regolamento interno del centro di gestione
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regolamento interno del centro di gestione
REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DI GESTIONE II FACOLTÀ DI INGEGNERIA Politecnico di Bari Decreto di emanazione Ultima modifica D.R. n. 333 del 23/07/1999 D.R. n.16 del 18/01/2001 POLITECNICO DI BARI **** DIREZIONE AMMINISTRATIVA **** Servizio Legale e Supporto alle Strutture Periferiche ed Interne D.R. n. 16 IL RETTORE VISTO il D.R.n.333 del 23.07.1999 con il quale è stato emanato, ai sensi del III comma dell’art.11 dello Statuto del Politecnico (D.R.n.134 del 29.03.2000) il Regolamento interno del Centro di Gestione Presidenza della II Facoltà di Ingegneria; VISTO che con D.R.n.554 del 14.11.200 è’ stato emanato il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità modificato in alcune parti; CONSIDERATO che ai sensi dell’art.112 del suddetto Regolamento, il medesimo è entrato in vigore il 1° gennaio 2001; RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento interno del Centro di Gestione Presidenza della II Facoltà di Ingegneria-Taranto al Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; DECRETA Il Regolamento interno del Centro di Gestione Presidenza della II Facoltà di Ingegneria viene così modificato: 1. La numerazione degli articoli di riferimento del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è adeguata alla numerazione vigente. 2. I comma 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 dell’art. 6 sono modificati in attuazione del suddetto Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e , pertanto, il Regolamento interno succitato risulta così riformulato: Art.1 – LA PRESIDENZA La Presidenza della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari è configurata quale Centro di Gestione, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Politecnico. La Presidenza, oltre a fornire il supporto all’attività del Preside, con il proprio personale fornisce supporto organizzativo e gestionale al Consiglio di Facoltà, alla Giunta di Facoltà, ai Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, all’Osservatorio della Didattica ed alle Commissioni nonché all’organizzazione generale di ogni altra attività didattica di competenza della Facoltà (Art.3.1.1 Reg. Gen. Stru.). Art.2 – ORGANI Sono Organi del Centro di Gestione (Art.91 – Reg.A.F.C.): - il Direttore - Il Consiglio Il Preside di Facoltà è il Direttore del Centro di Gestione. Art.3 – IL CONSIGLIO Il Consiglio è costituito: - dal Preside, che lo presiede; - da due professori di ruolo designati dal Consiglio di Facoltà. Il Consiglio dura in carica un triennio e decade in caso di attivazione presso la Facoltà di un Corso di Studio. Art.4 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 4.1 – Convocazione del Consiglio di Gestione 4.1.1 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Direttore del Centro almeno una volta ogni due mesi. 4.1.2 Normalmente nella prima seduta dell’Anno Accademico viene indicato il calendario di massima per le sedute successive. 4.1.3 La convocazione del Consiglio di Gestione può essere motivatamente richiesta da almeno 1/5 degli aventi diritto. Qualora la richiesta non venga accolta il Direttore del Centro deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento. 4.1.4 Con la stessa procedura di cui al punto 3 dieci giorni prima della convocazione della seduta può essere richiesto l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno. 4.1.5 La convocazione in via ordinaria deve essere notificata a ciascun avente diritto, presso la struttura a cui afferisce, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati. 4.1.6 La convocazione deve contenere l’ordine del giorno. 4.2 – Ordine del giorno 4.2.1 L’ordine del giorno è stabilito dal Direttore del Centro e contiene l’elenco degli argomenti da trattare. 4.2.2 Solo in casi eccezionali può contenere la voce “Eventuali urgenti” ma l’argomento deve essere precisato con le stesse procedure della convocazione d’urgenza almeno un giorno lavorativo prima della seduta. 4.2.3 In casi eccezionali l’O.d.G. può essere integrato fino al giorno precedente a quello della seduta, con le stesse procedure della convocazione di urgenza. 4.3 – Validità della Seduta 4.3.1 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto. 4.3.2 Nel computo della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l’assenza. 4.3.3 La seduta non è valida qualora non siano presenti almeno i 1/3 dei componenti il Consiglio. 4.3.4 Nessuno può partecipare alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti affini entro il IV grado. 4.4 – Svolgimento della Seduta 4.4.1 Il Direttore all’inizio di ogni seduta può stabilire la durata della stessa che, di norma, non deve superare le tre ore. 4.4.2 Durante la discussione dell’ordine del giorno il Direttore o un componente, con succinta motivazione, può proporre la variazione dell’ordine progressivo degli argomenti da trattare. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4.4.3 Nello svolgimento degli interventi i componenti del Consiglio del Centro di Gestione sono tenuti ad attenersi all’argomento in esame e per lo stesso hanno diritto a un intervento della durata massima di 5 minuti ed, eventualmente ad una replica o chiarimento della durata massima di 3 minuti. 4.4.4 Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell’ordine del giorno il Direttore può aggiornare la riunione comunicando seduta stante, ai presenti, giorno ed ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà dare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione. 4.4.5 Il Direttore del Centro può invitare, in via eccezionale, a partecipare alla discussione preliminare chiunque egli ritenga utile all’analisi di particolari punti all’ordine del giorno. 4.5 – Verbalizzazione ed approvazione dei verbali 4.5.1 Dei lavori viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che è il Docente più giovane in ruolo. 4.5.2 Il Presidente, al fine di agevolare il compito del Segretario, può impiegare, nel corso delle sedute, personale della Presidenza con eventuali ausili tecnici di supporto alla verbalizzazione. 4.5.3 I verbali sono di norma approvati nella seduta immediatamente successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta. Per particolare esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta stante. 4.5.4 I verbali approvati sono inviati dal Direttore del Centro, in originale, al Direttore Amministrativo e conservati in copia in Presidenza. Il funzionamento del Consiglio di Gestione è regolamentato per quanto non espressamente previsto nel presente articolo dalla parte II del Regolamento Generale di Ateneo. Art.5 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio: 5.1 decide in ordine alla utilizzazione della dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico (Art.94 comma 1 e art.96 comma 1 Reg.A.F.C.); 5.2 decide sulla determinazione delle spese; 5.3 autorizza annualmente il Direttore a formulare al Consiglio di Amministrazione la richiesta di anticipazione dei fondi ai sensi dell’art.92 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 5.4 approva ogni anno un piano di utilizzazione dei fondi e il consuntivo relativo all’anno precedente, sulla base di uno schema predisposto dall’Amministrazione Centrale; 5.5 verifica l’andamento del piano di utilizzazione dei fondi relativo all’anno in corso ed autorizza preventivamente la utilizzazione dei fondi di dotazione, che in una sola volta eccede € 2.582,28 (Art.96 comma e Reg.A.F.C.) 5.6 dà parere in ordine al discarico ed alle permute di beni inventariati che comunque devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (Art.7 comma 5 e art.8 Reg.A.F.C.). Art.6. – COMPITI DEL DIRETTORE Il Direttore: 6.1 sovrintende e coordina le attività della Presidenza, ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Presidenza stessa (Art.94 comma 1 e art.96 comma1 Reg.A.F.C.); 6.2 ha la rappresentanza della Presidenza nei rapporti con l’Amministrazione Centrale ed agisce nei confronti dei terzi limitatamente ai casi consentiti dalla Legge, fermo restando che la rappresentanza legale spetta al Rettore; 6.3 convoca e presiede il Consiglio (Reg.Ateneo – Org.Coll.); 6.4 verifica l’esistenza di corrispondente copertura finanziaria a fronte dell’attuazione di delibere del Consiglio; 6.5 trasmette il verbale delle delibere del Consiglio al Direttore Amministrativo; 6.6 dà esecuzione alle delibere del Consiglio; 6.7 sovrintende all’osservanza dei prescritti obblighi di legge da parte del personale nei riferimenti all’attività della Presidenza; 6.8 assume l’impegno di spesa corredandolo dei prescritti documenti giustificativi e secondo le modalità di gestione amministrativa e contabile previste dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di tutte le spese che non eccedono ciascuna € 2.582,28, al netto di IVA, in conformità al “piano di utilizzazione” di cui al precedente art. 5.5.4; per le spese che eccedano in una sola volta la somma di € 2.582,28, al netto di IVA, e fino al limite di euro 7.746,85, al netto di IVA deve richiedere la prescritta autorizzazione del Consiglio; per le spese di importi superiori al limite di € 7.746,85 al netto di IVA, deve richiedere l’autorizzazione sia al Consiglio che al Direttore Amministrativo. I contratti di importo superiore a € 7.746,85 sono stipulati da Direttore Amministrativo, previa approvazione degli atti di gara (Art.96 comma 2 Reg.A.F.C.); 6.9 può richiedere all’Amministrazione un’anticipazione fino ad un massimo del 60% sui fondi presenti in ciascuna voce di bilancio a disposizione, secondo quanto previsto dagli artt.92 e 93 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 6.10 per il pagamento di spese di modica entità può richiedere un apposito fondo di cassa non superiore ad euro 258,23 reintegrabile, previa presentazione alla Divisione Contabilità e Bilancio, del rendiconto delle spese già sostenute (Art.100 Reg.A.F.C.); 6.11 le spese di cui al punto 6.10 saranno annotate in apposito registro vidimato dal Direttore del centro di Gestione (Art.100 Reg.A.F.C.) Art.7 – MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA II FACOLTÀ DI INGEGNERIA - TARANTO Alla Presidenza della II Facoltà di Ingegneria - Taranto viene assegnato annualmente un acconto sulla dotazione finanziaria ordinaria a carico del bilancio universitario pari al 50% della somma attribuita nell’anno precedente. L’ammontare definitivo di detta dotazione verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico (Art. 42, p.2 – Statuto) Sono posti a disposizione della Presidenza i seguenti fondi (Art.95 Reg.A.F.C): a) assegnazione di funzionamento; b) assegnazione per spese in conto capitale; c) assegnazioni per la didattica; d) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità; e) ogni altro fondo specificamente destinato per legge o per disposizione dal Consiglio di Amministrazione, alle attività del Centro di Gestione. Art.8 – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ PATRIMONIALI Il Direttore è consegnatario dei beni mobili e dei beni immobili eventualmente assegnati per le esigenze della Presidenza secondo la disciplina dettata ai sensi del Titolo II del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Art.9 – RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa. Bari, 18 gennaio 2001 F.to Antonio Castorani