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[doc. web n. 4715499]
Provvedimento del 14 gennaio 2016
Registro dei provvedimenti
n. 10 del 14 gennaio 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 ottobre 2015 nei confronti del Comune di Taviano con il quale XY, in proprio e in qualità di
genitore esercente la potestà sul figlio minore, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Tempesta, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi
degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di
ottenere la cancellazione della determinazione dirigenziale dell'ente, come pubblicata sul proprio sito istituzionale, avente ad oggetto la
concessione alla medesima di un assegno di maternità in quanto rinvenibile attraverso i comuni motori di ricerca digitando nome e cognome
della ricorrente; l'interessata ha in particolare lamentato il pregiudizio subito per effetto della diffusione di dati personali che riguardano lei
stessa ed il figlio mediante i quali sono stati forniti "dettagli sulle loro relazioni personali, sul loro stato di salute, sulla data del parto e sulla
condizione economica"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del
Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 3 dicembre 2015 con cui è
stata disposta ai sensi dell'art. 149 comma 7 la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 20 ottobre 2015 con cui il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle richieste dell'interessata, comunicando di aver
provveduto a rimuovere la determinazione dirigenziale dal proprio sito internet, tenuto conto dell'esito negativo "della richiesta di bloccare
dal motore di ricerca la determinazione in oggetto" avanzata dall'ente a Google;
VISTA la nota del 28 ottobre 2015 con cui la ricorrente, nel prendere atto dell'avvenuta rimozione del contento richiesto, ne ha comunque
eccepito la tardività rispetto all'originaria richiesta, ribadendo pertanto l'istanza volta ad ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese
sostenute per il procedimento;
VISTA la nota del 6 novembre 2015 con cui il Comune di Taviano, pur precisando di aver provveduto alla rimozione del contenuto
contestato con il ricorso, ha evidenziato la correttezza del proprio operato rilevando che, secondo le recenti norme sulla trasparenza e
pubblicità delle informazioni trattate dalle pubbliche amministrazioni contenute nel d.lgs. n 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione degli atti
di concessione di contributi economici da parte di enti pubblici di importo superiore ad un limite normativamente previsto costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti medesimi, oltre a rispondere ad un più generale obbligo di pubblicità legale collegato
all'inserimento degli atti amministrativi degli enti territoriali all'interno dell'albo pretorio on line;
VISTA la nota del 13 dicembre 2015 con cui l'interessata ha contestato la liceità del trattamento dei dati che la riguardano posto in essere dal
Comune resistente in quanto indebitamente diffusi al di fuori dell'ambito richiesto dall'adempimento di obblighi di pubblicità legale previsti
dalle norme vigenti, tenuto conto del fatto che il provvedimento in questione appariva come risultato della ricerca condotta tramite motori di
ricerca esterni al sito del titolare del trattamento digitando nome e cognome della medesima;
RILEVATO che la disposizione di ordine generale di cui all'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 33, sul "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevede, a carico degli enti
erogatori, l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di contributi di carattere economico di importo superiore ai mille euro quale
condizione integrativa dell'efficacia dei provvedimenti stessi, escludendo comunque la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati; rilevato inoltre che il provvedimento del Garante del 15 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, contenente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, effettuato per finalità di pubblicità
e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati" individua, in attuazione di tale norma, i dati personali degli interessati che
devono essere contenuti all'interno di tali provvedimenti (parte prima, punto 9.e.), invitando i soggetti destinatari dell'obbligo di
pubblicazione al rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza; rilevato inoltre che, una volta trascorso il periodo di
pubblicazione previsto dalla disciplina di riferimento, qualora gli enti locali intendano mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i
documenti già pubblicati, inserendoli ad esempio in un'apposita sezione dedicata agli archivi degli atti dell'ente, devono adottare opportuni
accorgimenti finalizzati ad escludere l'identificabilità, anche indiretta, dei soggetti interessati, quale l'oscuramento dei dati e delle
informazioni che li riguardano, in modo da inibire l'indicizzazione degli stessi attraverso motori di ricerca esterni ai siti degli enti medesimi;
RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul
ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione dello stesso, provvedendo a
rimuovere dall'albo pretorio la determinazione dirigenziale in questione;
RITENUTO tuttavia che, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, questa Autorità si riserva di valutare i presupposti per avviare
un separato autonomo procedimento, di carattere sanzionatorio, con riferimento ad eventuali profili di illiceità riguardanti il trattamento dei
dati personali effettuato dal Comune di Taviano tramite la pubblicazione della determinazione dirigenziale in questione, ai sensi dell'art. 19
comma 3, del Codice;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i
ricorsi; ritenuto congruo su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500,
di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a
carico del Comune di Taviano, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese del procedimento che vengono posti, nella misura di euro
250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Taviano che dovrà liquidarli direttamente a
favore della ricorrente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente
risiede all'estero.
Roma, 14 gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia