Nuovo Isee. Nucleo familiare, redditi, patrimonio e

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Nuovo Isee. Nucleo familiare, redditi, patrimonio e
Donne e Politiche di Parità
LA RIFORMA DELL’ISEE PER UN WELFARE PIU’ “UGUALE”
2. Il nuovo ISEE: nucleo familiare, redditi, patrimonio e franchigie.
Alla luce delle inefficienze e criticità sopra descritte, vi è stato un impegno governativo ed un lavoro politico
e delle parti sociali (la Cisl in questo si è impegnata molto, ottenendo buoni risultati) volto al superamento
delle criticità mediante l’emanazione misure normative per una nuova regolamentazione dell’ISEE al fine
renderlo un effettivo strumento di equità.
Il cammino normativo riformatore è iniziato nel 2011 (Decreto Legge 201/2011, art. 5, convertito con
modificazioni dalla Legge 214/2011) e si concluso con il Decreto ministeriale del 7 novembre 2014,
pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione
Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, che
è entrato in vigore dal 1 gennaio 2015.
Campi di applicazione: La disciplina previgente è stata profondamente modificata mediante la
revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), alla luce dei seguenti principi (fissati dall’art. 5 del D.L: 201/2011):
a) l’adozione di una nozione di reddito disponibile che includa anche di somme fiscalmente esenti;
b) il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della
componente patrimoniale;
c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le
famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
d) una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e) l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base
della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni
agevolate.
L’INPS ha precisato che, rispetto alla disciplina previgente, non cambiano né la definizione né il
metodo di calcolo dell’ISEE che continua a prevedere, come sopra ampiamente rappresentato, il rapporto
tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza. Anche la nozione di ISEE rimane
immutata quale somma dei redditi con una quota (20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i
componenti il nucleo familiare. Come resta immutata anche la finalità dell’indicatore quale strumento di
valutazione per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (destinate solo ai soggetti con particolari
requisiti di natura economica) e/o prestazioni sociali (ove il costo e la misura sono legate alla situazione
economica del richiedente).
La riforma dell’ISEE incide su:
•
la definizione del nucleo familiare, maggiormente corrispondente alle nuove realtà;
•
la definizione delle componenti reddituali patrimoniali;
•
le franchigie che vengono rimodulate;
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la scala di equivalenza, in maggiore considerazione delle spese sostenute per il mantenimento del
nucleo familiare, specificatamente in presenza di tre o più figli minorenni;
•
l’attualizzazione dell’ISEE alla componente reddituale dell’anno corrente in caso di perdita di lavoro
o chiusura dell’attività;
•
la diversificazione dell’ISEE, con modalità di calcolo specifiche, in relazione alla natura della
prestazione richiesta.
L’obiettivo è quello di aumentare la selettività dell’indicatore, accrescendo la rilevanza del patrimonio e
favorendo le famiglie numerose o con portatori di handicap.
Gli strumenti, più importanti, usati dal legislatore per raggiungere il suddetto obiettivo sono: il
potenziamento della componente reddituale, di quella patrimoniale e delle franchigie nonché la
modificazione dei coefficienti aggiuntivi della scala di equivalenza.
NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica è quello esistente al momento della
presentazione della dichiarazione. Ai fini ISEE ogni persona appartiene ad un solo nucleo familiare.
La composizione del nucleo familiare, varia in base alla prestazione che si intende richiedere. Come base
per il nucleo familiare viene presa la famiglia anagrafica.
I coniugi, anche quando abbiano diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare,
eccezion fata in caso di separazione giudiziale o consensuale o ordinata con sentenza o provvedimento
temporaneo o urgente o provvedimento di allontanamento, di esclusione della potestà genitoriale, di
abbandono del coniuge (accertati dal punto di vista giuridico).
Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale convive. Il figlio minorenne, qualora non sia
convivente con almeno un genitore, viene attratto nel nucleo familiare del genitore con cui conviveva in
precedenza.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini Irpef, fa parte del nucleo
familiare di questi ultimi, in caso di genitori separati può scegliere a quale dei due appartenere.
Il minore in affidamento pre-adottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario.
Il minore in affidamento temporaneo fa nucleo a se stante (così come il minore in affidamento in
comunità) a meno che il genitore affidatario non decida di considerarlo nel nucleo. Chi si trova in
convivenza anagrafica (Dpr 223/89), per ragioni religiose o di cura o militari ecc., è considerato nucleo
familiare a se stante, eccezion fatta per i figli minorenni che invece fanno parte del nucleo familiare del
genitore.
REDDITO
Il calcolo della componente reddituale dell’ISEE è stato profondamente modificato dalla riforma. Il nuovo
ISEE, infatti, prevede una definizione più ampia di reddito nella quale vengono inclusi, oltre al reddito
complessivo ai fini Irpef, nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti.
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Fra i nuovi redditi presi in considerazione dall’ISEE:
vi sono tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta
(p.e. contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività ecc.); tutti i redditi esenti e,
quindi, anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo
familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, carte di debito ecc.) ed i
redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in
forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (in detto caso, si
considera la base imponibile assunta ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale); gli assegni per il
mantenimento di figli effettivamente percepiti; il reddito figurativo delle attività finanziarie (in tal caso, si
applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l'esclusione dei depositi e conti
correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove
inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale; il reddito
lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
Le modifiche introdotte migliorano le capacità valutative dell’indicatore, rendendolo di grado di
rappresentare in maniera più aderente la reale situazione economica delle singole famiglie. La specificità e
l’ampiezza delle tipologie di reddito e patrimonio considerati dall’indice, rendono l’ISEE uno strumento più
equo, capace di distinguere condizioni familiari diverse, in special modo quelle più povere, che in
precedenza potevo essere assimilate ad altre, proprio per la mancanza di un’idonea classificazione delle
stesse. Al riguardo, basti pensare che circa il 10% delle Dichiarazioni uniche sostitutive presentano un ISEE
uguale a zero, con la riforma questo dato dovrebbe modificarsi.
Il reddito da prendere in considerazione per ciascun componente del nucleo familiare è quello indicato
nell’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF.
Dal valore aggregato dei redditi di cui sopra, vengono sottratti gli assegni periodici corrisposti al coniuge e
ai figli per il mantenimento in seguito a separazione o divorzio (nel vecchio ISEE, invece, venivano calcolati
sia nel reddito del percipiente sia in quello del dante assegno) ed i redditi agrari relativi agli operatori
professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (attività di cui all’art. 2135 cc); per i redditi
da lavoro dipendente viene sottratta una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro; per le
pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari viene decurtata una quota del 20%, fino ad
un massimo di 1.000 euro.
Franchigie: Sono altresì previste una serie di franchigie che operano sul reddito dell’intero nucleo
familiare, fra le quali quelle relative ai:
- costi dell’abitare, possono essere portati in deduzione fino 7.000 euro (importo massimo della spesa
effettivamente sostenuta per l'affitto registrato, aumentato rispetto alla disciplina precedente che
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prevedeva massimo € 5.165,00). A tale importo possono essere aggiunti 500 euro per ogni figlio
convivente successivo al secondo. Per i costi dell’abitare in caso d’immobile di proprietà, si tiene conto
degli stessi nella componente patrimoniale (V. infra);
- costi per la disabilità che vengono accorpati in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non
autosufficienza, classificando in questo modi le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non
autosufficienza. E’ prevista una franchigia pari a € 4.000 (che sale ad € 5.500 se si tratta di un minore) per
ciascuna persona con disabilità media; € 5.500 (€ 7.500 se minore) se la disabilità è grave ed € 7.000 (€
9.500 se minore) in caso di non autosufficienza. Inoltre, per ciascuna persona non autosufficiente si
possono sottrarre tutte le spese per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale o,
alternativamente, la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi sociosanitari integrati. Si possono, altresì, detrarre le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini
fiscali, fino ad un massimo di € 5.000, quali le spese sanitarie e le spese mediche e di assistenza specifiche,
comprese quelle sostenute per l’acquisto di cani guida o quelle sostenute per i servizi di interpretariato per
le persone sorde.
PATRIMONIO
Il patrimonio ai fini ISEE è formato dalla componente immobiliare e da quella mobiliare.
Patrimonio immobiliare: Una più attenta valutazione della componente immobiliare, richiesta dalla
riforma, viene ottenuta considerando il valore degli immobili ai fini IMU (e non più come in precedenza ICI)
e sono ricompresi tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni, sia in Italia che all’estero, posseduti alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione (DSU), intestati a persone fisiche
non esercenti attività d'impresa. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento
dell'imposta.
Sono previsti trattamenti particolari per le prime e le seconde case. Con riferimento agli immobili si
considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per
tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU
per l’abitazione principale è calcolato al netto del mutuo residuo e gode di una franchigia di € 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Sul valore così ottenuto è
previsto un ulteriore abbattimento di un terzo del valore. Pertanto, il valore della prima casa viene
considerato in conto patrimonio immobiliare per i due terzi al netto del mutuo e della franchigia sopra
descritta.
Patrimonio mobiliare: Si calcola sommando il valore di tutti i depositi e conti correnti postali e
bancari alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione
(DSU) ovvero al maggior valore fra detto saldo e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Il valore
della consistenza media annua, per finalità di controllo, diventa – con la riforma - un dato obbligatorio. Tale
principio di calcolo del valore del patrimonio mobiliare trova un’eccezione nel caso in cui, in corso di anno
vengono effettuati acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari (p.e. a seguito
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investimenti finanziari) consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla
consistenza media (il valore della consistenza media deve essere sempre e comunque indicato per
eventuali controlli).
Fanno altresì parte del patrimonio immobiliare i titoli di Stato, le obbligazioni, i certificati di deposito e
credito, i buoni fruttiferi ed assimilati, le partecipazioni azionarie in società ecc.
Franchigie: La franchigia sulla componente mobiliare viene articolata in funzione del numero dei
componenti il nucleo familiare, divenendo più alta per le famiglie più numerose. E’ infatti prevista una
franchigia pari a 6.000 euro, che cresce di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare aggiunto al
primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. Detta soglia è altresì incrementata di 1.000 euro per ogni figlio
componente il nucleo familiare successivo al secondo. Una famiglia numerosa composta da i due coniugi e
6 figli avrà una franchigia sul patrimonio mobiliare pari a 14.000 euro. Un nucleo familiare composto da un
unico componente avrà una franchigia pari ad € 6.000,00, uno nucleo familiare con due componenti avrà
una franchigia di € 8.000,00.
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