Il regime fiscale della vendita mediante distributori
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Il regime fiscale della vendita mediante distributori
Circolare Monografica 2 settembre 2015, n. 2220 IVA Il regime fiscale della vendita mediante distributori automatici Schemi contrattuali e profili IVA di Stefano Setti La distribuzione automatica (vending industry) è una forma speciale di vendita al dettaglio che sta riscuotendo grande interesse e che presenta buoni margini di crescita. Arrivata in Italia negli anni ‘50, si è sviluppata in risposta ai nuovi stili di vita, alle nuove organizzazioni del lavoro e alle richieste delle nuove generazioni: da momento di pausa e incontro in ufficio, la “macchinetta” è diventata via via un servizio diffuso non solo in azienda e nei luoghi di passaggio e attesa, come aeroporti e stazioni ferroviarie. Con il presente contributo si vogliono analizzare i profili fiscali di tali distributori automatici. Riferimenti normativi D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A , parte III, n. 121; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1° agosto 2000 n. 124/2000/163592 ; D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, art. 2, comma 1 . TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER LA SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI I contratti stipulati tra le società proprietarie dei distributori automatici (identificati quali “gestori”) e le società presso cui sono collocati tali apparecchi (per meglio dire le “aziende ospitanti”) sono principalmente di due categorie, di seguito riportate. Le due tipologie contrattuali www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -1- L’azienda ospitante acquista dal gestore i beni e le bevande che saranno oggetto di successiva somministrazione mediante i distributori collocati nei locali dell’impresa stessa. Tale schema contrattuale prevede la presenza di due distinte tipologie di operazioni, a cui trovano applicazione distinte aliquote IVA: l’operazione di cessione di beni dal gestore alla società ospitante; l’operazione di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dall’azienda ospitante nei confronti dei consumatori finali (dipendenti o clienti). La cessione di beni, disciplinata dall’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 comporterà l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascun bene. Pertanto, la cessione di bicchieri di plastica, acqua minerale, cialde e capsule a terzi, di caffè, di zucchero etc. sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%. L’aliquota IVA agevolata del 10% si applicherà all’acquisto di acqua non minerale, di tè, di estratti o essenze di caffè, di cioccolato, prodotti della panetteria, della pasticceria e biscotteria etc. La somministrazione di alimenti e bevande è, al contrario, una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 alla quale trova applicazione l’aliquota IVA agevolata del 10% (Tabella A, parte III, n. 121, DPR n. 633/1972). Attenzione Risulta opportuno ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2014 tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici sono soggette all’IVA agevolata al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (infatti è stato abrogato il n. 38 della parte II tabella A del DPR n. 633/1972 ed è stato modificato il n. 121 parte III tabella A del DPR n. 633/1972). In questo modo il regime IVA è stato uniformato, quindi, non assume più alcuna rilevanza il luogo nel quale vengono collocati i distributori automatici. La Risoluzione n. 124/2000/163592 del 1° agosto 2000 ha fornito un’importante precisazione in merito alle somministrazioni di bevande effettuate tramite distributore automatico a capsule/cialde, poiché ha assimilato gli apparecchi funzionanti a capsule/cialde agli altri distributori automatici: ne consegue che le somministrazioni effettuate in tali casi sono assoggettate all’aliquota IVA del 10% (fino al 31 dicembre 2013 nella misura del 4% se effettuate in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme, e altri edifici destinati a collettività). La stessa risoluzione ha puntualizzato che: “il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda” per cui, ove le cessioni di capsule/cialde siano effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori finali non possono qualificarsi come servizi di somministrazione, ma devono essere considerate come cessioni di beni assoggettate all’aliquota IVA propria del particolare prodotto ceduto. Il gestore colloca i distributori automatici nei locali dell’impresa ospitante, provvedendo autonomamente al rifornimento delle macchine, alla manutenzione delle stesse e a alla riscossione dei proventi. In tal caso, il gestore effettua direttamente la somministrazione nei confronti dei consumatori finali (dipendenti o clienti dell’azienda ospitante), per cui l’impresa presso cui sono collocati i distributori automatici resta del tutto estranea al rapporto contrattuale. Accade, infatti, che il consumatore finale attiva la somministrazione inserendo la moneta oppure la chiave precaricata nel distributore automatico. Attenzione In questo secondo schema contrattuale alla somministrazione diretta trova applicazione l’aliquota IVA del 10%. IL CASO: GRATUITÀ E CORRISPETTIVO La Direzione Regionale della Valle D’Aosta (nota del 10 febbraio 2005), rispondendo ad un’istanza di interpello in merito all’aliquota IVA applicabile nel caso di installazione di distributori automatici, a cialde o non a cialde, concessi in comodato gratuito a clienti (artigiani, palestre, scuole, professionisti, ecc.) che provvedono a gestire tali distributori usati dai propri dipendenti, clienti o allievi, ha confermato le conclusioni della Risoluzione n. 124/2000 fornendo, al contempo, un’interpretazione estensiva circa l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10% (fino al 31 dicembre 2013 del 4% qualora rese in determinati locali). Secondo la Direzione Regionale della Valle D’Aosta, nei casi in cui l’azienda o lo studio (o qualunque altro luogo fruito da una collettività) acquista le cialde/capsule per offrire le bevande dalle stesse ottenute alle proprie maestranze, collaboratori o clienti gratuitamente o in cambio del mero rimborso del costo vivo sostenuto, non si crea un doppio passaggio (cessione di beni più somministrazione di alimenti e bevande) poiché l’azienda che acquista tali beni è parificata al consumatore finale. Pertanto, nel caso in cui presso le imprese o gli uffici ospitanti vengano collocati dei distributori automatici tradizionali, funzionanti a moneta o chiave precaricata - ove è il gestore a prelevare gli incassi dal distributore - il rapporto contrattuale si instaurerà direttamente tra il gestore ed il consumatore finale. Infatti, per un verso, il gestore effettua la somministrazione tramite il proprio distributore automatico rilevandone i corrispettivi tramite la moneta inserita o la lettura delle battute corrispondenti, e il consumatore attiva la somministrazione inserendo la moneta o la chiave. www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -2- Nel caso in cui la somministrazione viene effettuata mediante cialde o capsule, le particolari modalità di somministrazione (non essendoci un distributore attivabile a moneta o a chiave) impongono che il distributore ceda l’intera fornitura all’ufficio, caserma o palestra fatturandola come somministrazione di alimenti e bevande con l’aliquota IVA del 10%. Il successivo passaggio delle cialde ai soggetti che ne usufruiranno non costituisce operazione rilevante ai fini IVA, ma semplice modalità di consumo fiscalmente non rilevante. Qualora le società acquirenti si fanno corrispondere somme superiori al limite del costo vivo sostenuto, il gestore non potrà più fatturare l’operazione come somministrazione con aliquota IVA ridotta al 10%, ma dovrà fatturarla come cessione di beni con l’aliquota propria di ciascun bene. Allo stesso modo, nel caso in cui l’impresa ospitante ceda le cialde o capsule ad un piccolo commerciante, dovrà fatturarle come cessioni di beni con l’aliquota propria di ciascun bene, poiché sussiste un passaggio intermedio rilevante ai fini IVA. Tabella: le diverse casistiche ai fini IVA Attenzione Configurazione dell’operazione Adempimenti Aliquota IVA Il gestore procede direttamente all’incasso delle monete dai distributori automatici. Il gestore rileverà direttamente i corrispettivi delle somministrazioni di alimenti e bevande. IVA 10% (Tabella A, parte III, n. 121, D.P.R. n. 633/1972 ) Il gestore approvvigiona l’azienda acquirente dei beni dalla stessa somministrati a dipendenti o clienti. L’azienda ospitante si fa rimborsare dal consumatore il solo costo o addirittura effettua le somministrazioni gratuitamente. Il gestore potrà fatturare la somministrazione direttamente all’impresa ospitante in base all’aliquota ridotta del 10%. L’incasso del corrispettivo delle somministrazioni, corrisposto all’azienda ospitante dai propri dipendenti, non costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA. Il gestore approvvigiona l’azienda acquirente dei beni dalla stessa somministrati a dipendenti o clienti, i quali corrispondono un corrispettivo maggiore del costo sostenuto. Ai fini IVA, assumerà rilevanza sia la cessione dei beni dal gestore all’impresa ospitante sia la successiva somministrazione. Cessione: aliquota IVA propria di ciascun bene; Somministrazione di alimenti e bevande: aliquota IVA del 10%. PROFILI OPERATIVI E FISCALI Si ricorda, in prima analisi, che le operazioni di somministrazione effettuate nei confronti di consumatori finali non sono soggette a fatturazione (salvo che il cliente non richieda direttamente l’emissione del documento, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione) secondo quanto previsto dall’art. 22, primo comma , n. 2) del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni non sono neppure soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, in virtù dell’esonero disposto al riguardo dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 696/1996. Gli incassi derivanti da tali somministrazioni sono soggetti ad annotazione sul registro IVA dei corrispettivi, mediante totali giornalieri (salva comunque la facoltà di annotare, anche solo mensilmente, detti corrispettivi entro il 15 del mese successivo). Tali incassi, al netto dell’IVA, rappresentano i ricavi giornalieri del gestore o dell’impresa ospitante (a seconda di chi incassa i corrispettivi) da annotare nel libro. Sulla base di quanto sopra ne consegue che: nel primo schema contrattuale richiamato precedentemente (L’azienda ospitante acquista dal gestore i beni e le bevande che saranno oggetto di successiva somministrazione mediante i distributori collocati nei locali dell’impresa stessa), il gestore vende i beni all’impresa ospitante, che provvederà a somministrarli ai propri dipendenti mediante inserimento in distributori automatici dietro corresponsione di un corrispettivo in moneta o addirittura gratuitamente. In tal caso, normalmente, la società ospitante riceverà la fattura dal gestore relativa ai diversi beni acquistati, a ciascuno dei quali troverà applicazione l’aliquota IVA propria di ciascun bene. Dal corrispettivo corrisposto dai dipendenti che attivano il distributore o acquistano la cialda, l’azienda ospitante dovrà scorporare l’IVA con l’aliquota del 10% e annotare il corrispettivo sull’apposito registro dei corrispettivi, non sussistendo per lo stesso nessun obbligo di certificazione né di fatturazione. L’IVA fatturata alla società ospitante in relazione alle cessioni di alimenti e bevande che formano oggetto di somministrazione mediante “distributori automatici collocati nei locali dell’impresa” potrà essere dalla stessa detratta ai sensi dell’art. 19 bis1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972; nel secondo schema contrattuale (Il gestore colloca i distributori automatici nei locali dell’impresa ospitante, provvedendo autonomamente al rifornimento delle macchine, alla manutenzione delle stesse e a alla riscossione dei proventi), è il gestore a dover rilevare i corrispettivi in base alla moneta prelevata dai distributori, il quale provvederà ad annotarla sul registro dei corrispettivi, dopo averla scorporata dell’IVA. Anche in questo caso il gestore non ha alcun obbligo di certificazione né di fatturazione nei confronti del consumatore finale. www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani ©Copyright 2013 CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono 02.36165.200 - e-mail: [email protected] -3-