regolamento interno del centro di gestione

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regolamento interno del centro di gestione
REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DI
GESTIONE II FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Politecnico di Bari
Decreto di emanazione
Ultima modifica
D.R. n. 333 del 23/07/1999
D.R. n.16 del 18/01/2001
POLITECNICO DI BARI
****
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
****
Servizio Legale e Supporto alle Strutture
Periferiche ed Interne
D.R. n. 16
IL RETTORE
VISTO
il D.R.n.333 del 23.07.1999 con il quale è stato emanato, ai sensi del III
comma dell’art.11 dello Statuto del Politecnico (D.R.n.134 del 29.03.2000)
il Regolamento interno del Centro di Gestione Presidenza della II Facoltà di
Ingegneria;
VISTO
che con D.R.n.554 del 14.11.200 è’ stato emanato il regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità modificato in alcune
parti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.112 del suddetto Regolamento, il medesimo è entrato in
vigore il 1° gennaio 2001;
RAVVISATA
la necessità di adeguare il Regolamento interno del Centro di Gestione
Presidenza della II Facoltà di Ingegneria-Taranto al Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;
DECRETA
Il Regolamento interno del Centro di Gestione Presidenza della II Facoltà di Ingegneria
viene così modificato:
1. La numerazione degli articoli di riferimento del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è adeguata alla numerazione vigente.
2. I comma 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 dell’art. 6 sono modificati in attuazione del
suddetto Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
e , pertanto, il Regolamento interno succitato risulta così riformulato:
Art.1 – LA PRESIDENZA
La Presidenza della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari è configurata quale Centro di
Gestione, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità di questo Politecnico.
La Presidenza, oltre a fornire il supporto all’attività del Preside, con il proprio personale fornisce
supporto organizzativo e gestionale al Consiglio di Facoltà, alla Giunta di Facoltà, ai Consigli di
Corso di Laurea e di Diploma, all’Osservatorio della Didattica ed alle Commissioni nonché
all’organizzazione generale di ogni altra attività didattica di competenza della Facoltà (Art.3.1.1
Reg. Gen. Stru.).
Art.2 – ORGANI
Sono Organi del Centro di Gestione (Art.91 – Reg.A.F.C.):
- il Direttore
- Il Consiglio
Il Preside di Facoltà è il Direttore del Centro di Gestione.
Art.3 – IL CONSIGLIO
Il Consiglio è costituito:
- dal Preside, che lo presiede;
- da due professori di ruolo designati dal Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio dura in carica un triennio e decade in caso di attivazione presso la Facoltà di un Corso
di Studio.
Art.4 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
4.1 – Convocazione del Consiglio di Gestione
4.1.1 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Direttore del Centro almeno una volta ogni due mesi.
4.1.2 Normalmente nella prima seduta dell’Anno Accademico viene indicato il calendario di
massima per le sedute successive.
4.1.3 La convocazione del Consiglio di Gestione può essere motivatamente richiesta da almeno 1/5
degli aventi diritto. Qualora la richiesta non venga accolta il Direttore del Centro deve darne
notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.
4.1.4 Con la stessa procedura di cui al punto 3 dieci giorni prima della convocazione della seduta
può essere richiesto l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno.
4.1.5 La convocazione in via ordinaria deve essere notificata a ciascun avente diritto, presso la
struttura a cui afferisce, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza,
la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi
ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
4.1.6 La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
4.2 – Ordine del giorno
4.2.1 L’ordine del giorno è stabilito dal Direttore del Centro e contiene l’elenco degli argomenti da
trattare.
4.2.2 Solo in casi eccezionali può contenere la voce “Eventuali urgenti” ma l’argomento deve essere
precisato con le stesse procedure della convocazione d’urgenza almeno un giorno lavorativo
prima della seduta.
4.2.3 In casi eccezionali l’O.d.G. può essere integrato fino al giorno precedente a quello della
seduta, con le stesse procedure della convocazione di urgenza.
4.3 – Validità della Seduta
4.3.1 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati con
diritto di voto.
4.3.2 Nel computo della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato
validamente l’assenza.
4.3.3 La seduta non è valida qualora non siano presenti almeno i 1/3 dei componenti il Consiglio.
4.3.4 Nessuno può partecipare alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano
direttamente la sua persona o suoi parenti affini entro il IV grado.
4.4 – Svolgimento della Seduta
4.4.1 Il Direttore all’inizio di ogni seduta può stabilire la durata della stessa che, di norma, non deve
superare le tre ore.
4.4.2 Durante la discussione dell’ordine del giorno il Direttore o un componente, con succinta
motivazione, può proporre la variazione dell’ordine progressivo degli argomenti da trattare.
La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.4.3 Nello svolgimento degli interventi i componenti del Consiglio del Centro di Gestione sono
tenuti ad attenersi all’argomento in esame e per lo stesso hanno diritto a un intervento della
durata massima di 5 minuti ed, eventualmente ad una replica o chiarimento della durata
massima di 3 minuti.
4.4.4 Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell’ordine del giorno il Direttore può
aggiornare la riunione comunicando seduta stante, ai presenti, giorno ed ora di
aggiornamento; analoga comunicazione dovrà dare agli assenti con il mezzo più rapido a sua
disposizione.
4.4.5 Il Direttore del Centro può invitare, in via eccezionale, a partecipare alla discussione
preliminare chiunque egli ritenga utile all’analisi di particolari punti all’ordine del giorno.
4.5 – Verbalizzazione ed approvazione dei verbali
4.5.1 Dei lavori viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che è il Docente più giovane in
ruolo.
4.5.2 Il Presidente, al fine di agevolare il compito del Segretario, può impiegare, nel corso delle
sedute, personale della Presidenza con eventuali ausili tecnici di supporto alla
verbalizzazione.
4.5.3 I verbali sono di norma approvati nella seduta immediatamente successiva. Solo in casi
motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi
dalla seduta. Per particolare esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta
stante.
4.5.4 I verbali approvati sono inviati dal Direttore del Centro, in originale, al Direttore
Amministrativo e conservati in copia in Presidenza.
Il funzionamento del Consiglio di Gestione è regolamentato per quanto non espressamente previsto
nel presente articolo dalla parte II del Regolamento Generale di Ateneo.
Art.5 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio:
5.1 decide in ordine alla utilizzazione della dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Senato Accademico (Art.94 comma 1 e art.96 comma 1
Reg.A.F.C.);
5.2 decide sulla determinazione delle spese;
5.3 autorizza annualmente il Direttore a formulare al Consiglio di Amministrazione la richiesta di
anticipazione dei fondi ai sensi dell’art.92 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;
5.4 approva ogni anno un piano di utilizzazione dei fondi e il consuntivo relativo all’anno
precedente, sulla base di uno schema predisposto dall’Amministrazione Centrale;
5.5 verifica l’andamento del piano di utilizzazione dei fondi relativo all’anno in corso ed autorizza
preventivamente la utilizzazione dei fondi di dotazione, che in una sola volta eccede € 2.582,28
(Art.96 comma e Reg.A.F.C.)
5.6 dà parere in ordine al discarico ed alle permute di beni inventariati che comunque devono essere
autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (Art.7 comma 5 e art.8 Reg.A.F.C.).
Art.6. – COMPITI DEL DIRETTORE
Il Direttore:
6.1
sovrintende e coordina le attività della Presidenza, ed è responsabile della gestione
amministrativa e contabile della Presidenza stessa (Art.94 comma 1 e art.96 comma1
Reg.A.F.C.);
6.2
ha la rappresentanza della Presidenza nei rapporti con l’Amministrazione Centrale ed agisce
nei confronti dei terzi limitatamente ai casi consentiti dalla Legge, fermo restando che la
rappresentanza legale spetta al Rettore;
6.3
convoca e presiede il Consiglio (Reg.Ateneo – Org.Coll.);
6.4
verifica l’esistenza di corrispondente copertura finanziaria a fronte dell’attuazione di delibere
del Consiglio;
6.5
trasmette il verbale delle delibere del Consiglio al Direttore Amministrativo;
6.6
dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
6.7
sovrintende all’osservanza dei prescritti obblighi di legge da parte del personale nei
riferimenti all’attività della Presidenza;
6.8
assume l’impegno di spesa corredandolo dei prescritti documenti giustificativi e secondo le
modalità di gestione amministrativa e contabile previste dal Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di tutte le spese che non eccedono ciascuna €
2.582,28, al netto di IVA, in conformità al “piano di utilizzazione” di cui al precedente art.
5.5.4;
per le spese che eccedano in una sola volta la somma di € 2.582,28, al netto di IVA, e fino al
limite di euro 7.746,85, al netto di IVA deve richiedere la prescritta autorizzazione del
Consiglio;
per le spese di importi superiori al limite di € 7.746,85 al netto di IVA, deve richiedere
l’autorizzazione sia al Consiglio che al Direttore Amministrativo. I contratti di importo
superiore a € 7.746,85 sono stipulati da Direttore Amministrativo, previa approvazione degli
atti di gara (Art.96 comma 2 Reg.A.F.C.);
6.9
può richiedere all’Amministrazione un’anticipazione fino ad un massimo del 60% sui fondi
presenti in ciascuna voce di bilancio a disposizione, secondo quanto previsto dagli artt.92 e 93
del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
6.10 per il pagamento di spese di modica entità può richiedere un apposito fondo di cassa non
superiore ad euro 258,23 reintegrabile, previa presentazione alla Divisione Contabilità e
Bilancio, del rendiconto delle spese già sostenute (Art.100 Reg.A.F.C.);
6.11 le spese di cui al punto 6.10 saranno annotate in apposito registro vidimato dal Direttore del
centro di Gestione (Art.100 Reg.A.F.C.)
Art.7 – MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA
II FACOLTÀ DI INGEGNERIA - TARANTO
Alla Presidenza della II Facoltà di Ingegneria - Taranto viene assegnato annualmente un acconto
sulla dotazione finanziaria ordinaria a carico del bilancio universitario pari al 50% della somma
attribuita nell’anno precedente.
L’ammontare definitivo di detta dotazione verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Senato Accademico (Art. 42, p.2 – Statuto)
Sono posti a disposizione della Presidenza i seguenti fondi (Art.95 Reg.A.F.C):
a) assegnazione di funzionamento;
b) assegnazione per spese in conto capitale;
c) assegnazioni per la didattica;
d) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
e) ogni altro fondo specificamente destinato per legge o per disposizione dal Consiglio di
Amministrazione, alle attività del Centro di Gestione.
Art.8 – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ PATRIMONIALI
Il Direttore è consegnatario dei beni mobili e dei beni immobili eventualmente assegnati per le
esigenze della Presidenza secondo la disciplina dettata ai sensi del Titolo II del Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art.9 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente
normativa.
Bari, 18 gennaio 2001
F.to Antonio Castorani