Tutela dei marchi, finalmente chiarezza sul piano penale
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Tutela dei marchi, finalmente chiarezza sul piano penale
24 Aprile 2010 Periodico della Camera di commercio di Bologna servizi Tutela dei marchi, finalmente chiarezza sul piano penale Marchi e brevetti sono tutelati nel nostro ordinamento sia sul piano civile che penale. Ma da quando e da che momento il marchio e il brevetto sono tutelati? La tutela civilistica (e quindi per esempio il diritto al risarcimento del danno in caso di contraffazione) ha ad oggetto esclusivamente i diritti patrimoniali del titolare e decorre, per i marchi, dal momento del deposito della domanda e per i brevetti d’invenzione e modelli di utilità e le registrazioni di disegni e modelli dal momento in cui le domanda è resa accessibile al pubblico (18 mesi dal deposito con possibilità di anticiparla, su richiesta, a 90 giorni). Il discorso è invece più complesso per la tutela sul piano penale. L’art. 473 c.p., nel prevedere i delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi, brevetti, disegni e modelli, si limita a circoscriverne l’applicabilità a quelle fattispecie per le quali siano state osservate le norme A febbraio la Cassazione è intervenuta sciogliendo ogni dubbio sulla materia di Grazia Fisichella sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Posto, quindi, che il marchio o il brevetto tutelabile è quello per il quale sia stata seguita la procedura di registrazione o brevettazione prevista dalla legge, la giurisprudenza, nel corso del tempo, è giunta a conclusioni opposte circa la possibilità di ammettere, anche sul piano penale, l’efficacia retroattiva del diritto di utilizzo in via esclusiva a partire dalla data di presentazione della domanda o della sua accessibilità al pubblico. Le pronunce della Corte di Cassazione si basano su un presupposto condiviso, secondo il quale oggetto della tutela penale è innanzitutto la fede pubblica, vale a dire l’interesse pubblico di garantire l’affidamento generale verso l’oggetto del falso, rispetto al quale l’interesse privato del titolare assume una valenza secondaria. Ne deriva, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, che prima della concessione del marchio o del brevetto non vi è lesione di fede pubblica e, pertanto, non I percorsi per innovare la casa: tecnologie e brevetti La Camera di commercio in collaborazione con lo Studio Tor ta ha organizzato una serie di convegni che si svolgeranno nel corso del 2010 sull’innovazione in quattro segmenti: l’edilizia, la domotica e l’impiantistica, il design e l’arredamento, lo sviluppo territoriale sostenibile. 12 aprile 2010 Lo scopo è di mettere in luce il ruolo della ricerca, della tecnologia e della brevettazione per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo che ruota attorno alla casa, dai settori più tradizionali come quello dell’edilizia, a quelli più all’avanguardia come la domotica, l’arredamento e il design, con lo sguardo rivolto ai temi della tutela ambientale, dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e del risparmio energetico. PROGRAMMA Tali settori, pur mantenendo le loro specificità, si integrano sempre più nell’obiettivo di realizzare “case intelligenti”, che da un lato rispondano ai requisiti normativi e tecnici, dall’altro soddisfino le esigenze di efficienza, funzionalità, sicurezza ed estetica. Il primo appuntamento sarà martedì 12 aprile. La partecipazione è gratuita. Iscrizioni on line su www. bo.camcom.it INNOVARE IN EDILIZIA NEL SEGNO DELLA QUALITA’ dalle ore 14,00 alle ore 18,00 Palazzo degli Affari Sala Sagittario Piazza Costituzione 8 Bologna Saluto ed introduzione ai lavori Dr.ssa Giada Grandi Camera di commercio di Bologna Ing. Felice Monaco Ordine degli ingegneri della provincia di Bologna Dr. Luigi Amedeo Melegari Collegio costruttori edili della provincia di Bologna Illustrazione del percorso del ciclo di seminari – L’importanza del settore edilizia Prof. Italo Giorgio Minguzzi Studio Legale Minguzzi & Monetti Integrazione tra edilizia e architettura nel segno della qualità Arch. Mario Cucinella Mario Cucinella Architets s.r.l. Innovazione nella tecnica di costruzione Prof. Raffaele Poluzzi Alma Mater Studiorum – Università di Bologna I brevetti nell'edilizia: in quali settori si fa ricerca e si brevetta - Confronto fra l'Italia e gli altri paesi europei Dott. Simone Mangini Studio Torta s.r.l. La piattaforma 'costruzioni' della Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna Dott.ssa Teresa Bagnoli Aster - Associazione Scienza e Tecnologia Emilia-Romagna Le tecniche costruttive Ing. Pietro Andreotti Laboratorio Larco-Icos Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna Innovazione di prodotto, processo e procedimento nel settore dei laterizi Arch. Adolfo Baratta Consorzio Alveolater Norme tecniche per le costruzioni: D.M. 14-01-08 Dott. Massimo Pugliese Tuv Italia s.r.l. Periodico della Camera di Commercio di Bologna Aprile 2010 servizi può trovare applicazione la tutela sul piano penale prevista dall’art. 473 c.p. Per contro, le pronunce giurisprudenziali più recenti hanno anticipato la tutela al momento della data di presentazione (ovvero di accessibilità al pubblico), nelle forme di legge, della domanda di registrazione o brevetto, perché è da tale momento che diventa formalmente conoscibile il marchio, brevetto, disegno o modello e, di conseguenza, possibile la sua illecita riproduzione. Con la riforma intervenuta, nell’ambito del diritto penale industriale, con la L. 99/2009, e l’inserimento, quale presupposto della condotta di contraffazione o alterazione relativamente ai marchi e ai segni distintivi, della conoscibilità “dell’esistenza del titolo di proprietà industriale” (art. 473, 1° comma, c.p.), si è ravvisata la possibilità di un ritorno al passato. Si è infatti ritenuto che il legislatore abbia voluto circoscrivere la punibilità della contraffazione o alterazione solo a quei marchi qualificabili come “titolo di proprietà industriale”, cioè solo ai marchi registrati, dal momento che solo l’accoglimento della domanda ha natura costitutiva del diritto e, quindi, dell’esistenza del titolo. Riguardo alla contraffazione di brevetti, disegni e modelli, la modifica normativa ha invece interessato solo la misura della pena, ma non il presupposto della condotta. La sentenza n. 4217 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 2 febbraio 2010, ha fugato ogni dubbio, in quanto la Corte ha esplicitamente affermato che le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza precedente non siano modificabili, “nonostante l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di marchi introdotta dalla legge 23 luglio 2009, n. 99”. Alla luce di tale sentenza si può quindi concludere che la tutela penale decorre sin da quando la domanda di marchio o brevetto è depositata o resa accessibile al pubblico. • bologna economica 10-03-2010 12:27 Uno strumento giuridico in più per difendere i titolari A cinque anni di distanza dalla emanazione del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005), entra finalmente in vigore il suo regolamento di attuazione, adottato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 33 del 2010 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 56 del 9 marzo). Il regolamento contiene disposizioni destinate a disciplinare le modalità di deposito di domande, istanze, atti, documenti nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio dei titoli di proprietà industriale, ma soprattutto apre la strada ad una tutela ulteriore per i titolari dei marchi. Si tratta del procedimento di “opposizione amministrativa” che si af fianca e può sostituirsi al giudizio ordinario instaurabile avanti le sezioni specializzate dei Tribunali e che è finalizzato a dirimere alcune categorie di conflitti Il procedimento di opposizione si svolge avanti l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) nella fase amministrativa che precede la concessione della registrazione. Esso è modulato sulla falsariga di quello previsto per il marchio comunitario avanti gli uffici dell'Uami di Alicante, ma in Italia potrà essere utilizzato per far valere solo alcuni tra gli impedimenti alla registrazione. Si tratta, in par ticolare, degli impedimenti relativi all'esistenza di marchi registrati anteriori identici o simili per prodotti identici o affini, ovvero alla mancanza del consenso all'uso del nome, del ritratto e dei segni notori prevista dall'articolo 8 del Codice. L'opposizione potrà essere proposta dal titolare di questi diritti che ritenga di venir pre- giudicato dal deposito del marchi o successivo nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio sul Bollettino dei marchi d'impresa (che il decreto prevede possa essere online). Dopo le verifiche sulla ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione da parte dell'Ufficio, le parti avranno a disposizione due mesi, prorogabili, per la ricerca di un accordo. Solo nel caso in cui questo non venga ottenuto, si aprirà la fase di esame dell'opposizione, durante la quale esse avranno la possibilità di motivare e documentare le rispettive pretese . La decisione dell'ufficio dovrà inter venire in 24 mesi dalla data dell'opposizione: il termine non pare perentorio e comunque non rende la procedura necessariamente competitiva, con riferimento alla celerità, rispetto alle cause ordinarie avanti le sezioni specializzate dei Tribunali che si chiudono anche in un termine inferiore. Ciò che potrà contribuire a ridurre il ricorso all'autorità giudiziaria saranno i costi del procedimento di opposizione che paiono più contenuti rispetto a quelli necessari per far valere il diritto in via ordinaria. L'articolo 56 sulle spese del procedimento stabilisce infatti che la par te soccombente potrà essere condannata a rifondere in tutto o in parte i costi dei diritti di opposizione e quantifica l'ammontare massimo (300 euro) delle spese da rimborsare per la rappresentanza professionale nel procedimento. (p.z.) I brevetti a Bologna nel 2009 Bologna è la capitale italiana dei brevetti. Dall'inizio del 2008 scorso a febbraio di quest'anno ne sono stati depositati 912 per invenzioni industriali, 115 modelli di utilità, 75 modelli ornamentali e 1848 marchi di imprese. Solo negli ultimi 4 anni i brevetti per invenzione industriale sono stati poco meno di 3.500, con un'incidenza rispetto al numero di imprese praticamente unica in Italia. Ma come si brevetta un'idea? E' la Camera di commercio ad essere il punto di riferimento in provincia per chi decide di tutelarsi rispetto i contraf fattori. Riceve le domande, fornisce le informazioni, assiste nelle ricerche fondamentali per capire se l'idea o il marchio è davvero nuovo ed ha tutti requisiti per essere tutelato. Pagina 1 POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO KINESI FISIOTERAPICO DI GIORNO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA FISIATRIA FKT E RIABILITAZIONE FUNZIONALE CONVENZIONI DIRETTE/INDIRETTE: alfonso di giorno, coordinatore, fondatore, titolare, general manager, responsabile qualità e dati sensibili A.C.A.I. - ACI -ACLI - ALIBERF - S ITAB ANACI - A.N.U.P.S.A. - APE BOLOGNA Direttore Sanitario: Dott. Lucio Maria Manuelli Medico Chirurgo Specialista Fisiochinesiterapia Ortopedica Ortopedia e Traumatologia ARCO CONSUMATORI ASSIRETE/UNI.C.A. 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