Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione

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Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione
ANDREA CAPRARA
Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione legale
Sommario: 1. Premessa. – 2. La centralità della revisione contabile nella definizione dei requisiti degli organi di controllo e l’incidenza della nuova disciplina della revisione sulla
relazione tra le funzioni esercitate dai sindaci e revisore. – 3. (segue) Il profilo oggettivo.
– 4. (segue) Il profilo soggettivo. – 5. L’ambito applicativo: la nuova geometria dei compiti di revisione contabile e i non sempre chiari limiti nelle s.r.l. – 6. (segue) Profili problematici nella disciplina delle cooperative di diritto comune e le preclusioni al controllo contabile per i collegi sindacali delle banche di credito cooperativo. – 7. La rilevanza
dei doveri informativi nella disciplina della revisione legale. – 8. (segue) La centralità del
collegio sindacale nei flussi informativi e nella governance della società. I doveri informativi come strumenti di tutela per i soci e per i terzi. – 9. Una considerazione finale: le
radici nel dovere di corretta informazione e di motivazione, lo sguardo verso la necessaria razionalizzazione dei controlli.
1. – Come noto, la disciplina della revisione dei conti (oggi: revisione
legale) è stata recentemente oggetto di una importante riforma ad opera
del d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010 (art. 24 l. 25 aprile 2008, n. 34 – l. comunitaria 2007), attuativo della dir. Ce 2006/43, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le dir. Cee 78/660 e
83/349 del Consiglio e abroga la dir. Cee 84/253 del Consiglio (1).
( 1 ) Sul recepimento della dir. Ce 2006/43 (c.d. nuova ottava direttiva) v. Colombo, La
revisione contabile nelle società non quotate: alcuni problemi attuali, in AA.Vv., Amministrazione e controllo nel diritto delle società (liber amicorum Antonio Piras), Torino, 2010, p. 517 ss.,
dove si esaminano alcuni aspetti del documento di consultazione pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel 2008.
Sul nuovo d.lgs. 39/2010 v. Lugano-Nessi, La nuova disciplina della revisione legale
prevista dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in Riv. dott. comm., 2010, p. 325 ss.; Ghini, La riforma del controllo contabile e il passaggio alla “revisione legale dei conti”. Analisi delle novità e note sull’impatto in termini di sistema di controllo interno e sistema 231, in La resp.
amm. delle società e degli enti, 2010, 3, p. 221 ss.; Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, in Società, 2010, p. 533 ss.; Salafia, Il conferimento dell’incarico di revisione, la
revoca e le dimissioni, in Società-Speciale, 2010, p. 5 ss.; Bava-Devalle, Il processo di revisione, ivi, p. 11 ss.; Busani, Il collegio sindacale della s.r.l. dopo la riforma della revisione legale dei conti, ivi, p. 17 ss.; Toffoletto-Bevilacqua, La disciplina della revisione legale
dei conti negli enti di interesse pubblico, ivi, p. 25 ss.; Giudici, La responsabilità civile del revisore legale, ivi, p. 33 ss.; Cerbo, Vigilanza e sanzioni di natura amministrativa, ivi, p. 39
ss.; Consulich, Revisione contabile e responsabilità penale tra riforme e controriforme, ivi, p.
45 ss.; Rondinelli, Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori, in Giur.
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Storicamente, e soprattutto a partire dall’epoca moderna, il legame
tra sindaci e disciplina della revisione (e, in genere, delle professioni con
spiccate competenze in materia contabile) è molto stretto (2). Infatti, nel
vigore dell’originario testo del codice del 1942, i sindaci, quando non
obbligatoriamente revisori ufficiali dei conti, erano scelti tra i dottori
commercialisti e ragionieri (3), mentre, con l’attuazione dell’ottava dir.
Ce (1984/253), per le s.p.a. di diritto comune (4), tutti i sindaci dovevano
comm., 2010, I, p. 629 ss.; Capriglione, La vigilanza sull’attività dei revisori legali dei conti,
in Banca borsa, tit. cred., 2010, I, p. 709 ss.; Sottoriva, Il comitato per il controllo interno e
per la revisione contabile introdotto dall’art. 19 del d. lgs. 39/2010: riflessioni in sede di prima
istituzione alla luce delle indicazioni dell’Unione Europea, in Riv. dott. comm., 2011, p. 129
ss.; C. Tedeschi, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, in Giur. comm., 2010, I, p. 771 ss.; N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, Comm., in Nuove leggi civ. comm., 2011,
p. 93 ss. Le nuove disposizioni dettate dal d.lgs. 39/2010 solo in parte sono di immediata
applicabilità alla data di entrata in vigore del decreto (7 aprile 2010), viste le numerose deleghe alle Autorità Indipendenti e amministrative per l’emanazione di regole attuative di secondo grado. Cfr. Circolare 17/2010 del 14 aprile 2010 del CNDCEC, Le modificazioni al codice civile apportate dal D.Lgs. 39/2010: analisi delle fattispecie di più immediata applicazione, ripresa altresì dalla Nota Interpretativa del maggio 2010, Le funzioni del Collegio Sindacale nelle
società a responsabilità limitata alla luce del d.lgs. n. 39/2010, a cura del CNDCEC.
( 2 ) Lo testimonia, a livello legislativo, il d.lgs. 28/2006 (oggi abrogato dall’art. 43, comma
1° lett. g, d.lgs. 39/2010), che attribuiva all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili la cura del registro dei revisori contabili. Un tema che, a seguito del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato del 14 settembre 2006, ha alimentato un dibattito
piuttosto aspro tra il Dipartimento del Tesoro e le Organizzazioni rappresentative dei soggetti interessati, come emerge dai documenti di consultazione pubblicati in occasione del recepimento della dir. Ce 2006/43. Un accenno anche in Tullio, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 21, in part. p. 203. Per un’analisi storica v. Sanguinetti, Collegio sindacale e revisore contabile: note storiche ed evoluzione
della professione (Ia parte), in Il controllo legale dei conti, 1997, p. 291 ss. e 2^ parte, ivi, p. 345
ss.; Cervellera, Cenni storici sull’istituto dei sindaci, Parte prima – Fino al codice di commercio, in Riv. dott. comm., 1981, p. 633 ss. e Parte seconda-Dal Codice di Commercio al Codice Civile, ivi, p. 837 ss., ove ulteriori riferimenti.
( 3 ) Cfr., per tutti, Cavalli, I sindaci, in Tratt. delle s.p.a. diretto da Colombo e Portale, 5,
Torino, 1988, p. 21 ss.
( 4 ) Nel diritto speciale, ed in particolare nella disciplina delle società quotate si assiste da
tempo all’apertura verso professionalità formate “sul campo” (cfr. art. 1, comma 1°, d.m. 162/
2000). In sostanza, la professionalità si misura sull’esperienza maturata e non sull’iscrizione
ad albi. La Consob, in una sua comunicazione (15 febbraio 2001, n. 1011407), ha auspicato
che gli emittenti provvedano ad inserire nei propri statuti clausole idonee ad attuare quelle
fattispecie, ancorché non intendano in concreto nominare sindaci che abbiano quei requisiti
professionali. La l. 262/2005 ha novellato l’art. 148 T.U.F. prevedendo, fra l’altro, che i requisiti di onorabilità e professionalità siano determinati da un emanando “regolamento adottato
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essere revisori dei conti iscritti nell’apposito elenco (cfr. 2397 c.c. come
mod. dal d.lgs. 88/1992) (5).
Solo con la riforma del diritto societario si è previsto per tali società,
come regola generale (6), la possibilità di costituire il collegio sindacale anche con l’apporto di professionisti o cultori di diversa estrazione (7).
Del resto, sul piano oggettivo, l’ambito su cui impatta la nuova disciplina non è circoscrivibile alle sole s.p.a., dove il tradizionale organo di controllo, sempre necessario (8), riceve una compiuta disciplina. Infatti, richiami o rinvii (espressi o impliciti) al collegio sindacale, limitandosi alla disciplina del diritto comune (9), si colgono nelle società di capitali (art. 2454 c.c.
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca
d’Italia e l’ISVAP (...)”. A tal proposito si vedano anche le interessanti riflessioni contenute
nella Circolare di Assogestioni del 31 gennaio 2006, “La legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla
tutela del risparmio: un commento di Assogestioni”, in Riv. soc., 2006, p. 135 ss., in part. p. 144,
nota 19.
( 5 ) Cfr., per tutti, Poli, La nuova disciplina del collegio sindacale, Padova, 1997.
( 6 ) Una importante eccezione si registra nei casi in cui la legge consente che la revisione
legale sia svolta dal collegio sindacale (cfr. art. 2409bis, comma 2°, c.c. e infra § 5).
( 7 ) Oltre che tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche od economiche, alla luce del d.m. Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, emanato in attuazione
dell’art. 2397, comma 2°, c.c., i sindaci possono essere scelti anche tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri-periti commerciali
(questi ultimi, col d.lgs. 139 del 28 giugno 2005, costituiscono un unico Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili) e dei consulenti del lavoro. Tale apertura
potrebbe trovare utili applicazioni soprattutto nel caso in cui si preveda di attribuire il
compito di OdV al collegio sindacale alla luce del nuovo comma 4bis dell’art. 6 d.lgs.
231/2001, su cui v. per alcuni cenni infra.
( 8 ) Desta preoccupazione il dato che si legge nell’indagine del Cesdoc, il Centro Studi
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, per la quale al 13 luglio 2009
ben 3.409 s.p.a. in Italia non avevano il collegio sindacale (dati CERVED).
( 9 ) Nella disciplina speciale spesso si rilevano puntuali riferimenti a specifiche disposizioni. Ad es. l’art. 2399 c.c. è oggetto di espresso richiamo anche da parte dall’art. 5, 1°
comma, lettera a), del d.m. 15 maggio 2007, n. 79, circa l’ineleggibilità e la decadenza dei
componenti dell’Organismo di Sorveglianza dei Fondi pensione (aperti), ma v. anche il
T.U. enti locali (d.lgs. 267/2000, art. 236) con riferimento alle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità dei revisori. Accenna al tema già Ottaviano, voce Ente pubblico, in Enc. dir.,
XIV, Milano, 1965, p. 963 ss., ora in Scritti giuridici, I, Milano, 1992, p. 483 ss., in part. p.
492, ove osserva come le analogie con il collegio dei sindaci dei c.d. enti strumentali e
quelli delle s.p.a. “non possono non essere che del tutto relative”. Peraltro va segnalata
una pronuncia del t.a.r. Campania Napoli, sez. I, 10 maggio 2006, n. 4053, in Foro amm.
TAR, 2006, p. 1803, che ha motivato l’applicabilità dell’art. 2399 c.c. “anche nel settore delle autonomie locali, relativamente al funzionamento del corrispondente organo di vigilan-
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per le s.a.p.a. e 2477, comma 5°, per le s.r.l.), nelle cooperative (v. il combinato disposto degli artt. 2543-2519 c.c.) e persino nelle società di persone,
quando l’attività esercitata sia un’impresa sociale e si superino i parametri
indicati nell’art. 11 d.lgs. 155/2006 (10).
2. – Dall’analisi delle disposizioni dettate in materia di sistemi di amministrazione e controllo nelle s.p.a., si coglie la centralità della disciplina
della revisione contabile.
Infatti, non solo è sempre necessario che almeno un componente dell’organo di controllo sia scelto “tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro”, secondo la dizione introdotta dalla novella del 2010 (11), ma emerge,
altresì, come il circuito codicistico ruota all’interno di quello normativo e
deontologico della revisione legale con riferimento, soprattutto, all’indipendenza (12).
Inoltre, come si vedrà, per gli enti di interesse pubblico (13) vengono
disegnate nuove geometrie tra i soggetti coinvolti nella governance, riportando sul piano legislativo regole elaborate dalla prassi della revisione contabile e dalla normativa di secondo livello.
Entrando nello specifico dell’esame della nuova disciplina della reviza, rappresentato dal collegio dei revisori”, sulla scorta del fatto che esso “è espressione di
un principio generale”.
( 10 ) Cfr. Meruzzi, sub art. 11, in Fici-Galletti, Comm. al decreto sull’impresa sociale,
Torino, 2007, p. 155 ss. Peraltro va rilevato che il d.lgs. 39/2010 non interviene nella disciplina
dei controlli contabili nelle imprese sociali dove permangono, dunque, le medesime incongruenze circa il rapporto tra doveri del collegio sindacale e i compiti di revisione già messi in
luce dalla dottrina citata (in part. p. 165 s.).
( 11 ) Cfr., per il sistema tradizionale, la nuova edizione dell’art. 2397, comma 2°, c.c., per
il modello dualistico l’art. 2409duodecies, comma 4°, c.c., per il monistico art. 2409octiesdecies, comma 3°, c.c. Per le società quotate, in attesa di una nuova regolamentazione, continua
a trovare applicazione il d.m. 162/2000.
( 12 ) In questo contesto assume un certo rilievo, anche sul piano sistematico, l’abrogazione dell’art. 2409quinquies c.c. (art. 35, comma 9°, d.lgs. 39/2010), su cui si tornerà, che non nominava l’indipendenza (v. Niutta, Modelli di governance: amministrazione e controllo nelle
piccole e medie imprese italiane, in Riv. soc., 2009, p. 347 ss., in part. p. 384), ma pur tuttavia richiamava espressamente l’art. 2399 c.c.
( 13 ) Locuzione con cui si fa riferimento ad un concetto più ampio di “società aperta” o
che fa ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325bis c.c., art. 111bis disp. att. c.c., art.
2bis Reg. emitt.), in quanto comprende anche banche, assicurazioni, società di gestione dei
mercati regolamentati e altre figure elencate nell’art. 16 d.lgs. 39/2010. Cfr. Abriani, Mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali, in Il Sole 24Ore del 19 aprile 2010, p. 2 dell’inserto.
Cfr., inoltre, Toffoletto-Bevilacqua, La disciplina della revisione legale dei conti negli enti
di interesse pubblico, cit., p. 25 ss., nonché N. de Luca, in N. de Luca (a cura di), La revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 16, p. 179 ss.
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sione e della misura in cui la stessa ha inciso, anche indirettamente, su
quella dei sindaci, si possono distinguere tre prospettive di analisi.
La prima, che si potrebbe dire oggettiva, attiene alla determinazione
dei nuovi compiti che gravano sui sindaci per effetto del d.lgs. 39/2010 e ai
rapporti funzionali che si insaurano tra sindaci e revisori nell’ambito delle
s.p.a.
La seconda, soggettiva, inerisce all’incidenza che la nuova disciplina
della revisione ha sulla definizione dei requisiti per la nomina a sindaco.
La terza, infine, concerne l’ambito entro cui è ancora possibile attribuire compiti di revisione legale ai sindaci ed i problemi di natura interpretativa suscitati dal coordinamento con la disciplina delle cooperative e delle
s.r.l.
3. – Sul piano oggettivo, un primo tratto da sottolineare riguarda la nomina del revisore (14).
Qui si assiste alla trasposizione, sul piano del diritto comune, di una disposizione da poco introdotta per le società quotate (15), ma per certi versi
anticipata da una possibile opzione statutaria suggerita nel codice di autodisciplina (16).
( 14 ) V., da ultimi, Guidi, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art.
13 del nuovo testo unico della revisione, in RDS, 4/2011, p. 1001 ss.; Ambrosini, La revisione legale dei conti, in Le società per azioni, in Tratt. dir. comm. diretto da Cottino, IV, Padova, 2010,
p. 798 ss., in part. p. 802 ss.
( 15 ) Viene dunque estesa la regola prevista dall’art. 159, comma 1°, T.U.F. (disposizione
oggi interamente riscritta dal d.lgs. 39/2010), come modificato dal correttivo alla legge risparmio (d.lgs. 303/2006) che, unitamente alla stessa l. risparmio (262/2005), ha anticipato i contenuti sulla riforma della revisione. Così Giudici, La nuova disciplina della revisione legale,
cit., p. 533 ss., in part. p. 534. Del resto il delegante aveva espressamene previsto che la nuova
disciplina della revisione legale fosse coordinata, “per tutto quanto compatibile con la dir. Ce
2006/43 stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303
(...)”, con gli artt. 155 ss. T.U.F. (art. 24, comma 1°, l. comunitaria 2007).
È noto che la disciplina delle società quotate o di diritto speciale (come le bancarie) spesso rappresenta l’epifania di regole di diritto comune. Si tratta di una tecnica legislativa piuttosto diffusa, come si è accennato ne Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, Padova, 2008, p. 152, e ha evidenziato Montalenti, La rilevanza del gruppo nella disciplina delle
società quotate, in Tombari (a cura di), La società quotate dalla riforma del diritto societario alla legge risparmio, Torino, 2008, p. 17 ss. Più recentemente, con riferimento alla disciplina secondaria emanata da Consob e Banca d’Italia, v. Meruzzi, L’informativa endo-societaria nella
società per azioni, in questa rivista, 2010, p. 737 ss., in part. p. 745 s., per il quale “Banca d’Italia
e Consob, quali autorità regolative di settore, ribadiscono la loro tradizionale funzione di laboratorio di elaborazione e sperimentazione del diritto societario”.
( 16 ) Quando la disciplina legale, a seguito del d.lgs. 37/2004 e poi della l. risparmio (l.
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In base all’art. 13, comma 1°, d.lgs. 39/2010, infatti, salvo i primi revisori (o società di revisione) nominati nell’atto costitutivo, “l’assemblea, su
proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione
legale dei conti (...)” (enfasi nostra) (17).
L’organo di controllo, dunque, non si limita più, come avveniva sino
all’abrogazione dell’art. 2409quater c.c. per le società chiuse (e fino al d.lgs.
303/2006 per le società quotate), ad esprimere un “parere”, ma formula una
vera e propria proposta motivata all’assemblea.
Il rilievo, sul piano operativo, è stato fortemente sminuito dai primi
commenti, che hanno sottolineato come nei “fatti (...) siccome la negoziazione del corrispettivo da proporre all’assemblea per la relativa deliberazione rientra tra gli atti di gestione degli amministratori, la proposta motivata
del collegio sindacale « ratifica » una scelta che continua ad essere operata
dagli amministratori e trasmessa all’organo di controllo, che semplicemente la fa propria” (18).
262/2005), prevedeva che il collegio sindacale si limitasse a dare un parere sulla proposta
di affidamento dell’incarico alla società di revisione, il codice di autodisciplina (ed. 2006),
al criterio 8.C.3., lett. d contemplava, tra le attribuzioni del comitato per il controllo interno, che lo stesso “valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i
risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti”. Una attribuzione
che lo stesso codice, nel commento, consentiva di attribuire al collegio sindacale, purché
ciò fosse avvenuto “secondo modalità equivalenti che consentano al consiglio di amministrazione di trovare nei lavori del collegio sindacale, ad esso resi tempestivamente disponibili, adeguata disamina delle materie oggetto delle proprie responsabilità”. Cfr. anche
Annaratone, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati, cit., sub art. 19, in part. p. 193.
( 17 ) Nella dir. Ce 2006/43, art. 41, § 3 si richiedeva che la designazione del revisore avvenisse sulla base di una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e la
revisione contabile, che poteva essere composto, a discrezione degli Stati membri, dai componenti “non esecutivi dell’organo di amministrazione e/o dai membri dell’organo di controllo dell’ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall’assemblea generale
degli azionisti”. Era necessario, tuttavia, che almeno un membro del comitato fosse “indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile” (art. 41 § 1). La racc.
Ue 15 febbraio 2005, considerando 14 e l’all. I, art. 4 parlava, invece, di un comitato per la revisione contabile, costituito all’interno del c.d.a. (o del consiglio di sorveglianza) e composto
per lo più da “indipendenti” con funzione di vigilanza (anche) sulla società di revisione.
( 18 ) Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, cit., p. 533 ss., in part. p. 535. Cfr.,
inoltre, Guidi, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico della revisione, cit., in part. p. 1011 s., per il quale l’attività del collegio sindacale consisterebbe solo nel “recepimento della suddetta attività @i.e. ricerca di una o più società di revisione e delle relative informazioni in materia di adeguatezza tecnica e amministrativa, nda#
espletata dall’organo amministrativo da far confluire nella proposta motivata da presentare in
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In realtà, però, la motivazione dell’organo di controllo dovrebbe riguardare non tanto la sostanza economica della proposta, che comunque
dovrà essere riportata ai soci (19), quanto la professionalità e, soprattutto,
l’indipendenza, in concreto, del revisore (20). Una proposta obbligatoria, ma
non vincolante, che i soci non possono modificare, ma solo approvare o
meno (21).
assemblea ai soci, previa verifica da parte del collegio sindacale delle condizioni che rendono
possibile il conferimento dell’incarico ad uno o più revisori legali (...)”.
( 19 ) Così già Abriani, Mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali, cit., p. 2 dell’inserto, per il quale “la motivazione d’accompagnamento della proposta dell’organo di controllo dovrà incentrarsi sulla verifica dei requisiti dei revisori, e non sui preventivi, dato che la determinazione del compenso è di esclusiva competenza dell’assemblea”. Sul piano concreto,
peraltro, il compenso, seppur indirettamente, non sarà avulso dalle considerazioni del collegio. Infatti, la legge impone alla società di revisione di parametrare il corrispettivo per l’incarico di revisione legale “in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori” (art. 10, comma 10°, d.lgs. 39/2010). Pertanto il compenso deve rappresentare la sintesi monetaria dell’impegno in termini qualitativi e di mezzi che il revisore intende approntare per il servizio richiesto.
( 20 ) L’organo di controllo, dunque, dotato di requisiti di indipendenza, si fa carico di valutare altresì l’indipendenza (i.e. l’assenza di incompatibilità) del soggetto revisore al momento della nomina (art. 13 d.lgs. cit.) e durante l’intero mandato (anche ai fini della proposta
di revoca ex art. 13, comma 3°, d.lgs. cit.), avvalorando la determinazione già suggerita da
Quagliotti, La nomina dei sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza sostanziale, in
Aa.Vv., Il collegio sindacale, Milano, 2007, p. 35 ss., in part. p. 90 ss., il quale da ciò faceva derivare la conclusione che il collegio sindacale (o, meglio, i sindaci che lo compongono) “deve
possedere (perlomeno) lo stesso status d’indipendenza @del revisore#” (p. 93). V. inoltre, il
Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ed. 2006 dove, al criterio 10.C.5., si prevede che “Il
collegio sindacale vigila sull’indipendenza della società di revisione (...)”. Da ultima v. Sorci,
in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub
art. 13, in part. p. 152, ove ulteriori riferimenti, per la quale la proposta “presuppone (ma non
necessariamente esplicita) una previa verifica dell’indipendenza, dell’idoneità tecnica del
soggetto proposto, nonché della completezza del piano di revisione e dell’organizzazione del
revisore o della società di revisione”. Di ciò è consapevole Giudici, La nuova disciplina della
revisione legale, cit., p. 533 ss., in part. p. 535, per il quale la proposta motivata all’organo di
controllo “intenderebbe definitivamente recidere il legame tra i controllori (contabili) e i
controllati (gli amministratori)”, ma, secondo l’a. cit., in concreto l’impatto pratico sarà assai
limitato. Secondo Guidi, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del
nuovo testo unico della revisione, cit., p. 1011, si “può quindi affermare che il nuovo procedimento introdotto dall’art. 13 del nuovo T.U. revisione, contempera le due opposte esigenze
di snellimento del procedimento di nomina e di tutela dell’indipendenza del revisore attraverso il conferimento del potere di impulso ad un organo già di per sé indipendente e il contemporaneo affidamento al Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero alla Consob del
controllo in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca”.
( 21 ) Cfr., in argomento, Abriani, Mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali, cit., p.
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È pur vero che, per le società quotate, l’attuale testo dell’art. 146 Reg.
emitt. (tutt’ora in vigore, arg. ex art. 42, comma 2°, d.lgs. 39/2010), attuativo
dell’allora vigente art. 159, comma 1°, T.U.F., non prevede che nei contenuti della motivazione della proposta dell’organo di controllo, né in genere
sulla documentazione da inviare alla Consob, sia prevista un’analisi dell’indipendenza del revisore (22), ma è altrettanto vero che l’indipendenza
del revisore è una caratteristica tecnica al pari della professionalità, ed è oggetto di un monitoraggio periodico (23). L’innovazione normativa, oltre agli
interessanti risvolti sugli assetti della governance su cui ci si soffermerà (24),
va letta anche alla luce del fatto che i sindaci acquistano, soprattutto a partire dalla riforma del diritto societario del 2003, una connotazione diversa
rispetto a quella tradizionalmente riconosciuta loro dal codice del 1942,
contrapponendosi agli amministratori ed assumendo un ruolo di “filtro
tecnico” tra i gestori e i soci (25).
Questo nuovo dovere per i sindaci di s.p.a. non quotate non è assistito,
diversamente da quanto accadeva per le società quotate (art. 159, comma
2 dell’inserto, per il quale una “volta formulate queste proposte, l’assemblea dovrà limitarsi
ad accogliere (o respingere) la proposta, oppure a scegliere nell’ambito delle “candidature”
presentate dall’organo di controllo”. Analoga affermazione si ritrova nella Circolare 17/2010
del 14 aprile 2010 del CNDCEC, Le modificazioni al codice civile apportate dal D.Lgs. 39/2010:
analisi delle fattispecie di più immediata applicazione. Cfr., inoltre, Salafia, Il conferimento
dell’incarico di revisione, la revoca e le dimissioni, cit., p. 5 ss., in part. p. 6 s., che rileva come la
mancata adesione dei soci alla proposta dei sindaci “apre una fase dialettica, che può svolgersi
anche nel corso della riunione per approdare ad una scelta condivisa interorganica (...)
L’eventuale insanabilità del contrasto potrebbe condurre ad una situazione di crisi, che potrebbe anche essere, forse, configurata come causa di scioglimento della società in presenza
di un ostacolo, quale l’assenza del necessario controllo contabile, al suo funzionamento. Si
potrebbe anche non escludere la revoca dei sindaci ove l’assemblea reputasse che la discordia
fosse stata provocata da posizioni prevaricatrici dei sindaci”.
( 22 ) Come, invece, si prevedeva nelle precedenti formulazioni anteriori all’emanazione
della l. risparmio e al relativo decreto correttivo.
( 23 ) Per gli enti di interesse pubblico, fermo quanto si è osservato supra nota 20, l’art. 19
del d.lgs. 39/2010 prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigili, tra l’altro, sull’indipendenza del revisore. Ora, considerato che nel sistema tradizionale di
amministrazione e controllo tale comitato si identifica, come si vedrà (infra § 8), con il collegio sindacale, è difficile pensare che ciò che dovrà costituire oggetto di vigilanza nel corso del
rapporto non debba anche essere valutato al tempo in cui il collegio sindacale deve formulare
la proposta di nomina del revisore.
( 24 ) V. infra §§ 7-8.
( 25 ) Si allude al potere/dovere per i sindaci di denunciare le gravi irregolarità (art. 2409
c.c.) e di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393 c.c.). Profili su cui ci si è già soffermati, nel nostro Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, cit., p. 317 ss. e p. 325 ss.
SAGGI
551
1°, T.U.F., vecchio testo, ma v. ora il nuovo testo dell’art. 159, comma 1°,
T.U.F.) (26), da specifici rimedi organizzativi per il caso di inadempimento (27).
Un secondo profilo di rilievo attiene alla revoca del revisore, dove si richiede il parere dell’organo di controllo oltre alla sussistenza della giusta
causa di revoca (art. 13, comma 3°, d.lgs. 39/2010) (28).
Anche in questo caso si uniforma la disciplina delle s.p.a. aperte e
chiuse, trasferendo al diritto comune la regola già sperimentata in passato
per le società quotate (29).
Per le società non quotate si deve anche registrare l’integrale abrogazione dell’art. 2409quater c.c. (art. 37, comma 9°, d.lgs. 39/2010) che già prevedeva, al comma 3°, il “parere” (30), ma che richiedeva altresì l’approvazione del tribunale della delibera di revoca. In questo modo si finisce con il ridurre le tutele alla stabilità e, quindi, all’indipendenza del revisore (31).
( 26 ) In argomento v. anche le osservazioni contenute nel documento di consultazione
del Dipartimento del Tesoro, 2008 (p. 26) per il quale potrebbe “essere dubbia la compatibilità con la direttiva del potere di conferimento d’ufficio dell’incarico da parte della Consob, in
caso di inerzia della società. Questo intervento dell’autorità di vigilanza nel sistema è molto
forte e si potrebbe valutare la sua soppressione. Nel caso in cui una società di interesse pubblico rimanga senza revisore si potrebbero prevedere adeguate comunicazioni al mercato e
alla Consob per informare della situazione e delle ragioni che l’hanno determinata”. Peraltro,
anticipando più ampie considerazioni che si svolgeranno in seguito (infra § 5), in questo contesto, emerge la singolarità della disposizione contenuta nell’attuale ultimo comma dell’art.
2477 c.c., che consente, nelle s.r.l., di procedere alla nomina giudiziale del collegio sindacale
(ora, a seguito del d.l. 5/2012 conv. con l. 135/2012, dell’“organo di controllo”), al quale, di regola, spettano compiti di revisione legale. Da ultima, Colaiori, in N. de Luca (a cura di), La
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 40, in part. p. 296 s.
( 27 ) Lo sottolinea Sorci, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e
dei conti consolidati, cit., sub art. 13, in part. p. 152.
( 28 ) Cfr. Guidi, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico della revisione, cit., in part. p. 1003 ss.
( 29 ) Corre precisare che il comma 2° dell’art. 159 T.U.F. (oggi abrogato) prevedeva, nella
formulazione del correttivo “Pinza” (d.lgs. 303/2006), che la revoca dell’incarico di revisione,
simmetricamente alla nomina (art. 159, comma 1°, T.U.F.), fosse deciso dall’assemblea “su
proposta motivata dell’organo di controllo”. In giurisprudenza con riferimento alla disciplina
anteriore alla l. risparmio, v. Trib. Novara, 26 novembre 2003, in Giur. comm., 2004, II, p. 414
ss., nota di C.E. Salodini, Il parere del collegio sindacale in merito alla revoca dell’incarico di
revisione contabile nelle società quotate.
( 30 ) Cfr. C. Sasso, in Maffei Alberti (a cura di), Comm. breve al Dir. delle soc., Padova,
2010, sub 2409quater, dove si commenta l’art. 13 d.lgs. 39/2010, in part. p. 794 s.
( 31 ) Seppur con riguardo ai sindaci, si è osservato che l’approvazione della delibera di revoca da parte del tribunale è “manifestamente funzionale a presidiare l’indipendenza dei
controllori da chi li ha reclutati (e cioè dalla stessa compagine sociale deliberante in assem-
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CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
La nuova disciplina della revoca del revisore (ma anche quella della
mancata nomina nelle società quotate e in talune di diritto speciale (32)) si
spiega alla luce di una rinnovata politica del diritto fondata sull’abbandono
delle tutele della “stabilità reale rafforzata”, come la definisce Paolo Spada
con riguardo ai sindaci (33), a favore della valorizzazione dei doveri informativi e di motivazione (34).
blea) e che pure recluta gli amministratori l’operato dei quali è materia di controllo di legalità
e di vigilanza” (Spada, Diritto commerciale, II, Elementi, Padova, 2006, p. 46). Una forma di
garanzia per l’indipendenza del controllore dai soci (di comando) che l’ordinamento oggi riconosce solo per i sindaci (art. 2400, comma 2°, c.c.). Cfr. Galgano-Genghini, Il nuovo diritto societario, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da Galgano, XXIX, Padova, 2006,
in part. p. 503 ss. Non a caso nelle Osservazioni al documento di consultazione del Dipartimento del Tesoro sull’attuazione della dir. Ce 2006/43, predisposte dal CNDCEC, 28 maggio
2008, p. 34, si riteneva comunque che la necessità di una giusta causa per la delibera di revoca
e l’approvazione della stessa con decreto del tribunale fossero compatibili con la direttiva che
“regola gli aspetti minimali della revisione legale dei conti” e coerente con il “complesso sistema di pesi e contrappesi che cercano di limitare la discrezionalità della società il cui bilancio è sottoposto a revisione, ad evidente tutela dell’indipendenza del revisore”. In generale
sulla complessa questione dell’indipendenza del revisore cfr. da ultima, anche per i riferimenti, C. Tedeschi, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., p. 771 ss., in part. p. 775 ss.
( 32 ) Cfr. al riguardo gli artt. 51, comma 1°bis, T.U.B. per le banche, l’art. 159, comma 1°,
T.U.F., per le società quotate (applicabile anche alle sim, alle sgr e alle sicav ex art. 9 T.U.F.,
nuovo testo), l’art. 190, comma 5°bis lett. a e 5°ter, cod. ass. priv. In argomento v. Salafia, Il
conferimento dell’incarico di revisione, la revoca e le dimissioni, cit., p. 5 ss.
( 33 ) Cfr. Spada, Diritto commerciale, II, Elementi, cit., p. 46.
( 34 ) Infatti l’art. 13, comma 7°, d.lgs. 39/2010 prevede che, in caso di revoca del revisore,
la “società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa
agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
hanno determinate” (enfasi nostre). Inoltre, ai sensi dell’art. 24, lett. c, d.lgs. 39/2010, la revoca, avente, in tal caso, natura sanzionatoria, può essere disposta anche dal Ministero dell’economia e delle finanze e, quando si tratta di enti di interesse pubblico, dalla Consob (art. 26
lett. b, d. cit.), mediante un provvedimento motivato debitamente pubblicato (art. 25, comma
1 e, rispettivamente, 3, d.lgs. 39/2010).
Per le società bancarie il novellato art. 51, comma 1°bis, T.U.B. prevede che la banca comunichi alla Banca d’Italia tutti gli eventi relativi al rapporto tra società e revisore (nomina,
mancata nomina, risoluzione del rapporto e dimissioni del revisore) e, riguardo alla revoca,
replicando il citato art. 13, comma 7°, d.lgs. 39/2010, si precisa che dovranno essere fornite
“adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata” (lett. d, enfasi nostre). In
termini sostanzialmente analoghi si esprime per le assicurazioni l’art. 190 del Codice delle assicurazioni, al comma 5°bis. Su questi temi v. anche Colaiori, in N. de Luca (a cura di), La
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 39, in part. p. 290 ss., non-
SAGGI
553
Quindi, sia nel momento della nomina sia, per l’affievolirsi delle tutele
(reali), nel momento della revoca del revisore, si coglie, nelle società non
quotate (35), un rafforzamento del ruolo del collegio sindacale attraverso la
enucleazione di maggiori doveri (e la definizione delle modalità di svolgimento dell’incarico) e, quindi, di responsabilità.
4. – Circa i requisiti per la nomina a sindaco di s.p.a., sul piano formale,
la disciplina della revisione legale ha apportato solo alcune modifiche lessicali agli artt. 2397 e 2399 c.c. Anzi, l’abrogazione dell’art. 2409quinquies c.c.
ha risolto alcuni dubbi interpretativi affiorati nell’immediatezza del suo inserimento nel codice civile (36).
In realtà, però, sul piano sostanziale, nelle disposizioni citate si ritrovano dei rinvii alla disciplina della revisione legale dei conti ed in particolare
ché, per i poteri di intervento “a valenza mobile” della Consob, Capriglione, La vigilanza
sull’attività dei revisori legali dei conti, cit., in part. p. 722. Per ulteriori considerazioni v. anche
infra §§ 7-8.
( 35 ) Nelle società quotate si è assistito tra il 2005 e il 2010 ad un continuo alternarsi di pesi e contrappesi: con la legge risparmio si richiedeva che la revoca assembleare dell’incarico di
revisione fosse accompagnata solo dalla giusta causa e dal parere dell’organo di controllo,
mentre il decreto Pinza (d.lgs. 303/2006) introduceva la necessaria proposta dell’organo di
controllo in luogo del semplice parere (art. 159, comma 2°, T.U.F., oggi abrogato). La stessa
Consob poteva attribuire d’ufficio l’incarico (art. 159, comma 1, T.U.F.) e revocarlo anche per
violazione delle regole sull’incompatibilità (art. 159, comma 6°, T.U.F.), mentre oggi potrà intervenire, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, anche
revocando l’incarico (art. 26, lett. b e, con riferimento all’indipendenza, art. 26, comma 2°, d.lgs. 39/2010), ma non ha poteri ufficiosi di attribuzione dell’incarico.
( 36 ) Cfr., in argomento, Rigotti, in Collegio sindacale. Controllo contabile, Commentario
alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2005, sub
art. 2399, p. 118 ss., ove si pone particolare attenzione all’incompatibilità a ricoprire la carica
di sindaco e revisore nell’ambito dello stesso gruppo (fattispecie che oggi dovrebbe risolversi
alla luce dell’art. 10 d.lgs. 39/2010), ma v. amplius Sasso, in Maffei Alberti (a cura di), Il
nuovo diritto delle società, Padova, 2005, sub art. 2409quinquies, p. 1064 ss.; Maggiolino, sub
art. 2409quinquies, in Collegio sindacale. Controllo contabile, Commentario alla riforma delle
società diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2005, p. 495 ss.; Fortunato,
sub 2409quinquies, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 833 ss. Cfr., inoltre, il Parere del 7 gennaio 2009 reso dal CNDCEC al
Consiglio dell’Ordine di Genova su Incompatibilità sindaco/revisore ex art. 2409quinquies
c.c.; Stagno d’Alcontres, Parere in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità per
l’esercizio del controllo contabile, indirizzato al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, 21 giugno 2005. Sull’abrogazione dell’art. 2409quinquies c.c. v. Bertolotti, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 10, in
part. p. 130 s.; C. Sasso, in Maffei Alberti (a cura di), Comm. breve al Dir. delle società, sub
art. 2409quinquies, dove si commentano gli artt. 10 e 17 d.lgs. 39/2010, p. 798 ss.
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CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
alle regole i) sull’accesso alla professione e ii) sulla conservazione dello status; rinvii che finiscono per avere, per esempio in materia di indipendenza,
risvolti applicativi importanti per i sindaci nominati nei collegi perché revisori legali (37).
Per quanto riguarda l’accesso alla professione, un tratto decisivo è rivestito (oltre che dalla deontologia) dall’indipendenza, da sempre perno sul
quale ruota la disciplina della revisione (38), che diventa anche materia di
esame (cfr. art. 4 lett. i d.lgs. 39/2010) (39).
Inoltre si distingue, anche sul piano normativo, l’indipendenza (artt.
10 e 17 d.lgs. 39/2010) (40) o, meglio, il dovere di agire in modo indipen-
( 37 ) In argomento v. G. D’Agostino-Marcello, L’indipendenza del sindaco con incarico
di revisiore legale dei conti nelle società chiuse, in Società, 2011, p. 172 ss., in part. p. 174, nota
14, dove, a loro conforto, richiamano Rigotti, Collegio sindacale. Controllo contabile, cit., sub
artt. 2399, p. 81. Inoltre, l’art. 2399, comma 2°, c.c. prevede che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali (così dopo la novella del 2010) è causa di decadenza. È
chiaro dunque che il riferimento adesso diventa all’art. 24 del d.lgs. 39/2010. Rimangono inalterati i termini del dibattito intorno alla decadenza del sindaco cancellato dal registro, ma in
possesso di altri requisiti professionali per poter conservare la carica. Cfr. per tutti Rigotti, in
Collegio sindacale. Controllo contabile, cit., sub art. 2399, p. 126 ss. La questione si pone in termini differenti nel caso in cui l’organo sia monocratico, come oggi potrebbe avvenire nelle
s.r.l. Sul testo dell’art. 2477 c.c. come modificato dal d.l. 5/2012 v. Irrera-Catalano, Travagli
legislativi sul sindaco monocratico per le S.p.A. e le S.r.l., in Nuovo dir. soc., 5/2012, p. 9 ss., in
part. p. 15 ss. V., inoltre, Fiengo, L’organo di controllo facoltativo nella s.r.l. alla luce della l.
35/2012, in Giur. comm., 2012, I, p. 741 ss; Masturzi, Prime osservazioni sul controllo interno
nelle s.r.l., in Giur. comm., 2012, II, p. 766 ss.; Demuro, Collegio sindacale e sindaco unico tra
novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni, in Giur. comm., 2012, I, p. 590 ss., in
part. p. 616 ss.
( 38 ) Cfr., per il sempre maggior rilievo attribuito all’indipendenza dalle istituzioni comunitarie e statunitensi, Irace, in Nigro-Santoro (a cura di), La tutela del risparmio, Torino,
2007, sub art. 18 (A-C), p. 330 ss. Cfr., inoltre, Relazione finale del 27 settembre 2002 (in part.
p. 4 ss.) della Commissione di Studio per la trasparenza delle società quotate, presieduta da
Galgano, nonché il Code of Ethics for Professional Accountants dell’IFAC e la Initial Recommendations della FEE (Federationdes Experts Comptables Europeens), Statutory Audit Independence and Objectivity Common Core of Principles For the Guidance of the European Profession (July 1998). In ambito comunitario, la centralità dell’indipendenza nella disciplina della
revisione è testimoniata anche dal Libro Verde della Commissione, La politica in materia di
revisione contabile: gli insegnamenti della crisi, Bruxelles, del 13 ottobre 2010 COM(2010) 561,
su cui v. Strampelli, La revisione contabile nell’Unione europea: un’indagine della Commissione, in Riv. soc., 2010, p. 1363 ss.
( 39 ) Per un accenno v. Bauco, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 4, in part. p. 116.
( 40 ) Sul piano letterale dalle rubriche degli artt. 10 e 17 d.lgs. cit. sembrerebbe emergere
una contrapposizione tra l’indipendenza e l’obiettività, su cui si sofferma Bertolotti, in de
SAGGI
555
dente come fattispecie generatrice di doveri di comportamento (art. 10,
comma 1, d.lgs. 39/2010) (41), dalla deontologia (art. 9 d.lgs. 39/2010) (42).
A tal proposito, va posta l’attenzione su due aspetti: i) viene fissato un
parametro che “misura” l’indipendenza, la quale diventa un requisito di relazione il cui significato va colto di volta in volta; ii) viene data una valenza
legislativa ai principi deontologici.
Il primo è legato all’introduzione di uno standard direttamente ricavato dalla dir. 43/2006: la sussistenza di rapporti dai quali “un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del
revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa” (art.
10, comma 2°, d.lgs. cit.) (43).
La formulazione linguistica potrebbe far pensare che un comportamento non sia di per sé lesivo dell’indipendenza, né sia possibile fissare a
priori una misura in cui quel comportamento sia sempre lesivo dell’indipendenza; in altre parole sussisterebbe una “soglia di tolleranza”, da determinare in relazione allo standard del terzo informato obiettivo e ragione-
Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 10, in
part. p. 128 ss. Al riguardo cfr. anche il codice deontologico dell’ODCEC, approvato il 9 aprile
2008 aggiornato al 1 settembre 2010, dove sono previste distinte disposizioni: art. 7 (Obiettività) e art. 9 (Indipendenza). Codice che, ai fini della definizione dell’indipendenza, opera un
rinvio al Code of Ethics for Professional Accountants dell’IFAC (art. 9, comma 3). V. ora anche
le Norme di comportamento del collegio sindacale, approvate dal CNDCEC, 15 dicembre 2010,
Norma 1.4.
( 41 ) Si tratta, cioè, di una clausola generale che connota un attributo fondamentale del
controllore. Cfr. Tantini, L’indipendenza dei sindaci, Padova, 2010, p. 17 ss., il quale (p. 71 ss.,
ove riferimenti anche giurisprudenziali) critica il criterio suggerito dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti-Consiglio nazionale dei ragionieri (CNDC-CNR), che ha ritenuto pregiudicata l’indipendenza del revisore (o meglio si verifichi una dipendenza finanziaria) quando i compensi erogati dal medesimo cliente per l’attività prestata (per l’attività di revisione e
non) superi il “15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o
associato”. Cfr. la circolare 1/2005, seduta del 25-26 gennaio 2005, L’indipendenza del sindaco
e/o del revisore contabile, che interpreta, in modo assai poco convincente, la racc. Ce 02/590
del 16/5/2002. Sottolineano l’importanza di una definizione di una soglia percentuale alla luce della nuova disciplina del d.lgs. 39/2010 e del principio di revisione n. 100, Lugano-Cappellini, Revisori a prova di conflitti, in Il Sole24Ore, 15 maggio, 2010, p. 29. Il tema è ripreso
nelle Norme di comportamento del collegio sindacale, approvate dal CNDCEC, 15 dicembre
2010, Norma 1.4.
( 42 ) Un profilo che sembra non particolarmente limpido nelle considerazioni esposte
nel documento di consultazione pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel 2008, p. 38 s.
( 43 ) Per riferimenti sia consentito il rinvio a Caprara, La clausola generale dell’indipendenza: nozione e declinazioni operative, in Meruzzi-Tantini (a cura di), Le clausole generali
nel diritto societario, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da Galgano, LXI, Padova,
2011, p. 293 ss., in part. p. 322 e note ivi.
556
CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
vole, in cui l’indipendenza potrebbe essere messa in pericolo ma, nello
specifico caso, non compromessa (44).
In realtà, però, lo standard solo apparentemente introduce una valutazione di tipo quantitativo, poiché esso impone di considerare se, in concreto, la condizione in cui si trova ad operare il soggetto gli consente di agire
come indipendente: si passa, dunque, da una condizione meramente interna dell’animo del soggetto che si afferma indipendente, all’apprezzamento
sociale del suo comportamento come indipendente (45), e lo si fa attraverso
la valorizzazione dell’informazione (46).
( 44 ) Se si accede a questa lettura si dovrebbe affermare il superamento di quell’orientamento più radicale, emerso nella recente dottrina, per il quale l’indipendenza “non risulta suscettibile di misurazione, potendo solo affermare la sua presenza o la sua assenza in capo ad
un soggetto”. Così Quagliotti, La nomina dei sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza
sostanziale, cit., p. 35 ss., in part. p. 46. Nella stessa direzione v. recentemente anche Tantini,
L’indipendenza dei sindaci, cit., p. 42 s., dove al rilievo esterno dell’indipendenza (c.d. reputazionale) contrappone (e lo fa precedere) un profilo interno, uno “status mentale della persona”: una qualità che “c’è o non c’è a prescindere da altre considerazioni, e costituisce il sostrato del soggetto chiamato ad agire in modo indipendente”.
( 45 ) Con diretto riferimento alla nuova disciplina della revisione legale v. Bertolotti, in
N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art.
10, in part. p. 135 s., per il quale si opta “non tanto per una tutela sostanziale dell’indipendenza, quanto piuttosto per una tutela dell’apparenza dell’indipendenza (...)”.
( 46 ) Cfr. Tantini, L’indipendenza dei sindaci, cit., p. 17 ss., ma sia consentito anche il
rinvio a Caprara, La clausola generale dell’indipendenza: nozione e declinazioni operative,
cit., in part. p. 316 ss. Un percorso che la giurisprudenza e la dottrina hanno già seguito
analizzando la funzione informativa del bilancio. Cfr., anche per i riferimenti, Butturini,
L’impugnazione del bilancio d’esercizio, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da
Galgano, XLIV, Padova, 2007, p. 1 ss. La centralità dell’informazione fa venir meno le tradizionali guarentigie dell’indipendenza, quali l’oggetto sociale esclusivo per le società di
revisione (sulla scarsa tenuta pratica del limite dell’oggetto sociale v. già Di Sabato, Sul
“controllo di legge dei documenti contabili”, in Riv. dir. impr., 1992, p. 585), spostando l’attenzione sul concetto di “rete” e sui doveri di comunicazione circa i rapporti tra gli aderenti ad essa. In argomento cfr. Galgano, L’indipendenza dei revisori contabili, in questa
rivista, 2008, p. 475 ss., in part. p. 479 ss.; Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, cit., p. 533 ss., in part. p. 534. L’estensione della “rete”, definita dall’art. 1 lett. l), d.lgs.
39/2010, sarà oggetto di un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob (art. 10, comma 13, d.lgs. 2010). Fino ad allora (arg. ex art. 43, comma 2°, d.lgs. 39/2010) un utile riferimento sarà offerto dall’art. 149bis Reg. emitt. che, come si legge
nel documento di consultazione emanato dalla Consob il 7 febbraio 2007, “riprende le indicazioni necessarie ad identificare la rete già presenti nell’art. 160, comma 1°bis, T.U. e
ne fornisce una definizione completa indicando i criteri per stabilire l’appartenenza di una
entità alla rete. Tali criteri sono stati individuati tenendo conto della definizione di rete
indicata dalla dir. Ce 43/2006”. In argomento v. anche Crescentino, Le disposizioni del
SAGGI
557
Nella seconda direzione, sul piano della tecnica legislativa, nel d.lgs.
39/2010 si assiste, all’interno di un differente rapporto tra “politica” e “tecnica” che vede il prevalere della prima sulla seconda (47), tanto per le norme
deontologiche, quanto per i princìpi di indipendenza, ad una pubblicizzazione di regole private o, meglio, all’attribuzione del carattere pubblico a
regole sviluppate in sede privata (48).
Riguardo le regole deontologiche, in particolare, si rileva un dovere di
osservanza delle stesse i cui princìpi saranno elaborati dagli “ordini professionali e approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob” (art. 9, comma 1°, d.lgs. 39/2010). Così facendo si
elimina in radice il dubbio sul carattere giuridico della norma deontologica (49) o, per meglio dire, la regola deontologica può non essere più la fonte
(o l’unica fonte) del dovere di cui si richiede l’osservanza.
Per l’indipendenza che, come si è osservato, non è una mera regola
deontologica, si è tracciato un sentiero analogo. Infatti, l’art. 10, comma
12°, d.lgs. 39/2010 fissa l’obbligo di rispettare “i principi di indipendenza e
obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati
dal Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Consob” (50); principi
regolamento emittenti in materia di revisione contabile, in Martorano-V. De Luca, Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, 2009, p. 179 ss., in part. p. 201 ss.
( 47 ) Per stimolanti spunti al riguardo v. Capriglione, La vigilanza sull’attività dei revisori
legali dei conti, cit., p. 709 ss., che, nella sua analisi, “ritiene che costituisca un ineludibile criterio guida ai fini di un compiuto inquadramento della materia in esame il riferimento alle
profonde trasformazioni (in atto) dell’apparato organizzativo pubblico (...)” ed, in particolare,
“la tendenza (...) verso uno « statalismo di nuova maniera », che riporta nelle sedi della politica scelte e valutazioni di natura eminentemente tecnica” (p. 711).
( 48 ) Sul tema, recentemente, Fortunato, I principi contabili internazionali e le fonti del
diritto (pluralismo giuridico, diritto riflessivo e ‘governance’ nel modello europeo), in Giur.
comm., 2010, I, p. 5 ss.; Libertini, Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione, in Riv. dir. comm., 2008, I, p. 599 ss., in part. p. 604 ss.; G. Scognamiglio, La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e il sistema delle fonti del diritto contabile, in
IAS/IFRS-La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007, p. 29 ss.; Denozza, Il “ritorno” delle fonti private nella produzione del diritto commerciale attuale, in S. RossiStorti (a cura di), Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive, atti del convegno di Como, 18-19 ottobre 2007, Varese, 2009, p. 53 ss. V., inoltre, Angelici, La lex mercatoria e il problema dei codici di commercio, in Giur. comm., 2010, I, p. 361 ss.
( 49 ) Sulla questione, da ultimo, Galgano, Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici, in questa rivista, 2011, p. 287 ss.
( 50 ) In passato non sono mancate occasioni in cui la Consob ha “recepito” regole deon-
558
CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
elaborati secondo modalità stabilite mediante una “convenzione” tra Ministero e gli ordini e le associazioni professionali interessate, e comunque nel
rispetto dei princìpi emanati dagli organismi internazionali (art. 12 d.lgs.
39/2010) (51).
5. – La nuova disciplina della revisione legale definisce un diverso perimetro entro cui è possibile attribuire ai sindaci il controllo legale dei conti (52).
La revisione potrà essere ancora attribuita al collegio sindacale nelle
società per azioni ai sensi dell’art. 2409bis c.c., laddove i) sia previsto dallo
statuto e ii) si tratti di società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. In tal caso il collegio sindacale dovrà essere costituito da
revisori legali iscritti nell’apposito registro e la relazione ex art. 2429 c.c. dovrà avere un preciso contenuto (53).
tologiche come è accaduto, ad es., con la delibera n. 15665/2006 in merito all’“adozione” dei
principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e
dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali e recentemente formalizzata dal
comma 2°, lett. a, dell’art. 162 T.U.F. come novellato dalla legge risparmio.
( 51 ) La convenzione dovrà operare in una duplice direzione: orizzontale (o interna) nel
rapporto con gli Ordini e verticale (o esterna) nella relazione tra l’ordinamento domestico e i
principi elaborati in sede internazionale. L’indipendenza è poi oggetto di verifica periodica
nell’ambito del controllo di qualità, come si evidenzierà infra § 8.
( 52 ) Spada, Diritto commerciale, II, Elementi, cit., p. 47, rileva come nel “momento in cui
il controllo contabile è stato estraniato per la società per azioni di diritto comune (2409.II c.c.)
(...) il ruolo dell’ufficio in esame @il collegio sindacale# è, comunque, divenuto sfuggente non
solo nei fatti ma anche nei testi che ne conformano le competenze”.
( 53 ) Con riguardo al contenuto della relazione dei sindaci, va rilevata l’abrogazione
del secondo periodo del secondo comma che prescriveva ai sindaci, quando erano loro attribuiti anche compiti di revisione contabile, di predisporre la relazione anche in conformità all’art. 2409ter c.c. (oggi abrogato). Pertanto, se il collegio avrà anche compiti di revisione legale, dovrà integrare la sua relazione con quanto prevede l’art. 14 d.lgs. 39/2010.
Inoltre, se il collegio sindacale svolge anche la revisione legale, è soggetto all’obbligo di
conservare i “documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti
(...) per 10 anni dalla data della relazione di revisione” (art. 14, comma 6°, d.lgs. 39/2010).
In argomento v. Assonime, Circolare n. 16/2010 del 3 maggio 2010, in Riv. soc., 2010, p.
885 ss., in part. p. 923 ss. Non è stata accolta, invece, la proposta del Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che riteneva “opportuno prevedere che la relazione del soggetto incaricato della funzione di controllo contabile, se diverso dal collegio sindacale, @fosse# comunicata a quest’ultimo almeno venti giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discutere il bilancio”. Così le Osservazioni al documento di
consultazione del Dipartimento del Tesoro sull’attuazione della dir. Ce 2006/43, predisposte dal CNDCEC in 28 maggio 2008, p. 25. Peraltro si trattava di formalizzare una prassi
già ampiamente diffusa, come si ricava, ancorché superato dai recenti interventi normati-
SAGGI
559
Sparisce, ma solo apparentemente, la limitazione che, nella precedente edizione dell’art. 2409bis, comma 3°, c.c., voleva sempre esclusa l’attribuibilità di compiti di revisione legale ai sindaci di società aperte. Infatti, il
nuovo testo dell’art. 2409bis c.c. va letto in combinato con l’art. 16, comma
2°, d.lgs. 39/2010 che, negli enti di interesse pubblico, nelle società da essi
controllate, in quelle che li controllano e in quelle sottoposte con questi a
comune controllo, vieta che la revisione legale sia attribuita al collegio sindacale (54).
Peraltro tale regola non è inderogabile in quanto la Consob, d’intesa
con la Banca d’Italia e l’Isvap, potrà individuare “con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo” da parte di società di
interesse pubblico, “che non rivestono significativa rilevanza nell’ambito del
gruppo” in cui la revisione legale potrà essere esercitata dal collegio sindacale (art. 16, comma 3°, d.lgs. 39/2010, ma v. già artt. 165 T.U.F e 151 ss.
Reg. emitt.) (55).
L’ambito entro cui i sindaci potranno occuparsi della revisione legale,
però, salva forse una particolare ipotesi (56), si riduce.
Infatti, il nuovo art. 2447ter, comma 1° lett. f, c.c. (art. 37, comma 22°,
d.lgs. 39/2010) impone la nomina del revisore “per la revisione dei conti
dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale”
anche in assenza, quindi, di emissione di titoli sul patrimonio diffusi tra il
vi, dal Documento di ricerca n. 60 dell’ASSIREVI, Richiesta di informazione da parte del
collegio sindacale alla società di revisione sul procedimento revisionale da essa svolto nel caso di revisione contabile prevista da leggi (Gennaio 1998).
( 54 ) Contra, con riferimento alle società c.d. diffuse, che pure sono enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 39/2010, sembrerebbe Bertolotti, in Cagnasso, Panzani (a
cura di), Le nuove s.p.a., Bologna, 2010, p. 861 ss., in part. p. 972, dove si osserva che tra le “società possibili destinatarie della disposizione @2409, comma 2°, nuovo testo, che delimita i casi in cui è possibile affidare la revisione legale al collegio sindacale# vi sono, evidentemente,
anche quelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alle quali la norma
non fa più alcun specifico cenno”.
( 55 ) Una specifica applicazione potrebbe riguardare, ad esempio, le banche di credito
cooperativo (su cui v. infra § 6). Cfr. Calaiori, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale
dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 39, in part. p. 291.
( 56 ) Ci si riferisce ai doveri in capo ai sindaci di taluni enti di interesse pubblico in caso di
aumento del capitale sociale. Infatti per le sim e le sgr si applicherà, se non sono quotate, la
disciplina di diritto comune (non il T.U.F.). Così, in caso di aumento di capitale sociale, il
nuovo art. 9 T.U.F., diversamente da quanto accadeva nella formulazione anteriore al d.lgs.
39/2010, non prevedendo alcun richiamo all’art. 158 T.U.F., di fatto attribuisce al collegio
sindacale la redazione del parere sulla congruità del prezzo di emissione in caso di esclusione
o limitazione del diritto di opzione. Cfr. Colaiori, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 40, in part. p. 295.
560
CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali, come, invece, si richiedeva nel testo anteriore. Peraltro questa disposizione
finisce per ampliare l’ambito in cui si esplica il potere (eccezionale) di nomina (e quindi di revoca) del revisore da parte degli amministratori (57),
senza far luce sulla ulteriore questione della necessaria proposta dei sindaci. Non è chiaro, cioè se gli amministratori possano liberamente indicare il
revisore o sia necessaria la proposta dei sindaci. La soluzione positiva sembra imporsi ogni volta che lo statuto attribuisca la competenza per l’adozione della delibera all’assemblea (art. 2447ter, comma 2°, c.c.) (58), ma non
sembrano ricorrere particolari ostacoli anche nel caso in cui sia il cda a deliberare la costituzione del patrimonio. Infatti, la legittimazione dei sindaci
a proporre la nomina del revisore non sembra dettata da una norma eccezionale, né nel caso previsto dall’art. 2447ter c.c. si realizzerebbe un’indebita interferenza nei poteri gestori degli amministratori, ai quali spetta comunque la decisione di costituire o meno il patrimonio destinato e la sua
struttura (59).
Ulteriori novità sono da registrare nella disciplina dei controlli nella
s.r.l. (60), anche a seguito delle varie novelle intervenute tra il novembre
2011 e i primi mesi del 2012 (61) che, già nelle prime letture seguite alla ri-
( 57 ) Cfr. Maffei Alberti, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società,
Padova, 2005, sub art. 2447bis ss., p. 1671 ss., in part. p. 1686 s.; Sasso, in Maffei Alberti (a
cura di), Comm. breve al Dir. delle soc., sub 2409quater, cit., dove si commenta l’art. 13 d.lgs.
39/2010, in part. p. 790 s.
( 58 ) A cui si aggiungono, per le quotate, i doveri informativi preassembleari previsti dagli
artt. 70bis e 90bis Reg. emitt.
( 59 ) Probabilmente, se l’intento del legislatore domestico era quello di recidere il legame
tra i gestori e i revisori (Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, cit., p. 533 ss., in
part. p. 535), questa soluzione si impone con maggior forza proprio nel caso ex art. 2447ter c.c.
Non sembra richiedere la proposta dei sindaci Sasso, in Maffei Alberti (a cura di), Comm.
breve al Dir. delle soc., cit., in part. p. 790 s.
( 60 ) In argomento v. Busani, Il collegio sindacale della s.r.l. dopo la riforma della revisione
legale dei conti, cit., p. 17 ss.; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il c.c.
Comm. fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2010, sub art. 2477, p. 1139 ss.
( 61 ) Si allude alla l. n. 183 del 12 novembre 2011 che, all’art. 14, rubricato “riduzione
degli oneri amministrativi per imprese e cittadini”, comma 12° ss., ha inserito il comma
4bis nell’art. 6 d.lgs. 231/2001, offrendo la possibilità di attribuire il ruolo dell’odv al collegio sindacale o agli organi di controllo nel caso di adozione dei sistemi alternativi; il “sindaco unico” per le s.r.l., novellando l’art. 2477 c.c., e il sindaco unico per le s.p.a., introducendo un ultimo comma all’art. 2397 c.c. Le disposizioni relative al “sindaco unico” sono
state poi oggetto di una nuova formulazione nel d.l. 5 del 9 febbraio 2012. In sede di conversione di quest’ultimo provvedimento (l. n. 135 del 4 aprile 2012) si è abrogato l’ultimo
cpv. dell’art. 2397 c.c., di fatto riportando la disciplina del collegio sindacale nelle s.p.a. al
SAGGI
561
forma del diritto societario, aveva suscitato un vasto dibattito in dottrina (62).
Innanzitutto va segnalata la presenza di una nuova disposizione nell’art. 2477 c.c. che, nell’ultimo capoverso, peraltro di recente riformulato dal d.l. 5/2012, legittima “qualsiasi soggetto interessato” a richiedere
la nomina dell’organo di controllo o del revisore se ricorrono entrambe
le seguenti condizioni: i) sono stati superati i limiti previsti dai commi
2° e 3° dell’art. 2477 c.c. (63) e, ii) decorsi trenta giorni dalla approvazione
del bilancio d’esercizio (64), l’assemblea non vi abbia ancora provveduto (65).
Con questa disposizione si consente, dunque, senza limiti di tempo alla minoranza (rectius: al singolo socio), ma anche ai terzi, di chiedere la nomina giudiziale di un organo sociale (66). Una disposizione che si segnala
testo anteriore alla l. 183/2011. Resta, tuttavia, confermata la modifica dell’art. 6 del d.lgs.
231/2001.
( 62 ) V. da ultimi Benazzo, I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del
tipo od omogeneità della funzione?, in Riv. soc., 2010, p. 18 ss., Drisaldi, Il collegio sindacale
nelle società a responsabilità limitata, in Società, 2010, p. 1218 ss., ove riferimenti. Cfr. altresì
Centonze, La piccola s.r.l. holding e il controllo sul bilancio consolidato, in Aa.Vv., Amministrazione e controllo nel diritto delle società (liber amicorum Antonio Piras), Torino, 2010, p.
612 ss., che si interroga se la s.r.l. che debba redigere il consolidato debba nominare l’organo
di controllo interno o il revisore.
( 63 ) Sul carattere aperto dell’elencazione v. Benazzo, in Dolmetta, Presti (a cura di),
S.r.l., Comm. dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, 2011, p. 735. Per l’analisi delle nuove ipotesi in cui diviene obbligatoria la nomina dei sindaci v. anche N. de Luca, in de Luca (a cura
di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, Comm., in Nuove leggi civ.
comm., 2011, sub art. 37, p. 279 ss., in part. p. 283 ss.; Sasso, in Maffei Alberti (a cura di),
Comm. breve al Dir. delle soc., cit., sub art. 2477, p. 1268 ss.; Busani, Il collegio sindacale della
s.r.l. dopo la riforma della revisione legale dei conti, in Società-Speciale, 2010, p. 17 ss., in part. p.
19 ss., il quale si chiede anche se il venir meno dei presupposti che impongono la nomina dei
sindaci possa essere apprezzata come causa di decadenza degli stessi. Per i casi in cui una srl
possa considerarsi ente di interesse pubblico cfr. N. de Luca, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, Comm., in Nuove leggi civ. comm., 2011,
sub art. 16, p. 179 ss., in part. p. 183 s.
( 64 ) Cfr. Busani, Il collegio sindacale della s.r.l. dopo la riforma della revisione legale dei
conti, cit., p. 17 ss., in part. p. 20.
( 65 ) Da un’indagine del Centro Studi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, pubblicata sul sito dell’Ordine, su un totale di 8.977 società che, in Italia,
avrebbero i requisiti per la nomina del collegio sindacale e non vi hanno provveduto, le s.r.l.
sono ben 5.568 (dati Cerved, aggiornati al 13 luglio 2009).
( 66 ) Nel Parere approvato dalle Commissioni Riunite (II e VI Senato) sull’atto del governo n. 143, si suggeriva, per “rendere più incisivo l’obbligo (...) di istituire una sanzione pecuniaria (ad es. quella prevista dall’art. 24 comma 1° lettera e) da 10.000 a 500.000 euro) in capo
562
CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
per la sua singolarità nel panorama societario (67) e si presta ad una pluralità
di rilievi (68).
Viene, in primo luogo in considerazione il contesto normativo in cui è
dettata: la s.r.l., schema societario dove è assai ampia l’autonoma contrattuale, è aliena da forme di controllo (e ingerenza) giudiziario quali la denuncia ex art. 2409 c.c.; è difficile, dunque, sul piano sistematico, giustificare un atto così penetrante nell’autonomia privata quale è la nomina dei sindaci da parte di un giudice.
In secondo luogo, la nomina giudiziale risveglia i timori che avevano
già indotto autorevole dottrina, impegnata nei progetti di riforma dell’800 e
soprattutto del ’900, ad abbandonare una simile soluzione per le s.p.a. (69).
Infine, nell’economia complessiva dell’intervento di riforma della revisione legale, la disposizione si segnala come una scelta poco coerente con
altre che sembrano dirigere nella direzione opposta come, ad esempio,
l’esclusione del potere di nomina della società di revisione ad opera della
Consob in caso di omissione da parte della società (di interesse pubblico)
soggetta a revisione, nonché l’assenza di rimedi giudiziali o amministrativi
per il caso della mancata nomina del revisore nelle società chiuse.
In dottrina, pur non affrontando il tema dell’omessa nomina dei sindaci dovuta al totale disinteresse dei soci, si è sostenuto, e autorevolmente
avallato, che la violazione dell’obbligo di nominare i sindaci, quando i soci
alle società che non adempiano all’obbligo in argomento”. Per una recente applicazione giurisprudenziale v. Trib. Milano, 30 novembre 2011, in Giur. it., 2012, p. 352.
( 67 ) Infatti, se si esclude, per le società azionarie nel procedimento ex art. 2409 c.c., la
possibilità di giungere alla nomina dell’amministratore giudiziario, il giudice può intervenire
solo per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ex art. 2417, comma 2°,
c.c. In entrambi i casi, pur molto diversi tra loro, la nomina giudiziale (o l’attivazione del procedimento di verifica ed eventualmente di nomina giudiziale ex art. 2409 c.c.) opera su impulso di soggetti determinati, non di qualunque interessato. Commentando la disposizione parla di “unicum tra le società” Benazzo, in Dolmetta, Presti (a cura di), S.r.l., commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, 2011, p. 737. La disposizione continua a rimanere un
unicum visto che è caduta, in sede di conversione del d.l. 5/2012, il comma 3° dell’art. 2397 c.c.
che legittimava qualsiasi interessato a chiedere la nomina del collegio sindacale nelle s.p.a.,
nel caso in cui venissero superate le soglie che consentivano di nominare il sindaco unico e
l’assemblea non vi provvedesse.
( 68 ) Non esprime un giudizio negativo sul nuovo art. 2477, ult. cpv., c.c., N. Abriani, Mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali, cit., p. 2 dell’inserto, che rileva come la “norma
contribuirà ad arginare il fenomeno dell’omessa istituzione del collegio sindacale obbligatorio, ma si sarebbe potuto andare oltre, prevedendo la nomina giudiziale anche su diretta segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.
( 69 ) Sia consentito rinviare, per i riferimenti, a Caprara, Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, cit., p. 25 ss., testo e note.
SAGGI
563
sono stati ritualmente convocati, potrebbe “integrare una causa di scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1°, n. 3” (70).
Peraltro il legislatore voleva probabilmente offrire uno strumento per
colpire la prassi della omessa nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. (ora
organo di controllo), a prescindere dalla convocazione dell’assemblea. Sul
piano pratico e di efficienza dei modelli di tutela, si è voluto cioè fornire
uno strumento che consenta di evitare che una grave irregolarità, quale
quella della mancata nomina obbligatoria del collegio sindacale (71), potesse da un lato rimanere priva di sanzione e, dall’altro, divenire mero strumento di ricatto da parte del singolo socio (72).
Questa soluzione va, dunque, letta anche alla luce dei ripetuti tentativi
della giurisprudenza di merito, sin dalla introduzione della riforma del diritto societario, di riconoscere l’ammissibilità della denuncia ex art. 2409
( 70 ) Zanarone, Della società a responsabilità limitata, cit., sub art. 2477, p. 1152, nota 16;
Righini, Violazione dell’obbligo di istituzione del collegio sindacale nelle società di capitali.
Conseguenze ed effetti, in Riv. dott. comm., 2010, p. 115 ss., in part. p. 121 ss., ove riferimenti. In
giurisprudenza, v. recentemente per l’interpretazione dell’art. 2484 n. 3, c.c. Trib. Prato, 12
gennaio 2010, in Giur. it., 2010, p. 1628 ss., che rileva come lo scioglimento per l’impossibilità
di funzionamento dell’assemblea (ordinaria) (art. 2484 n. 3 c.c.), non richiede che lo stallo si
sia accertato un certo numero di volte; l’importante sarà esaminare le cause che lo hanno provocato e la loro non occasionalità.
( 71 ) Cfr. Lambertini, La società a responsabilità limitata, Padova, 2004, p. 259. Peraltro,
anche considerando l’omessa nomina dei sindaci una causa di scioglimento, va ricordato che
la giurisprudenza non ha esitato ad osservare che la mancata rilevazione di essa da parte degli
amministratori costituisce una grave irregolarità ex art. 2409 c.c. (Trib. Bologna, 28 dicembre
1998, in Giur. comm., 2001, II, p. 430, con nota di Pomelli, Obbligo degli amministratori di rilevare l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed esercizio abusivo del diritto di voto).
( 72 ) Si pensi solo alla possibilità per il socio di impugnare le delibere, come quelle di approvazione del bilancio, in cui gli atti adottati dall’organo di controllo confluiscono in un unico procedimento assembleare e, più in generale, quando atti predisposti dai diversi organi
della società sono “tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”. Così Cass., 15 febbraio-9 maggio 2008, n. 11554, in Guida al dir., 2008, 31, p. 64 ss., con
nota di Leo, La causa d’ineleggibilità dei componenti prescinde da un procedimento di verifica;
in Riv. notariato, 2008, 5, p. 1120 ss., con nota di Ancillotti, Principio di chiarezza e funzione
informativa del bilancio sociale. Decadenza di un membro del collegio sindacale e conseguenze
sugli atti del collegio e degli altri organi sociali; in Foro it., 2009, I, c. 2175 ss., con nota di Nazzicone, Sindaco decaduto ed invalidità, diretta e derivata, di deliberazioni societarie; in Giur.
comm., 2009, II, p. 924 ss., con nota di Russo, La rilevanza esterna dei chiarimenti forniti dagli
amministratori in sede di approvazione del bilancio d’esercizio. La decisione è commentata altresì da Romolotti, Decadenza automatica e atti collegiali illegittimi: la gestione del rischio, in
Dir. e prat. società, 2008, 17, p. 58 ss., e da Pastori, Decadenza del sindaco ed illegittimità della
deliberazione del collegio sindacale, in Giur. comm., 2009, II, p. 1110 ss.
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CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
c.c. anche nelle s.r.l.; tentativi che non hanno fatto breccia né avanti il giudice delle leggi, né nella giurisprudenza di legittimità (73).
6. – La disciplina delle cooperative, salvo quanto si dirà per le banche
di credito cooperativo, non viene presa in diretta considerazione dal d.lgs.
39/2010, ma non mancano problemi di coordinamento con la disciplina
delle s.r.l. e delle stesse s.p.a. che, per ragioni di spazio, ci si limita solo a segnalare.
Innanzitutto, occorre ricordare che il collegio sindacale nelle cooperative, anche qualora il capitale sia diviso in azioni, non è organo sempre necessario. L’art. 2543 c.c. ne richiede la nomina solo i) nei casi previsti dai
commi 2° e 3° dell’art. 2477 c.c., e ii) se la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
Tralasciando questa seconda fattispecie, sulla quale rimangono inalterati i termini del dibattito sollevati dalla dottrina anteriore al d.lgs.
39/2010 (74), maggiori dubbi si pongono circa il primo gruppo di ipotesi.
Ora, a prescindere dal requisito del capitale minimo che può riservare
difficoltà di accertamento in una società a capitale variabile per effetto dell’ingresso o dell’uscita di nuovi soci, è ragionevole ritenere che la disciplina
del collegio sindacale nelle cooperative resti differenziata in relazione al
modello di cooperativa (s.p.a. o s.r.l.) alla luce del rinvio previsto dall’art.
2519 c.c. Peraltro questo criterio non può considerarsi risolutivo delle molte questioni che si pongono.
Probabilmente potrà essere invocato in ordine alla necessità o meno di
una clausola statutaria che attribuisca, ricorrendone i presupposti, i compiti di revisione ai sindaci (75) o l’attribuzione al collegio sindacale (non al( 73 ) Cfr. Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 481, pubblicata, tra l’altro, in Giur. cost., 2005,
p. 6; in Foro it., 2006, I, c. 1293, e Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, in Giust. civ., 2010, p. 575. Peraltro la questione non ha ancora trovato una definitiva composizione, come dimostrano le
ripetute decisioni dei tribunali di merito che riconoscono l’ammissibilità della denuncia ex
art. 2409 c.c. nelle s.r.l. che hanno l’obbligo di nominare il collegio sindacale, attribuendo a
quest’ultimo organo la legittimazione alla proposizione del ricorso. Cfr., da ultime, Trib. Milano, 26 marzo 2010, in Giust. it., p. 624; in Corr. giur., 2010, p. 1333, con nota di A. Maccarrone, L’applicabilità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata; le due decisioni sono altresì commentate da Gargarella, Sull’applicabilità dell’art.
2409 c.c. alla s.r.l., in Giur. comm., 2011, II, p. 510 ss.; Trib. Trieste, 21 gennaio 2011, in Riv.
giur. ec. d’azienda, 2011, 8, p. 45.
( 74 ) Si rinvia pertanto a Presti, Amministrazione e controllo nelle cooperative, in AbbadessaPortale (diretto da), Il nuovo diritto delle società, 4, Torino, 2007, p. 965 ss., in part. p. 988 ss., e,
da ultimo, Bonfante, La nuova società cooperativa, Bologna, 2010, p. 314 s., ove riferimenti.
( 75 ) Clausola necessaria esclusivamente per le s.p.a. Cfr. Colombo, La revisione contabile nlle società non quotate: alcuni problemi attuali, cit., p. 517 ss., in part. p. 521 s.
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l’organo di controllo monocratico nelle srl (76)) dei compiti di OdV (art. 6,
comma 4bis, d.lgs. 231/2001), mentre qualche perplessità potrebbe sorgere
circa la nomina giudiziale dell’organo di controllo.
In particolare, il rinvio alle disposizioni sulla s.r.l. “in quanto compatibili” (art. 2519, comma 2°, c.c.) legittimerebbe, anche in caso di cooperative, ciascun interessato a ricorrere al giudice per chiedere la nomina
dell’organo di controllo in caso di inerzia dei soci; mentre un tale rimedio sarebbe precluso se l’impresa mutualistica fosse esercitata ricorrendo
al modello della s.p.a. Questa soluzione si scontra con un quadro normativo che contempla, per i due modelli di cooperativa, i medesimi presupposti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo. Inoltre, va
ricordato, permangono forti dubbi sull’applicabilità alle cooperative in
forma di s.r.l. del controllo giudiziario ex art. 2545quinquiesdecies
c.c. (77).
In sostanza, se finisse col prevalere la tesi che ritiene applicabile il controllo giudiziario anche alle “piccole cooperative” si giungerebbe a consentire una più forte ingerenza pubblicistica proprio dove dovrebbe essere
maggiore l’elasticità e l’autonomia dei soci, senza contare che i soci di “piccole cooperative” avrebbero a disposizione un duplice (alternativo o concorrente? (78)) rimedio per colpire quella particolare grave irregolarità costituita dalla mancata nomina obbligatoria dei sindaci.
Infine, un revisore esterno sembra comunque necessario, oltre al caso
di costituzione di patrimoni destinati, se ritenuti ammissibili nelle società
cooperative (79), anche in alcuni casi in cui non sarebbe obbligatorio proce-
( 76 ) In questo senso, già Meruzzi, Un nuovo ruolo per i modelli di organizzazione e gestione: il progetto di modifica AREL-PWC alla disciplina della responsabilità degli enti ex 231/2001, in
questa rivista, 2012, p. 211 ss., che ha potuto considerare il solo testo della l. 183/2011. In argomento v. anche Demuro, Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni, cit., in part. p. 619 s.
( 77 ) Per l’applicabilità v. Trib. Salerno, 26 febbraio 2008, Foro it., 2008, I, c. 2650 ss.; in Società, 2009, p. 625, con nota di Cupido-Scipioni, Il controllo giudiziario nelle società cooperative. Ammissibilità e applicazione dell’art. 2409 c.c.; Trib. Cagliari, 15 novembre 2006, in Riv.
giur. sarda, 2008, 2, p. 343, con nota di Anedda, Controllo giudiziario ed azione individuale di
responsabilità nelle cooperative a r.l. In dottrina v., anche per i riferimenti, Fierro, Il controllo
giudiziario sulla gestione delle cooperative, in Abbadessa-Portale (diretto da), Il nuovo diritto
delle società, 4, Torino, 2007, p. 1009 ss., in part. p. 1017 ss.; Bonfante, La nuova società cooperativa, cit., p. 423 ss.
( 78 ) Forse, sul piano pratico, si potrebbe pensare che, se si finisse con il ritenere ammissibile la denuncia di gravi irregolarità anche per le cooperative s.r.l., la nomina giudiziaria dei
sindaci possa costituire un provvedimento “tipico” che integra quelli che il tribunale potrà
adottare nel corso della procedura ex art. 2409, comma 4°, c.c.
( 79 ) Cfr. Bianca, La struttura finanziaria delle imprese mutualistiche: spunti in merito alla
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CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
dere alla nomina del collegio sindacale. L’affermazione poggia sul disposto
dell’art. 11, comma 1°, d.lgs. 220/2002, che impone la “certificazione” annuale del bilancio per gli enti cooperativi e i loro consorzi da parte di soggetti che possono anche non coincidere con i revisori legali (80), quando sono superati parametri (valore della produzione, riserve indisponibili, prestiti o conferimenti dei soci finanziatori) eterogenei rispetto a quelli considerati ai fini della nomina del collegio sindacale (81).
La riforma della revisione legale poteva essere una buona occasione
per affrontare le difficoltà interpretative già segnalate della dottrina (82), così come lo potevano essere i ripetuti interventi normativi tra la fine del 2011
e il 2012 in materia di controlli societari (83) se il legislatore fosse stato mosso dal tentativo di operare una razionalizzazione dei controlli, anziché dalla
mera riduzione del costo dell’organo di controllo (84); interventi che hanno
finito per disegnare, in questo ambito, una netta contrapposizione tra s.r.l.
e s.p.a.
costituzione di patrimoni destinati da parte di società cooperative a mutualità prevalente, in Riv.
soc., 2006, p. 1015 ss.
( 80 ) Cfr. ancora Racugno, La società cooperativa, cit., p. 148 e, rispettivamente, p. 215,
nota 15. Per le modalità di attribuzione dell’incarico v. d.m. Sviluppo Economico, 16 novembre 2006.
( 81 ) La certificazione è inoltre prevista in caso di emissione di titoli obbligazionari (art.
58, comma 3°, l. 448/1998), dall’art. 2545octies c.c. e nel caso in cui la cooperativa controlli
una s.p.a. (cfr. Racugno, La società cooperativa, in Tratt. dir. comm., diretto da Buonocore,
IV, 9, Torino, 2006, p. 215). Sulla provvisorietà del quadro normativo in materia di controlli
cfr. Bonfante, La nuova società cooperativa, cit., p. 314, per il quale la “disciplina di cui al d.lgs. 220/2002 che ha regolamentato in via transitoria la materia sarà oggetto di successivi interventi”.
( 82 ) Cfr. Presti, Amministrazione e controllo nelle cooperative, cit., p. 965 ss., in part. p.
994, nota 105, ove riferimenti.
( 83 ) Cfr. Demuro, Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni, cit., in part. p. 616 ss.
( 84 ) V. infra § 9. Cfr. Assonime, Alcune proposte in materia di controlli societari, Note e
Studi 6/2011, disponibile sul sito internet dell’Ente, Enriques, I rapporti fra organi di controllo e i rapporti fra organi di controllo e organi di governance, intervento al convegno “Il sistema
legale dei controlli nelle società di capitali”, Siracusa, 1 ottobre 2011, disponibile sul sito internet di Consob. La necessità di razionalizzare i controlli societari era emersa in modo netto
anche in Commissione Referente per la conversione in legge del d.l. 212/2011 (v. atto senato
n. 3075, Resoconto sommario n. 275 del 11 gennaio 2012) che, tra l’altro, consentiva espressamente, con una disposizione non convertita, l’attribuzione della funzione di OdV anche al
sindaco unico di s.p.a. Peraltro va registrato il tentativo, per ora rimasto senza seguito, di conferire, in sede di conversione del d.l. 212/2011, una delega al Governo mediante l’inserimento di un art. 1bis alla legge di conversione, per “(...) il mero coordinamento delle disposizioni
legislative in materia di controlli societari nelle società di capitali”.
SAGGI
567
Sul piano della disciplina speciale di settore, invece, viene abrogato l’art.
52, comma 2°bis, T.U.B., inserito dalla riforma del diritto societario (d.lgs.
6/2003-d.lgs. 37/2004), con cui si consentiva alle banche di credito cooperativo, diversamente che per le banche popolari (85), di prevedere l’attribuzione
statutaria dei compiti di revisione al collegio sindacale. Oggi, dunque, le banche, enti di interesse pubblico (art. 16, comma 1°, lett. b d.lgs. 39/2010), anche
se adottano la forma della cooperativa, non solo dovranno sempre nominare
l’organo di controllo, come già disponeva l’art. 150°bis T.U.B. che derogava
l’art. 2543 c.c., ma dovranno altresì nominare il revisore esterno (86).
7. – Un tratto che caratterizza la nuova disciplina della revisione legale
e la pone in un’ideale linea di continuità con i recenti inteventi (anche solo
annunciati) in materia societaria e di diritto (criminale) dell’impresa (87), è
il ruolo sempre più pregnante che hanno i doveri informativi endosocietari
ed esosocietari.
In via generale, con riferimento al tema qui trattato, vanno posti in rilievo alcuni profili significativi quali: i) una crescente centralità dei sindaci
negli equilibri della governance anche come snodo essenziale nei flussi informativi; ii) le nuove regole che rafforzano e tipicizzano i flussi informativi endosocietari; iii) il rilievo dell’informazione esosocietaria come strumento di tutela per i terzi.
8. – La rinnovata attenzione verso il collegio sindacale ed il suo rafforzamento nella dialettica e negli equilibri societari (88) si colgono sia dalla
definizione dei nuovi doveri (89), sia dalla centralità che esso assume nei
( 85 ) Cfr. Presti, Le banche cooperative e la riforma del diritto societario, in Società, 2005,
p. 8 ss.
( 86 ) Peraltro i sindaci attualmente investiti di compiti di controllo contabile potranno giungere a scadenza naturale del mandato, né, visto il silenzio del d.lgs. 39/2010 sembra necessaria
l’immediata nomina del soggetto incaricato della revisore legale. Cfr. Calaiori, in N. de Luca
(a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 39, in part. p. 291.
( 87 ) Il riferimento è alla recente proposta di modifica del d.lgs. 231/2001 (il cui testo si
può leggere in questa rivista, 2012, p. 311 ss.). Cfr. Mucciarelli, Una progettata modifica al
D.Lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità, in
Società, 2010, p. 1247 ss.; Flick, Le prospettive di modifica del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?, in Riv. soc., 2010, p. 1294
ss.; Meruzzi, Un nuovo ruolo per i modelli di organizzazione e gestione: il progetto di modifica
AREL-PWC alla disciplina della responsabilità degli enti ex 231/2001, cit., p. 211 ss.
( 88 ) Cfr. N. de Luca, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati, cit., sub art. 16, p. 179 ss., in part. p. 181 e Assonime, Circolare n. 16/2010 del
3 maggio 2010, cit., in part. p. 935.
( 89 ) Supra § 3.
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CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
flussi informativi in gran parte delineati con l’intento di i) preservare l’indipendenza del revisore e ii) di favorire la verifica del rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Nella prima direzione, l’art. 10 del d.lgs. 39/2010 impone al revisore il
dovere di agire in modo indipendente e, a tal fine, di rimanere estraneo rispetto al processo decisionale dell’ente (90). Tale regola di comportamento
trova la sua realizzazione attraverso doveri di astensione (art. 10, comma 2
e 4), di verifica dei rischi per l’indipendenza e l’adozione di procedure idonee alla loro rilevazione e prevenzione (comma 3° e 5°) (91).
In particolare, il meccanismo si fonda su oneri informativi a contenuto
aperto ed uno standard idoneo a definire il livello di compromissione (terzo informato, obiettivo e ragionevole (92)).
( 90 ) Cfr. già i Principi sull’indipendenza del revisore emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (§
4.5), raccomandati dalla Consob con la delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005. Sull’estraneità ai
processi decisionali (11° Considerando, dir. Ce 2006/43), si è equivocato nel documento di consultazione pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel 2008, p. 10 ss., come rileva Colombo,
La revisione contabile nelle società non quotate: alcuni problemi attuali, cit., p. 517 ss., in part. p.
522 ss. L’estraneità viene richiamata anche nel Codice di Autodisciplina delle società quotate
(ed. 2011) dove, nel commento all’art. 8, si precisa, in relazione alla nomina del presidente del
collegio sindacale da parte delle minoranze, che il “fatto che la carica di presidente del collegio sindacale sia riservata a un componente espresso dalle minoranze azionarie introduce un
ulteriore elemento di terzietà inteso come elemento di estraneità rispetto all’organizzazione societaria: il collegio sindacale rimane un organo che opera dall’interno dell’azienda e in modo
coordinato con gli organi di gestione, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo” (corsivo nell’originale).
( 91 ) Disposizioni anticipate, per le società quotate, dall’art. 149bis Reg. emitt. Nel testo del
d.lgs. 39/2010 si prescrive l’obbligo per le società di revisione di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità nonché le altre situazioni che
possono comprometterne l’indipendenza; procedure che sono assoggettate al controllo di qualità. V. in argomento Crescentino, Le disposizioni del regolamento emittenti in materia di revisione contabile, cit., p. 179 ss., in part. p. 206 ss. (ma già un accenno a p. 188), ove si ricorda come, secondo la Raccomandazione Comm. Ce del 16 maggio 2002 e Principi sull’indipendenza del revisore del 18 novembre 2004 redatti dalla commissione paritetica degli Ordini dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri che hanno “recepito” la fonte comunitaria, la “responsabilità di salvaguardare l’indipendenza del Revisore compete anche al Soggetto Sottoposto a Revisione” (4.5.2.2).
A tal fine, continua il Principio, il “principale mezzo per stabilire un collegamento tra i sistemi di
salvaguardia propri del Revisore e quelli del Soggetto Sottoposto a Revisione è costituito dallo
scambio di informazioni tra il Revisore e l’Organo di Controllo del Soggetto Sottoposto a Revisione” (corsivo nostro). Peraltro i doveri informativi e, prima ancora, la predisposizione di corrette
procedure rilevano anche, come si evidenzierà subito nel testo, sul piano dell’adeguatezza degli
assetti la cui verifica spetta al collegio sindacale (v. art. 2403 c.c. e 149 T.U.F.).
( 92 ) Le tre caratteristiche del “terzo” appaiono dirette ad individuare un modello di
SAGGI
569
Detti oneri operano, sia per le società chiuse, sia per gli enti di interesse pubblico, su un duplice piano: generale (documentazione delle procedure per il controllo qualità – art. 10, comma 6°) e speciale (descrizione nelle
carte di lavoro dei rischi per l’indipendenza e delle misure adottate per limitarli – art. 10, comma 7°) (93).
Un duplice piano che, per gli enti di interesse pubblico, si arricchisce di
più intensi significati prescrittivi che coinvolgono direttamente il collegio
sindacale.
L’art. 17 d.lgs. 39/2010 prevede, infatti, al comma 9°, che il revisore
confermi annualmente e per iscritto al comitato per il controllo interno e la
revisione contabile (94), la propria indipendenza (lett. a) (95) e, con lo stesso,
agente, nel senso che non sono suscettibili di essere analizzate separatamente. Questa soluzione sembra coerente anche con la giurisprudenza in materia di informazioni privilegiate laddove si afferma che “il legislatore, richiamando il giudizio dell’investitore ragionevole” nell’art. 181, comma 4°, T.U.F. “ha imposto all’interprete di ascrivere il carattere di
specificità dell’informazione e di determinatezza del suo portato, al grado di operatività
della stessa. Un’informazione, cioè, già idonea a permettere una decisione di investimento
sul mercato mobiliare”. Così Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2010, n. 8588, in Guida al dir.,
2010, 19, p. 82 ss.
( 93 ) Disposizione che si ricollega al nuovo art. 103, comma 4°, Codice ass. priv., che per
l’attuario dispone che lo stesso “e il legale rappresentante dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all’ISVAP, entro
quindici giorni dal conferimento dell’incarico, la documentazione comprovante il rispetto
delle condizioni di indipendenza e l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3°,
secondo le modalità fissate dall’ISVAP”.
( 94 ) Un comitato che, come si è anticipato supra nota 23, si identifica con il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza (con alcune cautele se ad esso è attribuita la funzione di supervisione strategica ex art. 2409terdecies lett. f bis c.c.) e il comitato per il controllo sulla gestione (cfr. art. 19, comma 2°, d.lgs. 39/2010). Per Sottoriva, Il comitato per il
controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall’art. 19 del d. lgs. 39/2010: riflessioni in sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell’Unione Europea, cit., in part.
p. 148 s., è ipotizzabile che il comitato sia “composto sia da tutti i membri del collegio
sindacale sia da alcuni membri del consiglio di amministrazione e avrebbe le attribuzioni
previste dal Decreto (...)”.
( 95 ) Cfr. già il § 4.5.2.2. dei Principi sull’indipendenza del revisore emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti
Commerciali, raccomandati dalla Consob con delibera 15185 del 5 ottobre 2005. Cfr. anche
Biasi, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit.,
sub art. 17, in part. p. 188, che rileva come questa disposizione concorra a descrivere un “flusso informativo periodico e continuo che – è lecito ritenere – l’organo di controllo interno potrà attivare ogni volta che ritenga necessario un confronto con il revisore su aspetti inerenti
l’indipendenza, nell’ambito del più generale potere/dovere di vigilanza che gli è riconosciuto
dall’art. 19”.
570
CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
discuta in ordine ai rischi per la propria indipendenza (documentati nelle
carte di lavoro) e le misure a tal proposito adottate (lett. b) (96).
Questi doveri informativi endosocietari, trovano il loro completamento, sul versante esosocietario, sia nelle disposizioni che attengono al controllo qualità (art. 20, comma 5° (97)), sia nel dovere, per i revisori di enti di
interesse pubblico, di pubblicare “sul proprio sito internet, entro tre mesi
dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale” il
cui contenuto è definito dall’art. 18 d.lgs. 39/2010 (98).
( 96 ) Peraltro simili regole si ricavano anche dal Regolamento Emittenti (artt. 149quater,
149quinquies, 149septies, 149octies, 149novies, 149undecies), ma già dai Principi sull’indipendenza del revisore emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (§ 4.5), raccomandati con la delibera n.
15185 del 5 ottobre 2005 della Consob.
( 97 ) L’importanza del controllo della qualità, soprattutto negli enti di interesse pubblico,
è stata segnalata anche dalla Comm. Ce con la raccomandazione del 6 maggio 2008, Sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano
la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, pubblicata nella G.U.C.E. del 7 maggio 2008. V., però, anche la Raccomandazione della Comm. Ce del 15 novembre 2000, n.
2001/256/Ce, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale
dei conti nell’Ue.
Il controllo di qualità è esercitato dal Ministero dell’economia e delle finanze (art. 21) e,
se enti di interesse pubblico, dalla Consob (art. 22). V. già l’art. 162, comma 1°, T.U.F., la comunicazione Consob n. DEM/3047871 del 17 luglio 2003, nonché la Raccomandazione della
Comm. Ce2008/362.
( 98 ) In detta relazione oltre a informazioni sul controllo di qualità adottato e una “dichiarazione dell’organo di amministrazione o di direzione, in ordine all’efficacia del suo funzionamento” (lett. c), si dovrà rilasciare una dichiarazione sull’adozione di “misure idonee a garantire l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che
è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza” (lett. f) e “informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci” (lett. i). Un
profilo, quest’ultimo assai rilevante nelle garanzie dell’indipendenza del revisore legale a cui
il legislatore ha prestato particolare attenzione. Infatti, oltre al comma 11 dell’art. 10 del d.lgs.
39/2010, che fissa il divieto di commisurare la retribuzione dei dipendenti delle società di revisione all’esito dell’attività svolta e all’art. 30 che sanziona penalmente la percezione e la corresponsione diretta o indiretta di compensi aggiuntivi non “legittimamente pattuiti”, con
l’art. 37, comma 16°, d.lgs. 39/2010 si introduce il n. 16bis dell’art. 2427 c.c. (e con analoga
funzione sui consolidati v. art. 38 d.lgs. 39/2010).
Disposizioni che, da un lato, sono dirette a tutelare l’indipendenza (cfr. anche per i riferimenti Caprara, Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, cit., p. 204), ma dall’altro evidenziano anche un interessante profilo di trasparenza come garanzia per i terzi (e v. a
tal proposito anche l’art. 18 lett. i d.lgs. cit.). V. già Galgano, L’indipendenza dei revisori contabili, in questa rivista, 2008, p. 475 ss., che ricollega uno dei tratti più rilevanti in materia di indipendenza quale è il compenso, alla trasparenza (p. 486) e all’“informazione rilevante” (p.
498).
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571
Le citate disposizioni si raccordano, a loro volta, con quanto prevede
l’art. 7, dedicato al contenuto informativo del registro dei revisori e, se incaricati di effettuare la revisione su enti di interesse pubblico, dall’art. 18
lett. b d.lgs. 39/2010 (99).
Si tratta di informazioni che rilevano anche per il revisore che ambisce
alla carica di sindaco, in quanto generalizzano quelle che sono dovute ai
soci ai sensi degli artt. 2400, ult. cpv., c.c. (richiamato anche per i consiglieri
di sorveglianza dall’art. 2409quaterdecies c.c., mentre, per il modello monistico, un’analoga disposizione si ritrova nell’art. 2409septiesdecies, comma
3°, c.c.) alle quali si sommano quelle richieste per le quotate (art. 148, comma 2°, T.U.F.) e per le diffuse (artt. 153, comma 1°, T.U.F. e 144quinquiesdecies, comma 3°, del reg. emitt.) (100).
Nella seconda direzione segnalata, sul piano della verifica del rispetto
dei principi di corretta amministrazione, l’art. 19, comma 3°, prevede
un’importante regola di raccordo tra revisore e comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Si prevede, infatti, che il “revisore legale o la
società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una
relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e
in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria” (101).
Si è osservato che questa disposizione crea delle evidenti necessità di
adeguamento della governance delle quotate (102), laddove il codice di auto-
( 99 ) In particolare si richiede una forma di informazione esosocietaria a favore di terzi
non qualificati, ma differenziata in relazione al modello organizzativo adottato dal soggetto
revisore (ente o persona fisica). L’art. 7, comma 1°, lett. g dispone, infatti, che il registro dei
revisori debba riportare “la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico”, mentre il comma 2°, lett. i, con riferimento alle società di revisione, richiede che detto
registro indichi, tra l’altro, gli elementi identificativi della rete cui appartiene la società e degli
ulteriori soggetti che ne fanno parte.
( 100 ) Cfr. Benatti, sub art. 2400, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti,
Padova, 2005, in part. p. 575.
( 101 ) Cfr. Assonime, Circolare n. 16/2010 del 3 maggio 2010, cit., in part. p. 941 ss. e, da
ultima, Annaratone, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati, cit., sub art. 19, in part. p. 195 s., ove ulteriori riferimenti. Un’informazione che
dovrebbe trovare riscontri nei contenuti della relazione sul governo societario (v. art. 123bis,
comma 2° lett. b, T.U.F.).
( 102 ) Per uno spunto v. già Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, cit., p. 533
ss., in part. p. 538. V., inoltre, Assonime, Circolare n. 16/2010 del 3 maggio 2010, cit., in part.
p. 943 ss.; Toffoletto-Bevilacqua, La disciplina della revisione legale dei conti negli enti di
interesse pubblico, cit., p. 25 ss., in part. p. 29 ss.; Tedeschi, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., p. 771 ss., in part. 797 s. Si tratta di una questione su cui si sofferma anche il documento di consultazione pubblicato dal Di-
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CONTRATTO E IMPRESA 2/2013
disciplina (ed. 2006) non prevede doveri di riferire da parte del revisore al
comitato per il controllo interno, ancorché quest’ultimo dovesse vigilare
“sull’efficacia del processo di revisione contabile” (8.C.3. lett. e) (103).
Forse, però, più che di un mancato coordinamento tra norme, si dovrebbe parlare di un diverso approccio sistematico che risente di una duplice istanza: i) l’enucleazione di doveri specifici connessi alla funzione e ii)
evitare una moltiplicazione di figure a cui attribuire lo svolgimento dei
nuovi compiti. Queste due direttive si colgono, nella disciplina della revisione legale, nell’individuazione di doveri di verifica da parte dell’organo
interno preposto alla vigilanza e nelle modalità di raccordo tra questo e il
revisore. In tale contesto va sottolineato che il legislatore non si è limitato a
definire in modo puntuale i doveri e il rapporto tra tali soggetti (art. 19), ma
ha (apparentemente) introdotto un nuovo organo che, però, tale non è in
quanto, a tacer d’altro, ad esso sono attribuiti meri compiti, non una funzione (104).
partimento del Tesoro nel 2008, p. 70 ss. Cfr., inoltre, Annaratone, in N. de Luca (a cura
di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 19, in part. p. 193 ss.
( 103 ) Competenza che, nel commento, si consente di attribuire al collegio sindacale in
via statutaria. Nell’edizione del 2011, nell’ambito di un approccio nuovo al “sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, si precisa che il consiglio di amministrazione “valuta,
sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale”
(art. 7.C.1 lett. e).
( 104 ) Sul piano della tecnica legislativa si è preferito, dunque, regolare ex professo e in
maniera autonoma il rapporto tra organo di controllo interno e revisore legale anziché modificare la disciplina del primo nella specifica sedes in cui la stessa è contenuta (codice civile,
T.U.F., T.U.B., etc.). Una tecnica che sembra coerente con la compilazione di un T.U. sulla
revisione legale. Uno schema solo apparentemente simile si riscontra nelle recenti modifiche
in tema di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001). Infatti, la l. n. 183/2011,
con l’introduzione nell’art. 6 del comma 4°bis, si limita a suggerire (così come si legge nel
commento all’art. 7 dell’ultima edizione del Codice di Autodisciplina società quotate), al fine
del contenimento dei costi, di far coincidere l’OdV con l’organo (collegiale) di controllo. Ed è
proprio in questa ottica che la proposta era stata avanzata in passato, seppur in un contesto argomentativo articolato e finalizzato alla razionalizzazione dei controlli. V., in particolare, Assonime, Alcune proposte in materia di controlli societari, Note e Studi 6/2011, disponibile sul
sito internet dell’Ente, in part. p. 46, della nuova edizione del Codice autodisciplina, il commento all’art. 7 relativo al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (“Nell’ambito
di una razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l’opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001”); Abi, circolare 1 dell’11 gennaio 2012 “d.lgs. n. 231/2001-responsabilità amministrativa degli enti”, per
la quale “Tale soluzione può costituire una semplificazione nel reticolo del sistema dei controlli societari ed era soluzione, seppure minoritaria, già da taluni considerata come percorribile, vista: la contiguità tra le funzioni di controllo che la legge attribuisce al collegio sindaca-
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Per le società quotate, dunque, nonostante l’utilizzo di una terminologia
equivoca per il tradizionale assetto organizzativo interno delle società quotate (“comitato per il controllo interno...” (105)), si è voluto, coerentemente con
il nuovo ruolo dell’organo deputato alla vigilanza sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione (106) e, in particolare, il collegio sindacale (107), raffor-
le e le funzioni che il decreto n. 231 attribuisce all’organismo di vigilanza; le caratteristiche
d’indipendenza ed autonomia che la legge riconosce ai componenti dei collegi sindacali (artt.
2397 e 2399 c.c.)”. Non è certo questa la sede per esplorare le innumerevoli questioni che potrebbero sorgere con l’attribuzione al collegio sindacale della funzione di OdV: dalla natura e
tipologia e modalità di attuazione dei controlli, alle diverse professionalità che potrebbero essere necessarie (sicurezza sul lavoro, ambiente, etc.), al carico di lavoro per i professionisti
coinvolti. Un aspetto, quest’ultimo, valutato con sempre maggior attenzione dal legislatore
affinché il soggetto che ricopre l’ufficio sia effettivamente in grado di disporre del tempo necessario per poter svolgere l’incarico in modo efficace (arg. ex art. 2400, comma 4°, c.c., art.
148 T.U.F., art. 11 d.lgs. 39/2010), ove implicitamente si desume dalla necessaria adeguatezza
del revisore, definita sia in termini quantitativi, che qualitativi, per l’espletamento dell’incarico.
( 105 ) V., infatti, la nuova formula linguistica (oltre che di contenuti) prevista nel Codice
di Autodisciplina della società quotate nell’ed. 2011.
( 106 ) Recentemente si è sostenuto che la riforma del 2003 delinea “una vigilanza sull’adeguatezza delle determinazioni degli amministratori in punto di assetti organizzativi,
in chiave tanto preventiva, quanto successiva, se non addirittura un circolo « virtuoso »,
che rende oggettivamente difficile distinguere tra ciò che e preventivo e successivo, astratto e concreto, ex ante/ex post e che lascia configurare, quella propria dei sindaci, come
un’attività conoscitiva in funzione collaborativa, non meramente ispettiva (...)”. Così Schiuma, Le competenze dell’organo di controllo sull’assetto organizzativo della spa nei diversi sistemi di governance, in Riv. dir. civ., 2011, I, p. 57 ss., in part. p. 64, che però non prende
in considerazione l’identificazione del comitato per il controllo interno e la revisione legale con il collegio sindacale. Un tratto da non sottovalutare se si considera che l’art. 149
lett. c T.U.F. attribuisce al collegio sindacale il dovere di vigilare, tra l’altro, “sull’adeguatezza (...) del sistema di controllo interno (...)”.
( 107 ) La dottrina non ha posto particolare enfasi alla precisazione contenuta nell’art. 19,
comma 2° lett. b, d.lgs. 39/2010 il quale, con riferimento alle società che adottano il sistema
dualistico, prevede che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile non possa
coincidere con il consiglio di sorveglianza se allo stesso sono attribuite le funzioni di alta amministrazione ex art. 2409terdecies lett. f bis c.c. Una preclusione che si ritrova anche in altre
fonti (v. ad esempio le disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia del 2008) e che rischia di determinare una duplicazione di organi (o moltiplicazione di comitati). V., con riferimento alle
diverse posizioni espresse al riguardo, Annaratone, in N. de Luca (a cura di), La revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 19, in part. p. 194 s., ove ulteriori citazioni. In questo modo diventa diritto comune delle società quotate una disposizione che è da
annoverare tra le regole sull’adeguatezza degli assetti (e, quindi, espressione di principi di
corretta amministrazione), e che è diretta espressione della potestà regolamentare di Banca
d’Italia (v. già del. CICR 5/8/2004, circolare Banca d’Italia 263/2006, Nuove disposizioni di vi-
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zare e meglio coordinare i doveri informativi spesso elaborati dalla prassi (108).
Così l’art. 19, comma 3°, d.lgs. 39/2010 va letto alla luce dell’art. 150,
comma 3°, T.U.F., con il quale si pone in un rapporto di specialità-attuazione, rappresentando uno snodo importante nell’adempimento dei doveri di
controllo del collegio sindacale sull’adeguatezza degli assetti (in part. art.
149, comma 1°, lett. c, T.U.F.), a maggior ragione quando il revisore è una
persona fisica (109).
Un quadro normativo che, nelle società non quotate, poggia sui medesimi argomenti interpretativi i cui fondamenti sono da rintracciare negli
artt. 2409septies c.c. e 2403 c.c. (110)
Sembra, invece, incidere sui flussi informativi sia endosocietari, che
gilanza prudenziale per le Banche, su cui v. Granata, Il consiglio di sorveglianza fra compiti di
controllo e funzioni di indirizzo, in Riv. dir. comm., 2007, I, p. 847 ss.).
( 108 ) Va segnalata l’abolizione delle disposizioni che stabilivano l’obbligatorietà del libro
della revisione contabile (artt. 155, comma 3°, T.U.F. e 2409ter c.c.) che la prassi considerava
accessibile ad amministratori e sindaci. Sull’abolizione dell’obbligatorietà del libro sulla revisione v. Colaiori, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati, cit., sub art. 40, in part. p. 296. Inoltre, v. Sottoriva, Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall’art. 19 del d. lgs. 39/2010: riflessioni in sede di
prima istituzione alla luce delle indicazioni dell’Unione Europea, cit., p. 129 ss., in part. p. 154,
per il quale “il collegio-comitato potrà richiedere ed esaminare, qualora ritenuto necessario,
le carte di lavoro che normalmente sono le stesse da mettere a disposizione del revisore successore”. Sul contenuto delle carte di lavoro v. il Documento di ricerca n. 160 predisposto dall’ASSIREVI sulle Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità.
( 109 ) L’incarico di revisione di una società quotata oggi può essere attribuito anche ad
una persona fisica e non necessariamente, come invece in passato, ad una società di revisione
iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Consob (cfr. artt. 2 e 16 d.lgs. 39/2010). Un “ritorno al
passato” secondo Toffoletto-Bevilacqua, La disciplina della revisione legale dei conti negli
enti di interesse pubblico, cit., p. 25 ss., in part. p. 28. La nuova regola si raccorda anche con
quanto previsto dagli artt. 102 e 104 codice ass. priv. (su cui v. Colaiori, in N. de Luca (a cura
di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., sub art. 41, in part. p. 301
ss.), nonché con quanto prevede l’art. 2501bis, comma 5°, in tema di fusione con indebitamento, anche se non mancano spunti di riflessione al riguardo (cfr. Salafia, La società di revisione e la fusione prevista dall’art. 2501bis c.c., in Società, 2010, p. 1479 ss.).
( 110 ) Peraltro, come si è anticipato poco sopra (nota 94) con riguardo, in particolare, ma
non solo, all’indipendenza, i Principi sull’indipendenza del revisore del 18 novembre 2004, cit.,
valorizzando lo scambio di informazioni tra revisore e organo di controllo (v. anche art.
2409septies c.c.), pongono l’accento su un tratto fondamentale dei doveri dei sindaci rappresentato dalla vigilanza sull’adeguatezza degli assetti (art. 2403 c.c.). A tal proposito v. anche
Sottoriva, Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall’art. 19
del d. lgs. 39/2010: riflessioni in sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell’Unione
Europea, cit., p. 129 ss., in part. p. 153. In argomento, da ultimo, v. Mattei, L’obbligo di informativa tra collegio sindacale e revisore legale dei conti alla luce del d.lgs. n. 39/2010, in Nuovo
dir. soc., 7/2012, p. 37 ss.
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esocietari il nuovo art. 155, comma 2°, T.U.F. per il quale il “revisore legale
o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l’organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di revisione legale sul bilancio d’esercizio e consolidato” (111).
Questa norma, a sua volta, sembra correlarsi a quanto disposto dall’art.
149, comma 3°, T.U.F. che impone ai sindaci di segnalare senza indugio le
irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza (112), mentre un rischio di
“obbligo di comunicazione dei medesimi fatti” potrebbe porsi con riguardo agli artt. 52 T.U.B. e 8 T.U.F. (113).
9. – In sostanza la nuova disciplina della revisione legale rimodula in
modo più penetrante di quanto potrebbe sembrare in apparenza il ruolo
dei sindaci, ridefinendo direttamente e indirettamente i profili dell’informazione (sia attiva che passiva) talvolta nei contenuti, talaltra solo nella direzione dei flussi. A tale risultato si giunge muovendo da due distinte, ma
complementari, angolazioni: quella organizzativa, che incide sull’adeguatezza degli assetti, e quella della responsabilità, per l’individuazione dell’an
e del quantum del dovere di informazione (114).
In questo contesto si inserisce l’esigenza, come da più parti sollecitato,
di razionalizzazione dei controlli (115): la moltiplicazione dei compiti di
( 111 ) Si è osservato che “(...) la comunicazione dei fatti censurabili si è trasformata forse
da dovere in diritto. Il mutamento è la conseguenza dell’abolizione della responsabilità del revisore per omessa segnalazione alla CONSOB ed all’organo di controllo di tali fatti”. Così Calaiori, in N. de Luca (a cura di), La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati,
cit., sub art. 40, in part. p. 296 (corsivo nell’originale).
( 112 ) In giurisprudenza v., da ultima, Cass., 10 febbraio 2009, n. 3251, in Giur. comm.,
2010, II, p. 431 ss., con nota di Bruno, Sindaci di società quotate e obbligo di comunicazione alla Consob; in Guida al dir., 2010, 12, p. 55 ss. Si prevede inoltre un dovere di comunicare
“tempestivamente” alla Consob in capo al revisore “in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale” (art. 156, comma 4°, T.U.F.).
( 113 ) Rileva il problema di mancato coordinamento tra l’art. 19, comma 3°, d.lgs. 39/2010
e gli artt. 52 T.U.B. e 8 T.U.F., Capriglione, La vigilanza sull’attività dei revisori legali dei
conti, cit., in part. p. 724 s.
( 114 ) Alla cui definizione potranno contribuire in misura significativa per un verso, la
clausola generale di buona fede, fattispecie generatrice di doveri di condotta, per l’altro, i
principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla responsabilità medica. Su questi temi ci
si è già ampiamente soffermati nel nostro Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, cit., in part. p. 312 ss., ove riferimenti.
( 115 ) Cfr. Assonime, Alcune proposte in materia di controlli societari, Note e Studi 6/2011,
disponibile sul sito internet dell’Ente, Enriques, I rapporti fra organi di controllo e i rapporti
fra organi di controllo e organi di governance, intervento al convegno “Il sistema legale dei con-
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controllo non può determinare una moltiplicazione di controllori che, a loro volta, dovranno raccordarsi, sul piano informativo, in merito alle diverse
attività svolte con conseguente ulteriore aggravio procedurale e, quindi, in
termini di efficienza ed efficacia oltre che di costi.
Razionalizzare i controlli, sul piano dei flussi informativi, non significa
limitarsi a rafforzare gli “apparati procedurali” (116): come sempre più spesso emerge dal diritto positivo, occorre porre l’attenzione al momento operativo e della concreta (ed efficiente) applicazione del dato normativo (117).
trolli nelle società di capitali”, Siracusa, 1 ottobre 2011, disponibile sul sito internet di Consob. Cfr., inoltre, l’ultima edizione (2011) del Codice di autodisciplina delle società quotate,
nel commento all’art. 7. La necessità di razionalizzare i controlli societari era emersa in modo
netto anche in Commissione Referente per la conversione in legge del d.l. 212/2011 (v. atto
senato n. 3075, Resoconto sommario n. 275 del 11/1/2012) che, tra l’altro, consentiva espressamente, con una disposizione non convertita, l’attribuzione della funzione di OdV anche al
sindaco unico di s.p.a. Peraltro va registrato il tentativo, per ora rimasto senza seguito, di conferire, in sede di conversione del d.l. 212/2011, una delega al Governo mediante l’inserimento di un art. 1bis alla legge di conversione, per “(...) il mero coordinamento delle disposizioni
legislative in materia di controlli societari nelle società di capitali”. La stessa l. delega (34/
2008), con riferimento all’introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione
contabile di cui all’art. 41 della dir. Ce 2006/43, impone al delegato di proporre “soluzioni che
consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali”
(art. 24 lett. f).
( 116 ) Secondo Irti, Due temi di governo societario (responsabilità « amministrativa » – codici di autodisciplina), in Giur. comm., 2003, I, p. 963 ss., in part. p. 964, “poiché la responsabilità amministrativa esprime il rischio dell’organizzazione, tale rischio può essere fronteggiato
soltanto con l’adozione di modelli organizzativi. L’organizzazione cura se stessa mediante ulteriore organizzazione. È soltanto un es. di un processo più generale, non indagabile in questa sede, per cui le società si vanno trasformando in apparati procedurali”.
( 117 ) Per limitare l’esemplificazione a due disposizioni cardine in materia di controlli, si
vedano l’art. 2403 c.c. dove la vigilanza sull’adeguatezza degli assetti deve estendersi al “suo
concreto funzionamento”, e l’art. 6 lett. a del d. lgs. 231/2001 che, ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa per l’ente, fa riferimento ad un modello organizzativo “adottato
ed efficacemente attuato”.