TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS SENTENZA 25/1/2016 n

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TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS SENTENZA 25/1/2016 n
TAR LAZIO ROMA SEZ. III BIS SENTENZA 25/1/2016 n. 951
Pres. Caruso, Est. Loria
Decisum: sull’annullamento del giudizio sfavorevole nella procedura di
abilitazione scientifica nazionale.
1. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione –
Previsione di una maggioranza qualificata di 4/5 dei componenti – Illegittimità –
Ragioni.
2. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione –
Illegittimità dell’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 – Previsione di una maggioranza qualificata
di 4/5 dei componenti – Conseguenza – Illegittimità del giudizio sfavorevole reso a
carico del candidato che ha ottenuto 3/5 dei voti favorevoli – Sussiste.
3. Università – Abilitazione scientifica nazionale – Giudizio collegiale di abilitazione –
Irrazionalità del giudizio negativo emesso a carico di un candidato che ha ottenuto 3/5
dei voti favorevoli – In presenza di giudizi negativi contenenti elementi di positività –
Sussiste.
1. L’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 secondo cui la Commissione esaminatrice per
l’abilitazione scientifica nazionale delibera a maggioranza dei 4/5 dei componenti,
anzichè a maggioranza semplice, deve ritenersi illegittimo per due ragioni: in primo
luogo perchè una innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di
funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal
legislatore nei crieteri forniti per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura
abilitativa; in secondo luogo perchè la previsione di maggioranze qualificate risulta
incompatibile con la regola secondo cui la Commissione deve in ogni caso rendere un
motivato giudizio sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche atteso che
in tal caso risulterebbe impossibile pervenire a un congruo e motivato giudizio negativo
per una Commissione la cui maggioranza è convinta del contrario.
2. Stante l’illegittimità dell’art. 8, co. 5, DPR 222/2011 nella parte in cui prevede che la
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale delibera a maggioranza qualificata
dei componenti, deve ritenersi illegittimo il giudizio negativo reso a un candidato
laddove 3/5 dei componenti della Commissione avevano reso una valutazione
favorevole.
3. Deve ritenersi illegittimo per incongruenza e irrazionalità il giudizio negativo espresso
a carico di un candidato nell’ambito di una procedura abilitativa laddove anche i
commissari che hanno espresso il giudizio di non abilitazione abbiano reso valutazioni
contenenti elementi di positività tali da far ritenere che non si è raggiunto un adeguato grado
di sintesi del giudizio.
N. 00951/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02542/2015 REG.RIC.
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R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2015, proposto da Maria
Lucia Antonietta Di Bitonto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido
Corso e Guerino Massimo O. Fares, con domicilio eletto presso Guerino
Massimo Oscar Fares in Roma, Via Bisagno, 14;
contro
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
del
giudizio
espresso
dalla
commissione
per
il
conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di I fascia - settore
concorsuale 12/G2 - Procedura penale;
di tutti gli atti e i provvedimenti preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatrice all’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa
Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la prof.ssa Di Bitonto, prof. associato di
procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Camerino e docente di diritto e procedura penale degli enti presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma,
impugna il giudizio collegiale di segno negativo espresso nei suoi riguardi,
in qualità di partecipante al procedimento di abilitazione scientifica
nazionale, dalla Commissione all’uopo preposta e pubblicato sul sito del
M.I.U.R. il 6 febbraio 2015.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata resistendo al ricorso e
chiedendone il respingimento.
Il Collegio, alla camera di consiglio del 09 aprile 2015, ravvisava gli
elementi per una più approfondita trattazione della causa nella sede di
merito e accoglieva l’istanza cautelare ai fini della trattazione della causa
in pubblica udienza per il giorno 3 dicembre 2015.
Una prima assorbente contestazione, che costituisce il primo dei motivi
di ricorso, riguarda la maggioranza con la quale è stato espresso il giudizio
collegiale negativo nei confronti della candidata: il giudizio è stato, infatti,
espresso con tre voti favorevoli all’abilitazione dei commissari e due soli
voti sfavorevoli e ciò, in applicazione della norma regolamentare dettata
dall’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, ha comportato il sostanziale
giudizio negativo nei riguardi della ricorrente.
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La tematica della illegittimità della disposizione dell’art. 16 della legge n.
240/2010, in relazione all’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, è già
stata affrontata, in linea generale, dalla Sezione nella sentenza n.
12407/2015, che si è espressa nel senso della illegittimità della
disposizione regolamentare.
La Sezione ha già infatti argomentato, nella citata sentenza, nel seguente
modo: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa
rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari,
risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili: in primo luogo,
in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole
generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere
esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso
ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura
abilitativa; - in secondo luogo e comunque, perché la previsione di
maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente
inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento
(art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la
Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è
negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza,
impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una
Commissione a maggioranza convinta del contrario.”
Anche l’attuale Collegio intende condividere l’orientamento già espresso
con la sopra richiamata sentenza, per cui “deve ritenersi illegittimo l’art.
8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione
delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a
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maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente
normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006).
Dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende
quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione. A
favore dell’abilitazione del
ricorrente, invero, hanno votato la
maggioranza dei commissari (tre su cinque), sicché il giudizio reso
collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente
conseguimento dell’abilitazione a professore di prima fascia da parte
dell’interessato.”
Peraltro, risulta fondato anche il giudizio di incongruenza e di
irrazionalità formulato dalla ricorrente nei confronti dei giudizi dati dai
commissari, poiché anche quelli che hanno espresso il giudizio di non
abilitazione, contengono elementi di positività nei riguardi dei titoli e
delle pubblicazioni della candidata ricorrente, con il che si è determinato
il non raggiungimento di un adeguato grado di sintesi che la Sezione ha
riscontrato in altri casi e che è stato posto a fondamento di altri
accoglimenti con sentenze di merito (tra le molte, T.A.R. del Lazio n.
9496, 15 luglio 2015, n. 4658, 26 marzo 2015).
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso sia da accogliere, con
conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti
del ricorrente e che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c), in esecuzione
della presente sentenza la posizione dell’interessato debba essere
riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il
termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa
ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
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Le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di rivalutare,
nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione della presente
sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa se più sollecita, la
posizione della parte ricorrente con costituzione di una commissione in
diversa composizione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che
liquida in euro 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre
2015 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2016
IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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