1 ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Atto di opposizione
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1 ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Atto di opposizione
ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Atto di opposizione ex art. art. 22 L. 689/1981 Il sottoscritto sig./sig.ra ------------, nato/a ------------ il ----------------, elettivamente domiciliato in ----------------, via ------------ n. -----------, nella qualità di trasgressore/obbligato in solido, in quanto conducente/proprietario del veicolo a mezzo del quale è stata commessa l’infrazione al CDS di cui infra, propone opposizione avverso e per l’annullamento, previa sospensione - del verbale di contestazione n.------------ , del -----------, notificato al ricorrente in data --------------, con il quale è stata contestata la violazione dell’art. 7 commi 1 e 13 CDS, sul presupposto che il “conducente del veicolo indicato circolava in zona e orario vietato giusta O.S. n. 342 del 6 novembre 2008 di limitazione della circolazione FATTO In data -----------, al sottoscritto è stata contestata/notificata la violazione dell’art. 7, commi 1 e 13, del Codice della Strada, in quanto la vettura tg-------------------------------è stata sorpresa a circolare in zona e orario vietato giusta Ordinanza Sindacale n. 342 del 6 novembre 2008 “di limitazione della circolazione a targhe alterne.. A seguito di accertamento informale effettuato presso l’Amministrazione competente, il ricorrente apprendeva che, all’epoca della contestazione, non si era ancora provveduto a 1 collocare, sui luoghi interessati dalla vicenda in esame, la speciale segnaletica verticale prescritta dall’Ordinanza Sindacale n° 342 del 6 novembre 2008 (cfr. allegata immagine della segnaletica tratta dal sito del Comune di Palermo). A tutt’oggi, tale segnaletica non è stata apposta nel luogo di transito nonché luogo dell’accertamento di violazione de quo, e neppure nelle immediate adiacenze, o vie di immissione, come è agevolmente verificabile dalla documentazione fotografica allegata, riproducente i siti menzionati. Muovendo da tale rilievo, il sottoscritto propone il presente ricorso, per dell’indicato ottenere verbale di l’annullamento, previa sospensione, contestazione, affetto da radicale illegittimità per i seguenti MOTIVI Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 Codice Della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.). Violazione e falsa applicazione dell’O.S. n. 342 del 6.11.2008. Falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 13 del Codice della Strada. L’art. 5, comma 3, del CDS prescrive che “i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi ... con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”. La stessa O.S. n. 342 del 6.11.2008, istitutiva della circolazione a targhe alterne, prescrive esplicitamente che “il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza a mezzo della prescritta 2 segnaletica stradale, collocata in maniera conseguente con i contenuti della presente ordinanza a cura di AMAT Palermo S.p.A. ... che provvederà ad integrare e/o rimuovere la segnaletica per renderla coerente con lo stesso. AMAT Palermo dovrà far pervenire, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la relata di esecutività, con la quale venga dichiarata l’installazione della segnaletica prevista nel presente provvedimento, nonché la data e l’orario di esecuzione dell’ordinanza con la prevista segnaletica”. In base alla lettera dell’ordinanza, dunque, il provvedimento antismog avrebbe dovuto essere portato a conoscenza degli utenti mediante apposita segnaletica stradale installata da AMAT Palermo, la quale avrebbe dovuto garantire ed attestare l’intervenuta istallazione, al fine di rendere esecutiva la suddetta ordinanza e legittimare eventuali multe conseguenti alla violazione dei divieti. Tali stringenti previsioni costituiscono diretta conseguenza delle censure mosse alla precedente ordinanza introduttiva della circolazione a “targhe alterne”, che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità delle sanzioni inflitte ai trasgressori del divieto, per mancanza di apposita segnaletica idonea a renderlo noto agli utenti (cfr. allegato articolo tratto dalla Repubblica del giugno 2006, dedicato all’argomento). A dispetto del chiaro dettato normativo, l’ordinanza dello scorso novembre, è stata attuata in una situazione di quasi completa assenza (salvo sporadiche eccezioni) dei cartelli specificamente indicati dal Comune e riportati nel proprio sito internet (www.comune.palermo.it/Comune/targhe_alterne_2008/targhe_alterne_2 008.htm; cfr. immagine allegata). 3 Questi, infatti, figurano soltanto in un numero limitato delle strade interessate dai divieti, con l’effetto di rendere conoscibile l’operatività del divieto limitatamente al singolo tratto di strada munito del segnale, ma non nella più vasta estensione della rete viaria interessata dall’applicazione dell’Ordinanza (cfr. mappa allegata, tratta dal sito del Comune di Palermo). Così stando le cose, in ossequio alla prescrizioni del codice della strada e della stessa ordinanza n. 342, nonché in accordo con la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della previgente ordinanza in materia di “targhe alterne”, dovrà affermarsi la radicale nullità di tutti i verbali con i quali, fino ad oggi , è stato contestato il divieto di circolazione in giorno non consentito e, fra questi, di quello oggi impugnato, atteso che il divieto non è stato reso noto attraverso gli appositi cartelli. Alla luce delle superiori argomentazioni VOGLIA IL SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Sospendere e quindi annullare il verbale di contestazione n.------------del-------------. Si allegano i seguenti documenti: 1) Originale del verbale di contestazione 2) Ordinanza sindacale n. 342 del 6.11.2008; 3) Immagine della segnaletica prescritta dall’ordinanza, tratta dal sito internet del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it/Comune/targhe_alterne_2008/targhe_alt erne_2008.htm), con allegata mappa dell’area interessata dai 4 divieti e da prospetto riassuntivo dei veicoli soggetti ai divieti, con indicazione delle relative eccezioni; 4) Articolo, tratto dall’archivio on line di Repubblica.it, del giugno 2006; 5) Documentazione fotografica rappresentante il luogo della contestazione e le aree circostanti, da cui si evince l’assenza della prescritta segnaletica. Palermo, firmato 5