P08 -CF-Effettuaz. vendita promozionale, di fine stagione (saldi), di

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P08 -CF-Effettuaz. vendita promozionale, di fine stagione (saldi), di
Sportello Settimo Milanese
P08 -CF-Effettuaz. vendita promozionale, di fine stagione (saldi), di liquidazione-rev.427/6/2013
Definizione
Per commercio in sede fissa (su area e locali privati) s’intende la vendita sia al dettaglio che all’ingrosso di merci,
alimentari e non alimentari, effettuata in modo professionale.
Per commercio al dettaglio s’intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale.
Per commercio all’ingrosso s’intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in
grande.
Vendite Promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i
prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se
non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere
effettuate nei periodi dei saldi, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l’igiene della casa non sono
soggette alle suddette limitazioni.
Saldi di fine stagione
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del
consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla
Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le
Associazioni dei Consumatori.
La Giunta Regionale, con la delibera n° IX/2667 del 14 dicembre 2011, ha determinato le date di decorrenza delle vendite
di fine stagione nel modo seguente:
- per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno
- per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio
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Vendite di Liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
- cessazione dell'attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima di 13 settimane
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata
massima di 13 settimane
- trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima di 13
settimane;
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima
di 6 settimane.
L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un
periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza
dalla cessazione della vendita straordinaria. La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto;
non può essere effettuata nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre e nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine
stagione.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, art. 15 · L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 · D.G.R. n. IX/2667 del 14 dicembre 2011
Cosa occorre
Vendite Promozionali: per effettuare una vendita promozionale non occorre presentare alcuna comunicazione al
Comune.
Saldi di fine stagione: per l’esercizio di tale forma di vendita straordinaria non occorre presentare alcuna comunicazione
al Comune.
Vendite di Liquidazione: per effettuare una vendita di liquidazione occorre inoltrare allo Sportello Imprese del Comune di
Settimo Milanese apposita comunicazione, esente da bollo, sul modello 6-SU-05. Tale comunicazione deve pervenire
allo Sportello Imprese almeno 15 giorni prima dell’inizio della vendita di liquidazione.
- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante
allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia
all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione per cessazione dell’attività
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commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda, il titolare dell'attività, per un periodo di
almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore
merceologico nei medesimi locali;
- le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda
devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. È facoltà dell’esercente
produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione;
- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche
mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione
al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita;
- le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione anche
mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie. Per le
operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la
riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono, in ogni caso, indicare
esattamente il periodo di chiusura di cui all’art. 114, comma 5, della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
Nei casi previsti all’art. 114, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge Regionale sopra citata le autorizzazioni o abilitazioni
all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e, comunque, non
oltre il termine massimo di 13 settimane.
È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del
genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto
deposito.
Note
In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in
percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.
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