Tav.8 Bozza convenzione con il Comune

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Tav.8 Bozza convenzione con il Comune
CONVENZIONE
CON LA ‘PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO’
PER PIANO PARTICOLAREGGIATO
RELATIVO AGLI IMMOBILI SITI IN SERGNANO (CR), VIALE RIMEMBRANZE.
L'anno duemila___________, addì ____ del mese di ________ (__.__.201_), avanti al
sottoscritto ufficiale rogante __________________________, __________________, si
sono costituiti i Signori:
_____________________, nato a _________________ il __________, domiciliato per
la carica in Sergnano, Piazza IV Novembre n. 8, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sergnano, codice fiscale
00172790198, con sede in Sergnano Piazza IV Novembre n. 8, autorizzato alla firma del
presente atto con DECRETO DEL SINDACO n.8/2016,
e
Don Francesco Vailati, nato a Vaiano Cremasco (CR) il 19/02/1957, residente a
Sergnano (CR) in Via Europa, 31, codice fiscale VLTFNC57B19L535O, in qualità di
legale rappresentante della ‘Parrocchia San Martino Vescovo’ di Sergnano, con sede a
Sergnano in via Europa, 31, codice fiscale 82003010194, munito degli occorrenti poteri
in forza di delibera dell’Ordinario Diocesano n. _____________, prot. ____________ in
data ___________ che si allega al presente atto sotta la lettera “________________”,
proprietaria degli immobili, costituiti da aree scoperte ed edifici situati nel Comune di
Sergnano (CR), individuati al Foglio 13, Mappali 93, 94, 95, 97, soggetto nel seguito del
presente atto denominato «Soggetto attuatore»,
comparenti della cui identità io notaio sono certo, i quali
PREMESSO
A) che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. __________ del _____________,
approvava, ai sensi dell’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942 e degli art. 12 e 14
della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di
Piano Particolareggiato di iniziativa privata, presentato da Don Francesco Vailati, nato a
Vaiano Cremasco (CR) il 19/02/1957, residente a Sergnano (CR) in Via Europa, 31,
codice fiscale VLTFNC57B19L535O, in qualità di legale rappresentante della
‘Parrocchia San Martino Vescovo’ di Sergnano, con sede a Sergnano in via Europa, 31,
codice fiscale 82003010194;
B) che il sopraindicato intervenuto Soggetto attuatore dichiara di avere la piena
disponibilità degli immobili interessati dal Piano Particolareggiato, e conseguentemente
di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
C) che l’immobile di cui alla convenzione è individuato catastalmente al Foglio 13,
Mappali 93, 94, 95, 97 confinanti a:
Nord: strada Viale Rimembranze;
Est: strada Via Al Binengo;
Sud: particella 104 e parte di acque del Foglio 13;
Ovest: parte di acque del Foglio 13;
e identificati nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del
C.C. n.6 in data 13.02.2009 come:
3.2 Servizi di interesse comune per una superficie territoriale pari a mq 3.820,80
B1 Ambito consolidato per una superficie territoriale pari a mq 354,20,
ovvero per una superficie totale pari a mq 4.175,00.
Quanto dinanzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del
rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione
urbanistica ai sensi dell’attuale art. 30, c. 2 e 3, del D.P.R. 380/01;
D) che trattandosi di una superficie sulla quale sorgono edifici parrocchiali, parte dei quali
non più adatti a soddisfare la complessità delle attività oratoriali, viene previsto un
intervento che prevede la riqualificazione soggetta a Piano Particolareggiato dell’intera
area scoperta e coperta con la demolizione e nuova costruzione di alcuni fabbricati;
E) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico
architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano
alla realizzazione del piano attuativo o che la subordinino ad autorizzazioni di altre
autorità.
F) che con atto ______________ è stata sottoscritta convenzione con il confinante in
data ________________, presso il notaio ____________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. Il Soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono,
precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile in
solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il Soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per aventi causa a qualsiasi titolo;
si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree
oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore con la presente
convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da
eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei
confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto attuatore non vengono
meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente
causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o
integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future
determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima
con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune
allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della
convenzione.
2. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente
convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati,
devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni.
3. In fase di esecuzione dovranno essere rispettate le caratteristiche planivolumetriche
indicate nelle tavole di progetto mentre non sono da ritenersi vincolanti le soluzioni
architettoniche indicate.
Nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica in materia, il Comune ed il
Soggetto attuatore si riservano di concordare le eventuali modifiche che, nel rispetto
delle caratteristiche generali del Piano attuativo, si rendessero necessarie per
armonizzare il progetto con esigenze d’ordine tecnico ed urbanistico sopravvenute
successivamente all’approvazione.
ART. 4 – VARIANTI AL PIANO ATTUATIVO
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 12/2005, è consentito
apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva
variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche
tipologiche di impostazione previste nel Piano Particolareggiato, non incidano sul
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree
per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
2. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente
autorizzate dal Comune.
ART. 5 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la stipula della presente convenzione il Soggetto attuatore può presentare
domande per ottenere i permessi di costruire ovvero denunce di inizio attività ovvero
segnalazioni certificate di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti
strumenti urbanistici nonché al Piano Particolareggiato.
2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce d’inizio attività o delle
segnalazioni certificate d’inizio attività di cui al comma 1 non è subordinata al
pagamento del contributo di cui al D.P.R. 380/01, art. 16.
ART. 6 – ALLACCIO ALLE RETI
1. Il Soggetto attuatore si impegna, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a
collegare a proprie spese le proprie reti alle reti dei pubblici servizi esistenti secondo
le modalità ed in corrispondenza dei recapiti che verranno indicati dagli enti gestori
delle reti.
Il Soggetto attuatore si impegna a sostenere i costi relativi ad eventuali potenziamenti
delle reti, qualora ritenuti necessari da parte dell’Ente Gestore delle Reti, in funzione
delle potenzialità richieste.
Il Soggetto attuatore si impegna all’eventuale ripristino a perfetta regola d’arte della
sede stradale (comprensiva dei marciapiedi) che venga interessata dagli allacci alle
reti pubbliche.
ART. 7 – REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI
A) Allo stato attuale le strutture oggetto del presente Piano Particolareggiato destinate a
locali al servizio dell’Oratorio parrocchiale non sono dotate di parcheggi pertinenziali.
Riconoscendo la funzione pubblica svolta al servizio della popolazione del territorio
del Comune di Sergnano, per quanto attiene il reperimento dei posti auto previsti
dall’art.3.2 delle NTA del Piano dei Servizi del vigente PGT, il Comune di Sergnano
individua le aree di proprietà dello stesso già destinate a parcheggio comunale e
contraddistinte in catasto al Fg.12 mappali 982,986,987,1116 e 1248, come meglio
identificati nell’estratto di mappa allegato al presente atto, quali aree al servizio anche
della struttura di proprietà del Soggetto Attuatore ed oggetto della presente
convenzione e pertanto la verifica urbanistica prevista dalla succitata norma risulta
essere soddisfatta.
B) L’utilizzo del parcheggio pubblico sarà così regolamentato:
1 nei giorni di mercato settimanale e/o in sostituzione in caso di festività, non sarà
possibile la sosta fino al termine delle operazioni di pulizia dell’area mercatale e
comunque secondo le indicazioni riportate nella segnaletica stradale esposta;
2 Durante le manifestazioni temporanee organizzate dall’Amministrazione
Comunale, l’utilizzo sarà regolamentato con apposita ordinanza emessa dall’ufficio
competente e potrebbe subire limitazioni/impossibilità di fruizione per tutta la
durata della manifestazione.
3 In relazione alla peculiarità della collocazione del parcheggio ed al fine di garantire
la massima rotazione e disponibilità di spazi a parcheggio, il Comune potrà
regolamentare la sosta secondo i criteri che riterrà più opportuni (parcheggio
libero, con disco ecc.). Poiché, il parcheggio potrà essere usato anche in occasione
delle celebrazioni religiose, l'eventuale utilizzo del disco orario dovrà comunque
garantire una sosta minima non inferiore a 3 ore. È vietato, regolamentare la sosta
con parcheggi a pagamento.
C) Quanto stabilito ai punti a) e b) è da intendersi applicabile, dopo l’ultimazione dei
lavori di riqualificazione del parcheggio comunale, anche all’area di proprietà
comunale distinta al Fg.12 mappale 1248 che al momento della sottoscrizione del
presente atto non risulta essere utilizzabile quale parcheggio pubblico.
ART. 8 – ATTO DI ASSERVIMENTO
1. Il Soggetto Attuatore si impegna formalmente a sottoscrivere, contestualmente
all’ultimazione dei lavori oggetto dei provvedimenti abilitativi derivati dall’attuazione
del presente piano particolareggiato, atto di asservimento della struttura oratoriale
così come previsto dall’art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi
del vigente PGT.
2. Copia dell’atto di asservimento dovrà essere presentato al Comune di Sergnano.
ART. 9 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di Piano Particolareggiato è parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
2. Il progetto di Piano Particolareggiato è composto da:
a) Documentazione fotografica;
b) Relazione tecnica;
c) Valutazione impatto paesistico;
d) Elaborati grafici urbanistici in n. 4 tavole;
e) Bozza di convenzione con vicino;
f) Bozza di convenzione con comune.
3
il Comune e il Soggetto attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti inseriti
negli Allegati del Piano Particolareggiato, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni
di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune,
individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente
alla convenzione.
ART. 10 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e
dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua
attuazione, come pure le spese inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e
connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto attuatore.
ART. 11 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Il Soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse
competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Soggetto attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla
trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo
da ogni responsabilità.
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________
per il Comune
Il Soggetto attuatore