Ordinanza Sindaco cani pericolosi 31 08 2012

Transcript

Ordinanza Sindaco cani pericolosi 31 08 2012
COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Rimini
ORDINANZA DEL SINDACO
n.53 del 31.08.2012
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente
dell’incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
concernente
la
tutela
IL SINDACO
CONSIDERATO che numerosi cani, per negligenza ed incuria dei proprietari
e/o dei detentori vagano liberamente sul suolo pubblico o ad uso pubblico privi di
guinzaglio e museruola, creando pericolo per la pubblica incolumità ed evidenti e
seri problemi di carattere igienico-sanitario;
CONSIDERATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del
benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde , sia civilmente
che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale
stesso;
CONSIDERATA in particolare la segnalazione della Stazione del Corpo
Forestale dello Stato di Pennabilli acclarata al protocollo del Comune di Pennabilli
in data 29.08.2012 Prot. n. 5634 da cui si evince la situazione di pericolo e timore in
cui si trova la popolazione di Maciano, in quanto presso un’abitazione nella stessa
frazione sono detenuti un numero considerevole di cani di razza rottweiler,
presumibilmente sei, che spesso escono soli e senza alcuna misura precauzionale
dal proprio recinto. Inoltre nella suddetta relazione sono descritti alcuni episodi di
aggressione dei citati rottweiler nei confronti di persone e animali, l’ultima risalente
al giorno 23.08.2012.
CONSIDERATA la lettera pervenuta a questo Comune in data 28.08.2012
Prot. n. 5600, con la quale n. 111 abitanti nella frazione di Maciano chiedono al
Sindaco di Pennabilli, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pennabilli e
al Comandante dellla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Pennabilli di
prendere urgentemente provvedimenti per impedire definitivamente ai suddetti
cani l’uscita incontrollata dal recinto, che potrebbe provocare situazioni di grave
pericolo.
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di impartire, in attesa dell'emanazione
di apposito Regolamento Comunale in materia, disposizioni cautelari a tutela
dell’incolumità pubblica;
P.zza Montefeltro, 3
47864 PENNABILLI (RN)
Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362
COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Rimini
•
•
•
•
•
VISTI
L’art. 2052 del Codice Civile e l’art. 672 del Codice Penale;
il D.P.R. n.320/1954;
l’art. 54 del decreto Legislativo n.267/2000;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, il cui termine di
efficacia è stato differito per ulteriori mesi 24 con l’Ordinanza del Ministero
della Salute del 22 marzo 2011;
la L.R. 5 del 17.02.2005 e la D.G.R. 647/2007 della Regione Emilia-Romagna
PRESO ATTO che, conformemente al disposto dell’art. 54, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva
comunicazione al Prefetto di Rimini, il quale ha in proposito espresso parere
favorevole;
ORDINA
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il
proprietario e il detentore di cani potenzialmente pericolosi in quanto già
protagonisti di aggressioni a persone o animali devono adottare le seguenti le
misure:
1. Gli animali suddetti dal momento in cui escono dalla porta dell’abitazione dove
sono detenuti, ivi comprese tutte le pertinenze condominiali, devono essere
trattenuti continuativamente a guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a
metri 1,50 e di tipo non estensibile, e con museruola. Tale precauzioni sono
altresì obbligatorie in qualsiasi luogo pubblico ovvero anche solo accessibile al
pubblico.
2. I cani detenuti all’interno dei cortili o giardini privati, se non alla catena, devono
essere tenuti all’interno di un’area delimitata. Le recinzioni dentro le quali
vengono custoditi detti cani, predisposte con adeguati spazi, dovranno avere le
caratteristiche descritte in seguito.
a. le recinzioni debbono essere di natura tale da non poter essere in alcun
modo eluse dall’animale che potrebbe danneggiarle e di conseguenza
uscire libero su luoghi frequentati dal pubblico. Pertanto la rete metallica
deve essere di adeguata resistenza, tale da non poter essere facilmente
danneggiata dall’animale e consentirne di conseguenza la fuga. La
recinzione non può avere altezza inferiore a m 2,00 dal suolo, con idonei
dissuasori interni antiscavalco e deve essere interrata per almeno cm 50
ovvero avere una base a fondamenta in calcestruzzo onde impedire lo
scavo e la fuga dell’animale. Le opere suindicate andranno realizzate, nel
rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, prima del ricovero
dell’animale nella pertinenza ed andranno in ogni modo verificate dai
P.zza Montefeltro, 3
47864 PENNABILLI (RN)
Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362
COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Rimini
competenti Uffici Comunali; in ogni caso i proprietari non in regola con le
suddette prescrizioni potranno adeguarsi entro giorni 15 dalla
pubblicazione della presente Ordinanza. Nelle immediate vicinanze della
recinzione, considerando come tale lo spazio di m 2, non potrà esistere
alcun manufatto od oggetto che consenta al cane di utilizzarlo come
trampolino ovvero aiuto per scavalcare in altezza la rete;
b. qualora la recinzione fosse costruita da grate metalliche, lo spazio fra le
stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire al cane la
possibilità di mordere eventualmente persone od animali attraverso le
grate stesse, potendosi verificare la possibilità che un bambino, intento ai
giochi, infili il braccio attraverso le grate e venga aggredito dal cane. Tale
precauzione deve essere adottata almeno fino all’altezza di m 1,50 dal
suolo.
c. se l’accesso allo spazio aperto ove è detenuto il cane è regolato da un
cancello, lo stesso deve essere costruito adottando le precauzioni imposte
per la recinzione con l’ulteriore prescrizione che deve essere dotato di
serratura costantemente chiusa, in modo da non consentire la casuale
apertura della stessa, neppure da parte di terze persone, con possibilità di
fuga del cane. Si precisa che l’acceso al recinto deve avvenire
esclusivamente per le operazioni legate alla custodia dell’animale.
Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto ad una sanzione
amministrativa da € 125,00 a € 750,00 e alla frequenza di un percorso formativo
indicato dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L.
competente. Le spese riguardanti il percorso formativo sono a carico del
proprietario del cane.
Il Sindaco, in casi di particolare gravità o di reiterazioni delle violazioni di cui ai
punti precedenti, può ordinare con specifica Ordinanza il trasferimento coattivo
dell’animale/degli animali presso apposito canile che verrà all’uopo individuato
imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
La presente Ordinanza è efficace dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale fino all’entrata in vigore del Regolamento Comunale concernente la
stessa materia.
Dalla Residenza Municipale, lì 31 agosto 2012
P.zza Montefeltro, 3
47864 PENNABILLI (RN)
Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362