FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice

Transcript

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B
COMUNICATO B/30/GS
(Riunione del 26 Aprile 2013)
Rettifica risultati gare del 14/04/2013 - 7° giornata di RITORNO - 1°Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
===================================================================================================
Girone 4
1^ Squadra
-2^ Squadra
Risultato
Mete
Arbitro
--------------------------------------------------------------------------------------------------A.P. PARTENOPE RUGBY ASD
-HELIANTIDE S.GIORGIO R.R.CALABRIA 17 - 21
( 2- 3) Sig. CARRERA M.
Omologazione risultati gare del 24/04/2013 - 5° giornata di RITORNO - 1°Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE
===================================================================================================
Girone 1
1^ Squadra
-2^ Squadra
Risultato
Mete
Arbitro
--------------------------------------------------------------------------------------------------ASD RUGBY MILANO
-RUGBY ROVATO ASD
34 - 24
( 4- 3) Sig. ARMANINI F.
(Originariamente programmata il 24/03/2013)
C L A S S I F I C A
Girone 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra
Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD BIELLA RUGBY CLUB
80
19
18
0
1
67
532
244
288
0
19
C.U.S. GENOVA RUGBY ASD
73
19
16
0
3
65
500
262
238
0
19
RUGBY PARABIAGO ASD
61
19
13
0
6
50
373
298
75
0
19
RUGBY GRANDE MILANO ASD
60
19
12
0
7
63
467
275
192
0
19
ASD RUGBY MILANO
55
19
12
0
7
40
373
282
91
0
19
RUGBY ROVATO ASD
52
19
10
1
8
57
426
394
32
0
19
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL
42
19
8
0
11
35
341
338
3
0
19
VII° RUGBY TORINO ASD
40
19
7
2
10
32
387
435
-48
0
19
ASD RUGBY LECCO
29
19
6
1
12
20
228
373 -145
0
19
ASD ASTI RUGBY 1981
29
19
6
0
13
27
249
377 -128
0
19
RUGBY UNION 96 ASD
20
19
3
0
16
28
252
461 -209
0
19
ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA
9
19
1
0
18
20
174
563 -389
0
19
C L A S S I F I C A
Girone 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra
Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB.
ASD GRAN SASSO RUGBY
81
19
17
0
2
95
624
251
373
0
19
MIWA ENERGIA BENEVENTO
63
19
14
0
5
52
404
299
105
0
19
HELIANTIDE SAN GIORGIO R.R.CALABRIA 61
19
13
1
5
52
448
312
136
0
19
S.S.D. COLLEFERRO RUGBY 1965 A.R.L. 57
19
13
1
5
48
359
262
97
4- 19
ASD C.U.S.ROMA RUGBY
46
19
9
1
9
42
329
360
-31
0
19
RUGBY CITTA' DI FRASCATI SSD A.RL
40
19
7
1
11
53
357
410
-53
0
19
ASD ARIETI RUGBY RIETI
39
19
9
0
10
46
359
329
30
0
19
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD
36
19
6
0
13
46
391
408
-17
0
19
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE
30
19
4
3
12
43
358
551 -193
0
19
POL. AMATORI RUGBY MESSINA ASD
30
19
5
2
12
29
262
376 -114
0
19
PRIMAVERA RUGBY ASD
28
19
5
1
13
37
314
529 -215
0
19
RUGBY F.C. SEGNI ASD
28
19
7
0
12
39
381
499 -118
8- 19
SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo
- CIPOLLA SALVATORE, della ASD RUGBY MILANO, espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo
Opposizione mediante Ricorso su Decisione Omologatoria e Monitoria ex Art. 80 Regolamento di Giustizia Heliantide Rugby
Reggio Calabria ASD.
Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 78 e segg. Regolamento di Giustizia, presentato dalla società Heliantide
Rugby Reggio Calabria ASD in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, avv. Giancarlo Liberati, avverso:
1)
la decisione monitoria di codesto Ill.mo Giudice Sportivo, trasmessa a mezzo telegramma (non consegnato dal portalettere) in
data 17/04/2013 e notificata in data 18/04/2013 mediante pubblicazione nell’Albo del Giudice Sportivo, con la quale, in
riferimento alla gara del 14 aprile 2013, è stata irrogata al proprio tesserato, Gerhard BOSHOFF, la sanzione disciplinare di
due settimane di squalifica (dal 15/04/2013 al 28/04/2013 compresi) per aver violato, a seguito segnalazione dell’arbitro, l’art.
026/01 lett. S, Regolamento di Giustizia .
segue
Segue Opposizione Omologatoria e Monitoria Heliantide San Giorgio R. Calabria
Com. B/30/GS Pag. 2
2) l’omologazione del risultato del medesimo incontro del 14 aprile 2013 che all’interno del Comunicato B/28/GS riferito alla riunione
del 17/04/2013, riporta erroneamente il risultato di 17-19 mentre in realtà la gara è terminata con il risultato di 17-21 avendo realizzato
l’odierna ricorrente 3 mete tutte trasformate; verificati i requisiti di cui all’art. 80 regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.
Nel merito la ricorrente dopo aver ricordato di non aver ricevuto il telegramma della FIR in data 17 aprile 2013 per un disguido del
locale ufficio postale ma di aver avuto conoscenza del provvedimento in data 18 aprile attraverso la lettura del Comunicato B/28/GS
con ciò apprendendo la sanzione comminata al proprio tesserato BOSHOFF Gerhard di due settimane di squalifica (dal 15/04/2013 al
28/04/2013 compresi) per aver effettuato a giudizio del Direttore di gara, nell’immediatezza del fatto, un placcaggio “pericoloso” al 26°
del II tempo dell’incontro del Campionato nazionale di Serie B, Girone IV, “Partenope Napoli” V/s “Heliantide Rugby Reggio Calabria”,
giocata a Napoli, stadio “Collana” il 14 aprile 2013, alle ore 14:30, tant’è che il Boshoff veniva espulso definitivamente a seguito
dell’esibizione di cartellino rosso, prosegue.
Premesso che non si ha contezza di quanto riportato dall’ufficiale di gara nella sua relazione e sebbene consapevoli del valore di prova
privilegiata che viene riconosciuto al referto arbitrale, la presente esposizione dei fatti intende ricostruire nella maniera più oggettiva
possibile e senza alcuna considerazione di parte, la vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, il giocatore della “Heliantide
Rugby Reggio Calabria”, Gerhard Boshoff. il cronometro dell’arbitro segnava, dunque, il 26° del II temp o e le due squadre si trovavano
all’incirca all’altezza del centrocampo. A seguito di “un avanti” di un giocatore della “Heliantide” il Direttore di gara decretava un mischia
con introduzione a favore della squadra di casa. La “Partenope” vinceva la mischia e la sua “terza linea centro” raccoglieva il pallone e
andava ad impegnare il “mediano di mischia” reggino passando il pallone al suo compagno con il n. 9 ed ecco che interveniva il
Boshoff che con le mani larghe, si accingeva a placcare il n. 9 della squadra di casa, prima ancora che questi effettuasse il passaggio
del pallone.
Tuttavia, il Boshoff si accorgeva, in corsa, che l’avversario non era più in possesso della palla e nel tentativo di evitare l’impatto
effettuava una virata verso il suo lato sx, coinvolgendo il n. 9 avversario non con un placcaggio pericoloso ma con un semplice quanto
frequentissimo contatto fisico che determinava la caduta a terra di entrambi i giocatori che non riportavano dall’impatto alcun tipo di
conseguenza.
La velocità con la quale si sono succedute le diverse fasi dell’azione ha portato l’arbitro a valutare i fatti con eccessiva severità
sanzionando il placcatore (rectius presunto placcatore), addirittura, con un cartellino rosso. Alla luce di una certosina ricostruzione dei
fatti, effettuata immediatamente dopo l’incontro attraverso l’analisi del filmato della gara, è emerso, in maniera oggettiva e con
sufficiente chiarezza, che le circostanze che hanno caratterizzato la vicenda de quo, non collimano con la prognosi di pericolosità
effettuata dall’arbitro e permettono di poter tranquillamente asserire, in limine, che il placcaggio effettuato dal giocatore Boshoff non
rientra in nessuno dei casi classificati dalla norma come pericolosi . Quanto sopra esposto conduce a poter affermare che il Direttore di
gara, seppur in perfetta buona fede, ha valutato con eccesiva severità il tipo di placcaggio effettuato dal Boshoff, non considerando
alcune circostanze, che avrebbero certamente mitigato la sanzione elevata al giocatore, apparsa sproporzionata rispetto ai fatti
realmente accaduti.
Pertanto, solo l’intervento del Giudice Sportivo, chiamato ad interpretare con maggior tempo e serenità i fatti riportati dall’arbitro potrà
ricondurre ad equità l’eccessiva sanzione comminata all’incolpevole giocatore.
Tutto ciò induce ad affermare che, essendo con evidenza emerso, anche dal referto arbitrale, lo scarso disvalore del comportamento
del giocatore della “Heliantide” che è stato sanzionato con il minimo edittale previsto e che nel caso di specie concorrono più
circostanze attenuanti, la sanzione irrogata al Boshoff, può essere diminuita sino alla metà del minimo previsto ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 11, 2° comma” del Reg. di Giustizia .
la luce di quanto sopra esposto SI C H I E D E che la S.V.Ill.ma Voglia ricevere per la forma la presente opposizione ed in
accoglimento della stessa, provveda :
I) a riformare il provvedimento monitorio della squalifica di due settimane irrogata al giocatore Gerhard Boshoff e con la presente
impugnato, annullandolo mediante revoca o mitigando la sanzione riportandola ad equità seguendo la logica motivazioni sopra esposte
che, seppur di parte, trovano, nella realtà dei fatti accadimenti, un oggettivo riscontro ;
II) a rettificare il risultato omologato erroneamente di 17 a 19 con quello effettivo di 17 a 21 .
Laddove sia ritenuto utile e conducente ai fini del presente atto e per un più completo accertamento dei fatti, si chiede di sentire sulle
circostanze dedotte lo stesso direttore gara e per consentire la ricostruzione degli accadimenti, si chiede venga accolta produzione di
un DVD (All. n. 1), contenente l’intera registrazione della gara 14/04/2013, oltre ad uno stralcio riferito all’azione incriminata, nonché
una serie progressiva di 14 fotogrammi dell’azione di gioco in cui è coinvolto il Boshoff.
Sin qui la reclamante alla quale va riconosciuta, comunque, una ricostruzione dei fatti ed una esposizione assai particolareggiata ed
efficace che avrebbero meritato altra sorte.
Il GSN ricorda, infatti, in via preliminare, che per costante giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici del grado ulteriore, il referto
dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.
La premessa di cui sopra è necessaria per comprendere immediatamente il fondamento ed il perchè della reiezione di tutte le
doglianze proposte dalla società ricorrente.
In particolare la stessa sembra dimenticare l’ambito preciso e dettagliato entro il quale una prova televisiva (e/o anche la produzione di
fotogrammi) può essere visionata e presa in considerazione dal Giudice Sportivo (argomento ex art. 77 R.d.G.) situazioni che
chiaramente non ricorrono in questa vicenda, per cui è del tutto vano asserire: si chiede venga accolta produzione di un DVD.
segue
Segue Opposizione Omologatoria e Monitoria Heliantide San Giorgio R. Calabria
Com. B/30/GS Pag. 3
Parimenti non accolta è la richiesta di assumere la testimonianza del direttore di gara perché lo stesso si è già espresso, in maniera
del tutto esauriente, attraverso la stesura del referto di gara.
Queste le parole dell’arbitro sig. Carrera, riportate nella loro integrità, per cui non si ravvede necessità alcuna di assumere ulteriori
chiarificazioni.
“Boshoff Gerhard al 26^ 2^ tempo il giocatore effettuava un placcaggio pericoloso contro un giocatore della squadra avversaria che
aveva appena passato il pallone, infatti colpiva violentemente a spalla chiusa il giocatore avversario nella regione tra mento e sterno,
all’altezza del manubrio sternale, nello scontro comunque il giocatore della squadra avversaria non riportava conseguenze”.
Se il direttore di gara ha valutato l’intervento scomposto effettuato dal sig. Gerhard Boshoff come meritevole di espulsione immediata
con cartellino rosso non è dato al Giudice Sportivo sindacare le sue decisioni che nella fattispecie sono decisioni squisitamente
tecniche; invano pertanto la ricorrente chiede l’applicazione di esimenti sia perché, come detto, i fotogrammi e/o il DVD che
proverebbero secondo la società “la non pericolosità” del gesto non sono accoglibili e valutabili, sia anche perché esso (il gesto) è stato
sanzionato con il minimo edittale proprio per l’assenza di conseguenze fisiche in capo al giocatore della Partenope “placcato”.
Tutto quanto sopra in decisione del ricorso monitorio.
Per quanto concerne, invece, il ricorso omologatorio il GSN ha ritenuto opportuno richiedere precisazioni all’arbitro sig. Marco Carrera
e lo stesso, con fax pervenuto in Federazione il 24 aprile c.a., prot. 1462, così si esprime:
“ io sottoscritto Marco Carrera, arbitro della partita Partenope Napoli – H. Reggio Calabria del 14/04/2013 dopo aver ricevuto la
telefonata del Giudice Sportivo desidero rettificare il punteggio di tale partita in quanto ho commesso un errore di trascrizione nel
tabellino segnapunti : infatti non ho riportato la trasformazione della meta effettuata dalla squadra Reggio Calabria, per cui il punteggio
è in realtà 17 – 21. Roma 23/04/2013. firmato.”
Per questo aspetto dunque il ricorso della società Heliantide Rugby Reggio Calabria ASD è fondato e va accolto mandando all’ Ufficio
del GSN la correzione della relativa classifica sotto il profilo del punteggio acquisito sul campo.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 10 punto 2), 11 punto 2) 79, 80, 26/1 lett.S), Reg. di Giustizia,
•
accoglie parzialmente il reclamo così come proposto;
•
ordina la rettifica del risultato della gara Girone 4 “A-.P. Partenope/Heliantide S. Giorgio Reggio Calabria” del 14/4/2013 con il
seguente punteggio 17 a 21 (mete 2 – 3 );
•
conferma la sanzione della squalifica di 2 (due) settimane (dal 15/04/2013 al 28/04/2013 compresi) inflitta al tesserato sig.
Gerhard Boshoff della società Heliantide Rugby Reggio Calabria ASD comminata nella riunione del 17 aprile 2013 Comunicato
B/28/GS, per la violazione del disposto dell’ art. 26/1 lettera S), Regolamento di Giustizia;
•
dispone la restituzione del contributo funzionale.
Roma, 26 aprile 2013
Avv. Michele Carlotto
Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)
Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)