Proposta di legge n. 9 - Consiglio regionale del Piemonte

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Proposta di legge n. 9 - Consiglio regionale del Piemonte
« Ragazzi in Aula 2007»
PROPOSTA DI LEGGE N. 9 ASTI
Presentata da: Veronica Casaburi, Cecilia Rosita Tinebra, Flavia Miriam Roagna,
Xhulio Halili, Renato Halili, Mirco Durante
Classe:
V B Geometri (Professoressa Simonetta Palombi)
Scuola:
ITCG “G.A.Giobert”
“ IL BULLISMO: INTERVENTI DI PREVENZIONE ”
Relatore: Veronica Casaburi
VIII LEGISLATURA
Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,
Il bullismo è il termine della nuova generazione per indicare atti di violenza a scuola generalmente
nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale.
Sono molti i fatti di cronaca dove i ragazzi violenti compiono atti di questo tipo, ma purtroppo
sono tantissime anche le situazioni di bullismo dove la vittima di violenza e la sua famiglia non
trovano il coraggio di denunciare. Bisogna sempre tenere presente che più sono le sentenze di
bullismo, più sarà possibile avvicinarci ad un riconoscimento giuridico della violenza tra ragazzi in
particolari ambienti e modalità.
L’atteggiamento del bullo nei confronti del più debole o dei più deboli ha cause che spesso
risiedono nell’invidia nei confronti delle vittime. Principali vittime del bullismo sono, secondo gli
studi più tradizionali che incentrano l’attenzione sulle caratteristiche individuali, gli studenti di
grossa corporatura e/o con i tipici tratti facciali da secchione (occhiali, pettinatura ordinata, abiti
sobri), subito riconoscibili, o dal linguaggio molto educato e povero delle naturali inflessioni
dialettali.
Il bullismo può essere attuato da un singolo individuo o da un gruppo e la vittima può essere, a
sua volta, un singolo individuo o un gruppo. Si può distinguere una forma di bullismo diretto, che
si manifesta in attacchi relativamente aperti nei confronti della vittima, e di bullismo indiretto,
caratterizzato da una forma di isolamento sociale ed in una intenzionale esclusione dal gruppo.
È stato purtroppo accertato che il bullismo manifestato a scuola, ed in altri ambienti, sia fonte di
seri danni per le persone che divengono vittime innocenti di quello che è ormai una vera e propria
calamità sociale.
“Scuole” e “violenza” sono termini che non devono essere affiancati e nessuno merita di subire
prepotenze.
Molte scuole però non danno la giusta importanza al fenomeno del bullismo e sembrano ignorarlo.
Sarebbe opportuno pertanto effettuare interventi di tipo psico-socio-educativo atti a prevenire
ed eventualmente ad aiutare i soggetti che si sentono spaventati, vulnerabili o completamente
isolati: una personalità ansiosa rinuncerà ad esprimere i propri bisogni, eviterà il conflitto e diventerà una persona insicura e passiva; una personalità aggressiva, invece, svilupperà una modalità
attraverso la quale cercherà di imporsi sempre sugli altri, vivendo le relazioni in una costante
conflittualità. Questa situazione a lungo termine, porterà la persona ad essere isolata dalle altre,
perdendo sicurezza e autostima.
In questa prospettiva è quindi importante agire non solo sul fenomeno in sé e sulle sue manifestazioni, ma anche sulle competenze sociali sia della vittima che dell’aggressore.
Gli esiti delle organizzazioni che operano contro il bullismo sono fortemente correlati al grado di
rispondenza effettiva alle premesse metodologiche ed alle modalità di collaborazione tra insegnanti ed esperto che interviene in classe.
ARTICOLATO
Art. 1
(Componenti e funzioni
della Commissione)
1. E’ istituita presso ogni consiglio di istituto scolastico di tutte le scuole del
Piemonte una Commissione formata
da un sociologo, due psicoterapeuti,
due docenti e due studenti rappresentanti del consiglio d’istituto, con il
compito di predisporre piani d’intervento atti a prevenire e sanare i fenomeni di bullismo.
Art. 2
(Identificazione delle sanzioni)
1. Alla Commissione, di intesa con il
dirigente scolastico, è affidato il compito di elaborare azioni ed interventi
volti alla prevenzione e repessione
del fenomeno, nonché proposte agli
organi competenti di misure disciplinari adeguate alla gravità dell’illecito commesso dall’autore delle violenze avvenute in ambito scolastico.
Art. 3
(Svolgimento delle consulenze)
1. I componenti della Commissione forniscono consulenze gratuite con la
funzione di fare da tramite tra la vittima della violenza, il consiglio di Istituto e il dirigente scolastico.
2. I componenti della Commissione
sono tenuti a non divulgare quanto
acquisito.
Art. 4
(Frequentazione dei corsi)
1. Sono previsti corsi che stabiliscono
percorsi emotivo-relazionali nelle classi delle scuole medie inferiori e medie
superiori in cui si rivelano fenomeni di
bullismo.
2. I corsi prevedono attività di informazione e conoscenza psicoeducativa e si svolgono al di fuori dell’orario scolastico.
3. Ogni corso prevede 30 ore di lezione teorica.
Art. 5
(Copertura finanziaria regionale)
1. La Regione concede contributi agli
istituti scolastici che ne fanno richiesta al fine di finanziare gli interventi
previsti all’art. 4.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge sono stanziati 350.000 € nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.
2. Per gli oneri di cui al comma 1 si fa
fronte con le risorse finanziarie autorizzate ai sensi della LR 7/2001 (Legge
regionale di contabilità).