al rettore del convitto nazionale “t

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al rettore del convitto nazionale “t
Convitto Nazionale Statale “T. Tasso”
Largo Abate Conforti, 22 – 84121 Salerno
Scuole Statali annesse: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado –Liceo/Ginnasio – Liceo Linguistico
sito web:
Tel. e Fax: 089.231947
www.convittonazionalesalerno.it
e-mail: [email protected]
[email protected]
MODULO di ISCRIZIONE SEMICONVITTO / CONVITTO
Il sottoscritto_______________________________nato a_____________________il____________
residente in ______________________(______) alla via_______________________/n___________
tel.______________cell._____________________, in qualità di  padre
 madre
 tutore
dell’alunn___________________ nat_ a _____________________ (________) il ______________,
iscritt_ per l’anno scolastico 2014 /2015 alla classe____________
CHIEDE
l’ammissione del_ propri_ figli____________________________________________________al
□ CONVITTO
□ SEMICONVITTO
Si impegna, entro le scadenze previste, a versare la retta corrispettiva tramite:
- CCP
n.12387841 intestato a Convitto Nazionale “T.Tasso” Piazza Abate Conforti 84100 Salerno
Data_________________________
Firma________________________________________
NORME GENERALI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
L’ammissione in Convitto per gli alunni convittori o semiconvittori è subordinata al pagamento di una retta annua stabilita dal Consiglio
di Amministrazione del Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno, ai sensi degli artt. 15 e 114 del Regolamento Generale per i Convitti
Nazionali (R.D. 01 settembre 1925 n. 2009) per l’anno 2014/2015 pari a:
€ 2.554,04 per gli alunni convittori frequentanti la scuola dell’obbligo;
€ 2.832,16 per gli alunni convittori frequentanti gli istituti secondari di II grado;
€ 844,10 per gli alunni semiconvittori frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado.
€ 1.005,29 per gli alunni semiconvittori frequentanti gli istituti secondari di II grado.
La retta dovrà essere corrisposta in tre rate, la prima delle quali all’atto dell’iscrizione, la seconda entro e non oltre il 15 gennaio, la terza
entro e non oltre il 15aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione. Tali termini sono perentori.
Gli importi delle rette trimestrali sono:
€
€
€
€
851,35 per gli alunni convittori frequentanti la scuola dell’obbligo;
944,05 per gli alunni convittori frequentanti gli istituti secondari di II grado;
281,37 per gli alunni semiconvittori frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado;
335,10 per gli alunni semiconvittori frequentanti gli istituti secondari di II grado.
La retta comprende i seguenti servizi:
CONVITTO: residenza diurna e notturna; colazione/pranzo/merenda/cena; assistenza infermieristico – medica e farmacologica di 1°
intervento; uso e cambio settimanale biancheria da letto; pulizia della biancheria personale utilizzata durante la settimana; assistenza allo
studio; partecipazione alle eventuali attività organizzate dal personale educativo.
All’atto dell’iscrizione, gli alunni convittori dovranno versare una cauzione di € 100,00 non rimborsabile.
SEMICONVITTO: residenza diurna al di fuori dell’orario scolastico dal lunedì al sabato; pranzo/merenda; assistenza infermieristico –
medica e farmacologica di 1° intervento; assistenza allo studio; partecipazione alle attività organizzate dal personale educativo.
Il ritardo del pagamento di quanto dovuto entro i termini sopra indicati dà facoltà all’Amministrazione del Convitto a chiedere
immediatamente il saldo dell’intera retta ed intraprendere le opportune azioni legali per il recupero delle somme dovute con aggravio
delle spese legali e l’allontanamento dall’alunno della frequenza dal Convitto e dalla Scuola ai sensi dell’art. 118 del citato regolamento
..il Rettore ha la facoltà di allontanare l’alunno la cui famiglia non paghi in tempo la rata della retta.
La famiglia dello studente che dopo l’ammissione in Convitto si ritira o non frequenta regolarmente le attività didattiche ed educative è
comunque tenuta a corrispondere al convitto l’intero ammontare della retta. Il Consiglio di Amministrazione del Convitto, ai sensi
dell’art. 121 del succitato Regolamento può concedere alle famiglie l’esonero totale o parziale dal pagamento della/e rata/e di retta non
scaduta/ e. Il Consiglio di Amministrazione può ordinare la restituzione alle famiglie delle rate di retta relative ai mesi non frequentati
dagli alunni convittori e / o semiconvittori che per gravi ed eccezionali motivate circostanze siano costretti a lasciare l’Istituto o
allontanati dal Convitto per ragioni disciplinari o per malattia grave riconosciuta dal sanitario del Convitto.
Gli alunni convittori o semiconvittori che per gravi ed eccezionali motivate circostanze siano costretti a lasciare l’Istituto o allontanati dal
Convitto per ragioni disciplinari o per malattia grave riconosciuta dal sanitario del Convitto, possono chiedere la restituzione della rata di
retta relativa al periodo di assenza se detto periodo è pari almeno a gg. 15. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alla
predetta richiesta.
Il venir meno dello status di alunno convittore o semiconvittore potrebbe determinare la decadenza del diritto dello stesso alla frequenza
delle scuole annesse.
Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di aumento del costo relativo al mantenimento del Convitto si riserva il diritto di aumentare
l’importo della retta stabilita all’atto dell’iscrizione. Le famiglie degli alunni convittori o semiconvittori sono obbligate ad adeguare la
retta al nuovo importo.
Gli orari di inizio e termine delle attività didattiche ed educative saranno fissati dalla Direzione del Convitto e tutti gli alunni dovranno
scrupolosamente. Eventuali deroghe saranno concesse solo ed esclusivamente dalla Direzione previo esame di motivata istanza della
famiglia richiedente.
La eventuale disdetta della frequenza del Convitto o Semiconvitto deve essere comunicate dalle famiglie entro il termine previsto per le
iscrizioni regolato dalle disposizioni Ministeriali. La mancanza di disdetta, l’obbligo si intende prorogato per l’anno scolastico successivo
(art. 116 R.D. 1° settembre 1925 n. 2009), anche per gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo.
L’Istituto non si ritiene responsabile per la sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi dagli alunni.
Salerno
Per accettazione
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