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A Tutti i Consorziati LORO SEDI Milano, 21 dicembre 2012 prot.: 840-12 SC/sz Oggetto: Contributo Ambientale Conai sui pallet di legno – IMPORTANTI NOVITA’ dal 1° gennaio 2013 Gentile Consorziato, La informo che il 10 dicembre 2012 e' stata pubblicata la circolare Conai/Rilegno in merito alla delibera del CdA Conai del 21 novembre 2012 (http://www.conai.org/hpm00.asp). La delibera del CdA Conai del 21 novembre 2012 riguarda le nuove procedure su: - pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati; - pallet in legno nuovi se prodotti in conformità a capitolati codificati, impiegati in circuiti controllati. Attenzione: le procedure approvate da Conai e riportate nella circolare del 10 dicembre sostituiscono, dal 1° gennaio 2013, tutte le precedenti disposizioni in materia, ferme restando le casistiche particolari previste nell’apposito paragrafo della Guida Conai 2013, che richiama anche la stessa circolare. Si segnala inoltre che per tutte le altre tipologie di pallet o flussi industriali/commerciali non espressamente interessati dalle nuove procedure, valgono le regole ordinarie di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale Conai (Cac). Conai per la dichiarazione del Contributo ambientale relativa ai pallet rientranti nelle nuove procedure ha integrato, con le nuove voci, nella colonna “Tipologia imballaggio”, l’apposito modulo 6.1 Legno. Le nuove procedure Per i Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati Su queste tipologie di pallet, a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario), nonché dall'effettiva riparazione eseguita sugli stessi, SE REIMMESSI AL CONSUMO da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria), a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolative, diversificate per i seguenti casi: (Caso 1): la percentuale da assoggettare e' pari al 60% (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi ceduti, a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè formulario o documento di trasporto). Dal 1° gennaio 2013 su tutte le cessioni di imballaggi usati, riparati o anche solo selezionati si applicherà il contributo ambientale Conai con la formula agevolativa del (Caso 1), quindi si applicherà il CAC deliberato (8,00 Euro/t) sul 60% del peso degli imballaggi usati ceduti, a prescindere che questa sia, oppure no, l’attività principale dell’impresa. Conai specifica che le cessioni di pallet in legno usati, effettuate tra utilizzatori esclusivi consorziati a Conai, seguono comunque le regole ordinarie di applicazione del Cac. (Caso 2): la percentuale da assoggettare è pari al 40% (abbattimento 60%) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti, per i quali sussistono i requisiti minimi richiamati dalla delibera Conai 21 novembre 2012. Attenzione: l’applicazione delle formule agevolative del (Caso 2), sui pallet usati sono subordinate al preventivo riconoscimento, da parte di Conai e Rilegno, della sussistenza dei requisiti previsti. Per i Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo Sui pallet nuovi continuerà ad applicarsi il Contributo Ambientale Conai deliberato (8,00 Euro/t) sul 100% del peso salvo che siano prodotti in conformità a capitolati codificati, nell’ambito di circuiti produttivi “controllati” noti e validati per i quali esistano i requisiti minimi richiamati nella delibera Conai, con la stessa percentuale da assoggettare, pari al 40%, come per il precedente Caso 2 dei pallet usati. Attenzione: l’applicazione delle formule agevolative del (Caso 2), sui pallet nuovi sono sempre subordinate al preventivo riconoscimento da parte di Conai e Rilegno della sussistenza dei requisiti previsti. Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo I requisiti minimi fissati dalla delibera Conai per poter assoggettare al contributo ambientale Conai il solo 40% del peso dei pallet ceduti (nuovi o usati) sono, sinteticamente: l’istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo gestito da un soggetto individuato da Conai/Rilegno; controllo del sistema da parte di Conai/Rilegno e accesso alle informazioni; identificazione imprese aderenti e loro espressa adesione al sistema; la produzione e la riparazione dei pallet deve avvenire nel rispetto di definiti capitolati; i pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco, con un marchio e la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative deve essere sottoposta al controllo di un ente terzo indipendente. Si evidenzia che - ad oggi - non ci risulta riconosciuto da Conai/Rilegno alcun Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo, pertanto non è al momento possibile applicare il contributo ambientale Conai come previsto nel (Caso 2): calcolo del Cac solo sul 40% del peso dei pallet assoggettabili al contributo. A tal fine Conlegno, attraverso il Comitato Tecnico EPAL, presenterà quanto prima, a Conai e Rilegno un “Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo del sistema EPAL” al fine di garantire alle imprese aderenti la possibilità di accedere alle formule agevolative che prevedono la possibilità di assoggettare al Contributo ambientale Conai solo il 40% del peso dei pallet immessi (nuovi) o reimmessi (usati) al consumo. Ad oggi, in sintesi, con decorrenza 1° gennaio 2013: - in caso di pallet nuovi il contributo ambientale Conai va applicato sul 100% del peso degli imballaggi ceduti; in caso di pallet usati, riparati o semplicemente selezionati (Caso 1) il contributo ambientale Conai si applica sul 60% (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi reimmessi al consumo (anche a seguito di una mera operazione di selezione/cernita); negli altri casi di cessione di pallet in legno usati, effettuate tra utilizzatori esclusivi consorziati a Conai, vanno seguite le regole ordinarie di applicazione del contributo ambientale Conai (per referenza o “contributo ambientale Conai assolto”). Conlegno, previo riconoscimento e condivisione delle procedure da parte di Conai e Rilegno, auspica di rendere operativo il Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo con decorrenza 1° febbraio 2013. In caso di riconoscimento da parte di Conai e Rilegno del “sistema controllato” presentato da Conlegno per i pallet EPAL le imprese che producono, riparano, selezionano e commercializzano pallet EPAL e che, a fronte di adesione espressa al sistema controllato, potranno applicare le formule agevolative, saranno evidenziate ed identificate in un elenco pubblicato e ne sarà data conoscibilità al mercato. La circolare Conai, infine, precisa che per ulteriori attività riguardanti i pallet in legno le modalità di applicazione del Contributo ambientale restano invariate e in particolare riferisce in merito a: a) raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi b) raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori c) raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento. Sarà nostra cura aggiornarLa sugli sviluppi del progetto, per eventuali ulteriori informazioni può fare riferimento a Diana Nebel ([email protected]) oppure Sara Zunino (òò[email protected]). L’occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti. Il Presidente Fausto Iaccheri