Provvedimento n. 9641 ( I479 ) VARIAZIONE DI PREZZO DI

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Provvedimento n. 9641 ( I479 ) VARIAZIONE DI PREZZO DI
Provvedimento n. 9641 ( I479 )
VARIAZIONE DI PREZZO
MARCHE DI TABACCHI
DI
ALCUNE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
CONSIDERATO quanto segue;
I. Le parti
1. Philip Morris Companies Inc. (di seguito, Philip Morris) è una società statunitense a capo di un gruppo attivo
nel settore del tabacco e nel settore alimentare. Nell’ambito del gruppo Philip Morris hanno sede legale in Italia la
Philip Morris Srl e la Intertaba Spa Ha una sede secondaria in Italia la società statunitense Philip Morris Corporate
Services Inc.
Tra i principali marchi di sigarette di cui è titolare Philip Morris vi sono: Chesterfield, L&M, Marlboro,
Mercedes, Merit, Multifilter, Muratti e Philip Morris.
2. ETI, Ente Tabacchi Italiani Spa (di seguito, ETI), è una società per azioni derivante dalla trasformazione,
disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 9 luglio 1998, n. 283, dell’ente pubblico economico
Ente Tabacchi Italiani.
La società ETI, il cui capitale sociale è detenuto interamente dal Ministero del Tesoro, svolge le attività
produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che,
in base a quanto disposto dall’articolo 1 del citato Decreto Legislativo, erano state attribuite all’ente pubblico
economico.
Più in particolare, nel settore del tabacco ETI svolge le seguenti attività:
- produzione e distribuzione sul territorio italiano di sigari, sigarette e altri prodotti di marchio nazionale;
- produzione su licenza e distribuzione di taluni marchi esteri di sigarette;
- distribuzione di sigari, sigarette ed altri prodotti del tabacco importati.
Tra i principali marchi di sigarette di cui è titolare ETI vi sono Gala, Linda, MS, Stop e Zenit. Su licenza di
Philip Morris, ETI produce determinati quantitativi di sigarette Marlboro, Mercedes, Muratti e Diana.
3. British American Tobacco P.l.c. (di seguito, BAT) è una società britannica a capo di un gruppo attivo
principalmente nel settore del tabacco. Nel 1999 BAT ha acquisito la Rothmans International, anch’essa attiva nel
settore del tabacco.
Nell’ambito del gruppo BAT, la British American Tobacco Italy è una società avente sede legale a Ginevra.
Tra i principali marchi di sigarette del gruppo BAT vi sono: Barclay, Capri, Caprice, Cartier, Cortina, Dunhill,
Kent, HB, Kim, Lucky Strike, Pall Mall, Peer, Rothmans, St. Moritz, Windsor e Winfield.
4. Japan Tobacco Inc. (di seguito, JT) è una società giapponese a capo di un gruppo attivo principalmente nel
settore del tabacco. Nell’ambito del gruppo JT, ha sede legale in Italia la JT International Italia Srl
Tra i marchi di sigarette JT vi sono: Amadis, Camel, More e Winston.
5. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (di seguito Reemtsma) è una società tedesca attiva nel settore del
tabacco. Nell’ambito del gruppo Reemtsma ha sede legale in Italia la Reemtsma Distribution Company Italy Srl
Tra i marchi di sigarette vendute in Italia da Reemtsma vi sono: Astor, Davidoff, Peter Stuyvesant, Reemtsma,
R6 e West.
6. Altadis SA (di seguito, Altadis), società spagnola risultante dalla fusione, avvenuta nel 1999, tra la spagnola
Tabacalera e la francese SEITA, è attiva nel settore del tabacco. Nell’ambito del gruppo Altadis ha sede legale in Italia
la Altadis Italia Srl
Tra i marchi di sigarette di Altadis vi sono: Ducados, Fine, Gauloises e Gitanes.
7. Austria Tabak AG (di seguito, Austria Tabak) è una società austriaca attiva nel settore del tabacco.
I principali marchi di sigarette di Austria Tabak sono Gallant e Milde Sorte.
8. Gallaher Group P.l.c. (di seguito, Gallaher) è una società britannica attiva nel settore del tabacco. Nell’ambito
del gruppo Gallaher ha sede legale in Italia la Gallaher Italia Srl.
I principali marchi di sigarette venduti in Italia da Gallaher sono Benson & Hedges e Silk Cut.
9. Imperial Tobacco Group P.l.c. (di seguito, Imperial Tobacco) è una società britannica attiva nel settore del
tabacco.
Il principale marchio di sigarette vendute in Italia da Imperial Tobacco è John Player.
10. Scandinavisk Tobakskompagni A/S (di seguito, Scandinavisk Tobakskompagni) è una società danese attiva
nel settore del tabacco.
Il principale marchio di sigarette vendute in Italia da Scandinavisk Tobakskompagni è Prince.
II. La normativa riguardante il settore dei tabacchi lavorati
11. In base a quanto disposto dalla legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modificazioni, l’attività di
fabbricazione di tabacchi lavorati nel territorio dello Stato è oggetto di monopolio legale. Tale attività è attualmente
svolta dalla società ETI.
12. L’importazione delle sigarette provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione Europea e la loro
commercializzazione all’ingrosso è disciplinata dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge appena citata, possono essere importati soltanto i prodotti che presentano i
requisiti di confezionamento ed etichettatura stabiliti con Decreto Ministeriale e che sono inseriti nelle tabelle
contenenti le “tariffe di vendita” previste dall’articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 825.
L’importazione può avvenire attraverso la rete di distribuzione all’ingrosso di ETI o attraverso depositi di
privati, a condizione che essi siano autorizzati dall’amministrazione finanziaria. Finora tutti gli importatori si sono
avvalsi della rete di distribuzione di ETI, che opera quindi all’ingrosso in monopolio di fatto, in aggiunta alla posizione
di monopolio legale che essa detiene nella fabbricazione di tabacchi lavorati nel territorio dello Stato.
Ai prodotti immessi in circolazione è applicato un contrassegno di Stato, da cui è desumibile la loro provenienza
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 724/75.
13. I tabacchi lavorati sono gravati dall’imposta di consumo e dall’imposta sul valore aggiunto. Sui prodotti
importati è applicata una sovrimposta di confine di importo pari all’imposta di consumo ex articolo 3 della legge n.
724/75.
Ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per le sigarette della classe di prezzo più richiesta
l’imposta di consumo è calcolata applicando l’aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico (l’aliquota di base è
attualmente del 58%, in base al D.M. 28 febbraio 1997). L’importo così ottenuto è denominato importo di base ai fini
della quantificazione dell’imposta per le altre sigarette, che è costituita dalla somma di due elementi:
“a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma dell’importo di base e dell’ammontare
dell’imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;
b) un importo risultante dall’applicazione di un’aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all’incidenza percentuale dell’importo di base, diminuito dell’importo specifico fisso di cui alla lettera
a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta”1.
La legge determina, inoltre, la percentuale del prezzo di vendita riconosciuta ai rivenditori, pari al 10%, secondo
quanto disposto dall’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81.
1 [Le imposte di consumo sui tabacchi lavorati sono oggetto di una normativa comunitaria di armonizzazione (direttive del Consiglio
92/79 del 19 ottobre 1992, 95/59 del 27 novembre 1995, 99/81 del 29 luglio 1999).]
14. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 825 (nel testo modificato dall’articolo 27 del
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427), con Decreto del Ministro delle
Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, si provvede all’inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di vendita al pubblico; lo stesso articolo dispone, altresì, che “i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori”.
15. La versione attuale dell’articolo 2 della legge n. 825/65 è conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee del 28 aprile 1993, causa C-306/91, Commissione/Repubblica Italiana, emessa su ricorso della
Commissione ai sensi dell’articolo 169 (ora 226) del Trattato CE. La Corte accertò che la Repubblica italiana era venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva del 19 dicembre 1972, n. 72/464/CEE
(relativa alle imposte diverse dall’imposta sulla cifra d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati),
avendo mantenuto in vigore una normativa che non prevedeva espressamente e non implicava chiaramente l’obbligo
dell’autorità amministrativa di rispettare il principio della libera determinazione dei prezzi massimi da parte dei
fabbricanti e degli importatori.
Il testo allora vigente dell’articolo 2 della legge n. 825/65 era il seguente: “l’inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto
del Ministro per le Finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per
i rimanenti”.
L’articolo 5 della direttiva stabiliva: “I fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di
vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti.
16. La Corte di Giustizia rilevò che la normativa nazionale, limitandosi a stabilire che il Ministro delle Finanze
avrebbe inserito i prodotti importati nella tariffa “in relazione ai” prezzi richiesti dai fornitori, non indicava chiaramente
la natura dei poteri ministeriali in materia di fissazione dei prezzi dei tabacchi lavorati importati. In particolare, non si
prevedeva l’obbligo del Ministro di consentire ai fabbricanti e agli importatori la determinazione dei prezzi.
Un ulteriore elemento di ambiguità venne ravvisato dalla Corte nel fatto che l’espressione “in relazione ai” era
utilizzata a fronte di due situazioni distinte: la prima, in cui il Ministro si pronunciava sulla domanda riguardante i
prezzi dei prodotti importati, previamente determinati dal fabbricante o dall’importatore; la seconda, in cui il Ministro
fissava i prezzi dei prodotti nazionali che gli venivano semplicemente proposti dal Consiglio di amministrazione
dell’AAMS.
La Corte rilevò, inoltre, che la disposizione italiana non consentiva-in relazione alle richieste riguardanti prodotti
importati-di determinare l’oggetto e gli scopi della consultazione dell’AAMS (competente anche a proporre i prezzi dei
propri prodotti).
17. Il contenuto della direttiva 72/464/CEE è riprodotto, per la parte che interessa nel presente caso, nella
direttiva attualmente vigente (direttiva del Consiglio n. 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse
dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati), la quale, all’articolo 9, stabilisce che i
produttori e gli importatori “stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti
per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi al consumo” e che “per agevolare la riscossione
dell’accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto [...]”.
III. L’aumento dei prezzi delle sigarette avvenuto il 30 marzo 2001
18. Il 30 marzo 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto 26 marzo 2001 del Direttore
Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato recante “variazione di prezzo di alcune marche di
tabacchi lavorati nazionali, esteri fabbricati su licenza ed esteri di provenienza U.E.”, è aumentato il prezzo di vendita al
pubblico di quasi tutti i principali marchi di sigarette.
Il Decreto precisa nelle premesse che la variazione è stata disposta “in conformità al prezzo richiesto dai
fabbricanti e dagli importatori”.
19. L’aumento, che ha interessato la maggior parte dei prodotti di ciascun operatore, è stato di 200 lire al
pacchetto (confezioni da 20 sigarette).
BAT ha praticato un aumento di misura diversa da 200 lire soltanto per alcuni dei suoi prodotti (Kent K.S.F. ast.,
Lucky Strike, Peer Golden Super Kings, Peer Export Filter, Windsor De Luxe, il cui prezzo è aumentato di 300 lire;
Dunhill International e Rothmans International, il cui prezzo è aumentato di 100 lire)
20. Il rincaro dei prezzi delle sigarette era stato annunciato al pubblico alcuni giorni prima della decorrenza.
Il 27 marzo la stampa delineava il quadro degli aumenti. In particolare, il Corriere della Sera indicava: “Trecento
miliardi in più nelle casse dell’Erario. [...] Il rincaro del prezzo, duecento lire a pacchetto, non deriva da un aumento
delle imposte ma da un’autonoma decisione dei produttori. Questi hanno solo l’obbligo di comunicare il ritocco
all’amministrazione dei Monopoli, adempimento che in molti hanno già cominciato ad assolvere. Anche se l’unico
produttore che ieri lo ha reso noto è la JT International [...]”. L’articolo proseguiva indicando che dall’aumento
sarebbero stati esclusi soltanto alcuni tipi di sigarette (per l’ETI, le Sax e le Alfa; per JT, le Amadis). L’articolo
concludeva: “è saltata quindi l’ipotesi di un aumento differenziato circolata negli scorsi giorni che prevedeva un
incremento di 100 lire per le marche popolari (tipo MS e Diana) e di 200 lire per quelle di lusso (come Marlboro e
Muratti). Una soluzione che, aumentando il divario tra le due categorie è stata respinta dalle stesse case produttrici”.
Il 28 marzo Reemtsma, nel precisare che il prezzo delle proprie sigarette Peter Stuyvesant non sarebbe
aumentato, affermava: “sarà questa l’unica grande marca internazionale che potrà essere ancora acquistata a 4.200
lire” (precisazione riportata dall’agenzia ANSA).
Il quadro degli aumenti veniva confermato dagli organi di informazione il 29 marzo, quando l’ANSA indicava:
“Scatta il rincaro delle sigarette per i fumatori italiani. Da domani dovranno sborsare 200 lire in più per l’acquisto
della maggior parte dei pacchetti di sigarette in vendita. L’aumento, previsto dal collegato alla finanziaria approvato
alla fine dello scorso anno, sarebbe dovuto scattare al più tardi entro il 31 marzo. Arriva quindi con un giorno
d’anticipo e con un rincaro lievemente maggiore rispetto a quanto inizialmente preventivato [...] Di fatto, l’aumento è
stato richiesto dalle singole case produttrici con le quali le scorse settimane l’amministrazione dei Monopoli ha avviato
un confronto per chiedere l’entità dell’aumento”.
IV. I precedenti aumenti dei prezzi delle sigarette
21. Anteriormente al 30 marzo 2001, vi sono stati, nel periodo di tempo decorrente dal 28 aprile 1993, data della
citata sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-306/91, Commissione/Repubblica Italiana, i seguenti
rincari dei prezzi di quasi tutte le marche di sigarette:
- 11 giugno 1993: rincaro di 150 lire al pacchetto (confezioni da 20 sigarette) per le marche nazionali e di 200
lire per le marche estere;
- 22 aprile 1994: 200 lire per le marche nazionali e 300 lire per le marche estere;
- 1° marzo 1995: 200 lire per le marche nazionali e 300 lire per le marche estere;
- 3 gennaio 1996: 200 lire, sia per le marche nazionali che per le marche estere;
- 3 marzo 1997: 200 lire, sia per le marche nazionali che per le marche estere;
- 2 marzo 1998: 200 lire per le marche nazionali e 300 lire per le marche estere;
- 1° luglio 1999: 100 lire, sia per le marche nazionali che per le marche estere.
V. Il mercato
22. Il mercato interessato è quello delle sigarette le quali, dal punto di vista dei consumatori, sono scarsamente
sostituibili con gli altri tabacchi lavorati (sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto, ecc.).
La dimensione del mercato è nazionale, considerato che le preferenze dei fumatori italiani (che in parte
considerevole consumano sigarette dell’ETI, scarsamente presenti all’estero) non coincidono con quelle dei fumatori di
altri Paesi e che la distribuzione è specificamente organizzata su base nazionale.
23. In base ai dati pubblicati dall’ETI, nel 2000 sono stati venduti, in Italia, circa 100 milioni di chilogrammi di
sigarette italiane ed estere aventi i contrassegni di Stato, con un aumento del 4,6% rispetto al 1999, per un valore di
circa 20.000 miliardi di lire. Un importo pari a circa 3/4 del prezzo di vendita è incassato dall’erario, a titolo di imposta
di consumo e di IVA.
24. Nel mercato italiano delle sigarette i due principali operatori sono Philip Morris ed ETI. Le vendite di marchi
Philip Morris sono state pari, in volume, al 60% circa del mercato e le vendite di marchi ETI sono state pari al 30%
circa del mercato. Una parte dei quantitativi di sigarette con marchi di proprietà di Philip Morris (16 milioni di
chilogrammi) è stata prodotta e venduta dall’ETI su licenza.
Nel corso degli ultimi 10 anni la quota congiunta di mercato di ETI (già AAMS) e Philip Morris è rimasta
stabilmente al di sopra del 90%.
Altri operatori nel mercato nazionale sono BAT, JT, Reemtsma, Altadis, Austria Tabak, Gallaher, Imperial
Tobacco e Scandinavisk Tobakskompagni.
VI. Valutazioni
25. In base alla normativa vigente, i produttori e importatori in Italia di sigarette possono assumere
autonomamente le loro decisioni di prezzo e comunicarle all’autorità amministrativa ai fini della variazione della tariffa
di vendita di cui all’articolo 1 della legge n. 825/65. L’esistenza della tariffa di vendita non implica che l’autorità
amministrativa possa interferire sulle scelte delle imprese in materia di prezzi; tale tariffa può avere soltanto la funzione
di agevolare la riscossione dell’imposta di consumo2.
26. Le notizie stampa relative all’aumento dei prezzi del 30 marzo 2001, sopra riportate, hanno ricollegato
l’aumento stesso all’articolo 64 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cosiddetto collegato fiscale alla finanziaria
2000), il cui testo è il seguente: “In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con
riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle Finanze, con
proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati
relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua”.
In realtà, il rincaro dei prezzi del 30 marzo 2001 non è riconducibile a tale previsione legislativa, la quale non è
neppure citata nelle premesse del Decreto del 26 marzo 2001, con il quale è stata variata la tariffa di vendita. Tale
Decreto indica, invece, che la tariffa è stata variata “in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli
importatori”. Peraltro, entro il termine indicato dall’articolo 64 della legge n. 342/2000 non sono state disposte le
previste modifiche del prelievo fiscale.
27. L’aumento dei prezzi delle sigarette avvenuto il 30 marzo 2001 è caratterizzato dalla sostanziale uniformità
della misura dell’aumento per i prodotti interessati (200 lire al pacchetto per confezioni da 20 sigarette). L’aumento di
200 lire è stato praticato anche da BAT, che solo per alcuni dei suoi prodotti ha applicato incrementi di misura diversa.
28. L’uniformità della misura dell’aumento induce a ritenere che esso possa essere il risultato di un’intesa tra
imprese avente forma di accordo o di pratica concordata.
Intese tra le imprese potrebbero essere state realizzate anche in relazione ai precedenti aumenti di prezzo-almeno
a partire da quello avvenuto l’11 giugno 1993-che, al pari di quello del 30 marzo 2001, hanno interessato quasi tutti i
prodotti.
RITENUTO, pertanto, che l’aumento dei prezzi delle sigarette avvenuto il 30 marzo 2001 e gli aumenti
precedenti, a partire da quello dell’11 giugno 1993, possano essere il frutto di intese aventi per oggetto o per effetto di
restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza nel mercato interessato;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Philip Morris
Companies Inc., Philip Morris Srl, Intertaba Spa, Philip Morris Corporate Services Inc., ETI-Ente Tabacchi Italiani Spa,
British American Tobacco P.l.c., British American Tobacco Italy, Japan Tobacco Inc., JT International Italia Srl,
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Reemtsma Distribution Company Italy Srl, Altadis SA, Altadis Italia Srl, Austria
Tabak AG, Gallaher Group P.l.c., Gallaher Italia Srl, Imperial Tobacco Group P.l.c. e Scandinavisk Tobakskompagni
A/S, al fine di accertare eventuali violazioni dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento,
per l’esercizio del diritto, da parte dei legali rappresentanti delle parti ovvero di persone da essi delegate, di essere
sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “B” di questa Autorità almeno quindici
giorni prima del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è il dottor Ferdinando Morgoglione;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dai legali rappresentanti delle parti ovvero da
persone da essi delegate, presso la Direzione “B” di questa Autorità;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2002.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.
2 [Come sottolineato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza del 28 aprile 1993, causa C-306/91, Commissione/Repubblica
Italiana.]
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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