diritto dei trasporti
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DIRITTO DEI TRASPORTI Istruzioni redazionali 2.1 (2000) 1. — Qualsiasi testo deve essere consegnato in dischetto di formato 3½ pollici oppure inviato per e-mail ed essere elaborato con il programma Microsoft Word per Windows. È opportuno che una copia stampata del testo accompagni il dischetto, per una verifica grafica immediata. SAGGI E INTERVENTI 2. Impostazione del testo — Il titolo va centrato e scritto in MAIUSCOLO. Il nome e il cognome dell’autore vanno centrati e scritti in MAIUSCOLETTO; nei Saggi vanno collocati sopra il titolo, negli Interventi sotto il titolo. È opportuno dividere lo scritto in paragrafi numerati progressivamente. Al numero del paragrafo segue un punto e una lineetta (cioè un trattino più lungo). È preferibile che ai paragrafi siano dati titoli; in tal caso, fra il punto e il trattino lungo si inserisce il titolo del paragrafo in corsivo: 2. L’unità di carico e il container — Se i paragrafi sono numerosi, prima dell'inizio del testo si può inserire un sommario, conformandosi alla seguente impostazione grafica (si notino: il rientro di un centimetro delle righe successive alla prima, il punto solo dopo il numero; la lunghezza del trattino): SOMMARIO — 1. Premessa — 2. L’unità di carico e il container — 3. L’entità pecuniaria — 4. Il ritardo — 5. L’azione extracontrattuale — 6. La dichiarazione di valore — 7. La decadenza dal limite — 8. Lo ius superveniens. Il testo deve essere giustificato. Non si deve fare la sillabazione. L'inizio di ciascun capoverso deve essere rientrato di un centimetro. Il rientro deve essere ottenuto non con un segno di tabulazione, bensì spostando a destra il triangolino in alto del righello, oppure impostando lo stile per tutto il documento. Nel compiere tale operazione, si faccia attenzione a mantenere la centratura dei titoli. Le note possono essere inserite automaticamente a pie’ di pagina oppure collocate tutte alla fine del testo. Esse vanno numerate progressivamente dall'inizio alla fine del testo (nel senso che la numerazione non deve ricominciare dall'inizio di ogni pagina o di ogni paragrafo). L'interlinea, il tipo di carattere usato e la sua dimensione sono indifferenti. 3. Elaborazione del testo — Si tenda a non eccedere con la lettera maiuscola nei nomi comuni, se non quando ci si riferisca a un soggetto determinato (sicché diventa quasi un nome proprio), e quindi quasi mai nel plurale. Esempi: l’autore; il Ministro dei trasporti e della navigazione; i ministri dei trasporti della Comunità europea; la Convenzione di Bruxelles; le convenzioni internazionali. Di un ente composto di più parole, va in maiuscolo solo la prima: Corte costituzionale; Corte di cassazione, Comité maritime international. La regione va in maiuscolo quando indica l'ente politico-amministrativo, in minuscolo quando indica l'ambito territoriale. Stato/i e Paese/i vanno in maiuscolo quando indicano l'ente politico o la nazione, per non confonderli con stato e paese minuscolo, che hanno altro significato. Evitare abbreviazioni diverse da quelle dell'elenco allegato. Per esempio: pubblica amministrazione e non p.a.; cosiddetto e non c.d. Il corsivo va usato soltanto per i nomi comuni di lingua straniera, compreso il latino, eccettuate le parole di uso comunissimo. Per esempio, container è meglio scriverlo in tondo. Le parole greche vanno scritte in caratteri greci e non si traslitterano. Nel testo, i nomi propri di persona, anche di autori, vanno in normale carattere tondo, così come i nomi delle navi. Non eccedere con le virgolette, che si mettono soltanto quando si riportano parole o brani di altri testi. Esse vanno scritte così: « »; non così: “ ”. Queste ultime si usano soltanto all’interno di un brano già virgolettato. 2 Nel riportare un brano di altro testo, quando si omettono dei passi, si usano i tre puntini di sospensione fra parentesi quadre: […]; ma solo all’interno del testo e non all’inizio né alla fine. Il segno di interpunzione non si mette prima della parentesi aperta, bensì dopo la parentesi chiusa. Non si mette dopo il trattino lungo. Non confondere il trattino lungo o lineetta (—), che viene usato in prevalenza, con quello breve (-). Fra le parole va messo un solo spazio (una sola battuta della barra spaziatrice). Dopo l’interpunzione occorre uno spazio. Non si mette spazio dopo l’apostrofo. Se la frase termina con un’abbreviazione puntata, non bisogna aggiungere un secondo punto dopo il punto dell’abbreviazione. Rispettare gli accenti acuto e grave sulla lettera «e». Ricordare che gli accenti delle parole spagnole sono acuti su tutte le vocali. Le lettere maiuscole si accentano così: È; non così: E’. Il programma di videoscrittura indicato (Microsoft Word) consente la scrittura del testo con l'osservanza di tutti i caratteri tipografici propri della stampa definitiva della rivista. Pertanto, i simboli convenzionali comunemente usati nei dattiloscritti devono essere abbandonati. A titolo di esempio: il corsivo deve essere scritto in corsivo e non più in tondo sottolineato; il grassetto deve essere scritto in grassetto; il MAIUSCOLETTO non deve essere più rappresentato dal MAIUSCOLO né dalla doppia sottolineatura. 4. Note — Gli esponenti di nota, sia nel testo che nella nota, devono essere in numeri arabi, fra parentesi e con apice di tre punti, così: (1). Nel testo delle note non si va mai a capo. La prima riga di ogni nota deve essere rientrata di un centimetro, ma non col segno di tabulazione, bensì spostando a destra il triangolino in alto del righello, oppure impostando lo stile per tutte le note del documento. Nel caso di elenco di citazioni indifferenziate, di dottrina o di giurisprudenza, si deve seguire l'ordine cronologico. 4.1. Citazioni della legislazione — Il tipo di atto normativo va abbreviato. Segue la data per esteso e il numero (se c’e). Non si mette virgola fra la data e il numero, né dopo il numero dell'articolo. La parola comma non si abbrevia. Esempio: comma 2; oppure: secondo comma. Evitare: 2° comma. Se un comma è diviso in lettere, queste si scrivono in corsivo senza parentesi, eccettuate le lettere «(ii)», «(iii)», ecc. I commi possono anche essere indicati (specialmente per gli articolati delle convenzioni internazionali) facendo seguire al numero dell’articolo un punto e il numero del comma. Esempi: art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 art. 16, quarto comma, l. 28 gennaio 1994 n. 84 art. 16, comma 4, lett. a, l. 28 gennaio 1994 n. 84 art. 1 reg. (CEE) n. 4056/86 del 22 dicembre 1986 art. 1 dir. 95/64/CE dell’8 dicembre 1995 art. 22.2.b della Convenzione di Varsavia-L’Aia 3 Per gli atti col numero, sono consentite le seguenti abbreviazioni: legge n. 84/1994 d.P.R. 66/1990 reg. (CEE) n. 4056/86 dir. 95/64/CE Si noti che l’anno è espresso con quattro cifre; solo negli atti comunitari è espresso con due fino al 1998 e con quattro dal 1999, conformemente al sistema di citazione ufficiale. In seguito al cambiamento di numerazione degli articoli del Trattato di Roma, la citazione di un articolo come vigente dopo il 1° maggio 1999 si fa così: «art. 81 CE». La citazione di un articolo come vigente prima del 1° maggio 1999 si fa così: «art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81CE)». La legislazione citata nel testo segue le stesse regole. 4.2. Citazioni della giurisprudenza — L'organo giudicante, in tondo anche se straniero, va abbreviato. Segue la data per esteso, il numero (se c'è), una virgola e un solo luogo di pubblicazione (in corsivo) preceduto dalla preposizione «in». Non si mette la virgola fra l’organo giudicante e la data della sentenza, né fra la data e il numero, né fra la rivista e l’anno. Per la Cassazione non si indica la sezione, eccetto «sez. un.»; per la Cassazione penale non si mette il numero quando è indicato il luogo di pubblicazione. Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, prima della data occorre mettere la sezione fra due virgole. Non si indica il nome delle parti. Esempi: App. Torino 3 luglio 1991, in Dir. trasp. 1993, 89 Cass. 14 ottobre 1991 n. 10763, in Dir. trasp. 1993, 847 Cons. St., sez. VI, 29 aprile 1989 n. 531, in Dir. trasp. I/1991, 121 Non si mette il luogo di pubblicazione quando è un repertorio o un massimario. Il numero della pagina si riferisce alla prima pagina della sentenza e indica un riferimento alla stessa nel suo complesso; per riferimenti più specifici si opera come per le citazioni di dottrina. La giurisprudenza dei Paesi di common law si cita secondo il loro uso: attore v. convenuto, tutto in corsivo. Invece del nome delle parti, si può mettere il nome della nave. Nelle sentenze inglesi le parti sono seguite, senza virgola, dal luogo di pubblicazione in tondo. Attenzione a rispettare le parentesi quadre o tonde che racchiudono la data. Esempi: Adamastos Shipping v. Anglo-Saxon Petroleum [1958] 1 Lloyd's Rep. 73 The Mareva [1975] 2 Lloyd's Rep. 509 Elder, Dempster v. Paterson, Zochonis (1924) 18 Ll.L.Rep. 319 Nelle sentenze americane, dopo le parti va la virgola e dopo il luogo di pubblicazione e la pagina si mette, fra parentesi, l'abbreviazione usuale dell'organo giudicante con l'anno della decisione. Esempi: Leather's Best v. Mormaclynx, 1971 A.M.C. 2383 (2d Cir. 1971) Cincinnati Milacron v. American Legend, 804 F.2d 837 (4th Cir. 1986) Dovendo citare più volte la stessa sentenza, invece di ripetere il luogo di pubblicazione si può aggiungere «cit.» in corsivo: Cass. 14 ottobre 1991 n. 10763, cit. 4.3. Citazioni della dottrina — Il cognome dell'autore va in maiuscoletto. È facoltativa, ma raccomandata, l'indicazione dell'iniziale del nome, che precede il cognome. Più autori sono separati da un trattino breve. Dopo una virgola, segue il titolo dell’opera in corsivo. Nei libri seguono, separati da virgole: il numero del volume o tomo (in numeri romani, senza «vol.»), il numero dell'edizione (in numeri romani), la città (una sola) sede principale della casa editrice (in lingua originale), la data di edizione, il numero della pagina di riferimento non preceduto da «p.». Per la città e la data valgono le indicazioni del copyright. Dei libri compresi in collane (Cicu-Messineo, Scialoja-Branca, ecc.), si omette l’indicazione della collana. Esempio: G. RIPERT, Droit maritime, II, IV ed., Paris, 1952, 123 M. IANNUZZI, Del trasporto, II ed., Bologna, 1970, 249 4 G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, I-2, Milano, 1987, 1381 ss. A. LEFEBVRE D’O VIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, IX ed., Milano, 2000, 461 ss. Negli articoli, dopo il titolo in corsivo e una virgola, segue la preposizione «in», poi l'abbreviazione in corsivo del nome della rivista o dell'opera collettiva (alla quale può seguire il nome del curatore, se c’è). Seguono la data e il numero della pagina non preceduto da «p.». Fra il nome della rivista e la data non si mette virgola. Se la rivista è divisa in più parti, si cita così: in Giur. it. 1987, I-l, 45. Per le riviste, quando ogni fascicolo dell'anno ricomincia la numerazione delle pagine dall'inizio, oltre all'anno occorre menzionare anche il fascicolo, che precede l’anno con una barra di separazione. Per esempio: in Studi mar. 31/1987; in P.M.T. 3-4/1988. Il Diritto dei trasporti non si cita «in questa rivista», bensì «in Dir. trasp.»; il numero del fascicolo si mette solo fino al 1991 compreso. Per le enciclopedie, occorre menzionare il volume, separato dall’anno da una barra. Non si mette la città di edizione. Esempio: L. TULLIO, Summum ius ... superveniens, summa iniuria, in Dir. trasp. I/1988, 101 L. TULLIO, Lo ius superveniens colpisce ancora, in Dir. trasp. 1995, 771 L. TULLIO, Lettera di trasporto aereo, in Dig. comm. VIII/1992, 558 D. GAETA, Il noleggio di nave, in Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), Cagliari, 1993, 238 Quando si vuol citare l’articolo nel suo complesso, il numero di pagina non è seguito da «ss.»; se si vuol citare un brano di una pagina successiva, tale pagina si aggiunge a quella iniziale e si fa precedere da una virgola. Esempio: L. TULLIO, Lettera di trasporto aereo, in Dig. comm. VIII/1992, 558, 560 s. Le abbreviazioni allegate riguardano soltanto riviste specializzate. Le altre riviste ed enciclopedie vanno scritte in corsivo (salvo per quelle inerenti a sentenze di common law) e abbreviate come d'uso; solo la prima parola va con la prima lettera maiuscola: Cons. Stato; Enc. dir.; Enc. giur.; Foro it.; Giur. it.; Giust. civ.; Noviss. dig. it.; Nuova giur. civ. comm.; Riv. dir. int.; Riv. dir. int. priv. proc.; Riv. trim. dir. proc. civ.; ecc. Per il Digesto si usano queste formule: Dig. civ., Dig. comm., Dig. pen.; Dig. pubbl. Quando una stessa opera è citata più volte, si può abbreviare così: L. TULLIO, op. cit., 862 ss. L. TULLIO, Lettera , cit., 560 ss. L. TULLIO, loc. cit. L. TULLIO, loc. ult. cit. Quando un autore è citato più volte in una stessa nota con opere diverse, evitare «IDEM» o simili; se la seconda opera segue immediatamente la prima, si può congiungere con una «e» o un «nonché»; se fra le due vi sono opere di altri autori, si ripeta il nome. FATTI E MISFATTI 5. — Il titolo va in grassetto, non seguito da un punto, ma solo da un trattino lungo: Spunti sulla necessarietà per i servizi di bordo della biancheria intima del comandante di aeromobile — Nome e cognome dell’autore vanno in fondo, allineati a destra, in maiuscoletto. Non si fanno note. Se occorre qualche citazione, si mette fra parentesi nel testo. Quando si riporta un avvenimento, è opportuno menzionare la fonte della notizia. Per l’elaborazione del testo, vale quanto detto per i Saggi e gli Interventi. GIURISPRUDENZA AL VAGLIO 6. Intestazione della sentenza — Nella prima riga va l'intestazione della sentenza per esteso, centrata, tutta in maiuscolo grassetto, senza virgole. Solo la sez. (quando c’è) è fra due virgole. La data della sentenza è quella del deposito in cancelleria, anche per le sentenze di sezioni penali. 5 Nella seconda riga vanno, centrati, i cognomi del presidente, dell'estensore o relatore e del P.M. (se c'è), in maiuscoletto e separati da un trattino breve, preceduti rispettivamente da «Pres.», «Est.», «Rel.» e «P.M.». In caso di giudice unico, il nome è preceduto da «Est.». Nella terza riga (e oltre) vanno, centrati, i nomi delle parti in corsivo, separati da c. in tondo e rispettivamente seguiti (fra parentesi) dall’iniziale del nome e dal cognome in tondo degli avvocati. L'abbreviazione di avvocato/i è sempre avv. anche se sono più d'uno. L'avvocatura dello Stato si menziona solo quando c'è il nome dell'avvocato: avv. Stato Tizio. Nelle sentenze della Corte di giustizia CE, fra la prima e la seconda riga si aggiunge, centrato, il numero della causa. Al posto del P.M. si mette il nome dell’avvocato generale preceduto da «Avv. gen.». Le sentenze inglesi e americane s’impostano come nell’esempio che segue. Esempi: CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, 26 MAGGIO 1994 N. 5165 Pres. CORDA - Rel. CATALANO - P.M. LO CASCIO Guido Nasta (avv. N. Ercole e S. La China) c. Ivo Nuti (avv. A. Porretta e M. Sorrentino) e Associated Container Transportation (Australia) (avv. M. Menghini e E. Mazier) CORTE DI GIUSTIZIA CE 14 MAGGIO 1998 causa C-364/96 Pres. e rel GULMANN - Avv. gen. TESAURO Verein für Komsumenteninformation (avv. H. Kosesnik Wehrle) c. Österreichische Kreditversicherungs AG (avv. F. Marschall) HOUSE OF LORDS 22 GENNAIO 1998 Goff of Chieveley, Lloyd of Berwick, Steyn, Cooke of Thorndon, Clyde Effort Shipping Co. Ltd. v. Linden Management S.A. and Sonacos nave Giannis NK 7. Neretto — Il neretto è la sintesi della massima. Si va, per successive approssimazioni, dal concetto più generale a quello più particolare. La prima voce del neretto deve corrispondere necessariamente a una delle voci dell'indice sistematico, che si allegano. Occorre fare un neretto per ogni massima. Ogni voce di neretto, scritta in grassetto, è separata da un trattino breve. Le righe successive alla prima sono rientrate di un centimetro. Esempio: Trasporto di cose - Trasporto stradale - Responsabilità del vettore - Limite risarcitorio - Ius superveniens. 8. Riassunto dei fatti — Il riassunto dei fatti è il riassunto della parte della sentenza di solito denominata Svolgimento del processo, che non viene pubblicata. Deve comprendere soltanto fatti e non problemi giuridici e si esprime col passato remoto. È interessante menzionare anche il quantum della pretesa. In caso di sentenza di grado superiore, è opportuno citare le sentenze precedenti con la data di deposito in cancelleria e, eventualmente, il luogo di pubblicazione. Il testo è preceduto dalle parole RIASSUNTO DEI FATTI in maiuscoletto, seguite da un trattino lungo. Non si va mai a capo. 9. Massime — Le massime devono enucleare il principio di diritto affermato nella sentenza, correlandolo al fatto. Pertanto, nella stesura di una massima, non si deve semplicemente ripetere una disposizione di legge (anche se è stata effettivamente applicata dal giudice), ma occorre sempre riferirla al caso di specie; la massima, in sostanza, deve enucleare l'interpretazione che il giudice dà alla norma e/o la sua applicazione al caso deciso. È consigliabile riportare, per quanto possibile, le stesse parole del giudice. Se non è possibile astrarre un principio di diritto, perché si fa concretamente giustizia del caso singolo (si pensi alla determinazione di un compenso di soccorso, o alla qualificazione di un 6 contratto — per esempio, trasporto o spedizione — in funzione dell'esistenza in concreto di certi elementi), la massima può essere così formulata: nel caso in cui accada questo, consegue quest'altro. Ogni massima, scritta in corsivo, termina con un esponente di nota in numero progressivo, scritto in tondo, con apice di tre punti, fra parentesi. 10. Testo della sentenza — Il testo della sentenza va digitato dall’autore della nota a sentenza, di seguito alle massime. Lo svolgimento dei fatti va omesso, perché è già stato riassunto nel Riassunto dei fatti. Pertanto, il testo inizierà con le parole Motivi della decisione (o altra equivalente usata dal giudice) in maiuscoletto, seguite da un trattino lungo. Il testo della sentenza va elaborato con le stesse regole descritte per i Saggi e gli Interventi, anche se nell’originale sono usati criteri differenti. Qualora vengano omessi dei brani all’interno del testo, si scrive, al loro posto, «(omissis)», in corsivo fra parentesi; non si scrive «(omissis)» all’inizio e alla fine del testo. 11. Nota a sentenza — La nota a sentenza non deve offrire l’occasione per trattare di un argomento ex professo. Deve invece costituire un commento puntuale alla sentenza, con ricchezza di riferimenti bibliografici e giurisprudenziali specifici. Non deve superare le 4-5 pagine. La nota a sentenza deve essere presentata di seguito al testo della sentenza, nello stesso file. Il titolo va in grassetto. Per l’elaborazione del testo e delle note della nota a sentenza, vale quanto detto per i Saggi e gli Interventi. Nome e cognome dell’autore vanno al termine del testo, allineati a destra, in maiuscoletto. Le note redazionali, cioè non firmate, non hanno titolo. Vengono precedute soltanto dai numeri, fra parentesi, corrispondenti alle massime che si commentano. MASSIMARIO 12. — Le massime, scritte in corsivo, vanno raggruppate secondo le voci dell'indice sistematico e, nell'ambito di ogni voce, per modalità. L'ordine delle modalità è il seguente: aereo camion - treno - nave - misto. Nell'ambito di ogni modalità, le massime vanno ordinate per organo giudicante, come segue: C.I.J. - C. cost. - C. giust. CE - Cons. St. (e Cons. reg. sic.) - C. conti - Cass. - Trib. CE - TAR App. - Trib. - G. pace - Lodo arb. - sentenze straniere. Nell’ambito di ogni organo giudicante, si segue l’ordine cronologico. Dopo la massima si mettono gli estremi della sentenza, conformemente agli esempi che seguono (si notino il grassetto e il corsivo, le virgole e i punti e virgola): 7 TRASPORTO DI COSE A L’inesatta determinazione dei presupposti numerici alla stregua dei quali computare il limite risarcitorio di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 costituisce vizio logico della motivazione. Cass., sez. I, 15 novembre 1994 n. 9578; pres. Tizio, rel. Caio, p.m. Sempronio; Salviati & Santori s.r.l. (avv. Sorrentino e Porretta) c. Alitalia (avv. Guerra); in I contratti IV/1995, 383, con nota di COMENALE PINTO. *** C [massima] Trib. Lucca 29 aprile 1991; pres. Cupido, est. D’Amico; Ditta di autotrasporti Lentini e altri (avv. Panzani) c. Ditta Borrelli Giovanni e altri (avv. Calamia, D’Amelio, Moretti, Trafirò); in Giust. civ. 1992, I, 239, con nota di DI MAURO. *** C [massima] Trib. Oristano 5 novembre 1993 n. 474; pres. ed est. Angioni; Padana assicurazioni (avv. Tisi, Zunarelli e Ibba) c. Autotrasporti Tirso (avv. Vitali e Taddei). *** N [massima] Mediterranean Freight Services v. BP International (The «Fiona»); giudici Nourse, Hirst, Hoffmann; U.K. Court of Appeal 17 giugno 1994; in [1994] 2 Lloyd’s Rep. 507. *** N [massima] Thyssen Steel Co. v. m/v Kavo Yerakas; giudici Wisdom, Duhè, Benavides; U.S. Court of Appeals (5th Cir.) 27 aprile 1995; in A.M.C. 1995, 2317. OSSERVATORIO LEGISLATIVO 13. Rassegna di legislazione regionale — È trattata come gli Interventi. I titoli dei paragrafi, costituiti dai nomi delle regioni, vanno in maiuscoletto e sono seguiti da un trattino lungo. 14. Repertorio scelto — Sono selezionati gli atti pubblicati nelle Gazzette ufficiali (serie generale, seconda e terza serie speciale) del quadrimestre precedente a quello cui il fascicolo si riferisce. Per esempio, il terzo fascicolo del 1996 conterrà gli atti pubblicati dal 1° maggio al 31 agosto 1996; il primo del 1997, quelli dal 1° settembre al 31 dicembre 1996; il secondo del 1997, quelli dal 1° gennaio al 30 aprile 1997. Non vengono menzionati (salvo eccezioni di rilievo) atti di natura transitoria. Si omettono i decreti legge non (ancora) convertiti; di quelli convertiti si pubblica soltanto il testo consolidato con la legge di conversione. Non vengono riportate le leggi regionali già citate nella Rassegna di legislazione regionale. 14.1. — Gli atti normativi vanno raggruppati per modalità nello stesso ordine del massimario. Nell'ambito di ogni modalità si segue l'ordine cronologico con riferimento alla data 8 dell'atto. Per i decreti legge convertiti, vale la data del decreto legge, non quella della legge di conversione. Solo di alcuni atti di notevole importanza è pubblicato il testo. In tal caso, si omettono il preambolo (cioè s'inizia con l'art. 1) e le frasi di stile finali. Inoltre, per ragioni di spazio, è opportuno che l'indicazione dell'articolo (in maiuscoletto e seguito dal trattino lungo) sia sulla stessa riga dell'inizio del testo. Esempi: Campo di applicazione e definizioni ART. 1 — 1. Il presente Regolamento riguarda: a) l'accesso al mercato per l'esercizio di servizi aerei di trasporto merci tra Stati membri da parte di vettori aerei di merci comunitari; b) le tariffe del trasporto aereo di merci tra Stati membri. 2. L'applicazione del presente Regolamento all'aeroporto di Gibilterra avviene facendo salve le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito riguardanti la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato detto aeroporto. ART. 13. Disposizioni generali sui dazi — 1. I dazi compensativi vengono imposti agli armatori stranieri interessati mediante regolamento. Degli atti di cui non viene pubblicato il testo, si può fare un brevissimo riassunto, scritto in corsivo, che serve per una comprensione del contenuto dell’atto più approfondita di quanto non risulti dal titolo. Sarebbe, per esempio, utile che nel riassunto vengano menzionati anche i più significativi precedenti storici dell'atto, che risultano di solito citati nel preambolo. 14.2. — Il testo dell’atto (o il riassunto) è preceduto dall’intestazione. Il tipo di atto, tutto maiuscolo, è scritto per esteso e seguito dalla data e dal numero (se c'è). Per i decreti e altri atti ministeriali, la data va preceduta (fra parentesi) dal nome del ministero scritto minuscolo. Per gli atti CE si veda l'esempio che segue. Dopo un trattino breve si mette il titolo in neretto, seguito (fra parentesi) dagli estremi della pubblicazione nella G.U.; per gli atti regionali, nel B.U. reg. e nella G.U.; per gli atti CE, nella G.U.C.E. e nella G.U. Per i decreti legge, viene citata anche la legge di conversione (coi relativi estremi di pubblicazione) più il luogo di pubblicazione del testo consolidato. Esempi: DECRETO MINISTERIALE (Marina mercantile) 2 gennaio 1987 - Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere (in suppl. ord. G.U. 19 febbraio 1987 n. 41). ORDINANZA (Coordinamento della protezione civile) 17 febbraio 1987 n. 904/FPC/ZA Modificazione all'ordinanza n. 323/FPC/ZA concernente l'istituzione del Centro operativo emergenze in mare (in G.U. 27 febbraio 1987 n. 48). LEGGE REGIONALE LIGURIA 21 luglio 1985 n. 15 - Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo (in B.U. reg. Liguria 6 agosto 1986 n. 32 e in G.U., 3ª serie speciale, 4 ottobre 1986 n. 39). DECRETO LEGGE 6 febbraio 1987 n. 16 (convertito in l. 30 marzo 1987 n. 132, in G.U. 6 aprile 1987 n. 80) - Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (in G.U. 7 febbraio 1987 n. 31; testo consolidato in G.U. 16 aprile 1987 n. 89). REGOLAMENTO (CEE) n. 294/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 - relativo all’esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (in G.U.C.E. 8 febbraio 1991 n. L 36 e in G.U., 2ª serie speciale, 18 aprile 1991 n. 30). DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 (89/463/CEE) - Modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all’autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (in G.U.C.E. 3 agosto 1989 n. L 226 e in G.U., 2ª serie speciale, 28 settembre 1989 n. 76). 9 I comunicati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, relativi ad accordi internazionali o ad altri atti, sono riportati come nell’esempio che segue. La data da considerare per l'ordine cronologico è quella di pubblicazione del comunicato. Anche per gli avvisi di rettifica vale la data di pubblicazione dell’avviso. Esempio: COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore della convenzione del 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza sul salvataggio firmata a Londra il 28 aprile 1989 (in G.U. 14 settembre 1995 n. 215). SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 15. Scelta e sistemazione delle segnalazioni — Delle opere italiane vengono riportati gli estremi di tutti i libri e degli articoli più significativi, esclusi gli articoli pubblicati in Dir. trasp. Delle opere straniere si riportano solo gli estremi di quelle giudicate più importanti. Le opere vengono raggruppate per modalità, nello stesso ordine del Massimario. Nell'ambito di ogni modalità vengono ordinate alfabeticamente secondo il cognome dell'autore o del curatore. In caso di opere senza autore né curatore, l'ordine alfabetico si riferisce al titolo. Di alcune opere scelte viene fatta una recensione firmata. Delle altre viene redatto un brevissimo riassunto del contenuto. Il riassunto non deve esprimere giudizi, ma riportare, con completezza e schematicità, gli argomenti trattati. Si può tralasciare anche il riassunto quando il titolo è sufficientemente esplicativo. Delle opere collettive, vanno riportati gli scritti che vi sono contenuti, con l'indicazione del cognome dell'autore (in maiuscoletto), del titolo (in corsivo) e della pagina (senza p.). 16. Intestazione — I testi vengono citati seguendo le regole delle citazioni nelle note, con le differenze che seguono. Viene riportato il nome intero dell'autore, che segue il cognome. Dopo il titolo del libro seguono, separati da virgole: il numero dei volumi (per esempio: 2 vol.), il numero dell'edizione, la casa editrice, la città di edizione, l'anno di edizione, il totale delle pagine preceduto da p., il prezzo. Nelle note a sentenza, dopo il titolo devono essere citati, fra parentesi, gli estremi della sentenza annotata. Nei libri collettivi l'autore è AA.VV.; se c'è anche un curatore, dopo il titolo si aggiunge, fra parentesi: a cura di A. Tizio. Quando c'e solo il curatore, nei libri non collettivi come i codici, dopo il nome del curatore e prima del titolo si aggiunge, fra parentesi: a cura di. Esempi: DEIANA MASSIMO, Considerazioni sulla nozione giuridica di porto e sulla tassa di sbarco (nota a Trib.Cagliari 8 novembre 1988), in Riv. giur. sarda 1990, 47. The limitation of shipowners' liability: the new law, Sweet & Maxwell, London, 1986, p. XXV378. AA.VV ., Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), ISDIT, Cagliari, 1993, p. VII-475, L. 95.000. TULLIO LEOPOLDO (a cura di), Codice della navigazione, IV ed., Giuffrè, Milano, 1996, p. 613, L. 35.000. MATERIALI 17. Il testo dei materiali è preceduto da un breve commento in corsivo. Il commento illustra, fra l'altro, i precedenti storici del materiale e la sua ragion d'essere socio-economica. 10 ABBREVIAZIONI LEGISLAZIONE articolo e articoli Bollettino ufficiale della regione Bürgerliches Gesetzbuch circolare code civil code de commerce codice civile codice della navigazione codice di commercio codice di procedura civile codice di procedura penale codice penale codice penale militare di guerra codice penale militare di pace Costituzione decisione decreto del Capo del Governo decreto del Capo provvisorio dello Stato decreto del Presidente del Consiglio decreto del Presidente della regione decreto del Presidente della Repubblica decreto interministeriale decreto legge decreto legge luogotenenziale decreto legislativo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato decreto legislativo del Presidente della Repubblica decreto legislativo luogotenenziale decreto luogotenenziale decreto ministeriale direttiva disposizioni di attuazione e transitorie disposizioni sulla legge in generale Gazzetta ufficiale della regione siciliana Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Handelsgesetzbuch legge legge costituzionale legge provinciale legge regionale lettera libro normativa sul fallimento normativa sulla cambiale normativa sull'assegno regio decreto regio decreto legge art. B.U. reg. BGB circ. c.c.fr. c. comm. fr. c.c. c. nav. c. comm. c.p.c. c.p.p. c.p. c.p.mil.g c.p.mil.p. cost. dec. d.C.G. d.C.p.S. d.P.C. d.P.reg. d.P.R. d. interm. d.l. d.l.lt. d.lg. d.lg.C.p.S. d.lg.P.R. d.lg.lt. d.lt. d.m. dir. disp. att. disp. prel. G.U. Sic. G.U. G.U.C.E. HGB l. l. cost. l. prov. l. reg. lett. lb. l. fall. l. camb. l. ass. r.d. r.d.l. 11 regio decreto legislativo regolamento regolamento per la navigazione aerea regolamento per la navigazione interna regolamento per la navigazione marittima sezione supplemento supplemento ordinario testo unico titolo r.d.lg. reg. reg. nav. aerea reg. nav. int. reg. nav. mar. sez. suppl. suppl. ord. t.u. tit. GIURISPRUDENZA adunanza generale adunanza plenaria Alta Corte per la regione siciliana avvocato, avvocati Circuit Commissione centrale delle imposte Commissione tributaria centrale Conciliatore Consiglio di Stato contro Corte costituzionale Corte dei conti Corte di appello, Cour d'appel Corte di cassazione, sezioni civili Corte di cassazione, sezioni penali Corte di cassazione, sezioni unite Corte di giustizia amministrativa per la regione siciliana Corte di giustizia delle Comunità europee Cour de cassation Cour internationale de justice Cour permanente de justice internationale Court of Appeal estensore Giudice di pace Giunta provinciale amministrativa House of Lords Lodo arbitrale presidente Pretura pubblico ministero relatore Supreme Court Tribunale Tribunale amministrativo regionale Tribunale di primo grado delle Comunità europee Tribunale regionale delle acque pubbliche Tribunale superiore delle acque pubbliche versus VARIE ad. gen. ad. plen. A.C. reg. sic. avv. Cir. Comm. centr. imp. Comm. trib. centr. Conc. Cons. St. c. C. cost. C. conti App. Cass. Cass. pen. Cass., sez. un. Cons. reg. sic. C. giust. CE Cass. fr. C.I.J. C.P.J.I. C.A. est. G. pace G.p.a. H.L. Lodo arb. pres. Pret. p.m. rel. S.C. Trib. TAR Trib. CE Trib. acque Trib. sup. acque v. 12 allegato, allegati autori vari capitolo, capitoli capoverso citato, citati conforme confronta difforme edizione inedito loco nota, note numero, numeri opera pagina, pagine paragrafo, paragrafi parte, parti seguente - seguenti senza data di stampa senza luogo di stampa ultimo vedi volume, volumi all. AA. VV. cap. cpv. cit. conf. cfr. diff. ed. ined. loc. nt. n. op. p. § pt. s. - ss. s.d. s.1. ult. v. vol. PERIODICI SPECIALIZZATI Air Law Air Law Review American Maritime Cases Annals of Air and Space Law Annuaire de droit maritime et aérien [aérospatial] Anuario de derecho marítimo Archiv für Luftrecht Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Arkiv for Sjørett Aspinall's Maritime Law Cases Aviation Cases Aviation Litigation Reporter Bulletin des transports Circolazione e trasporti Diritto dei trasporti Diritto aereo Diritto aeronautico Diritto e pratica dell'aviazione civile Diritto marittimo Droit maritime français European Transport Law Fairplay International Shipping Journal Hanseatische Gerichtszeitung International Journal of Shipping Law Journal de la marine marchande Journal of Air Law [and Commerce] Air Law A.L.R. A.M.C. AASL ADMA An. der. mar. A.f.L. Arch. giur. circ. A.f.S. Asp. M.L.C. Avi Av. Lit. Rep. Bull. transp. Circ. trasp. Dir. trasp. Dir. aereo Dir. aeron. Dir. prat. av. civ. Dir. mar. D.M.F. E.T.L. Fairplay Hansa IJOSL J.M.M. JALC 13 Journal of Maritime Law and Commerce Jurisprudence du port d'Anvers Lloyd's Arbitration Reports Lloyd's List Law Reports (19l9-1950) Lloyd's [List] Law Reports (dal 1951) Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly Porti mare territorio Revista brasileira de direito aeronáutico Revue de droit français commercial, maritime et fiscal Revue de droit maritime comparé Revue française de droit aérien [et spatial] Revue générale de droit aérien Revue générale de l'air [et de l'espace] Revue international de droit maritime Rivista aeronautica Rivista del diritto della navigazione Rivista della pesca Rivista di diritto aeronautico Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti Rivista marittima Society of Maritime Arbitrators Award Service Studi marittimi Transportation Law Journal Trasporti Trasporti mare territorio Tulane Maritime Law Journal United States Aviation Reports Yearbook of Air and Space Law Yearbook Maritime Law Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht JMLC J.P.A. L.A.R. Ll. L. Rep. Lloyd's Rep. LMCLQ P.M.T. Rev. bras. dir. aeron Scapel Dor Rev. fr. dr. aér. Rev. gén. dr. aér. Rev. gén. air Autran Riv. aeron. Riv. dir. nav. Riv. pesca Riv. dir. aeron. Riv. giur. circ. Riv. mar. S.M.A. Studi mar. Transp. L.J. Trasp. T.M.T. Tul. Mar. L.J. U.S. Av. R. YASL Y.M.L. Z.L.W. 14 VOCI DELL'INDICE SISTEMATICO (fra parentesi quadre indicazioni esplicative ad uso esclusivo dei redattori) le voci dovranno corrispondere anche alla prima delle voci dei neretti delle sentenze della Giurisprudenza al vaglio AMMINISTRAZIONE [organi, polizia, sanità, ecc.] ASSICURAZIONI AUSILIARI DEL TRASPORTO [spedizioniere, raccomandatario, caposcalo, mediatore, ecc.] AVARIE COMUNI COMANDANTE [e atti di stato civile] COMPRAVENDITA DI VEICOLO CONTROLLO DEL TRAFFICO [e regole di circolazione] COSTRUZIONE DI VEICOLO [e responsabilità del produttore] DEMANIO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DIRITTO PROCESSUALE [arbitrato, immunità, sequestro, esecuzione, ecc.] FONTI NORMATIVE GARANZIE [privilegi, ipoteca, lien, mortgage] GUERRA IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO [provvidenze, pubblicità, società di armamento, responsabilità, urto, danni in superficie, limitazione] INCHIESTE SUI SINISTRI INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI [porti, aerodromi, interporti] INQUINAMENTO DEL MARE LAVORO NELLE IMPRESE [e assicurazioni sociali] LAVORO NELLE INFRASTRUTTURE LOCAZIONE [e leasing] MARE [diritto pubblico internazionale e interno, riserve marine] NOLEGGIO [di veicolo, time charter, charters aerei] ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PESCA PILOTAGGIO REATI [e infrazioni amministrative e disciplinari, pirateria aerea, confisca, ecc.] RIMORCHIO SERVIZI DI TRASPORTO [di linea e non, concessioni e autorizzazioni, autoservizi, accordi bilaterali, conferences, cabotaggio, ecc.] SOCCORSO E RICUPERO [e ritrovamento di relitti] SPAZIO COSMICO TRASPORTI IN GENERALE [codici, bibliografie, ecc.] TRASPORTO DI COSE [documenti, responsabilità, voyage charter, trasporto postale, ecc.] TRASPORTO DI PERSONE [documenti, responsabilità, ecc] TRASPORTO MULTIMODALE [documenti, responsabilità, ecc.] TRIBUTI E DOGANA TURISMO [diporto, approdi turistici, aeroclubs, contratto di viaggio] VEICOLI [regime amministrativo, proprietà, pubblicità, sicurezza, documenti di bordo] VENDITA CON TRASPORTO