Proposta di legge n. 9 - Consiglio regionale del Piemonte
Transcript
Proposta di legge n. 9 - Consiglio regionale del Piemonte
« Ragazzi in Aula 2007» PROPOSTA DI LEGGE N. 9 ASTI Presentata da: Veronica Casaburi, Cecilia Rosita Tinebra, Flavia Miriam Roagna, Xhulio Halili, Renato Halili, Mirco Durante Classe: V B Geometri (Professoressa Simonetta Palombi) Scuola: ITCG “G.A.Giobert” “ IL BULLISMO: INTERVENTI DI PREVENZIONE ” Relatore: Veronica Casaburi VIII LEGISLATURA Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, Il bullismo è il termine della nuova generazione per indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. Sono molti i fatti di cronaca dove i ragazzi violenti compiono atti di questo tipo, ma purtroppo sono tantissime anche le situazioni di bullismo dove la vittima di violenza e la sua famiglia non trovano il coraggio di denunciare. Bisogna sempre tenere presente che più sono le sentenze di bullismo, più sarà possibile avvicinarci ad un riconoscimento giuridico della violenza tra ragazzi in particolari ambienti e modalità. L’atteggiamento del bullo nei confronti del più debole o dei più deboli ha cause che spesso risiedono nell’invidia nei confronti delle vittime. Principali vittime del bullismo sono, secondo gli studi più tradizionali che incentrano l’attenzione sulle caratteristiche individuali, gli studenti di grossa corporatura e/o con i tipici tratti facciali da secchione (occhiali, pettinatura ordinata, abiti sobri), subito riconoscibili, o dal linguaggio molto educato e povero delle naturali inflessioni dialettali. Il bullismo può essere attuato da un singolo individuo o da un gruppo e la vittima può essere, a sua volta, un singolo individuo o un gruppo. Si può distinguere una forma di bullismo diretto, che si manifesta in attacchi relativamente aperti nei confronti della vittima, e di bullismo indiretto, caratterizzato da una forma di isolamento sociale ed in una intenzionale esclusione dal gruppo. È stato purtroppo accertato che il bullismo manifestato a scuola, ed in altri ambienti, sia fonte di seri danni per le persone che divengono vittime innocenti di quello che è ormai una vera e propria calamità sociale. “Scuole” e “violenza” sono termini che non devono essere affiancati e nessuno merita di subire prepotenze. Molte scuole però non danno la giusta importanza al fenomeno del bullismo e sembrano ignorarlo. Sarebbe opportuno pertanto effettuare interventi di tipo psico-socio-educativo atti a prevenire ed eventualmente ad aiutare i soggetti che si sentono spaventati, vulnerabili o completamente isolati: una personalità ansiosa rinuncerà ad esprimere i propri bisogni, eviterà il conflitto e diventerà una persona insicura e passiva; una personalità aggressiva, invece, svilupperà una modalità attraverso la quale cercherà di imporsi sempre sugli altri, vivendo le relazioni in una costante conflittualità. Questa situazione a lungo termine, porterà la persona ad essere isolata dalle altre, perdendo sicurezza e autostima. In questa prospettiva è quindi importante agire non solo sul fenomeno in sé e sulle sue manifestazioni, ma anche sulle competenze sociali sia della vittima che dell’aggressore. Gli esiti delle organizzazioni che operano contro il bullismo sono fortemente correlati al grado di rispondenza effettiva alle premesse metodologiche ed alle modalità di collaborazione tra insegnanti ed esperto che interviene in classe. ARTICOLATO Art. 1 (Componenti e funzioni della Commissione) 1. E’ istituita presso ogni consiglio di istituto scolastico di tutte le scuole del Piemonte una Commissione formata da un sociologo, due psicoterapeuti, due docenti e due studenti rappresentanti del consiglio d’istituto, con il compito di predisporre piani d’intervento atti a prevenire e sanare i fenomeni di bullismo. Art. 2 (Identificazione delle sanzioni) 1. Alla Commissione, di intesa con il dirigente scolastico, è affidato il compito di elaborare azioni ed interventi volti alla prevenzione e repessione del fenomeno, nonché proposte agli organi competenti di misure disciplinari adeguate alla gravità dell’illecito commesso dall’autore delle violenze avvenute in ambito scolastico. Art. 3 (Svolgimento delle consulenze) 1. I componenti della Commissione forniscono consulenze gratuite con la funzione di fare da tramite tra la vittima della violenza, il consiglio di Istituto e il dirigente scolastico. 2. I componenti della Commissione sono tenuti a non divulgare quanto acquisito. Art. 4 (Frequentazione dei corsi) 1. Sono previsti corsi che stabiliscono percorsi emotivo-relazionali nelle classi delle scuole medie inferiori e medie superiori in cui si rivelano fenomeni di bullismo. 2. I corsi prevedono attività di informazione e conoscenza psicoeducativa e si svolgono al di fuori dell’orario scolastico. 3. Ogni corso prevede 30 ore di lezione teorica. Art. 5 (Copertura finanziaria regionale) 1. La Regione concede contributi agli istituti scolastici che ne fanno richiesta al fine di finanziare gli interventi previsti all’art. 4. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge sono stanziati 350.000 € nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008. 2. Per gli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie autorizzate ai sensi della LR 7/2001 (Legge regionale di contabilità).