regolamento com le commercio aree pubbliche

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regolamento com le commercio aree pubbliche
COMUNE DI CANTU’
Provincia di Como
REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
Fonti normative di riferimento:
LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010,n.6;
LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2011,n.3
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
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INDICE GENERALE
TITOLO I –Disposizioni Generali
Capo I
Generalità
Articolo 1 Disposizioni Generali
Capo II—Sezione I—Commercio su Aree Pubbliche
Articolo 2 Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Trasparenza sulla disponibilità dei posteggi
Articolo 5 Forme di consultazione delle parti sociali
Sezione II—Esercizio dell’attività
Articolo 6 Forme di esercizio dell’attività
Articolo 7 Condizioni per l’esercizio dell’attività
Articolo 8 Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Articolo 9 Modalità di esercizio dell’attività
Articolo 10 Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività
Articolo 11 Recesso dall’attività
Articolo 12 Commercio itinerante
Articolo 13 Orari
Sezione III—Delle Autorizzazioni
Articolo 14 Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
Articolo 15 Autorizzazioni su posteggio dati in concessione
Articolo 16 Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
Articolo 17 Subingresso e reintestazione dell’Autorizzazione
Articolo 18 Concessione del posteggio
Articolo 19 Attività con il sistema del battitore
Sezione IV—Iniziative commerciali
Articolo 20 Tipologie di iniziative commerciali
Articolo 21 Istituzione iniziative commerciali
Sezione V—Occupazione posteggi
Articolo 22 Occupazione dei posteggi
Articolo 23 Attrezzature di vendita
Articolo 24 Uso del posteggio
Articolo 25 Verifica della presenza
Articolo 26 Posteggi temporaneamente liberi
Articolo 27 Atti vietati
TITOLO II—Aree Commerciali
Capo I
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
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31
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Mercati
Mercati giornalieri,settimanali,mensili
Assegnazione dei posteggi
Spostamento del mercato
Integrazione posteggi
Scambio di posteggi
Trasmissione della concessione
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Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
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Mercati straordinari
Commissione di mercato
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Modalità di esercizio della vigilanza
Capo II
delle Fiere
Articolo 38 Tipologia delle fiere
Articolo 39 Aree per le manifestazioni fieristiche
Articolo 40 Svolgimento della fiera
Capo III
Articolo 41 Posteggi isolati
TITOLO III
Articolo 42 Modificazioni di mercati,di posteggi ubicati in parti del territorio comunale
diverse dalle aree mercatali e di fiere
TITOLO IV—Oneri
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
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44
45
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Oneri per l’esercizio dell’attività
Modalità di pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico
Mancato pagamento degli oneri
Frequentatori occasionali
TITOLO V—Sospensioni,revoca dell’Autorizzazione,sanzioni e norma di salvaguardia
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
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48
49
50
Norma di salvaguardia
Sospensione,revoca dell’Autorizzazione
Disposizioni per i Comuni
Aggiornamento delle graduatorie
TITOLO VI—Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali
non autorizzate
Articolo 51 Finalità
Articolo 52 Occupazioni abusive
Articolo 53 Confisca
TITOLO VII—Norme transitorie e finali
Articolo 54 Norme transitorie e finali
Articolo 55 Abrogazione di norme
Articolo 56 Entrata in vigore.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
-Articolo 11.Il presente Regolamento disciplina,in attuazione della Legge Regionale 2 Febbraio 2010,n.6 e della Legge
Regionale 21 Febbraio 2011,n.3, l’esercizio del commercio su aree pubbliche o private delle quali
l’Amministrazione Comunale abbia la disponibilità.
Capo II—Sezione I
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
OBIETTIVI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
-Articolo 21.In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
a)favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore
produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche
l’incontro diretto tra produttori e consumatori;
b)assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza,garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo
delle diverse tipologie distributive. Promuovere,nell’ambito della tipologia distributiva del settore alimentare e
prodotti ortofloro-frutticoli, la commercializzazione di prodotti biologici;
c)rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare
riguardo alla mobilità,al traffico all’inquinamento;
d)valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non
sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
e)favorire le zone in via di espansione;
f)salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi e di adeguati
impianti per l’allacciamento alla rete elettrica,idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienicosanitarie;
g)localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
-un facile accesso ai consumatori;
-sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
-il minimo disagio alla popolazione residente;
-un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate;
-promuovere l’aggregazione associativa degli operatori per la gestione dei servizi mercatali.
2.Nell’individuazione delle aree devono essere rispettati:
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a)le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici;
b)vincoli per determinate zone,previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori
storici,artistici ed ambientali;
c)le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale,igienico-sanitari o di pubblico interesse in
genere;
d)le limitazioni o i divieti previsti nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
e)le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f)la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e
fluttuante.
DEFINIZIONI
-Articolo 31.Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a)per commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e
bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune
abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b)per aree pubbliche,le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio
ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione
dal proprietario per l’esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
c)per posteggio,la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data
in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
d)per posteggi isolati,una postazione composta da meno di 3 posteggi, espressamente individuati per
l’esercizio dell’attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche di cui al
precedente punto b);
e)per mercato,l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità,composta da almeno 3
posteggi,attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana
o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio,la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione
di pubblici servizi;
f)per fiera,la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,nei giorni stabiliti,sulle aree pubbliche o private delle
quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in
occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g)per presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che operatore si è presentato in tale
manifestazione,prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
h)per presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente
esercitato l’attività in tale manifestazione;
i)per attrezzature,i banchi, i chioschi ,i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio
funzionale all’esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci;
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l)per mercato straordinario,la saltuaria ripetizione di mercati ordinari in giorni diversi da quelli ordinariamente
stabiliti;
m)per spunta,il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non
occupati dai titolari di posteggio;
n)per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica,l’attività di vendita di prodotti alimentari
effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo sul posto dei prodotti
acquistati;
o)per commercio in forma itinerante,l’attività commerciale che può essere svolta su qualsiasi area pubblica o
privata,esclusivamente in modo itinerante,ossia in più punti durante la giornata;
p)per vendita a domicilio del consumatore,la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua
privata dimora,ma anche nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,di studio,di cura,di intrattenimento,di
svago;
q)per settore merceologico,l’insieme dei prodotti alimentari o non alimentari;
r)per concessione per l’occupazione,atto emesso dalla Pubblica Amministrazione per legittimare l’occupazione
di un posteggio a carattere permanente o ricorrente per un periodo di tempo superiore all’anno solare;
s)per autorizzazione per occupazione,atto emesso dalla Pubblica Amministrazione per legittimare
l’occupazione di un posteggio a carattere temporaneo od occasionale per un periodo di tempo inferiore
all’anno solare;
t) per vendita,il contratto che ha per oggetto il trasferimento di un bene verso il corrispettivo di un prezzo.
TRASPARENZA SULLA DISPONIBILITA’ DEI POSTEGGI
-Articolo 41.Presso il Comando Polizia Locale sarà sempre disponibile una planimetria costantemente aggiornata dei
posteggi esistenti nel territorio comunale.
2.Il Responsabile del servizio dovrà in ogni caso dare sempre esaurienti indicazioni sul numero,la
superficie,settore merceologico e la localizzazione dei posteggi disponibili.
FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
-Articolo 51.E’ istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai
rappresentanti delle associazioni e degli utenti,dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche
e dai rappresentanti del comune.
2.La commissione di cui al comma 1 è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione,di rappresentanza,di
durata in carica e di funzionamento della citata commissione è stabilita dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al
comma 1.
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3.Nell’ambito territoriale del Comune di Cantù,la Commissione con validità quinquennale dovrà avere la
seguente strutturazione:
a) SINDACO o delegato con FUNZIONI DI PRESIDENTE;
b) COMANDANTE POLIZIA LOCALE o delegato:esperto in materia di commercio su aree pubbliche;
c) DIRIGENTE AFFARI GENERALI o delegato:in rappresentanza del Comune;
d) DIRIGENTE AREA LL.PP.- VIABILITA’ o delegato:esperto in materia di viabilità-traffico e trasporti;
e) DUE RAPPRESENTANTI delle Organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio SU AREE
PUBBLICHE maggiormente rappresentative a livello provinciale (1 componente effettivo + 1 componente
supplente CONFCOMMERCIO---1 componente effettivo + 1 componente supplente CONFESERCENTI);
f) DUE RAPPRESENTANTI delle Associazioni dei CONSUMATORI maggiormente rappresentative a livello
locale (1 componente effettivo + 1 componente supplente);
g) Con le stesse procedure per i componenti EFFETTIVI è nominato almeno UN componente SUPPLENTE o
delegato;
h)Il SEGRETARIO della Commissione è un dipendente dell’Amministrazione Comunale appartenente
all’Ufficio competente per materia e nominato dal Sindaco.
4. La Commissione avrà prerogative solamente consultive in riferimento :
a)alla programmazione dell’attività;
b)alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio
su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
c)alla istituzione,soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
d)alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico;
e)alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su aree
pubbliche.
Sezione II—Esercizio dell’attività
FORME DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
-Articolo 61.Nell’ambito territoriale del Comune di Cantù,il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nelle località
appositamente individuate e con le modalità che seguono:
a)in sede fissa;
b)su qualsiasi area in forma itinerante.
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2.L’attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta previo ottenimento di
apposita autorizzazione che abiliti all’esercizio.
3.I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari sono
disciplinati da specifiche norme comunitarie,nazionali e regolamentari,nonché da apposite ordinanze
ministeriali e/o sindacali,rivolte a tutelare esigenze igienico-sanitarie.
4.L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche,società di persone,società di capitale e cooperative regolarmente costituite secondo le vigenti
normative.
5.L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo
stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti
vigenti in materia.
6.Gli operatori commerciali debbono tenere sul posto a disposizione delle Forze di Polizia le autorizzazioni,in
originale,che abilitano all’esercizio dell’attività (autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche,concessione o autorizzazione per l’occupazione del posteggio,carta di esercizio nominativa ed
attestazione) nonché un valido documento di identità personale.
7.Gli operatori commerciali hanno l’obbligo,salvo giustificato motivo,di procedere alla vendita dei propri
prodotti. La vendita deve essere eseguita nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta.
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
-Articolo 71.Con atto della Giunta Comunale adottato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché
nel rispetto del presente regolamento,possono essere istituite iniziative commerciali per la vendita al dettaglio
su aree pubbliche mediante:
a)mercati ordinari aventi periodicità settimanale o mensile indipendentemente dal numero dei giorni di
effettuazione,a carattere permanente o temporaneo;
b)mercati straordinari in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti per i mercati ordinari;
c)fiere,fiere-mercato per uno o più eventi e/o ricorrenze nell’anno solare;
d)posteggi isolati permanenti,ricorrenti,temporanei ed occasionali.
2.Nello stesso atto di modifica o istitutivo di nuove iniziative è facoltà del Comune stabilire:
a)le condizioni per esercitare l’attività di vendita al dettaglio;
b)l’ampiezza complessiva dell’area e dei singoli posteggi;
c)il numero dei posteggi ivi compresi quelli da destinare eventualmente ad agricoltori e battitori;
d)la suddivisione dei posteggi per settore merceologico e/o l’eventuale specializzazione merceologica,la loro
dislocazione secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di funzionalità e razionalità,di
allacciamento alla rete idrica ed elettrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla
base della diversa superficie dei posteggi stessi;
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e)i giorni e l’orario in cui effettuare l’attività di vendita;
f)i criteri per l’assegnazione dei posteggi.
3.L’esercizio dell’attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di
polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4.Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo
vietino o limitino l’esercizio dell’attività.
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
-Articolo 81.Ai sensi del presente Regolamento,l’attività commerciale per la vendita su aree pubbliche è esercitata con
riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2.Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:
a)sono stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza,salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b)hanno riportato una condanna,con sentenza passata in giudicato,per delitto non colposo,per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,sempre che sia stata applicata,in concreto,una
pena superiore al minimo edittale;
c)hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II,Titolo VIII,capo II del codice penale,ovvero per ricettazione,riciclaggio,insolvenza
fraudolenta,bancarotta fraudolenta,usura,rapina,delitti contro la persona commessi con violenza,estorsione;
d)hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,una condanna per reati contro l’igiene e la sanità
pubblica,compresi i delitti di cui al libro II,Titolo VI, capo II del codice penale;
e)hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,due o più condanne,nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività,per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
f)sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 Dicembre 1956,n.1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 Maggio 1965,n.575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso,anche straniere) ovvero a misure di sicurezza non detentive.
3.Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 2,o hanno riportato,con sentenza passata in giudicato,una condanna per reati
contro la moralità pubblica e il buon costume,per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti,per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo,le sostanze stupefacenti o
psicotrope,il gioco d’azzardo,le scommesse clandestine,per infrazioni alle norme sui giochi.
4.Il divieto di esercizio,ai sensi del comma 2,lettere b),c),d),e),f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo,il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza,salvo riabilitazione.
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5.Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora,con sentenza passata in giudicato,sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla
revoca della sospensione.
6.In caso di società,associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall’art. 2,comma 3,del Decreto del Presidente della Repubblica 3 Giugno 1998,n.252 (Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia).
7.L’esercizio,in qualsiasi forma,di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
un’attività di somministrazione di alimenti e bevande,anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone,è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a)avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,la preparazione o la
somministrazione degli alimenti,istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e
Bolzano;
b)avere prestato la propria opera,per almeno due anni,anche non continuativi,nel quinquennio precedente,in
proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande,in qualità di dipendente qualificato,addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione degli alimenti,o in qualità di socio lavoratore o,se trattasi di coniuge,parente o affine,entro il terzo
grado,dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare,comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la
previdenza sociale;
c)essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,anche triennale,o di altra scuola
ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
8.Per i cittadini di paesi membri dell’Unione Europea,l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma
7 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Novembre 2007,n.206 (Attuazione
della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,nonché della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione
di Bulgaria e Romania).Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea la verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 7 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e
nazionali,nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
9.Nel caso di società,il possesso dei requisiti di cui al comma 7 è richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta o delegata all’attività commerciale.
10.La Giunta Regionale stabilisce l’organizzazione,la durata e le materie del corso professionale di cui al
comma 7,lettera a),individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative alla
tutela della salute,alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendo l’effettuazione anche
tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei;a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA,le
associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da
esse costituiti.
11.La Giunta Regionale stabilisce altresì l’organizzazione,la durata e le materie di corsi di formazione
finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori,con particolare riferimento alle
normative in materia di tutela dell’ambiente,della sicurezza e del consumatore.
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
-Articolo 91.Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su
qualsiasi altra area purchè in forma itinerante.
2.Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo
strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, IN OGNI CASO IL TEMPO DI SOSTA NON
PUO’ SUPERARE i 60(sessanta) minuti,con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra,nel
rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E’ fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco
della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante;
a)in ogni caso il commercio di cui sopra non è consentito sui marciapiedi,sulle banchine stradali e,al di fuori di
questi spazi,a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati ed inferiori a 100 metri se
semaforizzati,nel rispetto delle norme vigenti.
3.Il commercio di cui al secondo comma non è consentito nel Centro storico della città e zone limitrofe,in un
raggio di 300 metri dagli ingressi delle aree cimiteriali ed altresì in un raggio di almeno 500 metri dalle aree
mercatali,da fiere,da posteggi istituiti o autorizzati o inseriti nell’ambito di manifestazioni.
4.L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche,a società
di persone,a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio
dell’Autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.
5.Salvo proroga per comprovata necessità,il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche,entro sei mesi dal rilascio,deve iniziare l’attività di vendita. Non è consentito iniziare l’attività senza
aver assolto agli obblighi amministrativi,previdenziali,fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei
casi di mancato adempimento ovvero del venire meno,ad attività iniziata o a seguito di sub- ingresso,anche di
un solo degli obblighi sopra elencati,si applicano le sanzioni di cui all’articolo 49 comma 37 del presente
Regolamento.
6.L’Autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in
forma itinerante nell’ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere
che si svolgono sul territorio nazionale.
7.Il titolare dell’autorizzazione al commercio su posteggio non può esercitare,con la medesima
autorizzazione,l’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio;
8.L’autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si
svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si
trovi per motivi di lavoro,di studio,di cura,di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore
commerciale,persona fisica o giuridica,non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
9.Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e
non alimentare ed ai requisiti di cui all’articolo 8.
10.L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme
comunitarie,nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
11.L’Amministrazione comunale,avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale e della CCIAA,annualmente verifica,se per il titolare della
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autorizzazione sussistono gli elementi di cui al comma 4.L’operatore che risulta sprovvisto dell’attestazione
annuale,pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4,è punito con la sanzione di cui all’articolo 49
comma 12 del presente Regolamento.
12.Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli
organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, i comuni o le Associazioni di
categoria devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione
personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del
mercato,della fiera o in forma itinerante. Annualmente i comuni o le Associazioni di categoria rilasciano una
attestazione a conferma dell’assolvimento agli obblighi previsti dall’art.2,comma 6 ter della L.R. 15/2000 in
materia amministrativa,fiscale,previdenziale ed assistenziale.
CONDIZIONI E LIMITI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
-Articolo 101.L’attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità
stabilite dall’Amministrazione comunale in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e
dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 17 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6.
2.Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere soggetto a limitazioni e divieti per
comprovati motivi di viabilità,di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3.Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
stabiliti all’unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4.L’Amministrazione comunale individua le zone aventi valore archeologico,storico,artistico e ambientale dove
l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della
salvaguardia delle zone predette.
5.Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera l’Amministrazione comunale interdice il commercio su
aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
6.Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 9,comma 7,non può esercitare l’attività in forma itinerante nel
giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
RECESSO DALL’ATTIVITA’
-Articolo 111.Si recede dall’attività per rinuncia scritta o per cessione dell’azienda.
2.La cessione dell’attività a persone o società che abbiano i requisiti per il suo esercizio comporta la cessione
congiunta sia dell’autorizzazione che del posteggio a cui si riferisce.
3.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta,anche,il trasferimento dei titoli di priorità
acquisiti. Nel caso in cui il cedente sia inserito nell’elenco di SPUNTA,il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda comporta,anche,il trasferimento dei titoli di priorità già acquisiti per l’assegnazione dei posteggi ai
quali concorreva il dante causa.
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4.Il cedente ha l’onere di prevedere nell’atto di cessione che il subentro nell’attività comporta l’accettazione dei
patti,condizioni e prescrizioni già a carico del titolare dell’attività,ai quali in ogni caso il subentrante rimane
obbligato.
COMMERCIO ITINERANTE
-Articolo 121.Il commercio per la vendita al dettaglio su qualsiasi area e in modo itinerante è svolto nel rispetto delle
limitazioni e dei divieti stabiliti dall’Amministrazione comunale e deve essere effettuato con mezzi mobili o a
piedi,a condizione che la merce non sia posta,in nessun caso,per terra o su banchi di vendita posizionati su
area pubblica.
2.L’esercizio del commercio in forma itinerante non deve in nessun caso configurare la vendita in sede fissa.
3.L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande in
forma itinerante non consente in nessun caso il rilascio di concessione o di autorizzazione per l’esercizio
dell’attività con posteggio in sede fissa,se non nei casi espressamente stabiliti.
4.L’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all’esercizio,anche, dell’attività di vendita al dettaglio in
forma itinerante consente la partecipazione per l’assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai
titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituite in ambito comunale.
5.L’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in forma
esclusivamente itinerante consente la partecipazione per l’assegnazione di posteggi temporaneamente non
occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito comunale,nonché costituisce titolo
prioritario per l’assegnazione dei posteggi in ambito delle fiere.
ORARI
-Articolo 131.Il Sindaco o l’Assessore delegato,nell’ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi in
generale vigenti in materia,determina gli orari per l’esercizio di tutte le attività di vendita al dettaglio su aree
pubbliche.
2.Allo stesso modo stabilisce i giorni domenicali e festivi in cui consentire l’esercizio dell’attività.
3.E’ fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche di rispettare le disposizioni impartite ai
sensi dei commi precedenti.
Sezione III—delle Autorizzazioni
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
-Articolo 141.L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è rilasciata sia per
la vendita in appositi posteggi a ciò destinati,sia per la vendita in forma itinerante.
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2.l’autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal Comandante della
Polizia Locale o suo delegato ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti
stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell’attività. Ciascun soggetto non può essere titolare di più
di due concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo mercato.
3.L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente,persona
fisica o giuridica,intende avviare l’attività. L’autorizzazione legittima all’esercizio del commercio in forma
itinerante nel territorio nazionale,nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore.
4.Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante,anche se
rilasciate da altre Regioni.
5.Le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a persone fisiche,società di
persone,società di capitale e cooperative in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 8 del
presente Regolamento. L’autorizzazione legittima l’esercizio dell’attività senza preclusione alcuna circa il
numero dei dipendenti e la partecipazione diretta o indiretta all’attività da parte del titolare.
6.Le autorizzazioni vengono rilasciate con riferimento ai settori ALIMENTARE—NON ALIMENTARE e
legittimano il titolare alla vendita dei prodotti del corrispondente settore,fatte salve eventuali limitazioni
risultanti da specifici provvedimenti adottati in sede di istituzione dei posteggi,limitazioni che dovranno essere
riportate nell’autorizzazione rilasciata.
7.L’autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita il titolare anche alla somministrazione dei prodotti
messi in vendita,a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l’attività
di somministrazione,requisiti che devono essere necessariamente annotati sull’autorizzazione. Restano in
ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni e limitazioni in materia di somministrazione di alcolici e
superalcolici.
AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
-Articolo 151.Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei dati
concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
2.Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune l’istanza per il
rilascio dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3.Nella domanda l’interessato dichiara:
a)i dati anagrafici ed il codice fiscale;
b)il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento;
c)di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
d)la denominazione del mercato,il giorno di svolgimento,l’indicazione delle caratteristiche del posteggio
chiesto in concessione;
e)il settore o i settori merceologici;
f)l’eventuale affidamento dell’esercizio dell’attività in nome e per conto proprio ad altri soggetti;
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g)la dichiarazione di cui al punto e) deve essere accompagnata dalla sottoscrizione per accettazione del
soggetto preposto. Questi,nel caso di esercizio dell’attività del settore alimentare,deve essere in possesso dei
requisiti professionali previsti dalla legge;
h)la dichiarazione di cui al punto e) è obbligatoria anche nel caso in cui l’affidamento avvenga dopo il rilascio
dell’autorizzazione;
4.Nella formulazione della graduatoria l’Amministrazione comunale si attiene,nell’ordine,ai seguenti criteri di
priorità:
a)maggior numero di presenze maturate nell’ambito del singolo mercato;
b)attestato di frequenza ai corsi di cui all’articolo 8 comma 11 del presente Regolamento;
c)anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
d)anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
5.A parità dei titoli di priorità,la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna
della domanda.
6.Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande l’Amministrazione comunale pubblica la
graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 4.Contro le graduatorie è ammessa istanza di
revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il comune si
pronuncia entro i successivi quindici giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
7.L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di
cui al comma 6 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
8.I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati
dall’Amministrazione comunale con criteri e modalità dalla medesima stabiliti nel rispetto della normativa
statale e regionale vigente.
9.Per quanto concerne le regole per il procedimento amministrativo e per l’esercizio del diritto di accesso agli
atti amministrativi,si osservano le norme di cui alla Legge 7 Agosto 1990,n.241 e alla Legge Regionale 30
Dicembre 1999,n.30.
AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
-Articolo 161.L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente,persona
fisica o giuridica,intende avviare l’attività.
2.L’Amministrazione comunale se riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia,entro quindici
giorni,al mittente tramite raccomandata.
3.Nella domanda l’interessato dichiara:
a)i dati anagrafici ed il codice fiscale;
b)il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento;
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c)il settore o i settori merceologici;
d)di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4.L’Amministrazione comunale stabilisce i termini e le norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria
delle domande di rilascio autorizzazione.
5.La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora l’Amministrazione comunale non
comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
-Articolo 171.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche,per atto tra vivi o causa di morte,comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione
amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività sempre che sia provato l’effettivo trasferimento
dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento.
2.La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di
posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti
previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda,o
di un ramo di essa,con obbligo di volturarla.
3.La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l’attività.
4.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta,anche,il trasferimento dei titoli di priorità del
dante causa relativi all’autorizzazione ceduta.
5.Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento deve comunicare
l’avvenuto sub-ingresso entro quattro mesi,pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante
causa,salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6.Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare
l’avvenuto sub-ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.
7.Nella comunicazione di sub-ingresso l’interessato dichiara:
a)i dati anagrafici ed il codice fiscale;
b)il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente Regolamento;
c)di non possedere più di un’autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non
possedere altra autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante;
d)estremi dell’atto di trasferimento dell’azienda o copia dell’atto stesso.
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CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
-Articolo 181.L’uso del posteggio è consentito previo rilascio di apposita concessione o autorizzazione di cui al presente
Regolamento.
2.Per uso permanente o ricorrente dei posteggi in sede fissa viene emesso atto di concessione della durata di
anni dieci.
3.Per le altre iniziative a carattere temporaneo od occasionale l’uso del posteggio è possibile a seguito di
rilascio dell’autorizzazione della durata analoga a quella dell’iniziativa commerciale di che trattasi.
4.Prima della scadenza del periodo concesso,il titolare del posteggio permanente o ricorrente deve inoltrare
apposita dichiarazione scritta con la quale comunica l’intenzione di proseguire l’attività e che nel frattempo non
sono venuti meno i requisiti personali per l’esercizio dell’attività. A seguito di tale dichiarazione,verificati i
requisiti,l’Amministrazione comunale procederà all’emissione di nuova concessione.
5.Nessun operatore o società può ottenere più di due concessioni di posteggio nell’ambito dello stesso
mercato o postazione composta da parcheggi isolati,fatti salvi i casi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in
materia. L’operatore utilizza il posteggio per la vendita dei prodotti oggetto della sua attività,ai quali è
vincolato.
6.Nel caso che un operatore o società acquisisca due posteggi contigui,questi devono essere tenuti distinti e
separati.
7.Il posteggio è unico per ogni singolo operatore e non può in nessun caso essere abbinato con altri contigui
per l’esercizio congiunto dell’attività.
8.I posteggi devono avere dimensioni tali da poter essere utilizzati,anche,da autoveicoli attrezzati come punti
vendita .Qualora la dimensione del posteggio assegnato non consenta oppure limiti eccessivamente
l’esercizio dell’attività,il titolare ha diritto,se è possibile,a che l’area del medesimo gli venga ampliata o,se non
è possibile,che gli venga concesso un altro posteggio più adeguato,se disponibile,e possibilmente a sua
scelta.
ATTIVITA’ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE
-Articolo 191.Gli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati,a titolo di
assegnazione,secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
2.Fatto salvo quanto previsto al comma 5,i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono
modificare la destinazione degli stessi.
3.Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori,i comuni possono destinarne uno a tale
attività.
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4.I posteggi possono essere riassegnati dai comuni,con le modalità previste dalle presenti disposizioni
regionali,solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a
dodici mesi continuativi.
Sezione IV—Iniziative commerciali
TIPOLOGIE DI INIZIATIVE COMMERCIALI
-Articolo 201.Il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al presente Regolamento si svolge nell’ambito delle
seguenti iniziative:
a)mercati giornalieri;
b)mercati settimanali o mensili;
c)fiere;tali manifestazioni in ambito cittadino possono interessare diverse aree contemporaneamente;
d)posteggi isolati;
e)su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2.Fuori dalle iniziative commerciali di cui al precedente comma 1 è possibile autorizzare la vendita di prodotti
frutto del proprio ingegno creativo,di prodotti agricoli di produzione propria,nonché l’esercizio dell’attività di
commercio in occasione di particolari ricorrenze.
ISTITUZIONE INIZIATIVE COMMERCIALI
-Articolo 211.Le iniziative commerciali di cui al precedente articolo 20,comma 1,lettera a)b)c)d) sono istituite con delibera
di Giunta Comunale,sentita la Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche;
2.La delibera contiene le modalità operative di effettuazione delle varie iniziative commerciali,in particolare:
a)data ed orari di effettuazione dell’iniziativa;
b)individuazione dell’area e della sua ampiezza complessiva;
c)numero dei posteggi e loro dimensione;
d)eventuale suddivisione dei posteggi per settore merceologico,quelli da riservare ai produttori agricoli,battitori
ecc;
e)modalità e criteri di assegnazione dei posteggi.
3.Alfine di garantire il migliore servizio da rendere ai consumatori,l’Amministrazione comunale può determinare
specifiche tipologie merceologiche per i posteggi dei mercati,fiere e dei posteggi isolati.
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4.In occasione di particolari ed eccezionali circostanze il Sindaco può,con apposita ordinanza,modificare
temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento dei mercati e dei posteggi isolati.
Sezione V—Occupazione posteggi
OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI
-Articolo 221.Le iniziative commerciali di cui all’articolo 20 del presente Regolamento,si svolgono mediante l’uso di
appositi posteggi messi a disposizione dell’operatore commerciale per esercitare l’attività .In essi il titolare può
collocare quanto ritenuto opportuno per l’esercizio dell’attività,quale ad esempio:il veicolo,il banco di vendita,la
tenda ecc..
2.Nell’atto di autorizzazione e concessione,oltre alla dimensione del posteggio,sarà indicata la dimensione
massima della superficie di suolo da occupare,la quale,rispetto alla dimensione complessiva del
posteggio,deve in ogni caso essere arretrata di non meno di cm.5,00 sul fronte e di cm.25,00 sui lati.
Eccezionalmente e in caso di impossibilità oggettiva possono essere concesse deroghe a tali arretramenti.
3.La merce in vendita non deve in nessun caso sporgere o essere collocata all’esterno del perimetro costituito
dalla massima occupazione del suolo concessa nell’ambito del posteggio,così come arretrata ai sensi del
comma 2.
4.In ogni caso l’operatore commerciale dovrà sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di
emergenza e di pronto intervento eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura
e,sino al termine delle operazioni di “SPUNTA”,dei mezzi degli operatori interessati all’occupazione dei
posteggi resisi liberi.
ATTREZZATURE DI VENDITA
-Articolo 231.Per attrezzature di vendita devono intendersi il banco,il veicolo attrezzato o meno,lo stand,i cesti,i vasi e
contenitori similari,ripiani e quant’altro per l’esercizio dell’attività .In ogni caso le attrezzature devono avere una
superficie,nel loro insieme,non superiore a quella concessa di occupazione del suolo.
2.L’operatore commerciale deve sistemare in modo decoroso la merce esposta per la vendita e nel caso di
prodotti alimentari la merce deve essere riposta in idonei contenitori ad altezza non inferiore a cm.50,00 dal
suolo,e non deve ingombrare con aste,sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.
3.All’operatore commerciale di calzature,articoli da ferramenta,articoli per l’arredamento,piante,fiori,
quadri,articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita;
4.I prodotti del settore merceologico alimentare devono essere trattati e manipolati nel rispetto delle nome
igienico-sanitarie stabilite a livello locale,nazionale e comunitario;
5.Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a
mt. 2,20. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infiggersi nel suolo
con chiodi,anelli o altro;
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6.L’esposizione delle merci,effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura,costituisce ai fini
sanzionatori,con la misurazione della sua proiezione al suolo,occupazione di suolo pubblico per la misura
eccedente quella della concessione.
USO DEL POSTEGGIO
-Articolo 241.Il posteggio è dato in uso in attuazione delle leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio su aree
pubbliche,nonché in attuazione di quanto espressamente stabilito dagli appositi atti amministrativi istitutivi
della varie iniziative commerciali disciplinate dal presente Regolamento.
2.La concessione e l’autorizzazione di posteggio è rilasciata al richiedente che abbia i requisiti previsti per
l’esercizio dell’attività.
3.La concessione e l’autorizzazione del posteggio sono personali e non cedibili. La cessione del posteggio è
possibile unitamente alla cessione dal ramo d’azienda con la quale viene esercitata l’attività del posteggio in
questione.
4.La sostituzione temporanea,ai sensi di legge,del titolare del posteggio in concessione a carattere
permanente,ricorrente o stagionale,è consentita previa comunicazione al Comune. Tale comunicazione deve
contenere il motivo della sostituzione,il rapporto in essere o instaurato con il sostituto,nonché il periodo di
sostituzione che,in ogni caso,dovrà essere di breve durata e comunque non superiore a tre settimane. Il
sostituto all’uso del posteggio deve possedere i requisiti stabiliti per l’esercizio dell’attività commerciale in
questione.
5.Non è ammessa sostituzione fuori dalle ipotesi di cui al comma 4.
VERIFICA DELLA PRESENZA
-Articolo 251.L’assenza degli operatori nell’ambito delle varie iniziative commerciali è rilevata all’orario,entro il quale è
previsto che debba essere iniziata l’occupazione.
2.Le assenze dei posteggi dati in concessione a carattere permanente o ricorrente vanno giustificate entro e
non oltre il termine di quindici giorni a partire dal giorno in cui si è verificata l’assenza.
3.In caso di mancata giustificazione o di giustificazione inviata oltre i termini di cui al comma 2,le assenze
sono computate per la revoca del posteggio come stabilito dall’articolo 48 comma 5 lettera d) del presente
Regolamento.
4.Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono
recuperi di giornate di mercato non effettuate.
5.In caso di avverse condizioni meteorologiche,se l’assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di
posteggio,questa non viene rilevata.
POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI
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-Articolo 261.I posteggi dati in concessione o autorizzazione privi di qualsiasi struttura fissa per l’esercizio dell’attività e
non occupati dai titolari assegnatari degli stessi entro l’orario stabilito,saranno giornalmente dati in uso ad altri
operatori occasionali,abilitati all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche,presenti in loco.
Tale operazione è definita “SPUNTA”.
2.I posteggi di cui al comma 1 mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati,a scelta
dell’operatore,in ordine ad una maggiore presenza giornaliera di spunta, purchè siano compatibili con le
dimensioni delle strutture di vendita dell’aspirante.
3.L’ufficio preposto alla gestione delle iniziative commerciali terrà costantemente aggiornata una graduatoria
degli operatori,titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività in questione,presenti giornalmente per
l’assegnazione in uso di eventuali posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari.
4.La maggiore presenza di spunta costituisce titolo prioritario per l’assegnazione in uso giornaliero dei
posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari. A parità di condizioni prevale la maggiore
anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività commerciale .Il rifiuto,senza giustificato
motivo,del parcheggio assegnato è assimilato alla mancata presenza di spunta.
5.L’occupazione dei posteggi di cui al comma 1 comporta l’annotazione nella graduatoria della presenza
effettiva così acquisita.
6.I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che,per qualsiasi motivo,non si presentano alla
“SPUNTA” per più di venti volte durante l’anno solare,saranno depennati dagli elenchi redatti per ogni
iniziativa commerciale,sia dalla graduatoria delle presenze per l’assegnazione giornaliera dei posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari,che dalla graduatoria delle presenze effettive redatta in base alla
effettiva partecipazione.
7.Non rientrano nel computo delle assenze di cui al comma 6 le assenze per gravi e comprovati motivi
idoneamente documentati,e in ogni caso e fatti salvi eventuali motivi di impossibilità oggettiva,entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento.
ATTI VIETATI
-Articolo 271.All’operatore commerciale è vietato:
a)occupare il posteggio assegnato oltre l’orario indicato negli atti istitutivi delle varie iniziative commerciali;
b)continuare l’attività di vendita oltre l’orario stabilito;
c)abbandonare il posteggio assegnato prima dell’orario stabilito salvo deroghe autorizzate dal Dirigente
sentite le Associazioni di categoria.
2.I venditori di piante,fiori ed altre particolari categorie di merci sensibili alle condizioni atmosferiche dovranno
in ogni caso occupare il posteggio entro l’orario stabilito dagli atti istitutivi,ma potranno approntare l’area di
vendita entro l’ora successiva a quella di inizio delle operazioni di vendita.
3.Ai titolari di posteggio per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche è inoltre vietato:
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a)disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita nell’ambito dell’iniziativa commerciale di che
trattasi;
b)essere insistenti con il pubblico,sia per richiamare l’attenzione che per esitare i propri prodotti;
c)qualora sia stata prevista una specialità merceologica del posteggio,esercitare la vendita di prodotti che non
rientrano nella stessa specializzazione;
d)esercitare l’attività di vendita a mezzo di altri soggetti non preventivamente dichiarati all’Autorità comunale;
e)accumulare bombole e combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l’autonomia
operativa giornaliera e,in ogni caso,non posizionarli a confine con altri posteggi e/o in adiacenza di percorsi
pedonali occasionali e permanenti;
f)sostare dopo l’inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano al
banco o da sostegno alle merci e non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;
g)allacciarsi agli impianti esistenti per l’utilizzazione di energia elettrica o installare prese d’acqua senza la
preventiva autorizzazione dell’ente cui compete l’erogazione del servizio;
h)danneggiare in qualsiasi modo il suolo,le piante,le prese d’acqua ed elettriche;
i)collocare tende,assiti,od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l’esercizio di vendita
attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
l)accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l’incolumità delle persone;
m)è vietato l’uso di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni. Al venditore di
dischi,musicassette e radio è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli
prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori
limitrofi.
TITOLO II
AREE COMMERCIALI
Capo I—Mercati
MERCATI GIORNALIERI SETTIMANALI E MENSILI
-Articolo 281.I mercati giornalieri,settimanali e mensili sono istituiti a carattere permanente o ricorrente,da effettuarsi negli
stessi giorni della settimana.
2.Essi sono costituiti da almeno tre posteggi e possono essere suddivisi per settore merceologico alimentare e
non alimentare o per specializzazione merceologica.
3.Nei mercati inferiori ai 10 posteggi è consentito solo un posteggio per specialità merceologica,per meglio
soddisfare le esigenze dei cittadini e conseguentemente proporre una larga varietà di prodotti merceologici.
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
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-Articolo 291.I posteggi di nuova istituzione vengono assegnati in ordine di graduatoria redatta tra i richiedenti,nel rispetto
delle modalità di legge e regolamenti vigenti in materia,nonché in attuazione di quanto stabilito nell’atto
istitutivo.
2.Costituisce titolo di priorità il possesso di qualsiasi autorizzazione per l’esercizio di attività analoga a quella
da esercitare nel posteggio da assegnare e,a parità di titoli,l’essere operatore di impresa individuale o legale
rappresentante di società che dimostri di avere direttamente e personalmente maggiore anzianità d’esercizio.
A parità di condizioni,prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività
commerciale in questione.
3.Ha priorità assoluta per l’assegnazione dei posteggi di nuova istituzione colui che è titolare di un posteggio
soppresso,oppure titolare di un posteggio in ambito di altre analoghe iniziative commerciali,dove l’eventuale
riorganizzazione in atto richieda la riduzione di alcuni posteggi,per i quali viene presentata contemporanea
istanza di rinuncia condizionata al rilascio della nuova concessione.
4.Le graduatorie per l’assegnazione di posteggi devono essere tante quante sono le specializzazioni
merceologiche stabilite e,se previsti,separatamente per produttori agricoli e/o battitori.
5.Le graduatorie di cui al presente articolo avranno validità sino al loro esaurimento. Esse sono utilizzate
anche per l’eventuale integrazione di posteggi,di analoga specializzazione,che si rendessero liberi
successivamente.
6.Ai produttori agricoli è riservato fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercatali complessivamente
disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli.
SPOSTAMENTO DEL MERCATO
-Articolo 301.Per comprovate esigenze di natura pubblica o di pubblico interesse,l’Amministrazione comunale può
stabilire che l’operatore debba cessare l’attività nel posteggio in uso .In tale eventualità il titolare ha diritto ad
ottenere un altro posteggio nell’ambito dell’iniziativa commerciale di che trattasi,oppure in un’altra postazione
nell’ambito del territorio comunale. Il nuovo posteggio deve essere possibilmente localizzato a scelta
dell’interessato ed avere la stessa superficie di quello soppresso.
2.Nel caso di soppressione di posteggi,costituisce titolo di priorità nella scelta del nuovo posteggio la maggiore
anzianità di partecipazione all’iniziativa commerciale di che trattasi. A parità di condizione,prevale la maggiore
anzianità di servizio dell’attività,requisito rilevabile dalla data di iscrizione nel registro delle imprese per
analoga attività.
INTEGRAZIONE POSTEGGI
-Articolo 311.Salvo il caso in cui si proceda a riduzione dell’area destinata ad attività commerciale di cui al presente
regolamento,i posteggi che per qualsiasi motivo si rendessero liberi nell’ambito dell’iniziativa
commerciale,dovranno essere prioritariamente assegnati ad operatori inseriti nelle graduatorie di cui al
precedente articolo 28,fino al loro esaurimento. Successivamente,o in mancanza di graduatoria,i posteggi in
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questione saranno prioritariamente assegnati a partecipanti occasionali che abbiano maggiore presenza
effettiva,maturata nell’ambito della stessa iniziativa commerciale.
SCAMBIO DI POSTEGGI
-Articolo 321.L’Amministrazione comunale,su espressa richiesta delle parti interessate e previo parere della Polizia
Locale,può autorizzare,nel rispetto delle suddivisioni merceologiche già stabilite e compatibilmente con il
mantenimento delle dimensioni,lo scambio di posteggi tra operatori titolari,che esercitano l’attività nell’ambito
della stessa iniziativa commerciale.
2.Nell’ambito delle aree mercatali è vietato il cambio di tipologia merceologica del posteggio (da titolo
autorizzativo alimentare a non alimentare e viceversa);per mantenere costante il numero dei posteggi tra
alimentari e non alimentari.
TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE
-Articolo 331.I posteggi resisi disponibili a causa di morte del titolare possono essere assegnati agli aventi causa,fermo
restando l’ottenimento dell’autorizzazione per esercitare l’attività.
2.In assenza di persone di cui al precedente comma o in caso di loro rinuncia,il posteggio può essere
assegnato a terze persone che abbiano coadiuvato il titolare senza soluzione di continuità negli ultimi due
anni,fermo restando il successivo ottenimento dell’autorizzazione per esercitare l’attività.
3.La domanda per la trasmissione della concessione di posteggio mortis causa deve essere presentata entro il
termine di decadenza previsti dalla vigente normativa.
MERCATI STRAORDINARI
-Articolo 341.Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e
ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli
operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso dell’anno solare non possono essere effettuate
più di dodici giornate di mercato straordinario. Si considera,altresì,mercato straordinario,il prolungamento nella
fascia oraria pomeridiana di un mercato che si svolga normalmente in fascia antimeridiana.
2.Per i mercati straordinari si osservano gli stessi patti,condizioni e prescrizioni di cui al mercato ordinario di
riferimento.
COMMISSIONE DI MERCATO
-Articolo 351.Presso ogni mercato avente un numero di posteggi superiore a 20,è istituita una commissione composta da
due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente
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rappresentative a livello provinciale e da rappresentanti eletti dagli operatori titolari di posteggi,nel numero che
segue:
a)n.3 membri eletti per organico fino a 100 posteggi;
b)n.5 membri eletti per mercati con posteggi superiori a 100 posteggi e fino a 200;
c)n.7 membri eletti per mercati con posteggi superiori a 200.
2.La commissione ha il compito di:
a)formulare proposte all’Amministrazione comunale in ordine alla soluzione di problemi riguardanti la gestione
del mercato;
b)esprimere osservazioni su proposte di spostamento, ristrutturazione, ampliamento, riorganizzazione del
mercato stesso o di parte di questo;
c)formulare osservazioni in sede di predisposizione di graduatorie per l’assegnazione di posteggi
temporaneamente non occupati.
3.Sono elettori ed eleggibili i titolari di posteggio,nonché i coadiuvanti del titolare che prestino la loro opera
nell’ambito del mercato di che trattasi. La qualità di coadiuvante deve essere rilevabile da apposita
documentazione.
4.Nel caso in cui più mercati non raggiungono il numero di venti posteggi,per l’istituzione della commissione è
consentito il loro accorpamento,procedendo alla nomina di una commissione unitaria,composta nel rispetto dei
criteri di cui al comma 1.
5.Le commissioni di mercato durano in carica 5 anni.
REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE
-Articolo 361.L’area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli
nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L’area,eccezion fatta per i mezzi degli operatori
e per quelli di soccorso,è accessibile solo ai pedoni.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
-Articolo 371.L’attività di vigilanza è esercitata prioritariamente dagli agenti della Polizia Locale,potranno,altresì,effettuare
attività ispettive e di polizia amministrativa (ai sensi della Legge 24 Novembre 1981,n.689 e s.m.i.) tutti gli
ufficiali ed agenti di P.G..
Capo II—delle Fiere
TIPOLOGIA DELLE FIERE
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-Articolo 381.Per fiera o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso,nei giorni stabiliti sulle
aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità,di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche,in occasione di particolari ricorrenze,eventi o festività.
2.Per fiera specializzata si intende la manifestazione nella quale il novanta per cento dei posteggi è destinato
a merceologie del medesimo genere,affini e complementari.
3.Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al primo comma che riveste un carattere esclusivamente
locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici,le vie e i quartieri.
4.Sono considerate presenze effettive in una fiera i giorni in cui l’operatore ha effettivamente esercitato
l’attività in tale fiera.
5.Sono considerate presenze in una fiera i giorni in cui l’operatore in graduatoria in tale fiera,si è presentato
ma non ha potuto svolgere l’attività.
AREE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
-Articolo 391.Le aree destinate alle fiere sono individuate dalla Giunta comunale e sono riservate ai titolari delle
autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
2.La Giunta comunale può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate
specializzazioni merceologiche.
3.Le disposizioni e limitazioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche nelle aree oggetto del
presente articolo in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto nei commi successivi.
4.Nell’assegnazione dei posteggi sono osservati,nell’ordine,i seguenti criteri di priorità:
a)maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio. Il
possesso del titolo di priorità è attestato sulla base di documenti probanti il numero delle presenze effettuate
nella fiera;
b)maggior numero di presenze di cui al precedente art. 38 comma 5,nella fiera per la quale viene chiesta
l’assegnazione dei posteggi .Il possesso del titolo di priorità è attestato sulla base di documenti probanti il
numero delle presenze effettuate nella fiera;
c)anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d)a parità nelle fattispecie di cui agli alinea precedenti,la priorità è stabilita dalla data di ricezione della
domanda da parte del servizio protocollo generale del Comune .In caso di contemporaneità nella data di
ricezione delle domande si procede all’assegnazione del o dei posteggi interessati mediante sorteggio .Il
sorteggio viene effettuato,in un locale aperto al pubblico,dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato
alla presenza degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio.
Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell’operatore ovvero
sulla base del comune che ha rilasciato il titolo.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di ramo d’azienda comporta anche il trasferimento del
titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi,posseduto dal dante causa,ad esclusione dell’iscrizione nel
registro delle imprese;
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5.I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione
indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non può presentare più di due domande di
partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse Il medesimo soggetto non può
avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera,fatti salvi i diritti acquisiti.
6.La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.
L’assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base dei criteri di cui al
precedente quarto comma.
6 bis.Il posteggio nelle fiere,a decorrere dai termini indicati nel comma precedente,può essere dato in
concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
7.Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate o pervenire al servizio protocollo
generale del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione.
Le domande redatte su carta da bollo,devono contenere:
-l’indicazione del titolare dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
-cognome e nome,luogo e data di nascita,codice fiscale o partita I.V.A.,se il titolare dell’autorizzazione è
persona fisica;
-ragione sociale,soci che hanno la rappresentanza della società,sede della società,partita I.V.A.,se il titolare
dell’autorizzazione è società di persona,società di capitale,cooperative;
-il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6;
-il recapito telefonico;
-il domicilio o recapito,completo del C.A.P.,al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative
alla domanda;
-l’indicazione della merceologia trattata;
-l’eventuale indicazione dell’operatore a cui il richiedente è subentrato,in caso di recente acquisizione
d’azienda;
-l’eventuale richiesta di miglioria del posteggio assegnato ed occupato nelle precedenti edizioni,secondo
quanto disposto dal successivo comma 9 bis.
Alle domande devono essere allegate:
-copia,in carta semplice,dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
-copia,in carta semplice,della visura del Registro delle Imprese,di data non anteriore a sei mesi a quella di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
-copia carta di esercizio nominativa;
-copia attestazione,come previsto dall’art.2,comma 6 ter, L.R. 15/2000.
In alternativa potrà essere presentata dichiarazione nella stessa domanda o in carta semplice sottoscritta dal
richiedente,da cui risultino i seguenti dati essenziali:
-tipologia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta,con indicazione del numero,data ed
ente che l’ha rilasciata;
-luogo,data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese.
-copia carta di esercizio nominativa;
-copia attestazione,come previsto dall’art. 2,comma 6 ter, L.R. 15/2000.
Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere accertato nei confronti dei richiedenti che si trovano in
posizione utile nella graduatoria.
8.Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma,il Comando
Polizia Locale provvederà alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi che deve essere
affissa all’Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera;
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9.Ai soli operatori che hanno partecipato l’anno precedente alla fiera collocati in posizione utile nella
graduatoria,nonché a quelli che non abbiano potuto partecipare per giustificato e documentato motivo,viene
confermato il posteggio occupato in occasione della edizione precedente,qualora la posizione sia ancora
prevista.
Gli operatori il cui posteggio,per comprovati motivi,viene soppresso anche temporaneamente,con
provvedimento dell’Amministrazione Comunale,hanno diritto,con modalità che verranno comunicate nella
lettera di cui al successivo comma,di scegliere un nuovo posteggio prima di coloro che hanno richiesto
miglioria o che devono provvedere alla scelta dello stesso. La precedenza nell’assegnazione del posteggio è
data dall’ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione.
Qualora,per comprovati motivi,non siano disponibili alcuni posteggi e non esistano idonee soluzioni
alternative,il numero dei posteggi complessivi può essere ridotto con provvedimento dell’Amministrazione
Comunale. In tal caso l’operatore assegnatario il cui posteggio è stato ridotto è considerato presente alla fiera.
Sia nel caso di soppressione che nel caso di riduzione dei posteggi,nell’edizione successiva,se sono state
rimosse le cause di impedimento,l’operatore torna alla posizione originaria.
9 bis. Gli operatori interessati ad ottenere miglioria debbono farne espressa richiesta nei modi e nei termini
previsti dal precedente comma 7.
Per miglioria si intende il cambiamento del posteggio occupato nella precedente edizione.
Il posteggio oggetto di richiesta di miglioria,di cui il soggetto era titolare,da subito viene reso disponibile per le
successive assegnazioni.
Le operazioni di assegnazione dei posteggi a coloro che hanno richiesto miglioria o che scelgono posteggi che
si sono resi disponibili vengono effettuate sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 8.
La precedenza nell’assegnazione del posteggio è data dall’ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al
momento delle operazioni di assegnazione.
10.A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera viene inviata per posta ordinaria,da spedirsi
successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della graduatoria di cui al precedente
comma 8°,una comunicazione sull’esito della domanda,sia essa positiva o negativa. A coloro che si trovano in
posizione utile in graduatoria,con la medesima nota è comunicata l’indicazione del posteggio assegnato e le
misure,ed è altresì trasmesso un bollettino di C/C postale intestato al Comune di Cantù-Servizio Tesoreria,con
indicazione della somma da versare per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10 bis. Per accedere all’area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio devono esibire agli agenti della
Polizia Locale incaricati,la lettera di assegnazione dello stesso e la ricevuta di pagamento delle somme di cui
al precedente comma 10.
Qualora l’assegnatario di posteggio non possa partecipare alla fiera,per comprovati e documentati motivi,è
considerato presente per la fattispecie di cui al comma 4) par.b.
11.In occasione di tutte le fiere possono essere concessi ad enti aventi finalità socioassistenziali,culturali,ricreative e per l’eventuale raccolta di fondi ad offerta libera,appositi spazi.
Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate o pervenire al servizio protocollo
generale del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate
oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione. Per l’assegnazione degli spazi la priorità è
data dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio protocollo generale del Comune. In caso di
contemporaneità nella data di ricezione delle domande si procede all’assegnazione del o dei posteggi
interessati mediante sorteggio. Il sorteggio viene effettuato,in un locale aperto al pubblico,dal Comandante
della Polizia Locale o suo delegato alla presenza,anche,degli operatori interessati che devono essere invitati
alle operazioni di sorteggio.
Tali enti sono esentati dal pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche come dettato
dall’articolo 19 del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche datato 21/04/1994.
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12.I posteggi relativi alla fiera rimasti liberi dopo le operazioni di verifica di cui al decimo comma vengono
assegnati secondo l’ordine della graduatoria,con le modalità indicate nella lettera inviata ai soggetti richiedenti
e di cui al citato decimo comma.
I posteggi che risultano non assegnati o non occupati alle ore 7:00 del giorno della fiera,pur avendo
l’assegnatario del posteggio effettuato le operazioni di verifica di cui sopra,vengono assegnati secondo l’ordine
di graduatoria agli operatori presenti.
Esaurita la graduatoria degli operatori presenti,si procede ad assegnare gli eventuali posteggi
rimanenti,secondo i criteri di cui al quarto comma,agli operatori rimasti, purchè in grado di dimostrare il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
SVOLGIMENTO DELLA FIERA
-Articolo 401.L’accesso all’area della fiera è consentito per gli operatori assegnatari dalle ore 6:00 alle ore 7:00 e per gli
operatori non assegnatari dalle ore 7:00 alle ore 8:30.
L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in occasione delle fiere ha luogo a partire dalle ore 7:00
e non può proseguire oltre le ore 19:00.
2.Qualora due o più operatori intendano,di comune accordo,scambiarsi i posteggi,il Comandante della Polizia
Locale o suo delegato può valutare,compatibilmente con le esigenze della fiera,l’accoglimento della
richiesta,avanzata in forma scritta almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.
Per comprovati motivi è consentito lo scambio di posteggi dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera
da parte di due o più operatori,di comune accordo,ed accolta dal Comandante della Polizia Locale o suo
delegato.
3.Quando il numero degli operatori presenti la mattina di una fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi,gli
assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal
personale operante della Polizia Locale.
4.Durante lo svolgimento della fiera è fatto divieto di importunare il pubblico con insistenti offerte di
merce,come pure è vietato usare qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni. Al
venditore di dischi,musicassette,radio, CD,o a colui che effettua la vendita dei propri prodotti col metodo del
battitore,utilizzando microfoni,è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai
soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli
operatori limitrofi. E’ vietata la vendita di pacchi a sorpresa.
5.Ogni operatore deve ottemperare:alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e
prevenzione infortuni;ai disposti inerenti il decoro e l’efficienza della struttura di vendita,infine,l’operatore al
termine dell’occupazione dovrà lasciare pulita e libera l’area da ogni rifiuto.
6.E’consentito l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli,se
appositamente attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria.
7.E’consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli a condizione che non occupino spazi al di fuori di
quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
8.Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata,né
occupare,anche con piccole sporgenze,spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale.
9.Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a
metri 2,20.
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10.Gli operatori commerciali su aree pubbliche residenti nel territorio della Regione Lombardia,per poter
partecipare alle fiere che si svolgono annualmente nell’ambito territoriale del Comune,devono produrre all’atto
della presentazione dell’istanza di partecipazione,la Carta di Esercizio aggiornata e l’Attestazione ai sensi
dell’articolo 2 comma 6 ter della L.R. 21 Marzo 2000,n.15 in corso di validità. Nelle ipotesi in cui la
provenienza sia diversa dalla Regione Lombardia, saranno ritenuti idonei i documenti rilasciati ai sensi della
normativa di riferimento della regione di provenienza.
In caso di mancata presentazione di tale documentazione,nei prescritti termini di legge di 60 giorni dalla
manifestazione,le istanze verranno respinte.
Nel caso che gli operatori commerciali siano titolari di posteggio perderanno la titolarità del medesimo
assegnato nelle precedenti edizioni,mentre gli operatori commerciali non titolari di posteggio e presenti alla
SPUNTA non verranno ammessi alla conseguente graduatoria.
11.Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di
durata superiore a due giorni è ritenuto assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo
inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
12.In occasione delle fiere l’Amministrazione comunale può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di
vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale.
Capo III
POSTEGGI ISOLATI
-Articolo 411.Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali per la
vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare,nonché per la somministrazione di alimenti e
bevande,con atto della Giunta Comunale,è possibile istituire postazioni composte da posteggi isolati sino ad
un massimo di tre per postazione,suddivisi o meno per settore merceologico.
2.I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente,ricorrente temporaneo od occasionale.
3.I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse,chioschi od altro,per i quali è comunque
necessario procedere alla regolarizzazione ai fini edilizi-urbanistici.
4.I requisiti per l’assegnazione di posteggi di cui ai commi precedenti sono stabiliti nell’atto istitutivo.
Costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione essere titolare dell’autorizzazione ed esercitare l’attività. A
parità di condizione prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività
commerciale.
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TITOLO III
MODIFICAZIONI DI MERCATI,DI POSTEGGI UBICATI IN PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DIVERSE
DALLE AREE MERCATALI E DI FIERE.
-Articolo 421.La soppressione dei mercati o fiere,dei posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree
mercatali o delle fiere,la modifica della dislocazione dei posteggi,la diminuzione o l’aumento del numero dei
posteggi e lo spostamento definitivo del giorno di svolgimento o della sede del mercato o della fiera,sono
disposti dalla Giunta Comunale.
2.Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti,viene
segnalato alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3.Lo spostamento del mercato o parte di esso o dei posteggi di cui sopra al primo comma in altra sede o altro
giorno lavorativo può essere disposta per:
a)motivi di pubblico interesse;
b)cause di forza maggiore;
c)limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità,traffico o igienico-sanitari.
Lo spostamento temporaneo ed occasionale del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica
temporanea dei posteggi per i motivi di cui sopra è disposto dal Comandante della Polizia Locale o suo
delegato.
Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede,la riassegnazione dei posteggi agli
operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
a)anzianità di presenza effettiva sul mercato;
b)anzianità di presenza effettiva sul mercato. Il possesso del titolo di priorità è attestato sulla base di
documenti probanti il numero delle presenze effettive;
c)anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d)dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili,in relazione alle merceologie,alimentari e non
alimentari,o al tipo di attrezzatura di vendita.
4.In caso di soppressione di posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali,
l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio,ove possibile e tra quelli disponibili,nel territorio comunale
la cui scadenza corrisponderà a quella prevista dalla concessione revocata.
TITOLO IV
ONERI
ONERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
-Articolo 431.Sono a carico del titolare esercente l’attività commerciale di cui al presente regolamento,gli oneri derivanti
da norme di leggi e regolamentari vigenti in materia.
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2.Per l’esercizio dell’attività in ambito cittadino mediante occupazione di aree pubbliche,l’eventuale
applicazione della tassa di occupazione non esclude il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e di altri oneri
concessori o diversi per l’esercizio dell’attività in questione.
3.Nell’atto istitutivo delle iniziative commerciali con posteggi a carattere permanente sarà stabilita la misura del
canone concessorio per l’esercizio dell’attività commerciale oggetto del presente regolamento,computato per
mq.
4.Gli oneri sono dovuti dall’operatore cui,a sua richiesta,viene emesso l’atto di concessione o
autorizzazione,indipendentemente se abbia o meno esercitato l’attività.
5.Nessun rimborso è dovuto all’operatore che per qualsiasi causa a lui imputabile ometta di esercitare l’attività
di che trattasi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
-Articolo 441.La tassa per l’occupazione di suolo pubblico dovrà essere corrisposta secondo le tariffe stabilite dalle vigenti
normative.
2.Per le occupazioni di suolo pubblico con concessioni di posteggio pluriennale,la relativa tassa dovrà essere
corrisposta mediante versamento su C/C postale intestato alla Tesoreria del Comune di Cantù ovvero con
altre modalità di pagamento ove previste,in rate quadrimestrali anticipate:
a) I rata entro il 30 APRILE;
b) II rata entro il 31 AGOSTO;
c) III rata entro il 31 DICEMBRE.
3.Per le occupazioni occasionali da parte di spuntisti l’importo relativo dovrà essere versato all’atto
dell’assegnazione del posteggio direttamente nelle mani dell’Agente di Polizia Locale all’uopo incaricato,che è
tenuto a rilasciare apposita quietanza comprovante l’avvenuto pagamento.
MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI
-Articolo 451.L’operatore commerciale che,senza giustificato motivo,omette di pagare totalmente o parzialmente uno
qualsiasi degli oneri di cui al precedente articolo 43,previa diffida scritta,decade dalla concessione del
posteggio,ferma restando per il Comune la procedura per l’esecuzione in forma coatta degli oneri dovuti.
2.Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all’operatore al quale viene applicato il provvedimento di revoca del
posteggio.
3.La decadenza della concessione di posteggio è dichiarata d’ufficio con formale atto di revoca. Sino alla
definizione dell’intero debito,non possono essere ammessi a partecipare a future iniziative commerciali su
aree pubbliche e a future edizioni dell’iniziativa commerciale per il quale è sorto il contenzioso.
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FREQUENTATORI OCCASIONALI
-Articolo 461.Gli operatori commerciali occasionali,ovvero diversi dai titolari di concessione,che,a qualsiasi titolo
esercitano l’attività su aree pubbliche in ambito di mercati,fiere,posteggi isolati,sono soggetti al pagamento
degli oneri di cui al precedente articolo 43.
2.Gli operatori commerciali di cui al presente articolo che,senza giustificato motivo,omettono di pagare
totalmente o parzialmente uno qualsiasi degli oneri di cui sopra specificati,soggiacciono alle conseguenze
previste dal successivo articolo 48 comma 5 lettera g) ferma restando per il Comune la procedura per la
riscossione coatta degli oneri dovuti.
3.I suddetti operatori non possono essere ammessi a partecipare a future iniziative commerciali su aree
pubbliche sino alla definizione dell’intero debito.
TITOLO V
SOSPENSIONI,REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE,SANZIONI E NORMA DI SALVAGUARDIA
NORMA DI SALVAGUARDIA
-Articolo 471.Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge e regolamenti vigenti in
materia di commercio per la vendita su aree pubbliche.
SOSPENSIONE,REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE,SANZIONI
-Articolo 481.In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Comandante della Polizia Locale,con apposito
provvedimento,può disporre la SOSPENSIONE dell’attività di vendita per un periodo NON SUPERIORE a
VENTI GIORNI di calendario.
2.Si considerano di particolare gravità:
a)le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree
mercatali;
b)l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
c)il danneggiamento della sede stradale,degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3.L’ATTIVITA’ di VENDITA è altresì SOSPESA fino ad un massimo di CINQUE GIORNATE di mercato nei
seguenti casi:
a)violazione delle norme sulla modalità di occupazione del posteggio previste dall’articolo 22 del presente
Regolamento;
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b)abbandono dell’area prima dell’orario previsto,salvo giustificato motivo o deroga prevista dall’art. 27, comma
1 , lett. c);
c)per turbamento dell’ordine di mercato;
d)per vendita di prodotti alimentari avariati o adulterati;
e)per carenze igienico-sanitarie,su parere dei competenti servizi di igiene e di medicina veterinaria dell’A.S.L.;
f)per la vendita di prodotti non compresi nell’autorizzazione amministrativa;
g)per mancata osservanza delle norme relative alla pubblicità dei prezzi o per irregolarità degli strumenti di
misura e peso.
4.La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno DUE VOLTE in un
anno,anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5.Il Comandante della Polizia Locale,con apposito provvedimento, REVOCA l’Autorizzazione:
a)nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo quanto
previsto dall’articolo 9 comma 5 del presente Regolamento;
b)per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi,salvo il caso di assenza per malattia,gravidanza o infortunio;
c)qualora l’operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l’attività per più di un anno,salvo proroga in
caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
d)qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 8,ovvero siano venuti meno gli
elementi di cui all’articolo 9 comma 5,ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in
originale di sensi dell’articolo 9 comma 12 del presente Regolamento;
e)in caso di morte del titolare dell’autorizzazione,qualora entro un anno non venga presentata la
comunicazione di reintestazione;
f)per mancato utilizzo del posteggio nella FIERA per due edizioni consecutive;
g)l’avvio,da parte dell’Amministrazione comunale,della procedura per la riscossione coatta della tassa
occupazione e/o per la riscossione di altro tributo connesso allo stesso posteggio;
h)i partecipanti occasionali vengono depennati per le stesse motivazioni di cui al precedente comma 3 lett .b)
e c) dalla graduatoria redatta in base alla presenza giornaliera,nonché dalla graduatoria delle presenze
effettive,redatta per la eventuale assegnazione di posteggi.
DISPOSIZIONI PER I COMUNI
-Articolo 491. Ai sensi della vigente normativa regionale è possibile affidare alle associazioni di categoria e a loro
consorzi,nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati,mediante apposita convenzione,la
gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere,assicurando il controllo sui livelli del servizio
erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
34
operatori,la disponibilità di sedi,di personale,di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado
di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
-Articolo 501.I comuni interessati procedono d’ufficio,per ciascuna fiera che si svolge nel proprio
territorio,all’assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni osservando
nell’ordine i seguenti criteri di priorità:
a)maggior numero di presenze effettive nella fiera;
b)maggior numero di presenze nella fiera;
c)anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2.I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei
nominativi che,nell’arco dell’ultimo triennio,non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al
totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell’arco del triennio stesso.
TITOLO VI
OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI NON
AUTORIZZATE
FINALITA’
-Articolo 511.La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio
regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell’esercizio delle funzioni
amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio.
OCCUPAZIONI ABUSIVE
-Articolo 521.Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di
pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.
2.Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede ai sensi dell’articolo 54 del
presente Regolamento.
CONFISCA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
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-Articolo 531.In caso di confisca delle merci l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e
trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente,dandone copia al
trasgressore.
2.L’autorità competente emana,qualora oggetto di sequestro sia merce deperibile, il provvedimento di confisca
entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.
3.Le merci confiscate,qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili,devono essere distrutte
alla definizione dell’iter burocratico,a spese del trasgressore,salvo la conservazione di un campione della
merce stessa per fini giudiziari.
4.Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l’interessato,in via
d’urgenza,previa audizione personale richiesta senza formalità,anche verbalmente,dimostri al competente
ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto,rispettivamente,di autorizzazione e di concessione. In tale
caso le attrezzature e le merci sono restituite all’avente diritto.
5.Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di
dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo
autorizzato e dell’atto di deposito è dato immediato avviso nell’albo pretorio del comune;qualora entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi
proprietari,il comune può procedere alla loro distruzione o,nel caso di consistente valore economico,alla
vendita degli stessi tramite asta pubblica.
6.I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra,non in scadenza,prodotti e conservati nel
rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti.
7.L’Autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le
violazioni od altro soggetto individuato in base all’ordinamento dell’ente locale.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
NORME TRANSITORIE E FINALI
-Articolo 541.I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche di cui al presente Regolamento,sono sottoposti alle
stesse norme che riguardano gli altri operatori commerciali al dettaglio,purchè non contrastino con specifiche
disposizioni.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
36
ABROGAZIONE DI NORME
-Articolo 551.Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale vigente in
materia di mercati,fiere e commercio su aree pubbliche,nella fattispecie il n.29 del 16 Luglio 2001,nonché le
ordinanze in contrasto con il presente.
ENTRATA IN VIGORE
-Articolo 56.
1.Il presente Regolamento,divenuto esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000,verrà pubblicato
all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorso tale termine.
2.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni
contenute nelle leggi speciali in materia.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
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ALLEGATO “A”
MERCATI
MERCATO settimanale di MIRABELLO
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Alimentari
Non Alimentari
Posteggi riservati agricoltori
Posteggi riservati battitori
Orario di vendita
Via MICHELANGELO
mq. 286
Lunedì
8
2
6
0
0
dalle ore 8:00 alle ore 14:00
MERCATO settimanale di VIGHIZZOLO
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Alimentari
Non Alimentari
Posteggi riservati agricoltori
Posteggi riservati battitori
Orario di vendita
Via TAGLIAMENTO
mq. 2.096
Mercoledì
57
14
42
1
0
dalle ore 8:00 alle ore 14:00
MERCATO settimanale di CASCINA AMATA
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Alimentari
Non Alimentari
Orario di vendita
Piazza CUGINI BARTESAGHI e CADUTI CASCINA_
MATESI
mq. 218
Giovedì
8
4
4
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
38
MERCATO settimanale di FECCHIO
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Alimentari
Non Alimentari
Orario di vendita
Piazza OROMBELLI e CONTADINI di FECCHIO
mq. 284
Venerdì
8
4
4
dalle ore 8:00 alle ore 13:00
MERCATO settimanale di CANTU’/CENTRO
Località
Piazza MARCONI
Superficie
mq. 3.051
Giorno di svolgimento
Sabato
Posteggi totali
77
Alimentari
18
Non Alimentari
56
Posteggi riservati agricoltori
2
Posteggi riservati battitori
1
Orari di vendita :Orario estivo con l’inizio dell’ora legale dalle ore 8:00 alle ore 18:30
Orario invernale con l’inizio dell’ora solare dalle ore 8:00 alle ore 17:30
FIERE
Fiera di SANTA APOLLONIA
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazioni
Orario di vendita
Piazza GARIBALDI—Via MANZONI--Piazza PARINI
Via CAVOUR—Piazza FIUME—Via ROMA
mq. 6.043
9 Febbraio
200
Alimentari/Non Alimentari
dalle ore 7:00 alle ore 19:00
Fiera di SAN ROCCO
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Piazza degli ALPINI—Viale alla MADONNA
Via F.ANDINA—Via A. da GIUSSANO-Via U. da CANTURIO—Via G.BRIGHI sino a Via Resegone
Via C.CANTU’
mq. 7.387
15 Agosto
250
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
39
Specializzazioni
Orario di vendita
Alimentari/Non Alimentari
dalle ore 7:00 alle ore 19:00
Fiera del CROCEFISSO
Località
Superficie
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazioni
Orario di vendita
Piazza degli ALPINI—Viale alla MADONNA
Via A. da GIUSSANO—Via U. da CANTURIO
Piazzale 26 APRILE--Via C.CANTU’
Via G.BRIGHI sino a Via Resegone
mq. 5.967
Terza domenica di Ottobre
210
Alimentari/Non Alimentari
dalle ore 7:00 alle ore 19:00
ALTRE M A N I F E S T A Z I O N I
Festa di SANT’ANTONIO ABATE
Località
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazioni
Orario di vendita
Via DAVERIO
17 Gennaio
2
Dolciumi e giocattoli
dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Festa della GIUBIANA
Località
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazioni
Orario di vendita
Piazza GARIBALDI
Ultimo giovedì di Gennaio
13
Dolciumi—Alimentari—Giocattoli
dalle ore 19:00 alle ore 23:00
CARNEVALE CANTURINO
Località
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazioni
Orario di vendita
Piazza VOLONTARI LIBERTA’—Corso U.D’ITALIA
Via MANARA—Via G.CARCANO
ultimo sabato del Carnevale Ambrosiano
6
Dolciumi—Alimentari—Giocattoli
dalle ore 11:00 alle ore 19:00
Festa di SANTA RITA
Località
Giorno di svolgimento
Via alla CHIESA
22 Maggio
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
40
Posteggi totali
Specializzazioni
Orario di vendita
5
Dolciumi—Giocattoli—Fiori e rose
dalle ore 7:00 alle ore 19:30
TUTTI i SANTI e Ricorrenza DEFUNTI
Località
Giorni di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Piazzale 26 APRILE
30-31 Ottobre---1-2 Novembre
1
Dolciumi
dalle ore 8:00 alle ore 19:00
Località
Giorni di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Piazzale DON VITTORINO BUSNELLI
28-29-30-31 Ottobre---1-2 Novembre
1
Fiori recisi e piantine
dalle ore 8:00 alle ore 19:00
Località
Giorni di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Piazza VOLONTARI della LIBERTA’
29-30-31 Ottobre
1
Fiori recisi
dalle ore 8:00 alle ore 18:00
POSTEGGI ISOLATI
Piazza VOLONTARI della LIBERTA’
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Venerdì
2
Fiori recisi e piantine—Prodotti ittici
dalle ore 8:00 alle ore 19:00
Piazzale DON VITTORINO BUSNELLI
Giorni di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Sabato e domenica
1
Fiori recisi e piantine
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 il sabato
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 la domenica
Via SAN VINCENZO area di sosta
Giorno di svolgimento
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
Domenica
41
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
1
Fiori recisi e piantine
dalle ore 7:00 alle ore 13:00
Piazzale STAZIONE
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Sabato
1
Ortofrutta
dalle ore 7:30 alle ore 13:30
CIMITERO in località CANTU’/ASNAGO
Giorno di svolgimento
Posteggi totali
Specializzazione
Orario di vendita
Domenica
1
Articoli floreali veri e artificiali
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
COMMERCIO in FORMA ITINERANTE
Località
Giorno di attività
Orario di vendita
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
Su tutto il territorio comunale(Con esclusione delle
zone espressamente vietate per motivi di Polizia
Stradale o di Tutela del Centro Storico)
Giornaliero
dalle ore 8:00 alle ore 19:00 esclusi i festivi.
42
ALLEGATO “B”
SANZIONI
1.Esercitare il commercio su area pubblica senza essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento
dell’attività legati alla personalità di cui all’articolo 8 comma 2 del presente Regolamento (Rif.L.R. 2 Febbraio
2010,n.6,articolo 20/c.1)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00--massimo €. 3.000,00
pagamento:TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23/1°comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3
.Consistono di fatto nei requisiti legati ai precedenti penali del titolare dell’attività o legale rappresentante in caso di
società.
2.Esercitare il commercio su area pubblica nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all’articolo 8 comma 7 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo
20/c.4)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo € 3.000,00
pagamento :TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23/1°comma lettera n) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.In caso
di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona
preposta o delegata all’attività commerciale.
3.Titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante che esercita senza mezzi mobili od oltre al
tempo strettamente necessario alla vendita di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2
Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €.500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso :SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
4.Titolare di autorizzazione itinerante che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi di vendita di
cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
43
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23/1°comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
5.Titolare di autorizzazione itinerante che effettua la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante
di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso :SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
6.Titolare di autorizzazione itinerante che ritorna nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata di cui
all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.).
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
7.Esercitare il commercio su area pubblica senza autorizzazione di cui all’articolo 9 comma 4 del presente
Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 23/3°c.).
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo €.1.500,00—massimo €. 10.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6.
8.Esercitare il commercio su area pubblica fuori dal territorio previsto sull’autorizzazione (Rif. L.R. 2 Febbraio
2010,n.6,articolo 21/3°c.).
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 27/5° comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6).
9.Titolare di autorizzazione esclusivamente in forma itinerante che svolge la propria attività all’interno del
M.S.S. (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/3°c.)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
44
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo €. 1.500,00--€. 10.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. All’interno del mercato è necessaria autorizzazione per posteggio Sanzione prevista
dall’art.27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6.
10.Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio itinerante fuori dal territorio regionale (Rif.
L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/5° c.).
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Si può effettuare il commercio itinerante nel giorno in cui non si è titolare di posteggio solo
sul territorio della Regione in cui vi è il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Sanzione prevista dall’art.
27/5°comma della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6.
11.Esercitare il commercio su area pubblica di prodotti del settore alimentare o non alimentare non compresi
nell’autorizzazione di cui all’articolo 14 comma 6 del presente Regolamento (Rif.L.R. 2 Febbraio
2010,n.6,articolo 21/7°c.)
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. In riferimento all’art.21/3°comma con la sanzione prevista dall’art.27/5°comma della L.R.
2 Febbraio 2010,n.6.
12.Operatore commerciale su area pubblica,che esercita l’attività commerciale,sprovvisto della carta di
esercizio e relativa attestazione annuale di cui all’articolo 9 commi 11 e 12 del presente Regolamento (Rif.
L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/10°c.).
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo e. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett.o) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
13.Esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal
Sindaco di cui all’articolo 10 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo
22/2°c.)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
45
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Si riferisce a quelle aree interdette al commercio itinerante o diversamente disciplinate.
Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
14.Esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni di orario stabilite
dal Sindaco di cui all’articolo 13 comma 1 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo
22/2°c.)
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO
Sanzione prevista dall’art. 112 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6.
15.Esercitare il .commercio su area pubblica con autorizzazione itinerante che esercita oltre 30 minuti rispetto
alle prescrizioni di tempo stabilite di cui all’articolo 9 comma 2 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio
2010,n.6,articolo 27/6°c.).
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. L’operatore può soffermarsi nello stesso punto per il tempo necessario alla vendita e
comunque per non più del tempo previsto dal presente Regolamento. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett. n.)della
L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
16.Inosservanza del divieto di effettuare commercio itinerante nei centri storici nonché negli ambiti ad alta
attrattività senza l’ausilio di mezzi o attrezzature per la vendita di cui all’articolo 9 comma 3 del presente
Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/5°c.).
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett.n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
17.Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante sino ad una distanza di mt. 500 da una fiera
od un mercato di cui all’articolo 9 comma 3 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo
22/7° c.).
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo e. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
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Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art.23,comma 1,lett.n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.
18.Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua il commercio in forma itinerante nei giorni e nelle ore
in cui è concessionario di posteggio di cui all’articolo 9 comma 7 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2
Febbraio 2010,n.6,articolo 22/8°c.).
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo €.1.500,00—massimo €. 10.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i
chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione,alla vendita o alla
somministrazione delle merci. Sanzione prevista dall’art. 27,comma 5,della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6.
19.Omessa comunicazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione in caso di subentro di operatore su area
pubblica di cui all’articolo 17 comma 5 del presente Regolamento (Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo
25/5°c.)
P.M.R. €. 3.000,00 tremila
minimo € 1.500,00—massimo €. 3.000,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
la comunicazione deve avvenire entro 4 mesi dall’avvenuto sub ingresso,salvo una proroga di ulteriori 30 giorni in caso
di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l’attività con obbligo di
comunicare l’avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare.
20.Omessa notifica per la registrazione inerente i mezzi mobili adibiti alla preparazione e/o distribuzione di
alimenti e bevande di cui all’articolo 6 Reg. CE.29 Aprile 2004,n.852.
P.M.R. e. 3.000,00 tremila
Minimo €. 1.500,00—massimo €. 9.000,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art.6,comma 3,del D.Lgs. 6 Novembre 2007,n.193.
21.Alimenti collocati all’interno di auto negozi a rischio di contaminazione di cui all’4,comma 3,Ordinanza
Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
Minimo €….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art.17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.
22.Utilizzare banchi temporanei per la vendita di prodotti alimentari deperibili con altezza inferiore ad 1 metro
di cui all’articolo 5,comma 1,lett.b) dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
Minimo….—massimo €. 774,00
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pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.Devono anche essere di materiale facilmente lavabile e
disinfettabile nonché muniti di idonei sistemi in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne
.
23.Collocare prodotti ortofrutticoli freschi e alimentari non deperibili su banchi temporanei a meno di cm.50 dal
suolo di cui all’articolo 5,comma 2 dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
minimo….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.
24.Vendita di prodotti della pesca su banchi temporanei non adeguati di cui all’articolo 5,comma 3
dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
minimo….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.I banchi temporanei devono essere forniti di sistema
refrigerante per la conservazione in regime di freddo,serbatoio per l’acqua potabile di idonea capacità,lavello con
erogatore automatico di acqua,serbatoio per lo scarico delle acque reflue e adeguato piano di lavoro
.
25.Vendita di prodotti deperibili sprovvisti di sistemi per la conservazione di cui all’articolo 5,comma 5
dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
minimo….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.Scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto
con temperatura compresa tra 60° e 65°,sistema di refrigerazione per i prodotti da mantenere a temperatura da 0° a 6°.
26.Prodotti della pesca non mantenuti in regime di freddo durante la vendita,il trasporto e la conservazione di
cui all’articolo 6,comma 1,lettera c.) dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
minimo….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.E’ consentita la conservazione per mezzo di ghiaccio
purchè prodotto con acqua potabile.
27.Decapitare,eviscerare,sfilettare prodotti della pesca su banchi temporanei non muniti dei dispositivi previsti
di cui all’articolo 6,comma 1,lett.c.) dell’Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
minimo….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
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Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.Sono consentite nelle costruzioni stabili e negli auto
negozi e sui banchi temporanei provvisti di materiale igienicamente idoneo,essere rialzati da terra per almeno 1
metro,idoneo sistema refrigerante,serbatoio per l’acqua potabile ed il serbatoio per lo scarico delle acque reflue con
idoneo lavello con erogatore di acqua.
28.Vendere in forma itinerante funghi freschi allo stato sfuso di cui all’articolo 6,comma 2 dell’Ordinanza
Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.
P.M.R. €. 1.032,00 milletrentadue
minimo €. 516,00—massimo €. 3.098,00
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sanzione prevista dall’art.29 del D.Lgs. 31 Marzo1998,n.114.
29.Vendere pane sfuso su banchi temporanei di cui all’articolo 6,comma 3 dell’Ordinanza Ministero della
Sanità del 3Aprile 2002.
P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto
Minimo….—massimo €. 774,00
pagamento : A.S.L. COMPETENTE
Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione
Sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 30 Aprile1962,n.283.Tale vendita è consentita solo nelle costruzioni stabili e
negli autonegozi,sui banchi temporanei è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all’origine.
30.Somministrazione e vendita di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei
pubblici esercizi autorizzati,dalle ore 24.00 ALLE ORE 07.00 di cui all’articolo 14 bis,comma 2 della Legge 30
Marzo 2001,n.125.
P.M.R. €. 4.000,00 quattromila
minimo €. 2.000,00—massimo €. 12.000,00
pagamento : EQUITALIA
Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA
Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall’art.34 della Legge
4 Giugno 2010,n.96.E’ fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di
fiere,sagre,mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la
produzione o il commercio di prodotti tipici locali,previamente autorizzate.
31.Somministrazione ambulante di bevande alcoliche di cui all’articolo 87,R.D. 18 Giugno 1931,n.773.
P.M.R. €. 1.032,00 milletrentadue
minimo €. 516,00—massimo €. 3.098,00
pagamento : EQUITALIA
Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA
Sanzione prevista dall’art.17 bis T.U.L.P.S. inserita dall’art.3 del D.Lgs. 13 Luglio 1994,n.480.Da applicarsi quando il
trasgressore è sprovvisto di autorizzazione.
32.Commercio su area pubblica di strumenti da punta e da taglio senza la licenza del Sindaco di cui all’articolo
37,R.D. 18 Giugno 1931,n.773.
ILLECITO PENALE : AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a €. 206,00 duecentosei.
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33.Omessa comunicazione al Sindaco per il commercio di cose antiche usate su suolo pubblico di cui
all’articolo 126,R.D. 18 Giugno 1931,n.773.
P.M.R. €. 308,00 trecentootto
Minimo €. 154,00—massimo €. 1.032,00
pagamento : EQUITALIA
Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA
Sanzione prevista dall’art. 17 bis,comma 3 T.U.L.P.S. inserita dall’art.3 del D.Lgs. 13 Luglio 1994,n.480.
34.Acquisto o accettazione da parte del privato,cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in
violazione della proprietà industriale di cui all’articolo 1,comma 7 del Decreto Legge 14 Marzo 2005,n.35.
P.M.R. €. 200,00 duecento
minimo €. 100,00—massimo €. 7.000,00
pagamento : EQUITALIA
Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA
Sequestro delle merci per la successiva confisca amministrativa. Sanzione modificata dall’articolo 5 bis della Legge 21
Febbraio 2006,n.49 e dall’art. 17 della Legge 23 luglio 2009,n.99.Consiste nell’accettare a qualsiasi titolo,fatto salvo
l’eventuale reato di ricettazione,cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del
prezzo,inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia
di proprietà intellettuale.
35.Operatore commerciale,imprenditore od altro soggetto diverso dall’acquirente finale che acquista cose
senza averne accertata la legittima provenienza di cui all’articolo 1,comma 7 del Decreto Legge 14 Marzo
2005,n.35.
P.M.R. €. 40.000,00 quarantamila
minimo €. 20.000,00—massimo €. 1.000.000,00
pagamento : EQUITALIA
Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA
Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione,deposito e vendita. Modificata dall’art. 17
sella Legge 23 Luglio 2009,n.99.Consiste nell’acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro
soggetto diverso dal consumatore finale,fatto salvo l’eventuale reato di ricettazione,cose che per la loro qualità o per la
condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo,inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
36.Commercio di preziosi su area pubblica senza autorizzazione di cui all’articolo 127,R.D. 18 Giugno
1931,n.773.
Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA
Sanzione prevista dall’art. 705 C.P .modificata dall’art. 56 del D.Lgs. 30 Dicembre 1999,n.507.Non ammesso al
pagamento in misura ridotta.
37.Le violazioni non contemplate,dal comma 1 al comma 36 del presente articolo 49,SONO SANZIONATE
dall’articolo 7 BIS del D.Lgs. 18 Agosto 2000,n.267-SANZIONI AMMINISTRATIVE-articolo introdotto
dall’articolo 16 della Legge 16 Gennaio 2003,n.3:
“salvo diversa disposizione di legge,per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e Provinciali
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00”.
P.M.R. €. 50,00 cinquanta
minimo €. 25,00—massimo €. 500,00
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
50
Comunale n. 38 del 14 NOVEMBRE 2012
pagamento : TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del Consiglio
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