Ordinanza Sindaco cani pericolosi 31 08 2012
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Ordinanza Sindaco cani pericolosi 31 08 2012
COMUNE DI PENNABILLI Provincia di Rimini ORDINANZA DEL SINDACO n.53 del 31.08.2012 OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente dell’incolumità pubblica dall'aggressione di cani. concernente la tutela IL SINDACO CONSIDERATO che numerosi cani, per negligenza ed incuria dei proprietari e/o dei detentori vagano liberamente sul suolo pubblico o ad uso pubblico privi di guinzaglio e museruola, creando pericolo per la pubblica incolumità ed evidenti e seri problemi di carattere igienico-sanitario; CONSIDERATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde , sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso; CONSIDERATA in particolare la segnalazione della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Pennabilli acclarata al protocollo del Comune di Pennabilli in data 29.08.2012 Prot. n. 5634 da cui si evince la situazione di pericolo e timore in cui si trova la popolazione di Maciano, in quanto presso un’abitazione nella stessa frazione sono detenuti un numero considerevole di cani di razza rottweiler, presumibilmente sei, che spesso escono soli e senza alcuna misura precauzionale dal proprio recinto. Inoltre nella suddetta relazione sono descritti alcuni episodi di aggressione dei citati rottweiler nei confronti di persone e animali, l’ultima risalente al giorno 23.08.2012. CONSIDERATA la lettera pervenuta a questo Comune in data 28.08.2012 Prot. n. 5600, con la quale n. 111 abitanti nella frazione di Maciano chiedono al Sindaco di Pennabilli, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pennabilli e al Comandante dellla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Pennabilli di prendere urgentemente provvedimenti per impedire definitivamente ai suddetti cani l’uscita incontrollata dal recinto, che potrebbe provocare situazioni di grave pericolo. RAVVISATA la necessità e l'urgenza di impartire, in attesa dell'emanazione di apposito Regolamento Comunale in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’incolumità pubblica; P.zza Montefeltro, 3 47864 PENNABILLI (RN) Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362 COMUNE DI PENNABILLI Provincia di Rimini • • • • • VISTI L’art. 2052 del Codice Civile e l’art. 672 del Codice Penale; il D.P.R. n.320/1954; l’art. 54 del decreto Legislativo n.267/2000; l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, il cui termine di efficacia è stato differito per ulteriori mesi 24 con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011; la L.R. 5 del 17.02.2005 e la D.G.R. 647/2007 della Regione Emilia-Romagna PRESO ATTO che, conformemente al disposto dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini, il quale ha in proposito espresso parere favorevole; ORDINA Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di cani potenzialmente pericolosi in quanto già protagonisti di aggressioni a persone o animali devono adottare le seguenti le misure: 1. Gli animali suddetti dal momento in cui escono dalla porta dell’abitazione dove sono detenuti, ivi comprese tutte le pertinenze condominiali, devono essere trattenuti continuativamente a guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a metri 1,50 e di tipo non estensibile, e con museruola. Tale precauzioni sono altresì obbligatorie in qualsiasi luogo pubblico ovvero anche solo accessibile al pubblico. 2. I cani detenuti all’interno dei cortili o giardini privati, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di un’area delimitata. Le recinzioni dentro le quali vengono custoditi detti cani, predisposte con adeguati spazi, dovranno avere le caratteristiche descritte in seguito. a. le recinzioni debbono essere di natura tale da non poter essere in alcun modo eluse dall’animale che potrebbe danneggiarle e di conseguenza uscire libero su luoghi frequentati dal pubblico. Pertanto la rete metallica deve essere di adeguata resistenza, tale da non poter essere facilmente danneggiata dall’animale e consentirne di conseguenza la fuga. La recinzione non può avere altezza inferiore a m 2,00 dal suolo, con idonei dissuasori interni antiscavalco e deve essere interrata per almeno cm 50 ovvero avere una base a fondamenta in calcestruzzo onde impedire lo scavo e la fuga dell’animale. Le opere suindicate andranno realizzate, nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, prima del ricovero dell’animale nella pertinenza ed andranno in ogni modo verificate dai P.zza Montefeltro, 3 47864 PENNABILLI (RN) Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362 COMUNE DI PENNABILLI Provincia di Rimini competenti Uffici Comunali; in ogni caso i proprietari non in regola con le suddette prescrizioni potranno adeguarsi entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente Ordinanza. Nelle immediate vicinanze della recinzione, considerando come tale lo spazio di m 2, non potrà esistere alcun manufatto od oggetto che consenta al cane di utilizzarlo come trampolino ovvero aiuto per scavalcare in altezza la rete; b. qualora la recinzione fosse costruita da grate metalliche, lo spazio fra le stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire al cane la possibilità di mordere eventualmente persone od animali attraverso le grate stesse, potendosi verificare la possibilità che un bambino, intento ai giochi, infili il braccio attraverso le grate e venga aggredito dal cane. Tale precauzione deve essere adottata almeno fino all’altezza di m 1,50 dal suolo. c. se l’accesso allo spazio aperto ove è detenuto il cane è regolato da un cancello, lo stesso deve essere costruito adottando le precauzioni imposte per la recinzione con l’ulteriore prescrizione che deve essere dotato di serratura costantemente chiusa, in modo da non consentire la casuale apertura della stessa, neppure da parte di terze persone, con possibilità di fuga del cane. Si precisa che l’acceso al recinto deve avvenire esclusivamente per le operazioni legate alla custodia dell’animale. Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 750,00 e alla frequenza di un percorso formativo indicato dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.U.S.L. competente. Le spese riguardanti il percorso formativo sono a carico del proprietario del cane. Il Sindaco, in casi di particolare gravità o di reiterazioni delle violazioni di cui ai punti precedenti, può ordinare con specifica Ordinanza il trasferimento coattivo dell’animale/degli animali presso apposito canile che verrà all’uopo individuato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso. La presente Ordinanza è efficace dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale fino all’entrata in vigore del Regolamento Comunale concernente la stessa materia. Dalla Residenza Municipale, lì 31 agosto 2012 P.zza Montefeltro, 3 47864 PENNABILLI (RN) Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362