Promemoria: Riscatto

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Promemoria: Riscatto
Promemoria: Riscatto
Un riscatto volontario comporta conseguenze positive in quanto, a prescindere dai vantaggi di natura fiscale, in questo modo si
incrementa il capitale di vecchiaia. Ricordate tuttavia che questa operazione è irrevocabile.
Introduzione
La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) prevede che le persone assicurate
attive possano riscattare le prestazioni di vecchiaia fino a concorrenza del massimo regolamentare, usufruendo di agevolazioni fiscali.
L’obiettivo di un riscatto dovrebbe consistere in un miglioramento della copertura previdenziale, ovvero nella copertura di eventuali
lacune di prestazioni. Ad esempio, tali lacune possono verificarsi in casi quali la mancanza di anni di contribuzione, aumenti di salario
o divorzio, ma anche nell’eventualità di un pensionamento anticipato. Inoltre, sono possibili anche versamenti per il riscatto della
riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato così come per il riscatto della rendita transitoria AVS.
Come devo procedere se desidero effettuare un riscatto?
Prima di effettuare un riscatto per ottenere le prestazioni massime di vecchiaia, dovete compilare l’apposito modulo («Riscatto per le
prestazioni massime di vecchiaia»), rispedendolo debitamente firmato alla Swisscanto Flex Fondazione Collettiva.
Riscatto massimo possibile
Come persona assicurata attiva potete effettuare volontariamente dei riscatti ai fini delle prestazioni di vecchiaia regolamentari
complete, nella misura in cui gli averi di vecchiaia disponibili risultino inferiori a quelli che risulterebbero se aveste aderito al piano
di previdenza attuale a partire dall’età minima possibile. Se risulta una differenza positiva tra l’avere di vecchiaia massima possibile
e quello disponibile al momento del calcolo, risulta possibile effettuare un riscatto. Il calcolo della somma di riscatto possibile può
essere desunto dal piano di previdenza nell’Appendice 1.
Conti di libero passaggio/polizza di libero passaggio
Le prestazioni di uscita del 2° pilastro che non avete ancora apportato nella cassa pensione del vostro nuovo datore di lavoro devono
essere dedotte ai fini del calcolo dell’importo massimo di riscatto possibile (riportato sul vostro Certificato personale) oppure devono
essere trasferite alla nuova cassa pensione stessa.
Computo parziale degli averi del pilastro 3a
Con il computo parziale deve essere evitato che attraverso il versamento massimo nel pilastro 3a e un successivo «riscatto completo» nel 2° pilastro la «previdenza fiscalmente agevolata» venga raddoppiata (possibile per le persone che in precedenza svolgevano
un’attività lavorativa indipendente, in quanto per un determinato periodo hanno versato i propri contributi previdenziali soltanto nel
pilastro 3a invece che nel 2° pilastro).
Diversi istituti di previdenza
Se siete assicurati anche presso un altro istituto di previdenza, la responsabilità relativa al superamento delle prestazioni massime di
vecchiaia sull’arco di tutti i rapporti di previdenza (principio di base dell’adeguatezza, LPP2, art. 1) è direttamente in capo a voi stessi.
Arrivo dall’estero dopo il 1° gennaio 2006
Per gli assicurati che sono arrivati in Svizzera dall’estero dopo il 1° gennaio 2006 e che in precedenza non erano mai stati affiliati a
una cassa pensione in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l’ingresso in una cassa pensione elvetica la somma di riscatto annua è
limitata al 20% del salario annuo assicurato ai fini del regolamento. Una volta decorso questo termine di cinque anni, è possibile un
riscatto nelle prestazioni di vecchiaia regolamentari complete.
Prelievo anticipato ai fini della proprietà abitativa
Se in passato sono stati effettuati prelievi anticipati, i riscatti su base volontaria sono possibili soltanto dopo che tali prelievi sono stati
rimborsati integralmente. Eccezione: tre anni prima dell’età di pensionamento i riscatti sono nuovamente possibili, nella misura in cui
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il riscatto stesso unitamente ai prelievi anticipati non superi la somma massima di riscatto prevista dal regolamento. Se sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni che ne derivano non possono essere ritirate sotto forma di capitale nel corso dei tre anni successivi.
Nota per le casse complementari e le casse per i quadri
Per le casse di previdenza che non prevedono alcuna rendita di vecchiaia, i riscatti sono possibili al più tardi soltanto fino a tre anni
prima del pensionamento.
Rimborso a seguito di divorzio
I riacquisti a seguito di un divorzio sono possibili senza alcuna limitazione in misura pari all’avvenuto trasferimento di divorzio.
Reingresso nella cassa pensione dopo un pensionamento anticipato
Se percepite già una rendita di vecchiaia o l’avete già capitalizzata, è necessario ottenere presso l’istituto di previdenza di competenza un attestato circa l’importo della prestazione di uscita al momento del pensionamento anticipato. Tale importo viene poi dedotto
nel calcolo di un possibile riscatto.
Acquisto della riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato
Un acquisto per una riduzione di rendita a seguito di un pensionamento anticipato è possibile soltanto se non sussiste più alcun potenziale di riscatto. Soltanto in seguito, come persona assicurata, potete riacquistare in parte o del tutto l’intera riduzione di rendita
in caso di pensionamento anticipato. Le basi di calcolo sono riportate nel Piano di previdenza nell’Appendice 2.
Acquisto della rendita transitoria AVS in caso di pensionamento anticipato
Dopo che sono state riscattate integralmente le prestazioni massime di vecchiaia e dopo che l’acquisto ai fini di un pensionamento
anticipato risulta concluso, è possibile acquistare in aggiunta anche una parte o tutta la rendita transitoria AVS. Sono escluse da
questa disposizione le casse complementari e quelle per i quadri. Le basi di calcolo sono riportate nel Regolamento di previdenza
nell’Appendice 3.
Prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’acquisto ai fini del pensionamento anticipato
Ricordiamo che dopo l’acquisto integrale della riduzione di rendita sarà necessario attenersi all’età di pensionamento differita, in
quanto la rendita di vecchiaia non può eccedere di oltre il 5% l’obiettivo massimo di prestazione all’età di 65 anni. In caso contrario,
entrano in vigore i seguenti provvedimenti:
il dipendente e il datore di lavoro non versano più contributi, con eccezione dei contributi complementari ai sensi dell’Art. 13 cpv. 5
del Regolamento quadro generale e dei contributi di risanamento ai sensi dell’art. 44 cpv. 5. L’aliquota di conversione valida in tale
momento viene bloccata. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, l’eventuale rendita di vecchiaia viene fissata mediante tale aliquota di conversione bloccata. Tutti quanti i conti non vengono più remunerati.
Indicazioni di natura fiscale
In linea di principio, un riscatto nelle prestazioni massime di previdenza, un acquisto per il pensionamento anticipato e un acquisto
della rendita transitoria AVS sono deducibili dal reddito imponibile. Rientra tuttavia nel campo di responsabilità dell’assicurato
verificare presso l’autorità fiscale di competenza se il riscatto può essere effettivamente dedotto dalle imposte. La Swisscanto Flex
Fondazione Collettiva declina qualsiasi responsabilità a tale riguardo.
Elaborazione
Al fine di garantire un’elaborazione temporalmente corretta verso fine anno per il calcolo del riscatto o dell’acquisto massimo possibile in vista del pensionamento anticipato, il vostro modulo di riscatto debitamente compilato deve pervenirci al più tardi a inizio
dicembre del rispettivo anno assicurativo e il relativo pagamento deve essere effettuato al più tardi entro il 15 dicembre dello stesso
anno di assicurazione.
Swisscanto Flex Fondazione Collettiva
delle Banche Cantonali
Stockerstrasse 33
Casella postale
8021 Zurigo
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