Il Senato RIFORMA COSTITUZIONALE

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Il Senato RIFORMA COSTITUZIONALE
RIFORMA
COSTITUZIONALE
Il Senato
Sono sintetizzate di seguito le principali novità relative alla composizione del Senato e
alle prerogative dei senatori, secondo la riforma costituzionale appena approvata.
I. Composizione
Il nuovo testo prevede che, rispetto agli attuali 315 senatori elettivi, il nuovo Senato
sia composto per larga parte da senatori eletti dai consigli regionali e da due consigli
provinciali, da alcuni senatori nominati dal Presidente della Repubblica e da altri senatori
di diritto.
a. Senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano
Si tratta di senatori eletti, in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, tra i membri dei consigli stessi.
Ciascun consiglio elegge un numero di senatori proporzionale alla popolazione della regione quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione (art. 57 c. 4 Cost.).
Numero I senatori elettivi sono 95, di cui:
- 74 eletti tra i membri dei consigli regionali;
-21 eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di uno per ciascun
consiglio
Il numero può variare in aumento o in diminuzione, per un periodo limitato, quando, in
base all’ultimo censimento, il numero di senatori spettanti ad una regione è diverso da
quello risultante dal censimento precedente.
Modalità di elezione L’elezione popolare diretta viene sostituita, per i 95
membri, da un’elezione di secondo grado.
I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono
i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per
ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori (art. 57 c. 2 Cost.).
L’elezione dei senatori avviene inoltre in conformità alle scelte espresse dagli elettori
per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle
province autonome, secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del
Senato (art. 57 c. 5 Cost.). Quest’ultima deve (art. 57 c. 6 Cost.):
- individuare le modalità con cui le scelte degli elettori incideranno sull’elezione dei
senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali;
- indicare i criteri per l’attribuzione dei seggi, i “voti espressi” e la “composizione di
ciascun Consiglio”;
-prevedere le modalità di sostituzione dei consiglieri e dei sindaci in caso di cessazione
dalla carica elettiva regionale o locale.
Modalità di ripartizione dei seggi La ripartizione dei seggi tra le regioni è
propor-zionale alla popolazione della regione quale risulta dall’ultimo censimento, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Ogni regione ha almeno 2 senatori (art. 57 c. 3 Cost.). Anche ciascuna delle province
auto-nome di Trento e di Bolzano ne ha 2 (art. 57 c. 3 Cost.).
Nell’ambito dei seggi assegnati a ciascuna regione, un seggio è destinato a un sindaco e i restanti ai consiglieri regionali. Dunque, nelle 8 regioni meno popolose e nelle
2 province autonome, cui spettano 2 senatori, il rapporto sindaco/consiglieri regionali è
paritario, mentre le regioni più popolose hanno una rappresentanza più ampia di consiglieri regionali.
Viene eliminato il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile al nuovo Senato.
Elettorato attivo e passivo Non è più previsto il requisito del compimento di 40
anni di età per diventare senatori né quello di 25 anni per esercitare il diritto di voto
(in forza della soppressione dell’art. 58 Cost.). Con la nuova legge, la titolarità di una
carica elettiva regionale o locale (consigliere regio nale o sindaco) diviene presupposto
necessario per poter diventare senatore.
Viene così abrogata l’incompatibilità tra la carica di senatore e quella di membro di
consiglio o di giunta regionale, ferma restando, invece, l’incompatibilità con la carica
di deputato Spetta al regolamento del Senato individuare i casi nei quali l’elezione
o la nomina alle cari che negli organi del Senato possono essere limitati in ragione
dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali, per evitare che si cumuli nello
stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura
ed estrazione (art. 63 c. 2 Cost.).
Precisazioni 1) Il Senato giudica dei titoli di ammissione e di permanenza in carica peculiari
dei suoi membri e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi,
mentre prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, da cui consegue la
decadenza da senatore (art. 66 Cost.). Per quanto riguarda il giudizio sui titoli di ammissione
dei senatori, vengono in rilievo:
- titoli che riguardano lo status di senatore, prescindendo dalla carica elettiva territoriale
rivestita, e che dunque presuppongono la legittimità del procedimento elettorale e
richiedono l’insussistenza di cause di ineleggibilità, comprese le incandidabilità, e di cause di
incompatibilità con la carica di senatore: su tali titoli giudica il Senato;
- titoli legati alla condizione di consigliere regionale o di sindaco, che implicano, fra l’altro,
un accertamento dell’insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
riferite alla carica elettiva regionale o locale, che spetta alla giurisdizione amministrativa.
2) Restano ferme le previsioni già vigenti (art. 63 Cost.) in base alle quali ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Durata del mandato Per i senatori elettivi la durata del mandato coincide con
quella dei consigli regionali da cui sono stati eletti (art. 57 c. 5 Cost.).
Il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo
parziale continuo, in corrispondenza con le elezioni dei singoli consigli regionali (art. 57
Cost.).
La cessazione dalla carica elettiva regionale o locale ha per conseguenza la decadenza
da senatore (art. 66 Cost.).
Il senatore-sindaco cessa dal mandato di senatore in entrambi questi casi:
a) in caso di cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto, nonostante la sua permanenza
in carica come in caso di cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto, nonostante la
sua permanenza in carica come sindaco;
b) in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
b. Senatori nominati dal Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori fino a 5 cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 59 c. 2
Cost.). Sono compresi nei 5 senatori quelli a vita già nominati e in carica alla data di
entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
I senatori nominati dal Presidente della Repubblica durano in carica 7 anni (e non a vita
come previsto dall’attuale testo costituzionale) e non possono essere nuovamente
nominati.
Con la modifica in esame la figura dei “senatori a vita di nomina presidenziale” è pertanto
destinata ad esaurirsi,considerato che gli attuali senatori a vita esistenti rimangono nella
stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato.
c. Senatori di diritto
Si tratta degli ex Presidenti della Repubblica, i quali restano in carica a vita.
II. Prerogative
Per i membri del Senato resta il divieto di mandato imperativo, già previsto nel testo
costituzionale vigente per tutti i parlamentari (art. 67 Cost.). L’esclusione di vincoli di
mandato assume però una diversa connotazione per i “nuovi senatori”, per i quali va
inteso
come assenza di qualsiasi obbligo di agire rispettando le istruzioni impartite dall’ente di
provenienza.
Non è stato modificato l’art. 68 Cost., pertanto:
– i senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni;
– ogni senatore solo previa autorizzazione del Senato può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, o può essere arrestato o privato della libertà
personale o mantenuto in detenzione, a meno che intervenga una sentenza irrevocabile
di condanna, o sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza. Si richiede l’autorizzazione anche per sottoporre i membri del
Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
III. Indennità parlamentare
L’indennità parlamentare è corrisposta solo ai membri della Camera dei deputati (art.
69 Cost.).
Di conseguenza, il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri
regionali risulta quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono.
Secondo la riforma (il nuovo art. 122 Cost.) una legge statale ad approvazione bicamerale
individua la durata degli organi elettivi della regione e i relativi emolumenti nel limite
dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.
Per i senatori di nomina presidenziale (art. 59 c. 2 Cost.) non è invece prevista alcuna
indennità.
In base alle disposizioni transitorie e finali, viene mantenuta l’indennità per i senatori ex
Presidenti della Repubblica e per i senatori a vita attualmente in carica.
Dott. Francesca D’Ambrosio