diritto dei trasporti

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diritto dei trasporti
DIRITTO DEI TRASPORTI
Istruzioni redazionali 2.1 (2000)
1. — Qualsiasi testo deve essere consegnato in dischetto di formato 3½ pollici oppure
inviato per e-mail ed essere elaborato con il programma Microsoft Word per Windows.
È opportuno che una copia stampata del testo accompagni il dischetto, per una verifica
grafica immediata.
SAGGI E INTERVENTI
2. Impostazione del testo — Il titolo va centrato e scritto in MAIUSCOLO. Il nome e il
cognome dell’autore vanno centrati e scritti in MAIUSCOLETTO; nei Saggi vanno collocati sopra il
titolo, negli Interventi sotto il titolo.
È opportuno dividere lo scritto in paragrafi numerati progressivamente. Al numero del
paragrafo segue un punto e una lineetta (cioè un trattino più lungo). È preferibile che ai paragrafi
siano dati titoli; in tal caso, fra il punto e il trattino lungo si inserisce il titolo del paragrafo in
corsivo:
2. L’unità di carico e il container —
Se i paragrafi sono numerosi, prima dell'inizio del testo si può inserire un sommario,
conformandosi alla seguente impostazione grafica (si notino: il rientro di un centimetro delle righe
successive alla prima, il punto solo dopo il numero; la lunghezza del trattino):
SOMMARIO — 1. Premessa — 2. L’unità di carico e il container — 3. L’entità pecuniaria — 4. Il
ritardo — 5. L’azione extracontrattuale — 6. La dichiarazione di valore — 7. La decadenza
dal limite — 8. Lo ius superveniens.
Il testo deve essere giustificato. Non si deve fare la sillabazione.
L'inizio di ciascun capoverso deve essere rientrato di un centimetro. Il rientro deve essere
ottenuto non con un segno di tabulazione, bensì spostando a destra il triangolino in alto del
righello, oppure impostando lo stile per tutto il documento. Nel compiere tale operazione, si faccia
attenzione a mantenere la centratura dei titoli.
Le note possono essere inserite automaticamente a pie’ di pagina oppure collocate tutte alla
fine del testo. Esse vanno numerate progressivamente dall'inizio alla fine del testo (nel senso che la
numerazione non deve ricominciare dall'inizio di ogni pagina o di ogni paragrafo).
L'interlinea, il tipo di carattere usato e la sua dimensione sono indifferenti.
3. Elaborazione del testo — Si tenda a non eccedere con la lettera maiuscola nei nomi
comuni, se non quando ci si riferisca a un soggetto determinato (sicché diventa quasi un nome
proprio), e quindi quasi mai nel plurale. Esempi: l’autore; il Ministro dei trasporti e della
navigazione; i ministri dei trasporti della Comunità europea; la Convenzione di Bruxelles; le
convenzioni internazionali. Di un ente composto di più parole, va in maiuscolo solo la prima:
Corte costituzionale; Corte di cassazione, Comité maritime international. La regione va in
maiuscolo quando indica l'ente politico-amministrativo, in minuscolo quando indica l'ambito
territoriale. Stato/i e Paese/i vanno in maiuscolo quando indicano l'ente politico o la nazione, per
non confonderli con stato e paese minuscolo, che hanno altro significato.
Evitare abbreviazioni diverse da quelle dell'elenco allegato. Per esempio: pubblica
amministrazione e non p.a.; cosiddetto e non c.d.
Il corsivo va usato soltanto per i nomi comuni di lingua straniera, compreso il latino,
eccettuate le parole di uso comunissimo. Per esempio, container è meglio scriverlo in tondo. Le
parole greche vanno scritte in caratteri greci e non si traslitterano. Nel testo, i nomi propri di
persona, anche di autori, vanno in normale carattere tondo, così come i nomi delle navi.
Non eccedere con le virgolette, che si mettono soltanto quando si riportano parole o brani di
altri testi. Esse vanno scritte così: « »; non così: “ ”. Queste ultime si usano soltanto all’interno di
un brano già virgolettato.
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Nel riportare un brano di altro testo, quando si omettono dei passi, si usano i tre puntini di
sospensione fra parentesi quadre: […]; ma solo all’interno del testo e non all’inizio né alla fine.
Il segno di interpunzione non si mette prima della parentesi aperta, bensì dopo la parentesi
chiusa. Non si mette dopo il trattino lungo.
Non confondere il trattino lungo o lineetta (—), che viene usato in prevalenza, con quello
breve (-).
Fra le parole va messo un solo spazio (una sola battuta della barra spaziatrice). Dopo
l’interpunzione occorre uno spazio. Non si mette spazio dopo l’apostrofo.
Se la frase termina con un’abbreviazione puntata, non bisogna aggiungere un secondo punto
dopo il punto dell’abbreviazione.
Rispettare gli accenti acuto e grave sulla lettera «e». Ricordare che gli accenti delle parole
spagnole sono acuti su tutte le vocali. Le lettere maiuscole si accentano così: È; non così: E’.
Il programma di videoscrittura indicato (Microsoft Word) consente la scrittura del testo con
l'osservanza di tutti i caratteri tipografici propri della stampa definitiva della rivista. Pertanto, i
simboli convenzionali comunemente usati nei dattiloscritti devono essere abbandonati. A titolo di
esempio: il corsivo deve essere scritto in corsivo e non più in tondo sottolineato; il grassetto deve
essere scritto in grassetto; il MAIUSCOLETTO non deve essere più rappresentato dal MAIUSCOLO
né dalla doppia sottolineatura.
4. Note — Gli esponenti di nota, sia nel testo che nella nota, devono essere in numeri arabi,
fra parentesi e con apice di tre punti, così: (1).
Nel testo delle note non si va mai a capo.
La prima riga di ogni nota deve essere rientrata di un centimetro, ma non col segno di
tabulazione, bensì spostando a destra il triangolino in alto del righello, oppure impostando lo stile
per tutte le note del documento.
Nel caso di elenco di citazioni indifferenziate, di dottrina o di giurisprudenza, si deve seguire
l'ordine cronologico.
4.1. Citazioni della legislazione — Il tipo di atto normativo va abbreviato. Segue la data per
esteso e il numero (se c’e). Non si mette virgola fra la data e il numero, né dopo il numero
dell'articolo.
La parola comma non si abbrevia. Esempio: comma 2; oppure: secondo comma. Evitare: 2°
comma. Se un comma è diviso in lettere, queste si scrivono in corsivo senza parentesi, eccettuate le
lettere «(ii)», «(iii)», ecc. I commi possono anche essere indicati (specialmente per gli articolati
delle convenzioni internazionali) facendo seguire al numero dell’articolo un punto e il numero del
comma.
Esempi:
art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84
art. 16, quarto comma, l. 28 gennaio 1994 n. 84
art. 16, comma 4, lett. a, l. 28 gennaio 1994 n. 84
art. 1 reg. (CEE) n. 4056/86 del 22 dicembre 1986
art. 1 dir. 95/64/CE dell’8 dicembre 1995
art. 22.2.b della Convenzione di Varsavia-L’Aia
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Per gli atti col numero, sono consentite le seguenti abbreviazioni:
legge n. 84/1994
d.P.R. 66/1990
reg. (CEE) n. 4056/86
dir. 95/64/CE
Si noti che l’anno è espresso con quattro cifre; solo negli atti comunitari è espresso con due
fino al 1998 e con quattro dal 1999, conformemente al sistema di citazione ufficiale.
In seguito al cambiamento di numerazione degli articoli del Trattato di Roma, la citazione di
un articolo come vigente dopo il 1° maggio 1999 si fa così: «art. 81 CE». La citazione di un
articolo come vigente prima del 1° maggio 1999 si fa così: «art. 85 del Trattato CE (divenuto art.
81CE)».
La legislazione citata nel testo segue le stesse regole.
4.2. Citazioni della giurisprudenza — L'organo giudicante, in tondo anche se straniero, va
abbreviato. Segue la data per esteso, il numero (se c'è), una virgola e un solo luogo di
pubblicazione (in corsivo) preceduto dalla preposizione «in». Non si mette la virgola fra l’organo
giudicante e la data della sentenza, né fra la data e il numero, né fra la rivista e l’anno.
Per la Cassazione non si indica la sezione, eccetto «sez. un.»; per la Cassazione penale non
si mette il numero quando è indicato il luogo di pubblicazione. Per il Consiglio di Stato e la Corte
dei conti, prima della data occorre mettere la sezione fra due virgole. Non si indica il nome delle
parti. Esempi:
App. Torino 3 luglio 1991, in Dir. trasp. 1993, 89
Cass. 14 ottobre 1991 n. 10763, in Dir. trasp. 1993, 847
Cons. St., sez. VI, 29 aprile 1989 n. 531, in Dir. trasp. I/1991, 121
Non si mette il luogo di pubblicazione quando è un repertorio o un massimario. Il numero
della pagina si riferisce alla prima pagina della sentenza e indica un riferimento alla stessa nel suo
complesso; per riferimenti più specifici si opera come per le citazioni di dottrina.
La giurisprudenza dei Paesi di common law si cita secondo il loro uso: attore v. convenuto,
tutto in corsivo. Invece del nome delle parti, si può mettere il nome della nave. Nelle sentenze
inglesi le parti sono seguite, senza virgola, dal luogo di pubblicazione in tondo. Attenzione a
rispettare le parentesi quadre o tonde che racchiudono la data. Esempi:
Adamastos Shipping v. Anglo-Saxon Petroleum [1958] 1 Lloyd's Rep. 73
The Mareva [1975] 2 Lloyd's Rep. 509
Elder, Dempster v. Paterson, Zochonis (1924) 18 Ll.L.Rep. 319
Nelle sentenze americane, dopo le parti va la virgola e dopo il luogo di pubblicazione e la
pagina si mette, fra parentesi, l'abbreviazione usuale dell'organo giudicante con l'anno della
decisione. Esempi:
Leather's Best v. Mormaclynx, 1971 A.M.C. 2383 (2d Cir. 1971)
Cincinnati Milacron v. American Legend, 804 F.2d 837 (4th Cir. 1986)
Dovendo citare più volte la stessa sentenza, invece di ripetere il luogo di pubblicazione si
può aggiungere «cit.» in corsivo:
Cass. 14 ottobre 1991 n. 10763, cit.
4.3. Citazioni della dottrina — Il cognome dell'autore va in maiuscoletto. È facoltativa, ma
raccomandata, l'indicazione dell'iniziale del nome, che precede il cognome. Più autori sono
separati da un trattino breve. Dopo una virgola, segue il titolo dell’opera in corsivo.
Nei libri seguono, separati da virgole: il numero del volume o tomo (in numeri romani, senza
«vol.»), il numero dell'edizione (in numeri romani), la città (una sola) sede principale della casa
editrice (in lingua originale), la data di edizione, il numero della pagina di riferimento non
preceduto da «p.». Per la città e la data valgono le indicazioni del copyright. Dei libri compresi in
collane (Cicu-Messineo, Scialoja-Branca, ecc.), si omette l’indicazione della collana. Esempio:
G. RIPERT, Droit maritime, II, IV ed., Paris, 1952, 123
M. IANNUZZI, Del trasporto, II ed., Bologna, 1970, 249
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G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, I-2, Milano, 1987, 1381 ss.
A. LEFEBVRE D’O VIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, IX
ed., Milano, 2000, 461 ss.
Negli articoli, dopo il titolo in corsivo e una virgola, segue la preposizione «in», poi
l'abbreviazione in corsivo del nome della rivista o dell'opera collettiva (alla quale può seguire il
nome del curatore, se c’è). Seguono la data e il numero della pagina non preceduto da «p.». Fra il
nome della rivista e la data non si mette virgola. Se la rivista è divisa in più parti, si cita così: in
Giur. it. 1987, I-l, 45. Per le riviste, quando ogni fascicolo dell'anno ricomincia la numerazione
delle pagine dall'inizio, oltre all'anno occorre menzionare anche il fascicolo, che precede l’anno
con una barra di separazione. Per esempio: in Studi mar. 31/1987; in P.M.T. 3-4/1988. Il Diritto
dei trasporti non si cita «in questa rivista», bensì «in Dir. trasp.»; il numero del fascicolo si mette
solo fino al 1991 compreso.
Per le enciclopedie, occorre menzionare il volume, separato dall’anno da una barra. Non si
mette la città di edizione. Esempio:
L. TULLIO, Summum ius ... superveniens, summa iniuria, in Dir. trasp. I/1988, 101
L. TULLIO, Lo ius superveniens colpisce ancora, in Dir. trasp. 1995, 771
L. TULLIO, Lettera di trasporto aereo, in Dig. comm. VIII/1992, 558
D. GAETA, Il noleggio di nave, in Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L.
Tullio e M. Deiana), Cagliari, 1993, 238
Quando si vuol citare l’articolo nel suo complesso, il numero di pagina non è seguito da
«ss.»; se si vuol citare un brano di una pagina successiva, tale pagina si aggiunge a quella iniziale e
si fa precedere da una virgola. Esempio:
L. TULLIO, Lettera di trasporto aereo, in Dig. comm. VIII/1992, 558, 560 s.
Le abbreviazioni allegate riguardano soltanto riviste specializzate. Le altre riviste ed
enciclopedie vanno scritte in corsivo (salvo per quelle inerenti a sentenze di common law) e
abbreviate come d'uso; solo la prima parola va con la prima lettera maiuscola: Cons. Stato; Enc.
dir.; Enc. giur.; Foro it.; Giur. it.; Giust. civ.; Noviss. dig. it.; Nuova giur. civ. comm.; Riv. dir. int.;
Riv. dir. int. priv. proc.; Riv. trim. dir. proc. civ.; ecc. Per il Digesto si usano queste formule: Dig.
civ., Dig. comm., Dig. pen.; Dig. pubbl.
Quando una stessa opera è citata più volte, si può abbreviare così:
L. TULLIO, op. cit., 862 ss.
L. TULLIO, Lettera , cit., 560 ss.
L. TULLIO, loc. cit.
L. TULLIO, loc. ult. cit.
Quando un autore è citato più volte in una stessa nota con opere diverse, evitare «IDEM» o
simili; se la seconda opera segue immediatamente la prima, si può congiungere con una «e» o un
«nonché»; se fra le due vi sono opere di altri autori, si ripeta il nome.
FATTI E MISFATTI
5. — Il titolo va in grassetto, non seguito da un punto, ma solo da un trattino lungo:
Spunti sulla necessarietà per i servizi di bordo della biancheria intima del comandante
di aeromobile —
Nome e cognome dell’autore vanno in fondo, allineati a destra, in maiuscoletto.
Non si fanno note. Se occorre qualche citazione, si mette fra parentesi nel testo. Quando si
riporta un avvenimento, è opportuno menzionare la fonte della notizia.
Per l’elaborazione del testo, vale quanto detto per i Saggi e gli Interventi.
GIURISPRUDENZA AL VAGLIO
6. Intestazione della sentenza — Nella prima riga va l'intestazione della sentenza per esteso,
centrata, tutta in maiuscolo grassetto, senza virgole. Solo la sez. (quando c’è) è fra due virgole. La
data della sentenza è quella del deposito in cancelleria, anche per le sentenze di sezioni penali.
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Nella seconda riga vanno, centrati, i cognomi del presidente, dell'estensore o relatore e del
P.M. (se c'è), in maiuscoletto e separati da un trattino breve, preceduti rispettivamente da «Pres.»,
«Est.», «Rel.» e «P.M.». In caso di giudice unico, il nome è preceduto da «Est.».
Nella terza riga (e oltre) vanno, centrati, i nomi delle parti in corsivo, separati da c. in tondo e
rispettivamente seguiti (fra parentesi) dall’iniziale del nome e dal cognome in tondo degli avvocati.
L'abbreviazione di avvocato/i è sempre avv. anche se sono più d'uno. L'avvocatura dello Stato si
menziona solo quando c'è il nome dell'avvocato: avv. Stato Tizio.
Nelle sentenze della Corte di giustizia CE, fra la prima e la seconda riga si aggiunge,
centrato, il numero della causa. Al posto del P.M. si mette il nome dell’avvocato generale
preceduto da «Avv. gen.».
Le sentenze inglesi e americane s’impostano come nell’esempio che segue.
Esempi:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, 26 MAGGIO 1994 N. 5165
Pres. CORDA - Rel. CATALANO - P.M. LO CASCIO
Guido Nasta (avv. N. Ercole e S. La China) c. Ivo Nuti (avv. A. Porretta e M. Sorrentino) e
Associated Container Transportation (Australia) (avv. M. Menghini e E. Mazier)
CORTE DI GIUSTIZIA CE 14 MAGGIO 1998
causa C-364/96
Pres. e rel GULMANN - Avv. gen. TESAURO
Verein für Komsumenteninformation (avv. H. Kosesnik Wehrle) c. Österreichische
Kreditversicherungs AG (avv. F. Marschall)
HOUSE OF LORDS 22 GENNAIO 1998
Goff of Chieveley, Lloyd of Berwick, Steyn, Cooke of Thorndon, Clyde
Effort Shipping Co. Ltd. v. Linden Management S.A. and Sonacos
nave Giannis NK
7. Neretto — Il neretto è la sintesi della massima. Si va, per successive approssimazioni, dal
concetto più generale a quello più particolare. La prima voce del neretto deve corrispondere
necessariamente a una delle voci dell'indice sistematico, che si allegano.
Occorre fare un neretto per ogni massima.
Ogni voce di neretto, scritta in grassetto, è separata da un trattino breve. Le righe successive
alla prima sono rientrate di un centimetro. Esempio:
Trasporto di cose - Trasporto stradale - Responsabilità del vettore - Limite risarcitorio - Ius
superveniens.
8. Riassunto dei fatti — Il riassunto dei fatti è il riassunto della parte della sentenza di solito
denominata Svolgimento del processo, che non viene pubblicata. Deve comprendere soltanto fatti
e non problemi giuridici e si esprime col passato remoto. È interessante menzionare anche il
quantum della pretesa. In caso di sentenza di grado superiore, è opportuno citare le sentenze
precedenti con la data di deposito in cancelleria e, eventualmente, il luogo di pubblicazione.
Il testo è preceduto dalle parole RIASSUNTO DEI FATTI in maiuscoletto, seguite da un trattino
lungo. Non si va mai a capo.
9. Massime — Le massime devono enucleare il principio di diritto affermato nella sentenza,
correlandolo al fatto. Pertanto, nella stesura di una massima, non si deve semplicemente ripetere
una disposizione di legge (anche se è stata effettivamente applicata dal giudice), ma occorre
sempre riferirla al caso di specie; la massima, in sostanza, deve enucleare l'interpretazione che il
giudice dà alla norma e/o la sua applicazione al caso deciso.
È consigliabile riportare, per quanto possibile, le stesse parole del giudice.
Se non è possibile astrarre un principio di diritto, perché si fa concretamente giustizia del
caso singolo (si pensi alla determinazione di un compenso di soccorso, o alla qualificazione di un
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contratto — per esempio, trasporto o spedizione — in funzione dell'esistenza in concreto di certi
elementi), la massima può essere così formulata: nel caso in cui accada questo, consegue
quest'altro.
Ogni massima, scritta in corsivo, termina con un esponente di nota in numero progressivo,
scritto in tondo, con apice di tre punti, fra parentesi.
10. Testo della sentenza — Il testo della sentenza va digitato dall’autore della nota a
sentenza, di seguito alle massime. Lo svolgimento dei fatti va omesso, perché è già stato riassunto
nel Riassunto dei fatti. Pertanto, il testo inizierà con le parole Motivi della decisione (o altra
equivalente usata dal giudice) in maiuscoletto, seguite da un trattino lungo.
Il testo della sentenza va elaborato con le stesse regole descritte per i Saggi e gli Interventi,
anche se nell’originale sono usati criteri differenti. Qualora vengano omessi dei brani all’interno
del testo, si scrive, al loro posto, «(omissis)», in corsivo fra parentesi; non si scrive «(omissis)»
all’inizio e alla fine del testo.
11. Nota a sentenza — La nota a sentenza non deve offrire l’occasione per trattare di un
argomento ex professo. Deve invece costituire un commento puntuale alla sentenza, con ricchezza
di riferimenti bibliografici e giurisprudenziali specifici. Non deve superare le 4-5 pagine.
La nota a sentenza deve essere presentata di seguito al testo della sentenza, nello stesso file.
Il titolo va in grassetto.
Per l’elaborazione del testo e delle note della nota a sentenza, vale quanto detto per i Saggi e
gli Interventi. Nome e cognome dell’autore vanno al termine del testo, allineati a destra, in
maiuscoletto.
Le note redazionali, cioè non firmate, non hanno titolo. Vengono precedute soltanto dai
numeri, fra parentesi, corrispondenti alle massime che si commentano.
MASSIMARIO
12. — Le massime, scritte in corsivo, vanno raggruppate secondo le voci dell'indice
sistematico e, nell'ambito di ogni voce, per modalità. L'ordine delle modalità è il seguente: aereo camion - treno - nave - misto.
Nell'ambito di ogni modalità, le massime vanno ordinate per organo giudicante, come segue:
C.I.J. - C. cost. - C. giust. CE - Cons. St. (e Cons. reg. sic.) - C. conti - Cass. - Trib. CE - TAR App. - Trib. - G. pace - Lodo arb. - sentenze straniere. Nell’ambito di ogni organo giudicante, si
segue l’ordine cronologico.
Dopo la massima si mettono gli estremi della sentenza, conformemente agli esempi che
seguono (si notino il grassetto e il corsivo, le virgole e i punti e virgola):
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TRASPORTO DI COSE
A
L’inesatta determinazione dei presupposti numerici alla stregua dei quali computare il
limite risarcitorio di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929 costituisce vizio logico
della motivazione.
Cass., sez. I, 15 novembre 1994 n. 9578; pres. Tizio, rel. Caio, p.m. Sempronio; Salviati &
Santori s.r.l. (avv. Sorrentino e Porretta) c. Alitalia (avv. Guerra); in I contratti IV/1995, 383, con
nota di COMENALE PINTO.
***
C
[massima]
Trib. Lucca 29 aprile 1991; pres. Cupido, est. D’Amico; Ditta di autotrasporti Lentini e altri
(avv. Panzani) c. Ditta Borrelli Giovanni e altri (avv. Calamia, D’Amelio, Moretti, Trafirò); in
Giust. civ. 1992, I, 239, con nota di DI MAURO.
***
C
[massima]
Trib. Oristano 5 novembre 1993 n. 474; pres. ed est. Angioni; Padana assicurazioni (avv. Tisi,
Zunarelli e Ibba) c. Autotrasporti Tirso (avv. Vitali e Taddei).
***
N
[massima]
Mediterranean Freight Services v. BP International (The «Fiona»); giudici Nourse, Hirst,
Hoffmann; U.K. Court of Appeal 17 giugno 1994; in [1994] 2 Lloyd’s Rep. 507.
***
N
[massima]
Thyssen Steel Co. v. m/v Kavo Yerakas; giudici Wisdom, Duhè, Benavides; U.S. Court of
Appeals (5th Cir.) 27 aprile 1995; in A.M.C. 1995, 2317.
OSSERVATORIO LEGISLATIVO
13. Rassegna di legislazione regionale — È trattata come gli Interventi. I titoli dei paragrafi,
costituiti dai nomi delle regioni, vanno in maiuscoletto e sono seguiti da un trattino lungo.
14. Repertorio scelto — Sono selezionati gli atti pubblicati nelle Gazzette ufficiali (serie
generale, seconda e terza serie speciale) del quadrimestre precedente a quello cui il fascicolo si
riferisce. Per esempio, il terzo fascicolo del 1996 conterrà gli atti pubblicati dal 1° maggio al 31
agosto 1996; il primo del 1997, quelli dal 1° settembre al 31 dicembre 1996; il secondo del 1997,
quelli dal 1° gennaio al 30 aprile 1997.
Non vengono menzionati (salvo eccezioni di rilievo) atti di natura transitoria. Si omettono i
decreti legge non (ancora) convertiti; di quelli convertiti si pubblica soltanto il testo consolidato con
la legge di conversione. Non vengono riportate le leggi regionali già citate nella Rassegna di
legislazione regionale.
14.1. — Gli atti normativi vanno raggruppati per modalità nello stesso ordine del
massimario. Nell'ambito di ogni modalità si segue l'ordine cronologico con riferimento alla data
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dell'atto. Per i decreti legge convertiti, vale la data del decreto legge, non quella della legge di
conversione.
Solo di alcuni atti di notevole importanza è pubblicato il testo. In tal caso, si omettono il
preambolo (cioè s'inizia con l'art. 1) e le frasi di stile finali. Inoltre, per ragioni di spazio, è
opportuno che l'indicazione dell'articolo (in maiuscoletto e seguito dal trattino lungo) sia sulla
stessa riga dell'inizio del testo. Esempi:
Campo di applicazione e definizioni
ART. 1 — 1. Il presente Regolamento riguarda:
a) l'accesso al mercato per l'esercizio di servizi aerei di trasporto merci tra Stati membri da
parte di vettori aerei di merci comunitari;
b) le tariffe del trasporto aereo di merci tra Stati membri.
2. L'applicazione del presente Regolamento all'aeroporto di Gibilterra avviene facendo salve
le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito riguardanti la
controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato detto aeroporto.
ART. 13. Disposizioni generali sui dazi — 1. I dazi compensativi vengono imposti agli
armatori stranieri interessati mediante regolamento.
Degli atti di cui non viene pubblicato il testo, si può fare un brevissimo riassunto, scritto in
corsivo, che serve per una comprensione del contenuto dell’atto più approfondita di quanto non
risulti dal titolo. Sarebbe, per esempio, utile che nel riassunto vengano menzionati anche i più
significativi precedenti storici dell'atto, che risultano di solito citati nel preambolo.
14.2. — Il testo dell’atto (o il riassunto) è preceduto dall’intestazione. Il tipo di atto, tutto
maiuscolo, è scritto per esteso e seguito dalla data e dal numero (se c'è). Per i decreti e altri atti
ministeriali, la data va preceduta (fra parentesi) dal nome del ministero scritto minuscolo. Per gli
atti CE si veda l'esempio che segue.
Dopo un trattino breve si mette il titolo in neretto, seguito (fra parentesi) dagli estremi della
pubblicazione nella G.U.; per gli atti regionali, nel B.U. reg. e nella G.U.; per gli atti CE, nella
G.U.C.E. e nella G.U. Per i decreti legge, viene citata anche la legge di conversione (coi relativi
estremi di pubblicazione) più il luogo di pubblicazione del testo consolidato. Esempi:
DECRETO MINISTERIALE (Marina mercantile) 2 gennaio 1987 - Istituzione del corso di
sicurezza per navi petroliere (in suppl. ord. G.U. 19 febbraio 1987 n. 41).
ORDINANZA (Coordinamento della protezione civile) 17 febbraio 1987 n. 904/FPC/ZA Modificazione all'ordinanza n. 323/FPC/ZA concernente l'istituzione del Centro operativo
emergenze in mare (in G.U. 27 febbraio 1987 n. 48).
LEGGE REGIONALE LIGURIA 21 luglio 1985 n. 15 - Disciplina delle attività delle agenzie
di viaggio e turismo (in B.U. reg. Liguria 6 agosto 1986 n. 32 e in G.U., 3ª serie speciale, 4
ottobre 1986 n. 39).
DECRETO LEGGE 6 febbraio 1987 n. 16 (convertito in l. 30 marzo 1987 n. 132, in G.U. 6
aprile 1987 n. 80) - Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza
stradale (in G.U. 7 febbraio 1987 n. 31; testo consolidato in G.U. 16 aprile 1987 n. 89).
REGOLAMENTO (CEE) n. 294/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 - relativo
all’esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (in G.U.C.E. 8 febbraio
1991 n. L 36 e in G.U., 2ª serie speciale, 18 aprile 1991 n. 30).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 (89/463/CEE) - Modifica della direttiva
83/416/CEE relativa all’autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto
di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (in G.U.C.E. 3 agosto 1989 n. L 226 e in G.U., 2ª
serie speciale, 28 settembre 1989 n. 76).
9
I comunicati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, relativi ad accordi internazionali o ad altri
atti, sono riportati come nell’esempio che segue. La data da considerare per l'ordine cronologico è
quella di pubblicazione del comunicato. Anche per gli avvisi di rettifica vale la data di
pubblicazione dell’avviso. Esempio:
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore della convenzione del 1989
sul salvataggio, atto finale della conferenza sul salvataggio firmata a Londra il 28 aprile 1989
(in G.U. 14 settembre 1995 n. 215).
SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
15. Scelta e sistemazione delle segnalazioni — Delle opere italiane vengono riportati gli
estremi di tutti i libri e degli articoli più significativi, esclusi gli articoli pubblicati in Dir. trasp.
Delle opere straniere si riportano solo gli estremi di quelle giudicate più importanti.
Le opere vengono raggruppate per modalità, nello stesso ordine del Massimario. Nell'ambito
di ogni modalità vengono ordinate alfabeticamente secondo il cognome dell'autore o del curatore.
In caso di opere senza autore né curatore, l'ordine alfabetico si riferisce al titolo.
Di alcune opere scelte viene fatta una recensione firmata. Delle altre viene redatto un
brevissimo riassunto del contenuto. Il riassunto non deve esprimere giudizi, ma riportare, con
completezza e schematicità, gli argomenti trattati. Si può tralasciare anche il riassunto quando il
titolo è sufficientemente esplicativo. Delle opere collettive, vanno riportati gli scritti che vi sono
contenuti, con l'indicazione del cognome dell'autore (in maiuscoletto), del titolo (in corsivo) e della
pagina (senza p.).
16. Intestazione — I testi vengono citati seguendo le regole delle citazioni nelle note, con le
differenze che seguono.
Viene riportato il nome intero dell'autore, che segue il cognome.
Dopo il titolo del libro seguono, separati da virgole: il numero dei volumi (per esempio: 2
vol.), il numero dell'edizione, la casa editrice, la città di edizione, l'anno di edizione, il totale delle
pagine preceduto da p., il prezzo.
Nelle note a sentenza, dopo il titolo devono essere citati, fra parentesi, gli estremi della
sentenza annotata. Nei libri collettivi l'autore è AA.VV.; se c'è anche un curatore, dopo il titolo si
aggiunge, fra parentesi: a cura di A. Tizio. Quando c'e solo il curatore, nei libri non collettivi come
i codici, dopo il nome del curatore e prima del titolo si aggiunge, fra parentesi: a cura di. Esempi:
DEIANA MASSIMO, Considerazioni sulla nozione giuridica di porto e sulla tassa di sbarco (nota a
Trib.Cagliari 8 novembre 1988), in Riv. giur. sarda 1990, 47.
The limitation of shipowners' liability: the new law, Sweet & Maxwell, London, 1986, p. XXV378.
AA.VV ., Il cinquantenario del codice della navigazione (a cura di L. Tullio e M. Deiana), ISDIT,
Cagliari, 1993, p. VII-475, L. 95.000.
TULLIO LEOPOLDO (a cura di), Codice della navigazione, IV ed., Giuffrè, Milano, 1996, p. 613, L.
35.000.
MATERIALI
17. Il testo dei materiali è preceduto da un breve commento in corsivo. Il commento illustra,
fra l'altro, i precedenti storici del materiale e la sua ragion d'essere socio-economica.
10
ABBREVIAZIONI
LEGISLAZIONE
articolo e articoli
Bollettino ufficiale della regione
Bürgerliches Gesetzbuch
circolare
code civil
code de commerce
codice civile
codice della navigazione
codice di commercio
codice di procedura civile
codice di procedura penale
codice penale
codice penale militare di guerra
codice penale militare di pace
Costituzione
decisione
decreto del Capo del Governo
decreto del Capo provvisorio dello Stato
decreto del Presidente del Consiglio
decreto del Presidente della regione
decreto del Presidente della Repubblica
decreto interministeriale
decreto legge
decreto legge luogotenenziale
decreto legislativo
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
decreto legislativo del Presidente della Repubblica
decreto legislativo luogotenenziale
decreto luogotenenziale
decreto ministeriale
direttiva
disposizioni di attuazione e transitorie
disposizioni sulla legge in generale
Gazzetta ufficiale della regione siciliana
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Handelsgesetzbuch
legge
legge costituzionale
legge provinciale
legge regionale
lettera
libro
normativa sul fallimento
normativa sulla cambiale
normativa sull'assegno
regio decreto
regio decreto legge
art.
B.U. reg.
BGB
circ.
c.c.fr.
c. comm. fr.
c.c.
c. nav.
c. comm.
c.p.c.
c.p.p.
c.p.
c.p.mil.g
c.p.mil.p.
cost.
dec.
d.C.G.
d.C.p.S.
d.P.C.
d.P.reg.
d.P.R.
d. interm.
d.l.
d.l.lt.
d.lg.
d.lg.C.p.S.
d.lg.P.R.
d.lg.lt.
d.lt.
d.m.
dir.
disp. att.
disp. prel.
G.U. Sic.
G.U.
G.U.C.E.
HGB
l.
l. cost.
l. prov.
l. reg.
lett.
lb.
l. fall.
l. camb.
l. ass.
r.d.
r.d.l.
11
regio decreto legislativo
regolamento
regolamento per la navigazione aerea
regolamento per la navigazione interna
regolamento per la navigazione marittima
sezione
supplemento
supplemento ordinario
testo unico
titolo
r.d.lg.
reg.
reg. nav. aerea
reg. nav. int.
reg. nav. mar.
sez.
suppl.
suppl. ord.
t.u.
tit.
GIURISPRUDENZA
adunanza generale
adunanza plenaria
Alta Corte per la regione siciliana
avvocato, avvocati
Circuit
Commissione centrale delle imposte
Commissione tributaria centrale
Conciliatore
Consiglio di Stato
contro
Corte costituzionale
Corte dei conti
Corte di appello, Cour d'appel
Corte di cassazione, sezioni civili
Corte di cassazione, sezioni penali
Corte di cassazione, sezioni unite
Corte di giustizia amministrativa per la regione siciliana
Corte di giustizia delle Comunità europee
Cour de cassation
Cour internationale de justice
Cour permanente de justice internationale
Court of Appeal
estensore
Giudice di pace
Giunta provinciale amministrativa
House of Lords
Lodo arbitrale
presidente
Pretura
pubblico ministero
relatore
Supreme Court
Tribunale
Tribunale amministrativo regionale
Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Tribunale regionale delle acque pubbliche
Tribunale superiore delle acque pubbliche
versus
VARIE
ad. gen.
ad. plen.
A.C. reg. sic.
avv.
Cir.
Comm. centr. imp.
Comm. trib. centr.
Conc.
Cons. St.
c.
C. cost.
C. conti
App.
Cass.
Cass. pen.
Cass., sez. un.
Cons. reg. sic.
C. giust. CE
Cass. fr.
C.I.J.
C.P.J.I.
C.A.
est.
G. pace
G.p.a.
H.L.
Lodo arb.
pres.
Pret.
p.m.
rel.
S.C.
Trib.
TAR
Trib. CE
Trib. acque
Trib. sup. acque
v.
12
allegato, allegati
autori vari
capitolo, capitoli
capoverso
citato, citati
conforme
confronta
difforme
edizione
inedito
loco
nota, note
numero, numeri
opera
pagina, pagine
paragrafo, paragrafi
parte, parti
seguente - seguenti
senza data di stampa
senza luogo di stampa
ultimo
vedi
volume, volumi
all.
AA. VV.
cap.
cpv.
cit.
conf.
cfr.
diff.
ed.
ined.
loc.
nt.
n.
op.
p.
§
pt.
s. - ss.
s.d.
s.1.
ult.
v.
vol.
PERIODICI SPECIALIZZATI
Air Law
Air Law Review
American Maritime Cases
Annals of Air and Space Law
Annuaire de droit maritime et aérien [aérospatial]
Anuario de derecho marítimo
Archiv für Luftrecht
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
Arkiv for Sjørett
Aspinall's Maritime Law Cases
Aviation Cases
Aviation Litigation Reporter
Bulletin des transports
Circolazione e trasporti
Diritto dei trasporti
Diritto aereo
Diritto aeronautico
Diritto e pratica dell'aviazione civile
Diritto marittimo
Droit maritime français
European Transport Law
Fairplay International Shipping Journal
Hanseatische Gerichtszeitung
International Journal of Shipping Law
Journal de la marine marchande
Journal of Air Law [and Commerce]
Air Law
A.L.R.
A.M.C.
AASL
ADMA
An. der. mar.
A.f.L.
Arch. giur. circ.
A.f.S.
Asp. M.L.C.
Avi
Av. Lit. Rep.
Bull. transp.
Circ. trasp.
Dir. trasp.
Dir. aereo
Dir. aeron.
Dir. prat. av. civ.
Dir. mar.
D.M.F.
E.T.L.
Fairplay
Hansa
IJOSL
J.M.M.
JALC
13
Journal of Maritime Law and Commerce
Jurisprudence du port d'Anvers
Lloyd's Arbitration Reports
Lloyd's List Law Reports (19l9-1950)
Lloyd's [List] Law Reports (dal 1951)
Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly
Porti mare territorio
Revista brasileira de direito aeronáutico
Revue de droit français commercial, maritime et fiscal
Revue de droit maritime comparé
Revue française de droit aérien [et spatial]
Revue générale de droit aérien
Revue générale de l'air [et de l'espace]
Revue international de droit maritime
Rivista aeronautica
Rivista del diritto della navigazione
Rivista della pesca
Rivista di diritto aeronautico
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
Rivista marittima
Society of Maritime Arbitrators Award Service
Studi marittimi
Transportation Law Journal
Trasporti
Trasporti mare territorio
Tulane Maritime Law Journal
United States Aviation Reports
Yearbook of Air and Space Law
Yearbook Maritime Law
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht
JMLC
J.P.A.
L.A.R.
Ll. L. Rep.
Lloyd's Rep.
LMCLQ
P.M.T.
Rev. bras. dir. aeron
Scapel
Dor
Rev. fr. dr. aér.
Rev. gén. dr. aér.
Rev. gén. air
Autran
Riv. aeron.
Riv. dir. nav.
Riv. pesca
Riv. dir. aeron.
Riv. giur. circ.
Riv. mar.
S.M.A.
Studi mar.
Transp. L.J.
Trasp.
T.M.T.
Tul. Mar. L.J.
U.S. Av. R.
YASL
Y.M.L.
Z.L.W.
14
VOCI DELL'INDICE SISTEMATICO
(fra parentesi quadre indicazioni esplicative ad uso esclusivo dei redattori)
le voci dovranno corrispondere anche alla prima delle voci dei neretti delle sentenze della
Giurisprudenza al vaglio
AMMINISTRAZIONE [organi, polizia, sanità, ecc.]
ASSICURAZIONI
AUSILIARI DEL TRASPORTO [spedizioniere, raccomandatario, caposcalo, mediatore, ecc.]
AVARIE COMUNI
COMANDANTE [e atti di stato civile]
COMPRAVENDITA DI VEICOLO
CONTROLLO DEL TRAFFICO [e regole di circolazione]
COSTRUZIONE DI VEICOLO [e responsabilità del produttore]
DEMANIO
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO PROCESSUALE [arbitrato, immunità, sequestro, esecuzione, ecc.]
FONTI NORMATIVE
GARANZIE [privilegi, ipoteca, lien, mortgage]
GUERRA
IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTO [provvidenze, pubblicità, società di
armamento, responsabilità, urto, danni in superficie, limitazione]
INCHIESTE SUI SINISTRI
INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI [porti, aerodromi, interporti]
INQUINAMENTO DEL MARE
LAVORO NELLE IMPRESE [e assicurazioni sociali]
LAVORO NELLE INFRASTRUTTURE
LOCAZIONE [e leasing]
MARE [diritto pubblico internazionale e interno, riserve marine]
NOLEGGIO [di veicolo, time charter, charters aerei]
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
PESCA
PILOTAGGIO
REATI [e infrazioni amministrative e disciplinari, pirateria aerea, confisca, ecc.]
RIMORCHIO
SERVIZI DI TRASPORTO [di linea e non, concessioni e autorizzazioni, autoservizi, accordi
bilaterali, conferences, cabotaggio, ecc.]
SOCCORSO E RICUPERO [e ritrovamento di relitti]
SPAZIO COSMICO
TRASPORTI IN GENERALE [codici, bibliografie, ecc.]
TRASPORTO DI COSE [documenti, responsabilità, voyage charter, trasporto postale, ecc.]
TRASPORTO DI PERSONE [documenti, responsabilità, ecc]
TRASPORTO MULTIMODALE [documenti, responsabilità, ecc.]
TRIBUTI E DOGANA
TURISMO [diporto, approdi turistici, aeroclubs, contratto di viaggio]
VEICOLI [regime amministrativo, proprietà, pubblicità, sicurezza, documenti di bordo]
VENDITA CON TRASPORTO