Obbligazioni e contratti Il rischio di aborto spontaneo giustifica la

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Obbligazioni e contratti Il rischio di aborto spontaneo giustifica la
Elena Falletti, ricercatore di diritto privato comparato presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA)
Obbligazioni e contratti
Il rischio di aborto spontaneo giustifica la risoluzione (e non il recesso) del contratto d'albergo
Il giudice riconosce la vittoria di spese, la restituzione dell'anticipo versato, ma, in via equitativa,
rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Giudice di pace di Pozzuoli, 3 maggio 2010
La vicenda che ha dato origine alla controversia risolta dal giudice campano si può riassumere come
segue: l'attore prenotava attraverso fax un soggiorno alberghiero per sé e la propria famiglia.
L'albergatore convenuto confermava sempre attraverso fax la ricevuta prenotazione per tre persone
fissando il prezzo per un importo totale di 3.680, 00€. Qualche giorno dopo l'attore versava a titolo
di anticipo la somma di 1.100,00€ a favore dell'albergatore. Successivamente a ciò la moglie
dell'attore scopriva di essere in stato interessante e che la sua gravidanza era a rischio di aborto
spontaneo e perciò doveva rimanere a riposo assoluto per trenta giorni, i quali coincidevano con la
vacanza prenotata. L'attore comunicava il mutamento delle circostanze all'albergatore, dicendo di
voler "recedere" dal contratto per causa di forza maggiore. Nonostante l'invio attraverso fax e
raccomandate di documentazione medica comprovante la gravità della situazione della gravidanza
della moglie, l'albergatore manteneva fermo il contratto e non restituiva l'anticipo.
Le domande delle parti sottoposte al giudice di pace riguardavano rispettivamente: per l'attore la
risoluzione del contratto di soggiorno alberghiero "per causa di forza maggiore" e contestuale
restituzione dell'anticipo; per il convenuto il mantenimento in essere del contratto per non essere
stato questo disdettto nel termine di dieci giorni dalla conclusione e la trattenuta dei soldi versati a
titolo di caparra confirmatoria.
Il giudice ha accolto le istanze attore poiché il convenuto ha omesso di inviare al cliente la nota
informativa relativa al soggiorno alberghiero e alle relative condizioni contrattuali ai sensi del
Codice del consumo. Sotto la prospettiva proposta dal convenuto, il contratto non era stato ancora
validamente concluso non avendo questi soddisfatto "gli obblighi di informazione di cui all'art. 52,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa".
Sotto i profilo della risoluzione del contratto, il giudice di pace si richiama alla giurisprudenza di
legittimità, la quale afferma che "La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della
prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463
cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè
sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia
rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel
caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso
in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale
impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto
meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui
consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione" (Cass.
20.12.07, n. 26958).
Come è stato applicato questo principio giuridico nella fattispecie in esame?
Il giudicante ha affermato che la "malattia" della moglie dell'attore potesse integrare quella
fattispecie di impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, cioè del godimento della
vacanza, ovvero l'interesse nella medesima viste le condizioni della signora. Questa soluzione è
condivisibile, poichè il rischio di aborto è sopravvenuto alla prenotazione della vacanza e ha
influenzato negativamente il godimento della stessa inficiando la causa medesima del contratto.
Tuttavia è criticabile la qualificazione del rischio di aborto spontaneo come malattia: si tratta di un
impedimento fisico che non ha carattere di natura patologica, quindi curabile, piuttosto rileva sulle
condizioni del benessere e della tutela della salute della donna e del nascituro.