225/2014

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225/2014
Prot. n. 225/LE/GaPa
Roma, 24 dicembre 2014
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 225/2014
DAL 1° GENNAIO 2015 IN GERMANIA NOTIFICA DELLA RETRIBUZIONE
MINIMA PER I DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO SU TERRITORIO
TEDESCO
Salario minimo in Germania dall’ 1 gennaio 2015. Obbligo di notifica anche per vettori e
autisti trasporto persone con autobus in semplice transito sul territorio tedesco. Prime
indicazioni.
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E’ stato appena reso noto dall’International Road Union (IRU) che dal 1° gennaio 2015 entrerà
in vigore in Germania una nuova legge sulla retribuzione che prescrive un compenso minimo di
Euro 8,50 per ora di lavoro per i dipendenti che prestano servizio su territorio tedesco.
Compensi inferiori rilevano, in confronto, come lavoro in nero.
La disposizione tedesca non riguarda solo le aziende locali, ma anche quelle straniere, che
fanno svolgere ai propri dipendenti ore di lavoro in Germania. Il Ministero del lavoro tedesco
ha precisato, infatti, che la norma sul salario minimo riguarda anche gli autotrasportatori
stranieri che svolgono attività di trasporto internazionale da e verso il Paese, cabotaggio e
semplice transito, ed è coinvolto sia il settore del trasporto internazionale delle merci che
quello dei passeggeri 1, per quanto concerne i servizi di linea di competenza statale e quelli di
noleggio autobus con conducente. La perplessità maggiore è se la prescrizione in commento
riguardi esclusivamente le aziende straniere ed i lavoratori distaccati in Germania ovvero
coinvolga tutti i lavoratori da quelle dipendenti. In merito, il Ministero del Lavoro tedesco
interpellato, l’IRU e l’Associazione tedesca BDO hanno confermato che l’obbligo riguarda
tutte le aziende straniere e loro dipendenti che effettuano servizi di trasporto da e per la
Germania.
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E’ qui disponibile l’ultima versione della normativa tedesca sull’obbligo di registrazione pubblicata
ufficialmente in Germania il 4 dicembre 2014.
00185 Roma – Piazza dell’Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 -Tel. 06 48 79 301
Fax 06 48 21 204 e-mail: [email protected] – www.anav.it
L’Associazione ha interessato il Ministero dei trasporti Italiano affinchè si attivi nei
confronti delle competenti autorità tedesche e, per il tramite dell’IRU, ha chiesto che le
autorità tedesche concedano almeno una moratoria per l’entrata in vigore della
disposizione in esame. La questione, e le relative criticità, è infatti già stata sollevata
presso il Gabinetto Trasporto e Lavoro della Commissione Europea anche all’esito dei
chiarimenti interpretativi richiesti dal Ministero delle Finanze tedesco specificamente per
il settore del trasporto passeggeri. Si ritiene, tuttavia, prudente allo stato attuale delle
informazioni, provvedere all’inoltro della dichiarazione seguendo la procedura indicata e,
quale misura precauzionale, si consiglia di dotare gli autisti interessati dalla disposizione
in esame, della copia dell'ultima busta paga e, se possibile, della lettera di assunzione.
Sostanzialmente, quindi, la norma coinvolge tutti i settori, indipendentemente dalla tipologia
delle mansioni e dalla retribuzione già pattuita tra le parti (qualora sia inferiore al minimo
prescritto dalla disposizione tedesca) e, sembrerebbe, indipendentemente dalla sede del datore
di lavoro; vale a dire, anche datori di lavoro con sedi legali non situate sul territorio tedesco,
dovranno assicurare ai propri dipendenti che lavorano in Germania il salario minimo da questa
garantito. Evidenti, certamente, gli intenti protezionistici della norma tedesca che espone
comunque ad un evidente ed ulteriore appesantimento burocratico per le aziende, ma anche a
potenziali trattamenti differenziati tra impresa e impresa.
Per quanto riguarda il rispetto del suddetto “compenso minimo orario”, posto che in Italia non
esiste per legge una paga minima imposta per i settori in questione, pare opportuno evidenziare
che la corretta applicazione dei CCNL di categoria stipulati dall’ANAV (Noleggio autobus con
conducente e degli Autoferrotranvieri) dovrebbe di per sé rappresentare garanzia idonea ad
escludere le ipotesi di lavoro nero presupposte dalla legislazione tedesca al di sotto della soglia
minima di retribuzione oraria pari a 8,50 euro. In ogni caso, trattamenti retributivi mensili lordi
di fatto di circa 1.500 euro dovrebbero essere in grado di assicurare il rispetto degli obblighi
previsti dalla nuova normativa tedesca.
PROCEDURA
La legge prevede l'obbligo che i datori di lavoro, prima di avviare una operazione di trasporto
sul territorio tedesco, riferiscano determinati dati al Bundesfinanzdirektion di Colonia, almeno
ogni sei mesi, presentando, altresì, i piani operativi di lavoro che riguardano i movimenti dei
lavoratori in Germania. Questi “programmi” devono riportare – come si evince dalla scheda
allegata al modulo 2 - l'inizio e la probabile durata della attività ed i dettagli dei dipendenti che
(probabilmente) saranno impiegati sul territorio tedesco.
La notifica del modulo, per iscritto ed in lingua tedesca, deve essere effettuata, anche dalle
imprese che erogano retribuzioni orarie pari o superiori a Euro 8,50. Del modulo forniamo
traduzione in lingua italiana (allegato 1) solo ed esclusivamente al fine di agevolarne la
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Il modulo nel caso di specie è quello contraddistinti dal codice "033037 (mobil)" sul banner a destra del sito
ufficiale.
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interpretazione. Sul sito delle Dogane tedesche è disponibile tutta la modulistica ufficiale,
anche in lingua inglese e francese.
Il predetto modulo in lingua tedesca, una volta compilato, deve essere inoltrato al
Bundesfinanzdirektion West di Colonia via fax al numero +49 (0) 221964870.
Ogni azienda deve comunicare i seguenti dati:
- nome, cognome e data di nascita dell'autista,
- inizio e probabile durata delle attività di autotrasporto in Germania,
- indirizzo dove è reperibile la documentazione.
Solo alla prima registrazione, l’azienda deve allegare una lettera che attesti che, su richiesta, il
datore di lavoro fornirà la prova che il salario minimo è stato pagato al conducente (fac simile
allegato 2). Nel link che precede si trova sia la versione in italiano della dichiarazione da non
inviare sia la versione in lingua tedesca invece da inviare.
Il modulo può contenere l'elenco delle operazioni al massimo per sei mesi. Una volta
trasmesso, non è obbligatorio comunicare eventuali modifiche alla pianificazione del trasporto.
Si evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro deve registrare l'inizio, la fine e la durata delle ore
lavorate sul territorio tedesco entro 7 giorni dalla fine dell'operazione di trasporto. Questo
documento deve essere conservato per almeno due anni in Germania o in territorio straniero. Se
il documento è conservato fuori dai confini tedeschi, l'impresa deve aggiungere una
dichiarazione che assicura che i documenti sono a disposizione dell’autorità tedesca, per
agevolare i controlli (questa dichiarazione è già contenuta nell’allegato 2). Sul punto sono stati
sollevati dubbi sulla legittimità in capo al vettore a formulare la certificazione in questione nel
caso di autisti dipendenti di agenzie di somministrazioni di lavoro.
La dichiarazione diventa effettiva con l’inoltro del modulo all’atto della registrazione; per
questa ragione l’impresa è tenuta a conservare, come prova dell’avvenuta registrazione, il
report di inoltro del fax.
SANZIONI
Nel caso di omissione di notificazione, oppure errata o falsa, la legge tedesca prevede rilevanti
sanzioni. Non sono al momento disponibili informazioni più di dettaglio su come la Dogana
tedesca intende effettuare i controlli.
L’Associazione fornirà tempestivi aggiornamenti sul tema alla luce delle richieste di
chiarimenti e di proroghe avanzate alle competenti autorità tedesche. Gli uffici sono a
disposizione per ogni informazione (Paola Galantino [email protected] 0648793017, Nicoletta
Romagnuolo [email protected] 0648793014).
IL DIRETTORE GENERALE
Tullio Tulli
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