n. 110 - AHK Italien
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N O V E M B R E 2 016 | 110 Newsletter norme &tributi introduzione Cari soci, cari lettori, l’ultima edizione nel 2016 della Newsletter “Norme & Tributi” viene pubblicata mentre la Legge di stabilità 2017 è in fase di approvazione. Le relative misure saranno di interesse non solo per le imprese italiane ma anche per i loro fornitori tedeschi (si pensi all’iper ammortamento correlato al piano Industria 4.0 presentato dal Governo lo scorso settembre) e sicuramente verranno riportate dagli Studi Soci della Camera di Commercio ItaloGermanica, che hanno contribuito e contribuiranno alla nostra Newsletter. Inoltre, ricordiamo ai nostri lettori tedeschi che il 26.12.2016 entrerà in vigore la nuova procedura per il distacco di lavoratori in Italia. A tal proposito segnaliamo che il 31.01.2017 lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario terrà un breve seminario online alle ore 9:00 in materia di “Distacco di lavoratori in Italia – Vademecum per i nuovi adempimenti”. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.ahk.it. Vi auguriamo buona lettura e un 2017 ricco di successi! Carolina Pajé, Network “Norme & Tributi” DEinternational attualitá ai Soci della Camera di Commercio Italo-Germanica! 01.12.2016 GRUPPO DI LAVORO D.LGS. 231/01 E COMPLIANCE, 4. Incontro (in lingua italiana) Ora: 16:00 – 18:00 Luogo: Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, Milano In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” DLA Piper Italy 01.12.2016 GREEN IT: EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE ICT IN ITALIA (in lingua italiana) Ora: 09:00 – 17:00 Luogo: Palazzo Unicredit, Milano Su incarico del ministero federale tedesco per l’Economia e l’Energia (BMWi) ed in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario 31.01.2017 DISTACCO DI LAVORATORI IN ITALIA – VADEMECUM PER I NUOVI ADEMPIMENTI (in lingua tedesca) Ora: 09:00 – 09:30 Webinar In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario DEinternational Italia Srl Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi indice Diritto societario Italia: Responsabilità del direttore generale e differenze con la figura dell'am- ministratore di fatto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 4 Germania: Rappresentanza nelle assemblee dei soci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 4 Mergers & Acquisitions Italia: Revocabilità della scissione: un'altra decisione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 5 D.LGS. 231/01 Italia: L'introduzione del c.d. “caporalato" tra i reati presupposti del D.Lgs. 231/01. . . Pagina 5 Diritto del lavoro Italia: Sistemi GPS su auto aziendali: è necessario l'accordo sindacale ovvero l'autorizzazione?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6 Germania: Governo approva la novella dell'Ordinanza sul luogo di lavoro - compiti di compliance. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6 Diritto commerciale e degli agenti Italia: Contratto di agenzia e patto di non concorrenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7 . Germania: Clausole fuorvianti sulla scelta della legge applicabile nelle CGC dei contratti B2C........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7 tassazione delle imprese Italia: Novità fiscali in materia di Black List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8 diritto della concorrenza Italia: Agenzie di modelle: sanzioni (in parte) mitigate grazie agli strumenti di 2 pagina compliance......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8 fiscalità internazionale Italia: Trasferimento di sede legale dall'estero all'Italia: novità.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9 Germania: Il rimborso dell'imposta tedesca sui redditi da capitale a società straniere è sempre dovuto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9 prezzi di trasferimento Italia: Intra-group financing: le indicazioni OCSE e la giurisprudenza italiana. . . Pagina10 diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore Italia: Esaurimento del marchio e importazioni parallele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina10 iVA e dazi Italia: Novità in materia di IVA dal 1. gennaio 2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina11 GERMANIA: Dubbia la detrazione dell'IVA di fatture di una “Briefkastenfirma" (c.d.“letterbox company").. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina11 ispezioni fiscali e contenziosi tributari Italia: Processo tributario: non è consentito notificare i ricorsi via PEC. . . . . . . . . . . . Pagina12 Tassazione delle persone Italia: Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria. . . . . . . Pagina12 DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi indice diritto alimentare e dei mangimi Italia: I prodotti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta.. . Pagina13 Diritto dell’edilizia ed immobiliare Italia: Abusi edilizi e vendita dell'immobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina13 Diritto fallimentare Italia: Fare affari con imprese in crisi: quali rischi?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina14 3 pagina DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto societario Italia: Responsabilità del direttore generale e differenze con la figura dell'amministratore di fatto L'art. 2396 c.c. prevede l'applicabilità del regime di responsabilità previsto per gli amministratori anche al direttore generale di una società di capitali, ove questo rivesta una posizione apicale all'interno della stessa. L'investitura formale da parte dell'assemblea o dell'organo amministrativo (qualora ciò sia previsto dallo Statuto) deve pertanto rendere certo il suo stabile inquadramento nella struttura tipica della società. Egli rimane comunque soggetto alle disposizioni degli amministratori sociali ma, in considerazione dello stretto rapporto che intercorre tra le due figure, il legislatore ha ritenuto opportuno equipararne la disciplina in tema di responsabilità. Al di fuori di questa ipotesi non è possibile S. Hein interpretare analogicamente il regime di responsabilità previsto per gli amministratori; l'unica eccezione si ha quando ricorrano i presupposti dell'amministratore di fatto (Cass. Civ. 18.11.15 n. 23630) che sussistono, anche in mancanza di una investitura formale, quando un soggetto sia comunque in grado di condizionare con le sue direttive le scelte operative della società in modo sistematico e non occasionale (Cass. Civ. 03.08.16 n. 16184). Pertanto, sarà possibile accertare l'esistenza di un amministratore di fatto in una società di capitali qualora si provi che, in concreto, il soggetto sia stabilmente inserito nella gestione dell'impresa in quanto responsabile di atti tipici della funzione gestoria. Avv. e RAin Susanne Hein | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 4 pagina Germania: Rappresentanza nelle assemblee dei soci Una recente sentenza del Tribunale di Duisburg (R.G. n. 22 O 100/15) ha generato incertezze sulle modalità con cui le società di capitali debbano essere rappresentate nelle assemblee di altre società. Per motivi pratici, nel corso delle assemblee si dichiara spesso la rinuncia all'osservanza dei termini e dei requisiti di forma. Una tale rinuncia è comunque efficace soltanto se tutti i soci prendono parte all'assemblea ed approvano una deliberazione (c.d. assemblea totalitaria). Il Tribunale di Duisburg ora ha stabilito che la rinuncia all'osservanza dei termini e dei requisiti di forma può essere espressa esclusivamente dal rappresentante legale di una società. In tal modo è messa in discussione la W. Liebau prassi finora adottata, che prevede la comparizione di semplici delegati nelle assemblee totalitarie. La decisione del Tribunale è stata tuttavia criticata come mal motivata. Fino a quando la questione non sarà chiarita definitivamente, nelle procure destinate ad essere utilizzate nelle assemblee dei soci dovrebbe in ogni caso essere precisato che il delegato è anche legittimato a dichiarare la rinuncia all'osservanza dei termini e dei requisiti di forma dell'assemblea dei soci. RA Wolfgang Liebau | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Mergers & Acquisitions Italia: Revocabilità della scissione: un'altra decisione Con provvedimento reso in sede cautelare e depositato il 16.08.16, la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha offerto nuovi spunti per dibattere della revocabilità dell'atto di scissione, tema da tempo controverso in dottrina ed in giurisprudenza, soprattutto in ragione dell'esistenza a favore dei creditori della società scissa di specifici strumenti volti a far valere le proprie ragioni anteriormente al perfezionamento dell'operazione. Pur senza escludere in astratto la concorrenza (anche) con l'azione revocatoria “fallimentare" ex art. 64 l.f., la Corte ha nel caso di specie ritenuto che la scissione – comportando il mutamento della titolarità soggettiva di una parte del patrimonio della società scissa e C. A. Nigro rappresentando, pertanto, un atto dispositivo – sia revocabile tramite l'esercizio dell'azione revocatoria “ordinaria" ex art. 2901 c.c. a beneficio dei creditori (anche di quelli facenti parte della massa fallimentare) della stessa società scissa. Secondo il Tribunale, dunque, all'accoglimento della revocatoria “ordinaria" (c.d. actio pauliana) non ostano le disposizioni di cui agli artt. 2506ter u.c., che richiama l'art. 2504quater c.c. (da cui deriva il diritto dei creditori della società originaria di fare opposizione alla scissione, nonché il divieto di pronunciare l’invalidità della scissione una volta iscritto al registro imprese l'atto di scissione) e 2506quater u.c. (che sancisce la solidarietà di diritto speciale delle G. Cucchiarato società beneficiarie per obbligazioni della società scissa anteriori alla scissione). Avv. Casimiro Antonio Nigro | [email protected] Avv. Giovanni Cucchiarato | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 5 pagina D.LGS. 231/01 Italia: L'introduzione del c.d. "caporalato" tra i reati presupposti del D.Lgs. 231/01 Il 3 novembre u.s. è stata pubblicata all'interno della Gazzetta Ufficiale n. 257 la l. 199/16, riportante “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Il provvedimento, finalizzato a contrastare il fenomeno del caporalato - che interesserebbe, secondo le stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa quattrocentomila persone in Italia - ha riscritto, in parte, l'articolo 603bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e modificato l’articolo 25quinquies co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti anche per tale tipologia R. di Vieto di reato. In tale sede è opportuno sottolineare che l’art 603bis punisce “chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori" e chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. La l. 199/16 ha inoltre introdotto gli articoli 603bis.1 e 603bis.2 c.p., che prevedono l’attenuante della cooperazione con l’autorità giudiziaria da parte del c.d. “caporale” e la confisca obbligatoria, anche in caso di patteggiamento, delle cose che servirono o furono destinate a D. Ghedi commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Avv. Roberta di Vieto | [email protected] Avv. Daniele Ghedi | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi diritto del lavoro Italia: Sistemi GPS su auto aziendali: è necessario l'accordo sindacale ovvero l'autorizzazione? Con la circolare n. 2 del 7.11.16, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni riguardo alle regole da seguire per l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle autovetture aziendali. L'art. 4 co. 1 l. 300/70, come innovato dal Jobs Act, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possano essere installati solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, ovvero previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale procedura non si applica “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa G. Riccio e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" (art. 4 co. 2 l. 300/70). La circolare stabilisce che, in linea di massima, i sistemi GPS rappresentino un elemento “aggiuntivo" agli strumenti di lavoro, in quanto non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare - si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi" in veri e propri strumenti di lavoro. K. M. Beck 6 pagina Avv. Gianvito Riccio | [email protected] RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Germania: Governo approva la novella dell'Ordinanza sul luogo di lavoro - compiti di compliance Il 2.11.16 il Governo tedesco ha approvato la nuova versione dell’Ordinanza sul luogo di lavoro (Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV). In tale ordinanza si trovano ora i contenuti dell’Ordinanza sul lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminali e chiare regole per il telelavoro. In tal modo, il Governo vuole adeguarsi al cambiamento del mondo del lavoro e migliorare la compatibilità tra lavoro e famiglia. L’Ordinanza recepisce anche la Direttiva sui luoghi di lavoro n. 654/89 (CEE) e n. 58/92 (CEE) sulla segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, e ora anche la Direttiva sul lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminali n. 270/90 (CEE). Con la novella viene chiarito che il A. Seitz “lavoro mobile”, ad esempio l’uso occasionale di un portatile a casa o non sul luogo di lavoro, ad es. in treno, non è ambito di applicazione dell’Ordinanza. Queste situazioni sono sempre state criticate dai media come esempio di eccessiva burocrazia. In futuro, nella sempre necessaria valutazione dei rischi, dovranno essere meglio considerati anche motivi di stress psicologico, ad es. stress dovuto al rumore, carenza di illuminazione o mancanza di supporti ergonomici sul luogo di lavoro. Anche se il tema salute e sicurezza sul luogo di lavoro viene talora trascurato, rientra nei compiti di compliance di ogni datore di lavoro, come ad es. la tutela dei dati personali e la prevenzione di burn-out e mobbing. F. Sali RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. | [email protected] RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto commerciale e degli agenti Italia: Contratto di agenzia e patto di non concorrenza La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12127/15 è tornata ad occuparsi del patto di non concorrenza - originariamente introdotto nel codice civile all’art. 1751bis dal D.Lgs. 303/91 - che può essere pattuito fra preponente e agente per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia. Tale pronuncia s’innesta in un filone interpretativo oramai consolidato, che tende a confermare il principio secondo cui tale pattuizione non può avere una portata più ampia dell’oggetto dell'incarico conferito all'agente. La sentenza ha ribadito che detto patto può ritenersi operante ai sensi dell’art. 1751bis co. 1 c.c. solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso M. Figini il contratto di agenzia mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente tali limiti. Ne discende, secondo la Suprema Corte, la nullità di tale previsione contrattuale non solo nel caso in cui non si indichi in maniera specifica “la zona, la clientela e il genere di beni e servizi” di cui l’agente non potrà occuparsi per un determinato periodo successivo alla risoluzione del rapporto, ma anche quando la zona indicata sia più ampia rispetto a quella ove l’agente ha svolto la propria attività, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o comunque più ampi, anche nel genere e tipologia, rispetto a quelli che l’agente aveva il compito di commercializzare. La previsione di cui all'articolo 1751bis, peraltro, D. Bracchi troverà applicazione ai soli contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore. STUDIO LEGALE AGNOLI e GIUGGIOLI 7 Avv. Matteo Figini | [email protected] Avv. Daniele Bracchi | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica pagina Germania: Clausole fuorvianti sulla scelta della legge applicabile nelle CGC dei contratti B2C Con sentenza del 28.07.16 (R.G. n. C-191/15) la CGUE ha sancito l’illiceità di una clausola sulla scelta della legge applicabile nelle condizioni generali di contratto (CGC) utilizzate da un professionista nei confronti di un consumatore. Detta sentenza è stata pronunciata nel contesto di una causa promossa dall’Associazione austriaca per l’informazione dei consumatori contro Amazon, in quanto le CGC di Amazon contenevano una clausola che prevedeva l’applicazione della legge lussemburghese, senza richiamare tuttavia l’art. 6 co. 2 del Regolamento 593/08 del 17.06.08 (“Regolamento Roma I”). Ai sensi di questa disposizione, il professionista può prevedere, nelle proprie CGC, l’applicabilità della R. Budde legge nazionale, ma non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni inderogabili della legge applicabile in mancanza di tale scelta. È pertanto illecita una clausola contenuta nelle CGC di un professionista, che induca in errore il consumatore non informandolo che a quest'ultimo, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del Reg. Roma I, spetta anche la protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge applicabile in mancanza di detta clausola. Un professionista italiano che vende, ad esempio, prodotti ai consumatori tedeschi nel suo negozio online, può prevedere l’applicazione della legge italiana nelle sue CGC, ma deve segnalare espressamente che restano applicabili le disposizioni inderogabili della legge tedesca in materia di tutela dei consumatori. Dr. Robert Budde | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi tassazione delle imprese Italia: NOVITÀ FISCALI IN MATERIA DI BLACK LIST L’art. 4 co. 4 lett. d) D.L. n. 193/16 prevede l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni intercorse con operatori economici residenti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati, indipendentemente dall’ammontare complessivo. La citata abrogazione viene anticipata di un anno, prevista con decorrenza dal 2017, in forza delle disposizioni contenute in un emendamento, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, al disegno di legge di conversione del D.L. 193/16. L’anticipazione di un anno appare più coerente e in linea con la previsione disposta dalla Legge di Stabilità 2016, la quale ha abrogato le disposizioni normative contenute nei commi da G. Fonte 10 a 12bis dell’art. 110 del TUIR, e ha previsto la deducibilità integrale dal reddito d’impresa dei costi derivanti dalle transazioni poste in essere con i suddetti soggetti. Pertanto, a seguito dell’eliminazione delle citate disposizioni, oltre al venir meno dell'obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei suddetti costi, della inapplicabilità della relativa sanzione e degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, con la novità introdotta dal D.L. 193/16 viene meno anche la comunicazione black list. Dott. Commercialista Giovanni Fonte | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 8 pagina Diritto della concorrenza Italia: Agenzie di modelle: sanzioni (in parte) mitigate grazie agli strumenti di compliance Lo scorso ottobre l'AGCM ha chiuso un'istruttoria (applicando sanzioni per circa 4,5 milioni di Euro) a carico di nove imprese attive nel settore del c.d. model management e di un'associazione di categoria. Tali soggetti avrebbero posto in essere, per lunghi anni, un'intesa segreta, complessa e continuata, volta al coordinamento delle rispettive condotte sul mercato, soprattutto con la definizione congiunta delle condizioni economiche, in tutte le componenti di prezzo, praticate ai clienti (quali case di moda e riviste). Del dettagliato provvedimento, due aspetti meritano di essere sottolineati. In primo luogo, l'istruttoria ha avuto inizio in seguito alla richiesta di clemenza (c.d. leniency) di una S. Gallo delle parti, che ha ricevuto un'esenzione totale dalla sanzione. Risulta quindi confermato il fondamentale ruolo dei programmi di clemenza, introdotti in Italia 10 anni fa, che accrescono notevolmente la possibilità di scoperta delle intese (ed i rischi per i partecipanti). L'altro elemento degno di nota è il fatto che l'AGCM ha riconosciuto ad alcune parti, quale circostanza attenuante (garantendo una riduzione del 5% della sanzione), l'adozione - successivamente all'avvio dell'istruttoria - di strumenti di compliance, tra i quali corsi di formazione antitrust, codici di condotta e modifiche allo statuto dell'associazione di categoria al fine di prevenire il ripetersi di concertazioni anticoncorrenziali tra gli associati. Avv. Simona Gallo | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Fiscalità internazionale Italia: Trasferimento di sede legale dall'estero all'Italia: novità Gli aspetti fiscali del trasferimento di sede legale dall'estero in Italia sono stati meglio chiariti con il nuovo art. 166bis T.U.I.R. Di rilievo la risoluzione n. 69/E del 5.08.16, relativa ad una fusione transfrontaliera comunitaria tra una società italiana ed una holding di partecipazioni, i cui effetti sono analoghi al trasferimento di sede legale. Il primo chiarimento riguarda la definizione di impresa commerciale, che è proprio di tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa secondo l’ordinamento domestico, a prescindere dall’attività economica concretamente svolta dai medesimi; ciò è diverso dai requisiti richiesti per la participation exemption o la CFC rule, perché differenti sono le finalità tutelate dalla M. Rubini Legge. Il secondo chiarimento riguarda il riconoscimento del valore normale di beni che non sono iscritti in contabilità perché completamente ammortizzati o che sono iscritti per un valore inferiore al loro valore normale. La risoluzione precisa che il valore normale può essere riconosciuto anche ai beni citati e che il riconoscimento di una maggiore quota di ammortamento fiscale, rispetto a quella risultante in contabilità, sarà possibile ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) (deduzione dei componenti negativi che, “pur non essendo imputati al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge”). Dott. Marco Rubini | [email protected] 9 pagina Germania: Il rimborso dell'imposta tedesca sui redditi da capitale a società straniere è sempre dovuto? Per evitare la possibilità di usufruire di ingiustificati vantaggi fiscali tramite l'utilizzo improprio di società residenti all'estero (c.d.“treaty shopping"), il § 50d III EStG (legge tedesca sull'imposta sul reddito) ha previsto vari limiti per il rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata da tali società. Il rimborso non è concesso se l'utilizzo della società estera non si basa su motivi economici o altri motivi rilevanti, se la società estera non realizza almeno il 10% del proprio reddito lordo come risultato della propria attività economica oppure se la società estera non partecipa all'attività economica con una dotazione di mezzi sufficiente al raggiungimento del proprio oggetto sociale. Ci si riferisce S. Deiters soprattutto a costellazioni di imprese nelle quali la società capogruppo residente all'estero non dispone di un apparato di mezzi propri - come p.e. uffici, personale ecc. -, bensì ricorre all'infrastruttura appartenente alle altre società del gruppo. Frequentemente, in questi casi si tratta delle c.d. società holding. Un caso corrispondente a questa fattispecie è stato trasmesso alla CGUE dal Tribunale finanziario di Colonia, affinché si pronunci in via pregiudiziale. Rimane quindi il punto interrogativo sulla questione, ovverosia se la CGUE riterrà compatibile la regolamentazione tedesca con il diritto europeo. Stephanie Deiters | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi PREZZI DI TRASFERIMENTO Italia: Intra-group financing: le indicazioni OCSE e la giurisprudenza italiana In caso di finanziamenti intercompany la Circolare 32/80, contrariamente alla best practice ed alla dottrina internazionale prevalente, prevede che il mercato di riferimento per l'analisi di transfer pricing sia quello del finanziatore (o “mutuante") anziché quello del finanziato. Di tale avviso anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 22010/13). La normativa OCSE, invece, adottando un approccio più in linea con la sostanza della transazione e le dinamiche dei mercati finanziari, suggerisce di considerare le condizioni vigenti nel mercato del soggetto finanziato. Si vedano le indicazioni contenute nelle Linee Guida sui prezzi di trasferimento (paragrafi 7.14 e 7.15), modificate dal- D. Prato le Actions 8-10 del Progetto BEPS e nel “Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishment" (Part II, paragrafi 79 e 83). La giurisprudenza di merito italiana si è più volte espressa su questioni inerenti i finanziamenti infragruppo, tra cui: i) utilizzo del tasso di interesse legale nelle analisi di transfer pricing (CTR Bolzano 31.01.15); ii) rilevanza di apposite analisi di benchmark (i.e. range di valori); iii) centralità del credit rating e conseguente valutazione del rischio (CTR Milano n. 2725/16); iv) prestazione di garanzie (CTR Torino n. 1224/16). Infine la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7493/16, ha riconfermato dopo pronunce contraddittorie l'applicaG. L. Nieddu zione della disciplina del transfer pricing ai finanziamenti intercompany infruttiferi. 10 pagina Dott. Dirk Prato, Partner Tax | [email protected] Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing & Tax Value Chain | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore Italia: Esaurimento del marchio e importazioni parallele Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17.10.16, si è pronunciato in materia di esaurimento del diritto di marchio nel caso di importazioni parallele che possono comportare contraffazione. Secondo tale principio, una volta messo in commercio un bene in UE, il titolare dei diritti di marchio sul bene perde le relative facoltà di privativa. Nel caso in esame Mediafarm, distributore italiano di prodotti medicinali, acquistava in Portogallo alcuni prodotti a marchio Trosyd dalla società Pfitzer, titolare del marchio in tale Paese. Mediafarm intendeva poi importare parallelamente i prodotti in Italia. La società Giuliani, che in precedenza aveva acquistato da Pfitzer il marchio per l’Italia, si opponeva M. Dalla Costa all’importazione. Il Tribunale rilevava l’identità dei prodotti commercializzati nei due Stati, recanti il medesimo marchio, ma evidenziava che il titolare del marchio del Paese di importazione (Giuliani) era diverso e non collegato al titolare del Paese di origine (Pfitzer). Il Tribunale conclude che, trattandosi di società diverse, l’esaurimento comunitario dei diritti del marchio Trosyd non opera nei confronti di Giuliani, che infatti non è collegata con la società che ha consentito alla prima immissione in commercio in Portogallo. Pertanto, l’importazione da parte di Mediafarm costituisce contraffazione. vv. e RA Mattia Dalla Costa, D.E.S. en Droit Européen | A [email protected] Avv. Alessia Ferraro | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice A. Ferraro DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi iva e dazi Italia: Novità in materia di IVA dal 1. gennaio 2017 Il D.L. n. 193/16, approdato in Gazzetta Ufficiale, è già entrato in vigore. Sono previste una serie di misure, che diverranno efficaci prevalentemente a decorrere dal prossimo anno. Per quanto attiene alle novità in materia di IVA/Dogana, a decorrere dal 1.01.17: • i soggetti passivi dovranno trasmettere ogni tre mesi all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (ex spesometro), oltre alla comunicazione delle liquidazioni periodiche. Le trasmissioni andranno effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni S. Amoroso trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; • sono eliminati i modelli Intrastat acquisti, sia di beni sia di servizi, la comunicazione black list e quella inerente alle operazioni di locazione e di noleggio. Dott. Stefano Amoroso | [email protected] 11 pagina Germania: Dubbia la detrazione dell'IVA di fatture di una "Briefkastenfirma" (c.d."letterbox company") Da tempo le posizioni di giurisprudenza e Amministrazione Finanziaria in merito alla possibilità di detrarre l’IVA delle fatture di una “Briefkastenfirma” (c.d. “letterbox company”) da parte del beneficiario della prestazione non coincidono. La Corte Suprema Tedesca (CST) e singole Amministrazioni finanziarie tedesche negavano la detrazione dell’IVA, in quanto presso l’indirizzo indicato non viene perlopiù effettuata un’attività economica. Recentemente, però, singole Corti Tributarie tedesche si sono pronunciate in senso opposto, ritenendo che la CGUE non abbia finora definito concretamente il concetto di “indirizzo completo”. Di conseguenza, i dati della sede commerciale risulterebbero M. Winkler sufficienti ed il concetto di “indirizzo completo” non potrebbe essere considerato equivalente a “sede dell’attività economica”. Pertanto, la CST ha richiesto alla CGUE se sia sufficiente che la società prestatrice del servizio indichi un indirizzo in fattura al quale sia effettivamente raggiungibile via posta oppure se sia obbligatorio riportare l’indirizzo dove svolge la sua attività economica. La CGUE non ha ancora preso posizione in merito. Tuttavia, in un precedente caso, ha confermato la sussistenza dei presupposti formali della fattura, nonostante presso l’indirizzo indicato nella visura camerale (ed anche in fattura) quale sede societaria non fosse del tutto possibile un’attività economica. M. Radke Steuerberater, FB IntStR, Matthias Winkler | [email protected] Steuerberater Marcel Radke | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Ispezioni fiscali e contenziosi tributari Italia: Processo tributario: non è consentito notificare i ricorsi via PEC Con sentenza 1711/34/16, la CTR di Milano ha statuito che la notifica del ricorso a mezzo PEC non è ancora consentita. Nel caso specifico, la CTP di Milano aveva dichiarato inammissibili tre ricorsi perché notificati a mezzo posta prioritaria, anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno, e quindi non consentendo ai giudici di verificare che l'inoltro fosse avvenuto entro i termini di legge. Il contribuente aveva proposto ricorso in appello, inoltrandolo questa volta via PEC. La CTR di Milano ha dichiarato inammissibile anche quest'ultimo ricorso poiché notificato in modo non previsto dalla legge. La sentenza appare ineccepibile dal punto di vista formale, ma criticabile nella sostanza. La PEC non è M. Petrucci altro che un sostituto elettronico della lettera raccomandata cartacea e, infatti, consente di raggiungere i medesimi scopi che vengono assicurati dalle notifiche tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso specifico, la PEC avrebbe consentito sia ai giudici di verificare che il ricorso fosse stato inoltrato entro i termini previsti dalla legge, sia all'Agenzia di verificare che il contenuto del ricorso notificatole via posta elettronica fosse identico a quello successivamente depositato presso la CTR dal ricorrente. Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | [email protected] 12 pagina Tassazione delle persone Italia: Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria L'art. 7 D.L. n. 193 del 22.10.16, in vigore dal 24.10.16, ha previsto la riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5quater a 5septies D.L. n. 167 del 28.06.90. A partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 193/16 e fino al 31.07.17, è possibile presentare un'istanza per aderire a tale procedura, a condizione che il soggetto interessato non abbia già presentato, in precedenza, un'istanza e fermo restando le cause ostative di cui all'art. 5quater co. 2 D.L. 167/90. Inoltre, entro il 30.09.17, è possibile presentare un'istanza integrativa a quella presentata entro il 31.07.17. Sono sanabili le violazioni commesse fino al 30.09.16. I termini A. Hilpold dell'accertamento per le imposte dirette ed indirette, scadenti a decorrere dal 1.01.15, sono fissati al 31.12.18 solamente per quelle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui all'art. 7 D.L. 193/16. I soggetti interessati sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del Modello Unico per il 2016 e per la frazione di periodo antecedente alla presentazione dell'istanza. Chi aderisce può provvedere spontaneamente, entro il 30.09.17, al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza presentata, oppure in tre rate mensili di pari importo, purché la prima rata sia pagata entro il 30.09.17. H. Hilpold Dott. Armin Hilpold | [email protected] Dott. Hannes Hilpold | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto alimentare e dei mangimi Italia: I prodotti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta Dal 13.12.16 sarà obbligatorio indicare nell'etichetta degli alimenti preconfezionati la dichiarazione nutrizionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 co. 1 lett. l) del Regolamento (UE) n. 1169/11. Tuttavia, l'indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V dello stesso Regolamento. In particolare, il punto 19 del medesimo allegato specifica che, tra gli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, rientrano “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che B. Klaus forniscono direttamente al consumatore finale". In una nota del 16.11.16, il Ministero della Salute ha fornito degli elementi necessari per l'applicazione in Italia di quanto disposto dal predetto punto 19. Ex multis, segnaliamo che, nell'ambito della “fornitura diretta", sono esclusi dalla deroga i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all'ingrosso o svolgono intermediazione commerciale; ancora, nella definizione di “fabbricante di piccole quantità di prodotti" rientrano produttori e fornitori che rispettino i requisiti delle “microimprese". Vi sono poi ulteriori specificazioni per gli “alimenti artigianali", “livello locale delle strutture di vendita" e la “vendita al dettaglio". Avv. e RA Dr. Barbara Klaus | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 13 pagina Diritto dell’edilizia ed immobiliare Italia: Abusi edilizi e vendita dell'immobile Gli artt. 17 e 40 l. 47/85 e 46 D.P.R. 380/01 sanciscono la nullità degli atti di compravendita di immobili costruiti in assenza del titolo abilitativo e degli immobili costruiti prima del 1.09.67 in caso di mancanza della dichiarazione di inizio della costruzione. Tuttavia, non ogni abuso edilizio è causa di incommerciabilità, ma solo gli abusi c.d. “primari”, cioè in presenza di attività edificatoria svolta in mancanza o in totale difformità dal titolo abilitativo. Secondo la giurisprudenza, per i lavori interni, non è necessaria la licenza edilizia se le opere non hanno comportato né l'ampliamento né la variazione della struttura e dell'aspetto della costruzione preesistente. Di converso, l'incommerciabilità del bene è P. Nardini provocata da abusi che portano ad un organismo edilizio diverso da quello precedente per un suo aumento volumetrico o un cambio di destinazione d'uso o un mutamento della sagoma. Quanto alla responsabilità del notaio, collegata al dovere di informazione che grava sul pubblico ufficiale, egli è obbligato ad un mero riscontro documentale e non ad accertare la veridicità delle dichiarazioni delle parti nella compravendita. Avv. Paola Nardini | [email protected] Avv. Ornella Di Benedetto | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice O. Di Benedetto DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] N O V E M B RE 2 0 1 6 | 1 1 0 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto fallimentare Italia: Fare affari con imprese in crisi: quali rischi? Quando un’impresa fallisce, il curatore è tenuto a verificare se vi siano operazioni (atti di disposizione, pagamenti, concessione di garanzie) poste in essere dal fallito in violazione della par condicio creditorum nel periodo prefallimentare. Per gli atti a titolo oneroso tale periodo coincide con 6 o 12 mesi antecedenti al fallimento; tali atti possono essere resi inefficaci, se il contraente era a conoscenza dell’insolvenza della sua controparte al momento del compimento dell’atto (l’onere della prova è diverso a seconda del tipo di operazione) e sempre che non facciano parte degli atti espressamente esclusi dall’operatività dell’azione revocatoria, quali ad esempio la vendita al giusto prezzo di immobili S. Grigolli destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti parenti od affini, i pagamenti effettuati nell’esercizio normale dell’impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti (art. 67 co. 3 l.f.). Per il contraente fare affari non ricompresi nell’elenco delle esclusioni con un soggetto che presenta sintomi di insolvenza può quindi comportare il rischio di essere successivamente tenuto a restituire quanto ottenuto (beni/denaro) o, nel caso di concessione di garanzie, di vedere retrocesso il proprio credito al rango di chirografario. RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli | [email protected] 14 pagina Informazioni legali DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Milano P.IVA/C.F. 05931290968 Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 39800195 E-Mail: [email protected] contenuti | Links: DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. 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