regolamento comunale per il corretto deposito di materiali edili a

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regolamento comunale per il corretto deposito di materiali edili a
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO DEPOSITO DI MATERIALI EDILI
A CIELO APERTO, PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA CANTIERI
EDILI E PER LA CORRETTA GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI EDILI.
Approvato con D.C.C. n° 4 del 08.01.2010
Art. 1 - Deposito di materiali edili a cielo aperto
1. Possono essere realizzati esclusivamente in zone produttive D e quindi non sono ammissibili in
zone agricole. Il deposito deve essere autorizzato tramite permesso di costruire fermo restando
che non possono essere realizzate opere che determinino la creazione di volumi e superfici
coperte ancorché determinate da strutture mobili (container) in zone che, seppur compatibili,
non sono state assoggettate a piano di lottizzazione. Il permesso è condizionato dalla stipula di
un atto d’obbligo per regolare il ripristino delle aree; all’interno dell’atto d’obbligo dovrà essere
esplicitamente riportato che la recinzione e le eventuali opere di pavimentazione non dovranno
costituire pregiudizio o motivo di indennizzo nel caso di attuazione dell’area tramite un piano di
lottizzazione.
2. Caratteristiche del deposito:
A. La recinzione dovrà essere realizzata con pali in rete metallica di altezza non inferiore a 200
cm appositamente schermata con telo di colore verde ombreggiante o altre materiale idoneo
di natura vegetale.
B. Dovrà essere apposto un idoneo cartello sul cancello di accesso riportante il nominativo
della ditta ed i recapiti telefonici con individuazione del nominativo del responsabile della
gestione e custodia del deposito. Sul cartello dovrà essere altresì riportato il numero del
permesso di costruire con cui è stato autorizzato il deposito.
C. L’area di deposito può essere utilizzata esclusivamente per il deposito di materiali ed
attrezzature edili escluse le sostanze pericolose ad eccezione di quelle contenute nei serbatoi
degli automezzi e del cemento.
D. Tutti i materiali che possono dar luogo a percolati che comportino la contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee dovranno essere depositati in modo da evitare il contatto dei
percolati con il suolo e le falde stesse.
E. Il deposito dovrà avvenire per materiali omogenei.
F. L’altezza dei materiali stoccati non dovrà essere superiore a 200cm.
G. il materiale polverulento depositato non dovrà dare origine ad emissioni diffuse di polveri.
3. Tutti i depositi di materiale edile a cielo aperto sono obbligati ad adeguarsi al presente
regolamento entro 180 giorni dall’approvazione dello stesso.
Art. 2 Gestione rifiuti derivanti da cantieri edili
1. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato a ridosso del cantiere in cui sono stati
prodotti, nel rispetto di quanto previsto all’art.183 lett. m del d.Lgs 152/06 e s. m. e i..
2. Il deposito deve avvenire per categorie omogenee stoccando in modo separato gli inerti, la
carta, la plastica, il legno, il vetro, ecc…. .
3. Qualora sia dimostrato e documentato dal direttore dei lavori che presso il cantiere non è
possibile effettuare il deposito temporaneo, lo stesso direttore dei lavori invierà una
comunicazione all’ufficio ambiente ed all’ufficio urbanistica del Comune, nella quale indicherà il
luogo del deposito temporaneo e le modalità di gestione e conduzione dello stesso.
4. Il deposito temporaneo, solo ed esclusivamente nei casi di cui al punto 3., può essere realizzato
presso aree autorizzate come deposito di materiali edili. Nella comunicazione il direttore dei
lavori dovrà indicare con apposita planimetria l’area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti.
Il deposito temporaneo dovrà essere caratterizzato mediante apposito cartello riportante gli
estremi del cantiere da cui provengono i rifiuti e gli estremi del titolo abilitativo edilizio.
5. Il deposito temporaneo presso le aree di cui al punto 4 può essere effettuato esclusivamente per
un unico cantiere. In alternativa la ditta può attivare le procedure semplificate di cui all’art. 214
del D.Lgs 152/06 e s.m. e i. mediante comunicazione alla Provincia .
6. Nel caso in cui la ditta non possa effettuare il deposito temporaneo presso il cantiere o presso
area autorizzata dovrà obbligatoriamente portare il materiale presso un impianto regolarmente
autorizzato al recupero.
7. E’ vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuti (carta, legno, plastica, ecc…) derivanti dal cantiere.
8. E’ vietato utilizzare rifiuti inerti per pavimentazioni e sottofondi stradali senza preventivo
trattamento presso impianti autorizzati.
9. Il formulario di trasporto rifiuti dovrà essere compilato riportando nell’area riservata al
produttore del rifiuto l’indirizzo del cantiere dove è stato prodotto il rifiuto e nell’area
annotazione dovrà essere indicata il luogo dove è avvenuto il deposito temporaneo.
10. Per le terre e rocce da scavo dovrà essere rispettato tutto quanto previsto dalla DGR 1064 del
27 luglio 2009.
11. Qualora, per particolari esigenze contingenti e motivate, ci sia la necessità di ricorrere
temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti derivanti da cantieri edili, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, ciò potrà essere fatto solo dopo l’emissione di idonea ordinanza
da parte del Sindaco. Allo scopo la ditta dovrà fare idonea richiesta scritta dalla quale risulti:
a. Motivazioni che determinano la necessità di ricorrere a speciali forme di gestione dei
rifiuti derivanti da cantieri edili, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
b. Planimetria dell’area ove si intende gestire i rifiuti derivanti da cantieri edili;
c. Descrizione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da cantieri edili in deroga alle
disposizioni vigenti;
Art. 3 - Gestione ambientale cantieri edili
1. Tutte le operazioni di cantiere dovranno essere effettuate salvaguardando sempre lo stato dei
luoghi.
2. Il cantiere dovrà essere gestito mettendo in atto tutti gli accorgimenti atti a evitare emissioni
diffuse di polveri e ad evitare la formazione di scarichi di acque reflue di dilavamento sul suolo
o nella pubblica fognatura.
3. Nel caso in cui dovessero generarsi dall’attività del cantiere, scarichi di acque reflue di
dilavamento
queste dovranno essere preventivamente autorizzate.
4. Per quanto riguarda le emissioni rumorose il cantiere dovrà rispettare quanto previsto all’art.13
del Regolamento Regionale n°1 del 13 agosto 2004.
5. I rifiuti dovranno essere depositati differenziandoli per categorie omogenee ed è vietato
bruciare qualsiasi tipo di rifiuto (carta, legno, plastica, ecc…) derivante dal cantiere.