L`Azienda ha l`obbligo di ripristinare e riattivare il funzionamento
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L`Azienda ha l`obbligo di ripristinare e riattivare il funzionamento
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RIASSETTO ORGANIZZATIVO E CONFERIMENTO INCARICHI QUESITI (posti in data 16 luglio 2014) Sono un dirigente medico che ha svolto servizio presso la struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero. Dal mese di giugno 2012 ricopro l’incarico di alta specializzazione in igiene della sicurezza e degli ambienti di lavoro. Proprio in ragione dell’assegnazione di tale incarico, conferitomi in sostituzione dell’incarico di responsabile di struttura semplice, ho promosso un’azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro, lamentando l’illegittimità di tale conferimento (demansionamento e dequalificazione). È accaduto che in questo contesto il Direttore Generale dell’Azienda abbia dato corso ad un riassetto organizzativo complessivo senza interessare delle modifiche l'atto aziendale; in particolare, ha costituito "programmi aziendali" e "nuclei organizzativi" (assegnando i relativi incarichi “intuitu personae”) espressamente finalizzati al superamento della struttura complessa direzione medica di presidio il cui direttore ha cessato l'incarico per collocamento a riposo nel mese di gennaio, ed alla sua “inibizione”, tramutatasi in una soppressione in via di fatto, cosicché oggi non vi sono più strutture complesse, tantomeno semplici, che mi consentano di svolgere una attività lavorativa professionalmente equipollente a quella precedente, nell’ambito delle competenze igienistiche per le quali sono stata assunta, nonostante la direzione medica di presidio ospedaliero sia prevista come obbligatoria dal D.P.R. 128/69, come confermato nella sua validità dal decreto legislativo 179/09, e nonostante che la stessa direzione medica di presidio ospedaliero sia articolata obbligatoriamente in “Uffici” – oggi Strutture semplici (articolo 2 D.P.R. 128/69). In questo contesto i seguenti quesiti: 1) l’Azienda ha l'obbligo di ripristinare e riattivare il funzionamento della struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero? 2) il direttore generale ha l'obbligo di indire la selezione per la copertura del posto, resosi disponibile e vacante, di direttore di struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero? 3) la normativa vigente "impone" al direttore generale l'obbligo di indire la selezione entro sei mesi dalla vacanza del posto? CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 22 luglio 2014) Prima di affrontare i quesiti specifici posti paiono opportune alcune considerazioni sugli accadimenti che hanno segnato l’evoluzione dell’ organizzazione aziendale, e nell’ambito di questa il diverso inquadramento del dirigente in termini di incarico ad esso conferito. Una prima considerazione concerne l’azione giudiziaria intrapresa davanti al giudice del lavoro sostenendo l’illegittimità del conferimento dell’incarico di alta specializzazione perché questo costituisce demansionamento e dequalificazione. Questa tesi non appare sostenibile nello specifico, visto che il comma 2 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, nel quale sono codificate le diverse tipologie di incarichi dirigenziali, precisa che: La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall’ assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni. Questo significa che nel disegno delineato dal contratto citato non doveva essere attribuito ad un incarico di alta specializzazione un valore, sia sul piano organizzativo che sul piano economico, inferiore a quello attribuito ad un incarico di struttura semplice, potendo addirittura, in relazione alla graduazione delle funzioni con la quale devono essere pesati i diversi incarichi individuati nell’atto aziendale, accadere che ad un incarico di alta specializzazione corrispondesse una retribuzione di posizione maggiore di quella attribuita ad un incarico di struttura semplice. L’evoluzione della normativa contrattuale, in particolare l’istituzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, legata esclusivamente all’incarico conferito, ha fatto sì che di fatto ad un incarico di struttura semplice spetta una retribuzione di posizione maggiore di quella spettante ad un incarico di alta specializzazione, dato che la variabile aziendale, anche in relazione alla esigua entità dei fondi contrattuali, non può compensare il divario determinato dalla differenza della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata riportata nella tabella di seguito riprodotta.. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, Incarico dirigenziale esclusivo non esclusivo struttura complessa: area chirurgica 14.260,76 3.507,14 struttura complessa: area medica 12.856,21 2.708,70 struttura complessa: area territorio 12.163,26 2.183,98 struttura semplice 9.110,30 2.568,43 incarico professionale articolo 27 lettera c) 4.458,99 0 dirigente equiparato 3.330,73 0 0 0 dirigente con anzianità < 5 anni (CCNL 2006_2009, secondo biennio economico, articolo 5, comma 1) Di questa incoerenza si sono mostrate consapevoli tanto l’ARAN quanto le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, che nel CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che recita testualmente: Le parti si danno atto dell’opportunità di avviare, nell’ambito della contrattazione nazionale, un processo di graduale allineamento delle retribuzioni di posizione minime contrattuali unificate dei dirigenti con incarico di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, al fine di pervenire ad una più efficace realizzazione dei principi individuati dall’articolo 6 del CCNL 2006_2009, con particolare riguardo alla pari dignità ed importanza di tutte le tipologie di incarico. Il citato articolo 6 del CCNL 2006_2009 ribadiva la valenza strategica del sistema degli incarichi dirigenziali che il connesso sistema di valutazione costituisce strumento finalizzato a garantire la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, e richiamava quanto affermato dal comma 2 dell’articolo 27 per quanto concerne la pari dignità degli incarichi di struttura semplice e di alta specializzazione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Le migliori intenzioni delle parti non si sono concretizzate a seguito del noto blocco della contrattazione. Il citato articolo 6 del CCNL 2006_2009 prevedeva infatti che proprio il contratto integrativo del CCNL 2006_2009 avrebbe dovuto definire modalità e criteri applicativi idonei a garantire che il sistema degli incarichi dirigenziali ed il connesso sistema di valutazione fossero effettivamente quello che nelle intenzioni dei citati contratti avrebbero dovuto essere, uno strumento di crescita professionale e valorizzazione delle competenze, della professionalità e del merito. Ritenere che un incarico di alta specializzazione costituisca di per sé un demansionamento ed una dequalificazione non è sostenibile, non solo per le specifiche precisazioni che sono state richiamate in merito alla sostanziale equivalenza degli incarichi di struttura semplice e di alta specializzazione, ma anche perché il primo comma dell’articolo 2103 del codice civile (Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione) non trova applicazione nello specifico ambito della dirigenza medica. Il comma 6 dell’articolo 28 del CCNL 1998_2006, nel definire i criteri secondo i quali devono essere conferiti gli incarichi dirigenziali, precisa che le aziende devono tener conto, tra l’altro, che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’articolo 2103, comma 1, del codice civile. Nella situazione oggetto del quesito il conferimento di un diverso incarico dirigenziale pare correlato ad una radicale riorganizzazione del presidio ospedaliero, che prevede l’attivazione di programmi aziendali e nuclei organizzativi corrispondenti ad altrettanto incarichi dirigenziali che sarebbero stati conferiti “intuitu personae”, sulla base cioè di una libera scelta della direzione generale che sta interpretando con eccessiva disinvoltura quei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferisce agli organi di gestione precisando che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Lo stesso articolo 5 precisa peraltro che quei poteri di organizzazione possono essere esercitati nell’ambito delle leggi e degli atti che ogni amministrazioni pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno. Del tutto arbitraria, e quindi illegittima, appare la riorganizzazione prevista dal direttore generale, che non può prescindere dall’atto aziendale, né dalla legge regionale di organizzazione, che deve dettare norme specifiche per quanto concerne la struttura organizzativa e l’articolazione interna dei presidi ospedalieri a gestione diretta. La legge regionale di organizzazione, ferma restando l’autonomia che è lasciata alle Regioni nel disciplinare l’organizzazione e la gestione del servizio sanitario regionale, non può non tener conto di quanto dettato dal comma 9 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che in materia di organizzazione dei presidi ospedalieri a gestione diretta, precisa: Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità nazionale alle funzioni di direzione, come responsabile delle funzioni igienico organizzative e un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economicofinanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili. Il dettato normativo prevede quindi che i presidi ospedalieri a gestione diretta abbiano una direzione medica di presidio ed una direzione amministrativa di presidio, e ‘aver posto come requisito per il direttore medico di presidio l’idoneità nazionale alle funzioni di direzione sottende implicitamente che alla direzione medica di presidio sia attribuito il rilievo di struttura complessa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 Né può la legge regionale di organizzazione non tener conto del fatto che l’ordinamento interno dei presidi ospedalieri a gestione diretta è disciplinato dal DPR 27 marzo 1969, n. 128, del quale è stata sancita come indispensabile la permanenza in vigore dal decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179. Il comportamento della direzione aziendale presenta un ulteriore profilo di illegittimità nel conferimento degli incarichi dirigenziali connessi con questo opinabile riassetto organizzativo. Tali incarichi non possono essere conferiti intuitu personae, ma devono essere conferiti previo avviso pubblico che renda note le posizioni dirigenziali che si intendono attribuire, e consenta a coloro che ritengono di avere titolo al conferimento dei relativi incarichi di proporre la propria candidatura, che l’azienda deve valutare sulla base di criteri predefiniti e resi pubblici. Questo è quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che precisa: L'amministrazione rende conoscibili anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. L’applicazione di questa disposizione normativa, che concretizza quei principi di equità e trasparenza che devono permeare l’azione amministrativa, non garantisce comunque che ad un dirigente che ricopriva un determinato incarico, laddove l’incarico dal medesimo ricoperto fosse soppresso da provvedimenti di riorganizzazione interna, debba essere conferito un incarico dello stesso valore economico e dello stesso rilievo sul piano organizzativo. Purtroppo quella garanzia che era prevista dal CCNL 1998_2001, che assicurava che un medico al quale fosse attribuito un diverso incarico dirigenziale a seguito di processi di ristrutturazione organizzativa, mantenesse quantomeno gli stessi livelli retributivi, è ora negata nell’ambito delle misure adottate negli innumerevoli decreti che si sono susseguiti per far fronte alla devastante crisi economica che ancora condiziona la vita di milioni di italiani. Con un pervicace accanimento nei confronti dei dipendenti pubblici si sono progressivamente ridotte una serie di garanzie e tutele che solo qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile mettere in discussione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Per quanto concerne l’area della dirigenza medica il comma 8 dell’articolo 39 del CCNL 1998_2001 precisava che Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso deve essere conferito un incarico di pari valore economico, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa contrattuale vigente, e dal regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Il comma 32 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha modificato in maniera significativa queste disposizioni, precisando che A decorrere dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disponeva che l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intendesse confermare l'incarico conferito al dirigente, era tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. Di fatto un’azienda che per effetto di ristrutturazioni organizzative abolisca strutture semplici o complesse può conferire al dirigente che ne era responsabile un incarico di minor valore economico, sempre e comunque adottando procedure selettive che consentano di valutare in modo obiettivo e trasparente competenze e attitudini di tutti coloro che possono aver titolo a ricoprire le posizioni che si renderanno disponibili a seguito dei processi di riorganizzazione attuati. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 Per quanto concerne i singoli quesiti posti 1) l’Azienda ha l'obbligo di ripristinare e riattivare il funzionamento della struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero? L’azienda è tenuta ad osservare la legge regionale di organizzazione, e ad adeguare ad essa l’atto aziendale, che deve essere comunque approvato dalla Regione prima che possano essere adottati provvedimenti ad esso conseguenti, come il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali o la revoca di incarichi dirigenziali preesistenti. La legge regionale di organizzazione a sua volta non può non tener conto della legislazione nazionale vigente, ed in particolare del DPR 128 e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando che per presidio ospedaliero si intende una struttura che può essere articolata in diversi stabilimenti ospedalieri, e che una sola sarà in questo caso la direzione medica di presidio. 2) il direttore generale ha l'obbligo di indire la selezione per la copertura del posto, resosi disponibile e vacante, di direttore di struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero? Il comma 1-quater dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 precisa che Il direttore generale adotta l'atto aziendale; è responsabile della gestione complessiva, e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. 3) la normativa vigente "impone" al direttore generale l'obbligo di indire la selezione entro sei mesi dalla vacanza del posto? La copertura dei posti vacanti, in particolare per quelle posizioni che rivestono particolare rilievo per la funzionalità aziendale, deve essere assolutamente tempestiva, ed è prerogativa specifica della Regione vigilare anche sotto questo profilo sulla qualità della gestione assicurata dalla direzione generale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimoasmd.it