DIRITTO D`AUTORE

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DIRITTO D`AUTORE
DIRITTO D’AUTORE
Cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore protegge il “modo” in cui un’idea creativa è espressa. Tale espressione
che avviene ad esempio tramite le parole, le note musicali o i colori, costituisce il mezzo
per individuare un opera creativa. Ciò vuol dire che ci possono essere più opere riguardo
ad una stessa idea e che tutte sono protette dal diritto d’autore in quanto esprimono
un’idea “originale” e unica di colui che l’ha espressa.
Se, ad esempio, un insegnante chiede ai suoi allievi di fare un disegno raffigurante un
clown, anche se l’idea (il clown) è la stessa, è chiaro che ognuno degli allievi farà un
disegno diverso per esprimere tale idea. Quindi tali disegni sono tutte espressioni
“originali” e, in quanto tali, protette dal diritto d’autore.
La nostra legge sul diritto d’autore (n. 633 del 1941), c..d. LDA (Legge Diritto D’autore)
istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema.
Oggetto del diritto d’autore
Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione. Sono protetti anche i programmi per
elaboratore... e le banche di dati, mentre sono escluse le semplici idee (Art 1 LDA).
Opere oggetto di protezione:
Opere scritte: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
(libri, riviste, romanzi, poemi, ecc)
Opere musicali: composizioni musicali, opere musicali, testi di canzoni
Arti figurative: dipinti, quadri, incisioni, fotografie, sculture, opere architettoniche
Opere coreografiche di cui ci sia traccia per scritto.
Film e audiovisivo : opere cinematografiche, video, cartoni animati ecc.
Programmi per computer e banche dati
Chi è il titolare dei diritti?
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera
(oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera
(diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore,
che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
Quali sono i diritti morali?
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore. Sono
Imprescrittibili (non decadono mai) e non sono cedibili. I principali diritti morali sono:
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il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di essere riconosciuto autore della
propria opera);
il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o
modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
il diritto di inedito (cioè il diritto di decidere quando rendere pubblica la sua opera,
ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte)
il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali
Quali sono i diritti di utilizzazione economica?
I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:
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diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie
dell’opera con qualsiasi mezzo;
diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica
dell'opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di
comunicazione sopra specificate;
diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza
(mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
diritto di noleggio e prestito dell’opera;
diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale, di
trasformarla, adattarla, ridurla ecc..
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e
di trarne dei benefici economici. I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati o
trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono delle formalità da seguire?
Non c’è nessuna formalità particolare da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti
d’autore sull’ opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera,
purché sia un opera nuova e originale ovvero unica nel suo genere. Non è necessario che
un autore di un brano musicale depositi la sua opera presso la SIAE per vedersi
riconosciuta la qualità di autore che gli spetta, invece, sin dal momento della creazione . E’
reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa. Spetta a chi contesta tale qualità dare la prova del proprio assunto.
Quanto dura il diritto d’autore?
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo
la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in
collaborazione, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
E’ libera l’utilizzazione di un’opera caduta in pubblico dominio?
L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza
dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Bisogna, tuttavia, far presente che
un’opera caduta in pubblico dominio può essere oggetto di sfruttamenti e utilizzi dai quali
nascono dei diritti in capo ad altri soggetti. Ad esempio, un’opera di Mozart (pubblico
dominio) può essere oggetto di una o più registrazioni discografiche sulle quali sono
riconosciuti dei diritti per i rispettivi produttori e artisti, interpeti esecutori (diritti connessi.
Per approfondimenti:
www.dirittodautore.it – area – le nostre guide online - il Diritto d’autore.