Tutela dei marchi, finalmente chiarezza sul piano penale

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Tutela dei marchi, finalmente chiarezza sul piano penale
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Aprile 2010
Periodico della Camera di commercio di Bologna
servizi
Tutela dei marchi,
finalmente chiarezza
sul piano penale
Marchi e brevetti sono tutelati
nel nostro ordinamento sia sul piano civile
che penale.
Ma da quando e da che momento il marchio e il brevetto sono tutelati? La tutela
civilistica (e quindi per esempio il diritto
al risarcimento del danno in caso di contraffazione) ha ad oggetto esclusivamente
i diritti patrimoniali del titolare e decorre,
per i marchi, dal momento del deposito
della domanda e per i brevetti d’invenzione
e modelli di utilità e le registrazioni di disegni e modelli dal momento in cui le domanda è resa accessibile al pubblico (18 mesi
dal deposito con possibilità di anticiparla,
su richiesta, a 90 giorni).
Il discorso è invece più complesso per la
tutela sul piano penale.
L’art. 473 c.p., nel prevedere i delitti di
contraffazione, alterazione o uso di marchi,
brevetti, disegni e modelli, si limita a circoscriverne l’applicabilità a quelle fattispecie
per le quali siano state osservate le norme
A febbraio la Cassazione è intervenuta
sciogliendo ogni dubbio sulla materia
di Grazia Fisichella
sulla tutela della proprietà intellettuale o
industriale. Posto, quindi, che il marchio o
il brevetto tutelabile è quello per il quale sia
stata seguita la procedura di registrazione
o brevettazione prevista dalla legge, la giurisprudenza, nel corso del tempo, è giunta
a conclusioni opposte circa la possibilità di
ammettere, anche sul piano penale, l’efficacia retroattiva del diritto di utilizzo in via
esclusiva a partire dalla data di presentazione della domanda o della sua accessibilità al
pubblico.
Le pronunce della Corte di Cassazione si
basano su un presupposto condiviso, secondo il quale oggetto della tutela penale è
innanzitutto la fede pubblica, vale a dire l’interesse pubblico di garantire l’affidamento
generale verso l’oggetto del falso, rispetto al
quale l’interesse privato del titolare assume
una valenza secondaria.
Ne deriva, secondo un primo orientamento
giurisprudenziale, che prima della concessione del marchio o del brevetto non vi è
lesione di fede pubblica e, pertanto, non
I percorsi per innovare la casa: tecnologie e brevetti
La Camera di commercio in collaborazione
con lo Studio Tor ta ha organizzato una serie
di convegni che si svolgeranno nel corso del
2010 sull’innovazione in quattro segmenti:
l’edilizia, la domotica e l’impiantistica, il design
e l’arredamento, lo sviluppo territoriale sostenibile.
12 aprile 2010
Lo scopo è di mettere in luce il ruolo della ricerca,
della tecnologia e della brevettazione per lo sviluppo
e la competitività del sistema produttivo che ruota
attorno alla casa, dai settori più tradizionali come
quello dell’edilizia, a quelli più all’avanguardia come
la domotica, l’arredamento e il design, con lo sguardo rivolto ai temi della tutela ambientale, dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e del risparmio
energetico.
PROGRAMMA
Tali settori, pur mantenendo le loro specificità, si
integrano sempre più nell’obiettivo di realizzare
“case intelligenti”, che da un lato rispondano ai
requisiti normativi e tecnici, dall’altro soddisfino
le esigenze di efficienza, funzionalità, sicurezza ed
estetica.
Il primo appuntamento sarà martedì 12 aprile. La
partecipazione è gratuita. Iscrizioni on line su www.
bo.camcom.it
INNOVARE IN EDILIZIA
NEL SEGNO DELLA QUALITA’
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Palazzo degli Affari Sala Sagittario
Piazza Costituzione 8 Bologna
Saluto ed introduzione ai lavori
Dr.ssa Giada Grandi
Camera di commercio di Bologna
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Ordine degli ingegneri della provincia di Bologna
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di seminari – L’importanza del settore edilizia
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Integrazione tra edilizia e architettura
nel segno della qualità
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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
I brevetti nell'edilizia: in quali settori
si fa ricerca e si brevetta - Confronto
fra l'Italia e gli altri paesi europei
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Studio Torta s.r.l.
La piattaforma 'costruzioni' della Rete Alta
Tecnologia Emilia-Romagna
Dott.ssa Teresa Bagnoli
Aster - Associazione Scienza e
Tecnologia Emilia-Romagna
Le tecniche costruttive
Ing. Pietro Andreotti
Laboratorio Larco-Icos Rete Alta
Tecnologia Emilia-Romagna
Innovazione di prodotto, processo
e procedimento nel settore dei laterizi
Arch. Adolfo Baratta
Consorzio Alveolater
Norme tecniche per le costruzioni: D.M. 14-01-08
Dott. Massimo Pugliese
Tuv Italia s.r.l.
Periodico della Camera di Commercio di Bologna
Aprile 2010
servizi
può trovare applicazione la tutela sul piano
penale prevista dall’art. 473 c.p.
Per contro, le pronunce giurisprudenziali più recenti hanno anticipato la tutela
al momento della data di presentazione
(ovvero di accessibilità al pubblico), nelle
forme di legge, della domanda di registrazione o brevetto, perché è da tale momento che diventa formalmente conoscibile
il marchio, brevetto, disegno o modello
e, di conseguenza, possibile la sua illecita
riproduzione.
Con la riforma intervenuta, nell’ambito del diritto penale industriale, con la L.
99/2009, e l’inserimento, quale presupposto della condotta di contraffazione o alterazione relativamente ai marchi e ai segni
distintivi, della conoscibilità “dell’esistenza
del titolo di proprietà industriale” (art. 473,
1° comma, c.p.), si è ravvisata la possibilità
di un ritorno al passato. Si è infatti ritenuto
che il legislatore abbia voluto circoscrivere
la punibilità della contraffazione o alterazione solo a quei marchi qualificabili come
“titolo di proprietà industriale”, cioè solo ai
marchi registrati, dal momento che solo
l’accoglimento della domanda ha natura
costitutiva del diritto e, quindi, dell’esistenza del titolo.
Riguardo alla contraffazione di brevetti,
disegni e modelli, la modifica normativa
ha invece interessato solo la misura della
pena, ma non il presupposto della condotta.
La sentenza n. 4217 della seconda sezione
penale della Corte di Cassazione, depositata il 2 febbraio 2010, ha fugato ogni dubbio, in quanto la Corte ha esplicitamente
affermato che le conclusioni a cui è giunta
la giurisprudenza precedente non siano
modificabili, “nonostante l’entrata in vigore
della nuova normativa in materia di marchi
introdotta dalla legge 23 luglio 2009, n. 99”.
Alla luce di tale sentenza si può quindi
concludere che la tutela penale decorre
sin da quando la domanda di marchio o
brevetto è depositata o resa accessibile al
pubblico. •
bologna economica
10-03-2010
12:27
Uno strumento giuridico
in più per difendere i titolari
A cinque anni di distanza dalla emanazione del
Codice della proprietà industriale (decreto legislativo
30/2005), entra finalmente in vigore il suo regolamento di
attuazione, adottato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 33 del 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale» 56 del 9 marzo). Il regolamento contiene disposizioni destinate a disciplinare le modalità di deposito di
domande, istanze, atti, documenti nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio dei titoli di proprietà
industriale, ma soprattutto apre la strada ad una tutela
ulteriore per i titolari dei marchi. Si tratta del procedimento di “opposizione amministrativa” che si af fianca e può
sostituirsi al giudizio ordinario instaurabile avanti le sezioni specializzate dei Tribunali e che è finalizzato a dirimere
alcune categorie di conflitti Il procedimento di opposizione
si svolge avanti l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm)
nella fase amministrativa che precede la concessione della
registrazione. Esso è modulato sulla falsariga di quello previsto per il marchio comunitario avanti gli uffici dell'Uami
di Alicante, ma in Italia potrà essere utilizzato per far valere solo alcuni tra gli impedimenti alla registrazione.
Si tratta, in par ticolare, degli impedimenti relativi all'esistenza di marchi registrati anteriori identici o simili per
prodotti identici o affini, ovvero alla mancanza del consenso all'uso del nome, del ritratto e dei segni notori prevista
dall'articolo 8 del Codice. L'opposizione potrà essere proposta dal titolare di questi diritti che ritenga di venir pre-
giudicato dal deposito del marchi o successivo nel termine
di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio
sul Bollettino dei marchi d'impresa (che il decreto prevede
possa essere online).
Dopo le verifiche sulla ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione da parte dell'Ufficio, le parti avranno a disposizione due mesi, prorogabili, per la ricerca di un accordo.
Solo nel caso in cui questo non venga ottenuto, si aprirà
la fase di esame dell'opposizione, durante la quale esse
avranno la possibilità di motivare e documentare le rispettive pretese .
La decisione dell'ufficio dovrà inter venire in 24 mesi dalla
data dell'opposizione: il termine non pare perentorio e
comunque non rende la procedura necessariamente competitiva, con riferimento alla celerità, rispetto alle cause
ordinarie avanti le sezioni specializzate dei Tribunali che si
chiudono anche in un termine inferiore. Ciò che potrà contribuire a ridurre il ricorso all'autorità giudiziaria saranno
i costi del procedimento di opposizione che paiono più
contenuti rispetto a quelli necessari per far valere il diritto
in via ordinaria. L'articolo 56 sulle spese del procedimento
stabilisce infatti che la par te soccombente potrà essere
condannata a rifondere in tutto o in parte i costi dei diritti
di opposizione e quantifica l'ammontare massimo (300
euro) delle spese da rimborsare per la rappresentanza professionale nel procedimento.
(p.z.)
I brevetti a Bologna nel 2009
Bologna è la capitale italiana dei brevetti. Dall'inizio del
2008 scorso a febbraio di quest'anno ne sono stati depositati 912 per invenzioni industriali, 115 modelli di utilità, 75
modelli ornamentali e 1848 marchi di imprese.
Solo negli ultimi 4 anni i brevetti per invenzione industriale
sono stati poco meno di 3.500, con un'incidenza rispetto al
numero di imprese praticamente unica in Italia.
Ma come si brevetta un'idea?
E' la Camera di commercio ad essere il punto di riferimento in provincia per chi decide di tutelarsi rispetto i
contraf fattori. Riceve le domande, fornisce le informazioni, assiste nelle ricerche fondamentali per capire se l'idea
o il marchio è davvero nuovo ed ha tutti requisiti per
essere tutelato.
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