ESTREMI: Giudice di Pace Potenza Data: 26.09

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ESTREMI: Giudice di Pace Potenza Data: 26.09
L‘utente che contesta la bolletta, ma non chiede nel contempo il controllo del consumo del gas della
propria utenza domestica, non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell'onere
probatorio. Spetta, infatti, sempre al gestore e fornitore del gas metano che pretende il pagamento delle
somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella
fornita dal contatore centrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA
Nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Lauletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 30 gennaio 2013 al n.184/2013 del Ruolo Generale
TRA
B. A. rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Loredana Satriani
presso il cui studio in Potenza alla via Crispi n.37 è elettivamente domiciliata ATTRICE
E
ENEL ENERGIA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valerio lorio ed elettivamente
domiciliata in Potenza alla via Maratea n.8 presso e nello studio dell'avv. Luisa Mancuso CONVENUTA
E
ENEL RETE GAS S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in virtù di procura speciale in calce alla
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmine Spoti del Foro di Lecce ed elettivamente
domiciliata in Potenza alla via Mazzini n.69 presso e nello studio dell'avv. Dario Bianchini CONVENUTA
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Pagamento
CONCLUSIONI
Per l'attrice si chiede di dichiarare illegittima la pretesa di cui alla fattura oggetto di
contestazione n.2235609764 relativa alla sostituzione del contatore ed al consumo
luglio - settembre 2011 dell'importo di €.2.336,90, siccome abnorme per le ragioni di cui in atti ed in via
conseguenziale condannare l'Enel Energia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. e/o la
società chiamata in causa Enel Rete gas S.p.A. in
persona del legale rappresentante p.t. se ritenuta responsabile e ciascuna nella propria rispettiva qualità
al risarcimento dei danni subiti da essa ricorrente a causa dell'errata fatturazione, condannare, aItresì,
esse convenute al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore dell'attrice, quantificabile nella
misura che I'Ecc.mo giudice riterrà di ragione, anche ai sensi del terzo comma dell'art 96 c.p.c., con
vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore siccome antistatario.
Per l'Enel Energia S.p.A.. si chiede in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa del terzo Enel
Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e conseguentemente fissare altra udienza ai
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Giudice di Pace Potenza Data: 26.09.2014 Numero: 579
ESTREMI: Giudice di Pace Potenza Data: 26.09.2014 Numero: 579
sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 311 c.p.c. accertarsi e dichiararsi consequenzialmente,
l'inammissibilità o, quantomeno, l'infondatezza della domanda spiegata dalla Sig.ra B. A. nei confronti di
Enel Energia S.p,A. e dunque dichiararsi l'estromissione dal presente giudizio della deducente per le
ragioni di cui in parte motiva, in via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda ex
adverso formulata perché inammissibile, improponibile nonché infondata de facto et de iure, per le
ragioni di cui in premessa fattuale, dunque accertare e dichiarare che l'importo di € 2.336,90 è dovuto
all'Enel Energia S.p.A, in virtù della stipula del contratto di fornitura e dei consumi di gas impiegati dalla
Sig.ra B. A., accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste a titolo di risarcimento danni
morali e patrimoniali in quanto non provate e non determinate nel quantum, con vittoria delle spese di
lite, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali lVA e CAP come per legge.
Per Enel Rete Gas S.p.A si chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione principale e per
l'effetto rigettare tutte le domande con vittoria di spese e competenze di lite, nel merito, ove esaminabile,
rigettare tutte le domande formulate in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto con condanna
di Enel energia S.p.A. o di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra B. A. conveniva in giudizio la società Enel Energia S.p.A. in
persona del legale rappresentante pt, affinchè fossero assunte le determinazioni in narrativa specificate.
Sosteneva parte attorea che sottoscriveva con la società Enel Energia un contratto per l'erogazione di gas nella
propria unità immobiliare sita in T. alla c.da Fontana Camillo ____ e, in. data 17.11.2011, riceveva la fattura n.
2235609764 dell'importo di e.2.336,90 relativa al periodo luglio settembre 2011 che contestava sul presupposto
di una erronea rilevazione del consumo.
Si costituiva la società Enel Energia .S.p.A in persona del legale rappresentante p.t. che, in via preliminare,
chiedeva di autorizzare la chiamata in causa del terzo Enel Rete Gas S,p,A. in persona del legale
rappresentante p.t. in qualità di distributore su rete locale. Nel merito, contestando tutto quanto dedotto da parte
attorea, assegnava le suindicate conclusioni,
Si costituiva la società Enel Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. che, ribadendo la
legittimità del proprio operato, concludeva come da determinazioni in atti.
Svoltasi l'istruttoria, nel corso della quale venivano escussi i testi ammessi, all'udienza del 17.09.2014 le parti
precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa e il Giudice di Pace designato, previa
autorizzazione al ritiro dei fascicoli nonché al deposito di comparse conclusionali, ritualmente depositate,
tratteneva la causa in decisione.
Motivazione
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, può essere accolta atteso che vanno condivise e fatte
proprie dal Giudicante le argomentazioni di cui all'atto di citazione.
La qualificazione negoziale dei rapporti tra il convenuto e l'utente rispetto alla fornitura di gas ha natura
privatistica poiché si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di
somministrazione di diritto privato regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi
dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la
posizione giuridica del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo. La tariffa del servizio
di somministrazione del gas si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una
prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge,
trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì in un contratto di
utenza.
Tra il cliente e il venditore di energia si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale,
nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e, sopratutto,
la lettura del misuratore ai fini della fatturazione. Tutto quanto essenziale all'esecuzione della prestazione ed alla
sua quantificazione economica, secondo le tariffe fissate dall'Autorità (nel mercato tutelato) ovvero dal venditore
(nel mercato libero) è affidato ad un terzo i cui obblighi rispetto al cliente sono fissati da delibere amministrative
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici. L'inestricabile connessione delle suddetti componenti è
evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di
prestazioni consistenti sia nella somministrazione del gas, sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di distribuzione (Cass. sent n. 382 del 11.01.2005; Giudice di pace di Potenza sent. n.610 del
16.10.2013).
Nella fattispecie la Sig.ra B. A. contestava la fattura n.2235609764 relativa alla sostituzione del contatore ed al
consumo luglio - settembre 2011 dell'importo di €.2.336,90 in quanto - a suo dire- abnorme. Orbene I‘utente
che contesta la bolletta, ma non chiede nel contempo il controllo del consumo del gas della propria
utenza domestica, non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell'onere probatorio.
Spetta, infatti, sempre al gestore e fornitore del gas metano che pretende il pagamento delle somme
contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal
contatore centrale (Cass. n. 10313 del 28.05.2004)
La fattura è un atto giuridico a contenuto partecipativo consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di
fatti relativi ad un rapporto già costituito.
Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova
del contratto. Al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della
prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della
prestazione stessa a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto ( Cass. 3.04.2008, n.
8549).
Nel caso in esame la società convenuta Enel Energia S.p.A. precisava, come anticipato dalla stessa attrice, che
la fattura contestata calcolava un consumo relativo alla sostituzione del contatore avvenuta in data 19.09.2011
con lettura dei consumi al momento della sostituzione pari a mc 23383.
Orbene il consumo veniva calcolato dalla lettura di attivazione del 22.07.2009 pari a mc 17272 alla lettura di
rimozione. Evidenziava, altresì, la suddetta società che, in linea con quanto previsto dalla Delibera 229/01
dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas, emette bollette calcolate sia sulla base di letture effettive che di
consumi presunti.
E' pur vero che la suddetta Delibera stabilisce i tempi per eseguire la lettura dei contatori per la fatturazione dei
consumi e, nel caso di specie, non risulta nè provato né tantomeno accertato che la richiesta somma si riferisca
a consumi effettivi e non presunti. Le prestazioni di somministrazione di gas metano non possono essere
quantificate con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto" poiché così facendo viene alterato il
vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre.
II prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato
secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione.
dell'importo di € 2.336,90.
Si rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno morale e per lite temeraria in quanto la condanna per
responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. richiede non soltanto la totale soccombenza e la mala fede, o quanto
meno la colpa grave, della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la
concreta sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti,
la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che
richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.Ne
deriva che, in mancanza di siffatta prova, il Giudice non può procedere alla liquidazione di ufficio del danno
nonostante la domanda dell'interessata, neppure in via equitativa (Giudice di Pace di Potenza sent. n. 368 del
23.05.2014).
Le spese giudiziali, liquidate in. dispositivo, seguono la soccombenza evidenziando che la parte vittoriosa veniva
ammessa, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza del 30.11.2012, al patrocinio a spese
dello Stato con la conseguenza che la condanna alla refusione delle spese va emessa in favore dello Stato.
PQM
Il Giudice di Pace adito, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.184/2013 del Ruolo Generale
Affari Ordinari e non contenziosi, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dalla Sig.ra B. A. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiara la Sig.ra B.
A. non tenuta al pagamento della fattura n.2235609764 dell'importo di €.2.336,90;
- Condanna Enel Energia S.p,A. in persona del legale rappresentante p.t. e l'Enel Rete gas S,p.A. in persona del
legale rappresentante p.t al pagamento in solido delle spese di lite a favore dello Stato anticipatario che si
liquidano in complessive €.700,00 oltre spese generali, IVA CAP come legge;
- Rigetta ogni altra domanda.
Potenza 24.09.2014
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Maria Antonietta Lauletta
Depositato in cancelleria il 26.09.2014