regolamento com le commercio aree pubbliche
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regolamento com le commercio aree pubbliche
COMUNE DI CANTU’ Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Fonti normative di riferimento: LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010,n.6; LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2011,n.3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 1 INDICE GENERALE TITOLO I –Disposizioni Generali Capo I Generalità Articolo 1 Disposizioni Generali Capo II—Sezione I—Commercio su Aree Pubbliche Articolo 2 Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche Articolo 3 Definizioni Articolo 4 Trasparenza sulla disponibilità dei posteggi Articolo 5 Forme di consultazione delle parti sociali Sezione II—Esercizio dell’attività Articolo 6 Forme di esercizio dell’attività Articolo 7 Condizioni per l’esercizio dell’attività Articolo 8 Requisiti per lo svolgimento dell’attività Articolo 9 Modalità di esercizio dell’attività Articolo 10 Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività Articolo 11 Recesso dall’attività Articolo 12 Commercio itinerante Articolo 13 Orari Sezione III—Delle Autorizzazioni Articolo 14 Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche Articolo 15 Autorizzazioni su posteggio dati in concessione Articolo 16 Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante Articolo 17 Subingresso e reintestazione dell’Autorizzazione Articolo 18 Concessione del posteggio Articolo 19 Attività con il sistema del battitore Sezione IV—Iniziative commerciali Articolo 20 Tipologie di iniziative commerciali Articolo 21 Istituzione iniziative commerciali Sezione V—Occupazione posteggi Articolo 22 Occupazione dei posteggi Articolo 23 Attrezzature di vendita Articolo 24 Uso del posteggio Articolo 25 Verifica della presenza Articolo 26 Posteggi temporaneamente liberi Articolo 27 Atti vietati TITOLO II—Aree Commerciali Capo I Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo 28 29 30 31 32 33 Mercati Mercati giornalieri,settimanali,mensili Assegnazione dei posteggi Spostamento del mercato Integrazione posteggi Scambio di posteggi Trasmissione della concessione ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 2 Articolo Articolo Articolo Articolo 34 35 36 37 Mercati straordinari Commissione di mercato Regolazione della circolazione pedonale e veicolare Modalità di esercizio della vigilanza Capo II delle Fiere Articolo 38 Tipologia delle fiere Articolo 39 Aree per le manifestazioni fieristiche Articolo 40 Svolgimento della fiera Capo III Articolo 41 Posteggi isolati TITOLO III Articolo 42 Modificazioni di mercati,di posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e di fiere TITOLO IV—Oneri Articolo Articolo Articolo Articolo 43 44 45 46 Oneri per l’esercizio dell’attività Modalità di pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico Mancato pagamento degli oneri Frequentatori occasionali TITOLO V—Sospensioni,revoca dell’Autorizzazione,sanzioni e norma di salvaguardia Articolo Articolo Articolo Articolo 47 48 49 50 Norma di salvaguardia Sospensione,revoca dell’Autorizzazione Disposizioni per i Comuni Aggiornamento delle graduatorie TITOLO VI—Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate Articolo 51 Finalità Articolo 52 Occupazioni abusive Articolo 53 Confisca TITOLO VII—Norme transitorie e finali Articolo 54 Norme transitorie e finali Articolo 55 Abrogazione di norme Articolo 56 Entrata in vigore. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI -Articolo 11.Il presente Regolamento disciplina,in attuazione della Legge Regionale 2 Febbraio 2010,n.6 e della Legge Regionale 21 Febbraio 2011,n.3, l’esercizio del commercio su aree pubbliche o private delle quali l’Amministrazione Comunale abbia la disponibilità. Capo II—Sezione I COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE OBIETTIVI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -Articolo 21.In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi: a)favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche l’incontro diretto tra produttori e consumatori; b)assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza,garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive. Promuovere,nell’ambito della tipologia distributiva del settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli, la commercializzazione di prodotti biologici; c)rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo alla mobilità,al traffico all’inquinamento; d)valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente; e)favorire le zone in via di espansione; f)salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica,idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienicosanitarie; g)localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: -un facile accesso ai consumatori; -sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; -il minimo disagio alla popolazione residente; -un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate; -promuovere l’aggregazione associativa degli operatori per la gestione dei servizi mercatali. 2.Nell’individuazione delle aree devono essere rispettati: ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 4 a)le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici; b)vincoli per determinate zone,previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori storici,artistici ed ambientali; c)le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale,igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere; d)le limitazioni o i divieti previsti nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana; e)le caratteristiche socio-economiche del territorio; f)la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante. DEFINIZIONI -Articolo 31.Ai fini del presente Regolamento si intendono: a)per commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b)per aree pubbliche,le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l’esercizio del commercio di cui al presente Regolamento; c)per posteggio,la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; d)per posteggi isolati,una postazione composta da meno di 3 posteggi, espressamente individuati per l’esercizio dell’attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche di cui al precedente punto b); e)per mercato,l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità,composta da almeno 3 posteggi,attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio,la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi; f)per fiera,la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,nei giorni stabiliti,sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; g)per presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che operatore si è presentato in tale manifestazione,prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività; h)per presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale manifestazione; i)per attrezzature,i banchi, i chioschi ,i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 5 l)per mercato straordinario,la saltuaria ripetizione di mercati ordinari in giorni diversi da quelli ordinariamente stabiliti; m)per spunta,il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari di posteggio; n)per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica,l’attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo sul posto dei prodotti acquistati; o)per commercio in forma itinerante,l’attività commerciale che può essere svolta su qualsiasi area pubblica o privata,esclusivamente in modo itinerante,ossia in più punti durante la giornata; p)per vendita a domicilio del consumatore,la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora,ma anche nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,di studio,di cura,di intrattenimento,di svago; q)per settore merceologico,l’insieme dei prodotti alimentari o non alimentari; r)per concessione per l’occupazione,atto emesso dalla Pubblica Amministrazione per legittimare l’occupazione di un posteggio a carattere permanente o ricorrente per un periodo di tempo superiore all’anno solare; s)per autorizzazione per occupazione,atto emesso dalla Pubblica Amministrazione per legittimare l’occupazione di un posteggio a carattere temporaneo od occasionale per un periodo di tempo inferiore all’anno solare; t) per vendita,il contratto che ha per oggetto il trasferimento di un bene verso il corrispettivo di un prezzo. TRASPARENZA SULLA DISPONIBILITA’ DEI POSTEGGI -Articolo 41.Presso il Comando Polizia Locale sarà sempre disponibile una planimetria costantemente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio comunale. 2.Il Responsabile del servizio dovrà in ogni caso dare sempre esaurienti indicazioni sul numero,la superficie,settore merceologico e la localizzazione dei posteggi disponibili. FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI -Articolo 51.E’ istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni e degli utenti,dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune. 2.La commissione di cui al comma 1 è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione,di rappresentanza,di durata in carica e di funzionamento della citata commissione è stabilita dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 6 3.Nell’ambito territoriale del Comune di Cantù,la Commissione con validità quinquennale dovrà avere la seguente strutturazione: a) SINDACO o delegato con FUNZIONI DI PRESIDENTE; b) COMANDANTE POLIZIA LOCALE o delegato:esperto in materia di commercio su aree pubbliche; c) DIRIGENTE AFFARI GENERALI o delegato:in rappresentanza del Comune; d) DIRIGENTE AREA LL.PP.- VIABILITA’ o delegato:esperto in materia di viabilità-traffico e trasporti; e) DUE RAPPRESENTANTI delle Organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio SU AREE PUBBLICHE maggiormente rappresentative a livello provinciale (1 componente effettivo + 1 componente supplente CONFCOMMERCIO---1 componente effettivo + 1 componente supplente CONFESERCENTI); f) DUE RAPPRESENTANTI delle Associazioni dei CONSUMATORI maggiormente rappresentative a livello locale (1 componente effettivo + 1 componente supplente); g) Con le stesse procedure per i componenti EFFETTIVI è nominato almeno UN componente SUPPLENTE o delegato; h)Il SEGRETARIO della Commissione è un dipendente dell’Amministrazione Comunale appartenente all’Ufficio competente per materia e nominato dal Sindaco. 4. La Commissione avrà prerogative solamente consultive in riferimento : a)alla programmazione dell’attività; b)alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c)alla istituzione,soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; d)alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico; e)alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree pubbliche. Sezione II—Esercizio dell’attività FORME DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ -Articolo 61.Nell’ambito territoriale del Comune di Cantù,il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nelle località appositamente individuate e con le modalità che seguono: a)in sede fissa; b)su qualsiasi area in forma itinerante. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 7 2.L’attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta previo ottenimento di apposita autorizzazione che abiliti all’esercizio. 3.I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari sono disciplinati da specifiche norme comunitarie,nazionali e regolamentari,nonché da apposite ordinanze ministeriali e/o sindacali,rivolte a tutelare esigenze igienico-sanitarie. 4.L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche,società di persone,società di capitale e cooperative regolarmente costituite secondo le vigenti normative. 5.L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. 6.Gli operatori commerciali debbono tenere sul posto a disposizione delle Forze di Polizia le autorizzazioni,in originale,che abilitano all’esercizio dell’attività (autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche,concessione o autorizzazione per l’occupazione del posteggio,carta di esercizio nominativa ed attestazione) nonché un valido documento di identità personale. 7.Gli operatori commerciali hanno l’obbligo,salvo giustificato motivo,di procedere alla vendita dei propri prodotti. La vendita deve essere eseguita nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta. CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ -Articolo 71.Con atto della Giunta Comunale adottato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché nel rispetto del presente regolamento,possono essere istituite iniziative commerciali per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante: a)mercati ordinari aventi periodicità settimanale o mensile indipendentemente dal numero dei giorni di effettuazione,a carattere permanente o temporaneo; b)mercati straordinari in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti per i mercati ordinari; c)fiere,fiere-mercato per uno o più eventi e/o ricorrenze nell’anno solare; d)posteggi isolati permanenti,ricorrenti,temporanei ed occasionali. 2.Nello stesso atto di modifica o istitutivo di nuove iniziative è facoltà del Comune stabilire: a)le condizioni per esercitare l’attività di vendita al dettaglio; b)l’ampiezza complessiva dell’area e dei singoli posteggi; c)il numero dei posteggi ivi compresi quelli da destinare eventualmente ad agricoltori e battitori; d)la suddivisione dei posteggi per settore merceologico e/o l’eventuale specializzazione merceologica,la loro dislocazione secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di funzionalità e razionalità,di allacciamento alla rete idrica ed elettrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 8 e)i giorni e l’orario in cui effettuare l’attività di vendita; f)i criteri per l’assegnazione dei posteggi. 3.L’esercizio dell’attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 4.Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l’esercizio dell’attività. REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ -Articolo 81.Ai sensi del presente Regolamento,l’attività commerciale per la vendita su aree pubbliche è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 2.Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che: a)sono stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza,salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b)hanno riportato una condanna,con sentenza passata in giudicato,per delitto non colposo,per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,sempre che sia stata applicata,in concreto,una pena superiore al minimo edittale; c)hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,Titolo VIII,capo II del codice penale,ovvero per ricettazione,riciclaggio,insolvenza fraudolenta,bancarotta fraudolenta,usura,rapina,delitti contro la persona commessi con violenza,estorsione; d)hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica,compresi i delitti di cui al libro II,Titolo VI, capo II del codice penale; e)hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,due o più condanne,nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f)sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 Dicembre 1956,n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 Maggio 1965,n.575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,anche straniere) ovvero a misure di sicurezza non detentive. 3.Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2,o hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume,per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti,per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo,le sostanze stupefacenti o psicotrope,il gioco d’azzardo,le scommesse clandestine,per infrazioni alle norme sui giochi. 4.Il divieto di esercizio,ai sensi del comma 2,lettere b),c),d),e),f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo,il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza,salvo riabilitazione. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 9 5.Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora,con sentenza passata in giudicato,sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 6.In caso di società,associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante,da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2,comma 3,del Decreto del Presidente della Repubblica 3 Giugno 1998,n.252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 7.L’esercizio,in qualsiasi forma,di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande,anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone,è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,la preparazione o la somministrazione degli alimenti,istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano; b)avere prestato la propria opera,per almeno due anni,anche non continuativi,nel quinquennio precedente,in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,in qualità di dipendente qualificato,addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti,o in qualità di socio lavoratore o,se trattasi di coniuge,parente o affine,entro il terzo grado,dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare,comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,anche triennale,o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 8.Per i cittadini di paesi membri dell’Unione Europea,l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 7 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Novembre 2007,n.206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 7 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali,nonché degli indirizzi di programmazione regionale. 9.Nel caso di società,il possesso dei requisiti di cui al comma 7 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta o delegata all’attività commerciale. 10.La Giunta Regionale stabilisce l’organizzazione,la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 7,lettera a),individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute,alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendo l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei;a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA,le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti. 11.La Giunta Regionale stabilisce altresì l’organizzazione,la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori,con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente,della sicurezza e del consumatore. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 10 MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ -Articolo 91.Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante. 2.Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, IN OGNI CASO IL TEMPO DI SOSTA NON PUO’ SUPERARE i 60(sessanta) minuti,con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra,nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E’ fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante; a)in ogni caso il commercio di cui sopra non è consentito sui marciapiedi,sulle banchine stradali e,al di fuori di questi spazi,a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati ed inferiori a 100 metri se semaforizzati,nel rispetto delle norme vigenti. 3.Il commercio di cui al secondo comma non è consentito nel Centro storico della città e zone limitrofe,in un raggio di 300 metri dagli ingressi delle aree cimiteriali ed altresì in un raggio di almeno 500 metri dalle aree mercatali,da fiere,da posteggi istituiti o autorizzati o inseriti nell’ambito di manifestazioni. 4.L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche,a società di persone,a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell’Autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. 5.Salvo proroga per comprovata necessità,il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,entro sei mesi dal rilascio,deve iniziare l’attività di vendita. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi,previdenziali,fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno,ad attività iniziata o a seguito di sub- ingresso,anche di un solo degli obblighi sopra elencati,si applicano le sanzioni di cui all’articolo 49 comma 37 del presente Regolamento. 6.L’Autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 7.Il titolare dell’autorizzazione al commercio su posteggio non può esercitare,con la medesima autorizzazione,l’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio; 8.L’autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,di studio,di cura,di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale,persona fisica o giuridica,non può essere rilasciata più di una autorizzazione. 9.Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all’articolo 8. 10.L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie,nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 11.L’Amministrazione comunale,avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e della CCIAA,annualmente verifica,se per il titolare della ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio 11 Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 autorizzazione sussistono gli elementi di cui al comma 4.L’operatore che risulta sprovvisto dell’attestazione annuale,pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4,è punito con la sanzione di cui all’articolo 49 comma 12 del presente Regolamento. 12.Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, i comuni o le Associazioni di categoria devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del mercato,della fiera o in forma itinerante. Annualmente i comuni o le Associazioni di categoria rilasciano una attestazione a conferma dell’assolvimento agli obblighi previsti dall’art.2,comma 6 ter della L.R. 15/2000 in materia amministrativa,fiscale,previdenziale ed assistenziale. CONDIZIONI E LIMITI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ -Articolo 101.L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dall’Amministrazione comunale in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 17 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 2.Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere soggetto a limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità,di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3.Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all’unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. 4.L’Amministrazione comunale individua le zone aventi valore archeologico,storico,artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. 5.Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera l’Amministrazione comunale interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. 6.Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 9,comma 7,non può esercitare l’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. RECESSO DALL’ATTIVITA’ -Articolo 111.Si recede dall’attività per rinuncia scritta o per cessione dell’azienda. 2.La cessione dell’attività a persone o società che abbiano i requisiti per il suo esercizio comporta la cessione congiunta sia dell’autorizzazione che del posteggio a cui si riferisce. 3.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta,anche,il trasferimento dei titoli di priorità acquisiti. Nel caso in cui il cedente sia inserito nell’elenco di SPUNTA,il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta,anche,il trasferimento dei titoli di priorità già acquisiti per l’assegnazione dei posteggi ai quali concorreva il dante causa. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 12 4.Il cedente ha l’onere di prevedere nell’atto di cessione che il subentro nell’attività comporta l’accettazione dei patti,condizioni e prescrizioni già a carico del titolare dell’attività,ai quali in ogni caso il subentrante rimane obbligato. COMMERCIO ITINERANTE -Articolo 121.Il commercio per la vendita al dettaglio su qualsiasi area e in modo itinerante è svolto nel rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti dall’Amministrazione comunale e deve essere effettuato con mezzi mobili o a piedi,a condizione che la merce non sia posta,in nessun caso,per terra o su banchi di vendita posizionati su area pubblica. 2.L’esercizio del commercio in forma itinerante non deve in nessun caso configurare la vendita in sede fissa. 3.L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante non consente in nessun caso il rilascio di concessione o di autorizzazione per l’esercizio dell’attività con posteggio in sede fissa,se non nei casi espressamente stabiliti. 4.L’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all’esercizio,anche, dell’attività di vendita al dettaglio in forma itinerante consente la partecipazione per l’assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituite in ambito comunale. 5.L’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in forma esclusivamente itinerante consente la partecipazione per l’assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito comunale,nonché costituisce titolo prioritario per l’assegnazione dei posteggi in ambito delle fiere. ORARI -Articolo 131.Il Sindaco o l’Assessore delegato,nell’ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi in generale vigenti in materia,determina gli orari per l’esercizio di tutte le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche. 2.Allo stesso modo stabilisce i giorni domenicali e festivi in cui consentire l’esercizio dell’attività. 3.E’ fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche di rispettare le disposizioni impartite ai sensi dei commi precedenti. Sezione III—delle Autorizzazioni AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -Articolo 141.L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è rilasciata sia per la vendita in appositi posteggi a ciò destinati,sia per la vendita in forma itinerante. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 13 2.l’autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell’attività. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo mercato. 3.L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente,persona fisica o giuridica,intende avviare l’attività. L’autorizzazione legittima all’esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio nazionale,nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. 4.Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante,anche se rilasciate da altre Regioni. 5.Le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a persone fisiche,società di persone,società di capitale e cooperative in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 8 del presente Regolamento. L’autorizzazione legittima l’esercizio dell’attività senza preclusione alcuna circa il numero dei dipendenti e la partecipazione diretta o indiretta all’attività da parte del titolare. 6.Le autorizzazioni vengono rilasciate con riferimento ai settori ALIMENTARE—NON ALIMENTARE e legittimano il titolare alla vendita dei prodotti del corrispondente settore,fatte salve eventuali limitazioni risultanti da specifici provvedimenti adottati in sede di istituzione dei posteggi,limitazioni che dovranno essere riportate nell’autorizzazione rilasciata. 7.L’autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita il titolare anche alla somministrazione dei prodotti messi in vendita,a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l’attività di somministrazione,requisiti che devono essere necessariamente annotati sull’autorizzazione. Restano in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni e limitazioni in materia di somministrazione di alcolici e superalcolici. AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE -Articolo 151.Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. 2.Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione. 3.Nella domanda l’interessato dichiara: a)i dati anagrafici ed il codice fiscale; b)il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento; c)di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato; d)la denominazione del mercato,il giorno di svolgimento,l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione; e)il settore o i settori merceologici; f)l’eventuale affidamento dell’esercizio dell’attività in nome e per conto proprio ad altri soggetti; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 14 g)la dichiarazione di cui al punto e) deve essere accompagnata dalla sottoscrizione per accettazione del soggetto preposto. Questi,nel caso di esercizio dell’attività del settore alimentare,deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge; h)la dichiarazione di cui al punto e) è obbligatoria anche nel caso in cui l’affidamento avvenga dopo il rilascio dell’autorizzazione; 4.Nella formulazione della graduatoria l’Amministrazione comunale si attiene,nell’ordine,ai seguenti criteri di priorità: a)maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo mercato; b)attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 8 comma 11 del presente Regolamento; c)anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; d)anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 5.A parità dei titoli di priorità,la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda. 6.Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande l’Amministrazione comunale pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 4.Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. 7.L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 8.I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dall’Amministrazione comunale con criteri e modalità dalla medesima stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. 9.Per quanto concerne le regole per il procedimento amministrativo e per l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi,si osservano le norme di cui alla Legge 7 Agosto 1990,n.241 e alla Legge Regionale 30 Dicembre 1999,n.30. AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE -Articolo 161.L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente,persona fisica o giuridica,intende avviare l’attività. 2.L’Amministrazione comunale se riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia,entro quindici giorni,al mittente tramite raccomandata. 3.Nella domanda l’interessato dichiara: a)i dati anagrafici ed il codice fiscale; b)il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 15 c)il settore o i settori merceologici; d)di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 4.L’Amministrazione comunale stabilisce i termini e le norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio autorizzazione. 5.La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora l’Amministrazione comunale non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento. SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE -Articolo 171.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,per atto tra vivi o causa di morte,comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento. 2.La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda,o di un ramo di essa,con obbligo di volturarla. 3.La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l’attività. 4.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta,anche,il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta. 5.Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento deve comunicare l’avvenuto sub-ingresso entro quattro mesi,pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa,salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. 6.Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare l’avvenuto sub-ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione. 7.Nella comunicazione di sub-ingresso l’interessato dichiara: a)i dati anagrafici ed il codice fiscale; b)il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento; c)di non possedere più di un’autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante; d)estremi dell’atto di trasferimento dell’azienda o copia dell’atto stesso. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 16 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO -Articolo 181.L’uso del posteggio è consentito previo rilascio di apposita concessione o autorizzazione di cui al presente Regolamento. 2.Per uso permanente o ricorrente dei posteggi in sede fissa viene emesso atto di concessione della durata di anni dieci. 3.Per le altre iniziative a carattere temporaneo od occasionale l’uso del posteggio è possibile a seguito di rilascio dell’autorizzazione della durata analoga a quella dell’iniziativa commerciale di che trattasi. 4.Prima della scadenza del periodo concesso,il titolare del posteggio permanente o ricorrente deve inoltrare apposita dichiarazione scritta con la quale comunica l’intenzione di proseguire l’attività e che nel frattempo non sono venuti meno i requisiti personali per l’esercizio dell’attività. A seguito di tale dichiarazione,verificati i requisiti,l’Amministrazione comunale procederà all’emissione di nuova concessione. 5.Nessun operatore o società può ottenere più di due concessioni di posteggio nell’ambito dello stesso mercato o postazione composta da parcheggi isolati,fatti salvi i casi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. L’operatore utilizza il posteggio per la vendita dei prodotti oggetto della sua attività,ai quali è vincolato. 6.Nel caso che un operatore o società acquisisca due posteggi contigui,questi devono essere tenuti distinti e separati. 7.Il posteggio è unico per ogni singolo operatore e non può in nessun caso essere abbinato con altri contigui per l’esercizio congiunto dell’attività. 8.I posteggi devono avere dimensioni tali da poter essere utilizzati,anche,da autoveicoli attrezzati come punti vendita .Qualora la dimensione del posteggio assegnato non consenta oppure limiti eccessivamente l’esercizio dell’attività,il titolare ha diritto,se è possibile,a che l’area del medesimo gli venga ampliata o,se non è possibile,che gli venga concesso un altro posteggio più adeguato,se disponibile,e possibilmente a sua scelta. ATTIVITA’ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE -Articolo 191.Gli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati,a titolo di assegnazione,secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. 2.Fatto salvo quanto previsto al comma 5,i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi. 3.Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori,i comuni possono destinarne uno a tale attività. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 17 4.I posteggi possono essere riassegnati dai comuni,con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali,solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi. Sezione IV—Iniziative commerciali TIPOLOGIE DI INIZIATIVE COMMERCIALI -Articolo 201.Il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al presente Regolamento si svolge nell’ambito delle seguenti iniziative: a)mercati giornalieri; b)mercati settimanali o mensili; c)fiere;tali manifestazioni in ambito cittadino possono interessare diverse aree contemporaneamente; d)posteggi isolati; e)su qualsiasi area purchè in forma itinerante. 2.Fuori dalle iniziative commerciali di cui al precedente comma 1 è possibile autorizzare la vendita di prodotti frutto del proprio ingegno creativo,di prodotti agricoli di produzione propria,nonché l’esercizio dell’attività di commercio in occasione di particolari ricorrenze. ISTITUZIONE INIZIATIVE COMMERCIALI -Articolo 211.Le iniziative commerciali di cui al precedente articolo 20,comma 1,lettera a)b)c)d) sono istituite con delibera di Giunta Comunale,sentita la Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche; 2.La delibera contiene le modalità operative di effettuazione delle varie iniziative commerciali,in particolare: a)data ed orari di effettuazione dell’iniziativa; b)individuazione dell’area e della sua ampiezza complessiva; c)numero dei posteggi e loro dimensione; d)eventuale suddivisione dei posteggi per settore merceologico,quelli da riservare ai produttori agricoli,battitori ecc; e)modalità e criteri di assegnazione dei posteggi. 3.Alfine di garantire il migliore servizio da rendere ai consumatori,l’Amministrazione comunale può determinare specifiche tipologie merceologiche per i posteggi dei mercati,fiere e dei posteggi isolati. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 18 4.In occasione di particolari ed eccezionali circostanze il Sindaco può,con apposita ordinanza,modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento dei mercati e dei posteggi isolati. Sezione V—Occupazione posteggi OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI -Articolo 221.Le iniziative commerciali di cui all’articolo 20 del presente Regolamento,si svolgono mediante l’uso di appositi posteggi messi a disposizione dell’operatore commerciale per esercitare l’attività .In essi il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l’esercizio dell’attività,quale ad esempio:il veicolo,il banco di vendita,la tenda ecc.. 2.Nell’atto di autorizzazione e concessione,oltre alla dimensione del posteggio,sarà indicata la dimensione massima della superficie di suolo da occupare,la quale,rispetto alla dimensione complessiva del posteggio,deve in ogni caso essere arretrata di non meno di cm.5,00 sul fronte e di cm.25,00 sui lati. Eccezionalmente e in caso di impossibilità oggettiva possono essere concesse deroghe a tali arretramenti. 3.La merce in vendita non deve in nessun caso sporgere o essere collocata all’esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione del suolo concessa nell’ambito del posteggio,così come arretrata ai sensi del comma 2. 4.In ogni caso l’operatore commerciale dovrà sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura e,sino al termine delle operazioni di “SPUNTA”,dei mezzi degli operatori interessati all’occupazione dei posteggi resisi liberi. ATTREZZATURE DI VENDITA -Articolo 231.Per attrezzature di vendita devono intendersi il banco,il veicolo attrezzato o meno,lo stand,i cesti,i vasi e contenitori similari,ripiani e quant’altro per l’esercizio dell’attività .In ogni caso le attrezzature devono avere una superficie,nel loro insieme,non superiore a quella concessa di occupazione del suolo. 2.L’operatore commerciale deve sistemare in modo decoroso la merce esposta per la vendita e nel caso di prodotti alimentari la merce deve essere riposta in idonei contenitori ad altezza non inferiore a cm.50,00 dal suolo,e non deve ingombrare con aste,sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco. 3.All’operatore commerciale di calzature,articoli da ferramenta,articoli per l’arredamento,piante,fiori, quadri,articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita; 4.I prodotti del settore merceologico alimentare devono essere trattati e manipolati nel rispetto delle nome igienico-sanitarie stabilite a livello locale,nazionale e comunitario; 5.Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infiggersi nel suolo con chiodi,anelli o altro; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 19 6.L’esposizione delle merci,effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura,costituisce ai fini sanzionatori,con la misurazione della sua proiezione al suolo,occupazione di suolo pubblico per la misura eccedente quella della concessione. USO DEL POSTEGGIO -Articolo 241.Il posteggio è dato in uso in attuazione delle leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio su aree pubbliche,nonché in attuazione di quanto espressamente stabilito dagli appositi atti amministrativi istitutivi della varie iniziative commerciali disciplinate dal presente Regolamento. 2.La concessione e l’autorizzazione di posteggio è rilasciata al richiedente che abbia i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività. 3.La concessione e l’autorizzazione del posteggio sono personali e non cedibili. La cessione del posteggio è possibile unitamente alla cessione dal ramo d’azienda con la quale viene esercitata l’attività del posteggio in questione. 4.La sostituzione temporanea,ai sensi di legge,del titolare del posteggio in concessione a carattere permanente,ricorrente o stagionale,è consentita previa comunicazione al Comune. Tale comunicazione deve contenere il motivo della sostituzione,il rapporto in essere o instaurato con il sostituto,nonché il periodo di sostituzione che,in ogni caso,dovrà essere di breve durata e comunque non superiore a tre settimane. Il sostituto all’uso del posteggio deve possedere i requisiti stabiliti per l’esercizio dell’attività commerciale in questione. 5.Non è ammessa sostituzione fuori dalle ipotesi di cui al comma 4. VERIFICA DELLA PRESENZA -Articolo 251.L’assenza degli operatori nell’ambito delle varie iniziative commerciali è rilevata all’orario,entro il quale è previsto che debba essere iniziata l’occupazione. 2.Le assenze dei posteggi dati in concessione a carattere permanente o ricorrente vanno giustificate entro e non oltre il termine di quindici giorni a partire dal giorno in cui si è verificata l’assenza. 3.In caso di mancata giustificazione o di giustificazione inviata oltre i termini di cui al comma 2,le assenze sono computate per la revoca del posteggio come stabilito dall’articolo 48 comma 5 lettera d) del presente Regolamento. 4.Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate. 5.In caso di avverse condizioni meteorologiche,se l’assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio,questa non viene rilevata. POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 20 -Articolo 261.I posteggi dati in concessione o autorizzazione privi di qualsiasi struttura fissa per l’esercizio dell’attività e non occupati dai titolari assegnatari degli stessi entro l’orario stabilito,saranno giornalmente dati in uso ad altri operatori occasionali,abilitati all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche,presenti in loco. Tale operazione è definita “SPUNTA”. 2.I posteggi di cui al comma 1 mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati,a scelta dell’operatore,in ordine ad una maggiore presenza giornaliera di spunta, purchè siano compatibili con le dimensioni delle strutture di vendita dell’aspirante. 3.L’ufficio preposto alla gestione delle iniziative commerciali terrà costantemente aggiornata una graduatoria degli operatori,titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività in questione,presenti giornalmente per l’assegnazione in uso di eventuali posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari. 4.La maggiore presenza di spunta costituisce titolo prioritario per l’assegnazione in uso giornaliero dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari. A parità di condizioni prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività commerciale .Il rifiuto,senza giustificato motivo,del parcheggio assegnato è assimilato alla mancata presenza di spunta. 5.L’occupazione dei posteggi di cui al comma 1 comporta l’annotazione nella graduatoria della presenza effettiva così acquisita. 6.I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che,per qualsiasi motivo,non si presentano alla “SPUNTA” per più di venti volte durante l’anno solare,saranno depennati dagli elenchi redatti per ogni iniziativa commerciale,sia dalla graduatoria delle presenze per l’assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari,che dalla graduatoria delle presenze effettive redatta in base alla effettiva partecipazione. 7.Non rientrano nel computo delle assenze di cui al comma 6 le assenze per gravi e comprovati motivi idoneamente documentati,e in ogni caso e fatti salvi eventuali motivi di impossibilità oggettiva,entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. ATTI VIETATI -Articolo 271.All’operatore commerciale è vietato: a)occupare il posteggio assegnato oltre l’orario indicato negli atti istitutivi delle varie iniziative commerciali; b)continuare l’attività di vendita oltre l’orario stabilito; c)abbandonare il posteggio assegnato prima dell’orario stabilito salvo deroghe autorizzate dal Dirigente sentite le Associazioni di categoria. 2.I venditori di piante,fiori ed altre particolari categorie di merci sensibili alle condizioni atmosferiche dovranno in ogni caso occupare il posteggio entro l’orario stabilito dagli atti istitutivi,ma potranno approntare l’area di vendita entro l’ora successiva a quella di inizio delle operazioni di vendita. 3.Ai titolari di posteggio per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche è inoltre vietato: ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 21 a)disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita nell’ambito dell’iniziativa commerciale di che trattasi; b)essere insistenti con il pubblico,sia per richiamare l’attenzione che per esitare i propri prodotti; c)qualora sia stata prevista una specialità merceologica del posteggio,esercitare la vendita di prodotti che non rientrano nella stessa specializzazione; d)esercitare l’attività di vendita a mezzo di altri soggetti non preventivamente dichiarati all’Autorità comunale; e)accumulare bombole e combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l’autonomia operativa giornaliera e,in ogni caso,non posizionarli a confine con altri posteggi e/o in adiacenza di percorsi pedonali occasionali e permanenti; f)sostare dopo l’inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano al banco o da sostegno alle merci e non trovino sistemazione nel posteggio assegnato; g)allacciarsi agli impianti esistenti per l’utilizzazione di energia elettrica o installare prese d’acqua senza la preventiva autorizzazione dell’ente cui compete l’erogazione del servizio; h)danneggiare in qualsiasi modo il suolo,le piante,le prese d’acqua ed elettriche; i)collocare tende,assiti,od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l’esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico; l)accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l’incolumità delle persone; m)è vietato l’uso di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni. Al venditore di dischi,musicassette e radio è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi. TITOLO II AREE COMMERCIALI Capo I—Mercati MERCATI GIORNALIERI SETTIMANALI E MENSILI -Articolo 281.I mercati giornalieri,settimanali e mensili sono istituiti a carattere permanente o ricorrente,da effettuarsi negli stessi giorni della settimana. 2.Essi sono costituiti da almeno tre posteggi e possono essere suddivisi per settore merceologico alimentare e non alimentare o per specializzazione merceologica. 3.Nei mercati inferiori ai 10 posteggi è consentito solo un posteggio per specialità merceologica,per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini e conseguentemente proporre una larga varietà di prodotti merceologici. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 22 -Articolo 291.I posteggi di nuova istituzione vengono assegnati in ordine di graduatoria redatta tra i richiedenti,nel rispetto delle modalità di legge e regolamenti vigenti in materia,nonché in attuazione di quanto stabilito nell’atto istitutivo. 2.Costituisce titolo di priorità il possesso di qualsiasi autorizzazione per l’esercizio di attività analoga a quella da esercitare nel posteggio da assegnare e,a parità di titoli,l’essere operatore di impresa individuale o legale rappresentante di società che dimostri di avere direttamente e personalmente maggiore anzianità d’esercizio. A parità di condizioni,prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività commerciale in questione. 3.Ha priorità assoluta per l’assegnazione dei posteggi di nuova istituzione colui che è titolare di un posteggio soppresso,oppure titolare di un posteggio in ambito di altre analoghe iniziative commerciali,dove l’eventuale riorganizzazione in atto richieda la riduzione di alcuni posteggi,per i quali viene presentata contemporanea istanza di rinuncia condizionata al rilascio della nuova concessione. 4.Le graduatorie per l’assegnazione di posteggi devono essere tante quante sono le specializzazioni merceologiche stabilite e,se previsti,separatamente per produttori agricoli e/o battitori. 5.Le graduatorie di cui al presente articolo avranno validità sino al loro esaurimento. Esse sono utilizzate anche per l’eventuale integrazione di posteggi,di analoga specializzazione,che si rendessero liberi successivamente. 6.Ai produttori agricoli è riservato fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. SPOSTAMENTO DEL MERCATO -Articolo 301.Per comprovate esigenze di natura pubblica o di pubblico interesse,l’Amministrazione comunale può stabilire che l’operatore debba cessare l’attività nel posteggio in uso .In tale eventualità il titolare ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell’ambito dell’iniziativa commerciale di che trattasi,oppure in un’altra postazione nell’ambito del territorio comunale. Il nuovo posteggio deve essere possibilmente localizzato a scelta dell’interessato ed avere la stessa superficie di quello soppresso. 2.Nel caso di soppressione di posteggi,costituisce titolo di priorità nella scelta del nuovo posteggio la maggiore anzianità di partecipazione all’iniziativa commerciale di che trattasi. A parità di condizione,prevale la maggiore anzianità di servizio dell’attività,requisito rilevabile dalla data di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività. INTEGRAZIONE POSTEGGI -Articolo 311.Salvo il caso in cui si proceda a riduzione dell’area destinata ad attività commerciale di cui al presente regolamento,i posteggi che per qualsiasi motivo si rendessero liberi nell’ambito dell’iniziativa commerciale,dovranno essere prioritariamente assegnati ad operatori inseriti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 28,fino al loro esaurimento. Successivamente,o in mancanza di graduatoria,i posteggi in ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 23 questione saranno prioritariamente assegnati a partecipanti occasionali che abbiano maggiore presenza effettiva,maturata nell’ambito della stessa iniziativa commerciale. SCAMBIO DI POSTEGGI -Articolo 321.L’Amministrazione comunale,su espressa richiesta delle parti interessate e previo parere della Polizia Locale,può autorizzare,nel rispetto delle suddivisioni merceologiche già stabilite e compatibilmente con il mantenimento delle dimensioni,lo scambio di posteggi tra operatori titolari,che esercitano l’attività nell’ambito della stessa iniziativa commerciale. 2.Nell’ambito delle aree mercatali è vietato il cambio di tipologia merceologica del posteggio (da titolo autorizzativo alimentare a non alimentare e viceversa);per mantenere costante il numero dei posteggi tra alimentari e non alimentari. TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE -Articolo 331.I posteggi resisi disponibili a causa di morte del titolare possono essere assegnati agli aventi causa,fermo restando l’ottenimento dell’autorizzazione per esercitare l’attività. 2.In assenza di persone di cui al precedente comma o in caso di loro rinuncia,il posteggio può essere assegnato a terze persone che abbiano coadiuvato il titolare senza soluzione di continuità negli ultimi due anni,fermo restando il successivo ottenimento dell’autorizzazione per esercitare l’attività. 3.La domanda per la trasmissione della concessione di posteggio mortis causa deve essere presentata entro il termine di decadenza previsti dalla vigente normativa. MERCATI STRAORDINARI -Articolo 341.Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso dell’anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. Si considera,altresì,mercato straordinario,il prolungamento nella fascia oraria pomeridiana di un mercato che si svolga normalmente in fascia antimeridiana. 2.Per i mercati straordinari si osservano gli stessi patti,condizioni e prescrizioni di cui al mercato ordinario di riferimento. COMMISSIONE DI MERCATO -Articolo 351.Presso ogni mercato avente un numero di posteggi superiore a 20,è istituita una commissione composta da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 24 rappresentative a livello provinciale e da rappresentanti eletti dagli operatori titolari di posteggi,nel numero che segue: a)n.3 membri eletti per organico fino a 100 posteggi; b)n.5 membri eletti per mercati con posteggi superiori a 100 posteggi e fino a 200; c)n.7 membri eletti per mercati con posteggi superiori a 200. 2.La commissione ha il compito di: a)formulare proposte all’Amministrazione comunale in ordine alla soluzione di problemi riguardanti la gestione del mercato; b)esprimere osservazioni su proposte di spostamento, ristrutturazione, ampliamento, riorganizzazione del mercato stesso o di parte di questo; c)formulare osservazioni in sede di predisposizione di graduatorie per l’assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati. 3.Sono elettori ed eleggibili i titolari di posteggio,nonché i coadiuvanti del titolare che prestino la loro opera nell’ambito del mercato di che trattasi. La qualità di coadiuvante deve essere rilevabile da apposita documentazione. 4.Nel caso in cui più mercati non raggiungono il numero di venti posteggi,per l’istituzione della commissione è consentito il loro accorpamento,procedendo alla nomina di una commissione unitaria,composta nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. 5.Le commissioni di mercato durano in carica 5 anni. REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE -Articolo 361.L’area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L’area,eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso,è accessibile solo ai pedoni. MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA -Articolo 371.L’attività di vigilanza è esercitata prioritariamente dagli agenti della Polizia Locale,potranno,altresì,effettuare attività ispettive e di polizia amministrativa (ai sensi della Legge 24 Novembre 1981,n.689 e s.m.i.) tutti gli ufficiali ed agenti di P.G.. Capo II—delle Fiere TIPOLOGIA DELLE FIERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 25 -Articolo 381.Per fiera o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità,di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche,in occasione di particolari ricorrenze,eventi o festività. 2.Per fiera specializzata si intende la manifestazione nella quale il novanta per cento dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere,affini e complementari. 3.Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al primo comma che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici,le vie e i quartieri. 4.Sono considerate presenze effettive in una fiera i giorni in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera. 5.Sono considerate presenze in una fiera i giorni in cui l’operatore in graduatoria in tale fiera,si è presentato ma non ha potuto svolgere l’attività. AREE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE -Articolo 391.Le aree destinate alle fiere sono individuate dalla Giunta comunale e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 2.La Giunta comunale può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche. 3.Le disposizioni e limitazioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche nelle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto nei commi successivi. 4.Nell’assegnazione dei posteggi sono osservati,nell’ordine,i seguenti criteri di priorità: a)maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio. Il possesso del titolo di priorità è attestato sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettuate nella fiera; b)maggior numero di presenze di cui al precedente art. 38 comma 5,nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione dei posteggi .Il possesso del titolo di priorità è attestato sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettuate nella fiera; c)anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese; d)a parità nelle fattispecie di cui agli alinea precedenti,la priorità è stabilita dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio protocollo generale del Comune .In caso di contemporaneità nella data di ricezione delle domande si procede all’assegnazione del o dei posteggi interessati mediante sorteggio .Il sorteggio viene effettuato,in un locale aperto al pubblico,dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato alla presenza degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell’operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato il titolo. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di ramo d’azienda comporta anche il trasferimento del titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi,posseduto dal dante causa,ad esclusione dell’iscrizione nel registro delle imprese; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio 26 Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 5.I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non può presentare più di due domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse Il medesimo soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera,fatti salvi i diritti acquisiti. 6.La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera. L’assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base dei criteri di cui al precedente quarto comma. 6 bis.Il posteggio nelle fiere,a decorrere dai termini indicati nel comma precedente,può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 7.Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate o pervenire al servizio protocollo generale del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione. Le domande redatte su carta da bollo,devono contenere: -l’indicazione del titolare dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche; -cognome e nome,luogo e data di nascita,codice fiscale o partita I.V.A.,se il titolare dell’autorizzazione è persona fisica; -ragione sociale,soci che hanno la rappresentanza della società,sede della società,partita I.V.A.,se il titolare dell’autorizzazione è società di persona,società di capitale,cooperative; -il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6; -il recapito telefonico; -il domicilio o recapito,completo del C.A.P.,al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda; -l’indicazione della merceologia trattata; -l’eventuale indicazione dell’operatore a cui il richiedente è subentrato,in caso di recente acquisizione d’azienda; -l’eventuale richiesta di miglioria del posteggio assegnato ed occupato nelle precedenti edizioni,secondo quanto disposto dal successivo comma 9 bis. Alle domande devono essere allegate: -copia,in carta semplice,dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche; -copia,in carta semplice,della visura del Registro delle Imprese,di data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande; -copia carta di esercizio nominativa; -copia attestazione,come previsto dall’art.2,comma 6 ter, L.R. 15/2000. In alternativa potrà essere presentata dichiarazione nella stessa domanda o in carta semplice sottoscritta dal richiedente,da cui risultino i seguenti dati essenziali: -tipologia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta,con indicazione del numero,data ed ente che l’ha rilasciata; -luogo,data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese. -copia carta di esercizio nominativa; -copia attestazione,come previsto dall’art. 2,comma 6 ter, L.R. 15/2000. Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in posizione utile nella graduatoria. 8.Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma,il Comando Polizia Locale provvederà alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi che deve essere affissa all’Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 27 9.Ai soli operatori che hanno partecipato l’anno precedente alla fiera collocati in posizione utile nella graduatoria,nonché a quelli che non abbiano potuto partecipare per giustificato e documentato motivo,viene confermato il posteggio occupato in occasione della edizione precedente,qualora la posizione sia ancora prevista. Gli operatori il cui posteggio,per comprovati motivi,viene soppresso anche temporaneamente,con provvedimento dell’Amministrazione Comunale,hanno diritto,con modalità che verranno comunicate nella lettera di cui al successivo comma,di scegliere un nuovo posteggio prima di coloro che hanno richiesto miglioria o che devono provvedere alla scelta dello stesso. La precedenza nell’assegnazione del posteggio è data dall’ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione. Qualora,per comprovati motivi,non siano disponibili alcuni posteggi e non esistano idonee soluzioni alternative,il numero dei posteggi complessivi può essere ridotto con provvedimento dell’Amministrazione Comunale. In tal caso l’operatore assegnatario il cui posteggio è stato ridotto è considerato presente alla fiera. Sia nel caso di soppressione che nel caso di riduzione dei posteggi,nell’edizione successiva,se sono state rimosse le cause di impedimento,l’operatore torna alla posizione originaria. 9 bis. Gli operatori interessati ad ottenere miglioria debbono farne espressa richiesta nei modi e nei termini previsti dal precedente comma 7. Per miglioria si intende il cambiamento del posteggio occupato nella precedente edizione. Il posteggio oggetto di richiesta di miglioria,di cui il soggetto era titolare,da subito viene reso disponibile per le successive assegnazioni. Le operazioni di assegnazione dei posteggi a coloro che hanno richiesto miglioria o che scelgono posteggi che si sono resi disponibili vengono effettuate sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 8. La precedenza nell’assegnazione del posteggio è data dall’ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione. 10.A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera viene inviata per posta ordinaria,da spedirsi successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della graduatoria di cui al precedente comma 8°,una comunicazione sull’esito della domanda,sia essa positiva o negativa. A coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria,con la medesima nota è comunicata l’indicazione del posteggio assegnato e le misure,ed è altresì trasmesso un bollettino di C/C postale intestato al Comune di Cantù-Servizio Tesoreria,con indicazione della somma da versare per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 10 bis. Per accedere all’area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio devono esibire agli agenti della Polizia Locale incaricati,la lettera di assegnazione dello stesso e la ricevuta di pagamento delle somme di cui al precedente comma 10. Qualora l’assegnatario di posteggio non possa partecipare alla fiera,per comprovati e documentati motivi,è considerato presente per la fattispecie di cui al comma 4) par.b. 11.In occasione di tutte le fiere possono essere concessi ad enti aventi finalità socioassistenziali,culturali,ricreative e per l’eventuale raccolta di fondi ad offerta libera,appositi spazi. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate o pervenire al servizio protocollo generale del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione. Per l’assegnazione degli spazi la priorità è data dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio protocollo generale del Comune. In caso di contemporaneità nella data di ricezione delle domande si procede all’assegnazione del o dei posteggi interessati mediante sorteggio. Il sorteggio viene effettuato,in un locale aperto al pubblico,dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato alla presenza,anche,degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio. Tali enti sono esentati dal pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche come dettato dall’articolo 19 del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche datato 21/04/1994. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 28 12.I posteggi relativi alla fiera rimasti liberi dopo le operazioni di verifica di cui al decimo comma vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria,con le modalità indicate nella lettera inviata ai soggetti richiedenti e di cui al citato decimo comma. I posteggi che risultano non assegnati o non occupati alle ore 7:00 del giorno della fiera,pur avendo l’assegnatario del posteggio effettuato le operazioni di verifica di cui sopra,vengono assegnati secondo l’ordine di graduatoria agli operatori presenti. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti,si procede ad assegnare gli eventuali posteggi rimanenti,secondo i criteri di cui al quarto comma,agli operatori rimasti, purchè in grado di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. SVOLGIMENTO DELLA FIERA -Articolo 401.L’accesso all’area della fiera è consentito per gli operatori assegnatari dalle ore 6:00 alle ore 7:00 e per gli operatori non assegnatari dalle ore 7:00 alle ore 8:30. L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in occasione delle fiere ha luogo a partire dalle ore 7:00 e non può proseguire oltre le ore 19:00. 2.Qualora due o più operatori intendano,di comune accordo,scambiarsi i posteggi,il Comandante della Polizia Locale o suo delegato può valutare,compatibilmente con le esigenze della fiera,l’accoglimento della richiesta,avanzata in forma scritta almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera. Per comprovati motivi è consentito lo scambio di posteggi dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera da parte di due o più operatori,di comune accordo,ed accolta dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato. 3.Quando il numero degli operatori presenti la mattina di una fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi,gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal personale operante della Polizia Locale. 4.Durante lo svolgimento della fiera è fatto divieto di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce,come pure è vietato usare qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni. Al venditore di dischi,musicassette,radio, CD,o a colui che effettua la vendita dei propri prodotti col metodo del battitore,utilizzando microfoni,è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi. E’ vietata la vendita di pacchi a sorpresa. 5.Ogni operatore deve ottemperare:alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni;ai disposti inerenti il decoro e l’efficienza della struttura di vendita,infine,l’operatore al termine dell’occupazione dovrà lasciare pulita e libera l’area da ogni rifiuto. 6.E’consentito l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli,se appositamente attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria. 7.E’consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. 8.Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata,né occupare,anche con piccole sporgenze,spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale. 9.Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 29 10.Gli operatori commerciali su aree pubbliche residenti nel territorio della Regione Lombardia,per poter partecipare alle fiere che si svolgono annualmente nell’ambito territoriale del Comune,devono produrre all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione,la Carta di Esercizio aggiornata e l’Attestazione ai sensi dell’articolo 2 comma 6 ter della L.R. 21 Marzo 2000,n.15 in corso di validità. Nelle ipotesi in cui la provenienza sia diversa dalla Regione Lombardia, saranno ritenuti idonei i documenti rilasciati ai sensi della normativa di riferimento della regione di provenienza. In caso di mancata presentazione di tale documentazione,nei prescritti termini di legge di 60 giorni dalla manifestazione,le istanze verranno respinte. Nel caso che gli operatori commerciali siano titolari di posteggio perderanno la titolarità del medesimo assegnato nelle precedenti edizioni,mentre gli operatori commerciali non titolari di posteggio e presenti alla SPUNTA non verranno ammessi alla conseguente graduatoria. 11.Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione. 12.In occasione delle fiere l’Amministrazione comunale può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale. Capo III POSTEGGI ISOLATI -Articolo 411.Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare,nonché per la somministrazione di alimenti e bevande,con atto della Giunta Comunale,è possibile istituire postazioni composte da posteggi isolati sino ad un massimo di tre per postazione,suddivisi o meno per settore merceologico. 2.I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente,ricorrente temporaneo od occasionale. 3.I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse,chioschi od altro,per i quali è comunque necessario procedere alla regolarizzazione ai fini edilizi-urbanistici. 4.I requisiti per l’assegnazione di posteggi di cui ai commi precedenti sono stabiliti nell’atto istitutivo. Costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione essere titolare dell’autorizzazione ed esercitare l’attività. A parità di condizione prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività commerciale. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 30 TITOLO III MODIFICAZIONI DI MERCATI,DI POSTEGGI UBICATI IN PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DIVERSE DALLE AREE MERCATALI E DI FIERE. -Articolo 421.La soppressione dei mercati o fiere,dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali o delle fiere,la modifica della dislocazione dei posteggi,la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento definitivo del giorno di svolgimento o della sede del mercato o della fiera,sono disposti dalla Giunta Comunale. 2.Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti,viene segnalato alla Regione il numero dei posteggi soppressi. 3.Lo spostamento del mercato o parte di esso o dei posteggi di cui sopra al primo comma in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta per: a)motivi di pubblico interesse; b)cause di forza maggiore; c)limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità,traffico o igienico-sanitari. Lo spostamento temporaneo ed occasionale del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi per i motivi di cui sopra è disposto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede,la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità: a)anzianità di presenza effettiva sul mercato; b)anzianità di presenza effettiva sul mercato. Il possesso del titolo di priorità è attestato sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettive; c)anzianità di iscrizione al registro delle imprese; d)dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili,in relazione alle merceologie,alimentari e non alimentari,o al tipo di attrezzatura di vendita. 4.In caso di soppressione di posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio,ove possibile e tra quelli disponibili,nel territorio comunale la cui scadenza corrisponderà a quella prevista dalla concessione revocata. TITOLO IV ONERI ONERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ -Articolo 431.Sono a carico del titolare esercente l’attività commerciale di cui al presente regolamento,gli oneri derivanti da norme di leggi e regolamentari vigenti in materia. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 31 2.Per l’esercizio dell’attività in ambito cittadino mediante occupazione di aree pubbliche,l’eventuale applicazione della tassa di occupazione non esclude il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e di altri oneri concessori o diversi per l’esercizio dell’attività in questione. 3.Nell’atto istitutivo delle iniziative commerciali con posteggi a carattere permanente sarà stabilita la misura del canone concessorio per l’esercizio dell’attività commerciale oggetto del presente regolamento,computato per mq. 4.Gli oneri sono dovuti dall’operatore cui,a sua richiesta,viene emesso l’atto di concessione o autorizzazione,indipendentemente se abbia o meno esercitato l’attività. 5.Nessun rimborso è dovuto all’operatore che per qualsiasi causa a lui imputabile ometta di esercitare l’attività di che trattasi. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -Articolo 441.La tassa per l’occupazione di suolo pubblico dovrà essere corrisposta secondo le tariffe stabilite dalle vigenti normative. 2.Per le occupazioni di suolo pubblico con concessioni di posteggio pluriennale,la relativa tassa dovrà essere corrisposta mediante versamento su C/C postale intestato alla Tesoreria del Comune di Cantù ovvero con altre modalità di pagamento ove previste,in rate quadrimestrali anticipate: a) I rata entro il 30 APRILE; b) II rata entro il 31 AGOSTO; c) III rata entro il 31 DICEMBRE. 3.Per le occupazioni occasionali da parte di spuntisti l’importo relativo dovrà essere versato all’atto dell’assegnazione del posteggio direttamente nelle mani dell’Agente di Polizia Locale all’uopo incaricato,che è tenuto a rilasciare apposita quietanza comprovante l’avvenuto pagamento. MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI -Articolo 451.L’operatore commerciale che,senza giustificato motivo,omette di pagare totalmente o parzialmente uno qualsiasi degli oneri di cui al precedente articolo 43,previa diffida scritta,decade dalla concessione del posteggio,ferma restando per il Comune la procedura per l’esecuzione in forma coatta degli oneri dovuti. 2.Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all’operatore al quale viene applicato il provvedimento di revoca del posteggio. 3.La decadenza della concessione di posteggio è dichiarata d’ufficio con formale atto di revoca. Sino alla definizione dell’intero debito,non possono essere ammessi a partecipare a future iniziative commerciali su aree pubbliche e a future edizioni dell’iniziativa commerciale per il quale è sorto il contenzioso. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 32 FREQUENTATORI OCCASIONALI -Articolo 461.Gli operatori commerciali occasionali,ovvero diversi dai titolari di concessione,che,a qualsiasi titolo esercitano l’attività su aree pubbliche in ambito di mercati,fiere,posteggi isolati,sono soggetti al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo 43. 2.Gli operatori commerciali di cui al presente articolo che,senza giustificato motivo,omettono di pagare totalmente o parzialmente uno qualsiasi degli oneri di cui sopra specificati,soggiacciono alle conseguenze previste dal successivo articolo 48 comma 5 lettera g) ferma restando per il Comune la procedura per la riscossione coatta degli oneri dovuti. 3.I suddetti operatori non possono essere ammessi a partecipare a future iniziative commerciali su aree pubbliche sino alla definizione dell’intero debito. TITOLO V SOSPENSIONI,REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE,SANZIONI E NORMA DI SALVAGUARDIA NORMA DI SALVAGUARDIA -Articolo 471.Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di commercio per la vendita su aree pubbliche. SOSPENSIONE,REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE,SANZIONI -Articolo 481.In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Comandante della Polizia Locale,con apposito provvedimento,può disporre la SOSPENSIONE dell’attività di vendita per un periodo NON SUPERIORE a VENTI GIORNI di calendario. 2.Si considerano di particolare gravità: a)le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b)l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c)il danneggiamento della sede stradale,degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 3.L’ATTIVITA’ di VENDITA è altresì SOSPESA fino ad un massimo di CINQUE GIORNATE di mercato nei seguenti casi: a)violazione delle norme sulla modalità di occupazione del posteggio previste dall’articolo 22 del presente Regolamento; ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 33 b)abbandono dell’area prima dell’orario previsto,salvo giustificato motivo o deroga prevista dall’art. 27, comma 1 , lett. c); c)per turbamento dell’ordine di mercato; d)per vendita di prodotti alimentari avariati o adulterati; e)per carenze igienico-sanitarie,su parere dei competenti servizi di igiene e di medicina veterinaria dell’A.S.L.; f)per la vendita di prodotti non compresi nell’autorizzazione amministrativa; g)per mancata osservanza delle norme relative alla pubblicità dei prezzi o per irregolarità degli strumenti di misura e peso. 4.La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno DUE VOLTE in un anno,anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 5.Il Comandante della Polizia Locale,con apposito provvedimento, REVOCA l’Autorizzazione: a)nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 5 del presente Regolamento; b)per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi,salvo il caso di assenza per malattia,gravidanza o infortunio; c)qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno,salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; d)qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 8,ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 9 comma 5,ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale di sensi dell’articolo 9 comma 12 del presente Regolamento; e)in caso di morte del titolare dell’autorizzazione,qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; f)per mancato utilizzo del posteggio nella FIERA per due edizioni consecutive; g)l’avvio,da parte dell’Amministrazione comunale,della procedura per la riscossione coatta della tassa occupazione e/o per la riscossione di altro tributo connesso allo stesso posteggio; h)i partecipanti occasionali vengono depennati per le stesse motivazioni di cui al precedente comma 3 lett .b) e c) dalla graduatoria redatta in base alla presenza giornaliera,nonché dalla graduatoria delle presenze effettive,redatta per la eventuale assegnazione di posteggi. DISPOSIZIONI PER I COMUNI -Articolo 491. Ai sensi della vigente normativa regionale è possibile affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi,nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati,mediante apposita convenzione,la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere,assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 34 operatori,la disponibilità di sedi,di personale,di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE -Articolo 501.I comuni interessati procedono d’ufficio,per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio,all’assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni osservando nell’ordine i seguenti criteri di priorità: a)maggior numero di presenze effettive nella fiera; b)maggior numero di presenze nella fiera; c)anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 2.I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che,nell’arco dell’ultimo triennio,non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell’arco del triennio stesso. TITOLO VI OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI NON AUTORIZZATE FINALITA’ -Articolo 511.La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. OCCUPAZIONI ABUSIVE -Articolo 521.Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 2.Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede ai sensi dell’articolo 54 del presente Regolamento. CONFISCA ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 35 -Articolo 531.In caso di confisca delle merci l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente,dandone copia al trasgressore. 2.L’autorità competente emana,qualora oggetto di sequestro sia merce deperibile, il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale. 3.Le merci confiscate,qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili,devono essere distrutte alla definizione dell’iter burocratico,a spese del trasgressore,salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari. 4.Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l’interessato,in via d’urgenza,previa audizione personale richiesta senza formalità,anche verbalmente,dimostri al competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto,rispettivamente,di autorizzazione e di concessione. In tale caso le attrezzature e le merci sono restituite all’avente diritto. 5.Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell’atto di deposito è dato immediato avviso nell’albo pretorio del comune;qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari,il comune può procedere alla loro distruzione o,nel caso di consistente valore economico,alla vendita degli stessi tramite asta pubblica. 6.I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra,non in scadenza,prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti. 7.L’Autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all’ordinamento dell’ente locale. TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI NORME TRANSITORIE E FINALI -Articolo 541.I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche di cui al presente Regolamento,sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri operatori commerciali al dettaglio,purchè non contrastino con specifiche disposizioni. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 36 ABROGAZIONE DI NORME -Articolo 551.Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale vigente in materia di mercati,fiere e commercio su aree pubbliche,nella fattispecie il n.29 del 16 Luglio 2001,nonché le ordinanze in contrasto con il presente. ENTRATA IN VIGORE -Articolo 56. 1.Il presente Regolamento,divenuto esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000,verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorso tale termine. 2.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 37 ALLEGATO “A” MERCATI MERCATO settimanale di MIRABELLO Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Alimentari Non Alimentari Posteggi riservati agricoltori Posteggi riservati battitori Orario di vendita Via MICHELANGELO mq. 286 Lunedì 8 2 6 0 0 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 MERCATO settimanale di VIGHIZZOLO Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Alimentari Non Alimentari Posteggi riservati agricoltori Posteggi riservati battitori Orario di vendita Via TAGLIAMENTO mq. 2.096 Mercoledì 57 14 42 1 0 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 MERCATO settimanale di CASCINA AMATA Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Alimentari Non Alimentari Orario di vendita Piazza CUGINI BARTESAGHI e CADUTI CASCINA_ MATESI mq. 218 Giovedì 8 4 4 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 38 MERCATO settimanale di FECCHIO Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Alimentari Non Alimentari Orario di vendita Piazza OROMBELLI e CONTADINI di FECCHIO mq. 284 Venerdì 8 4 4 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 MERCATO settimanale di CANTU’/CENTRO Località Piazza MARCONI Superficie mq. 3.051 Giorno di svolgimento Sabato Posteggi totali 77 Alimentari 18 Non Alimentari 56 Posteggi riservati agricoltori 2 Posteggi riservati battitori 1 Orari di vendita :Orario estivo con l’inizio dell’ora legale dalle ore 8:00 alle ore 18:30 Orario invernale con l’inizio dell’ora solare dalle ore 8:00 alle ore 17:30 FIERE Fiera di SANTA APOLLONIA Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazioni Orario di vendita Piazza GARIBALDI—Via MANZONI--Piazza PARINI Via CAVOUR—Piazza FIUME—Via ROMA mq. 6.043 9 Febbraio 200 Alimentari/Non Alimentari dalle ore 7:00 alle ore 19:00 Fiera di SAN ROCCO Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Piazza degli ALPINI—Viale alla MADONNA Via F.ANDINA—Via A. da GIUSSANO-Via U. da CANTURIO—Via G.BRIGHI sino a Via Resegone Via C.CANTU’ mq. 7.387 15 Agosto 250 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 39 Specializzazioni Orario di vendita Alimentari/Non Alimentari dalle ore 7:00 alle ore 19:00 Fiera del CROCEFISSO Località Superficie Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazioni Orario di vendita Piazza degli ALPINI—Viale alla MADONNA Via A. da GIUSSANO—Via U. da CANTURIO Piazzale 26 APRILE--Via C.CANTU’ Via G.BRIGHI sino a Via Resegone mq. 5.967 Terza domenica di Ottobre 210 Alimentari/Non Alimentari dalle ore 7:00 alle ore 19:00 ALTRE M A N I F E S T A Z I O N I Festa di SANT’ANTONIO ABATE Località Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazioni Orario di vendita Via DAVERIO 17 Gennaio 2 Dolciumi e giocattoli dalle ore 10:00 alle ore 21:00 Festa della GIUBIANA Località Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazioni Orario di vendita Piazza GARIBALDI Ultimo giovedì di Gennaio 13 Dolciumi—Alimentari—Giocattoli dalle ore 19:00 alle ore 23:00 CARNEVALE CANTURINO Località Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazioni Orario di vendita Piazza VOLONTARI LIBERTA’—Corso U.D’ITALIA Via MANARA—Via G.CARCANO ultimo sabato del Carnevale Ambrosiano 6 Dolciumi—Alimentari—Giocattoli dalle ore 11:00 alle ore 19:00 Festa di SANTA RITA Località Giorno di svolgimento Via alla CHIESA 22 Maggio ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 40 Posteggi totali Specializzazioni Orario di vendita 5 Dolciumi—Giocattoli—Fiori e rose dalle ore 7:00 alle ore 19:30 TUTTI i SANTI e Ricorrenza DEFUNTI Località Giorni di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Piazzale 26 APRILE 30-31 Ottobre---1-2 Novembre 1 Dolciumi dalle ore 8:00 alle ore 19:00 Località Giorni di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Piazzale DON VITTORINO BUSNELLI 28-29-30-31 Ottobre---1-2 Novembre 1 Fiori recisi e piantine dalle ore 8:00 alle ore 19:00 Località Giorni di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Piazza VOLONTARI della LIBERTA’ 29-30-31 Ottobre 1 Fiori recisi dalle ore 8:00 alle ore 18:00 POSTEGGI ISOLATI Piazza VOLONTARI della LIBERTA’ Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Venerdì 2 Fiori recisi e piantine—Prodotti ittici dalle ore 8:00 alle ore 19:00 Piazzale DON VITTORINO BUSNELLI Giorni di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Sabato e domenica 1 Fiori recisi e piantine dalle ore 8:00 alle ore 18:00 il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 la domenica Via SAN VINCENZO area di sosta Giorno di svolgimento ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 Domenica 41 Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita 1 Fiori recisi e piantine dalle ore 7:00 alle ore 13:00 Piazzale STAZIONE Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Sabato 1 Ortofrutta dalle ore 7:30 alle ore 13:30 CIMITERO in località CANTU’/ASNAGO Giorno di svolgimento Posteggi totali Specializzazione Orario di vendita Domenica 1 Articoli floreali veri e artificiali dalle ore 8:30 alle ore 12:30 COMMERCIO in FORMA ITINERANTE Località Giorno di attività Orario di vendita ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 Su tutto il territorio comunale(Con esclusione delle zone espressamente vietate per motivi di Polizia Stradale o di Tutela del Centro Storico) Giornaliero dalle ore 8:00 alle ore 19:00 esclusi i festivi. 42 ALLEGATO “B” SANZIONI 1.Esercitare il commercio su area pubblica senza essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività legati alla personalità di cui all’articolo 8 comma 2 del presente Regolamento (Rif.L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 20/c.1) P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00--massimo €. 3.000,00 pagamento:TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23/1°comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3 .Consistono di fatto nei requisiti legati ai precedenti penali del titolare dell’attività o legale rappresentante in caso di società. 2.Esercitare il commercio su area pubblica nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 8 comma 7 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 20/c.4) P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo € 3.000,00 pagamento :TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23/1°comma lettera n) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona preposta o delegata all’attività commerciale. 3.Titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante che esercita senza mezzi mobili od oltre al tempo strettamente necessario alla vendita di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.) P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €.500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso :SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 4.Titolare di autorizzazione itinerante che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi di vendita di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.) P.M.R. €. 1.000,00 mille ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio 43 Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23/1°comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 5.Titolare di autorizzazione itinerante che effettua la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.) P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso :SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 6.Titolare di autorizzazione itinerante che ritorna nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.). P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 7.Esercitare il commercio su area pubblica senza autorizzazione di cui all’articolo 9 comma 4 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 23/3°c.). P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo €.1.500,00—massimo €. 10.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 8.Esercitare il commercio su area pubblica fuori dal territorio previsto sull’autorizzazione (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/3°c.). P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 27/5° comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6). 9.Titolare di autorizzazione esclusivamente in forma itinerante che svolge la propria attività all’interno del M.S.S. (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/3°c.) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio 44 Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo €. 1.500,00--€. 10.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. All’interno del mercato è necessaria autorizzazione per posteggio Sanzione prevista dall’art.27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 10.Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio itinerante fuori dal territorio regionale (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/5° c.). P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Si può effettuare il commercio itinerante nel giorno in cui non si è titolare di posteggio solo sul territorio della Regione in cui vi è il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Sanzione prevista dall’art. 27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 11.Esercitare il commercio su area pubblica di prodotti del settore alimentare o non alimentare non compresi nell’autorizzazione di cui all’articolo 14 comma 6 del presente Regolamento (Rif.L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/7°c.) P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. In riferimento all’art.21/3°comma con la sanzione prevista dall’art.27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 12.Operatore commerciale su area pubblica,che esercita l’attività commerciale,sprovvisto della carta di esercizio e relativa attestazione annuale di cui all’articolo 9 commi 11 e 12 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/10°c.). P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo e. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett.o) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 13.Esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco di cui all’articolo 10 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/2°c.) P.M.R. €. 1.000,00 mille ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio 45 Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Si riferisce a quelle aree interdette al commercio itinerante o diversamente disciplinate. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 14.Esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni di orario stabilite dal Sindaco di cui all’articolo 13 comma 1 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/2°c.) P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO Sanzione prevista dall’art. 112 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 15.Esercitare il .commercio su area pubblica con autorizzazione itinerante che esercita oltre 30 minuti rispetto alle prescrizioni di tempo stabilite di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 27/6°c.). P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. L’operatore può soffermarsi nello stesso punto per il tempo necessario alla vendita e comunque per non più del tempo previsto dal presente Regolamento. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett. n.)della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 16.Inosservanza del divieto di effettuare commercio itinerante nei centri storici nonché negli ambiti ad alta attrattività senza l’ausilio di mezzi o attrezzature per la vendita di cui all’articolo 9 comma 3 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/5°c.). P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett.n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 17.Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante sino ad una distanza di mt. 500 da una fiera od un mercato di cui all’articolo 9 comma 3 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/7° c.). P.M.R. €. 1.000,00 mille minimo €. 500,00—massimo e. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 46 Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett.n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. 18.Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua il commercio in forma itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio di cui all’articolo 9 comma 7 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/8°c.). P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo €.1.500,00—massimo €. 10.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 27,comma 5,della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6. 19.Omessa comunicazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione in caso di subentro di operatore su area pubblica di cui all’articolo 17 comma 5 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 25/5°c.) P.M.R. €. 3.000,00 tremila minimo € 1.500,00—massimo €. 3.000,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO la comunicazione deve avvenire entro 4 mesi dall’avvenuto sub ingresso,salvo una proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con obbligo di comunicare l’avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare. 20.Omessa notifica per la registrazione inerente i mezzi mobili adibiti alla preparazione e/o distribuzione di alimenti e bevande di cui all’articolo 6 Reg. CE.29 Aprile 2004,n.852. P.M.R. e. 3.000,00 tremila Minimo €. 1.500,00—massimo €. 9.000,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art.6,comma 3,del D.Lgs. 6 Novembre 2007,n.193. 21.Alimenti collocati all’interno di auto negozi a rischio di contaminazione di cui all’4,comma 3,Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto Minimo €….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art.17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283. 22.Utilizzare banchi temporanei per la vendita di prodotti alimentari deperibili con altezza inferiore ad 1 metro di cui all’articolo 5,comma 1,lett.b) dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto Minimo….—massimo €. 774,00 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 47 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.Devono anche essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile nonché muniti di idonei sistemi in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne . 23.Collocare prodotti ortofrutticoli freschi e alimentari non deperibili su banchi temporanei a meno di cm.50 dal suolo di cui all’articolo 5,comma 2 dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto minimo….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283. 24.Vendita di prodotti della pesca su banchi temporanei non adeguati di cui all’articolo 5,comma 3 dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto minimo….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.I banchi temporanei devono essere forniti di sistema refrigerante per la conservazione in regime di freddo,serbatoio per l’acqua potabile di idonea capacità,lavello con erogatore automatico di acqua,serbatoio per lo scarico delle acque reflue e adeguato piano di lavoro . 25.Vendita di prodotti deperibili sprovvisti di sistemi per la conservazione di cui all’articolo 5,comma 5 dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto minimo….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.Scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto con temperatura compresa tra 60° e 65°,sistema di refrigerazione per i prodotti da mantenere a temperatura da 0° a 6°. 26.Prodotti della pesca non mantenuti in regime di freddo durante la vendita,il trasporto e la conservazione di cui all’articolo 6,comma 1,lettera c.) dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto minimo….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.E’ consentita la conservazione per mezzo di ghiaccio purchè prodotto con acqua potabile. 27.Decapitare,eviscerare,sfilettare prodotti della pesca su banchi temporanei non muniti dei dispositivi previsti di cui all’articolo 6,comma 1,lett.c.) dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto minimo….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 48 Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.Sono consentite nelle costruzioni stabili e negli auto negozi e sui banchi temporanei provvisti di materiale igienicamente idoneo,essere rialzati da terra per almeno 1 metro,idoneo sistema refrigerante,serbatoio per l’acqua potabile ed il serbatoio per lo scarico delle acque reflue con idoneo lavello con erogatore di acqua. 28.Vendere in forma itinerante funghi freschi allo stato sfuso di cui all’articolo 6,comma 2 dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002. P.M.R. €. 1.032,00 milletrentadue minimo €. 516,00—massimo €. 3.098,00 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO Sanzione prevista dall’art.29 del D.Lgs. 31 Marzo1998,n.114. 29.Vendere pane sfuso su banchi temporanei di cui all’articolo 6,comma 3 dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3Aprile 2002. P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto Minimo….—massimo €. 774,00 pagamento : A.S.L. COMPETENTE Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile1962,n.283.Tale vendita è consentita solo nelle costruzioni stabili e negli autonegozi,sui banchi temporanei è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all’origine. 30.Somministrazione e vendita di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati,dalle ore 24.00 ALLE ORE 07.00 di cui all’articolo 14 bis,comma 2 della Legge 30 Marzo 2001,n.125. P.M.R. €. 4.000,00 quattromila minimo €. 2.000,00—massimo €. 12.000,00 pagamento : EQUITALIA Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall’art.34 della Legge 4 Giugno 2010,n.96.E’ fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere,sagre,mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali,previamente autorizzate. 31.Somministrazione ambulante di bevande alcoliche di cui all’articolo 87,R.D. 18 Giugno 1931,n.773. P.M.R. €. 1.032,00 milletrentadue minimo €. 516,00—massimo €. 3.098,00 pagamento : EQUITALIA Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA Sanzione prevista dall’art.17 bis T.U.L.P.S. inserita dall’art.3 del D.Lgs. 13 Luglio 1994,n.480.Da applicarsi quando il trasgressore è sprovvisto di autorizzazione. 32.Commercio su area pubblica di strumenti da punta e da taglio senza la licenza del Sindaco di cui all’articolo 37,R.D. 18 Giugno 1931,n.773. ILLECITO PENALE : AUTORITA’ GIUDIZIARIA Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a €. 206,00 duecentosei. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 49 33.Omessa comunicazione al Sindaco per il commercio di cose antiche usate su suolo pubblico di cui all’articolo 126,R.D. 18 Giugno 1931,n.773. P.M.R. €. 308,00 trecentootto Minimo €. 154,00—massimo €. 1.032,00 pagamento : EQUITALIA Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA Sanzione prevista dall’art. 17 bis,comma 3 T.U.L.P.S. inserita dall’art.3 del D.Lgs. 13 Luglio 1994,n.480. 34.Acquisto o accettazione da parte del privato,cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in violazione della proprietà industriale di cui all’articolo 1,comma 7 del Decreto Legge 14 Marzo 2005,n.35. P.M.R. €. 200,00 duecento minimo €. 100,00—massimo €. 7.000,00 pagamento : EQUITALIA Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA Sequestro delle merci per la successiva confisca amministrativa. Sanzione modificata dall’articolo 5 bis della Legge 21 Febbraio 2006,n.49 e dall’art. 17 della Legge 23 luglio 2009,n.99.Consiste nell’accettare a qualsiasi titolo,fatto salvo l’eventuale reato di ricettazione,cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo,inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. 35.Operatore commerciale,imprenditore od altro soggetto diverso dall’acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza di cui all’articolo 1,comma 7 del Decreto Legge 14 Marzo 2005,n.35. P.M.R. €. 40.000,00 quarantamila minimo €. 20.000,00—massimo €. 1.000.000,00 pagamento : EQUITALIA Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione,deposito e vendita. Modificata dall’art. 17 sella Legge 23 Luglio 2009,n.99.Consiste nell’acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro soggetto diverso dal consumatore finale,fatto salvo l’eventuale reato di ricettazione,cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo,inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. 36.Commercio di preziosi su area pubblica senza autorizzazione di cui all’articolo 127,R.D. 18 Giugno 1931,n.773. Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA Sanzione prevista dall’art. 705 C.P .modificata dall’art. 56 del D.Lgs. 30 Dicembre 1999,n.507.Non ammesso al pagamento in misura ridotta. 37.Le violazioni non contemplate,dal comma 1 al comma 36 del presente articolo 49,SONO SANZIONATE dall’articolo 7 BIS del D.Lgs. 18 Agosto 2000,n.267-SANZIONI AMMINISTRATIVE-articolo introdotto dall’articolo 16 della Legge 16 Gennaio 2003,n.3: “salvo diversa disposizione di legge,per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e Provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00”. P.M.R. €. 50,00 cinquanta minimo €. 25,00—massimo €. 500,00 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio 50 Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 pagamento : TESORERIA COMUNALE Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012 51