuati e del tipo di prestazioni erogate
all'utente, da conservare in duplice copia, sia presso l’abitazione dell’interessato, sia presso il
servizio. Tale scheda è necessaria per il recupero della quota di compartecipazione alla spesa
del servizio se prevista e per la rendicontazione;
La riunione di programmazione degli accessi, a cadenza settimanale, sulla base delle nuove
prese in carico e delle comunicazioni di sospensione comunicate all’ufficio.
Art. 11
Organizzazione del servizio
L’organizzazione del servizio prevede:
• l'erogazione degli interventi dal lunedì al venerdì;
• la comunicazione alla famiglia del/dei giorni della settimana in cui viene svolto l’intervento. Il/i
medesimi sono, tuttavia, indicativi e possono essere soggetti a variazione in base alle necessità
organizzative del servizio;
• la possibilità di individuare, per gli interventi, una fascia di orario indicativa e variabile;
3
L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” art.6 comma 3
‘In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta
sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse
o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali
5
• la presenza di più operatori che si alternano nell’assistenza, così da garantire una più ampia e
articolata comprensione del bisogno nonché, nel limite del possibile, una continuità e flessibilità
dell’intervento;
• l’eventuale riduzione dell’intervento in casi particolari quali, ad esempio, festività
infrasettimanali, assenze impreviste degli operatori, urgenze del servizio;
• la possibilità che il servizio suggerisca o richieda eventuali ausili (seggiolino per vasca, letto
ortopedico, sollevatore…), così da garantire un intervento più efficace ed efficiente, nonché una
maggior tutela della persona fragile e/o dell’operatore. In particolari casi, laddove diventa
indispensabile salvaguardare la sicurezza dell’utente e dell’operatore, l’attivazione del servizio
può essere vincolata alla predisposizione degli ausili indicati.
Art.12
Strumenti di lavoro
Per il funzionamento e la gestione del servizio sono previsti:
Il lavoro di équipe
Il lavoro d’équipe costituisce lo strumento fondamentale del SAD. L’équipe oltre ad avere funzione
informativa e organizzativa è sede di riflessione continua sull’agire professionale degli operatori, è
luogo di scambio e confronto, dove le competenze e le capacità di analisi del singolo diventano
strumento di elaborazione e progettazione collettiva.
Il lavoro di équipe assume un ruolo centrale a partire dalla valutazione del caso, fino alla
elaborazione del progetto di intervento e al monitoraggio sull’evolversi della situazione; è uno
spazio in cui si pone al centro dell’attenzione la tutela del soggetto e l’idoneità dell’intervento
erogato.
La riunione di équipe è settimanale ed è volta alla discussione e verifica dei casi e alla
programmazione degli interventi.
Gli strumenti di valutazione, progettazione, monitoraggio e verifica dell'intervento:
Scheda di presa in carico. La scheda viene compilata dall’assistente sociale durante l’équipe ed è
uno strumento di raccolta dati, di esplorazione/costruzione di una prima conoscenza finalizzata alla
definizione del problema per svolgere un’adeguata e attenta valutazione di presa in carico.
Diario. Sono ricompresi sia il diario necessario per l’aggiornamento del caso e per tutti gli
interventi attuati dall’assistente sociale, sia il diario relativo alle prestazioni erogate dall’ASA.
Scheda di valutazione e verifica. La scheda viene utilizzata per l'analisi dei dati raccolti, delle
risorse presenti e la loro organizzazione, per la valutazione del bisogno socio-sanitario-assistenziale
della persona. Tale scheda è inoltre utilizzata per il monitoraggio della situazione e l’aggiornamento
in itinere dell’intervento individualizzato attraverso la verifica periodica in équipe, così come
indicato nel piano d’intervento o secondo necessità, e attraverso incontri definiti con l’interessato
e/o i suoi familiari.
Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). Ciascuna situazione di bisogno presenta caratteristiche e
peculiarità che la rendono diversa da ogni altra; per realizzare le finalità indicate e rispondere in
maniera adeguata al bisogno, occorre tenere conto delle specifiche esigenze e necessità. Il PAI
definisce quindi il progetto di intervento finalizzato.
6
Contratto di cura. Il contratto viene stipulato con l’utente e la sua famiglia al momento
dell’attivazione del servizio per un coinvolgimento diretto nell’organizzazione del piano
assistenziale programmato.
Tutti gli strumenti indicati e la documentazione integrativa sul soggetto (stato di famiglia,
situazione economica, sanitaria, … ) sono raccolti all'interno della cartella sociale.
Le schede di rilevazione degli accessi:
•
•
•
•
scheda mensile di rilevazione
programmazione settimanale
scheda riepilogativa settimanale
foglio firma utente.
Art. 13
Durata delle prestazioni
Le prestazioni del servizio d’assistenza domiciliare sono erogate per una durata variabile in
relazione alla tipologia dell’intervento erogato e alle condizioni del soggetto che usufruisce della
prestazione, sulla base dei PAI.
Art. 14
Cessazione del servizio
Il servizio d’assistenza domiciliare può cessare in caso di:
•
•
•
•
•
•
•
•
raggiungimento degli obiettivi concordati;
decesso o ricovero definitivo presso Istituto;
perdita dei requisiti d’ammissione al servizio;
rinuncia scritta dell'utente e/o dei familiari;
mancanza di rispetto nei confronti del personale del servizio (molestie, aggressioni anche
verbali, minacce e/o altri comportamenti scorretti);
mancanza di collaborazione da parte dell’interessato e/o della famiglia al raggiungimento degli
obiettivi concordati;
ripetute assenze nell'orario del servizio o rifiuto dell’intervento da parte dell’utente senza
preavviso;
mancato pagamento della quota prevista dopo un primo sollecito scritto.
Art. 15
Sospensione del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare può essere sospeso temporaneamente in caso di:
•
•
•
richiesta dell’utente o di un familiare o di altre persone da lui incaricate;
assenza temporanea dell’utente dal proprio domicilio;
mancanza delle condizioni ritenute necessarie dall’èquipe del servizio a tutela della persona e/o
dell’operatore.
7
Art. 16
Rapporto tra personale del servizio e destinatari dell’intervento
I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto,
esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e
cordiale collaborazione.
Per un migliore svolgimento del servizio i destinatari dell’intervento devono attenersi a quanto
segue:
•
•
•
•
attestare l’avvenuta prestazione erogata, vistando su apposito modulo;
avvertire anticipatamente il servizio nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio, salvo
eccezioni. In caso contrario può essere valutato l'addebito della quota spettante;
non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio. Il riferimento, per qualsiasi
comunicazione, è il servizio;
non richiedere al personale prestazioni fuori dall’orario di lavoro, né prestazioni non previste dal
Piano Assistenziale di intervento e dal contratto di cura concordato.
L'utente nulla deve al servizio e al personale a lui preposto se non il pagamento della quota di
compartecipazione alla spesa dietro emissione di regolare ordinativo di pagamento da parte
dell'Amministrazione Comunale, se dovuta. Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale
addetto devono essere presentati per iscritto e indirizzati al Settore Politiche sociali e di sostegno
alla famiglia.
L’ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e l’Educatore Professionale devono attenersi a quanto
segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
mantenere un comportamento di rispetto nei confronti dell’utente e della famiglia (linguaggio
consono, abbigliamento adeguato);
mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (non divulgare informazioni
riservate acquisite nell'esercizio della propria professione e non fornire notizie sulla propria
vita privata);
tenere con cura la modulistica adottata dal servizio, compilarla e farla firmare all'utente;
non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al programma settimanale concordato in sede
di équipe. Variazioni di programma saranno possibili in situazioni d’emergenza, che dovranno
essere comunicate tempestivamente al servizio;
indossare regolare tesserino di riconoscimento;
non fornire agli utenti recapiti privati;
non trasportare la persona con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento, salvo che i
rischi per le persone trasportate siano coperti da apposita polizza assicurativa e l’operatore sia
autorizzato dall’amministrazione comunale;
partecipare alle riunioni settimanali del servizio finalizzate alla programmazione e alla verifica
del lavoro svolto.
Il personale del servizio, nello svolgimento delle proprie mansioni, rappresenta l'Amministrazione
Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Ente
d’appartenenza, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.
8
TITOLO III
Valutazione della situazione economica dell’utente
Art. 17
Criteri Generali
Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tenuti a concorrere al costo dei servizi erogati
dal Comune in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.
A tal fine si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui ai decreti
legislativi 31.03.98 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 e s.m.i., nonché ai D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 e
04.04.2001 n. 242 (I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Per le “persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra
sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità
sanitarie locali”, al fine di “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di
appartenenza”, si evidenzia la situazione economica del solo assistito, così come previsto dall’art.3,
comma 2ter del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal D.Lgs.3 maggio 2000, n.1304
Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito e
all’individuazione di criteri uniformi sull’intero ambito distrettuale di Lecco sono stati delineati i
seguenti elementi essenziali:
a) una soglia ISEE (“ISEE finale”) oltre la quale è applicata una compartecipazione massima;
b) una soglia ISEE (“ISEE iniziale”) al di sotto della quale il servizio è gratuito;
c) una quota massima di partecipazione alla spesa da parte dell’utente;
Tali elementi vengono quantificati nell’allegato A, che la Giunta Comunale provvede ad emanare
ed aggiornare annualmente.
Nella determinazione della compartecipazione al costo del servizio, sulla base degli elementi di cui
sopra e riportati nell’allegato A, è stato individuato il metodo di calcolo lineare, con
compartecipazione proporzionata al valore ISEE del nucleo di riferimento.
La formula per il calcolo della contribuzione con metodo lineare è
(ISEE utente – ISEE iniziale) x
quota massima
di partecipazione alla spesa
____________________________ (cfr.punto c dell’All. A)
ISEE finale – ISEE iniziale
4
= costo del servizio
D.Lgs. 31 marzo 1998 e s.m.i. “definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, comma 51, della L.27 dicembre 1997, n.449” art.3, comma 2-ter ‘limitatamente alle
prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente
residenziale a ciclo diurno o continuativo rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia
stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri della solidarietà
9
Art. 18
Costo del servizio
Il costo del servizio si considera ad “accesso”.
Con il termine “accesso” si intende l’intervento prestato al domicilio della persona in carico,
indipendentemente dal numero di operatori presenti contemporaneamente, dalla tipologia di
prestazione effettuata e dal tempo impiegato per realizzarla.
Il servizio può essere erogato gratuitamente, se dovuto, o prevedere una quota di compartecipazione
alle spese da parte dell’utente secondo quanto riportato nell’articolo precedente e nell’allegato A..
Particolari situazioni verranno valutate dall’Assistente Sociale e presentate all’apposita
Commissione di Valutazione che si riserva la facoltà di agire in deroga alle precedenti indicazioni
espresse in questo paragrafo.
Nel caso in cui la persona in carico al servizio sia titolare dell’indennità di accompagnamento,
all’importo della contribuzione verrà aggiunta una quota di tale indennità il cui valore è riportato
nell’allegato A.
Le persone temporaneamente domiciliate presso il comune di Lecco ma non residenti, possono
usufruire del servizio di assistenza domiciliare, previa valutazione da parte del servizio sociale ed in
base ad accordi specifici con il Comune di residenza della persona o con la garanzia da parte della
persona del totale rimborso del costo di riferimento.
Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo famigliare e/o le condizioni
economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza di cui al presente regolamento ha
l’obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la
corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l’eventuale possibilità
del decadimento dal beneficio.
La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’applicazione della quota massima di
partecipazione.
Art. 19
Verifica e Controlli
Sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in ordine alla richiesta di interventi e prestazioni
inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e
le modalità disciplinate dal Regolamento comunale in materia di controlli sulle Dichiarazioni
Sostitutive di Certificazione e di Atti di Notorietà e da tutti gli altri controlli stabiliti dalla vigente
normativa regionale e nazionale.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
In base a quanto sancito dal Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati e le informazioni personali sono soggetti alla riservatezza e al
segreto; sono trattenuti e trattati dal servizio esclusivamente per fini istituzionali.
10
ALLEGATO A
QUANTIFICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
Costo di riferimento: € 15,20 ad accesso.
Il costo di riferimento del SAD è una parte della spesa effettivamente sostenuta per l’erogazione del
servizio ed è determinato così come sotto specificato:
Il costo orario del personale ASA che si reca al domicilio è di norma pari, sul territorio dell’ambito
distrettuale di Lecco, a euro 19,00.
L’intervento ad accesso è in media di 45 minuti.
L’equivalente di 45 minuti è pari al 75% del costo orario.
Per la gestione del servizio sono previste diverse altre spese generali (equipe, amministrazione,
coordinamento, registrazione dati, trasporti…).
Per tali spese si considera un incremento del 5% (applicato sul costo orario di cui sopra).
Si calcola quindi, come costo di riferimento, l’80% del costo orario del personale ASA, che
corrisponde ad euro 15,20.
Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito e
all’individuazione di criteri uniformi sull’intero ambito distrettuale di Lecco sono stati delineati e
quantificati:
a) la soglia ISEE FINALE il cui valore è pari a € 26.000,00;
b) la soglia ISEE INIZIALE il cui valore è pari a € 6.500,00
c) la QUOTA MASSIMA di PARTECIPAZIONE alla spesa da parte dell’utente (costo di
riferimento) pari a € 15,20.
Nel caso in cui la persona in carico al servizio sia titolare dell’assegno di accompagnamento,
all’importo della contribuzione verrà aggiunta una quota di tale indennità il cui valore è pari a
€ 0,65 ad accesso.
Nella determinazione della compartecipazione al costo del servizio è stato individuato il metodo di
calcolo lineare che, in base agli elementi di cui sopra, risulterà:
(ISEE utente – 6.500,00)
____________________
19.500,00
x 15,20
= costo del servizio
11