capitolato - Arpa Piemonte

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CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO, DI CUI ALL’ART. 59 DEL D. LGS. N°163/2006 E SIM, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA PARTE
MECCANICA, ELETTRICA, FORNITURA DI BATTERIE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
CARROZZERIA ATTUALMENTE IN DOTAZIONE ALLE VARIE STRUTTURE E SERVIZI
DELL’ARPA PIEMONTE, SUDDIVISO IN 11 LOTTI.
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La procedura ha per oggetto l’istituzione di un accordo quadro, di cui all’art. 59 del D. Lgs.
n°163/2006 e sim, al fine di individuare i contraenti del suddetto accordo quadro, uno per ogni
lotto previsto nell’appalto, ai quali affidare il servizio di manutenzione e riparazione della parte
meccanica, elettrica, fornitura di batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria degli
automezzi attualmente in dotazione alle varie strutture e servizi dell’Arpa Piemonte, di seguito
Agenzia.
Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto
saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di
gara, depurati dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, secondo le modalità di esecuzione
previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’accordo.
Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma
saranno individuati da questa Agenzia, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle
proprie necessità.
L’appalto è suddiviso nei seguenti 11 lotti, distinti e non frazionabili, corrispondenti ai parchi auto
di questa Agenzia appresso descritte:
1. Lotto n. 1 – Torino (comprendente la sede di Torino Via Pio VII 9 e di La Loggia Strada Nizza
24);
2. Lotto n. 2 – Grugliasco (comprende le sedi di Grugliasco via Sabaudia 164 - Settimo Via
Regio Parco 9);
3. Lotto n. 3 – Pinerolo Stradale S. Secondo 10
4. Lotto n. 4 – Alessandria (comprendente le sedi di Alessandria: Via Don Gasparolo 1/3 Spalto Marengo 33 - Spalto Marengo, 38 - Casale Monferrato Corso Indipendenza 37/39 Novi Ligure Vicolo Ghiara 2 - Ovada Via Buffa)
5. Lotto n. 5 – Asti (comprende le sedi di Asti: Piazza Alfieri 33 - Via Cattedrale 8 - Nizza
Monferrato Piazza Cavour 2)
6. Lotto n. 6 – Biella F.lli Piacenza 11;
7. Lotto n. 7 – Cuneo (comprende le sedi di Cuneo Via Vecchia Borgo San Dalmazzo 11 - Bra
Via Vittorio Veneto 14b - Fossano Via Camponogara 51);
8. Lotto n. 8 – Novara (comprende le sedi di Novara Viale Roma 7/E e Gozzano Via per Auzate
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9. Lotto n. 9 – Omegna (Frazione Crusinallo), Via IV Novembre, 294;
10. Lotto n. 10 – Vercelli (comprendente le sedi di Vercelli Via Bruzza 4 e via Trino 89)
11. Lotto n. 11 – Ivrea comprendente la sede di via Jervis 33
L’offerta potrà essere presentata per uno o per più lotti oggetto della procedura.
L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, alla ditta che avrà formulato l’offerta al prezzo
più basso.
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ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’accordo quadro è pari a € 199.700,00 IVA esclusa, oneri per la
sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero, suddivisa nei descritti 11 lotti, che
ammontano a:
1. Lotto n. 1 – Torino - importo complessivo 47.000 + iva
2. Lotto n. 2 – Grugliasco - importo complessivo 22.600,00 + iva
3. Lotto n. 3 – Pinerolo - importo complessivo 3.700,00 + iva
4. Lotto n. 4 – Alessandria - importo complessivo 32.100,00 + iva
5. Lotto n. 5 – Asti - importo complessivo 13.200,00 + iva
6. Lotto n. 6 – Biella - importo complessivo 7.600,00 + iva;
7. Lotto n. 7 – Cuneo - importo complessivo 26.400,00 + iva
8. Lotto n. 8 – Novara - importo complessivo 15.100,00 + iva
9. Lotto n. 9 – Omegna (Frazione Crusinallo) - importo complessivo 9.400,00 + iva;
10. Lotto n. 10 – Vercelli - importo complessivo 11.300,00 + iva
11. Lotto n. 11 – Ivrea - importo complessivo 11.300,00 + iva
L’offerta economica presentata in sede di gara si intende fissa ed invariata per i primi 12 mesi
di vigenza dell’accordo quadro; decorso tale termine si potrà procedere all’adeguamento dei
prezzi con le modalità previste al successivo art. 26.
ARTICOLO 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell’importo contrattuale, ma in
ogni caso non sarà superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio, così
come risultante dal relativo verbale di attivazione, che verrà redatto tra l’aggiudicatario di ciascun
lotto ed il Direttore dell’Esecuzione (DEC), o da persona dallo stesso delegata, previa
stipulazione del relativo contratto.
L’importo complessivo individuato è stato stimato, in ogni caso, per una durata presunta di 24
mesi.
ARTICOLO 4 - AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
Il numero degli automezzi ora in dotazione alle varie strutture dell’Agenzia, dislocate nei parchi
auto territoriali corrispondenti ai 11 lotti di gara, viene di seguito indicato, precisando che tale
numero potrà variare in aumento od in diminuzione, durante il periodo di vigenza contrattuale,
per effetto di nuovi acquisti, dismissioni e/o rotazione fra i lotti degli automezzi:
- Lotto n°1: Torino n° 50 automezzi assegnati (n° 49 Torino, n° 1 La Loggia);
- Lotto n°2: Grugliasco n° 23 automezzi assegnati
- Lotto n°3: Pinerolo) n° 3 automezzi;
- Lotto n°4: Alessandria n° 31 automezzi
- Lotto n°5: Asti n° 15 automezzi assegnati;
- Lotto n°6: Biella n° 9 automezzi assegnati;
- Lotto n°7: Cuneo n° 26 automezzi assegnati;
- Lotto n°8: Novara n° 17 automezzi assegnati;
- Lotto n°9: Omegna n° 10 automezzi assegnati
- Lotto n°10: Vercelli n° 14 automezzi assegnati
- Lotto n°11: Ivrea n° 12 automezzi assegnati
In allegato al presente Capitolato (allegato 1A) viene prodotto l’elenco completo degli automezzi
di cui sopra, contenenti alcuni dati riferiti agli stessi automezzi.
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CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI PER I LOTTI DI GARA.
ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
Le principali prestazioni oggetto dell’appalto sono:
- Tutte le manutenzioni (ordinaria programmata e straordinaria) e le riparazioni necessarie per
consentire la circolazione, la sicurezza e la conformità dei veicoli alle norme della
circolazione stradale, nonché le manutenzioni e riparazioni della carrozzeria;
- Scadenziario delle revisioni di legge, compreso quelle per le bombole a metano e gpl;
- Il soccorso e il recupero dei veicoli di proprietà dell’Agenzia all’interno del territorio regionale;
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti solo sulla base di apposito ordine da parte del DEC o
di suo delegato.
ARTICOLO 6 - MODALITA’ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Gli automezzi devono essere sottoposti per la parte meccanica a manutenzione programmata, a
manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto al successivo articolo, ad
assistenza tecnica e a verifica delle condizioni ottimali di sicurezza su strada ed essere
sottoposti, alle rispettive scadenze, alla revisione di legge. A tale scopo la ditta affidataria ha
l’obbligo di effettuare una iniziale verifica dello stato di usura di tutti gli automezzi, con
indicazione anche del valore commerciale per permettere all’Agenzia una politica gestionale di
rinnovo del parco macchine. L’aggiornamento di tale valore può essere richiesto anche nel corso
del contratto.
Gli interventi di cui al successivo articolo 7 si articolano come di seguito indicato:
a)
Richiesta intervento: il DEC o suo delegato, in caso di necessità, contatterà la ditta
aggiudicataria trasmettendo, tramite fax o e-mail, il modello “scheda malfunzionamento,
guasto, danneggiamento del mezzo”, di cui si allega fac simile in copia alla presente
(allegato 1B).
b) Ritiro del mezzo: Particolarità lotto di Torino: il ritiro e la riconsegna del mezzo
(articolo 6b e 6g) devono avvenire, salvo diverso accordo con il DEC, direttamente
presso la sede di Via Pio VII 9 in Torino.
c) Consegna-Presa in carico: la ditta aggiudicataria dovrà accettare il mezzo entro il giorno
successivo (sabato e festivi esclusi) a quello di invio del fax contenente la richiesta scritta
di intervento. Il DEC, o suo delegato, sottoscriverà il modulo “scheda consegna targa ed
avvenuta prestazione” (allegato 1C) nella parte “data e ora di consegna”. Da tale data
decorrono i tempi di intervento di cui al successivo articolo 9.
d) Preventivo: la ditta affidataria quantificherà la spesa nel rispetto dei prezzi e condizioni di
aggiudicazione. La ditta dovrà inviare al DEC il preventivo dettagliato e numerato.
e) Valutazione: il DEC valuta il preventivo e nel caso evidenzi dei dubbi circa la congruità del
preventivo presentato, questi provvederà a verificare la correttezza/congruità del
preventivo sulla base del capitolato speciale, dell'offerta e dei prezzi di mercato (listini,
ecc; depositati o menzionati nell'offerta) e nel caso in cui lo stesso non risulti
corretto/congruo, l'affidataria sarà diffidata ed invitata ad uniformarsi. Tale circostanza
sarà considerata inosservanza delle clausole contrattuali e potrà dar luogo alle sanzioni
più avanti indicate, ivi inclusa la risoluzione del contratto nel caso di oltre 3 recidive nel
periodo di vigenza contrattuale.
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f)
Autorizzazione: il DEC approva il preventivo (tramite fax o mail o se del caso, verbale) ed
autorizza a procedere. Per i lotti Torino, Grugliasco, Alessandria e Cuneo tutti i
preventivi approvati dovranno essere trasmessi mensilmente via e-mail in formato excel,
come da facsimile allegato 1D. Il mancato invio mensile comporta la sospensione del
pagamento di cui all’articolo 23 e le penali di cui al successivo articolo 18.
g) Riconsegna: effettuata la manutenzione, la ditta aggiudicataria provvederà a
riconsegnare il veicolo al DEC o suo delegato. Alla riconsegna del veicolo, la ditta
aggiudicataria dovrà far firmare all'incaricato del ritiro delegato dal DEC il modello
“scheda consegna targa ed avvenuta prestazione” (allegato 1C), nella parte in cui si
attesta l'avvenuta prestazione e la riconsegna del veicolo. Qualora il delegato al ritiro
individui come insoddisfacente l’esito dell’intervento il mezzo viene riconsegnato alla ditta
affidataria e il decorso riprende dal punto 6.c
h) Verifica sicurezza: alla riconsegna-ritiro del mezzo la ditta affidataria consegna altresì al
delegato al ritiro l’allegato 1E “verifica e sicurezza degli automezzi”.
ARTICOLO 7 - DESCRIZIONE ATTIVITA’
Le principali attività che dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria del relativo lotto
riguardano:
A) manutenzione ordinaria programmata o tagliando o revisione): su indicazione del DEC
ogni 15.000 km o, nel caso di chilometraggio inferiore, almeno una volta l’anno la ditta affidataria
effettuerà tutti gli interventi di seguito elencati:
- Rabbocchi e cambio olio che deve essere di tipo semisintetico, filtri carburante, aria, olio
e clima con periodicità ogni 15.000 km., o comunque per ogni anno relativamente al
cambio olio;
- sostituzione e rabbocchi antigelo;
- Registrazione frizione;
- Registrazione fanaleria;
- Sostituzione lampade segnalazione ed illuminazione e fusibili;
- Verifica livelli e rabbocchi su impianti idraulici (olio cambio,olio trasmissione, olio freni);
- Verifica carica alternatore;
- Verifica funzionamento motorino di avviamento;
- Verifica batteria;
- Sostituzione spazzole tergi (se necessario);
- Sostituzione candele su veicoli a benzina e taratura iniettori e candelette su veicoli diesel;
- Verifica organi di trasmissione ed ammortizzatori;
- Controllo serraggio bulloneria;
- Controllo cinghie;
- Verifica e controllo impianto freni, impianto elettrico
- Verifica e controllo impianto clima con ricarica e pulizia.
- Revisione ministeriale e revisione quadriennale delle bombole di metano e decennale
delle bombole gpl per gli automezzi a doppia alimentazione, come evidenziati
nell’allegato 1A “Elenco automezzi”.
Ciascun tagliando sarà comunque pagato al prezzo base di cui all’allegato 4 con lo sconto
offerto in sede di offerta.
Per i collaudi e revisioni periodiche verranno corrisposti i soli importi previsti per legge.
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B) interventi di manutenzione straordinaria: s’intendono tutte le riparazioni che comportino la
sostituzione di parti meccaniche ed elettriche usurate per l’ordinario utilizzo o danneggiate in
seguito a sinistri e che non rientrano comunque nella casistica prevista dalla manutenzione
ordinaria, (sopra elencate punto A) .
Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria indicati ”elenco tipologie interventi”,
(prestazioni a costo predeterminato) riportati nell’allegato 4 del presente capitolato, il prezzo per
ciascuna tipologia di intervento sarà omnicomprensivo di qualsiasi spettanza (pezzi ricambio
compresi).
Gli interventi di manutenzione e riparazione delle parti meccaniche e delle parti elettriche
dovranno essere eseguiti solamente da personale tecnico specializzato, le prestazioni dovranno
essere svolte con diligenza e tempestività al fine di evitare ogni disservizio, inoltre ogni
responsabilità conseguente alla mancata osservanza di norme o prescrizioni connesse
all’appalto in oggetto ricadrà sulla ditta aggiudicataria.
C) soccorso e recupero-traino dei veicoli di proprietà dell’Agenzia;
Ciascuna Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il pronto recupero del veicolo, a qualsiasi lotto
appartenga, in caso di fermo per avaria o sinistro. La ditta tenuta ad intervenire sarà quella con la
sede operativa più vicina al luogo dell’avaria o sinistro, calcolata con viamichelin. Il recupero del
veicolo dovrà essere eseguito, entro e non oltre 3 ore dalla chiamata tramite idoneo carro
attrezzi, e deve essere garantito anche sulla rete autostradale e sulle strade bianche del territorio
regionale del Piemonte.
Il recupero veicoli dovrà essere possibile, su richiesta, in tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi e
per tutte le 24 ore giornaliere.
La ditta intervenuta in soccorso eseguirà gli interventi di riparazione anche se aggiudicataria di
un lotto diverso a quello di appartenenza del mezzo. Tali prestazioni saranno compensate
secondo le tariffe sotto indicate, che non sono oggetto di offerta economica e di valutazione.
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Territorio comunale dei singoli lotti: euro 65,00 Iva esclusa
Entro 80km dalla sede del lotto: euro 75,00 Iva esclusa
Oltre 80km dalla sede del lotto euro 85,00 + € 1 al km
Strade bianche dalla sede del lotto: euro 90,00 + € 1 al km
Autostrade: rimborso all’Aggiudicatario delle spese anticipate alla società
concessionaria del soccorso autostradale.
Considerato che le spese relative al presente punto C) sono integralmente coperte
dall’assicurazione, l’aggiudicatario presenterà ricevuta fiscale intestata ad Arpa Piemonte. Il
pagamento del servizio avverrà contestualmente all’accertamento di incasso del rimborso della
spesa all’Agenzia da parte dell’Assicurazione.
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’ottemperanza dei tempi di intervento e riconsegna
(articoli 6 e 9) per il lotto per il quale presenta la propria offerta, indipendentemente dalla
collocazione della sede operativa dell’officina indicata in sede di offerta.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, pena decadenza dagli obblighi contrattuali, i listini prezzi
delle parti di ricambio sia meccaniche che elettriche, e delle batterie, ed il tempario delle
riparazioni delle case costruttrici degli automezzi oggetto del presente capitolato, anche su
supporto informatico.
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Tutti i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni ed oggetto di fornitura dovranno
essere nuovi ed originali o ricondizionati dalla Casa costruttrice del veicolo con le garanzie di
legge, si potranno utilizzare forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità
tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio in considerazione che ne
garantiscano la funzionalità, fermo restando la garanzia di legge, a seguito di indicazioni fornite
dal Responsabile del Servizio
I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per 30 giorni naturali
consecutivi per eventuali verifiche da parte dell’Agenzia e, in caso di sinistro, fino all’avvenuta
perizia.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di effettuare una iniziale verifica dello stato di usura di tutti gli
automezzi, con indicazione anche del valore commerciale per permettere all’Agenzia una politica
gestionale di rinnovo del parco macchine. L’aggiornamento di tale valore può essere richiesto
anche nel corso del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Agenzia, all’inizio del servizio:
- l’orario di lavoro settimanale;
- il nominativo dell’officina d’appoggio per i giorni festivi o per il periodo di chiusura per ferie.
Dovranno, inoltre, essere garantiti interventi anche in occasione di scioperi del personale
dipendente.
Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione dovranno avvenire presso l’officina della ditta
aggiudicataria.
ARTICOLO 9- TEMPI DI INTERVENTO
Il ritiro-presa in carico del veicolo deve avvenire entro 4 ore lavorative dalla richiesta.
Il preventivo deve essere inviato al DEC entro 8 ore lavorative dalla presa in carico
dell’automezzo.
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti:
ƒ manutenzione ordinaria programmata: dovrà essere effettuata entro 16 ore lavorative dalla
presa in carico dell’automezzo;
ƒ manutenzione straordinaria: dovrà essere effettuata entro 40 ore lavorative (festivi esclusi)
dall’autorizzazione del DCE (articolo 6.f).
La ditta aggiudicataria dovrà dare tempestiva comunicazione al DEC in caso di documentata
impossibilità ad eseguire gli interventi nei tempi previsti, a causa di sopraggiunte difficoltà
tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.
La riconsegna degli automezzi dovrà avvenire entro i successivi 2 giorni naturali e consecutivi
(festivi esclusi).
Il recupero dei mezzi in avaria o sinistro, deve essere gratuito e garantito, 24 ore su 24, entro 3
ore successive alla chiamata tramite idoneo carro attrezzi.
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Il mancato rispetto dei tempi di intervento sopra indicati determinerà l’applicazione della penale
prevista al successivo articolo 18.
ARTICOLO 10 - SICUREZZA DELL’AUTOMEZZO
Alla fine di ciascuna prestazione di manutenzione sia ordinaria che straordinaria la ditta
aggiudicataria dovrà redigere un verbale di verifica delle condizioni di sicurezza dell’automezzo,
come da fac simile che si allega in copia al presente capitolato, (allegato 1E) al fine di garantire
la sicurezza dell’utilizzatore. In particolare tale valutazione dovrà tenere conto di:
• stato di consumo di pneumatici
• capacità di frenata e tenuta del freno a mano
• stato di consumo delle spazzole tergicristallo
• Capacità di trattenuta delle cinture di sicurezza e integrità degli innesti a seguito di
eventuale sinistro, integrità del bloccaggio dei sedili;
• Controllo della fanaleria compresa quella di sicurezza (arresto in emergenza)
• Controllo dei liquidi
Copia di tale verbale, compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato al DEC o suo delegato al
momento della riconsegna del mezzo.
ARTICOLO 11 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Il competente personale dell’Agenzia (DEC o suo delegato) avrà la facoltà verificare lo stato delle
riparazioni presso le officine e la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza.
La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse.
La Ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo
successivamente all’esito positivo della verifica e comunque per il tempo previsto nell’articolo 8
“obblighi della ditta”.
Eventuali inadempienze o difetti formalmente segnalati dal DEC dovranno essere eliminati a cura
e spese della ditta aggiudicataria.
L’Agenzia per tramite del DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), attuerà periodicamente
dei sondaggi tra i propri dipendenti per verificare il livello delle prestazioni oggetto della presente
procedura. Gli esiti dei sondaggi saranno comunicati dal Direttore dell’Esecuzione alla ditta
affidataria, che sarà tenuta ad assumere le iniziative necessarie per rimuovere eventuali risultati
negativi risultanti da tali sondaggi. Qualora la ditta affidataria non ponga in essere le suddette
iniziative, si procederà all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, in base agli
inadempimenti rilevati e non sanati.
ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI-ESECUZIONE
D’UFFICIO IN DANNO
La ditta aggiudicataria è responsabile per eventuali danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle
riparazioni e/o delle sostituzioni delle parti di ricambio, per l’utilizzo di ricambi non idonei o
difettosi e dei conseguenti danni e per ritardi nella consegna degli automezzi per propria
negligenza o imperizia.
La ditta aggiudicataria è tenuta, a proprie spese, a reiterare gli interventi di manutenzione e di
riparazione in caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali contestate da parte dei
competenti uffici dell’Agenzia, di inefficienza o di esecuzione non a regola d’arte.
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Qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi contrattuali o si renda colpevole di negligenza o
frode o inopportunamente sospenda le lavorazioni oggetto del presente appalto o si riscontri un
vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà sospendere o respingere le forniture
stesse e ordinare l’esecuzione d’ufficio in danno.
Le spese per l’esecuzione d’ufficio saranno notificate alla ditta già appaltatrice.
Essa resterà responsabile dei danni ivi compresi quelli derivanti dalle procedure legate al nuovo
appalto, dei danni e delle perdite che derivassero all’Ente dalla risoluzione del contratto il quale,
per la copertura dei medesimi, è autorizzato a rivalersi direttamente sulle somme che dovessero
essere ancora corrisposte all’Appaltatore.
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
II personale addetto al servizio deve essere regolarmente assunto dall’aggiudicatario, ovvero
trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da
una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.
Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale
ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.
Resta fermo quanto previsto all’art. 4 del DPR n°207/2010 e sim in termini di DURC non regolare
e quanto previsto all’art. 6, comma 8 dello stesso DPR n°207/2010 e sim.
Questa Agenzia provvederà attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le
somme di cui all’art. 4, comma 2, e provvederà al versamento delle somme direttamente agli Enti
interessati.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente
dell’appaltatore e/o subappaltatore, questa Agenzia procederà ai sensi dell’art. 5 del DPR
n°207/2010 e sim.
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in
cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la
categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.
L’aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell’Agenzia la documentazione attestante
l’osservanza degli obblighi suddetti.
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/2008.
L’Agenzia si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e
di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i
principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
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ARTICOLO 15 - RAPPRESENTANTE RESPONSABILE
L’appaltatore sarà tenuto ad indicare, per iscritto, nome e recapiti (anche telefono cellulare) del
Rappresentante Responsabile che avrà il compito di interloquire con l’Agenzia, ovvero con il
DEC o con il referente del parco auto o altro personale autorizzato/legittimato. Il Rappresentante
Responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio e dovrà
disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato ed
alle norme contrattuali.
Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte
direttamente all’appaltatore titolare.
ARTICOLO 16 - PERIODO DI PROVA
I primi due mesi di esecuzione del servizio devono essere considerati quale periodo di prova, in
cui sarà verificata la corrispondenza del servizio alle esigenze dell'Agenzia in particolare;
- rispetto dei tempi di riparazione/consegne previsti;
- buona esecuzione degli interventi effettuati.
Tale verifica sarà effettuata in contraddittorio tra la Ditta ed il DEC (Direttore dell’Esecuzione del
Contratto), o da funzionari delegati, mediante la redazione di un apposito verbale sottoscritto tra
lo stesso Direttore dell’Esecuzione, o funzionari delegati, e la ditta appaltatrice. Tale verbale
dovrà essere quindi trasmesso all’Ufficio Acquisti Beni e Servizi, senza necessità di ulteriori
formalità.
In caso di esito negativo, l’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto senza ulteriori
formalità.
ARTICOLO 17 - PENALI
Concetto di inadempimento
L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al
puntuale rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento del servizio di cui al rispettivo
paragrafo.
E’ considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di
un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti o l’inadempimento con modalità diverse da
quelle descritte dal presente capitolato, dal contratto e dall’offerta.
Contestazione dell’adempimento
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’appaltatore, debitamente
accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.
L’appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento
della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la
stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia a pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme
contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per
quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni,
obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente capitolato, saranno applicate penali nella
seguente misura:
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RICONSEGNA MEZZI:
In caso di ritardo nel ritiro/riconsegna automezzi, soggetti a manutenzione ordinaria o
straordinaria ed altre lavorazione contemplate nel presente capitolato, rispetto ai termini
previsti all’articolo 9 sarà applicata, per ogni automezzo, una penale di Euro 50,00
(cinquanta) al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione.
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RECUPERO E SOCCORSO:
Qualora non fossero rispettati i tempi previsti all’articolo 9, si applicherà una penale di
€ 50,00 (cinquanta) per ogni ora, o frazione, di ritardo. Nel caso di mancato recupero verrà
applicata una penale di € 100,00 (cento).
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ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:
Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l’impiego di materiali previsti dal
presente capitolato, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell’arco delle 24 ore
successive alla contestazione della prestazione non resa, senza oneri per l’Agenzia; in caso
contrario sarà applicata, per ogni automezzo, una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni
giorno di ritardo (24 ore ), o frazione, rispetto alla contestazione.
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DOCUMENTI PREVENTIVI E DI FATTURAZIONE:
Per ciascun allegato indicato sul presente capitolato non prodotto: preventivo trasmesso
anticipatamente al DEC, allegato 1C, allegato 1E, e, per i lotti di Torino, Grugliasco,
Alessandria e Cuneo, file excel in formato elettronico che ricomprende i preventivi
approvati/interventi effettuati: euro 50,00.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato sarà specificamente
contestata per iscritto dall’Agenzia al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria da parte del
DEC, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 3 giorni solari per la
presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l’Agenzia adotterà le determinazioni di
propria competenza.
In caso d’inadempimento dell’appaltatore inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di
provvedere direttamente addebitando le spese.
Il corrispettivo per i lavori in questione o l’importo delle penali applicate potrà essere recuperato
dalla stessa Agenzia mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse
dall’appaltatore inadempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione
presentata in fase di gara senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che
avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC.
La ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale che sarà contabilizzata in
sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
E’ fatto divieto all’appaltatore di interrompere e/o sospendere il contratto con sua decisione
unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Agenzia.
L’illegittima sospensione e/o interruzione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da
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motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell’appaltatore tutti
gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Qualora siano contestate, in numero superiore a tre all’aggiudicatario inadempienze che
richiedano l’applicazione delle penali, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei
confronti della Ditta contestata, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri
conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
Sono fatte salve le ragioni dell’aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per
inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 298, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice dei contratti pubblici), qualora l’importo delle penali risulti superiore al
10% dell’importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’appaltatore.
ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti
contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni,
che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine
all’inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il
contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il
risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi
all’appaltatore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti
dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell’importo
contrattuale;
c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
d) qualora l’appaltatore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di escussione,
entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la
cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento
dell’ulteriore danno.
La stazione appaltante ha diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi;
di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza
preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano
incidenza sulla prestazione dei servizi, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a/r.
In tali casi, l’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del
Codice Civile.
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Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o
di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente
simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
dell’appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE
In caso in cui l’appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la
stazione appaltante oltre all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei
danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
ART. 20 – CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di
cui all’art. 116 del D.lgs 163/2006.
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente
contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente art. 15.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della
fornitura senza l’espressa autorizzazione della stazione appaltante, pena l’incameramento della
cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. La
stazione appaltante consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la
preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l’esercizio di crediti di impresa.
In tale ultima ipotesi, l’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà
essere notificato alla stazione appaltante (mediante raccomandata A/R ovvero PEC) almeno
trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione
alla stazione appaltante.
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante
l’incameramento della cauzione, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto
contrattuale.
ARTICOLO 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ogni fattura, indipendentemente dalla Struttura ordinante e dal lotto di esecuzione, dovrà essere
intestata ad Arpa Piemonte, via Pio VII n.9, TORINO, Partita Iva 07176380017 e dovrà essere
inviata in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. A tale scopo il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è:
UFUD7K. L’Agenzia non applica lo split payment.
Le fatture, emesse mensilmente per tutte le prestazioni effettuate, dovranno contenere le
seguenti voci:
- il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su
cui sarà effettuato il pagamento;
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- la Struttura ordinante/liquidante, che sarà comunicata dal DEC;
- numero di preventivo, già trasmesso al DEC ed autorizzato dallo stesso
- invio mensile file excel con i preventivi di cui all’articolo 6.f
- allegare “scheda consegna targa ed avvenuta prestazione” allegato 1C.
Le fatture che non saranno adeguatamente supportate dalla citata documentazione saranno
contestate e per le medesime non si procederà al pagamento fino alla definizione della
controversia.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull’importo netto progressivo delle prestazioni
è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
La ditta aggiudicataria dovrà pertanto operare la trattenuta dello 0,50 per cento sull’importo
imponibile di ogni singola fattura. Successivamente all’emissione del certificato di regolare
esecuzione del contratto, la ditta emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute
effettuate.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente del fornitore,
questa Agenzia procederà ai sensi dell’art. 5 del DPR n°207/2010 e sim.
Ai fini della liquidazione, l’Agenzia procederà alla verifica, in capo al fornitore, della regolarità
contributiva della stesso, mediante acquisizione del DURC.
Relativamente al pagamento di quanto dovuto al fornitore, lo stesso verrà effettuato entro
60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; il pagamento, ai fini dell’osservanza dei
termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento dal
parte del Tesoriere dell’Agenzia.
In caso di ritardato pagamento, l’Agenzia è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi
di mora ai sensi del D. Lgs. n°231/2002.
In caso di contestazione al fornitore di inadempienze contrattuali,o non definizione delle
contestazioni del DEC (a mero titolo di esempio incongruità prezzi fatturati con listini
presentati, mancata soluzione di un guasto evidenziato in fase di ritiro del mezzo) o
erroneità della fattura stessa, ovvero di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall’invio
della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell’Agenzia della
comunicazione al fornitore, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che
consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni
contrattuali.
Il Fornitore ai sensi dell’art.3 della L.136 del 13.8.2010 relativi agli obblighi in materia di
tracciabilità finanziaria, dovrà accendere un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse della pubblica amministrazione, e dare comunicazione degli estremi identificativi
all’Ufficio Acquisti beni e servizi in caso di affidamento del servizio, dichiarando altresì le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed allegando il relativo
documento di identità.
Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Agenzia, qualsiasi variazione
relativa agli estremi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare su di esso.
Nel caso di R.T.I., in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, la fatturazione
sarà effettuata dalla sola Ditta Capogruppo, la quale dovrà indicare nella fattura, la percentuale di
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esecuzione della fornitura eseguita dalle della ditte mandanti.
Il pagamento potrà essere effettuato alla Capogruppo ovvero su un conto dedicato intestato al
RTI, modalità comunque da definire in sede contrattuale con l’aggiudicatario.
ARTICOLO 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta affidataria del relativo lotto sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a
costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da
calcolarsi nella misura del 10% dell’ammontare netto del contratto aggiudicato, fatte salve le
variazioni dell’importo ai sensi del comma 1 art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità UNI EN
ISO 9000 ai sensi dell’art. 75, comma 7, del citato D. Lgs. 163/06.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n°385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n° 58 del
24/2/1998.
Le ditte aventi diritto alla riduzione del 50% di tale importo, ai sensi del comma 7 dell’art.75
citato, dovranno allegare all’originale della polizza la certificazione medesima, in originale o copia
autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR 445/2000.
Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con la presentazione di apposita garanzia
fidejussoria a semplice richiesta rilasciata da un istituto di credito o tale altre primarie imprese di
assicurazioni.
In caso di R.T.I. la polizza dovrà essere intestata a tutto il Raggruppamento.
Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si
riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a
semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del c.c. La fideiussione dovrà altresì
contenere la rinuncia, da parte del fideiussore, ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all’art. 1957 del c.c. nonché la rinuncia all’eccezione di compensazione, ai sensi dell’art. 1247 del
c.c.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Agenzia, ad effettuare entro
15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L’Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la
Ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Agenzia.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al
contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito
cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del
maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
ART. 24 - SUBAPPALTO
E’ consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell’importo
del contratto, purché l’appaltatore abbia specificato, all’atto della gara, nel modello di
dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno
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subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della stazione
appaltante di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006
al quale espressamente si rinvia.
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere
un’apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa
alla stazione appaltante ai fini della verifica.
ARTICOLO 25 - GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi della vigente normativa in materia, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla
presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che
tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro,
che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori ed agli automezzi della ditta
appaltatrice, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili dell’Agenzia.
La Ditta appaltatrice di ogni lotto di gara risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a
persone e/o cose che potessero
comunque accadere nel corso o in conseguenza
dell'espletamento del servizio assegnato.
A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, o adeguare
con apposita appendice la propria, presso primaria Compagnia di Assicurazione, relativamente
a:
responsabilità civile verso terzi/prestatori, con un massimale unico non inferiore a € 200.000,00
che dovrà essere presentata all'Amministrazione, come previsto dal disciplinare di gara.
Qualora la ditta aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o
alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Agenzia
resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della ditta, trattenendo l’importo
delle somme spettanti alla stessa.
Il mancato rinnovo delle suddette polizze, può costituire causa di risoluzione del contratto e
comunque esonera l’Agenzia dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione
da parte del fornitore.
Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
La presentazione della predetta polizza è considerato obbligo contrattuale la cui
inosservanza dà diritto alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno
all’Appaltatore.
ARTICOLO 26 - REVISIONE PREZZI
Il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, su esplicita istanza di parte, potrà essere
sottoposto a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale. La
revisione, ove riconosciuta, decorrerà dal mese della pervenuta richiesta.
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ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del
servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Torino. E’ esclusa la facoltà di
ricorso all’arbitrato.
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