norme per l`esercizio dell`attivita`

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norme per l`esercizio dell`attivita`
COMUNE DI LEGNANO
Sportello Unico per le Imprese
REGOLAMENTO
PER
L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ
DI
ACCONCIATORE
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 104/2012 del 18/12/2012
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I N D I CE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................... 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ........................................................................................................................ 3
Art. 2 - Definizione dell’attività di acconciatore ................................................................................................ 3
Art. 3 - Esercizio dell’attività .................................................................................................................................. 3
Art. 4 - Attività svolte nel domicilio dell’esercente ........................................................................................... 3
Art. 5 - Abilitazione professionale ........................................................................................................................ 4
CAPO II - NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’.............................................................................. 5
Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività (scia) .................................................................................. 5
Art. 7 - Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività ..................................... 5
Art. 8 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività ................................................................ 5
Art. 9 - Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (scia)....................................................... 6
Art. 10 - Inizio attività ............................................................................................................................................... 6
Art. 11 - Modifiche..................................................................................................................................................... 6
Art. 12 - Subentro nella titolarità dell’Impresa .................................................................................................. 6
Art. 13 - Trasferimento della sede ....................................................................................................................... 7
Art. 14 - Sospensione dell’attività......................................................................................................................... 7
Art. 15 - Cessazione dell’attività ........................................................................................................................... 7
CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEI LOCALI ................................................ 7
Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività ................................. 7
CAPO IV - ORARI E TARIFFE ....................................................................................................................... 8
Art. 17 - Orari.............................................................................................................................................................. 8
Art. 18 - Tariffe ........................................................................................................................................................... 8
CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI ............................................................................................................. 8
Art. 19 - Controlli ....................................................................................................................................................... 8
Art. 20 - Sanzioni....................................................................................................................................................... 9
Art. 21 - Abusivismo ................................................................................................................................................. 9
Art. 22 - Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività, revoca e decadenza
dell’autorizzazione .................................................................................................................................................... 9
Art. 23 - Provvedimenti d’urgenza ....................................................................................................................... 9
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.............................................................................................. 10
Art. 24 - Abrogazione norme precedenti.......................................................................................................... 10
Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento ................................................................................... 10
APPENDICE NORMATIVA............................................................................................................................. 11
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l’attività professionale di
acconciatore. Tale attività rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi
dell’art. 41 della Costituzione.
2) Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non
comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene
commerciabile.
Art. 2 - Definizione dell’attività di acconciatore
1) L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme
vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e
proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che
non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il
trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
2) Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetico.
3) Il possesso del titolo di acconciatore consente l’esercizio dell’attività unisex.
Art. 3 - Esercizio dell’attività
1) Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa, possono esercitare
l’attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia, altro impedimento
fisico o nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla
moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
Le prestazioni, anche a titolo gratuito per soci o per promozione di qualche prodotto devono
sottostare alle leggi in materia e alle disposizioni di cui al presente regolamento.
2) E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore, nel rispetto degli specifici
requisiti igienico sanitari, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in
altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
3) Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
4) Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria
clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai
servizi effettuati (quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami,
lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purchè debitamente certificati e
garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie) non si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 31/03/98, n. 114, e successive modificazioni.
5) Le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non
stabilmente inseriti nell’impresa, purchè in possesso dell’abilitazione professionale.
6) L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, nel
rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria.
Art. 4 - Attività svolte nel domicilio dell’esercente
Verificata l’idoneità urbanistica ed edilizia dei locali, l’attività può essere svolta – nel rispetto dei
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza - presso il domicilio dell’esercente a condizione che gli
spazi di lavorazione, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile
abitazione, abbiano un’idonea area d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le
disposizioni vigenti, garantendo l’accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità
motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.
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Art. 5 - Abilitazione professionale
1) La competenza alla verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al Comune (Sportello
Unico per le Imprese) così come disposto dal comma 2, art. 15, d.lgs. 147/2012 che ha
esplicitamente abrogato l’art. 2 della legge 161/1963 la quale affidava alle Camere di
Commercio il suddetto riconoscimento.
2) L’esercizio dell’attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e
dovunque svolta, è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale.
Costituisce titolo per l’esercizio dell’attività il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. Attestato di qualificazione di acconciatore conseguito al termine di corsi regionali biennali
conclusi entro l’anno formativo 2008/2009 (in quanto è comunque possibile essere abilitati
senza effettuare il corso di specializzazione solo se l’attestato di qualifica regionale è stato
conseguito a seguito di corsi regionali biennali, conclusi entro l’anno formativo 2008/2009,
o triennali, entro l’anno formativo 2009/2010);
b. Diploma/attestato professionale abilitante conseguito dopo l’entrata in vigore della legge
174/2005:
- attestato conseguito al termine del corso regionale di formazione teorica
successivo al periodo lavorativo (Il corso di formazione teorica per acconciatore può essere frequentato
-
-
dopo un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di 5
anni, oppure dopo un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
della durata prevista dal contratto nazionale di categoria seguito da un anno di attività lavorativa qualificata);
attestato conseguito al termine del corso annuale di specializzazione (Al corso di
specializzazione si accede dopo lo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni. Il
corso biennale non costituisce titolo per avviare autonomamente l’attività di acconciatore o estetista);
attestato di competenza con valore di specializzazione abilitante all’esercizio
dell’attività professionale rilasciato al termine del percorso formativo in Diritto
Dovere di Istruzione Formazione – DDIF (La frequenza del corso sperimentale di istruzione e
formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione è riservato ai giovani di età
compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media. Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica
di “operatore del benessere: acconciatore/trattamenti estetici” che non costituisce titolo per avviare autonomamente
l'attività di acconciatore e o estetista. Per ottenere l’abilitazione è necessaria la frequenza di un corso di
specializzazione annuale o del quarto anno per il conseguimento del diploma di tecnico; sarà necessario sostenere sia
l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di “Tecnico
dell’acconciatura” non è valido per l’esercizio della professione.
Il percorso in DDIF si articola in un triennio + 4° anno o anno di specializzazione per i minorenni e in un biennio +
4° anno o anno di specializzazione per i maggiorenni, percorso in extra-obbligo formativo per chi ha già compiuto il
18° anno al momento dell’iscrizione);
c. Periodo di inserimento o in qualità di dipendente o collaboratore, oppure quale titolare/socio
partecipante/collaboratore familiare, opportunamente documentato della durata di un anno
presso un’impresa di acconciatura, successivo allo svolgimento di un corso regionale di
qualificazione biennale.
3) Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a
seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o, se conseguiti
all’estero, riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
4) Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato
nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell’impresa almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione
professionale di cui al presente articolo.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di
acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.
In caso di assenza del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto,
munito di idonea abilitazione professionale.
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Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida
l’interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, la sospensione fino
all’avvenuto adeguamento dell’attività.
CAPO II - NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività (scia)
1) Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di acconciatore deve
presentare allo Sportello Unico per le Imprese - ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241,
secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2) La segnalazione è valida per l’intestatario e per i locali in essa indicati.
Art. 7 - Criteri per il ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività
1) La segnalazione certificata di inizio attività è ricevibile previo accertamento del possesso da
parte dell’impresa richiedente dei seguenti requisiti:
a.
b.
c.
d.
possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 5 del presente regolamento;
idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari
circostanze;
e. accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi
della legge 13/89 e del d.m. 236/89.
Art. 8 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività
1) I soggetti interessati dovranno inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la
modulistica appositamente predisposta dall’ufficio Sportello Unico per le Imprese, scaricabile
anche dal sito internet del Comune di Legnano www.legnano.org, contenente i seguenti requisiti
essenziali:
a.
b.
c.
cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
denominazione della ditta/società che intende esercitare l’attività;
precisa ubicazione (via e numero civico) del locale ove esercitare l’attività, comprovata
dall’assegnazione ed esposizione del numero civico corrispondente all’accesso utilizzato
dalla clientela per accedere nell’esercizio;
2) Alla segnalazione certificata dovranno essere allegati al momento della presentazione i
seguenti documenti:
a.
planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 (o di diversa scala se ritenuta idonea
dall’ufficio) riportante la destinazione d’uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi
annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall’origine al recapito finale, che dovrà
essere necessariamente la pubblica fognatura; alla stessa dovranno essere allegati estratto
di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile e stralcio del PGT, contenente i
locali designati come sede operativa dell’attività;
b.
copia certificazione agibilità degli ambienti;
c.
relazione tecnica su fac-simile di quella approvata dall’ASL (scaricabile anche dal sito
internet del Comune di Legnano www.legnano.org) contenente la descrizione dell’attività,
l’elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, inoltre, le modalità di sterilizzazione
e di smaltimento dei rifiuti prodotti;
d.
modulo di dichiarazione del richiedente o dei soci o del responsabile tecnico del possesso
dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di acconciatore/estetista appositamente
predisposto e reperibile sul sito internet;
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e.
scheda 3 con i dati della persona o persone in possesso dell’abilitazione professionale di
cui all’articolo 5 del presente regolamento dichiarata alla lettera d;
f.
copia documento d’identità del richiedente;
g.
partita IVA e, in caso di società, visura camerale aggiornata.
3) In caso di nomina del responsabile tecnico è necessario che la stessa sia controfirmata per
accettazione dallo stesso; della persona designata dovranno essere presentati: fotocopia carta
di identità, codice fiscale e documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali
richiesti di cui all’art. 5 del presente regolamento.
4) La segnalazione certificata e l’eventuale nomina del responsabile tecnico dovranno essere rese
dal titolare in caso di impresa individuale, mentre, in caso di società, dal legale rappresentante
della stessa.
Art. 9 - Efficacia della segnalazione certificata di inizio attività (scia)
1) La segnalazione certificata di inizio attività è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di certificazione e/o atto di notorietà e ricade nelle conseguenze penali e amministrative previste
dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi; essa assolve anche all’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 67 del d.lgs.
81/2008 (in caso di presenza di più di tre lavoratori).
2) La scia deve essere consegnata per la protocollazione allo Sportello Unico per le Imprese, il
quale procederà ad una preventiva verifica della pratica. Con la protocollazione, la scia
costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.
3) La scia può anche essere inoltrata tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
[email protected] nel rispetto delle modalità previste dalla
normativa vigente.
4) Lo Sportello Unico per le Imprese provvederà ad emanare apposita “presa d’atto”, a seguito del
sopralluogo di verifica effettuato dal responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, e ad
informare dell’esito dell’istruttoria gli Enti terzi e gli uffici comunali interessati.
5) La presa d’atto dovrà essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei
funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario;
6) Coloro che esercitano l’attività ai sensi dell’art. 3 comma 1, devono recare con sé copia della
presa d’atto ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 10 - Inizio attività
Nel caso in cui la presentazione della scia non dovesse coincidere con l’effettivo inizio dell’attività,
l’imprenditore comunica, tramite fax o mail, il primo giorno di apertura dell’esercizio, unitamente
agli orari di apertura e chiusura al pubblico.
Art. 11 - Modifiche
Considerato che ogni atto autorizzatorio deve sempre essere conforme alla reale situazione sia
strutturale che di esercizio dell’attività, ogni ampliamento e/o modifica dell’attività dovrà essere
preventivamente comunicato tramite specifica segnalazione certificata allo Sportello Unico per le
Imprese.
Art. 12 - Subentro nella titolarità dell’Impresa
1) Il richiedente, in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 5, che subentri ad una
attività esistente e regolarmente autorizzata, potrà ottenere un nuovo atto autorizzatorio purché
alleghi alla segnalazione certificata di subentro copia del certificato notarile attestante la
cessione d’azienda e la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti.
2) In caso di subingresso, il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla
normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell’ASL per la
materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate (così come
previsto dal regolamento regionale n. 6/2011, art. 5, comma 5).
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3) In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli
eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire
l’abilitazione professionale di acconciatore, purchè durante tale periodo l’attività sia svolta da
persone in possesso dell’abilitazione professionale.
Art. 13 - Trasferimento della sede
Il trasferimento di sede dell’esercizio è soggetto a presentazione della segnalazione certificata al
S.U.I. osservando le norme del presente regolamento e la contestuale segnalazione certificata di
cessazione della precedente unità locale.
Art. 14 - Sospensione dell’attività
1) L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali
proroghe possono essere richieste solo per gravi motivi. L’impreditore che intende sospendere
l’attività, deve preventivamente comunicarlo allo Sportello Unico per le Imprese mediante
specifica segnalazione certificata.
2) E’ in capo all’imprenditore l’obbligo di comunicare la ripresa dell’attività mediante specifica
segnalazione certificata.
3) L’atto autorizzatorio è da intendersi decaduto se l’attività non verrà riattivata entro 6 mesi dal
termine della sospensione comunicata.
Art. 15 - Cessazione dell’attività
Il titolare o legale rappresentante deve comunicare la cessazione dell’attività allo Sportello Unico
per le Imprese entro 30 giorni, restituendo il relativo atto autorizzatorio comunale che, dopo tale
termine, è da intendersi comunque revocato per decadenza.
CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEI
LOCALI
Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività
1) Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni
che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la
facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
2) Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono
sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l’esercizio delle attività
devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le
apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
3) Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione
dell’attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi
taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso
devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
4) Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e
sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n.
713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze
deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza
dei prodotti utilizzati.
5) Il personale deve:
a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed
essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche
nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad
esempio guanti in lattice).
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6) La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e
disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti
chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
7) Per ogni sede operativa dell’impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale
rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle
attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell’esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei
protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene
dell’esercizio e degli stessi operatori.
8) Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
9) Le unità locali e l’esercizio dell’attività di acconciatore dovranno rispettare le norme specifiche
del regolamento locale d’igiene artt. 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9 e 3.12.10 contenuti in appendice.
CAPO IV - ORARI E TARIFFE
Art. 17 - Orari
1) Gli orari giornalieri dell’attività e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:
a. l’orario giornaliero dell’attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le
22,00. All’interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l’orario
prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere
una o più interruzioni nell’arco della giornata;
b. gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente
scelto dal titolare dell’attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di
decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell’obbligo
della comunicazione preventiva esclusivamente alla clientela, nell’ambito delle norme a
tutela del consumatore;
c. agli esercenti è consentito di protrarre l’attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di
accedere dall’esterno, per non oltre un’ora, solo allo scopo di servire la clientela già
presente nel negozio all’orario di chiusura normale;
d.
gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso,
indicante l’orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l’indicazione del giorno
o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.
2) La scelta dell’orario deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Imprese, sia in caso di
nuova apertura dell’esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata
contestualmente all’inizio dell’attività.
3) L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare alla Sportello Unico per le
Imprese, con almeno tre giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di
apertura e chiusura.
Art. 18 - Tariffe
L’esercente dovrà esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in
prossimità della cassa dell’esercizio.
CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI
Art. 19 - Controlli
Gli agenti delle Forze di polizia, il personale dell’ASL, e il responsabile dello sportello unico per le
imprese incaricati alla vigilanza dell’attività prevista nel presente regolamento, sono autorizzati ad
accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge
l’attività di acconciatore.
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Art. 20 - Sanzioni
1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più
requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, sono inflitte sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro
e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, e
successive modificazioni.
2) Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato
ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
3) L’utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa
nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre
1986, n. 713 recante «Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici».
4) Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della normativa vigente in
materia di violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali.
Art. 21 - Abusivismo
1) Il Dirigente della Polizia Locale ordina la cessazione delle attività quando queste siano
esercitate in mancanza di atto autorizzatorio o senza che sia stata presentata apposita
segnalazione certificata di inizio attività.
2) Decorsi 10 giorni dall’ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l’organo competente
dispone l’esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative.
Art. 22 - Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività, revoca e decadenza
dell’autorizzazione
1) L’atto autorizzatorio comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore può essere sospeso,
previa diffida, dal Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese per violazione delle
disposizioni vigenti in materia, per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità
dell’accertata violazione.
2) In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente
regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disciplinano l’esercizio dell’attività, il comune
può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. Si ha reiterazione
nei casi di cui all’art. 8 bis della l. 689/1981.
3) La revoca dell’atto autorizzatorio è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od
oggettivi che ne hanno determinato il rilascio, fermo restando quanto segue:
ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste
nell’atto autorizzatorio, il responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, su segnalazione
scritta e motivata della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri o della competente ASL,
sospende l’efficacia dell’atto stesso e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto
possibile, la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Nel caso l’interessato non
ottemperi entro tale termine, il Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese dispone la
revoca dell’atto autorizzatorio.
4) Il medesimo sarà dichiarato decaduto qualora il titolare non dia inizio all’attività entro 3 mesi
dalla efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o l’abbia sospesa per ugual periodo
senza la preventiva comunicazione di sospensione allo Sportello Unico per le Imprese.
5) La mancata riattivazione dell’esercizio, decorsi 6 mesi dalla sospensione richiesta
dall’imprenditore o accertata d’ufficio, comporta la decadenza dell’atto autorizzatorio, ad
esclusione di comprovati e documentati gravi motivi di salute.
Art. 23 - Provvedimenti d’urgenza
Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 20, nei casi
contingenti e d’urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente
9
regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità locale d’igiene,
provvedimenti quali la chiusura dell’esercizio, la sospensione dell’atto autorizzatorio,
l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive, l’effettuazione di disinfezioni
speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica
igiene e sanità.
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24 - Abrogazione norme precedenti
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il
Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore, adottato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 del 5/3/2008.
Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all’albo
pretorio nei modi e nei termini di legge.
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Appendice normativa
REGOLAMENTO LOCALE D’IGIENE
3.12.7 Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini: autorizzazioni
L’attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio
Comunale ed approvato in conformità alla legge 14/2/63 n. 161, modificata con legge 23/12/1970 n. 1142.
Sono parimenti disciplinate da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità ai principi della
legislazione vigente ed a quanto previsto dalla legge regionale 15/9/89 n. 48 e dalla legge 4/1/90 n. 1, le attività di
estetista e/o affini (truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore facciale) che non implicano
prestazioni di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione, né l’uso di apparecchiature
considerate alla lettera C) – art. 14 del R.D. 1924 del 29/9/1919, nel qual caso occorrerà invece l’autorizzazione
sanitaria prevista dall’art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 che dovrà essere acquisita nel rispetto delle modalità di cui
all’art. 3 l.r. 5/86.
In particolare, l’attività di estetista potrà avvalersi esclusivamente delle apparecchiature di cui all’elenco allegato alla l.
1/90 e all’allegato A della l.r. 48/89 (omissis elenco).
Le attività di cui al presente articolo non possono di norma essere svolte in forma ambulante.
Il Sindaco rilascia l’autorizzazione all’esercizio di tali attività previo parere del responsabile del servizio n. 1 il quale
accerterà l’idoneità dei locali e della attrezzatura sotto l’aspetto igienico-sanitario.
3.12.8 Caratteristiche minime dei locali
I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:
a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un’altezza di mt.
1,80 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
c) almeno una latrina ad uso esclusivo dell’esercizio, possibilmente accessibile dall’interno e servita da
regolamentare antilatrina con lavabo e a rubinetteria a comando non manuale;
d) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
e) arredamento di facile pulizia;
f) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
g) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere
imposti, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, mezzi di ventilazione sussidiari;
h) per l’attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mt. 2
x mt. 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a mt. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso
eventuali corridoi di accesso e/o disimpegno.
3.12.9 Pulizia e disinfezione
Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate
operazioni di sanificazione e disinfezione.
A tale scopo, fatta salva l’adozione da parte dell’interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino
migliori risultati, previa comunicazione e parere del competente Servizio n. 1, dovranno essere adottate le seguenti
procedure minime:
1) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni
impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre
o lese e/o con anessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l’uso con mezzi fisici. Nel caso di
materiali non trattabili con il calore è necessario che esse vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una
disinfezione ad alto livello. E’ imperativo che il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o
disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però
necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale
dall’esposizione a microrganismi prima e dopo il processo di pulizia. La sterilizzazione dovrà essere praticata con
l’utilizzo di sterilizzatori a vapori e/o a calore secco. La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante
l’utilizzo dei seguenti agenti chimici:
agente
Ipoclorito di Sodio
Ipoclorito di Calcio
Dicloroisocianurato
Cloramina
Alcool Etilico
concentrazione
0.1-0.5%
0.5%
0.5%
0.5-2%
70%
11
Alcool Isopropilico
Glutaraldeide
Formalina
Perossido di idrogeno
Povidone di Iodio
70%
2% sol. in acqua
4%
6%
2.5% di iodio
2) i lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l’utilizzo di comuni
detergenti;
3) le pareti e i pavimenti, devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita
al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti. Nel caso si
presenti la necessità di una più ampia e/o determinata operazione di disinfezione, il titolare dell’attività dovrà
darne comunicazione al Servizio n. 1, ai sensi dell’art. 1.6.10 del presente Regolamento Locale d’Igiene, che
provvederà con proprio personale ad attivare le procedure ritenute necessarie.
3.12.10 Uso dei guanti
E’ fatto obbligo dell’uso dei guanti al personale addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista
ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante.
In ogni caso l’impiego dei prodotti di cui sopra dovrà avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni per l’uso
riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.
Legge 17 agosto 2005, n. 174
"Disciplina dell’attività di acconciatore"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della
concorrenza relative all’esercizio di tale attività.
2. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata
ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l’esercizio dell’attività, l’omogeneità
dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei
consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, siano
esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell’attività di acconciatore)
1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti
i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi
i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè
il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune,
previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti
norme sanitarie.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata
dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare
l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali
siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici
definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attività di
acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni
accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore
possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista
dall’articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie
contrattuali previste dalla legge.
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7. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei
requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi
indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Art. 3.
(Abilitazione professionale)
1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo
superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione
di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di
acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di
cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un
anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un
rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa
qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o
collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione
collettiva.
4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del
titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un
responsabile tecnico
in possesso
dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea
in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro
dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Art. 4
(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano
l’attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali
dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di
preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera
uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo
del settore e definiscono i princìpi per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L’attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del
tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche
attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel
settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime
autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell’attività.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in
violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle
autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
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2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di
parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti
abilitati ai sensi dell’articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di
cui all’articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio delle attività
di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per
l’esercizio dell’attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione di cui all’articolo 3, sono
tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione di cui
all’articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo
3;
c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o
socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui
all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente
articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed
esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
Art. 7.
(Termine di applicazione della legislazione vigente)
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in
quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali
adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.
Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6
Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73
'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'
(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21-bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina
istituzionale dell'artigianato lombardo', nell'ambito di quanto disposto dalla legge 17 agosto 2005 n. 174 'Disciplina
dell'attività di acconciatore' e nel rispetto del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 'Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli', convertito con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno' disciplina:
a) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo
svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di acconciatore;
b) i requisiti ed i presupposti necessari per lo svolgimento dell'attività di acconciatore;
c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori acconciatori esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
d) le sanzioni stabilite per le violazioni connesse all'esercizio dell'attività di acconciatore;
e) le attività a fini didattici e di dimostrazione.
Art. 2
(Definizione)
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita
dall'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005.
2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente
prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o
altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba,
dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente
certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del
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commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59' e nella legge regionale 2 febbraio 2010,
n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'.
Art. 3
(Titolo professionale)
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è
subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005.
2. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
3. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono competenti all'accertamento ed all'attestazione del riconoscimento
della qualificazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della l. 174/2005 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di
parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in
tal senso dell'autorizzazione da parte del comune, a semplice richiesta.
Art. 4
(Responsabile tecnico)
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del
titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un
responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato
nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa
artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un
sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi
entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
Art. 5
(Avvio, sospensione, cessazione e subingresso dell'attività di acconciatore)
1. L'avvio, la sospensione, la cessazione e il subingresso della attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per
via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del d.p.r. 7
settembre 2010 n. 160 recante 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono
continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di
acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono
essere richieste al comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale.
5. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la
possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze
tecniche documentate.
Art. 6
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche,
edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area
aperta al pubblico.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la
sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia
impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di
particolari eventi fieristici o promozionali.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e
nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali
utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e
siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
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Art. 7
(Attività a fini didattici o di dimostrazione)
1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini
promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al comune nel quale si svolgono, con indicazione dei
nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/05 in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo
di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo,
neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attività, salvo il caso in cui
si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal
caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse,
previa comunicazione al comune competente.
Art. 8
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ASL
competente per territorio.
3. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1è effettuato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9
(Regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione
delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal presente regolamento ovvero dai regolamenti comunali che
disciplinano l'esercizio dell'attività, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della l.
174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale'.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro'.
3. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e
comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 recante 'Norme per
l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici'.
Art. 10
(Sospensione)
1. In caso di accertata violazione delle disposizioni della l. 174/2005, del presente regolamento ovvero dei regolamenti
comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della l. 241/90 in ordine ai
provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il comune
può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20
giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare
l'esercizio.
Art. 11
(Divieto di prosecuzione di attività)
1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente regolamento ovvero
dei regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività, il comune può adottare motivato provvedimento di
divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della l. 689/1981.
Art. 12
(Regolamento comunale)
1. I comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di acconciatore che prevede l'adeguamento delle
disposizioni alla l. 174/05, nonché alla l. 40/2007 e al presente regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale prevede altresì:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
le norme di procedura e l'individuazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
le modalità e le procedure di irrogazione delle sanzioni stabilite dalla legge e richiamate dal presente regolamento;
la specificazione dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e per lo svolgimento dell'attività;
i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
gli orari di apertura e di esercizio dell'attività, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura;
l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
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g) le ulteriori determinazioni ed obblighi imposti nell'ambito dei procedimenti di subingresso;
h) la specificazione delle sanzioni previste nel presente regolamento ed i relativi procedimenti amministrativi.
Art. 13
(Disposizione transitoria)
1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti
i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro 12 mesi.
Tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite
dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Allegato
ALLEGATO 1
Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività.
1. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano
costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali,
arredi e attrezzature.
2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche
periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l’esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di
conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e
sicurezza.
3. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell’attrezzatura utilizzata,
qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a
sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
4. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti
cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive
confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto
nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
5. Il personale deve:
a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli
opportuni dispositivi di protezione individuale;
b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti
utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).
6. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve
essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
7. Per ogni sede operativa dell’impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di
disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell’esercizio deve
sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta
igiene dell’esercizio e degli stessi operatori.
8. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
Legge Regionale 27 febbraio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi
regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di
propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere)
(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )
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Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17
agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della l.r.
73/1989, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di acconciatore è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello
unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente
competente.
3. Le disposizioni della l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161
(Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare
l'esercizio dell'attività di acconciatore in Regione Lombardia.
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