BANDO PUBBLICO PER L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
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BANDO PUBBLICO PER L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
ALLEGATO A BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA. (Misura 2 - Delibera della Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 5450 – Deliberazione della Giunta Comunale n.153 del16/11/2016) Il Comune di Gallarate ha aderito alla Misura 2 prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 5450. L’iniziativa promossa da Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle famiglie in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, con una morosità iniziale, al fine di prevenire situazioni di sfratto. Sono esclusi i contratti riferiti ad alloggi ERP. GLI INQUILINI CHE NON SONO MOROSI NON SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO. L’importo totale a disposizione per questo bando ammonta ad euro 66.343,00 e sarà erogato fino ad esaurimento fondi. Articolo 1 – Soggetti beneficiari Possono richiedere il contributo i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni: a. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare; b. Residenza nel Comune di Gallarate; c. Cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero se cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno valido, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286; d. Possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, efficace e registrato, stipulato nell’ambito del mercato privato della locazione, per una unità immobiliare situata nel Comune di Gallarate (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); sono esclusi i contratti di alloggi ERP; e. Occupazione regolare a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del richiedente e dei membri del suo nucleo familiare dell’immobile a cui si riferisce il contratto di locazione; f. Residenza nell’alloggio, oggetto della domanda, da almeno un anno; g. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; h. Morosità incolpevole accertata in fase iniziale (meno di € 3.000,00) - per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto in ragione della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare a seguito di: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; ● mobilità; cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; ● separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio, con conseguente decrescimento del reddito familiare; uscita dal nucleo familiare di un soggetto che contribuiva al reddito familiare; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali. ● accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli; ● accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito ma legati da vincolo parentale con un componente del nucleo familiare originario; ● cessazione di erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare che conseguentemente ne determini la riduzione del reddito complessivo; Tali condizioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo. i. j. Non essere titolare di un diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato ed idoneo alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della Regione; ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 15.000,00 come risultante da attestazione INPS; Articolo 2 – Importo del contributo e modalità di erogazione Il contributo viene erogato dal Comune direttamente al proprietario dell’alloggio, a condizione che sottoscriva l’impegno a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e sia disponibile a non aumentare il canone. L’importo del contributo è pari ad euro 1.000,00 ad alloggio/contratto, elevabile ad euro 1.500,00, nel caso in cui il proprietario s’impegni anche a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso e comunque, per entrambi, i casi fino a copertura della morosità dichiarata. Ai fini dell’erogazione del contributo i beneficiari della misura dovranno sottoscrivere con il Comune ed il proprietario dell’alloggio un accordo che preveda: a. per l’inquilino, l’impegno a partecipare a politiche attive del lavoro (se disoccupato) ed a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo; b. per il proprietario l’impegno obbligatorio a non effettuare lo sfratto per 12 mesi e non aumentare il canone, nonché l’eventuale impegno a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare un canone inferiore. Articolo 3 - Presentazione della domanda e documentazione LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 21 NOVEMBRE 2016 AL 21 DICEMBRE 2016 PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI NELLE GIORNATE DI LUNEDI’ E MERCOLEDI’ NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (10.30/12.30 – 15.30/17.30). IN PRESENZA DI FONDI DISPONIBILI, VERRÀ RIAPERTO LO SPORTELLO DAL 18 GENNAIO 2017 AL 15 FEBBRAIO 2017. La domanda (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da: a. dichiarazione del proprietario (allegato 2); b. copia del contratto di locazione; c. copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; d. documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole; e. copia della carta di identità e dei codici fiscali dei membri del nucleo familiare; f. copia del permesso di soggiorno dei membri del nucleo familiare. Articolo 4 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 I dati personali raccolti per il presente bando: a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso; b. sono raccolti dal Comune, che è il titolare del trattamento, e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge; c. possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Guardia di Finanza, per i controlli previsti; d. sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo; e. saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente bando ed in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modificazioni ed integrazione; Articolo 5 - Controlli Il Comune svolge controlli a campione, ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle informazioni. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti. Articolo 6 - Informazioni Per informazioni sul contenuto del presente bando e sulle procedure ad esso connesse è a disposizione il Settore Servizi Sociali (Via Cavour, 4 Palazzo Broletto) – tel. 0331/754316 – 754287 e-mail: [email protected]