P08 -CA-Avvio attività di ambulante itinerante - rev.4

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P08 -CA-Avvio attività di ambulante itinerante - rev.4
Sportello Settimo Milanese
P08 -CA-Avvio attività di ambulante itinerante - rev.4-14.9.2015
Definizione
Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di
alimenti e bevande effettuate su qualsiasi area purchè in forma itinerante. Tale forma di commercio viene svolta con
mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta dalle imprese individuali, dalle società di persone,
dalle società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010).
Normativa di riferimento
• Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59"
• Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
• Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
Prerequisiti
Per poter richiedere l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il
soggetto interessato deve possedere i seguenti requisiti:
Requisiti morali:
• quelli previsti dall'articolo 71, D. Lgs. 59/2010
• insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"
(antimafia).
I requisiti morali devono essere posseduti:
a) per le imprese individuali: dal titolare
b) per le società:
- dal rappresentante legale e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;
- da tutti i soci per le società in nome collettivo;
- dai soci accomandanti per le società in accomandita semplice.
- dall'eventuale delegato/a in possesso della qualifica professionale (solo per la vendita e/o somministrazione di prodotti
alimentari)
Requisiti professionali:(solo in caso di attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e/o di
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somministrazione di alimenti e bevande)
Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e/o di
somministrazione di alimenti e bevande è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
• aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
• avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera,
presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
• essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari)
I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, in caso d'imprese individuali, dal legale rappresentante, da
uno dei soci o da altra persona delegata, per le attività svolte in forma societaria.
Cosa occorre
Per poter ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è necessario
inoltrare apposita richiesta al Comune nel quale s'intende iniziare l'attività, in competente bollo, utilizzando esclusivamente
il modello 6-SU-42 "Richiesta autorizzazione per il commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante".
Il modello dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso in via telematica al seguente indirizzo di posta certificata:
[email protected]
Per il pagamento dell’imposta di bollo attenersi a quanto indicato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
MSN 0001431 P-4.34.11 del 28/09/2011:
(omissis) … il soggetto interessato provvede, qualora il SUAP non disponga dell’autorizzazione che consente il pagamento
dell’imposta di bollo in modo virtuale, ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate,
nonché ad annullare le stesse, conservandone l’originale.
Per le attività di trasformazione e/o somministrazione e vendita di alimenti su aree pubbliche, dopo l’ottenimento
dell’autorizzazione amministrativa, occorre inoltre presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) con
allegati la descrizione delle strutture utilizzate per il commercio ambulante di alimentari su aree pubbliche e l’elenco e
tipologia dei mezzi utilizzati per il trasporto di alimenti.
Modello 6-SU-45: SCIA Modello A
Modello 6-SU-48: Scheda 2
La SCIA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Settimo Milanese
esclusivamente per via telematica. Per maggiori dettagli sulla presentazione telematica CLICCA QUI
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO ASL
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La tariffa da versare è di Euro 35,00. Il versamento deve essere effettuato su bollettino di conto corrente postale n.
41078205, intestato a ASL della Provincia di Milano n. 1 - Via Al Donatore di Sangue, 50 - 20013 Magenta. Nella causale
indicare: “cod. 66 versamento SCIA”.
Istruzioni per la compilazione
Mod. 6-SU-42 "Autorizzazione per il commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante".
Compilare interamente ed in modo completo la pagina 1 con i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi richiesti
(diversi a seconda che si tratti di Ditta individuale o Società) barrando con una crocetta la casella (A) corrispondente al
"rilascio di autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante in forma itinerante). Compilare la corrispondente
Sezione A) di pagina 2 ("rilascio nuova autorizzazione")
Barrare le caselline di pagina 3 corrispondenti al possesso dei requisiti fondamentali ai fini dell'ottenimento
dell'autorizzazione (possesso dei requisiti morali, mancato possesso di altra autorizzazione per il commercio in forma
itinerante, mancanza di cause di divieto, decadenza ecc. ) e porre la propria firma nell’apposito spazio.
Nel caso in cui si intenda porre in vendita prodotti alimentari, occorre compilare e sottoscrivere anche l'Allegato 1 del
modello.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una Società, ricordarsi di compilare e sottoscrivere l’allegato 2 relativo alle
autocertificazioni antimafia a cura delle seguenti persone:
- Tutti i soci (nel caso di S.n.c.)
- I soci accomandatari (nel caso di S.a.s.)
Note
L'autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle Fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
L'autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla vendita al domicilio del consumatore.
L'operatore itinerante può partecipare ai vari mercati di tutto il territorio nazionale, al fine dell'assegnazione giornaliera dei
posteggi non occupati (la cosiddetta spunta dei mercati).
L'attività di vendita in forma itinerante non può essere svolta nelle seguenti vie: Piazza Eroi, Via D’Adda, Piazza Tre Martiri,
L.go Papa Giovanni XXIII, Via Mereghetti, Piazza S. Sebastiano, Via Barni, Piazza S. Giorgio ai sensi della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27/02/2002 (All. C).
TEMPI DI LEGGE PER IL RILASCIO:
La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il
provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
TEMPI DI QUALITA’ PER IL RILASCIO:
L'autorizzazione, se la documentazione è completa ed il richiedente possiede i requisiti, viene rilasciata entro 25 giorni
dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa.
In questo caso il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
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Carta di Esercizio/Attestazione: per svolgere l’attività occorre munirsi della Carta di Esercizio / Attestazione ai sensi della
Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Dal 4 giugno 2012 a seguito di quanto indicato nella D.d.g. 28 marzo 2012 n. 2613 Regione Lombardia ha dato avvio alla
informatizzazione della Carta di Esercizio che per la compilazione/vidimazione/attestazione sarà gestita in via
esclusivamente telematica attraverso l’applicativo MUTA – Modello Unico Trasmissione Atti - di Regione Lombardia
raggiungibile dal sito web: http://www.muta.servizirl.it
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