italiani all`estero

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azienda Ulss 12 veneziana
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assistenza sanitaria per gli italiani all’estero
nei paesi dell’Unione Europea
nei paesi in convenzione bilaterale
nei paesi non convenzionati
ai lavoratori italiani o dell’Unione Europea che vanno all’estero e non mantengono la residenza in Italia
ai pensionati che trasferiscono la residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea
agli emigrati italiani che rientrano temporaneamente in Italia
agli emigrati italiani con ultima residenza nella Regione Veneto che rientrano temporaneamente in Italia
Per ulteriori informazioni
Ufficio Esteri,
c/o Distretto 3, via Cappuccina 129, Venezia-Mestre
Tel.: 041.2608122 – 041.2608127, dal lunedì al venerdì (8.30–11.30)
[email protected]
e inoltre presso gli Uffici Amministrativi di Anagrafe Sanitaria del proprio Distretto
assistenza nei paesi dell’Unione Europea
È prevista per i cittadini italiani e stranieri aventi diritto che si recano in Paesi dell´Unione Europea (Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) e Confederazione Elvetica,
Liechtenstein, Islanda e Norvegia.
Tutti i cittadini regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sono in possesso della Tessera Europea
Assicurazione Malattia (TEAM) che permette di accedere ai servizi sanitari nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio
Economico Europeo. La TEAM da diritto a tutte le cure medicalmente necessarie durante un temporaneo soggiorno in uno
Stato membro. Sono escluse tassativamente le cure programmate, o cosiddette di “alta specializzazione”, per le quali è
necessaria una preventiva autorizzazione rilasciata dalla Azienda ULSS competente
Nel caso in cui il cittadino non abbia ricevuto la TEAM e debba recarsi in uno degli Stati sopra elencati, dovrà richiedere il
“Certificato che sostituisce provvisoriamente la Tessera Europea”. Per la richiesta della TEAM o del documento sostitutivo, i
cittadini iscritti all’A.ULSS 12 Veneziana devono rivolgersi agli Uffici Amministrativi di Anagrafe Sanitaria del proprio Distretto
di riferimento.
Le persone in dialisi o in ossigenoterapia è opportuno che accertino preventivamente la possibilità di effettuare le prestazioni
nel Paese in cui si recano nonché la disponibilità del presidio ospedaliero in questione.
requisiti per il rilascio
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
documenti da presentare
• documento d’identità
• codice fiscale (in originale)
• tessera sanitaria di iscrizione al SSN
• eventuale delega (necessaria per le persone che non appartenenti al nucleo familiare, unitamente al documento d’identità
valido sia del delegante che del delegato)
assistenza nei Paesi in convenzione bilaterale
I paesi che hanno stipulato convenzione bilaterale con l´Italia per l´assistenza sanitaria sono: Australia, Brasile*, SerbiaMontenegro*, Vojvodina*, Bosnia-Erzegovina*, Principato di Monaco, Repubblica di Croazia, Repubblica di Macedonia*,
Repubblica di San Marino, Argentina**, Capo Verde (attualmente sospesa), Città del Vaticano, Tunisia***.
* Per questi paesi la convenzione si applica solo ai lavoratori del settore privato e alle categorie di lavoratori autonomi
assimilate ai lavoratori subordinati:
** Hanno diritto solo i cittadini pensionati di tutte le categorie.
*** Tunisia
E’ garantita l’assistenza sanitaria per temporaneo soggiorno limitato solo ai lavoratori occupati nel territorio dell’altro Stato
ed i familiari che risiedono con il lavoratore: cioè possono ottenere il modello solamente i lavoratori tunisini occupati in Italia
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ed i lavoratori italiani occupati in Tunisia.
Deve essere preventivamente richiesto un certificato. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Esteri.
Se il cittadino si reca all’estero per un periodo superiore ai 30 giorni viene sospesa l’assistenza del medico di medicina
generale/pediatra.
Al rientro il cittadino deve ritornare all’Ufficio Anagrafe Sanitaria del proprio Distretto per il ripristino del medico di medicina
generale/pediatra (ha diritto al proprio medico anche se questi nel frattempo ha superato il massimale).
assistenza nei Paesi dove non vigono convenzioni
Hanno diritto:
- lavoratori dipendenti privati, autonomi e liberi professionisti;
- lavoratori extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- religiosi, ministri del culto;
- titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere e familiari;
- dipendenti pubblici e familiari.
Deve essere preventivamente prodotto un attestato (ai sensi del DPR 618/80) che si può trovare in questo stesso sito tra la
modulistica scaricabile, compilato a cura del datore di lavoro. Il modello compilato va poi presentato in tre originali all’ASL.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Esteri.
L’assistenza è erogata in forma indiretta. Presso il Consolato/Ambasciata/Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di
temporanea dimora può essere chiesta l’esistenza di convenzioni locali per assistenza in forma diretta o eventuale rimborso.
Gli stessi uffici consolari provvedono a trasmettere la domanda al Ministero della Salute per l’effettuazione del rimborso
secondo le quote dal medesimo determinate.
lavoratori italiani o dell’Unione Europea che vanno all’estero
lavoratori dipendenti
Va richiesto il modello E 106.
periodo di validità
Annuale, rinnovabile, viene nel contempo ritirata la tessera sanitaria di iscrizione al SSN.
documenti da presentare per il rilascio
Modello E 101 per il primo anno
Modello E 102 per il secondo anno di distacco all’estero
rilasciati dall’Istituto di previdenza
luogo di rilascio
Ufficio Esteri
lavoratori autonomi
Va richiesto il modello E 106.
periodo di validità
Annuale, rinnovabile, viene nel contempo ritirata la tessera sanitaria di iscrizione al SSN.
documenti da presentare per il rilascio:
- autocertificazione di attività lavorativa all’estero;
- iscrizione alla Camera di Commercio o iscrizione all’Albo professionale
luogo di rilascio
Ufficio Esteri
Modello E 109
E’ un attestato per l’iscrizione dei familiari residenti in altro Stato dell’Unione Europea di lavoratori occupati in Italia o
familiari residenti in Italia di lavoratori occupati in altro Stato dell’Unione Europea.
luogo di rilascio
Ufficio Esteri
pensionati che trasferiscono la residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea
Modello E 121
Ai titolari di pensione italiana che trasferiscono la residenza all’estero, l’Ufficio Esteri completa per la parte di propria
competenza il modello E 121 rilasciato dall’Istituto di previdenza (INPS - ENPAS - INPDAP - INAIL).
Per la compilazione del modello E 121 è necessario che il pensionato sia residente all’estero e sia titolare unicamente di
pensione italiana; se è anche titolare di pensione erogata dal Paese di nuova residenza non ha diritto al modello E 121.
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In caso di più pensioni, il Paese che eroga l’importo più elevato si fa carico dell’emissione del modello E 121, qualora il
pensionato abbia residenza in un Paese diverso da quelli che erogano le pensioni.
luogo di rilascio
Ufficio Esteri
assistenza agli emigrati italiani che rientrano temporaneamente in Italia
I cittadini italiani e i loro familiari che risiedono all’estero, in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o con i quali vige
convenzione bilaterale, se rientrano temporaneamente in Italia hanno diritto gratuitamente all’assistenza ospedaliera
urgente, limitatamente alle prestazioni in forma diretta nei presidi ospedalieri pubblici e nelle istituzioni convenzionate
(comprese le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate tramite il Pronto Soccorso) per un massimo di 90 giorni nell’anno
in corso.
Decorso il termine dei 90 giorni di validità assistenziale, agli interessati sono assicurate le prestazioni urgenti con oneri a
carico degli stessi.
Destinatari dell’assistenza sono esclusivamente i titolari di pensione corrisposta da ente previdenziale italiano e coloro che
hanno lo status di emigrato.
Viene rilasciato un certificato da utilizzare al bisogno.
documenti da presentare per il rilascio
• Documento di identità;
• Documento comprovante la titolarità di pensione italiana o documento comprovante lo status di emigrato rilasciato
dall’ufficio consolare italiano competente in base alla residenza dell’emigrato;
• Dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante l’inesistenza di un diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie fruite in
virtù di una copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza;
• I periodi di assistenza eventualmente già fruiti nel corso dell’anno solare presso altre aziende sanitarie.
Rivolgersi presso gli Uffici Amministrativi di Anagrafe Sanitaria del proprio distretto di appartenenza.
assistenza agli emigrati italiani con ultima residenza nella Regione Veneto che rientrano
temporaneamente in Italia
I cittadini che risiedono all’estero, in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o con cui vigono convenzioni bilaterali, se
l’ultima residenza in Italia era in un Comune della Regione Veneto, hanno diritto a tutte le prestazioni, al rilascio della Tessera
Sanitaria, con scelta del medico di base e rinnovabile.
documenti da presentare per il rilascio
• documento d’identità;
• certificato di iscrizione all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) rilasciato dal Comune (ufficio anagrafe);
• autocertificazione rilasciata dall’interessato attestante l’inesistenza di un diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie
fruite in virtù di una copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza e i periodi di soggiorno
temporaneo.
Per i cittadini iscritti all’AIRE è garantita l’assistenza sanitaria solo nel territorio italiano.
Rivolgersi presso gli Uffici Amministrativi di Anagrafe Sanitaria del proprio distretto di appartenenza.
Pagina aggiornata mercoledì 30 dicembre 2009
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