Regolamento - SO.GIP Azienda Acqua e Gas Acireale

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Regolamento - SO.GIP Azienda Acqua e Gas Acireale
S OCIETÀ G ESTIONE I MPIANTI P RODUTTIVI
s.r.l. unipersonale a totale partecipazione dell’Ente Pubblico Territoriale - Comune di Acireale
servizio idrico e distribuzione gas metano
- Città di Acireale -
REGOLAME NTO
DEL SERV IZIO IDRICO
Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 12 ottobre 2010
con successive modifiche ed integrazioni
(il testo della Deliberazione 4/’10 è stato pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Acireale il 15 ottobre 2010 ed è in vigore dal 14 novembre 2010).
Sede legale/amministrativa
Via San Francesco Di Paola, 21
95024 - Acireale (CT)
C.F. e P.IVA (CT): 04015810874
reg. imprese - REA: 268812
capitale sociale: € 10.400,00 i.v.
socio unico: Comune di Acireale
tel 095 7685911
FAX 095 7685912
http://www.sogip.it
e-mail: [email protected]
SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale
servizio idrico e distribuzione gas metano
PREMESSA
La SO.G.I.P., “società gestione impianti produttivi”, è stata istituita il 21
dicembre 2002. È una s.r.l. unipersonale (a totale partecipazione dell’Ente Pubblico
Territoriale - Comune di Acireale), che gestisce, nel territorio comunale, il servizio
idrico, la rete e la distribuzione del gas metano ed altri servizi.
La disciplina del presente Regolamento si richiama al “Regolamento del Civico
Acquedotto” redatto nei primi anni Novanta (e modificato con Deliberazione
Commissariale n. 19 del 26-1-2000 entrata in vigore il 16-8-2000).
La SO.G.I.P., dalla sua costituzione ha adottato il “Regolamento del Civico
Acquedotto” che oggi è il “Regolamento del Servizio Idrico”, con le modifiche, le
integrazioni e gli adeguamenti alla normativa vigente, oltreché alle nuove esigenze
degli utenti e della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, la presidenza e la direzione generale della
SO.G.I.P. hanno avviato l’“attività di ammodernamento” delle norme regolamentari
nella scelta metodologica di aprire alla diretta partecipazione della Città i lavori di
redazione, nella disponibilità a valutare e recepire le modifiche e le integrazioni al
vecchio articolato, così dando a tutti la possibilità di condividere le linee guida ed i
contenuti delle nuove regole.
Dell’articolato del presente Regolamento si è data ampia notizia già nella fase
iniziale di proposta, per dare ai cittadini-utenti la possibilità di essere informati e
partecipare direttamente alla redazione della nuova disciplina, con idee e contributi
vari.
Il Regolamento (approvato dalla deliberazione del C.d.A. n. 4/’10), secondo le
modalità di cui all’art. 57, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Acireale.
Acireale, 12 ottobre 2010
il direttore generale
(Salvatore Messina)
il presidente
(Paolo Raciti)
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Art. 1 - Definizioni.
Nel presente Regolamento, e negli atti o contratti con l’utenza, la SO.G.I.P. è
intesa anche con le seguenti espressioni: “Società”, “Ente Gestore” o “Gestore”.
Le normativa regolamentare e la disciplina contrattuale del servizio idrico gestito
dalla SO.G.I.P. fanno uso delle seguenti definizioni.
Allacciamento: parte di condotta idrica derivata dalla principale e dedicata
all’alimentazione di uno o più utenti.
Autolettura: è la rilevazione, da parte dell’utente, dei dati espressi dal
totalizzatore numerico del contatore che vengono comunicati alla Società.
Conguaglio: è il procedimento contabile che, dopo pagamenti in acconto, porta
alla definitiva quantificazione dei consumi effettuati nel precedente periodo
considerato.
Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata.
Contratto di fornitura: è l’insieme di patti e condizioni che l’utente sottoscrive
con la SO.G.I.P. per la fornitura di acqua e che sancisce il reciproco impegno al
rispetto del presente Regolamento.
Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione.
Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’utente a garanzia del
regolare adempimento dei pagamenti dovuti sul consumo.
Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra.
Disattivazione: è la chiusura della fornitura a seguito della disdetta del
contratto, con sigillatura o rimozione del contatore.
Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la
chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso.
Domiciliazione bancaria (o postale): è il pagamento delle fatture relative ai
consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente
bancario o postale intestato all’utente.
Fasce tariffarie: intervalli compresi fra due valori di consumo, per i quali si
applica una determinata tariffa in relazione alla progressione dei consumi
effettuati, su base annuale.
Lettura del contatore: è la rilevazione, da parte di personale della Società,
dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di definire la
misura effettiva dei consumi dell’utente.
Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri.
Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento del
contatore e dei rubinetti d’intercettazione.
Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall’impianto
interno; è posizionato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata; di norma
è rappresentato dal misuratore dei consumi, ma, quando quest’ultimo è ubicato
all’interno della proprietà privata dell’utente, il punto di consegna sarà
individuato, comunque, al limite della proprietà pubblica.
Riattivazione: è il ripristino dell’alimentazione d’acqua allo strumento di
misurazione (contatore), dopo che c’è stato un intervento di sospensione della
fornitura.
Richiesta d’allacciamento: è la richiesta con cui s’inizia la pratica per la
realizzazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la
successiva stipula del contratto di fornitura.
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Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature di
misurazione, al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura dell’erogazione
dell’acqua all’utente.
Tipologia d’uso: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in
relazione all’uso effettivo della risorsa idrica (in funzione dell’utilizzo dell’unità
immobiliare servita), oppure della durata della fornitura.
Titolare del contratto: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto
di fornitura idrica e che, quindi, gode di tutti i diritti ed assume tutti gli obblighi
previsti nel presente Regolamento.
Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o il singolo immobile in cui si
svolge attività economica, serviti dalla fornitura idrica.
Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia
sottoscritto un contratto di fornitura con la Società.
Valvola notturna: è lo strumento che regola il flusso idrico nel contatore
secondo fasce orarie predisposte dalla Società, così come previsto dalle tariffe
contrattuali.
Voltura: si ha voltura dell’utenza idrica quando si effettua, presso gli uffici, la
variazione della titolarità del contratto di fornitura.
Art. 2 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.
Il presente Regolamento disciplina le modalità d’erogazione del servizio idrico ed i
rapporti fra la Società e l’utenza; inoltre, esso costituisce parte integrante del contratto
di somministrazione del servizio agli utenti, senza che ne occorra la materiale
trascrizione.
Al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo o voltura, la SO.G.I.P.
consegna all’utente, in modo gratuito, copia integrale del presente Regolamento; è pure
consegnata, gratuitamente, a quanti ne facciano richiesta.
Le norme del Regolamento, nonché le modifiche e le integrazioni (con deliberazioni
dell’organo amministrativo o provvedimenti dirigenziali), entrando in vigore, si applicano
anche ai titolari delle utenze già fornite del servizio idrico.
Dell’adozione del presente Regolamento, e delle eventuali successive modifiche ed
integrazioni, si dà notizia agli utenti mediante comunicazione scritta inserita nel plico
della fatturazione trimestrale (inviata all’ultimo indirizzo indicato dall’intestatario del
contratto); invece, il testo integrale ed ufficiale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Acireale e sul sito web della Società.
Art. 3 - Costruzione della rete idrica di distribuzione.
La rete di distribuzione idrica principale, secondaria e capillare (fino al pozzetto
d'allaccio dell'utente), è normalmente costruita sul suolo pubblico. In casi particolari,
può essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su
suolo privato.
Eventuali diramazioni della rete idrica su strade vicinali o su strade e fondi privati
potranno essere costruite e finanziate purché i proprietari delle strade e dei fondi
riconoscano alla SO.G.I.P., con atto scritto, la proprietà sull'intera diramazione fino
all'apparecchio di misura (naturalmente compreso), costituendo con lo stesso atto un
diritto di superficie sul proprio suolo, in favore della Società, senza diritto ad indennità
alcuna, oltre a riservare alla SO.G.I.P. il diritto di ispezionare -in qualunque momentole tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni tubi per altre derivazioni.
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Art. 4 - Fornitura dell’acqua.
La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea
apparecchiatura (il contatore).
La SO.G.I.P. garantisce che l’acqua erogata agli utenti sia assolutamente potabile
ed abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al
consumo umano secondo le vigenti norme.
Art. 5 - Proprietà della rete idrica di distribuzione.
Le tubazioni della rete di distribuzione idrica, sino al contatore di misurazione
dell'acqua (naturalmente compreso), sono di proprietà pubblica, anche se vengono
eseguite con parziale o totale onere finanziario a carico di soggetti privati.
È di proprietà della Società (unitamente al misuratore di consumo) la valvola posta
prima del contatore, compresi i sigilli.
Ogni manomissione o danno arrecato, a qualsiasi titolo, dall’utente alla rete idrica
comporta l'obbligo di pagare tutte le spese occorrenti per le necessarie riparazioni,
nonché l’obbligo di risarcire alla SO.G.I.P. il danno ulteriore.
Art. 6 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.
La sorveglianza e la custodia degli impianti di misurazione spettano all’utente.
La manutenzione e la riparazione degli impianti di derivazione d’allaccio e dello
strumento di misurazione sono a carico della SO.G.I.P. quando l’ubicazione del
contatore coincide col punto di consegna.
Quando lo strumento di misura di una singola utenza è ubicato all’interno della
proprietà privata e, quindi, oltre il punto di consegna, la manutenzione e la riparazione
della condotta posta nella proprietà privata (condotta che collega il punto di consegna
allo strumento di misurazione dell’utenza) resta a carico del titolare del contratto di
fornitura.
Art. 7 - Destinazione d'uso dell'acqua.
L'acqua è destinata, principalmente, ad uso igienico-potabile ed ai servizi generali
dell'abitato.
La SO.G.I.P. potrà autorizzare (con apposito atto del Direttore Generale, nel
rispetto delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione) la destinazione
dell'acqua per fini diversi (igienico-agricoli, irrigazione od altro particolare uso) da quelli
previsti dal presente Regolamento, qualora non si pregiudichi l'approvvigionamento
idropotabile, igienico ed i servizi generali del territorio.
Le condizioni e le modalità della fornitura saranno espressamente indicate e
sottoscritte dall’utente, nel contratto.
Art. 8 - Uso dell’utenza e tipi di fornitura.
Le forniture si distinguono in:
forniture per uso privato: possono essere di tre tipi:
o
domestico;
o
per attività produttiva:
o
per uso diverso;
forniture per uso pubblico;
forniture per uso temporaneo.
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Le forniture per uso privato sono le seguenti.
1. Utenza domestica.
È considerata domestica, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza
l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura
idropotabile effettuati all'interno dell’abitazione; in tale uso rientra anche
l’utilizzo dell’acqua per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e
giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore
e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
All’interno della categoria contrattuale “utenza domestica” si distinguono due
classi tariffarie:
domestica di tipo “1” o “A”: da applicarsi agli utenti che hanno la
residenza presso l’abitazione ove si dà la fornitura;
domestica di tipo “2” o “B”: da applicarsi alle utenze domestiche non
rientranti nella domestica “1” o “A”, cioè agli utenti che non hanno la
residenza nell’unità immobiliare ove si dà la fornitura.
Nel caso di utenza domestica, alla stipula del contratto, la Società è tenuta a
classificare l’utenza in base al tipo di uso indicato dall’utente tramite
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sarà la Società a verificare, dopo 60
giorni, la rispondenza delle dichiarazioni rese dall’utente in merito alla
tipologia contrattuale ed alla tariffa d’uso da applicare. Se si ha discordanza
con quanto dichiarato dall’utente, si procede secondo quanto disposto
dall’ultimo comma del presente articolo.
2. Utenza per attività produttiva: “3” o “C”.
Rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza la fornitura d'acqua per qualsiasi
uso idropotabile in locali destinati ad un'attività industriale, commerciale,
artigianale e del settore terziario.
Questa tipologia si applica per studi professionali, negozi, laboratori artigianali
e similari, attività industriali, alberghi, ristoranti, bar, lidi balneari, palestre ed
attività similari.
3. Utenza per uso diverso: “4” o di tipo “G”.
La tariffa di questo uso va attribuita ad attività igienico-agricole, ambienti
condominiali, depositi e magazzini dove non si svolge attività commerciale o
artigianale e similari.
Uso pubblico.
Tipo "D". Le forniture per uso pubblico sono attribuite agli impianti ed edifici
pubblici, cioè per uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, ville pubbliche,
associazioni non aventi scopo di lucro ed enti pubblici;
All’interno della fornitura per uso pubblico si distinguono tre tipologie tariffarie:
a) pubblica comunale: da applicarsi a tutti gli impianti ed edifici comunali, gestiti
direttamente e ad onere a bilancio del Comune;
b) idranti e fontanelle: da applicarsi agli idranti e fontanelle comunali;
c) pubblica: da applicarsi alle altre casistiche, diverse da quelle indicate ai
precedenti punti a) e b) del presente comma.
Le forniture per uso pubblico sono regolate dalle presenti norme e dalle
condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi
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contratti per la fornitura d'acqua potabile per questo particolare uso.
Uso temporaneo:
tipo "E": spettacoli ambulanti e similari;
tipo "F": cantieri edili e similari.
Il Gestore che verifica ed accerta un uso dell’immobile e, quindi, della fornitura,
diverso da quello dichiarato dall’utente, applica, retroattivamente, la tariffa
corrispondente alla reale condizione della tipologia d’uso contrattuale, a decorrere dalla
data di stipula del contratto, salvo il diritto dell’utente di dimostrare che la variazione
dell’uso è da far risalire ad una data diversa.
Art. 9 - Fornitura di acqua nelle ore notturne.
Al fine di razionalizzare il flusso di erogazione dell’acqua potabile (attraverso
l’incremento di tale flusso nelle fasce orarie in cui la tariffa di energia elettrica è più
bassa e la diminuzione nelle fasce orarie a tariffa elettrica più alta), la SO.G.I.P.
concede all’utente la facoltà di chiedere la fornitura di acqua esclusivamente nella
fascia oraria definita “notturna”, così come delimitata per i contratti di fornitura di
energia elettrica dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Attualmente la fascia oraria notturna va dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno
seguente; eventuali variazioni degli orari saranno comunicate dalla SO.G.I.P. all’utente,
di volta in volta.
Per l’erogazione della fornitura di acqua esclusivamente in fascia oraria notturna
verrà applicata la tariffa agevolata indicata nella Tabella “1” del presente regolamento.
Per la fornitura di acqua notturna l’impianto idrico deve essere dotato di
un’apposita valvola, regolata in modo da consentire l’erogazione della fornitura di acqua
esclusivamente nella fascia notturna. La “valvola notturna” è installata a cura della
SO.G.I.P. nel tratto di rete antistante al contatore.
I lavori di adeguamento per l’installazione della valvola saranno eseguiti dalla
SO.G.I.P., a spese dell’utente, sulla base di un apposito preventivo predisposto
dall’ufficio tecnico della Società ed approvato dall’utente.
L’utente si obbliga, all’atto della richiesta della fornitura notturna, a corrispondere
un contributo di modifica del preesistente allaccio, comprensivo del costo per
l’istallazione della speciale valvola notturna.
Il costo dell’acquisto della valvola viene interamente sostenuto dalla Società
erogatrice, che ne resta proprietari, mentre all’utente è addebitato soltanto un contributo
fisso annuo per la manutenzione della stessa.
È obbligo dell’utente che ha stipulato un contratto per la fornitura notturna
comunicare immediatamente, al Gestore, il malfunzionamento della valvola, soprattutto
nel caso in cui consente l’erogazione dell’acqua nella fascia diurna.
Art. 10 - Condizioni per la fornitura ed ubicazione dell'utenza.
L'acqua potabile può essere concessa, normalmente, lungo le strade e le piazze
nelle quali passa la conduttura di distribuzione o che ricadono all'interno delle zone di
cui alle tipologie A, B, C e D, così come indicati nel vigente P.R.G.
Per le abitazioni situate lungo le strade e le piazze non ancora provviste di
condutture di acqua e poste fuori dalle zone A, B, C e D come definite nel P.R.G., è
facoltà del Consiglio di Amministrazione concedere la fornitura alle condizioni che
riterrà di prescrivere, sentito il parere del Direttore Generale.
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Art. 11 - Titolarità del contratto di fornitura.
Il contratto è stipulato, di norma, con il proprietario dell’immobile per il quale è
richiesta la fornitura idrica.
In alternativa, la Società può stipulare il contratto con il fruitore del servizio
(locatario, comodatario, appaltatore, promettente l’acquisto, titolare di un diritto reale di
godimento, ecc.), il quale, però, deve produrre copia del contratto di locazione o del
titolo che legittima il possesso o la detenzione dell’immobile.
Nel caso di stabili con più unità immobiliari, costituite o non costituite in
condominio, per le esigenze relative alle parti comuni dell’edificio deve essere attivata
una sola utenza ed il contratto è stipulato dall’amministratore o da un rappresentante
comune che cura i rapporti con il Gestore; comunque, tutti i proprietari e/o utilizzatori
che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente per ogni obbligazione
derivante dal contratto della fornitura sugli spazi comuni.
Nel caso di forniture provvisorie, per uso edilizio, il contratto viene stipulato
dall’impresario edile o dal proprietario della costruzione; tale contratto, cessa con la fine
della validità della concessione edilizia (o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di
costruzione), che l’utente ha l’obbligo di comunicare entro 15 giorni.
Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e
ricreative, il contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell’ente che gestisce
l’iniziativa.
L’utente è personalmente responsabile dell’esattezza delle indicazioni sull’uso
dell’immobile e della fornitura, atte a stabilire la sua classificazione tariffaria; è
responsabile anche per le eventuali variazioni che si verificassero nel corso del
contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione alla Società, entro e non
oltre 15 giorni dal fatto che ha modificato le condizioni contrattuali.
Per la sostituzione di utenze che servono più unità abitative di un condominio
(“utenze multiple”) con utenze singole, l’amministratore pro tempore (o il titolare del
contratto di utenza multipla), insieme all’apposita istanza con i dati anagrafici di tutti i
condomini richiedenti, deve produrre il verbale di assemblea condominiale in cui sia
approvata la sostituzione dell’utenza, invece, nel caso di utenza multipla non costituita
in condominio, deve produrre l’autorizzazione di tutti i fruitori.
In ogni caso, resta in vigore a tutti gli effetti di legge il contratto per utenza multipla
fino a che non siano sottoscritti tutti i singoli contratti.
Ciascun singolo condomino potrà sottoscrivere il contratto per fornitura singola
solo dopo che l’amministratore del condominio avrà prodotto l’istanza sopra citata
secondo le modalità previste dalla Società.
Per gli enti giuridici il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da
persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal
presente Regolamento.
Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, il contratto per cantiere edile può
essere intestato al titolare della licenza o della concessione edilizia, previa
presentazione della documentazione che ne attesti il diritto e delle licenze o abilitazioni
valide.
Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l’utente è tenuto ad
esibire un valido documento di riconoscimento.
Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, con cui
l’utente e la Società si vincolano all'osservanza delle norme del presente Regolamento.
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L’allacciamento non può essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il
versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l’utente non abbia accettato il
preventivo.
Le forniture di acqua per uso produttivo delle attività i cui scarichi sono regolati
dalla legge (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) devono essere intestate alle persone
fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l’attività per la quale viene richiesta la
concessione.
Art. 12 - Modifica delle condizioni contrattuali.
Ogni modifica delle condizioni della fornitura (tutte, comprese quelle relative all’uso
dell’immobile e correlate al tipo di contratto di fornitura -che può essere “A”, “B”, “C”,
ecc.-) deve essere comunicata dall’utente alla Società entro 15 giorni a decorrere da
quello in cui si è verificata la modifica di un dato dichiarato e registrato nel contratto.
Qualsiasi variazione nella titolarità o nella detenzione dell’immobile servito dalla
fornitura deve essere comunicata alla SO.G.I.P. entro 15 giorni, insieme alla richiesta di
risoluzione del contratto o di voltura (ordinaria o gratuita) al nuovo soggetto che abbia
acquisito la titolarità o la disponibilità dell’utenza.
In mancanza della richiesta di voltura o di modifica delle condizioni contrattuali
entro il termine di 15 giorni, da parte del reale fruitore, la SO.G.I.P. agirà con
determinazioni risolutive nei confronti del contratto irregolare, nei modi e nei termini
fissati dalla legge e dal presente Regolamento.
Soltanto nell’ipotesi di morte del titolare del contratto di fornitura, l’erede
subentrante deve comunicare il decesso dell’intestatario entro 180 giorni dall’evento,
provvedendo alla disdetta o alla voltura del contratto.
Sono a carico degli utenti le spese contrattuali inerenti la voltura o la modifica delle
condizioni contrattuali, come il passaggio da una tipologia d’uso ad un’altra (ad
esempio: dal “tipo A” al “tipo B” e viceversa).
In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, sia il nuovo titolare,
sia il precedente utente risponderanno -in solido- degli obblighi contrattuali; in ogni
caso, il Gestore ha la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
La Società procede alla verifica della veridicità dei dati contrattuali, soprattutto
nell’appurare che non sia venuta meno la reale titolarità dell’intestatario e che il
contratto dichiarato per uso domestico di tipo “A” (con la relativa tariffa) abbia il
requisito indispensabile della residenza del titolare nell’immobile servito dalla fornitura.
Nel caso in cui nel contratto risulta dichiarato un uso diverso dal reale utilizzo
dell’unità immobiliare (ad esempio “domestico residenziale” -cioè di tipo A- invece di
“domestico non residenziale” -cioè di tipo B-), la SO.G.I.P. procede all’applicazione
della corrispondente tariffa, con l’eventuale recupero della differenza economica a
decorrere dalla data di inizio della fornitura (o della variazione dell’uso o della
variazione della residenza e, comunque, non oltre i cinque anni precedenti), fermo
restando il diritto dell’utente di dimostrare che l’irregolarità contrattuale è da far risalire
ad una data posteriore, cioè più recente.
Art. 13 - Modalità per chiedere la fornitura del servizio idrico.
Chiunque desideri la fornitura d'acqua deve produrre istanza indirizzata alla
SO.G.I.P., nella quale deve indicare:
a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale (partita iva in
caso di società e, in caso di ditta individuale, il codice fiscale ed anche la partita
iva);
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b. ubicazione e dati catastali dell’unità immobiliare per la quale si chiede la fornitura;
c. uso per cui è richiesta la fornitura di acqua;
d. dichiarazione di avere preso conoscenza del presente Regolamento (con le
eventuali successive modifiche ed integrazioni) e di accettarne le norme in esso
contenute;
e. indirizzo presso il quale si desidera vengano recapitate le bollette o le eventuali
comunicazioni;
f. conformità dell'impianto alle indicazioni tecniche prescritte dal presente
Regolamento e dalla normativa vigente;
g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si indicano gli estremi della
concessione ad edificare o della concessione in sanatoria; si specifica che:
per le opere iniziate dopo il 30/1/’77, ai sensi del comma 2 dell'articolo 45
della legge 28/2/’85 n.° 47, il richiedente è tenut o anche ad allegare copia
della concessione ad edificare o, per le opere abusive, copia della
concessione in sanatoria;
per le opere costruite prima del 30/1/’77, ai sensi del comma 4 dell'articolo 45
della legge 28/2/85 n.° 47, il proprietario o altro avente titolo deve produrre
una dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile non ha subito, dopo il
30/1/’77, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che,
comunque, avrebbero richiesto una concessione edilizia.
Art. 14 - Forniture particolari.
La Società, in caso di richiesta di forniture diverse da quelle domestiche, che
necessitano portate o quantitativi d’acqua considerati elevati, può concedere il servizio
di fornitura con carattere “limitato e discontinuo”, con la stipula di un contratto in deroga
alle condizioni generali.
I suddetti contratti in deroga possono prevedere limiti di portata istantanea e/o
periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.
Art. 15 - Casi di interruzione e di irregolarità del servizio.
La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del flusso di
acqua o di diminuzioni della pressione, dovute a causa di forza maggiore (eventi fortuiti,
incidenti, scioperi, ecc.) o per necessità di lavori.
Utenze particolari che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di
servizio (a motivo del fatto che l’acqua costituisce un elemento indispensabile per
l’espletamento della loro attività) devono provvedere all’installazione di un adeguato
impianto di riserva. In questi casi, il contratto di fornitura idrica può essere concesso, ad
insindacabile giudizio della Società, previo accertamento delle condizioni che
garantiscano la continuità del servizio (alle utenze già fornite di contratto) anche
qualora questo venga interrotto per più di 24 ore.
Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, la Società ha, in ogni
caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli
pubblici.
Quando è possibile prevedere l’interruzione del servizio, la SO.G.I.P. è tenuta ad
informare gli utenti nei modi più adeguati alla circostanza.
L’utente è tenuto ad avere una propria riserva idrica tramite idonea vasca di
accumulo atta a garantire un’autonomia nelle prime 24 ore di interruzione del servizio.
La vasca di accumulo deve essere posta ad una quota adeguata, tale da garantire un
normale approvvigionamento dell’utenza; in mancanza di questa condizione, l’impianto
deve essere munito di apposita autoclave.
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Nei casi in cui la fornitura del servizio idrico è interrotta per più di 24 ore, la
SO.G.I.P. ha l’obbligo di garantire all’utente il servizio di fornitura d’acqua con mezzi
propri ed alternativi (come autobotte).
Art. 16 - Responsabilità dell’utente.
L'utente risponde civilmente e penalmente verso la SO.G.I.P., la quale può
procedere all'immediata chiusura della presa ed alla revoca della fornitura, nel caso di
manomissioni, danno, furto o atti vandalici arrecati alla condotta o all'apparecchio di
misura.
L’utente risponde della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni (anche se
realizzate dopo l'apparecchio misuratore), della destinazione dell'acqua ad uso diverso
da quello per cui è stata concessa; rimane, comunque, il diritto della SO.G.I.P. sia alla
riscossione dei canoni fino al termine della fornitura, sia alle sanzioni prescritte dalla
Tabella “3” del presente Regolamento.
Art. 17 - Deposito cauzionale.
All’atto della stipula del contratto di fornitura (anche in caso di voltura), l’utente
versa un deposito cauzionale, infruttifero, dovuto in base alla tipologia contrattuale per
la quale si richiede la fornitura.
L'utente ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale in due casi:
1. nel momento della cessazione del contratto di fornitura, purché in regola coi
pagamenti;
2. quando gli è accettata la domiciliazione bancaria o postale del pagamento delle
fatture.
La Società, alla chiusura del contratto, in presenza di pregresse morosità e fino a
concorrenza delle stesse, procede ad incamerare il deposito cauzionale.
Art. 18 - Agevolazioni della Società all’utenza: per il contratto ad uso
domestico residente e per il pagamento degli oneri contrattuali e del
deposito cauzionale.
All’utente che all’atto della stipula di un nuovo contratto o di una voltura che non ha
ancora la residenza nell’unità immobiliare servita, la SO.G.I.P. offre la possibilità di
stipulare il contratto con le tariffe relative all’uso domestico residenziale (“tipo A”) se il
sottoscrittore dichiara di aver chiesto agli uffici comunali il cambio di residenza e di
poterlo ottenere entro 90 giorni.
Qualora, decorsi i 90 giorni, la Società verifichi che l’utente non ha la residenza
dichiarata, la stessa procederà d’ufficio all’applicazione della tariffa corrispondente
all’uso effettivo.
Le somme dovute dall’utente alla SO.G.I.P. per gli oneri contrattuali, il deposito
cauzionale e le eventuali spese di allaccio -previa richiesta da presentare allo sportello
della Società- possono essere rateizzate in quattro rate coincidenti con l’emissione
delle prime quattro fatture trimestrali, in questi casi:
a. alla stipula di un nuovo contratto, ad esclusione della fornitura per uso temporaneo
(tipo “E”);
b. nel caso di voltura ordinaria.
Gli utenti che scelgono di effettuare il pagamento delle fatture tramite
domiciliazione bancaria o postale avranno restituita dalla SO.G.I.P. l’intera somma
versata a titolo di deposito cauzionale.
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Si ha diritto ad avanzare la richiesta di restituzione del deposito cauzionale dal
momento in cui l’istituto bancario o postale accetta la domiciliazione.
Il deposito cauzionale che è tenuto a versare il locatario, per qualsiasi uso e tipo di
contratto, può essere ridotto alla somma prevista per il proprietario dell’unità
immobiliare se quest’ultimo sottoscrive apposita fideiussione.
Art. 19 - Voltura ordinaria del contratto.
Il contratto di fornitura idrica è funzionale all’unità immobiliare servita, pertanto, il
diritto a mantenerlo in vigore viene meno con la cessazione del titolo di proprietà o di
detenzione dell’immobile in capo all’intestatario.
Si ha “voltura ordinaria” dell'utenza idrica quando l’intestatario del contratto cessa
di fruire del servizio e gli succede un nuovo soggetto.
Si ha voltura anche quando -restando invariato l’intestatario- cambiano una o più
condizioni contrattuali.
Il nuovo soggetto possessore dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del
servizio idrico deve sottoscrivere un nuovo contratto a suo nome ed è tenuto al
pagamento del deposito cauzionale, degli oneri e delle tariffe stabiliti nelle Tabelle “1” e
“2” allegate al presente Regolamento.
La voltura è consentita a chi dimostra di avere un titolo legittimo all’utilizzo
dell’immobile, a condizione che siano sanate tutte le morosità del contratto che si
intende volturare, fermo restando il diritto del nuovo utente di stipulare un contratto ex
novo.
Le volture avranno efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo
contratto.
La SO.G.I.P. consente a chiunque subentri (con titolo legittimo) nell’uso dell’unità
immobiliare di procedere alla voltura del contratto di fornitura, a proprio nome, anche se
il contratto è stato chiuso dal precedente fruitore, a condizione che non siano trascorsi
30 giorni dalla data di presentazione della disdetta.
Art. 20 - Voltura gratuita o subentro nel contratto di fornitura idrica.
La SO.G.I.P. consente la “voltura gratuita” o “subentro” (che non comporta alcun
onere economico per il nuovo soggetto), quando il richiedente è residente (a qualsiasi
titolo, come locatario, proprietario, usufruttuario, ecc.) nell’immobile servito dall’utenza
che si intende volturare, nei seguenti due casi:
1. decesso dell’originario intestatario: in favore di uno dei conviventi, componente
dell’originario nucleo familiare;
2. stato di separazione legale tra coniugi o divorzio dell’intestatario: in favore del
coniuge separato o dell’ex coniuge.
La voltura è consentita a condizione che siano sanate eventuali morosità.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario;
dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
Art. 21 - Durata del contratto e disdetta della fornitura.
I contratti per la fornitura dell'acqua hanno la durata di un anno decorrente dalla
data della stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da
comunicare con raccomandata a/r almeno 30 giorni prima dalla scadenza.
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Sono fatte salve pattuizioni diverse per casi particolari (come il contratto per uso
temporaneo), per i quali la durata del contratto è fissata, di volta in volta, in deroga alle
norme generali.
La comunicazione di disdetta del contratto di fornitura dell'acqua, che può essere
presentata direttamente agli uffici preposti, deve contenere il numero d’utenza (o quei
dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza) e la lettura finale del
contatore.
La disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di
blocco che, di norma, deve avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta e deve
risultare da apposito verbale che rilevi la lettura del contatore.
La disdetta comporta la rimozione del contatore, l’emissione della fattura finale di
conguaglio dei consumi (fino al giorno della chiusura del contatore) e la restituzione del
deposito cauzionale in assenza di morosità.
La Società deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto,
nel caso in cui il contatore sia ubicato all’interno della proprietà privata o in posizione
inaccessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al
personale incaricato dalla Società.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la
volontà di disdetta espressa dall’utente, che rimane titolare dell’utenza e, quindi,
responsabile d’eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Quando il titolare di un’utenza si trasferisce, o lascia ad altri il possesso o la
detenzione dell’immobile, deve comunicare alla Società la volontà di recedere dal
contratto di fornitura o di volturare lo stesso. La mancata comunicazione comporta, per
il nuovo utilizzatore del servizio, l’assunzione solidale del pagamento dei servizi erogati.
Art. 22 - Decesso dell’utente.
In caso di decesso del titolare del contratto di fornitura, gli eredi o gli aventi causa
sono responsabili verso la SO.G.I.P. di tutte le somme dovute dall’utente deceduto.
Gli eredi del titolare del contratto devono, entro 180 giorni dall’avvenuto decesso,
darne comunicazione alla SO.G.I.P. (mediante lettera raccomandata a/r, oppure
recandosi personalmente presso la sede della Società), unitamente alla disdetta del
contratto o alla richiesta di voltura dello stesso.
Nel caso in cui il nuovo fruitore dell’immobile non sia un erede il termine per
chiedere la chiusura del contratto o la voltura è quello ordinario di 15 giorni.
Qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano entro i termini alle
comunicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, la SO.G.I.P. provvederà
alla sanzione amministrativa di cui alla Tabella “3” ed alla sospensione della fornitura.
Art. 23 - Fallimento dell’utente.
In caso di fallimento dell’utente la fornitura viene sospesa.
Il curatore del fallimento può subentrare nel contratto in luogo del fallito, a seguito
di autorizzazione del giudice delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le
forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 24 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura.
La Società si riserva la facoltà di condizionare la stipula di un nuovo contratto di
fornitura o la voltura all’assenza di morosità (generate da precedenti rapporti di fornitura
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della Società col soggetto interessato); questa facoltà di diniego è estesa anche nei
confronti dei familiari conviventi nell’unità immobiliare servita dall’utenza morosa.
Nel caso in cui la richiesta di fornitura segue a quella precedentemente assentita
per uso cantiere (in regola con le norme urbanistiche), non si può procedere alla stipula
del contratto delle unità immobiliari facenti riferimento al titolo autorizzativo urbanistico
qualora la posizione della fornitura originaria risultasse ancora morosa.
Nel caso di richiesta d’allacciamento alla rete idrica per un uso diverso da quello
domestico, è facoltà della SO.G.I.P., in qualsiasi momento, rifiutare la concessione o
revocare la fornitura già concessa, quando si verifichino condizioni di eccezionale
difficoltà nell’erogazione del servizio a fini potabili, oppure sorgano gravi motivi valutati
insindacabilmente dal Gestore stesso.
Salvo ogni diritto della SO.G.I.P. di intraprendere le azioni nei confronti dell'utente
per il recupero del credito vantato e dei danni subiti, la fornitura può essere revocata,
con la risoluzione del contratto, nei seguenti casi.
A. Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla sospensione della fornitura,
quando si ha:
1. morosità dell'utente;
2. inadempienza da parte dell'utente a qualsiasi obbligo a norma del presente
Regolamento;
3. inadempimento dell’utente agli obblighi inerenti l’accesso per la rilevazione dei
consumi.
B. In modo immediato, mediante avviso (con telegramma o raccomandata a/r), quando
si ha:
4. cessazione (accertata, anche soltanto di fatto, dalla SO.G.I.P.) d'industria o di
esercizio per fallimento dell'utente, salvo il subentro da parte del curatore;
5. avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi;
6. avvenuto accertamento che l'acqua viene destinata ad un uso non permesso dal
Regolamento;
7. avvenuto accertamento di manomissione dello strumento di misura, con
conseguente danno di frode presunta a carico della Società;
8. l'impianto interno dell'utente non sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate
dal presente Regolamento.
Nei succitati casi, la Società ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica
soluzione, il credito maturato e prelevare lo strumento di misura installato.
Art. 25 - Sospensione della fornitura dell’acqua.
Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di
forza maggiore, per ragioni di servizio o necessità di lavori e per sopperire a fabbisogni
d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di
sorta.
Inoltre, la sospensione del servizio viene disposta nelle ipotesi di seguito indicate:
A.
B.
C.
D.
E.
morosità persistente, oltre l’ottavo giorno dalla ricezione della diffida;
per qualsiasi infrazione ed inadempienza alle disposizioni del presente
Regolamento o agli obblighi contrattuali (come l’opposizione dell’utente al
controllo ed alla lettura del contatore da parte del Gestore);
mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri;
per mancata conformità dell'impianto interno alle norme tecniche prescritte dal
presente Regolamento;
per utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli per cui è stata concessa;
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F.
G.
prelievi abusivi;
per cessazione d'industria o di esercizio, accertata anche di fatto dalla Società, o
per fallimento dell'utente, salvo subentro da parte del curatore;
H. per avvenuto accertamento d'installazione di prese d'acqua in favore di terzi;
I.
per avvenuto accertamento di manomissione del contatore, dei sigilli o
compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il
funzionamento dell’apparecchio misuratore, salva ogni implicazione di carattere
civile o penale;
J. in caso di pericolo per persone o cose;
K. qualora il consumo di acqua rilevato dalla Società è tale da presumere un utilizzo
della risorsa diverso da quello per cui è stata richiesta;
L. per decesso del soggetto titolare dell’utenza;
M. per accertato uso dell'utenza da parte di soggetto diverso da quello titolare
dell'utenza;
N. per inadempimento dell’utente all’obbligo di consentire, non impedire o rendere
più gravoso l’attività di rilevazione dei consumi da parte dell’incaricato.
Si riconosce alla SO.G.I.P. il diritto a riscuotere immediatamente ed in unica
soluzione il credito maturato e di prelevare il contatore, con apposizione dei sigilli al
tubo di entrata dell'utenza, salvo ogni diritto da parte della Società di procedere al
recupero coattivo del credito vantato nei confronti dell'utente e di applicare la relativa
sanzione.
In tutte le ipotesi di sospensione previste dal secondo comma del presente articolo,
la Società addebita all’utente o, comunque, a chi fruisce della fornitura, le spese di
sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché gli ulteriori
oneri sostenuti in conseguenza della sospensione.
Art. 26 - Recesso dal contratto.
La facoltà di recesso può essere esercitata dall’utente in qualsiasi momento,
mediante comunicazione scritta (tramite raccomandata a/r oppure presentata
direttamente agli uffici della SO.G.I.P., che ne attesteranno il ricevimento), indicando il
recapito per l’invio della fattura finale dell’utenza.
A seguito della presentazione dell’istanza di recesso, la Società provvede alla
rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione
della fattura finale.
La cessazione della fornitura è subordinata alla rilevazione finale dei consumi da
parte del personale incaricato dalla Società, previo appuntamento concordato con
l’utente.
In caso di abbandono dell’immobile, in mancanza di comunicazione di recesso, il
titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi, per
cui ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile e penale.
Qualora l’intestatario del contratto risulti irreperibile, il soggetto che intende
subentrare (dimostrando di avere legittimo titolo, di proprietà o di possesso) può
chiedere -sotto la propria responsabilità- la cessazione del contratto.
Nel caso in cui la comunicazione di recesso venga presentata da utente non
proprietario dell’immobile, questi deve darne tempestiva comunicazione al proprietario;
la Società rimane, quindi, sollevata da qualsiasi responsabilità per la interruzione del
servizio nei confronti del proprietario.
Nel caso in cui il titolare del contratto non eserciti la facoltà di recesso e l’utenza
venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei
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relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra
stabilito.
Art. 27 - Riattivazione dell’utenza idrica.
Dopo il provvedimento di sospensione della fornitura idrica, l’utente che ha
provveduto al soddisfacimento delle proprie inadempienze può chiedere la riattivazione
del servizio.
I due interventi (la sospensione e la riattivazione), da parte di personale tecnico
della Società, comportano, per l’utente, il pagamento del corrispettivo di cui alla Tabella
“3” allegata al presente Regolamento.
Art. 28 - Costruzione delle derivazioni di allaccio.
Le spese per la costruzione delle derivazioni, dal punto di presa fino
all'installazione del contatore compreso, sono a carico dell'utente, comprese quelle da
costruire su strade private, anche se le stesse potranno essere utilizzate dalla
SO.G.I.P. per servire altre utenze.
I lavori per la costruzione delle derivazioni sono eseguiti a cura della Società, dopo
che l’utente ha versato la somma necessaria per la realizzazione dell'opera di presa di
cui trattasi, richiestagli a mezzo di preventivo.
Dal preventivo possono essere esclusi lavori da eseguirsi direttamente a cura
dall'utente, secondo le prescrizioni dell’ufficio tecnico della Società. Tali lavori dovranno
essere eseguiti dall’utente prima di quelli a cura della Società, di cui al preventivo.
Spetta all'ufficio tecnico della Società determinare il punto di presa dell'impianto, il
diametro della derivazione, la caratteristica e l'ubicazione del contatore.
Ogni impianto deve essere munito di rubinetto stradale di chiusura, la cui manovra
è riservata esclusivamente al personale della SO.G.I.P.
Art. 29 - Preventivo per la costruzione dell'impianto di derivazione.
Per ogni istanza di fornitura, la SO.G.I.P. comunica al richiedente la spesa
risultante dal preventivo per la costruzione dell'impianto di derivazione, nonché le
somme dovute per spese contrattuali secondo le tariffe vigenti indicate nella Tabella “2”.
Per la redazione dei preventivi relativi all’esecuzione dei lavori, il Direttore
Generale è autorizzato ad incaricare professionisti di fiducia, il cui onere sarà inserito
con la voce "competenze tecniche" nel preventivo di spesa dei lavori oggetto
dell'incarico stesso.
Art. 30 - Proprietà delle derivazioni.
Con la firma del contratto, l'utente, a norma del presente Regolamento,
automaticamente ed a titolo gratuito, cede alla Società la proprietà delle derivazioni
costruite sul suolo pubblico (a partire dall'allaccio realizzato a proprie spese ed a cura
della SO.G.I.P. fino al punto di consegna).
Le condotte stradali di derivazioni secondarie o d'allaccio (anche se costruite a
spese o col contributo degli utenti), le derivazioni trasversali costruite a spese degli
utenti e per la parte ricadente sul suolo pubblico, nonché le apparecchiature di misura,
appartengono alla SO.G.I.P. e, pertanto, fanno parte del patrimonio della stessa,
restando all'utente il diritto d'uso per l’esercizio della fornitura.
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Art. 31 - Riparazioni e manutenzione.
La Società assume la manutenzione della derivazione, con il diritto di eseguire le
necessarie modifiche per allacciare nuovi utenti.
La SO.G.I.P. provvede alle riparazioni ed alla manutenzione degli impianti sino al
punto di consegna, compreso il contatore generale ed i contatori delle singole utenze,
escludendo la parte di condotta realizzata nella proprietà privata (nel tratto di
collegamento tra il punto di consegna ed i misuratori delle singole utenze); la
manutenzione di questa parte di condotta è a carico dell’amministrazione del
condominio stesso.
Art. 32 - Modifiche, spostamenti e verifiche delle derivazioni.
Eventuali modifiche e spostamenti (per qualunque causa) degli impianti esistenti
dovranno essere richiesti ed autorizzati dall’Ente Gestore, nonché eseguiti con
l'osservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento per i nuovi impianti.
Art. 33 - Prelievi irregolari ed allacci abusivi.
È fatto assoluto divieto ad ogni utente di concedere a chicchessia l'allacciamento al
proprio impianto, anche se a titolo gratuito.
È, di norma, considerata irregolare la fornitura di acqua potabile in assenza di un
valido contratto.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, è disposta, senza preavviso, la
sospensione della fornitura di acqua e, qualora l'irregolarità dell’allacciamento non
venga sanata, si procederà alla revoca della fornitura, applicando ai trasgressori la
sanzione di cui alla Tabella “3” (allegata al presente Regolamento).
Nel caso di allacci irregolari alla rete idrica, qualora si ravvisino gli estremi del dolo,
la Società procede alla denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di furto d’acqua. In
ogni caso, la SO.G.I.P. procederà, tenendo conto dei dati statistici ed elementi di
accertamento acquisiti, alla ricostruzione dei consumi presunti che sono addebitati al
trasgressore oltre alla sanzione prevista dalla Tabella “3” allegata al presente
Regolamento.
Art. 34 - Impiantì di distribuzione interna.
Dopo l'apparecchio misuratore, la distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici,
degli stabilimenti e delle proprietà private, è eseguita a cura e spese dell'utente
mediante la costruzione di idoneo impianto idrico privato, la cui regolarità tecnica deve
essere a norma di legge.
L'impianto interno deve essere dotato dei seguenti apparati:
1. valvola di ritegno, da porre subito dopo il contatore, per impedire il ritorno
dell'acqua dall'impianto interno alla rete idrica pubblica;
2. vasca di accumulo, della capienza minima di 500 litri per le utenze domestiche e
di 1.000 litri per le tipologie di utenze "E" e "D"; la vasca deve essere allocata
ad altezza idonea, non oltre il primo piano dell’edificio e, comunque, in modo
tale da consentire un’adeguata erogazione al piano terra.
Le abitazioni poste ad altezza superiore al piano terra, oltre alla vasca di
accumulo, devono essere munite di autoclave di sollevamento dell'acqua.
La SO.G.I.P. ha la facoltà (in qualunque momento e per mezzo di proprio
personale) di verificare la regolarità della costruzione e del funzionamento dell’impianto
interno a valle del contatore, oltre che di disporre le eventuali modifiche ritenute
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necessarie. In caso di resistenza opposta dall’utente, la Società dispone l’immediata
sospensione dell’erogazione idrica e della revoca della fornitura.
Eventuali guasti dell'impianto (tali da generare un deflusso dell'acqua in modo
continuo che provochi depressione nella rete esterna) sono considerati come un
irregolare funzionamento dell'impianto privato e, per quanto stabilito dal presente
Regolamento, possono dar luogo alla sospensione dell’erogazione del servizio fino a
quando il guasto non venga eliminato.
Art. 35 - Caratteristiche dei contatori.
Il tipo e le caratteristiche dei contatori sono stabiliti dalla SO.G.I.P. in relazione al
tipo di concessione.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo metallico, installato
da personale autorizzato della Società.
La Società ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi quando lo ritenga
opportuno, senza obbligo di preavviso.
Le utenze che ancora risultassero dotate di “bocca tarata” devono essere
modificate e dotate di contatore, a cura e spese a carico dell'utente. La Società
provvede ad inoltrare diffida scritta e, qualora l'utente non provveda entro il tempo
assegnato, i lavori verranno realizzati a cura della Società, con addebito a carico
dell'utente.
Art. 36 - Proprietà e regole inerenti i contatori.
I contatori sono forniti ed installati dalla SO.G.I.P. dopo l'esecuzione della
diramazione. Gli stessi rimangono, comunque, in proprietà della Società.
Gli apparecchi di misurazione dei volumi di acqua devono essere installati, di
norma, al confine fra la proprietà pubblica e quella privata, con sportello prospiciente
sulla strada pubblica.
Per le utenze singole facenti parte di stabili condominiali, quando i misuratori
volumetrici (per particolari difficoltà o necessità dell’utente) non possono essere istallati
secondo la prescrizione del comma precedente, gli impianti idrici interni devono essere
integrati -a spese dell'utente- con i seguenti elementi:
a. “contatore generale di controllo”, posto nell’atrio di accesso all’area
condominiale, con sportello prospiciente sul lato esterno del muro di confine
con la strada;
b. “condotta di collegamento” (che appartiene ai privati) che va dal contatore
generale all’impianto dell’autoclave (eventualmente esistente) ed al collettore
dei contatori individuali delle singole utenze;
c. idonea predisposizione (con spese a carico dell’utente e secondo le indicazioni
della Società) per il rilevamento dei consumi dall'esterno tramite tele-lettura.
La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati impianti
interni sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’utente, ad esclusione dello
strumento di misura.
Le vecchie utenze, i cui contatori risultano ancora installati all'interno degli stabili,
dovranno essere adeguate alle esigenze di rilevamento dei consumi, così come indicato
ai commi precedenti.
Laddove non fosse già esistente il “contatore generale di controllo”, l’utente ha
l’obbligo di predisporre la nicchia per consentirne l’installazione; tale nicchia va
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realizzata nell’atrio di accesso all’area condominiale, con sportello prospiciente sul lato
esterno del muro di confine con la strada.
Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo che non risponda ai requisiti di
igienicità, di conformazione dell'apparecchio e di facile accessibilità per la lettura, la
Società ha facoltà di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente.
Gli apparecchi misuratori sono installati in apposita nicchia dotata di sportello di
chiusura, costruita a spese dell'utente.
Gli utenti avranno l'obbligo di custodire gli apparecchi e di segnalare
tempestivamente alla Società ogni manomissione (ad opera di terzi o di ignoti o per
cause accidentali).
L’inadempienza a quanto disposto nei superiori commi costituisce grave e
pregiudizievole infrazione alle norme del Regolamento.
Art. 37 - Attivazione dei contatori.
La messa in opera dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da un verbale
sottoscritto dal personale incaricato e dall'utente o suo rappresentante.
Il verbale deve contenere la menzione del tipo, della caratteristica, del numero di
matricola dell'apparecchio e del consumo da esso registrato. In mancanza dell'utente il
verbale è firmato da due testimoni.
Art. 38 - Posa in opera, rimozione, spostamento e sostituzione del
contatore.
Ad ogni intervento sul contatore (installazione, verifica del funzionamento,
chiusura, sostituzione e rimozione) il personale incaricato è tenuto a compilare un
verbale su apposito modulo predisposto dalla SO.G.I.P.
I verbali devono contenere l'indicazione del motivo della rimozione e/o della
sostituzione ed eventuali irregolarità riscontrate, nonché la lettura del contatore. In
mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni.
Ogni intervento sul contatore può essere eseguito da dipendenti della Società o da
personale incaricato dalla stessa.
La SO.G.I.P. provvede alla manutenzione dei contatori ed ha facoltà di cambiare
gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso.
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione della
Società ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
L’utente può chiedere alla Società, ma a proprie spese, lo spostamento del
contatore, che è eseguito esclusivamente dal personale della Società. L’utente
provvede all’allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del
contatore, a proprie spese.
È facoltà della SO.G.I.P. imporre lo spostamento del misuratore, a spese
dell’utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. Lo spostamento
può, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese a carico del Gestore
quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il
Gestore.
Sono a carico dell’utente il costo dello sportello (fornito dalla Società), le spese per
la posa in opera dello sportello e del misuratore.
In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l’utente ha il
diritto e l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
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Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non
imputabili all’utente, verrà sostituito a cura e spese della Società.
È diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di
individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la
massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua, dovuti a perdite occulte a
valle del misuratore stesso.
Art. 39 - Obblighi dell’utente inerenti la rilevazione dei consumi.
1. Ciascun utente, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, si obbliga a prestare
la propria collaborazione ed a consentire l’accesso del personale all’uopo incaricato
allo scopo di rendere possibile l’attività di rilevazione dei consumi presso gli
apparecchi di misura in dotazione.
Qualsiasi comportamento dell’utente che ostacoli o renda più gravosa l’attività di
rilevazione dei consumi presso i contatori in dotazione, da parte del personale
incaricato dal Gestore, costituisce grave inadempimento contrattuale, che attribuisce
alla SO.G.I.P. la facoltà di sospendere la fornitura di acqua; perdurando tale
inadempimento, la Società può, a propria discrezione, risolvere il contratto.
In caso in cui l’utente ripetutamente impedisca l’accesso al misuratore per lo
svolgimento dell’attività di rilevazione dei consumi, la SO.G.I.P. ha facoltà di
richiedere l’intervento della forza pubblica allo scopo di ottenere l’accesso al sito ove
è ubicato l’apparecchio di misurazione.
2. Per le utenze con apparecchi di rilevazione dei consumi installati all’interno delle
unità immobiliari servite, in caso di tentativo di raccolta dei dati di misura non andato
a buon fine per mancanza dell’utente o di persona idonea a consentire l’accesso
dell’operatore incaricato, è rilasciata od inviata per posta all’utente apposita
informativa cartacea con la quale lo stesso viene informato dell’esito negativo del
tentativo di raccolta dei dati-misura dei consumi ed invitato a prendere un
appuntamento, contattando gli uffici del Gestore, per consentire l’accesso
dell’incaricato.
La mancanza di puntuale riscontro da parte dell’utente al suindicato invito è
considerata grave inadempienza contrattuale.
Art. 40 - Attività di rilevazione dei consumi.
I consumi dei primi tre trimestri dell’anno sono contabilizzati, in mancanza di
autolettura da parte dell’utente, tramite calcolo statistico, a titolo di acconto.
La rilevazione dei consumi effettivi è normalmente effettuata, da personale della
Società, nell’ultimo trimestre di fineanno ed è contabilizzata a conguaglio degli acconti
precedenti.
Qualora non risultasse possibile effettuare la lettura di fineanno, per inaccessibilità
del contatore, la Società si riserva la facoltà di continuare a quantificare il consumo
presunto sulla base di elementi statistici e di accertamenti acquisiti dall'ufficio, tenendo
conto della tipologia contrattuale, sempre salvo conguaglio.
Nell’ipotesi di cui al terzo comma, l’acconto è di norma calcolato (con criterio
ordinario) sulla base del “pro-die” determinato sul consumo storico ricavato dalle letture
effettive disponibili.
Sempre nell’ipotesi di cui al terzo comma, quando si ha l’impossibilità di applicare il
criterio ordinario di cui al comma precedente, si terrà conto dei seguenti parametri:
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SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale
servizio idrico e distribuzione gas metano
a. fabbisogno pro-capite (come previsto dal P.R.G.A.) pari a litri 150/persona al
giorno;
b. fabbisogno per terreno comunque coltivato pari a litri 5/mq pro-die;
La Società, nell’accettare l’autolettura eseguita dall'utente, si riserva il diritto di
verificarla.
Art. 41 - Misurazione dei consumi dell’acqua di utenze facenti parte di
stabili condominiali ed utenze condominiali con contatore generale.
Nei casi in cui le singole utenze facenti parte di stabili condominiali hanno i
contatori ubicati all’interno degli stessi -e, quindi, negli spazi privati-, i consumi dovuti a
perdite o deflussi d’acqua (presenti nella parte di condotta della proprietà privata, cioè
prima del contatore) sono addebitati alle singole utenze secondo le modalità del comma
seguente.
Nella quantificazione dei consumi di acqua da addebitare si procede nel modo
seguente: la sommatoria dei consumi dei contatori delle singole utenze deve risultare
uguale alle quantità d’acqua misurata nel contatore generale.
Nel caso in cui la suddetta sommatoria non dia esito positivo, l’eventuale differenza
verrà addebitata alle singole utenze in proporzione ai consumi delle stesse.
Art. 42 - Verifica metrica e funzionamento irregolare del contatore.
Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore può chiedere la verifica
del corretto funzionamento dell’apparecchio di misura, che è effettuata dal Gestore con
proprio personale o tramite istituti e ditte a ciò abilitati.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella
percentuale del 4% in più o in meno.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica
lo stesso verrà sostituto con un nuovo contatore.
Nel caso in cui, a seguito della verifica, non si riscontri un’anomalia o guasto del
contatore dell’apparecchio (e l’eventuale spostamento di misura rientra nel limite di
tolleranza del 4%), l’utente paga per la verifica effettuata un corrispettivo previsto nel
tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile.
Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio
misuratore di cui era stata richiesta la verifica, il contatore sarà sostituito e si procederà
al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta.
Nel ricalcolo dei consumi, non si può in ogni caso partire da una data antecedente
l’ultima lettura di saldo fatturata e non contestata entro i termini.
Il ricalcolo sarà effettuato, ad insindacabile giudizio del Gestore, applicando ai
consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica, oppure in base ai
consumi storici rilevati sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla
verifica stessa.
L’utente che ha avanzato richiesta di sopralluogo degli operatori tecnici della
SO.G.I.P., per verificare il funzionamento degli impianti idrici del Gestore, è tenuto al
pagamento di un apposito corrispettivo (stabilito nel tariffario disposto dal
provvedimento della direzione) per l’intervento effettuato nel caso in cui si accerti che il
disservizio non è da addebitare alla Società.
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SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale
servizio idrico e distribuzione gas metano
Art. 43 - Politiche di risparmio energetico e razionalizzazione dell’uso
della risorsa idrica.
La Società considera prioritario razionalizzare i costi gestionali individuando e
riducendo al minimo lo spreco delle perdite di acqua potabile, ma anche ottimizzando (a
monte) l’attività di emungimento della preziosa risorsa e, ove possibile, razionalizzando
(a valle) il flusso di erogazione dell’acqua potabile alle utenze, privilegiando le ore in cui
la tariffa dell’energia elettrica è più bassa, cioè nella fascia notturna.
Nell’attuare il principio-guida di cui al comma precedente, la SO.G.I.P. può
promuovere iniziative ed offrire forme contrattuali particolari (anche con speciali
agevolazioni agli utenti).
La scelta di realizzare queste iniziative compete al Consiglio di Amministrazione.
Le modalità e le condizioni delle iniziative sono disciplinate con apposito provvedimento
del Direttore Generale.
Tali iniziative (servizi gratuiti, agevolazioni tariffarie, ecc.) hanno, di regola, durata
temporanea.
Art. 44 - Sopralluoghi e verifiche degli impianti idrici interni alla
proprietà privata.
La SO.G.I.P. ha sempre il diritto di ispezionare, in qualsiasi momento, gli impianti e
gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua ed allocati all'interno di proprietà
private.
Le ispezioni sono effettuate dal personale della Società o dalla stessa incaricato,
che, munito di tessera di riconoscimento, ha facoltà di accedere alla proprietà privata,
sia per la periodica attività di rilevamento dei consumi, sia per accertare alterazioni o
guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della
regolarità dell'impianto e del servizio.
In caso d’opposizione dell’utente o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto, previa
diffida scritta, di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, fino a quando
non sia consentito l’accesso e sia stata accertata la regolarità dell’impianto; tale
sospensione non dà diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte
dell’utente.
La diffida non è richiesta ove la Società ritenga che ricorrano motivi di necessità ed
urgenza o speciali ed eccezionali circostanze che rendano indifferibile il sopralluogo e
la verifica.
Perdurando l’opposizione dell’utente, la Società ha facoltà di risolvere il contratto di
fornitura e di esigere il pagamento dei crediti maturati, mediante formale diffida ad
adempiere.
Art. 45 - Danni e manomissioni agli apparecchi di misurazione.
L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di
tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia; pertanto, risponde della loro buona
conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano
imputabili a terzi, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.
La manomissione dei sigilli apposti dalla Società e qualunque altra operazione
destinata a turbare il regolale funzionamento dell'apparecchio misuratore comportano il
pagamento, da parte dell’utente, della sanzione prevista dalla Tabella “3”, salvo il diritto
della SO.G.I.P. di procedere alla sospensione immediata della fornitura e di denunciare
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il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione dei sigilli si abbia motivo di
ritenere che sia fatto doloso.
Nella nicchia o nel pozzetto, predisposti per il contatore, possono essere installati
esclusivamente gli impianti e gli strumenti della SO.G.I.P., nonché le opere di
collegamento private necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente.
Nell'eventualità sia accertata, da parte della Società, l'inosservanza di quanto
stabilito al precedente comma, l’utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino
dell'impianto a sue spese.
Le spese per la riparazione ed eventuali sostituzioni dell’apparecchio di misura e
degli accessori sono a carico:
1. dell’utente, se a lui imputabili per dolo ed incuria;
2. alla Società, se dovute a cause non imputabili all’utente.
Art. 46 - Quota altimetrica di erogazione.
L’acqua è erogata a quota piano terra, restando a carico dell'utente ogni eventuale
onere per il sollevamento a mezzo di impianto (costituito da vasca e relativa autoclave)
per l'erogazione ai piani superiori o per il raggiungimento di pressioni necessarie al
funzionamento dell'impianto interno anche al piano terra.
Art. 47 - Fasce di consumo e tariffe.
La SO.G.I.P. determina le fasce di consumo con le relative tariffe, di cui alla
Tabella n. “1”, allegata al presente Regolamento.
Le fasce e le tariffe vengono periodicamente adeguate con provvedimento del
Direttore Generale.
Art. 48 - Fatturazione.
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture
che gli sono recapitate, con cadenza trimestrale, secondo le modalità ivi indicate.
Le fatture, oltre all’addebito per i consumi (in acconto od a conguaglio),
comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quote fisse, sanzioni e
penalità, il canone relativo all’eventuale valvola notturna e le spese della bollettazione.
Le bollette sono -di norma- emesse e recapitate entro i trenta giorni successivi ad
ogni trimestre e recapitate al domicilio dell'utente.
Il recapito dell'utente è quello dallo stesso indicato al momento della richiesta di
fornitura.
Con la sottoscrizione del contratto, l'utente si obbliga a comunicare
tempestivamente (entro e non oltre 15 giorni), alla Società, la variazione dell'indirizzo
dove recapitare le bollette e le comunicazioni.
In mancanza dell'adempimento di cui sopra, la SO.G.I.P. continuerà ad effettuare
validamente ed efficacemente il recapito delle bollette nel domicilio dichiarato nella
domanda di richiesta di fornitura del servizio, salva l'applicazione della sanzione
amministrativa prevista nella Tabella "3" allegata al presente Regolamento.
Il mancato recapito della bolletta o il suo smarrimento non esonera l'utente dal
pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio.
L'utente è tenuto ad esibire le quietanze dei versamenti se richieste dal personale
della SO.G.I.P., restando inteso che la Società avrà sempre diritto di pretendere
eventuali arretrati entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
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SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale
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Nel caso in cui l'utente ha indebitamente versato somme non dovute, ha facoltà di
produrre richiesta scritta alla Società, allegando copia dei versamenti effettuati.
Nel periodo d'interruzione della fornitura (causato da qualsiasi motivo) decorrerà
ugualmente la quota fissa per il servizio.
Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’utente ritiene di fare in merito alla
fatturazione deve essere presentata entro il termine di pagamento indicato nella fattura.
Art. 49 - Informazioni contenute nella fatturazione inviata all’utente.
Il documento di fatturazione che è recapitato all’utente risulta cosi composto:
a. una parte relativa alla determinazione dei consumi e degli importi calcolati;
b. una parte relativa alle informazioni che la SO.G.I.P. comunica all'utenza;
c. una parte relativa al pagamento (con la relativa bolletta ed il modello per la
domiciliazione dei pagamenti).
Sul documento sono presenti:
1. la ragione sociale, l’indirizzo ed i numeri telefonici della Società;
2. la data di emissione della fattura;
3. la data di scadenza della fattura;
4. il nome dell'intestatario del contratto di fornitura idrica;
5. l’ubicazione della fornitura;
6. l’indirizzo di recapito della fatturazione e di tutte le comunicazioni;
7. la tipologia di utenza (ad esempio: domestica residente -“A”-, domestica non
residente -“B”-, ecc.);
8. il consumo di acqua in metri cubi;
9. il tipo di fattura (ad esempio, in acconto, oppure a lettura di conguaglio, ecc.);
10. letture iniziali e finali del periodo interessato o letture in acconto;
11. il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
12. l’aliquota e l’ammontare dell'imposta;
13. la situazione dei pagamenti precedenti;
14. gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento;
15. il codice cliente dell’utenza;
16. il codice PIN dell’utente per la comunicazione dell’autolettura.
La parte relativa all’informazione all’utenza contiene notizie inerenti il rapporto
commerciale, nonché qualsiasi altra comunicazione ufficiale che intenda dare la
SO.G.I.P.
In
-
particolare, sono riportate le seguenti informazioni:
le modalità di pagamento;
il numero verde per l’autolettura;
il consumo stimato che, in mancanza di lettura, verrà addebitato come acconto
nella successiva fatturazione;
- le varie informazioni relative alla Società (indirizzo della sede legale, orari di
apertura degli sportelli, ecc.);
- i numeri di telefono per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle
pratiche, per il pronto intervento, ecc.
Art. 50 - Pagamento effettuato in ritardo e morosità.
Si considerano morosi quegli utenti che non provvedono al pagamento di quanto
dovuto entro la data di scadenza indicata nella bolletta.
Gli interessi legali sono calcolati a decorrere dal quinto giorno successivo alla
scadenza e sono addebitati nella fatturazione successiva.
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Il mancato pagamento di una bolletta comporta, contestualmente alla successiva
fatturazione, l’invio della raccomandata a/r con la quale è comunicata:
1. la diffida ad adempiere entro il termine di otto giorni dalla ricezione della
raccomandata;
2. l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine diffidato,
sospensione della fornitura d’acqua per ulteriori 60 giorni;
si
procede
alla
3. l’avvertenza che, decorsi i 60 giorni della sospensione e perdurando la morosità, si
procede alla risoluzione del contratto.
Dopo la diffida, l’utente può evitare le relative sanzioni ottemperando al pagamento
di quanto dovuto. È rimesso alla discrezione della Società concedere all’utente la
possibilità di sottoscrivere un “piano di rientro”.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla sospensione del servizio (senza che l’utente
abbia provveduto al pagamento della morosità o al piano di rientro), la Società provvede
alla risoluzione del contratto di fornitura, senza ulteriore preavviso.
Le spese sostenute dalla Società per il recupero del credito (comprese quelle per
la diffida ad adempiere) saranno addebitate all’utente moroso.
Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data della diffida
e l’ottavo giorno successivo, l'utente deve dimostrare, in tempo utile e con la materiale
esibizione della quietanza, l'avvenuto pagamento, onde evitare la sospensione del
servizio che -altrimenti- interverrà dall’ottavo giorno in poi.
Nel caso in cui l'utente provveda al pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta
sospensione dell'erogazione, il servizio è ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato
l'avvenuto pagamento.
Se, invece, l’utente non provvede -entro i 60 giorni dall'avvenuta sospensione
dell'erogazione- il contratto sarà considerato risolto di diritto. In questo caso, qualora
l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il
recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di
un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.
L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla
sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza
degli obblighi contrattuali.
Art. 51 - Divieti.
1. L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto.
2. È fatto divieto assoluto all’utente di cedere acqua a terzi sotto qualsiasi forma, se
non previsto nel contratto e/o autorizzato dalla Società, pena la sospensione
immediata della fornitura e la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni
subiti dalla Società.
3. È vietato collegare direttamente le condutture dell'acqua potabile con impianti ed
apparecchi contenenti acqua calda, vapori, acqua non potabile, acqua di altri
acquedotti, senza gli opportuni accorgimenti tecnici di ritegno, approvati e collaudati
dalla SO.G.I.P. e tenuti in regolare condizione di funzionamento.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del
livello massimo dei recipienti ricevitori, in modo che l'acqua uscita non possa in
alcun modo ritornare indietro ai tubi adduttori.
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5. È vietata l'installazione di motori di sollevamento dei privati alle condutture
direttamente collegati alla rete idrica, per il pompaggio dell'acqua all'interno
dell'edificio.
Gli eventuali impianti di sollevamento dei privati dovranno essere costruiti tramite
interposizione di una vasca di accumulo, in modo che non esista comunicazione
diretta tra il motore e le condotte stradali.
L'impianto di serbatoio dell'acqua deve essere tale che non sia possibile all'acqua il
ritorno nei tubi adduttori.
6. È assolutamente vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra, in
connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.
La Società, in caso di inadempienza dell’utente alle superiori disposizioni, può
procedere alla chiusura della presa stradale ed alla revoca della fornitura, fermo
restando l'applicazione della sanzione prevista nella Tabella "3".
Art. 52 - Prelievi abusivi dalle utenze pubbliche.
È assolutamente vietato prelevare acqua dai zampilli e dalle fontanelle pubbliche in
questi casi:
1. prelevare acqua per un uso diverso dall'alimentazione (soltanto per uso
potabile, è consentito prelevare un quantitativo pro-capite non superiore a
cinquanta litri a famiglia);
2. applicare alle bocche delle fontanelle tubi di gomma o d’altro materiale
equivalente per condurre il flusso d’acqua a distanza;
3. condurre l’acqua in locali privati, aiuole, cisterne, autobotti, ecc.;
4. usare l’acqua per attività di pulizia in genere (lavaggio di automobili, moto,
pulizia di spazi e cortili privati ecc.).
Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa di cui alla Tabella “3”.
La SO.G.I.P., in caso di comprovata esigenza, può sospendere o diminuire il
normale flusso dell'acqua delle fontanelle, dei beverini o zampilli.
Art. 53 - Servizio di trasporto dell’acqua a mezzo di autobotte.
È istituito il servizio di trasporto dell’acqua a mezzo di autobotte, per assicurare
interventi -in via prioritaria- di protezione civile o per sopperire a situazioni di particolare
gravità nella erogazione del servizio idrico presso strutture ospedaliere, istituti scolastici
o comunità, qualora si ravvisasse un reale pericolo per la salute pubblica.
Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, la Società può effettuare forniture di
acqua, potabile a mezzo di autobotte, a soggetti che ne fanno richiesta, dietro
pagamento di apposito corrispettivo (come previsto dal tariffario vigente) e sempreché
le esigenze di servizio lo consentano.
Art. 54 - Infrazioni alle norme del Regolamento e sanzioni.
Le infrazioni al presente Regolamento sono accertate dal personale addetto della
SO.G.I.P. e contestate all'utente con apposito verbale.
Quando la contestazione della violazione non può essere fatta di persona al
trasgressore, le violazioni sono notificate all'utente mediante invio del verbale.
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Per ogni singola infrazione al presente Regolamento, oltre alle specifiche sanzioni
previste caso per caso, è applicata, di norma, la sanzione generale di cui alla Tabella
“3”.
Art. 55 - Modifiche delle tariffe e degli articoli del Regolamento.
La SO.G.I.P. si riserva la facoltà di modificare le norme del presente Regolamento,
rendendo le stesse pubbliche mediante avvisi affissi sia presso gli uffici ove ha sede la
Società, sia all'Albo Pretorio del Comune, nonché tramite il sito web ed altre eventuali
forme di pubblicità.
Le modifiche alle tariffe di cui alla Tabella “1” (allegata) saranno rese note tramite il
sito web ed altre eventuali forme di pubblicità.
Nel silenzio dell’utente, le modifiche alle norme regolamentari e le nuove tariffe
saranno applicate anche ai contratti in corso.
Art. 56 - Norme transitorie e finali.
La normativa riportata nel presente Regolamento abroga le norme emanate
precedentemente che siano in contrasto con lo stesso.
Per quanto non è previsto nel presente articolato si fa riferimento alle disposizioni
di legge ed alle norme generali che disciplinano la materia.
Gli utenti che fruiscono dell’erogazione di acqua in maniera irregolare, rispetto alle
prescrizioni indicate dal presente Regolamento, possono procedere a regolarizzare la
propria posizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
L’iniziativa del voler regolarizzare la propria posizione è valida anche con la
richiesta scritta alla Società di procedere al controllo della propria posizione, godendo in
tal modo del condono della sanzione di cui alla Tabella "3" e di altre eventuali penalità
per irregolarità amministrative-contrattuali.
Tutte le utenze che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, non risultino
conformi alle indicazioni tecniche prescritte, devono adeguare i propri impianti entro 60
giorni; in difetto di tale adempimento, la Società adotta i provvedimenti restrittivi previsti
dal presente Regolamento.
Gli utenti che non hanno versato le quote dovute a titolo di deposito cauzionale
dovranno regolarizzare la propria posizione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, nel rispetto degli importi indicati alla Tabella “2” allegata. Gli
utenti che canalizzano il pagamento delle bollette sono esonerati dal versamento del
deposito cauzionale.
In mancanza di adempimento nel versare il deposito -nel termine di 180 giornil'importo verrà ugualmente addebitato nelle successive quattro fatturazioni recapitate
all’utente.
Art. 57 - Decorrenza del Regolamento e normativa contrattuale.
Il presente Regolamento è pubblicato per 30 giorni consecutivi presso l’Albo
Pretorio del Comune di Acireale e, in mancanza di ulteriori modifiche, entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Durante i primi 15 giorni dalla pubblicazione i cittadini-utenti possono avanzare
osservazioni e proposte di modifica dell’articolato.
Nel caso in cui sono avanzate proposte di modifica, il Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Direttore Generale, valuta i rilievi presentati entro
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SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale
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e non oltre 5 giorni dalla presentazione e, se ritenuti recepibili, sono approvati e
costituiscono emendamenti al testo originario.
Il testo così come emendato, con le modifiche di cui al comma precedente, è di
nuovo pubblicato (ancorché non siano scaduti i 30 giorni) ed entra in vigore il
sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione.
Gli articoli del Regolamento fanno parte integrante di tutti i contratti di fornitura
della SO.G.I.P.
il direttore generale
(Salvatore Messina)
il presidente
(Paolo Raciti)
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servizio idrico e distribuzione gas metano
Tabella 1
CONTRATTI DI FORNITURA IDRICA: FASCE DI CONSUMO E TARIFFE
FORNITURA ORDINARI A
TIPO DI CONTRATTO
DI FORNITURA IDRICA:
USO:
domestico: tipo A
NOTTURNA: ore 20 - 8
canone
consumo tariffa per
quota
annuo
annuale
fissa
scaglioni (annuale) noleggio
da mc a mc
valvola
da 0
a 80
0,52 8 3 2 8
8,70
“
81
200
8,70
“
201
250
“
251
9999
0,59 8 3 4 8
0,84 5 5 3 7
1,36 0 0 0 0
(immobile in cui l’utente non ha la
residenza)
da 0
a 20
0,79 1 4 3 1
8,70
“
21
60
1,05 8 7 7 8
8,70
“
61
9999
1,64 3 8 8 0
8,70
a 20
1,64 3 8 8 0
8,70
(immobile in cui l’utente è residente)
domestico: tipo B
tariffa unico
scaglione
12,00
0,58 9 5 0 0
12,00
0,77 9 5 0 0
12,00
0,80 0 0 0 0
8,70
8,70
attività produttiva - tipo C
(studi professionali, negozi,
laboratori artigianali, attività
da 0
commerciali e industriali, alberghi,
ristoranti, bar, lidi balneari, palestre
e similari)
“
21
70
0,85 0 0 0 0
8,70
“
71
600
0,80 0 0 0 0
8,70
“
601
9999
1,12 4 0 0 0
8,70
da 0
a 9999
0,59 8 5 0 0
8,70
12,00
0,56 5 6 0 0
da 0
a 9999
1,54 0 0 0 0
50,00
12,00
1,00 0 0 0 0
da 0
a 9999
1,54 0 0 0 0
50,00
12,00
0,77 9 5 0 0
pubblico - tipo D
(impianti ed edifici pubblici, ville e
giardini pubblici, parrocchie ed enti
religiosi, associazioni non aventi
scopo di lucro)
temporaneo: tipo E
(spettacoli ambulanti e similari)
temporaneo: tipo F
(cantieri edili e similari)
diverso - tipo G
(attività igienico-agricole, depositi e
magazzini, ambienti condominiali e
similari)
da 0
a 9999
0,75 0 0 0 0
12,00
12,00
mc annui
tariffa
importo minimo
contrattuale pari a
700 mc annui
con tariffa 0,44
quota
fissa:
309,00
da 701 a 9999
0,40 0 00 0
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Tabella 2
NUOVI CONTRATTI, VOLTURA ORDINARIA E MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
TIPO DI CONTRATTO
DI FORNITURA IDRICA:
USO:
domestico: tipo A
(immobile in cui l’utente ha la residenza)
domestico: tipo B
(immobile in cui l’utente non ha la residenza)
deposito cauzionale
quota
iva
(nuovi contratti e volture)
complessiva
contrattuali (20%)
proprietari
locatari
(oneri più iva) e assegnat. IACP comodato
d’uso...
oner i
185,00
37,00
222,00
50,00
150,00
185,00
37,00
222,00
50,00
150,00
185,00
37,00
222,00
250,00
300,00
50,00
150,00
185,00
37,00
222,00
(non dovuto per
enti pubblici)
(non dovuto per
enti pubblici)
35,00
7,00
42,00
100,00
185,00
37,00
222,00
250,00
185,00
37,00
222,00
50,00
10,00
60,00
20,00
4,00
24,00
attività produttiva - tipo C
(studi professionali, negozi, laboratori artigianali,
attività commerciali e industriali, alberghi, ristoranti,
bar, lidi balneari, palestre e similari)
pubblico - tipo D
(impianti ed edifici pubblici, ville e giardini pubblici,
parrocchie ed enti religiosi, associazioni non aventi
scopo di lucro)
temporaneo: tipo E
(spettacoli ambulanti e similari)
temporaneo: tipo F
(cantieri edili e similari)
diverso - tipo G
(attività igienico-agricole, depositi e
magazzini, ambienti condominiali e similari)
VOLTURA ORDINARIA
(relativa a tutti i tipi di contratto sopraelencati)
50,00
150,00
la quota prevista per il
particolare tipo di contratto
MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI
relativamente a tutti i tipi di contratto, riguardo sia
all’uso dell’immobile (“domestico” o “attività
produttiva”, o “diverso”), sia al tipo (“A”, “B”, ecc.)
Tabella 3
SANZIONI E SERVIZI STRAORDINARI
Riallaccio utenza a seguito di disattivazione (per morosità o altre inadempienze)
Sopralluogo di operatore tecnico, per disservizio non addebitabile alla SO.G.I.P.
Sopralluogo per verifica contatore, con accertata assenza di guasto o anomalia
S A N Z I O N E G E N E R A L E per infrazioni al “Regolamento del Servizio Idrico”
15,00 euro
(12,50 + 2,50 di iva)
24,00 euro
(20,00 + 4.00 di iva)
4,80 euro
(4,00 + 0,80 di iva)
30,00 euro
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I NDI CE
- Premessa.
Art. 1 - Definizioni.
Art. 2 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.
Art. 3 - Costruzione della rete idrica di distribuzione.
Art. 4 - Fornitura dell’acqua.
Art. 5 - Proprietà della rete idrica di distribuzione.
Art. 6 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.
Art. 7 - Destinazione d'uso dell'acqua.
Art. 8 - Uso dell’utenza e tipi di fornitura.
Art. 9 - Fornitura di acqua nelle ore notturne.
Art. 10 - Condizioni per la fornitura ed ubicazione dell'utenza.
Art. 11 - Titolarità del contratto di fornitura.
Art. 12 - Modifica delle condizioni contrattuali.
Art. 13 - Modalità per chiedere la fornitura del servizio idrico.
Art. 14 - Forniture particolari.
Art. 15 - Casi di interruzione e di irregolarità del servizio.
Art. 16 - Responsabilità dell’utente.
Art. 17 - Deposito cauzionale.
Art. 18 - Agevolazioni della Società all’utenza: per il contratto ad uso domestico
residente e per il pagamento degli oneri contrattuali e del deposito
cauzionale.
Art. 19 - Voltura ordinaria del contratto.
Art. 20 - Voltura gratuita o subentro nel contratto di fornitura idrica.
Art. 21 - Durata del contratto e disdetta della fornitura.
Art. 22 - Decesso dell’utente.
Art. 23 - Fallimento dell’utente.
Art. 24 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura.
Art. 25 - Sospensione della fornitura dell’acqua.
Art. 26 - Recesso dal contratto.
Art. 27 - Riattivazione dell’utenza idrica.
Art. 28 - Costruzione delle derivazioni di allaccio.
Art. 29 - Preventivo per la costruzione dell'impianto di derivazione.
Art. 30 - Proprietà delle derivazioni.
Art. 31 - Riparazioni e manutenzione.
Art. 32 - Modifiche, spostamenti e verifiche delle derivazioni.
Art. 33 - Prelievi irregolari ed allacci abusivi.
Art. 34 - Impiantì di distribuzione interna.
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Art. 35 - Caratteristiche dei contatori.
Art. 36 - Proprietà e regole inerenti i contatori.
Art. 37 - Attivazione dei contatori.
Art. 38 - Posa in opera, rimozione, spostamento e sostituzione del contatore.
Art. 39 - Obblighi dell’utente inerenti la rilevazione dei consumi.
Art. 40 - Attività di rilevazione dei consumi.
Art. 41 - Misurazione dei consumi dell’acqua di utenze facenti parte di stabili
condominiali ed utenze condominiali con contatore generale.
Art. 42 - Verifica metrica e funzionamento irregolare del contatore.
Art. 43 - Politiche di risparmio energetico e razionalizzazione dell’uso della risorsa
idrica.
Art. 44 - Sopralluoghi e verifiche degli impianti idrici interni alla proprietà privata.
Art. 45 - Danni e manomissioni agli apparecchi di misurazione.
Art. 46 - Quota altimetrica di erogazione.
Art. 47 - Fasce di consumo e tariffe.
Art. 48 - Fatturazione.
Art. 49 - Informazioni contenute nella fatturazione inviata all’utente.
Art. 50 - Pagamento effettuato in ritardo e morosità.
Art. 51 - Divieti.
Art. 52 - Prelievi abusivi dalle utenze pubbliche.
Art. 53 - Servizio di trasporto dell’acqua a mezzo di autobotte.
Art. 54 - Infrazioni alle norme del Regolamento e sanzioni.
Art. 55 - Modifiche delle tariffe e degli articoli del Regolamento.
Art. 56 - Norme transitorie e finali.
Art. 57 - Decorrenza del Regolamento e normativa contrattuale.
Tabella 1 - Contratti di fornitura idrica: fasce di consumo e tariffe.
Tabella 2 - Nuovi contratti, voltura ordinaria e modifica delle condizioni contrattuali.
Tabella 3 - Sanzioni e servizi straordinari.
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