1 ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Atto di opposizione

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1 ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO Atto di opposizione
ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Atto di opposizione ex art. art. 22 L. 689/1981
Il sottoscritto sig./sig.ra ------------, nato/a ------------ il ----------------,
elettivamente domiciliato in ----------------, via ------------ n. -----------,
nella qualità di trasgressore/obbligato in solido, in quanto
conducente/proprietario del veicolo a mezzo del quale è stata
commessa l’infrazione al CDS di cui infra,
propone opposizione avverso e per l’annullamento,
previa sospensione
- del verbale di contestazione n.------------ , del -----------, notificato al
ricorrente in data --------------, con il quale è stata contestata la
violazione dell’art. 7 commi 1 e 13 CDS, sul presupposto che il
“conducente del veicolo indicato circolava in zona e orario vietato giusta
O.S. n. 342 del 6 novembre 2008 di limitazione della circolazione
FATTO
In data -----------, al sottoscritto è stata contestata/notificata la
violazione dell’art. 7, commi 1 e 13, del Codice della Strada, in
quanto la vettura tg-------------------------------è stata sorpresa a
circolare in zona e orario vietato giusta Ordinanza Sindacale n. 342
del 6 novembre 2008 “di limitazione della circolazione a targhe alterne..
A
seguito
di
accertamento
informale
effettuato
presso
l’Amministrazione competente, il ricorrente apprendeva che,
all’epoca della contestazione, non si era ancora provveduto a
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collocare, sui luoghi interessati dalla vicenda in esame, la speciale
segnaletica verticale prescritta dall’Ordinanza Sindacale n° 342 del
6 novembre 2008 (cfr. allegata immagine della segnaletica tratta dal
sito del Comune di Palermo).
A tutt’oggi, tale segnaletica non è stata apposta nel luogo di
transito nonché luogo dell’accertamento di violazione de quo, e
neppure nelle immediate adiacenze, o vie di immissione, come è
agevolmente
verificabile
dalla
documentazione
fotografica
allegata, riproducente i siti menzionati.
Muovendo da tale rilievo, il sottoscritto propone il presente
ricorso,
per
dell’indicato
ottenere
verbale
di
l’annullamento,
previa
sospensione,
contestazione,
affetto
da
radicale
illegittimità per i seguenti
MOTIVI
Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 Codice Della Strada (D.lgs.
n. 285/1992 e s.m.i.). Violazione e falsa applicazione dell’O.S. n. 342
del 6.11.2008. Falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 13 del Codice
della Strada.
L’art. 5, comma 3, del CDS prescrive che “i provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione sono emessi ... con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”.
La stessa O.S. n. 342 del 6.11.2008, istitutiva della circolazione a targhe
alterne, prescrive esplicitamente che “il presente provvedimento sarà
portato a conoscenza della cittadinanza a mezzo della prescritta
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segnaletica stradale, collocata in maniera conseguente con i contenuti
della presente ordinanza a cura di AMAT Palermo S.p.A. ... che
provvederà ad integrare e/o rimuovere la segnaletica per renderla
coerente con lo stesso. AMAT Palermo dovrà far pervenire, prima
dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la relata di esecutività,
con la quale venga dichiarata l’installazione della segnaletica prevista
nel presente provvedimento, nonché la data e l’orario di esecuzione
dell’ordinanza con la prevista segnaletica”.
In base alla lettera dell’ordinanza, dunque, il provvedimento antismog
avrebbe dovuto essere portato a conoscenza degli utenti mediante
apposita segnaletica stradale installata da AMAT Palermo, la quale
avrebbe dovuto garantire ed attestare l’intervenuta istallazione, al fine di
rendere esecutiva la suddetta ordinanza e legittimare eventuali multe
conseguenti alla violazione dei divieti.
Tali stringenti previsioni costituiscono diretta conseguenza delle censure
mosse alla precedente ordinanza introduttiva della circolazione a “targhe
alterne”, che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità delle
sanzioni inflitte ai trasgressori del divieto, per mancanza di apposita
segnaletica idonea a renderlo noto agli utenti (cfr. allegato articolo tratto
dalla Repubblica del giugno 2006, dedicato all’argomento).
A dispetto del chiaro dettato normativo, l’ordinanza dello scorso
novembre, è stata attuata in una situazione di quasi completa assenza
(salvo sporadiche eccezioni) dei cartelli specificamente indicati dal
Comune
e
riportati
nel
proprio
sito
internet
(www.comune.palermo.it/Comune/targhe_alterne_2008/targhe_alterne_2
008.htm; cfr. immagine allegata).
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Questi, infatti, figurano soltanto in un numero limitato delle strade
interessate dai divieti, con l’effetto di rendere conoscibile l’operatività del
divieto limitatamente al singolo tratto di strada munito del segnale, ma
non
nella
più
vasta
estensione
della
rete
viaria
interessata
dall’applicazione dell’Ordinanza (cfr. mappa allegata, tratta dal sito del
Comune di Palermo).
Così stando le cose, in ossequio alla prescrizioni del codice della strada e
della stessa ordinanza n. 342, nonché in accordo con la giurisprudenza
formatasi sotto il vigore della previgente ordinanza in materia di “targhe
alterne”, dovrà affermarsi la radicale nullità di tutti i verbali con i
quali, fino ad oggi , è stato contestato il divieto di circolazione in
giorno non consentito e, fra questi, di quello oggi impugnato, atteso
che il divieto non è stato reso noto attraverso gli appositi cartelli.
Alla luce delle superiori argomentazioni
VOGLIA IL SIG. GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Sospendere e quindi annullare il verbale di contestazione n.------------del-------------.
Si allegano i seguenti documenti:
1) Originale del verbale di contestazione
2) Ordinanza sindacale n. 342 del 6.11.2008;
3) Immagine della segnaletica prescritta dall’ordinanza, tratta dal sito
internet
del
Comune
di
Palermo
(www.comune.palermo.it/Comune/targhe_alterne_2008/targhe_alt
erne_2008.htm), con allegata mappa dell’area interessata dai
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divieti e da prospetto riassuntivo dei veicoli soggetti ai divieti, con
indicazione delle relative eccezioni;
4) Articolo, tratto dall’archivio on line di Repubblica.it, del giugno
2006;
5) Documentazione
fotografica
rappresentante
il
luogo
della
contestazione e le aree circostanti, da cui si evince l’assenza della
prescritta segnaletica.
Palermo,
firmato
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