Regolamento di polizia urbana e rurale

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Regolamento di polizia urbana e rurale
COMUNE DI PONTE LAMBRO
Regione Lombardia - Provincia di Como
REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA E
RURALE
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Vigilanza
Art. 2 - Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente
Regolamento
Art. 3 - Sospensione e revoca delle concessioni
CAPO II
SUOLO PUBBLICO
Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 -
Sosta di roulotte e automezzi pesanti
Commercio ambulante
Tende per spettacoli e intrattenimenti
Divieto di giochi sul suolo pubblico
CAPO III
PULIZIA E DECORO DELL’ABITATO
Art. 8 - Disposizioni di carattere generale
Art. 9 - Manutenzione delle piante e delle siepi
Art. 10 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
Art. 11 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
Art. 12 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
Art. 13 - Disposizioni riguardanti la pulizia
Art. 14 - Sgombro della neve
Art. 15 - Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica
Art. 16 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche
Art. 17 - Pulizie delle vetrine
Art. 18 - Divieto di posa cartelli e striscioni pubblicitari
Art. 19 - Collocamento di manifesti e striscioni
Art. 20 - Collocamento di targhe o lapide commemorative
Art. 21 - Divieto di gettito di opuscoli o foglietti
Art. 22 - Divieto di segatura o spaccatura della legna
Art. 23 - Manutenzione degli edifici
Art. 24 - Posa temporanea di materiali
Art. 25 - Ornamento esterno ai fabbricati
Art. 26 - Depositi in proprietà privata
Art. 27 - Spolveramento di panni e tappeti
Art. 28 - Esalazioni moleste
Art. 29 - Bestie macellate e trasporto carni
Art. 30 - Pulizia e decoro delle strutture provvisorie
Art. 31 - Vasche - fontane e idranti pubblici
Art. 32 - Atti contrari al decoro
CAPO IV
RIFIUTI
Art. 33 - Raccolta dei rifiuti
Art. 34 - Soggetti autorizzati a fruire del servizio comunale di raccolta dei RR. SS. UU.
Art. 35 - Raccolta dei rifiuti da parte di associazioni di volontariato
CAPO V
SICUREZZA
Art. 36 - Condotte pericolose
Art. 37 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
Art. 38 - Accensione di fuochi - stoppie
Art. 39 - Accensione di fuochi in prossimità di case e abitazioni.
Art. 40 - Accensione di fuochi quando vi siano particolari condizioni di siccità.
Art. 41 - Camini
Art. 42 - Accatastamento del fieno
Art. 43 - Divieto di fumare
Art. 44 - Comportamenti pericolosi mediante l’uso di fiamme
Art. 45 - Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi
Art. 46 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
Art. 47 - Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 48 - Materiale di demolizione
Art. 49 - Insegne, persiane
Art. 50 - Pozzi e cisterne
Art. 51 - Serbatoi per combustibili
CAPO VI
LIMITAZIONE DEI RUMORI
Art. 52 - Esercizio dei mestieri, arti e industria
Art. 53 - Rumori in case di abitazioni e locali pubblici
Art. 54 - Uso di strumenti sonori
Art. 55 - Venditori e suonatori ambulanti
Art. 56 - Schiamazzi, grida e canti. Vigilanza sugli incapaci
Art. 57 - Detenzioni di cani o di altri animali nelle abitazioni
CAPO VII
ANIMALI E LORO POSSESSO
Art. 58 - Uso della museruola e del guinzaglio
Art. 59 - Cani da guardia
Art. 60 - Rimozione dei fluidi organici
Art. 61 - Divieto di maltrattare gli animali
Art. 62 - Criteri per detenzione degli animali domestici
Art. 63 - Condizioni igienico-sanitarie
Art. 64 - Responsabilità per la custodia e la riproduzione
Art. 65 - Colonie feline
Art. 66 - Custodia di uccelli e pesci
Art. 67 - Trasporto degli animali
Art. 68 - Trasporto degli animali al macello
Art. 69 - Spettacoli, intrattenimenti ed altre attività con gli animali
Art. 70 - Cattura degli animali vaganti
CAPO VIII
ATTIVITA’ AGRICOLE
Art. 71 - Pascolo e transito delle greggi
Art. 72 - Custodia e conduzione del bestiame
Art. 73 - Strade consortili e vicinali.
Art. 74 - Condotti di acqua
Art. 75 - Fabbricati rurali
Art. 76 - Il trasporto del letame
Art. 77 - Esche avvelenate
Art. 78 - Materiali residui del granoturco
Art. 79 - Bestiame
Art. 80 - Lo spandimento dei liquami
CAPO IX
ATTIVITA’ RUMOROSE, INSALUBRI O INCOMODE
Art. 81 - Esercizio di industrie rumorose o incomode
Art. 82 – Fumi ed esalazioni
Art. 83 - Orari
Art. 84 - Provvedimenti del Sindaco
CAPO X
ORDINANZE SINDACALI
Art. 85- Ordinanze
Art. 86 - Ordinanze di rimozione (degli effetti) (conseguenze) della violazione
Art. 87 - Raccolta delle informazioni e attività collaborative da parte dei cittadini
CAPO XI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
Art. 88 - Accertamento delle violazioni e procedure sanzionatorie
Art. 89 - Sanzioni
Art. 90 - Violazione delle ordinanze sindacali - sanzioni
Art. 91 - Sanzioni accessorie
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 92 – Abrogazioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Vigilanza
Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è
affidato agli Ufficiali ed Agenti di P.G. e, in particolare, gli appartenenti al Servizio di Polizia
Locale.
Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, oltre ad esercitare
le necessarie attività di controllo e di vigilanza su tutti gli spazi ed aree pubbliche del Comune,
potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei
laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, e locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività
sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di rapporto di ogni violazione accertata.
Art. 2 - Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente
Regolamento
Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, il cui rilascio sia previsto dal presente
Regolamento o da altre norme in materia di Polizia Locale ed urbana, saranno rilasciate in forma
scritta dal Sindaco o dal Responsabile del Settore, in quanto affidatario delle funzioni di
responsabile di servizio con delibera di Giunta Comunale, e accordate:
a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni
permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il
fatto della concessione data;
d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, con provvedimento motivato, nuove
condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo
giudizio insindacabile i benefici concessi;
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
Art. 3 - Sospensione e revoca delle concessioni
In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio può, per iscritto,
sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza
delle disposizioni del presente Regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel
permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di
interesse pubblico sopravvenuto.
Nei casi urgenti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la
immediata sospensione dell’occupazione.
Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario
della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca
e la scadenza fissata.
CAPO II
SUOLO PUBBLICO
Art. 4 - Sosta di roulotte e automezzi pesanti
Oltre quanto stabilito dall'art. 185 del C.d.S., è vietata la sosta di roulotte e rimorchi sul territorio
Comunale se non negli appositi spazi attrezzati e previa autorizzazione del Responsabile del
Servizio di Polizia Locale.
È vietato, senza l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e
dell’Assessorato competente, campeggiare con roulotte o camper o altri mezzi sul territorio
comunale.
Art. 5 – Commercio ambulante
In occasione di sagre, fiere e mercati, i commercianti ambulanti, non possono occupare alcun
posto, se non previa assegnazione del posteggio da parte dell’Amministrazione Comunale e contro
il pagamento della tassa, del canone o del plateatico stabilito dall’Amministrazione stessa.
Nelle occasioni suindicate è vietato l’esercizio del commercio su aree pubbliche o aperte al
pubblico durante la manifestazione, al di fuori delle aree e dei posteggi adibiti a tal fine.
Art. 6 – Tende per spettacoli e intrattenimenti
Senza il permesso del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere dell’Ufficio
di Polizia Locale, è vietato il montaggio di tende o di strutture simili per pubblici spettacoli,
intrattenimenti, divertimenti popolari, ecc. anche sulle aree di proprietà privata quando queste siano
contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.
Art. 7 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
Sul suolo pubblico, a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con
animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica
incolumità e intralcio alla circolazione.
È vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere persone o cose.
CAPO III
PULIZIA E DECORO DELL’ABITATO
Art. 8 - Disposizioni di carattere generale
Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù
di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti
costantemente puliti, in stato decoroso e sgombri da qualsi voglia materiale.
In detti luoghi è vietato il deposito, anche temporaneo, di ogni tipo di rifiuto.
Art. 9 – Manutenzione delle piante e delle siepi
Tutti i proprietari, affittuari, conduttori, usufruttuari dei terreni siti all’interno del Comune di
Ponte Lambro, devono:
a) provvedere regolarmente alla manutenzione di piante e siepi, contrastando la crescita di rovi
ed arbusti e la proliferazione di animali infestanti;
b) impedire che i rami delle siepi, degli alberi e di ogni altra essenza vegetale sporgano dal
confine del terreno verso aree pubbliche occultando la segnaletica verticale;
c) per la posa di alberi, rispettare le distanze dal confine stabilite dagli artt. 892, 893, 894 e 895
del C.C.. Le siepi dovranno essere piantumate ad una distanza minima di 50 cm. e non
superare l’altezza massima (compreso il muro di contenimento) di 250 cm.
Art. 10 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
Chiunque occupi il suolo pubblico ha l’obbligo di mantenerlo costantemente pulito, in stato di
decoro e provvedere alla riparazione degli eventuali danni ad esso arrecati.
Art. 11 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
Ai venditori ambulanti, ai raccoglitori di stracci, di carta e qualsiasi altro materiale è fatto divieto
di gettare o abbandonare sul suolo residui di qualsiasi natura. Il divieto si applica anche ai
commercianti che partecipano al mercato settimanale, che pertanto dovranno depositarlo
nell’apposita area.
Art. 12 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini, dei cortili ed ogni altro simile accessorio o
pertinenza degli edifici, devono essere mantenuti costantemente puliti, a cura dei conduttori. Salvo
le occupazioni temporanee o straordinarie in occasione di restauri, traslochi e simili. Detti cortili,
portici, androni e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso
normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di
impedimento.
Art. 13 - Disposizioni riguardanti la pulizia
È proibito versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e i
rifiuti provenienti dall'interno di abitazioni e esercizi commerciali.
Art. 14 - Sgombro della neve
I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombro della neve dai
marciapiedi prospicienti ai rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, di rompere e
coprire con materiale adatto antisdrucciolo il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e
spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili. Solamente nei casi di
assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato
il gettito della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e pubbliche vie.
Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari e conduttori di negozi, di esercizi, di bar
e unità produttive in genere esistenti al piano terreno.
Art. 15 - Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su area pubblica
Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, è proibita la lavatura dei veicoli, autovetture, carri e
simili, sono altresì vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli,
autoveicoli e simili, salvo che determinate da forza maggiore.
Art. 16 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche
È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi
attività o mestiere sul suolo pubblico senza autorizzazione.
Art. 17 - Pulizie delle vetrine
L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia
delle vetrine è consentita a condizione che non sia di intralcio alla circolazione veicolare e
pedonale.
Art. 18 - Divieto di posa cartelli e striscioni pubblicitari
È vietato nelle aree visibili dalle strade, dalle piazze o da altri spazi pubblici o comunque aperti al
pubblico la collocazione, anche provvisoria, di cartelloni, bacheche o altre strutture pubblicitarie,
senza la previa autorizzazione comunale. Lungo la strada provinciale, fermo restando i limiti di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 285/1992, è sufficiente l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale.
In caso di violazione del presente articolo, in calce, o comunque unitamente al verbale di
accertamento per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’agente accertatore
notifica invito a rimuovere il manufatto entro 30 gg. dal ricevimento del verbale, con avviso che in
mancanza l’Amministrazione Comunale provvederà coattivamente a spese del trasgressore.
Decorso vanamente il termine di cui al capoverso precedente, l’Ufficio di Polizia Locale richiede un
preventivo alla ditta incaricata dal comune per la manutenzione stradale o, in caso di necessità, ad
altra ditta. Il preventivo è trasmesso con raccomandata con ricevuta di ritorno al trasgressore con
l’avviso che, dopo la rimozione, i manufatti rimossi saranno conservati a cura del Comune e a spese
del trasgressore per i successivi 90 giorni. Decorso tale ultimo termine i manufatti saranno venduti o
avviati presso centri autorizzati per lo smaltimento. Ogni spesa derivante dalle procedure di cui al
presente articolo è interamente a carico del trasgressore.
Art. 19 - Collocamento di manifesti e striscioni
Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento di
striscioni, manifesti e iscrizioni di qualunque specie, ed in genere ogni opera esteriore a carattere
permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela
dell'estetica cittadina o per rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi.
È vietata l'affissione di cartelli e manifesti di qualsiasi genere e dimensioni, su: segnali stradali,
alberi, pali di illuminazione pubblica, cancelli e muri sia pubblici che privati.
Art. 20 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche
o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
Art. 21 - Divieto di gettito di opuscoli o foglietti
È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il gettito al suolo di
opuscoli, foglietti ed altri oggetti. E’ vietato ogni forma di volantinaggio.
Art. 22 - Divieto di segatura o spaccatura della legna
Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
Art. 23 - Manutenzione degli edifici
I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case
e dei negozi, gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale nonché le gronde ed i cornicioni.
In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei
medesimi. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione
della tinta dei rispettivi fabbricati quando deteriorati.
È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altra imbiancatura in genere,
di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici
Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli
edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
È vietato a chiunque di apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure,
come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, o altra materia, i muri degli edifici le porte
esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
Il responsabile del settore Polizia Locale disporrà per l'immediata cancellazione a spese del
trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento
dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e
altezza. Gli stessi devono impedire franamenti, scoscedimenti, ingombro e cadute di terriccio, erba
o massi sul suolo pubblico, adottando tutti gli accorgimenti necessari.
Art. 24 – Posa temporanea di materiali
L’eventuale posa provvisoria su area pubblica o aperta al pubblico di materiali provenienti dalla
demolizione o necessari alla costruzione di fabbricati o di altri materiali, potrà avvenire solo se
assolutamente necessaria in relazione alla tipologia di lavoro, previa autorizzazione del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentito il parere del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale
e pagamento della tassa o del canone per l’occupazione del suolo pubblico. L’occupazione non
potrà durare oltre il tempo strettamente necessario alla rimozione dei materiali e deve essere
realizzata e con modalità idonee ad evitare polveri, fumi o esalazioni moleste.
Art. 25 - Ornamento esterno ai fabbricati
Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da
sole, ecc..) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da
evitarne la caduta accidentale.
Nell'innaffiare i vasi di fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul
suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti.
Art. 26 - Depositi in proprietà privata
Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di
qualsiasi cosa o materiale che nuoccia all'estetica e al decoro dell’area.
Art. 27 - Spolveramento di panni e tappeti
È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti
pubbliche vie e piazze, panni tappeti od altri oggetti simili. Tali operazioni sono consentite, con le
dovute cautele per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia
sempre fatto tra le ore 7.00 e le ore 9.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai
passanti. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 7 sino alle ore
10 del mattino ( festivi 09.00 – 11.00). È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni
od altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione. Le operazioni che sono consentite dal
presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al
pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.
Art. 28 – Esalazioni moleste
Fermo restando le disposizioni regolanti le industrie insalubri e pericolose, è vietato provocare
qualunque tipo di esalazione che arrechi danno o molestia.
Nel caso di esalazioni prodottesi a causa di forza maggiore, è fatto obbligo al titolare, proprietario,
locatario, usufruttuario o mero detentore della cosa che ha originato le esalazioni di provvedere
immediatamente affinché esse cessino.
Art. 29 - Bestie macellate e trasporto carni
Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento di Igiene, è vietato esporre fuori
dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito nel rispetto delle vigenti norme di igiene e
dalle disposizioni del vigente C.d.S.
Art. 30 – Pulizia e decoro delle strutture provvisorie
Le tende e le altre strutture provvisorie realizzate in occasioni di spettacoli pubblici,
intrattenimenti, sagre, fiere, feste popolari ed ogni altra costruzione temporanea, devono essere
mantenute pulite ed in condizioni igieniche idonee all’uso che ne viene fatto.
Art. 31 - Vasche - fontane e idranti pubblici
È proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o
liquida.
È vietato avvalersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile,
né attingerla con tubi od altri espedienti.
E’ in ogni caso vietato sprecare l’acqua della fontane e dei lavatoi pubblici e in qualsiasi modo
sporcare o danneggiare tali manufatti.
Fatta salva l'azione penale, è altresì vietato senza l'Autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale eccetto casi eccezionali e d'urgenza allacciarsi agli idranti pubblici dislocati sul territorio
comunale, al fine di attingere acqua per qualsiasi uso.
Art. 32 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al
pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro. E’
del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui
monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui
muri di cinta e simili, sulle piante e sui pali della segnaletica verticale, camminare sulle spallate dei
corsi d’acqua e dei ponti, soddisfare bisogni corporali.
CAPO IV
RIFIUTI
Art. 33 – Raccolta dei rifiuti
La raccolta dei rifiuti solidi urbani deve avvenire separando la frazione umida da quella secca,
separando i rifiuti riciclabili per tipologia da quelli non riciclabili.
I rifiuti dovranno essere conferiti al servizio di raccolta o negli appostiti contenitori, avendo cura
di ridurne il volume.
La frazione di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti presso il
centro di raccolta differenziata individuato nell’apposito regolamento per la gestione dei rifiuti
solidi urbani o presso gli appositi contenitori distribuiti sul territorio.
La frazione di rifiuti urbani, che non siano oggetto di raccolta differenziata, devono essere
conferiti al servizio di raccolta e trasporto utilizzando sacchi in materiale plastico trasparente.
La frazione umida dei rifiuti organici compostabili deve essere conferita utilizzando sacchetti in
materiale biodegradabile. I sacchetti devono essere collocati in appositi recipienti che impediscano
agli animali vaganti di lacerarli.
È vietato utilizzare materiali non biodegradabili per la raccolta della fazione umida.
È vietato introdurre nei sacchi trasparenti le fazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata.
E’ vietato abbandonare i rifiuti sopra o a lato dei cassonetti e delle campane, anche quando le
campane e gli altri contenitori per la raccolta differenziata sono pieni.
Il deposito dei rifiuti sulla pubblica via può avvenire dalle ore 22:00 del giorno precedente il ritiro.
Annualmente l’Amministrazione Comunale stila un calendario per la raccolta.
Art. 34 – Soggetti autorizzati a fruire del servizio comunale di raccolta dei RR. SS. UU.
Sono autorizzati ad avvalersi delle campane per la raccolta differenziata ed in generale del servizio
di raccolta RR. SS. UU. del comune di Ponte Lambro:
a) le persone residenti o comunque titolari di un immobile all’interno del comune di Ponte
Lambro, semprechè per esso paghino la tassa rifiuti;
b) le persone titolari di attività economiche e produttive aventi sede all’interno del comune
limitatamente ai rifiuti per i quali non abbiano l’obbligo di provvedere in proprio allo
smaltimento;
c) le persone titolari di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico sempre che per essa
paghino la tassa rifiuti.
Per tali soggetti il conferimento dovrà avvenire con le modalità di cui all’articolo precedente.
E’ vietato l’uso delle campane, dei cassonetti, dei contenitori per la raccolta dei rifiuti ed in generale
è vietata la fruizione del servizio di raccolta RR. SS. UU. del comune di Ponte Lambro a tutti in
soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo. Il divieto non si applica all’uso dei cestini
distribuiti sul territorio, limitatamente ai rifiuti scarsamente voluminosi che in essi vengono
abitualmente conferiti secondo gli usi.
Art. 35 – Raccolta dei rifiuti da parte di associazioni di volontariato
È consentito alle associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro, di procedere alla
raccolta di specifiche fazioni di rifiuti riciclabili, riutilizzabili o altrimenti recuperabili, solo previa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e nel rigoroso rispetto delle disposizioni dalla
stessa impartite.
È fatto obbligo ai soggetti di cui sopra di comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Ponte
Lambro i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti raccolti.
CAPO V
SICUREZZA
Art. 36 – Condotte pericolose
È vietato sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici
pubblici, delle chiese e delle abitazioni private ogni volta in cui ciò sia di ostacolo al transito
pedonale o veicolare, rechi turbamento alla sicurezza della circolazione o al decoro dei luoghi.
Art. 37 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
È vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire
pericolo per i passanti.
Art. 38 – Accensione di fuochi e stoppie e scarto da giardini
È vietato sull’intero territorio comunale accendere fuochi per qualsiasi ragione, salvo la necessità
di dover provvedere all’esecuzione di lavori (pavimentazione, incatramatura ecc.).
L’accensione di piccoli fuochi per l’utilizzo di barbecues o attrezzi simili è consentita purchè non
si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.
Art. 39 – Accensione di fuochi in prossimità di case e abitazioni
È vietata l’accensione di fuochi ad una distanza inferiore a metri 100 dalle case, dalle strade, dai
boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia , di fieno e di qualsiasi altro
deposito di materiale infiammabile.
Art. 40 – Accensione di fuochi quando vi siano particolari condizioni di siccità.
È vietata l’accensione di fuochi quando vi siano particolari condizioni di siccità. Tale attività
sarà promulgata con Ordinanza Sindacale che ne fisserà il periodo.
Art. 41 – Camini.
E’ vietato accendere il fuoco in locali sprovvisti di camini o canali per la conduzione dei fumi al di
sopra dei tetti e di aperture per l’ingresso dell’aria. Ove i locali si trovassero vicini ad abitazioni, i
camini dovranno essere collocati a distanza tale da non recare danno o disturbo alle abitazioni
medesime, nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio
Art. 42 – Accatastamento del fieno
E’ vietato accatastare nei magazzini il fieno in stato verde e tale che possano facilmente generare
autocombustione.
Art. 43 – Divieto di fumare
E’ vietato usare fiamme libere in prossimità di materiale combustibile, ivi compreso cataste di
legna, fieno, paglia, liquidi infiammabili, solventi e vernici.
Art. 44 – Comportamenti pericolosi mediante l’uso di fiamme
E’ vietato:
a) l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
b) rifornire di alcol, petrolio o altri liquidi infiammabili le lampade e i fornelli mentre sono
accesi o in vicinanza di fiamme libere;
c) gettare a terra fuochi, braci, sigarette o altri materiali accesi;
d) abbandonare fuochi o braci incustodite;
e) lanciare petardi in luogo pubblico.
Art. 45 - Trasporto di oggetti incomodi, pericolosi o acuminati
Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne
fronteggiano gli estremi.
Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli
opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve in ogni caso, effettuarsi previa
adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
Art. 46 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono
stato e convenientemente assicurati al fine di evitare cadute di tegole, lastre, pietre o altro materiale
qualsiasi.
È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai
canali di gronda sul suolo pubblico.
L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico
Comunale.
In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa
delle spese.
Art. 47 - Manutenzione di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o
marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente
riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità
Comunale.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
Art. 48 - Materiale di demolizione
È proibito gettare i materiali di demolizione sulla pubblica via o in luoghi adiacenti ad esse o
adiacenti a private abitazioni. In ogni caso i lavori di demolizione, lo scarico e il trasporto dei
materiali da demolizione deve essere effettuato con modalità tali da impedire che si alzino e che si
diffondano le polveri.
Art. 49 - Insegne, persiane
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.
Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e idoneo
mezzo di tenuta.
Art. 50 – Pozzi e cisterne
I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetti con sportello
ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti
e materiali. La vuotatura dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguita con sistema
pneumatico ed esclusivamente nei seguenti orari, salvo casi di assoluta emergenza; dalle ore 05,00
alle ore 08,00.
Art. 51 – Serbatoi per combustibili
I serbatoi, le cisterne e in genere i contenitori adibiti al deposito, allo stoccaggio o al trasporto di
combustibili o di altre sostanze inquinanti, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione, tale
in ogni caso da impedire fuoriuscite di liquidi.
Lo stato di conservazione dei serbatoi stessi dovrà essere verificato da apposita ditta specializzata
non oltre il decimo anno successivo alla loro posa e, successivamente, ogni 5 anni. La ditta che
provvede alla verifica dovrà rilasciare attestazione da cui risulti il buono stato del serbatoio. Tale
attestazione dovrà essere conservata dal proprietario od usufruttuario dell’immobile in cui è
collocato il serbatoio ed esibito, se richiesto, al personale dell’Amministrazione Comunale.
I serbatoi, le cisterne ed i contenitori di cui sopra, se non più utilizzati, dovranno essere rimossi e
bonificati.
Il presente articolo si applica anche ai serbatoi di dimensioni inferiori a 15 metri cubi.
CAPO VI
LIMITAZIONE DEI RUMORI
Art. 52 - Esercizio dei mestieri, arti e industria
Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve
comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
È vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 22.00 alle ore 08.00,
la domenica e festivi per l’intera giornata, salvo per interventi di carattere straordinario e urgente.
Nella vicinanza di scuole, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di
mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.
Art. 53 - Rumori in case di abitazioni e locali pubblici
Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni
di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure
soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.
È vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori e di intrattenimento dalle ore 24.00
alle ore 7.00, salvo certificazione tecnica che attesti la completa insonorizzazione dei locali.
È ammessa speciale e motivata deroga in occasione di particolari ricorrenze o eventi. Allo scopo il
competente Ufficio Comunale provvede al rilascio di specifica autorizzazione, a seguito di formale
e motivata istanza all’Ente. Orari: 08 – 20 feriali, 09-12 e 15 – 18 festivi e prefestivi.
Art. 54 - Uso di strumenti sonori
È vietato l'uso di sirene o di altre strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è
consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietato qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di
altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, senza la relativa autorizzazione.
I sistemi di allarme installati nelle civili abitazioni, nei negozi e nelle industrie, dovranno essere
realizzati in modo tale da evitare il disturbo alla quiete pubblica.
Art. 55 - Venditori e suonatori ambulanti
A coloro che praticano il commercio su aree pubbliche ed ai suonatori ambulanti è vietato
reclamizzare ad alta voce o comunque con l’uso di mezzi sonori e di altri sistemi arrecanti molestia.
Art. 56 - Schiamazzi, grida e canti. Vigilanza sugli incapaci
Anche di giorno, sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze. Sono vietate le
grida all’interno dei locali pubblici quando da ciò possa derivare molestia o disturbo.
Art. 57 - Detenzioni di cani o di altri animali nelle abitazioni
I detentori di cani e di altri animali devono evitare che gli stessi, nelle ore notturne, rechino
disturbo alla quiete pubblica ed al riposo dei cittadini.
CAPO VII
ANIMALI
Art. 58 – Uso della museruola e del guinzaglio
I cani devono essere muniti di regolare museruola qualora siano lasciati liberi divagare nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico, oppure nelle case, nei giardini, nei cortili, nei ballatoi, nei vani delle
scale, nelle botteghe o in altri luoghi in cui si possa accedere liberamente. Negli stessi luoghi i cani
non muniti di museruola debbono essere tenuti al guinzaglio.
È in ogni caso vietato consentire ai cani e agli altri animali di vagare liberamente sulla pubblica
via o in prossimità di essa.
Nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto i cani debbono essere tenuti al guinzaglio e
devono essere muniti di museruola.
La museruola deve essere forte, di forma e materiale idonei, proporzionata alla natura e grossezza
del cane cui deve servire, idonea ad impedire al cane di mordere.
I cani di razza danese, terranova, alano, lupo, mastini, bulldog, rotweiler, gli incroci con dette
razze, ed in genere tutti quelli ritenuti od avvertiti di indole feroce e pericolosa od anche solo di
grossa mole, oltre ad essere muniti di collare e museruola, devono essere condotti al guinzaglio.
Art. 59 – Cani da guardia
I cani a guardia delle case, degli orti, dei giardini, dei poderi, dovranno essere tenuti in modo che
non possano aggredire o recare danno ai passanti. E’ obbligo esporre cartelli indicanti la presenza
dei cani.
Art. 60 – Rimozione dei fluidi organici
I proprietari o i conduttori di cani e più in genere di animali, qualora questi circolino su area
pubblica o su area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli, degli animali,
ed in particolare sui marciapiedi, sulle strade, nelle zone attrezzate per i divertimenti dei bambini,
nei parchi o altre zone verdi, devono provvedere alla immediata rimozione delle defecazioni degli
animali domestici facendo uso di apposita paletta o di altro strumento idoneo allo scopo.
Art. 61 – Divieto di maltrattare gli animali
È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali. In
particolare, nei confronti degli animali sono vietati i seguenti comportamenti:
a) percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, e comunque
inadatti alla sua specie o alla sua età;
b) abbandonarli;
c) prendere o distruggere i nidi;
d) addestrarli ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali;
e) farli combattere o addestrarli a tal fine;
f) detenerli in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i
movimenti essenziali, tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee
secondo le esigenze naturali ed acquisite.
g) spellarli vivi;
h) costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra loro incompatibili;
i) tenere in isolamento animali che, per esigenza di specie, devono vivere in gruppo;
j) vendere pulcini o altri animali colorati artificialmente;
k) esporre gli animali d’affezione nelle vetrine dei negozi o all’esterno degli stessi;
Art. 62 – Criteri per detenzione degli animali di affezione
I criteri principali per la detenzione di animali d’affezione sono così dettagliati:
a) i cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed
impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche
sfavorevoli;
b) la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che
all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena
sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e
non più di due metri dal suolo;
c) qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di
almeno 12 metri quadrati per capo adulto, più ulteriori 4 metri quadrati per ogni capo
aggiunto, fatte salve le particolari esigenze di razza; i locali di ricovero devono essere aperti
sull’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione;
d) lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in
buone condizioni igieniche;
e) ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere;
f) Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve
essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all’età ed alle condizioni
fisiologiche dell’animale.
Art. 63 – Condizioni igienico-sanitarie
Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche
temporaneo, in buone condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le sue
specifiche necessità.
Art. 64 – Responsabilità per la custodia e la riproduzione
Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua custodia,
della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
Art. 65 – Colonie feline
È fatto assoluto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà, di impedire loro
l’approvvigionamento di cibo ed acqua, di impedire loro il riparo dalle intemperie nei luoghi dove
le colonie feline sono stanziate o nei ripari creati dalle associazioni animaliste.
È fatto assoluto divieto di tenere gatti legati.
Art. 66 – Custodia di uccelli e pesci
Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche,
devono avere dimensioni minime superiori all’apertura alare delle specie detenute.
È vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperatura e ricambio
idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
La capacità di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore a dieci litri d’acqua.
Art. 67 – Trasporto degli animali
È vietato trasportare animali d’affezione in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono
essere tali da protegger gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché
l’adeguato apporto idrico.
Art. 68 – Trasporto degli animali al macello
Il trasporto e l’invio degli animali al macello non deve aver luogo con sistemi che importino
strazio o sevizie.
Il carico e lo scarico degli animali trasportati sui veicoli devono eseguirsi con piano inclinato; è
vietato gettarli dai veicoli.
Gli animali caricati sui veicoli devono essere collocati in modo da non recar loro sofferenze.
Il trasporto di animali claudicanti, feriti od ammalati deve essere effettuato con mezzi idonei ed in
modo da ridurne le sofferenze.
Art. 69 – Spettacoli, intrattenimenti ed altre attività con gli animali
È fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli, mostre o altri
intrattenimenti pubblici qualora tali intrattenimenti:
a) comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto;
b) siano volti a scopo di lucro;
c) comportino rischi per la salute o l’incolumità degli animali;
d) implichino precedenti condizionamenti contrari alla natura degli animali;
e) comportino la detenzione degli animali in gabbie, box o contenitori che, fermi restando i
precetti di cui agli art. 42 e 46, limitino la libertà di movimento per oltre 8 ore consecutive.
È assolutamente vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere,
mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali vivi.
È vietata ogni forma d’accattonaggio con utilizzo di animali.
Art. 70 – Cattura degli animali vaganti
La cattura degli animali vaganti e/o randagi deve avvenire a cura del personale specializzato delle
A.S.L., dei canili o delle associazioni per protezione degli animali. Il personale comunale, può
provvedere alla cattura provvisoria quando vi sia la necessità di evitare possibili pericoli alla
sicurezza ed all’incolumità pubblica, fermo restando l’obbligo di affidare successivamente
l’animale ad una struttura idonea.
CAPO VIII
ATTIVITA’ AGRICOLE
Art. 71 – Pascolo e transito delle greggi
È vietata l’introduzione di greggi o singoli capi ovini o caprini, come parimenti sono vietati il
pascolo ed il transito degli animali di cui sopra senza che i proprietari o allevatori siano in possesso
della prescritta autorizzazione, che verrà rilasciata di volta in volta previo accertamento sanitario del
veterinario consorziale di Ponte Lambro, da effettuarsi a cura e spese dei proprietari o allevatori di
cui sopra.
E’ vietato il passaggio abusivo attraverso fondi altrui, anche se incolti e non recintati. Gli aventi
diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.
Senza il consenso del proprietario del fondo è vietato il pascolo su terreni di proprietà altrui. Salvo
che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di
regolare permesso scritto.
Art. 72 – Custodia e conduzione del bestiame
Il bestiame al pascolo deve essere custodito in modo da impedire che un eventuale sbandamento
rechi danni ai fondi confinanti o molestia ai passanti.
E’ vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi
laterali delle strade.
Sulle strade il bestiame deve essere guidato secondo le norme del vigente C.d.S.
Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire
qualsiasi pericolo alle persone transitanti.
E’ vietato abbeverare il bestiame in fossi e canali laterali alle strade, salvo che vi siano appositi
abbeveratoi o posti adatti.
I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati a distanza con
una campanella. Quando transitano lungo strade comunali o provinciali devono essere segnalate
mediante due movieri o conduttori posti ad almeno metri 30 dal gregge o dalla mandria, ai due
estremi di essi.
Art. 73 – Strade consortili e vicinali.
E’ vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade consorziali o vicinali in modo da
alterarne le dimensioni, la forma o l’uso o di pregiudicare il libero transito. E’ vietato aprire nuovi
accessi sulle suddette strade senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 74 – Condotti d’acqua
Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti d’acqua, è obbligato a mantenere i
condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale e pregiudizio alla
circolazione.
E’ vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche.
Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento
e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o
manufatti posti lungo i corsi d’acqua, la posa di tronchi di alberi od altro per ostruire il corso
d’acqua nel letto dei fiumi o torrenti.
E’ vietato gettare materiale di qualunque genere nei fiumi e nei corsi d’acqua.
E’ vietato fare opere che rendano malagevoli i passaggi sugli argini.
I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente alle strade o in contatto con esse, devono
impedire l’espansione dei canali stessi ed ogni altro guasto alle strade e loro pertinenze.
L’irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle
medesime.
Art. 75 – Fabbricati rurali
Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I locali d’abitazione non devono
avere comunicazione diretta, a semplice porta, con stalla, fienile, legnaia o con altri depositi di
materiale combustibile.
E’ vietato lasciare giacere la spazzatura ed il letame in mucchi a meno di metri 100 dalle
abitazioni.
Art. 76 – Il trasporto del letame
Il trasporto del letame e delle altre materie maleodoranti lungo le strade pubbliche può avvenire
solo utilizzando cassoni o rimorchi interamente chiusi ai lati in modo tale da impedirne la
fuoriuscita.
E’ in ogni caso vietato il trasporto di letame dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle
ore 21.00.
Art. 77 – Esche avvelenate
E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze
venefiche impiegate possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo
avviso all’Autorità comunale e di sistemare, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile
periodo di efficacia di esse, cartelli recanti la scritta ben visibile “Campo avvelenato”.
Art. 78 – Materiali residui del granoturco
I tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono
essere conferiti presso il centro di raccolta differenziata o altrimenti smaltiti o distrutti, entro il 15
aprile.
Art. 79 – Bestiame
Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altra materia.
E’ vietato tenere il pollaio nelle stalle. E’ vietato tenere i suini in stalle ove si trovino 6 o più
bovine lattifere e, comunque, fuori da apposito recinto.
Art. 80 – Lo spandimento dei liquami
Lo spandimento dei liquami soggiace ai seguenti divieti ed alle seguenti prescrizioni:
a) è consentito solo non oltre le ore 8.00 e non prima delle ore 19.00, nel periodo dal 16 maggio
al 14 settembre; non oltre le ore 10.00 e non prima delle ore 16.00 dal 15 settembre al 14
dicembre e dal 1 marzo al 15 maggio;
b) è assolutamente vietato ad ogni ora del giorno e della notte dal 15 dicembre al 28 febbraio
(Art. 9 comma 6 del Regolamento Attuativo della Legge Regionale n. 37/93);
c) è vietato a meno di 200 metri dai punti di captazione di pubblico acquedotto (Art. 9 comma 7
del Regolamento Attuativo della Legge Regionale n. 37/93);
d) non può essere effettuato con irrogatore a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri
dalle case di civile abitazione (Art. 9 comma 5 del Regolamento Attuativo della Legge
Regionale n. 37/93);
e) dovrà avvenire a terra e con interramento immediato dei liquami per ridurre la diffusione
degli odori (Art. 9 comma 5 del Regolamento Attuativo della Legge Regionale n. 37/93);
f) è vietato durante la pioggia e per almeno un giorno dopo la pioggia stessa, nonché sul terreno
sopra al quale ristagni acqua o che sia gelato o ricoperto di neve.
CAPO IX
ATTIVITA’ RUMOROSE, INSALUBRI O INCOMODE
Art. 81 –Esercizio di industrie rumorose o incomode
L’esercizio di industrie rumorose o incomode, anche quando avviene nel rispetto delle norme e
delle leggi che disciplinano tali attività, devono essere svolte con modalità tali da non recare danno
o molestia alle abitazioni.
In particolare tali attività non dovranno produrre rumori, scuotimenti, vibrazioni, fumi, odori o
esalazioni che possano risultare moleste o nocive.
Art. 82 – Fumi
I prodotti della combustione, lo scarico di vapori, di polveri o di altre esalazioni dovranno essere
portati almeno a due metri al di sopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di 50 metri.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale può autorizzare misure diverse per evitare che gli
scarichi di cui al presente articolo risultino molesti.
Art. 83 – Orari
L’esercizio di industrie, professioni o mestieri rumorosi od incomodi da cui possa derivare
disturbo al riposo delle persone, può avvenire solo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 20.00
ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Gli esercizi commerciali, quali bar, ristoranti, call-center, circoli, e/o simili, dovranno rispettare gli
orari dell’ordinanza sindacale N° 27 del 06.12.2005.
Art. 84 – Provvedimenti del Sindaco
Il Sindaco potrà sempre sospendere o limitare il funzionamento di qualsiasi impianto o
subordinarne il funzionamento all’adozione di speciali cautele, quando ricorrano gravi motivi di
sanità e igiene.
CAPO X
ORDINANZE SINDACALI
Art. 85 – Ordinanze
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 7bis comma 1bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può, con propria
Ordinanza, emanare nuove norme in materia di Polizia Locale, urbana e rurale, nonché in ogni altra
materia di competenza comunale, anche quando non ricorrano i requisiti della contingibilità e
dell’urgenza.
Art. 86 – Ordinanze di rimozione degli effetti della violazione
Qualora dalla violazione di una norma del presente Regolamento o di altra normativa comunale
conseguano la modifica dello stato dei luoghi o altri effetti permanenti o comunque di lunga durata,
il Sindaco, sulla base del rapporto della Polizia Locale, ordina al trasgressore ed agli eventuali
responsabili in solido di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione degli altri
effetti della violazione o comunque di adempiere alla norma violata entro un congruo termine.
In caso di inottemperanza all’Ordinanza Sindacale di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni
pecuniarie, il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale può disporre la rimozione degli effetti di
cui sopra a cura dell’Amministrazione Comunale ed a spese del trasgressore e degli eventuali
obbligati in solido.
Art. 87 – Raccolta delle informazioni
Quando particolari motivi di sanità, igiene, tutela dell’ambiente e del territorio, sicurezza o ordine
pubblico, si renda necessario raccogliere dati o informazioni dai cittadini di Ponte Lambro o da una
parte di essi, mediante la compilazione di un questionario, il Sindaco, con propria Ordinanza,
approva il testo del questionario stesso e dispone il termine entro il quale esso deve essere
distribuito ad ogni famiglia residente nel territorio Comunale. La distribuzione avviene mediante
deposito nella cassetta delle lettere o mediante servizio postale.
Con la stessa Ordinanza il Sindaco dispone che del questionario sia data conoscenza alla
cittadinanza mediante affissione di manifesti nelle bacheche poste sul territorio comunale e dispone
che la restituzione del questionario, compilato in ogni sua parte, avvenga entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di cui al precedente capoverso
CAPO XI
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
Art. 88 – Accertamento delle violazioni e procedure sanzionatorie
La violazione delle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di
Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
Il procedimento sanzionatoria è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
Art. 89 – Sanzioni
Qualora il fatto non costituisca reato o comunque più grave violazione, alla mancata osservanza
delle norme di cui agli artt. 7 e 27 del presente Regolamento consegue l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 60,00.
Qualora il fatto non costituisca reato o comunque più grave violazione, alla mancata osservanza
delle norme di cui agli artt. 19, 39, 40, 46 primo capoverso, 59, 61, 69, 74 del presente
Regolamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €
500,00.
Qualora il fatto non costituisca reato o comunque più grave violazione, alla mancata osservanza
delle norme di cui all’art. 18, del presente regolamento consegue l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
Per ogni altra violazione alle norme previste dal presente Regolamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Art. 90 – Violazione delle Ordinanze Sindacali - sanzioni
In caso di violazione alle Ordinanze Sindacali di cui all’art. 85 del presente Regolamento, fermo
restando i limiti editali previsti dall’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall’Ordinanza violata. Qualora l’Ordinanza non
disponga si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
In caso di violazione alle Ordinanze Sindacali di cui all’art. 86 del presente Regolamento, salvo il
fatto non costituisca reato o, comunque, più grave violazione, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 200,00 a € 480,00.
In caso di violazione alle Ordinanze Sindacali di cui all’art. 87 del presente Regolamento, salvo il
fatto non costituisca più grave violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 75,00.
Art. 91 – Sanzioni accessorie
Nel caso di violazione alle norme di cui agli artt. 4, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 37, 42 e 74
del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell’abuso e del ripristino dello stato dei luoghi.
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 92 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore esperite le procedure di rito.
E’ abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato con D.C.C. nr……del ………….
e successive modifiche e integrazioni.